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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/06/2025, n. 1282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1282 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
TA IE Presidente
Filomena Albano CE
IA ES RE CE
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7382 del 2024 , vertente
TRA
Parte_1 nato a [...] il [...] con il patrocinio degli avv.ti Ernesto Benedettelli e Barbara Bassani
E
CP_1 nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Cristina Lupi
-ricorrenti-
NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione e premesso che avevano contratto matrimonio in Roma Parte_1 CP_1 in data 25 luglio 2013 e che con decreto n. 9586/2022 del 23 maggio 2022 il Tribunale di
Roma aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi, hanno chiesto al
Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio deducendo che non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale.
Le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:
1) Il figlio , resta affidato congiuntamente ad entrambi i coniugi, con Per_1 collocazione prevalente presso la madre ed il padre potrà vederlo e tenerlo con sé con le seguenti modalità: 2) Il padre vedrà e terrà con sé il figlio, a settimane alterne, dal venerdì all'uscita della scuola alla domenica pomeriggio entro l'ora di cena;
con l'accordo che nel periodo di chiusura della scuola, il figlio potrà pernottare presso il padre anche la domenica e verrà da quest'ultimo riaccompagnato presso l'abitazione materna entro la mattina del lunedì successivo;
3) Il padre vedrà e terrà con sé il figlio, nel rispetto delle sue esigenze, per due pomeriggi a settimana (oltre ai weekend di propria competenza), entrambi con pernotto e da concordarsi, settimanalmente, tra i genitori, prelevando il minore da scuola ed accompagnandolo alle attività programmate e ricondurlo a scuola il giorno avendo cura di controllare lo svolgimento dei compiti scolastici alui assegnati. Nel periodo di chiusura della scuola, il padre potrà prelevare il figlio la mattina, presso l'abitazione materna, ed ivi lo ricondurrà la mattina del giorno successivo;
4) Le festività natalizie i genitori le passeranno, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, salvo accordi diversi tra le parti;
5) Le festività pasquali il minore le passerà, ad anni alterni, con la madre o con il padre;
6) Ogni anno il minore trascorrerà con entrambi i genitori il proprio compleanno ed insieme al singolo genitore il compleanno di quest'ultimo:
7) Nel periodo estivo (15 giugno – 15 settembre), previa comunicazione reciproca entro il 15 maggio di ogni anno, ciascuno dei genitori potrà trascorrere con il figlio un periodo di vacanza di tre settimane, di cui due consecutive:
8) Ad anni alterni, il minore trascorrerà con la madre o con il padre la settimana di ferragosto.
9) Ad anni alterni, compatibilmente con le esigenze scolastiche del figlio, potranno trascorrere con il minore la settimana bianca invernale;
10) I genitori si impegnano a collaborare per educare e far comprendere al bambino l'importanza delle attività ludiche e di socializzazione all'aperto, diverse dalla visione della TV e dei Videogames e a vigilare affinché il minore non utilizzi videogiochi pericolosi e non adatti alla sua età.
11) Il minore continuerà la sua attività sportiva di tennistavolo e quella del calcio,
o, comunque, di altra attività sportiva di gruppo, così come continuerà a frequentare gli scout la domenica, come da piano genitoriale allegato al presente ricorso;
12) Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra a titolo di mantenimento per Pt_1 CP_1 il figlio minore , la somma di € 570,00, da pagarsi presso il domicilio Per_1 della moglie entro il giorno 5 di ogni mese e da adeguarsi, annualmente, secondo gli indici Istat, nonché il 50% delle spese straordinarie di carattere medico o scolastico, obbligate o previamente concordate e quelle di carattere sportivo, ricreativo e ludico, previamente concordate;
le parti in ogni caso, al fine di meglio identificare le spese straordinarie, anche obbligate, richiamano e fanno espresso rinvio al Protocollo d'intesa sottoscritto presso il Tribunale
Civile di Roma in data 17.12.2014.
G) La Sig.ra così come già previsto nelle condizioni di CP_1 cui al verbale di separazione omologato, alla naturale scadenza delle tre polizze assicurative, pagate al 50% dai coniugi in costanza di matrimonio, in seguito alla liquidazione del capitale così maturato, si obbliga a restituire al Sig.
entro e non oltre il 24.12.2027, la somma di € 9.775,31 pari alla Pt_1 differenza dei premi da lui pagati e non riscossi sino alla data del 1/1/2022, data a decorrere dalla quale la Sig.ra ha iniziato a pagare la CP_1 polizza n. 689/001577082.
Il ricorso congiunto deve essere accolto.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale con l'omologa resa dal Tribunale di Roma in data 23.05. 2022.
Da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati e il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Ritenuta la conformità delle condizioni proposte all'interesse del figlio minore, il
Tribunale dispone in conformità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dall' oggetto del presente giudizio, senza alcuna pronuncia sulle spese attesa la domanda congiunta.
P. Q. M.
dichiara lo scioglimento del matrimonio del Matrimonio contratto in Roma in data 25 luglio 2013 dai sig.ri , nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il [...], alle condizioni di cui in CP_1 parte motiva;
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013, atto n. 00068, parte I, serie
05)
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 17 aprile
2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa IA ES RE dott.ssa TA IE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
TA IE Presidente
Filomena Albano CE
IA ES RE CE
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7382 del 2024 , vertente
TRA
Parte_1 nato a [...] il [...] con il patrocinio degli avv.ti Ernesto Benedettelli e Barbara Bassani
E
CP_1 nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Cristina Lupi
-ricorrenti-
NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione e premesso che avevano contratto matrimonio in Roma Parte_1 CP_1 in data 25 luglio 2013 e che con decreto n. 9586/2022 del 23 maggio 2022 il Tribunale di
Roma aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi, hanno chiesto al
Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio deducendo che non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale.
Le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:
1) Il figlio , resta affidato congiuntamente ad entrambi i coniugi, con Per_1 collocazione prevalente presso la madre ed il padre potrà vederlo e tenerlo con sé con le seguenti modalità: 2) Il padre vedrà e terrà con sé il figlio, a settimane alterne, dal venerdì all'uscita della scuola alla domenica pomeriggio entro l'ora di cena;
con l'accordo che nel periodo di chiusura della scuola, il figlio potrà pernottare presso il padre anche la domenica e verrà da quest'ultimo riaccompagnato presso l'abitazione materna entro la mattina del lunedì successivo;
3) Il padre vedrà e terrà con sé il figlio, nel rispetto delle sue esigenze, per due pomeriggi a settimana (oltre ai weekend di propria competenza), entrambi con pernotto e da concordarsi, settimanalmente, tra i genitori, prelevando il minore da scuola ed accompagnandolo alle attività programmate e ricondurlo a scuola il giorno avendo cura di controllare lo svolgimento dei compiti scolastici alui assegnati. Nel periodo di chiusura della scuola, il padre potrà prelevare il figlio la mattina, presso l'abitazione materna, ed ivi lo ricondurrà la mattina del giorno successivo;
4) Le festività natalizie i genitori le passeranno, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, salvo accordi diversi tra le parti;
5) Le festività pasquali il minore le passerà, ad anni alterni, con la madre o con il padre;
6) Ogni anno il minore trascorrerà con entrambi i genitori il proprio compleanno ed insieme al singolo genitore il compleanno di quest'ultimo:
7) Nel periodo estivo (15 giugno – 15 settembre), previa comunicazione reciproca entro il 15 maggio di ogni anno, ciascuno dei genitori potrà trascorrere con il figlio un periodo di vacanza di tre settimane, di cui due consecutive:
8) Ad anni alterni, il minore trascorrerà con la madre o con il padre la settimana di ferragosto.
9) Ad anni alterni, compatibilmente con le esigenze scolastiche del figlio, potranno trascorrere con il minore la settimana bianca invernale;
10) I genitori si impegnano a collaborare per educare e far comprendere al bambino l'importanza delle attività ludiche e di socializzazione all'aperto, diverse dalla visione della TV e dei Videogames e a vigilare affinché il minore non utilizzi videogiochi pericolosi e non adatti alla sua età.
11) Il minore continuerà la sua attività sportiva di tennistavolo e quella del calcio,
o, comunque, di altra attività sportiva di gruppo, così come continuerà a frequentare gli scout la domenica, come da piano genitoriale allegato al presente ricorso;
12) Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra a titolo di mantenimento per Pt_1 CP_1 il figlio minore , la somma di € 570,00, da pagarsi presso il domicilio Per_1 della moglie entro il giorno 5 di ogni mese e da adeguarsi, annualmente, secondo gli indici Istat, nonché il 50% delle spese straordinarie di carattere medico o scolastico, obbligate o previamente concordate e quelle di carattere sportivo, ricreativo e ludico, previamente concordate;
le parti in ogni caso, al fine di meglio identificare le spese straordinarie, anche obbligate, richiamano e fanno espresso rinvio al Protocollo d'intesa sottoscritto presso il Tribunale
Civile di Roma in data 17.12.2014.
G) La Sig.ra così come già previsto nelle condizioni di CP_1 cui al verbale di separazione omologato, alla naturale scadenza delle tre polizze assicurative, pagate al 50% dai coniugi in costanza di matrimonio, in seguito alla liquidazione del capitale così maturato, si obbliga a restituire al Sig.
entro e non oltre il 24.12.2027, la somma di € 9.775,31 pari alla Pt_1 differenza dei premi da lui pagati e non riscossi sino alla data del 1/1/2022, data a decorrere dalla quale la Sig.ra ha iniziato a pagare la CP_1 polizza n. 689/001577082.
Il ricorso congiunto deve essere accolto.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale con l'omologa resa dal Tribunale di Roma in data 23.05. 2022.
Da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati e il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Ritenuta la conformità delle condizioni proposte all'interesse del figlio minore, il
Tribunale dispone in conformità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dall' oggetto del presente giudizio, senza alcuna pronuncia sulle spese attesa la domanda congiunta.
P. Q. M.
dichiara lo scioglimento del matrimonio del Matrimonio contratto in Roma in data 25 luglio 2013 dai sig.ri , nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il [...], alle condizioni di cui in CP_1 parte motiva;
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013, atto n. 00068, parte I, serie
05)
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 17 aprile
2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa IA ES RE dott.ssa TA IE