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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/12/2025, n. 11861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11861 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 11497/2024 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 15/12/2025, alle ore 12.30, nella 12 SEZIONE civile del Tribunale di
Napoli, all'udienza del Giudice dott. Annalisa Speranza, è chiamata la causa
TRA
e Parte_1 Parte_2
- ATTORI
E
Controparte_1
- CONVENUTO
Sono presenti per il dott gli avvocati Ciro Zaccaro e Roberta Fiorito i quali si CP_1 riportano alle proprie difese chiedendone l'accoglimento.
Impugnano le avverse conclusioni e chiedono assegnarsi la causa in decisione. Sono presenti in proprio quali parti ricorrenti gli avvocati e Pt_1 Parte_2 ai quali si riportano integralmente all'atto introduttivo giudizio, e a tutta la documenta- zione di causa, insistendo per l'integrale accoglimento della domanda, come da conclu- sioni ivi formulate qui da ritenersi per ripetute e trascritte. Impugna la nota depositata ex adverso in data 11/12/2025, ritenendola del tutto infondata e tardiva e dovendosi in ogni caso ritenere che tutte le avverse contestazioni sono superate dall'ampia prova docu- mentale. A tal uopo, in codesta sede, si evidenzia che non sussiste alcuna prova della volontà di rinuncia ai compensi da parte di codesti procuratori, nonché deve osservarsi che in assenza di diversa pattuizione deve ritenersi dovuto il compenso nella misura di cui ai valori medi del dm 55/2014. Al contempo anche la determinazione dei compensi ex adverso viene qui impugnata e dovrà essere disattesa. Nella denegata ipotesi in cui il
Tribunale dove ritenere inammissibile le note depositate da codesta parte, chiede qui di ritenersi depositato quale foglio di precisazione delle conclusioni.
Pertanto, si insiste nell'accoglimento della domanda come formulata con le conclusioni come formulate qui da ritenersi per ripetute e trascritte.
1
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ra- gioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che se- gue. Autorizza sin da ora la Cancelleria a prelevare l'originale così formato per destinar- lo alla raccolta di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c. previa estrazione di copia autentica da in- serire nel fascicolo di ufficio.
N.R.G. 11497/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario Dott.ssa Annalisa Speranza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa civile iscritta al n. 11497 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: prestazione d'opera intellettuale – compenso professionale
TRA
, (C.F. ), nato a [...] il Parte_3 C.F._1
02/12/1960 e dell'AVV. (C.F. Parte_2
), nato a [...] il [...], nella qualità di procuratori C.F._2 di sé stessi ex art. 86 c.p.c., quali componenti dell'Associazione Professionale Grame- gna & Partners, (C.F. e P.IVA ), elettivamente domiciliati presso la sede P.IVA_1 secondaria in Napoli (NA), alla Piazza Carità n. 32; PEC: Email_1
Email_2
ATTORI
, (C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
3.7.1966, ed elettivamente domiciliato in Napoli in via Ottavio Caiazzo n. 9, presso lo studio degli avv. Roberta Fiorito e Ciro Zaccaro, dai quali è rapp.to e difeso, in virtù di procura a tergo all'atto di costituzione;
PEC: Email_3
Email_4
2
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Come rese all'udienza del 15/12/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda proposta dagli Avv. e è fondata Parte_1 Parte_2
e, pertanto, va accolta per i motivi di seguito indicati.
Orbene alla fattispecie in esame è da applicarsi la disciplina prevista in materia di pre- stazione d'opera professionale, secondo cui “ai fini del diritto al compenso costituisce titolo esecutivo ex art. 2222 c.c. il contratto d'opera professionale;
l'esecuzione di tale contratto da parte dell'avvocato presuppone logicamente il conferimento dell'incarico da parte del cliente in una forma tale da far emergere in modo inequivoco la volontà del cliente di avvalersi dell'opera di quel professionista” (cfr. ex multis Cass. civ., sez.
VI-3, 31 marzo 2021, n. 8863; Cass. civ., sez. II, 4 giugno 2018, n. 14293).
Sul punto, la prova dell'intervenuto contratto d'opera professionale e dell'attività effet- tivamente svolta dagli attori è da rinvenirsi non solo nel conferimento della procura alle liti depositata in atti per ciascuno dei due giudizi, ma altresì in ragione dell'espletamento dei 2 incarichi professionali oggetto della presente controversia.
Ed infatti, nel caso di specie, gli attori deducevano di aver ricevuto due incarichi dal
Sig. : in data 15/11/2021 l'incarico come difensori sostituti del precedente di- CP_1 fensore Avv. Giorgia Granata del Foro di Firenze, a seguito della rinuncia al mandato nel giudizio ordinario R.G. 1442/2021 instauratosi dinanzi al Tribunale di Firenze pen- dente tra e , e in data 23.11.2020, l'incarico Controparte_1 Parte_4 come procuratori nel procedimento RG 919/2022 di ATP ex art. 696-bis c.p.c. instaura- CP_ to dinanzi al Tribunale di Napoli nei confronti dell'
In relazione al primo incarico, in particolare, gli attori chiedevano il pagamento del compenso professionale per la somma di € 2.467,38, e a sostegno della fondatezza nell'an della propria pretesa e dell'effettivo espletamento della propria attività oggetto dell'incarico professionale, depositavano in giudizio gli atti processuali redatti nella suddetta procedura, nello specifico, il fascicolo di parte giudizio r.g. 1442/2021 - Tribu- nale di Firenze, la copia conforme dei verbali di udienza giudizio r.g. 1442/2021 -, i verbali di accesso per le operazioni peritali, la copia CTU del giudizio (cfr.doc. 1-4-9-13
e 16 – fasc. parte attrice), nonché le PEC inviate al proprio cliente in data in data
31.07.2023 in cui gli veniva relazionata l'attività difensiva svolta ed infine la rinuncia al
3
mandato (cfr. doc da 5 a 7– fasc. parte attrice), la comunicazione comprensiva di notula proforma n. 144/2023 di richiesta di pagamento del compenso professionale per la somma di € 2.467,38 (cfr. doc.
8 - fasc. parte attrice), ed anche l'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita ex 2 e ss. del D.L. n. 132/2014, in data
15/03/2024 (cfr. all. 20 – fasc. parte attrice), tutte rimaste prive di risposta.
Tale documentazione è da ritenersi certamente esaustiva e, peraltro, non è mai stata og- getto di contestazione da parte del convenuto prima del presente giudizio, come anche l'attività espletata dagli attori.
Peraltro, sul punto, il eccepiva la gratuità del rapporto intercorso con i ricor- CP_1 renti difensori, tuttavia, senza fornire alcuna prova in giudizio di tanto e deducendo al- tresì l'inesistenza di un conferimento dell'incarico in forma scritta. Al riguardo, secondo pacifico orientamento giurisprudenziale, “il diritto dell'avvocato al compenso trova il proprio fondamento nel contratto di prestazione d'opera professionale, il quale non è soggetto a forma scritta, potendo essere provato anche per facta concludentia, purché risulti in modo univoco la volontà del cliente di avvalersi dell'opera professionale”
(cfr. Cass. civ., sez. II, 4 giugno 2018, n. 14293).
A tanto si aggiunga che, relativamente a detta procedura, contrariamente a quanto soste- nuto dal convenuto, risulta altresì depositato in giudizio la rinuncia al mandato del pre- cedente difensore nonché la procura alle liti conferita dal agli attori (cfr. all.17 CP_1 al fasc. di parte giudizio R.G. 1442/2021 – fasc. parte attrice).
La somma di € 2.467,38 comprensiva di oneri accessori richiesta quale compenso pro- fessionale per l'attività svolta è legittima in quanto calcolata in base alla effettiva e pro- vata attività espletata tenendo conto dei parametri minimi di cui al DM 55/2014.
Gli attori deducevano poi di aver difeso il altresì nella procedura RG CP_1
919/2022 di ATP ex art. 696-bis c.p.c. instaurata in data 23.11.2020 dinanzi al Tribuna- CP_ le di Napoli nei confronti dell' al fine di ottenere la nomina di un tecnico per l'accertamento dei danni ed il relativo nesso di causalità riportati nell'appartamento te- nuto in locazione dal Dott. , in data 04/07/2019 a seguito della Controparte_1 rottura di tubazioni di natura condominiali, e chiedevano per tale attività il pagamento del compenso per la somma di € 3.763,66.
A tal fine depositavano tutta la relativa documentazione a sostegno, ed in particolare, gli atti della procedura quali il Fascicolo di parte giudizio recante r.g. 919/2022 – Tribunale di Napoli, Copia verbale negativo di mediazione giudizio ATP Tribunale di Napoli, Co- pia conforme dei verbali di udienza del giudizio recante r.g. 919/2022 - Tribunale di
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Napoli e la relativa rinuncia al mandato (cfr. doc. 12-14-15 e 17– fasc. parte attrice), documentazione da ritenersi, anche questa, certamente esaustiva
La somma di € 3.763,66 comprensiva di oneri accessori e spese richiesta quale compen- so professionale per l'attività svolta è legittima, in quanto calcolata in base alla effettiva e provata attività espletata tenendo conto dei parametri di cui al DM 55/2014.
Deriva da tutto quanto suesposto che, alla luce delle deduzioni e della documentazione in atti, la domanda degli attori volta alla condanna del convenuto al pagamento della somma di € 6.231,04 a titolo di compenso professionale deve essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri minimi, tenuto conto dell'agevole istruttoria, i cui al D.M. n. 55/2014 e succ. mod D.M. n. 147/2022
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, XII sezione, in persona del Giudice onorario Dott.ssa Annalisa
Speranza, pronunciandosi sulla domanda proposta dagli Avv. e Gra- Parte_1 megna Filippo Mario, nei confronti di disattesa ogni contraria Controparte_1 istanza, così provvede:
• Accoglie la domanda proposta dagli Avv. e Parte_1 Parte_2
e per l'effetto:
[...]
- Condanna al pagamento della somma di € 6.231,04 Controparte_1 oltre interessi e rivalutazione dalla richiesta sino all'effettivo soddisfo,
- Condanna al pagamento delle competenze di lite Controparte_1 del presente giudizio, che si liquidano in € 5.077,00, oltre agli accessori di legge, € 237,00 per spese vive, rimborso per spese generali, C.P.A ed I.V.A., se dovute, come per legge.
Così deciso in Napoli, 15.12.2025
Il giudice on. Dott.ssa Annalisa Speranza
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Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 15/12/2025, alle ore 12.30, nella 12 SEZIONE civile del Tribunale di
Napoli, all'udienza del Giudice dott. Annalisa Speranza, è chiamata la causa
TRA
e Parte_1 Parte_2
- ATTORI
E
Controparte_1
- CONVENUTO
Sono presenti per il dott gli avvocati Ciro Zaccaro e Roberta Fiorito i quali si CP_1 riportano alle proprie difese chiedendone l'accoglimento.
Impugnano le avverse conclusioni e chiedono assegnarsi la causa in decisione. Sono presenti in proprio quali parti ricorrenti gli avvocati e Pt_1 Parte_2 ai quali si riportano integralmente all'atto introduttivo giudizio, e a tutta la documenta- zione di causa, insistendo per l'integrale accoglimento della domanda, come da conclu- sioni ivi formulate qui da ritenersi per ripetute e trascritte. Impugna la nota depositata ex adverso in data 11/12/2025, ritenendola del tutto infondata e tardiva e dovendosi in ogni caso ritenere che tutte le avverse contestazioni sono superate dall'ampia prova docu- mentale. A tal uopo, in codesta sede, si evidenzia che non sussiste alcuna prova della volontà di rinuncia ai compensi da parte di codesti procuratori, nonché deve osservarsi che in assenza di diversa pattuizione deve ritenersi dovuto il compenso nella misura di cui ai valori medi del dm 55/2014. Al contempo anche la determinazione dei compensi ex adverso viene qui impugnata e dovrà essere disattesa. Nella denegata ipotesi in cui il
Tribunale dove ritenere inammissibile le note depositate da codesta parte, chiede qui di ritenersi depositato quale foglio di precisazione delle conclusioni.
Pertanto, si insiste nell'accoglimento della domanda come formulata con le conclusioni come formulate qui da ritenersi per ripetute e trascritte.
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Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ra- gioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che se- gue. Autorizza sin da ora la Cancelleria a prelevare l'originale così formato per destinar- lo alla raccolta di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c. previa estrazione di copia autentica da in- serire nel fascicolo di ufficio.
N.R.G. 11497/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario Dott.ssa Annalisa Speranza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa civile iscritta al n. 11497 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: prestazione d'opera intellettuale – compenso professionale
TRA
, (C.F. ), nato a [...] il Parte_3 C.F._1
02/12/1960 e dell'AVV. (C.F. Parte_2
), nato a [...] il [...], nella qualità di procuratori C.F._2 di sé stessi ex art. 86 c.p.c., quali componenti dell'Associazione Professionale Grame- gna & Partners, (C.F. e P.IVA ), elettivamente domiciliati presso la sede P.IVA_1 secondaria in Napoli (NA), alla Piazza Carità n. 32; PEC: Email_1
Email_2
ATTORI
, (C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
3.7.1966, ed elettivamente domiciliato in Napoli in via Ottavio Caiazzo n. 9, presso lo studio degli avv. Roberta Fiorito e Ciro Zaccaro, dai quali è rapp.to e difeso, in virtù di procura a tergo all'atto di costituzione;
PEC: Email_3
Email_4
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CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Come rese all'udienza del 15/12/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda proposta dagli Avv. e è fondata Parte_1 Parte_2
e, pertanto, va accolta per i motivi di seguito indicati.
Orbene alla fattispecie in esame è da applicarsi la disciplina prevista in materia di pre- stazione d'opera professionale, secondo cui “ai fini del diritto al compenso costituisce titolo esecutivo ex art. 2222 c.c. il contratto d'opera professionale;
l'esecuzione di tale contratto da parte dell'avvocato presuppone logicamente il conferimento dell'incarico da parte del cliente in una forma tale da far emergere in modo inequivoco la volontà del cliente di avvalersi dell'opera di quel professionista” (cfr. ex multis Cass. civ., sez.
VI-3, 31 marzo 2021, n. 8863; Cass. civ., sez. II, 4 giugno 2018, n. 14293).
Sul punto, la prova dell'intervenuto contratto d'opera professionale e dell'attività effet- tivamente svolta dagli attori è da rinvenirsi non solo nel conferimento della procura alle liti depositata in atti per ciascuno dei due giudizi, ma altresì in ragione dell'espletamento dei 2 incarichi professionali oggetto della presente controversia.
Ed infatti, nel caso di specie, gli attori deducevano di aver ricevuto due incarichi dal
Sig. : in data 15/11/2021 l'incarico come difensori sostituti del precedente di- CP_1 fensore Avv. Giorgia Granata del Foro di Firenze, a seguito della rinuncia al mandato nel giudizio ordinario R.G. 1442/2021 instauratosi dinanzi al Tribunale di Firenze pen- dente tra e , e in data 23.11.2020, l'incarico Controparte_1 Parte_4 come procuratori nel procedimento RG 919/2022 di ATP ex art. 696-bis c.p.c. instaura- CP_ to dinanzi al Tribunale di Napoli nei confronti dell'
In relazione al primo incarico, in particolare, gli attori chiedevano il pagamento del compenso professionale per la somma di € 2.467,38, e a sostegno della fondatezza nell'an della propria pretesa e dell'effettivo espletamento della propria attività oggetto dell'incarico professionale, depositavano in giudizio gli atti processuali redatti nella suddetta procedura, nello specifico, il fascicolo di parte giudizio r.g. 1442/2021 - Tribu- nale di Firenze, la copia conforme dei verbali di udienza giudizio r.g. 1442/2021 -, i verbali di accesso per le operazioni peritali, la copia CTU del giudizio (cfr.doc. 1-4-9-13
e 16 – fasc. parte attrice), nonché le PEC inviate al proprio cliente in data in data
31.07.2023 in cui gli veniva relazionata l'attività difensiva svolta ed infine la rinuncia al
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mandato (cfr. doc da 5 a 7– fasc. parte attrice), la comunicazione comprensiva di notula proforma n. 144/2023 di richiesta di pagamento del compenso professionale per la somma di € 2.467,38 (cfr. doc.
8 - fasc. parte attrice), ed anche l'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita ex 2 e ss. del D.L. n. 132/2014, in data
15/03/2024 (cfr. all. 20 – fasc. parte attrice), tutte rimaste prive di risposta.
Tale documentazione è da ritenersi certamente esaustiva e, peraltro, non è mai stata og- getto di contestazione da parte del convenuto prima del presente giudizio, come anche l'attività espletata dagli attori.
Peraltro, sul punto, il eccepiva la gratuità del rapporto intercorso con i ricor- CP_1 renti difensori, tuttavia, senza fornire alcuna prova in giudizio di tanto e deducendo al- tresì l'inesistenza di un conferimento dell'incarico in forma scritta. Al riguardo, secondo pacifico orientamento giurisprudenziale, “il diritto dell'avvocato al compenso trova il proprio fondamento nel contratto di prestazione d'opera professionale, il quale non è soggetto a forma scritta, potendo essere provato anche per facta concludentia, purché risulti in modo univoco la volontà del cliente di avvalersi dell'opera professionale”
(cfr. Cass. civ., sez. II, 4 giugno 2018, n. 14293).
A tanto si aggiunga che, relativamente a detta procedura, contrariamente a quanto soste- nuto dal convenuto, risulta altresì depositato in giudizio la rinuncia al mandato del pre- cedente difensore nonché la procura alle liti conferita dal agli attori (cfr. all.17 CP_1 al fasc. di parte giudizio R.G. 1442/2021 – fasc. parte attrice).
La somma di € 2.467,38 comprensiva di oneri accessori richiesta quale compenso pro- fessionale per l'attività svolta è legittima in quanto calcolata in base alla effettiva e pro- vata attività espletata tenendo conto dei parametri minimi di cui al DM 55/2014.
Gli attori deducevano poi di aver difeso il altresì nella procedura RG CP_1
919/2022 di ATP ex art. 696-bis c.p.c. instaurata in data 23.11.2020 dinanzi al Tribuna- CP_ le di Napoli nei confronti dell' al fine di ottenere la nomina di un tecnico per l'accertamento dei danni ed il relativo nesso di causalità riportati nell'appartamento te- nuto in locazione dal Dott. , in data 04/07/2019 a seguito della Controparte_1 rottura di tubazioni di natura condominiali, e chiedevano per tale attività il pagamento del compenso per la somma di € 3.763,66.
A tal fine depositavano tutta la relativa documentazione a sostegno, ed in particolare, gli atti della procedura quali il Fascicolo di parte giudizio recante r.g. 919/2022 – Tribunale di Napoli, Copia verbale negativo di mediazione giudizio ATP Tribunale di Napoli, Co- pia conforme dei verbali di udienza del giudizio recante r.g. 919/2022 - Tribunale di
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Napoli e la relativa rinuncia al mandato (cfr. doc. 12-14-15 e 17– fasc. parte attrice), documentazione da ritenersi, anche questa, certamente esaustiva
La somma di € 3.763,66 comprensiva di oneri accessori e spese richiesta quale compen- so professionale per l'attività svolta è legittima, in quanto calcolata in base alla effettiva e provata attività espletata tenendo conto dei parametri di cui al DM 55/2014.
Deriva da tutto quanto suesposto che, alla luce delle deduzioni e della documentazione in atti, la domanda degli attori volta alla condanna del convenuto al pagamento della somma di € 6.231,04 a titolo di compenso professionale deve essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri minimi, tenuto conto dell'agevole istruttoria, i cui al D.M. n. 55/2014 e succ. mod D.M. n. 147/2022
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, XII sezione, in persona del Giudice onorario Dott.ssa Annalisa
Speranza, pronunciandosi sulla domanda proposta dagli Avv. e Gra- Parte_1 megna Filippo Mario, nei confronti di disattesa ogni contraria Controparte_1 istanza, così provvede:
• Accoglie la domanda proposta dagli Avv. e Parte_1 Parte_2
e per l'effetto:
[...]
- Condanna al pagamento della somma di € 6.231,04 Controparte_1 oltre interessi e rivalutazione dalla richiesta sino all'effettivo soddisfo,
- Condanna al pagamento delle competenze di lite Controparte_1 del presente giudizio, che si liquidano in € 5.077,00, oltre agli accessori di legge, € 237,00 per spese vive, rimborso per spese generali, C.P.A ed I.V.A., se dovute, come per legge.
Così deciso in Napoli, 15.12.2025
Il giudice on. Dott.ssa Annalisa Speranza
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