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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/12/2025, n. 5609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5609 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 6831/2024
TRIBUNALE DI BRESCIA
Sezione III
L'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia, costituita nell'interesse della Controparte_1 appellante, con le note scritte depositate, insiste nelle conclusioni già rassegnate per tutte le ragioni già esposte nell'atto di appello.
L'Avv. Giuseppe Stringa Basile, costituito nell'interesse dell'appellato, con le note scritte depositate, insiste per il rigetto dell'appello e l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
Il Giudice
Lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi degli artt. 127 ter, 352 e 281 sexies c.p.c. che tengono luogo della discussione orale della causa e lette le conclusioni precisate dalle parti, decide la controversia, pronunciando la seguente sentenza con la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brescia, sezione III, in persona del G.U. in applicazione, Dr.ssa TA OD, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 6831/2024 avente ad oggetto appello avverso sentenza del giudice di pace, pendente
TRA
, in persona del Prefetto p.t. elettivamente domiciliata in alla Via S. Controparte_1 CP_1
Caterina n. 6, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di e all'indirizzo pec CP_1
Email_1 appellante
E
(C.F. ) nato a [...] l'[...], residente in [...]CP_2 C.F._1
(BS) Quartiere San Benedetto n. 17, elettivamente domiciliato in Ghedi (BS) presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Stringa Basile che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
1 appellato
CONCLUSIONI
Per l'appellante: Riformare integralmente la sentenza n. 758/2023 del Giudice di Pace di , e, CP_1 conseguentemente, rigettare l'opposizione proposta dal sig. avverso i verbali CP_2 impugnati, confermandone le legittimità. Con vittoria di spese.
Per l'appellato: previo accertamento dell'infondatezza dell'appello di controparte, respingersi il ricorso in appello e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 758/2023 emessa dal
Giudice di Pace di , in persona del dott. Guido Mutti, a definizione della causa R.G. n. CP_1
520/2023 di accoglimento dell'opposizione proposta dal sig. e conseguente CP_2 annullamento nei confronti del medesimo dei verbali PTR 2489000454, PTR 2489000455, PTR
2489000456, PTR 2489000457, PTR 2489000458, PTR 2489000459, PTR 2489000460; In ogni caso: con vittoria di spese e compenso professionale, oltre rimborso spese generali 15%, iva e cpa, con distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario, per ambedue i gradi di giudizio.
In via istruttoria: riservata ogni richiesta in via istruttoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.01.2023, impugnava innanzi al Giudice di pace di Brescia CP_2
i verbali di accertamento e di contestazione di violazione del C.d.S. n. PTR 2489000454, PTR
2489000455, PTR 2489000456, PTR 2489000457, PTR 248900058, PTR 248900459, PTR
248900460 del giorno 11.1.2023 e la relativa sanzione irrogata, per essersi posto alla guida di veicolo carico di merci pericolose e in sovraccarico e perché circolava in regime di ADR (
[...]
), senza essere munito dei Controparte_3 prescritti pannelli di segnalazione arancioni sulla parte anteriore e posteriore del veicolo, violando così la normativa ADR al punto 3.5.2.
Nel ricorso proposto in primo grado, il ricorrente deduceva che il trasporto del carico in regime ADR gli era stato imposto da una società terza, TS S.p.A.; di non aver avuto conoscenza del regime ADR, in relazione alla merce trasportata;
di versare in condizioni di difficoltà economica, chiedendo perciò
l'annullamento della sanzione e la restituzione della patente di guida ritirata al momento dell'elevazione della contestazione.
Il Giudice di pace di Brescia accoglieva il ricorso proposto con la sentenza n. 758/2023 affermando che non vi era prova ex art. 7 comma 10 del codice della strada che il ricorrente fosse consapevole delle violazioni, poiché era un mero autista della società MTS s.r.l.. Quest'ultima, pur se obbligata nel verbale come obbligata in solido era in realtà l'unico trasgressore in quanto aveva organizzato il trasporto della merce pericolosa senza darne notizia al proprio dipendente che per l'appunto ogni giorno trasportava merce diverse secondo le indicazioni della società datrice di lavoro.
2 Sulla scorta di tale motivazione, il Giudice di pace accoglieva il ricorso, disponendo l'annullamento dei verbali nei confronti del conducente e confermandoli nei confronti della MTS s.r.l. e disponeva altresì la restituzione della patente di guida, compensando le spese di lite.
Avverso la sentenza n. 758/2023 proponeva appello la la quale deduceva l'error Controparte_1 in iudicando commesso dal giudice di prime cure, posto che al momento dell'elevazione dei verbali, gli organi accertatori avevano riscontrato che il conducente sanzionato viaggiava senza avere a bordo l'estintore previsto dalla normativa in caso di incendio delle sostanze infiammabili trasportate;
senza essere munito di equipaggiamento individuale di protezione;
senza aver munito il veicolo dei pannelli di colore arancio segnalanti il carico pericoloso e senza l'equipaggiamento prescritto dalla legge;
senza possedere il CFP, certificato di formazione professionale ADR, necessario per guidare autoveicoli che trasportano merci pericolose;
senza aver rispettato il limite di massa complessivo, aggravando la condotta con la circolazione in autostrada. Orbene, siccome il guidatore è soggetto munito di patente di guida, secondo la Prefettura di , non è sostenibile la incolpevole ignoranza CP_1 della normativa violata e comunque non è dimostrato che la società avesse organizzato il trasporto senza informare il conducente della natura pericolosa del carico. A ciò va aggiunto che comunque il trasportato avrebbe dovuto informarsi della natura del carico secondo le regole di diligenza, prudenza e perizia e che pertanto ne va affermata la responsabilità in solido con la CP_4
Sulla base di tali motivi, la concludeva per l'accoglimento del gravame e la Controparte_1 riforma della sentenza impugnata, con vittoria di spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 21.11.2024 si costituiva in giudizio l'appellato il quale eccepiva l'insussistenza dell'elemento soggettivo nella specie della colpa CP_2 stante l'avvenuta organizzazione del trasporto da parte della datrice di lavoro che nulla gli CP_4 aveva riferito sul materiale trasportato, assicurandogli la piena legittimità delle condizioni di trasporto e dunque la non punibilità del comportamento tenuto in quanto in buona fede.
A riprova di tanto, l'appellato produceva gli avvenuti pagamenti della sanzione eseguiti dalla società che nulla aveva contestato al proprio dipendente.
A tanto, l'appellato aggiungeva che in ogni caso i verbali non erano stati elevati in conformità alla normativa ADR in quanto le condizioni di trasporto del materiale ricadevano in una ipotesi di esenzione parziale e comunque le contestazioni relative all'assenza dell'estintore e all'equipaggiamento individuale erano assolutamente generiche.
Pertanto, l'appellato concludeva per il rigetto dell'appello con vittoria di spese da distrarsi ex art. 93
c.p.c. in favore del difensore costituito dichiaratosi anticipatario.
3 Con le note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. a seguito del 7.06.2024, la Controparte_1 contestava l'inammissibilità della comparsa di costituzione e risposta depositata dall'appellato in quanto contenente motivi nuovi in violazione dell'art. 345 c.p.c.
Ed invero, osservava l'Avvocatura appellante che in primo grado la parte attrice mai aveva sollevato contestazioni quanto ai presupposti delle violazioni non discorrendosi in alcun punto del ricorso di esenzione totale o parziale del trasporto dalla normativa ADR.
Fissata la precisazione delle conclusioni ex art. 127 ter e 281 sexies c.p.c., entrambe le parti concludevano come da atti di causa.
1.Questioni preliminari.
Preliminarmente, come osservato anche dall'Avvocatura dello Stato, non sono ammissibili in questa sede le eccezioni sollevate per la prima volta nel giudizio di secondo grado rispetto alle condizioni di esenzione parziale nelle quali ricadrebbe il trasporto organizzato dalla Parte_1
, l'art. 345 comma 2 c.p.c. prevede che non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano
[...] rilevabili anche d'ufficio. In sostanza non possono proporsi eccezioni nuove posto che le circostanze relative alle condizioni di trasporto non afferiscono a fatti sopravvenuti al giudizio di appello, onde esse erano già deducibili in primo grado. Ne deriva l'inammissibilità delle eccezioni proposte.
2.Sul merito.
L'appello deve essere rigettato per quanto di ragione.
Va dichiarata la cessata materia del contendere.
Invero, la giurisprudenza ha chiarito che la cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso. Peraltro, la giurisprudenza evidenzia come la cessazione della materia del contendere sia rilevabile dal giudice anche d'ufficio non essendo soggetta al regime delle eccezioni in senso stretto (cfr. Trib. Torino 10.05.2013, n. 3165).
Orbene, nella fattispecie in esame risulta che la società coobbligata in solido abbia pagato CP_4 le somme oggetto dei verbali elevati al conducente identificato come trasgressore (cfr. distinte di pagamento doc. n. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta). Va inoltre osservato che tale pagamento non è stato contestato dalla ai sensi dell'art. 115 c.p.c. Controparte_1
Essendo state pagate per intero le sanzioni irrogate, l'obbligazione oggetto della sanzione amministrativa si è estinta quantomeno nei confronti della Pubblica Amministrazione.
4 Sul punto è necessario richiamare quanto statuito dall'art. 6 della legge n. 689/1981 che al comma 3 così dispone: se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica, o comunque, di un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica, l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.
Pacificamente, dunque, il pagamento della sanzione da parte della persona giuridica ha CP_4 estinto l'obbligazione, ferma l'eventuale azione di regresso che conserva nei confronti CP_4 dell'autore della violazione.
Peraltro, va osservato che anche rispetto alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, le difese articolate dalla nelle note scritte alcuna rilevanza possono spiegare, posto CP_1 che il verbale di restituzione della patente di guida è stato sottoscritto all'esito del decorso del periodo di sospensione di 6 mesi che certamente non può essere irrogato ex novo in questa sede.
La declaratoria della cessazione della materia del contendere si impone, pertanto, per effetto dell'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa da parte della società datrice di lavoro.
La pronuncia impone al Tribunale di pronunciarsi sulle spese sulla base del principio della soccombenza virtuale, salva la compensazione parziale o integrale delle stesse (cfr. Cass. 14.07.2020,
n. 14939).
Orbene, nel caso di specie, ritiene il Tribunale che sussistano giustificati motivi per la compensazione delle spese di lite. Ed infatti, va osservato che il pagamento della sanzione amministrativa è avvenuto nel mese di marzo 2023 e dunque ben prima del deposito della sentenza da parte del giudice di prime cure risalente al dicembre 2023. Ne deriva che pur non potendo accedere alla tesi sostenuta dall'appellato circa la non imputabilità allo stesso delle violazioni accertate a suo carico, trattandosi di un autista professionista e dotato di patente di guida, l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa già nel marzo 2023 giustifica la compensazione delle spese di lite.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n.
115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, sezione III, in persona del G.U. in applicazione Dr.ssa TA OD, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 6831/2024 avente ad oggetto appello avverso sentenza del giudice di pace di , pendente tra , in persona CP_1 Controparte_1 del Prefetto p.t. – appellante – e – appellato – ogni contraria istanza disattesa, così CP_2 provvede:
Rigetta l'appello;
Dichiara cessata la materia del contendere;
5 Compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio;
Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n.
115/2002.
Brescia, 16.12.2025
Il Giudice
TA OD
6
TRIBUNALE DI BRESCIA
Sezione III
L'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia, costituita nell'interesse della Controparte_1 appellante, con le note scritte depositate, insiste nelle conclusioni già rassegnate per tutte le ragioni già esposte nell'atto di appello.
L'Avv. Giuseppe Stringa Basile, costituito nell'interesse dell'appellato, con le note scritte depositate, insiste per il rigetto dell'appello e l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
Il Giudice
Lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi degli artt. 127 ter, 352 e 281 sexies c.p.c. che tengono luogo della discussione orale della causa e lette le conclusioni precisate dalle parti, decide la controversia, pronunciando la seguente sentenza con la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brescia, sezione III, in persona del G.U. in applicazione, Dr.ssa TA OD, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 6831/2024 avente ad oggetto appello avverso sentenza del giudice di pace, pendente
TRA
, in persona del Prefetto p.t. elettivamente domiciliata in alla Via S. Controparte_1 CP_1
Caterina n. 6, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di e all'indirizzo pec CP_1
Email_1 appellante
E
(C.F. ) nato a [...] l'[...], residente in [...]CP_2 C.F._1
(BS) Quartiere San Benedetto n. 17, elettivamente domiciliato in Ghedi (BS) presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Stringa Basile che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
1 appellato
CONCLUSIONI
Per l'appellante: Riformare integralmente la sentenza n. 758/2023 del Giudice di Pace di , e, CP_1 conseguentemente, rigettare l'opposizione proposta dal sig. avverso i verbali CP_2 impugnati, confermandone le legittimità. Con vittoria di spese.
Per l'appellato: previo accertamento dell'infondatezza dell'appello di controparte, respingersi il ricorso in appello e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 758/2023 emessa dal
Giudice di Pace di , in persona del dott. Guido Mutti, a definizione della causa R.G. n. CP_1
520/2023 di accoglimento dell'opposizione proposta dal sig. e conseguente CP_2 annullamento nei confronti del medesimo dei verbali PTR 2489000454, PTR 2489000455, PTR
2489000456, PTR 2489000457, PTR 2489000458, PTR 2489000459, PTR 2489000460; In ogni caso: con vittoria di spese e compenso professionale, oltre rimborso spese generali 15%, iva e cpa, con distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario, per ambedue i gradi di giudizio.
In via istruttoria: riservata ogni richiesta in via istruttoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.01.2023, impugnava innanzi al Giudice di pace di Brescia CP_2
i verbali di accertamento e di contestazione di violazione del C.d.S. n. PTR 2489000454, PTR
2489000455, PTR 2489000456, PTR 2489000457, PTR 248900058, PTR 248900459, PTR
248900460 del giorno 11.1.2023 e la relativa sanzione irrogata, per essersi posto alla guida di veicolo carico di merci pericolose e in sovraccarico e perché circolava in regime di ADR (
[...]
), senza essere munito dei Controparte_3 prescritti pannelli di segnalazione arancioni sulla parte anteriore e posteriore del veicolo, violando così la normativa ADR al punto 3.5.2.
Nel ricorso proposto in primo grado, il ricorrente deduceva che il trasporto del carico in regime ADR gli era stato imposto da una società terza, TS S.p.A.; di non aver avuto conoscenza del regime ADR, in relazione alla merce trasportata;
di versare in condizioni di difficoltà economica, chiedendo perciò
l'annullamento della sanzione e la restituzione della patente di guida ritirata al momento dell'elevazione della contestazione.
Il Giudice di pace di Brescia accoglieva il ricorso proposto con la sentenza n. 758/2023 affermando che non vi era prova ex art. 7 comma 10 del codice della strada che il ricorrente fosse consapevole delle violazioni, poiché era un mero autista della società MTS s.r.l.. Quest'ultima, pur se obbligata nel verbale come obbligata in solido era in realtà l'unico trasgressore in quanto aveva organizzato il trasporto della merce pericolosa senza darne notizia al proprio dipendente che per l'appunto ogni giorno trasportava merce diverse secondo le indicazioni della società datrice di lavoro.
2 Sulla scorta di tale motivazione, il Giudice di pace accoglieva il ricorso, disponendo l'annullamento dei verbali nei confronti del conducente e confermandoli nei confronti della MTS s.r.l. e disponeva altresì la restituzione della patente di guida, compensando le spese di lite.
Avverso la sentenza n. 758/2023 proponeva appello la la quale deduceva l'error Controparte_1 in iudicando commesso dal giudice di prime cure, posto che al momento dell'elevazione dei verbali, gli organi accertatori avevano riscontrato che il conducente sanzionato viaggiava senza avere a bordo l'estintore previsto dalla normativa in caso di incendio delle sostanze infiammabili trasportate;
senza essere munito di equipaggiamento individuale di protezione;
senza aver munito il veicolo dei pannelli di colore arancio segnalanti il carico pericoloso e senza l'equipaggiamento prescritto dalla legge;
senza possedere il CFP, certificato di formazione professionale ADR, necessario per guidare autoveicoli che trasportano merci pericolose;
senza aver rispettato il limite di massa complessivo, aggravando la condotta con la circolazione in autostrada. Orbene, siccome il guidatore è soggetto munito di patente di guida, secondo la Prefettura di , non è sostenibile la incolpevole ignoranza CP_1 della normativa violata e comunque non è dimostrato che la società avesse organizzato il trasporto senza informare il conducente della natura pericolosa del carico. A ciò va aggiunto che comunque il trasportato avrebbe dovuto informarsi della natura del carico secondo le regole di diligenza, prudenza e perizia e che pertanto ne va affermata la responsabilità in solido con la CP_4
Sulla base di tali motivi, la concludeva per l'accoglimento del gravame e la Controparte_1 riforma della sentenza impugnata, con vittoria di spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 21.11.2024 si costituiva in giudizio l'appellato il quale eccepiva l'insussistenza dell'elemento soggettivo nella specie della colpa CP_2 stante l'avvenuta organizzazione del trasporto da parte della datrice di lavoro che nulla gli CP_4 aveva riferito sul materiale trasportato, assicurandogli la piena legittimità delle condizioni di trasporto e dunque la non punibilità del comportamento tenuto in quanto in buona fede.
A riprova di tanto, l'appellato produceva gli avvenuti pagamenti della sanzione eseguiti dalla società che nulla aveva contestato al proprio dipendente.
A tanto, l'appellato aggiungeva che in ogni caso i verbali non erano stati elevati in conformità alla normativa ADR in quanto le condizioni di trasporto del materiale ricadevano in una ipotesi di esenzione parziale e comunque le contestazioni relative all'assenza dell'estintore e all'equipaggiamento individuale erano assolutamente generiche.
Pertanto, l'appellato concludeva per il rigetto dell'appello con vittoria di spese da distrarsi ex art. 93
c.p.c. in favore del difensore costituito dichiaratosi anticipatario.
3 Con le note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. a seguito del 7.06.2024, la Controparte_1 contestava l'inammissibilità della comparsa di costituzione e risposta depositata dall'appellato in quanto contenente motivi nuovi in violazione dell'art. 345 c.p.c.
Ed invero, osservava l'Avvocatura appellante che in primo grado la parte attrice mai aveva sollevato contestazioni quanto ai presupposti delle violazioni non discorrendosi in alcun punto del ricorso di esenzione totale o parziale del trasporto dalla normativa ADR.
Fissata la precisazione delle conclusioni ex art. 127 ter e 281 sexies c.p.c., entrambe le parti concludevano come da atti di causa.
1.Questioni preliminari.
Preliminarmente, come osservato anche dall'Avvocatura dello Stato, non sono ammissibili in questa sede le eccezioni sollevate per la prima volta nel giudizio di secondo grado rispetto alle condizioni di esenzione parziale nelle quali ricadrebbe il trasporto organizzato dalla Parte_1
, l'art. 345 comma 2 c.p.c. prevede che non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano
[...] rilevabili anche d'ufficio. In sostanza non possono proporsi eccezioni nuove posto che le circostanze relative alle condizioni di trasporto non afferiscono a fatti sopravvenuti al giudizio di appello, onde esse erano già deducibili in primo grado. Ne deriva l'inammissibilità delle eccezioni proposte.
2.Sul merito.
L'appello deve essere rigettato per quanto di ragione.
Va dichiarata la cessata materia del contendere.
Invero, la giurisprudenza ha chiarito che la cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso. Peraltro, la giurisprudenza evidenzia come la cessazione della materia del contendere sia rilevabile dal giudice anche d'ufficio non essendo soggetta al regime delle eccezioni in senso stretto (cfr. Trib. Torino 10.05.2013, n. 3165).
Orbene, nella fattispecie in esame risulta che la società coobbligata in solido abbia pagato CP_4 le somme oggetto dei verbali elevati al conducente identificato come trasgressore (cfr. distinte di pagamento doc. n. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta). Va inoltre osservato che tale pagamento non è stato contestato dalla ai sensi dell'art. 115 c.p.c. Controparte_1
Essendo state pagate per intero le sanzioni irrogate, l'obbligazione oggetto della sanzione amministrativa si è estinta quantomeno nei confronti della Pubblica Amministrazione.
4 Sul punto è necessario richiamare quanto statuito dall'art. 6 della legge n. 689/1981 che al comma 3 così dispone: se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica, o comunque, di un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica, l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.
Pacificamente, dunque, il pagamento della sanzione da parte della persona giuridica ha CP_4 estinto l'obbligazione, ferma l'eventuale azione di regresso che conserva nei confronti CP_4 dell'autore della violazione.
Peraltro, va osservato che anche rispetto alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, le difese articolate dalla nelle note scritte alcuna rilevanza possono spiegare, posto CP_1 che il verbale di restituzione della patente di guida è stato sottoscritto all'esito del decorso del periodo di sospensione di 6 mesi che certamente non può essere irrogato ex novo in questa sede.
La declaratoria della cessazione della materia del contendere si impone, pertanto, per effetto dell'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa da parte della società datrice di lavoro.
La pronuncia impone al Tribunale di pronunciarsi sulle spese sulla base del principio della soccombenza virtuale, salva la compensazione parziale o integrale delle stesse (cfr. Cass. 14.07.2020,
n. 14939).
Orbene, nel caso di specie, ritiene il Tribunale che sussistano giustificati motivi per la compensazione delle spese di lite. Ed infatti, va osservato che il pagamento della sanzione amministrativa è avvenuto nel mese di marzo 2023 e dunque ben prima del deposito della sentenza da parte del giudice di prime cure risalente al dicembre 2023. Ne deriva che pur non potendo accedere alla tesi sostenuta dall'appellato circa la non imputabilità allo stesso delle violazioni accertate a suo carico, trattandosi di un autista professionista e dotato di patente di guida, l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa già nel marzo 2023 giustifica la compensazione delle spese di lite.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n.
115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, sezione III, in persona del G.U. in applicazione Dr.ssa TA OD, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 6831/2024 avente ad oggetto appello avverso sentenza del giudice di pace di , pendente tra , in persona CP_1 Controparte_1 del Prefetto p.t. – appellante – e – appellato – ogni contraria istanza disattesa, così CP_2 provvede:
Rigetta l'appello;
Dichiara cessata la materia del contendere;
5 Compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio;
Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n.
115/2002.
Brescia, 16.12.2025
Il Giudice
TA OD
6