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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 15/05/2025, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BERGAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Bergamo, dott.ssa Laura Giraldi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2764/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), residente in [...]e Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso per delega in atti dall'avv. Enrico Rodolfo Nosari del
Foro di Bergamo,
-attore-
contro
(C.F. ), in persona dell'amministratore Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, sito in Bergamo e rappresentato e difeso per procura alle liti in atti dall'avv. Stefano Massimiliano Rovetta del Foro di Bergamo.
-convenuto-
OGGETTO: prestazione d'opera intellettuale.
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: come da distinte note depositate il 12/02/2025.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1 Con atto di citazione notificato in data 02/05/2024 il p.i. Parte_1
conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale il al Controparte_1
fine di sentirlo condannare al pagamento di complessivi € 41.557,53 a titolo di compenso per le prestazioni professionali dallo stesso espletate in riferimento al progetto di riqualificazione edilizia CP_2
A fondamento della domanda l'attore deduceva di essersi occupato della fase di progettazione e studio di fattibilità relativa ai lavori di ristrutturazione del
, come da incarico conferitogli da parte convenuta in data CP_1
13/06/2020, e di avere successivamente esperito attività supplementare di assistenza al responsabile unico del procedimento e di rilascio di certificazioni senza tuttavia ricevere alcun compenso in riferimento a tutti tali distinti incombenti.
Si costituiva in giudizio il , contestando la fondatezza della Controparte_1
pretesa creditoria avversaria rilevando, da un lato, il mancato avveramento delle condizioni pattuite dalle parti in sede di conferimento incarico del giugno 2020
e, dall'altro, l'assenza di qualsivoglia accordo in riferimento ad ogni ulteriore attività asseritamente compiuta dall'attore. Chiedeva pertanto il rigetto della domanda attorea e, in via riconvenzionale, la condanna del p.i. al Pt_1
pagamento di una somma a titolo di risarcimento poiché la mancata individuazione del General Contractor da parte del professionista aveva precluso al condominio l'accesso tempestivo ai benefici fiscali del cd.
Superbonus 110%.
La causa, senza il compimento di attività istruttoria, giunge qui in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti nel termine all'uopo assegnato in esito all'avvenuto deposito degli atti conclusivi nei concessi termini di legge.
La domanda dell'attore è parzialmente fondata.
Il professionista richiede, in primo luogo, il compenso per le prestazioni concordate e svolte e di cui all'incarico in data 13.6.2020.
2 E' prodotto in atti l'atto di conferimento di incarico al p.i. in data Pt_1
13.6.2020 per lo svolgimento di una pluralità di prestazioni relative sia alla fase di progettazione energetica, impianto fotovoltaico e centrale termica esecutiva sia per altre attività da svolgersi a cura di altro professionista.
Con riferimento a quelle di spettanza del perito l'importo a titolo di Pt_1
corrispettivo era stato concordato in euro 11.370 oltre accessori.
Dalla documentazione prodotta in atti si evince che le prestazioni a cura dell'attore sono state effettivamente svolte e risultano sia dai documenti prodotti (docc.3,4,5 e 6 di parte attrice) sia dal contenuto dei verbali delle assemblee condominiali tenutesi in date 6.10.2020 e 13.7.2021.
In particolare, nella prima riunione il presente, relazionava l'assemblea Pt_1
'esponendo nel dettaglio l'analisi di fattibilità predisposta' che poteva essere applicata alle diverse soluzioni relative alla sostituzione del generatore od al rifacimento integrale della centrale termica e ciò al fine di ottenere il c.d. salto di due classi energetiche per ottenere le agevolazioni fiscali.
L'esecuzione dell'analisi di fattibilità implicava chiaramente che fossero state svolte a quella data anche le prestazioni più dettagliatamente indicate nel documento di conferimento di incarico (e peraltro documentate in atti).
Nuovamente, nella riunione in data 13.7.2021 il perito relazionava sull'attività svolta e l'assemblea discuteva sulle conseguenti decisioni da assumere in merito agli interventi di riqualificazione energetica del fabbricato illustrati.
Nessun dubbio dunque è mai emerso nel tempo in merito al completo adempimento dell'obbligo assunto dal perito con il mandato in data 13.6.2020.
Assume il convenuto che l'importo, concordato, non sarebbe CP_1
dovuto in quanto subordinato all'assenza di problemi di conformità urbanistica non sanabili ed alla effettiva possibilità di eseguire i lavori con la cessione del credito o con lo sconto in fattura;
ciò in forza delle clausole finali contenute nel documento di incarico.
L'assunto deve essere disatteso.
3 Ed infatti, nel documento in questione risulta condizionato alle predette circostanze non il pagamento del compenso, ma il termine dello stesso. E tale interpretazione, d'altronde, non solo è conforme al tenore letterale delle indicazioni contrattuali, ma altresì a buona fede atteso che, come peraltro avviene in situazioni analoghe, il compenso del professionista è comunque dovuto per l'attività svolta (chè diversamente risulterebbe resa incomprensibilmente a titolo gratuito) e, solo nell'ipotesi in cui i lavori possano essere eseguiti godendo della cessione del credito o dello sconto in fattura, detto compenso resta assorbito nell'importo complessivamente pagato per i lavori stessi. E di ciò è ulteriore conferma l'indicazione finale del documento di incarico relativa alla detrazione di imposta globale del General Contractor.
Peraltro, nell'incontro in data 13.7.2021 l'assemblea, acquisita la possibilità di ottenere lo sconto in fattura ovvero la cessione del credito, deliberava di eseguire gli interventi di riqualificazione energetica del fabbricato, a nulla rilevando la successiva mancata esecuzione per motivi diversi dalla relativa fattibilità.
L'importo dunque di euro 11.370 oltre accessori è certamente dovuto all'attore.
Assume poi il p.i. di aver ricevuto dal Condominio ulteriori incarichi Pt_1
relativi al rinvenimento di manifestazioni di interesse a presentare offerte per gli interventi, alla rielaborazione dei calcoli necessari per la realizzazione dei lavori attesa la contrarietà di alcuni condomini e sempre al fine di ottenere il salto delle due classi energetiche, alla redazione degli attestati energetici conseguenti inerenti alle possibili varianti di progetto ed all'assistenza all'amministratore.
Si osserva tuttavia che tali attività risultano sfornite di adeguato incarico conferito dall'assemblea dei condomini e, per essa, dall'amministratore del condominio.
Ed infatti, quanto all'assunta oralità dell'incarico di assistenza e di elaborazione di nuova documentazione tecnica (in particolare le tre certificazioni energetiche
4 in relazione alle varianti eventualmente necessarie e menzionate nella parcella in data 17.7.2023) non risulta alcuna delibera dell'assemblea né in merito alle specifiche prestazioni né tanto meno in merito ai compensi dovuti.
Tanto meno all'uopo rilevano le mail inviate autonomamente dall'amministratore condominiale al professionista e viceversa, così come le mere adesioni raccolte presso i singoli condomini relative ad interventi specifici, in quanto aventi valenza meramente interna al condominio.
D'altra parte, il conferimento di un incarico da parte dei condomini deve risultare in modo certo onde poter vincolare l'assemblea e, all'uopo, è altresì necessario che il predetto indichi espressamente sia lo specifico oggetto che il corrispettivo dovuto;
diversamente la decisone dei condomini può avere solo un valore programmatico (Cass.10235/2013,10865/16).
Tali interlocuzioni invece sono prive di detti elementi.
E, peraltro, analogamente anche l'indicazione contenuta a pag.2 del verbale in data 6.10.2020 nella quale risulta un incarico per 'predisporre un progetto esecutivo dei lavori riguardanti l'ottenimento dell'eco bonus 110%' con previsione della spesa di euro 26.000', indicazione non posta da parte attrice a fondamento del credito in questa sede vantato, ha contenuto assolutamente generico;
la stessa inoltre, in considerazione dell'operatività in quel momento ancora dell'incarico del 13.6.2020 deve intendersi aver avuto soltanto natura programmatica poiché in essa il professionista non ha in alcun modo specificato le prestazioni che avrebbe reso per giustificare la diversa richiesta di compenso indicata.
E, d'altronde, parte attrice non deduce neppure chiaramente di aver predisposto un progetto esecutivo per l'ottenimento dell'Eco Bonus 110% né ha allegato elaborati grafici diversi da quelli già rientranti nell'incarico in data
13 giugno. Anche le indicazioni contenute nel verbale dell'assemblea condominiale in data 4.10.2021 paiono richiamare ancora quanto già in precedenza illustrato e svolto dal perito in merito ai lavori eseguibili, trainanti
5 e trainati, ai computi metrici già effettuati in forza dell'incarico in data
13.6.2020 ed alle opportunità relative alle agevolazioni fiscali.
Pertanto, il relativo compenso, in mancanza di specifico incarico conferito per le indicate attività, non può essere riconosciuto.
Infine, si rileva che, comunque, parte convenuta ha integralmente contestato la debenza delle somme richieste e tale contestazione include altresì quella relativa all'importo, la cui entità non è stata in questa sede dimostrata.
La domanda riconvenzionale proposta dal condominio e relativa al risarcimento del danno asseritamente subito per non aver l'attore individuato tempestivamente un General Contractor con conseguente perdita da parte del convenuto della possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali è invece destituita di fondamento.
Ed infatti, da un lato, nell'incarico in data.13.6.2020 non era previsto l'obbligo in carico al di individuare la predetta figura che avrebbe gestito i lavori. Pt_1
Neppure risulta una successiva diversa e specifica delibera ad hoc con rilevanza esterna.
Da altro lato, non vi è adeguata prova in atti che la revoca dell'impresa individuata quale primo candidato a GC e del ritardo nell'acquisire altro soggetto adeguato all'uopo sono dipesi da fatto imputabile al Pt_1
La domanda deve dunque essere rigettata.
In considerazione della soccombenza anche in punto domanda riconvenzionale, le spese processuali liquidate con riferimento al solo importo riconosciuto e quantificate in euro 5.077, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, di cui ai parametri medi per lo scaglione di spettanza, devono essere rifuse dal convenuto all'attore. CP_1
p.q.m.
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
6 1) condanna il convenuto a corrispondere all'attore l'importo di CP_1
euro 11.370 oltre accessori di legge ed oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2) condanna il convenuto a rifondere all'attore le spese CP_1
processuali liquidate in euro 5.077 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge come da motivazione.
Cos deciso in Bergamo, il 9.5.2025.
Il Giudice
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