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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Viterbo, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Viterbo |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 59/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
GI FRANCESCO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 468/2024 depositato il 21/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Capranica - Corso Francesco Petrarca, 40 01012 Capranica VT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 14580 IMU 2018
- sul ricorso n. 186/2025 depositato il 23/03/2025
proposto da Ricorrente_1 3288410138 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Capranica - Corso Francesco Petrarca 40 01012 Capranica VT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 14689 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 37/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: chiedevano l'annullamento degli atti impugnati, con vittoria di spese.
Resistente: il rigetto dei ricorsi, con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con i ricorsi in epigrafe riuniti il sig. Ricorrente_1 impugnava gli avvisi di accertamento IMU nn. 14580 del 25 marzo 2024 e 14689 del 18 dicembre 2024, relativi agli anni 2018 e 2019, emessi dal comune di Capranica, chiedendone, previa sospensione del provvedimento relativo all'IMU 2019, l'annullamento.
A sostegno della domanda deduceva: i) la non debenza dell'imposta essendo l'immobile assoggettato ad imposizione destinato ad abitazione principale, seppur oggetto di locazione parziale;
ii) l'intervenuta prescrizione;
iii) il difetto di motivazione.
Il comune di Capranica, in sede di costituzione in giudizio, ribadiva la regolarità delle procedure di accertamento. In particolare, faceva presente che l'immobile in esame è stato negli anni di riferimento oggetto di un contratto di locazione che, seppur definito parziale, da un suo esame risulta riferito all'intero immobile.
Ha evidenziato, poi, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione anche in considerazione della c.d sospensione covid.
All'udienza del 15 settembre 2025 la Corte, ritenuti non sussistenti i presupposti, rigettava l'istanza di sospensione relativa all'avviso di accertamento n. 14689 del 18 dicembre 2024. Alla successiva udienza del 26 gennaio 2026, udite le parti presenti, che insistevano nelle conclusioni rassegnate, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti e i documenti di causa, ritiene i ricorsi fondati per i motivi di seguito esposti.
Al riguardo, infatti, se da un lato non possono trovare accoglimento i motivi di ricorso incentrati sull'intervenuta prescrizione e sul difetto di motivazione, dall'altro, merita di essere accolto il motivo col quale parte ricorrente lamenta il diritto a fruire della detrazione dell'imposta per essere l'immobile adibito ad abitazione principale.
In particolare, deve ritenersi infondata l'eccezione di prescrizione. La Cassazione (ordinanza 29 luglio 2025
n. 21765), infatti, ha avuto modo di chiarire che la sospensione di 85 giorni prevista dall'art. 67 del decreto- legge n. 18/2020, il cd.“decreto Cura Italia”, si applica anche ai tributi locali. Egualmente infondato è il motivo di ricorso con il quale parte ricorrente lamenta il difetto di motivazione. Va osservato in merito che l'atto impugnato contiene tutti gli elementi a supporto della pretesa impositiva, tanto che parte ricorrente è stata in grado di formulare una compiuta difesa.
Deve, invece, ritenersi sussistente il diritto all'esenzione dall'imposta. Il sig. Ricorrente_1, infatti, risulta residente nell'immobile oggetto di imposizione e ha sottoscritto un contratto di locazione parziale. Parte resistente, su cui grava di fornire prova contraria, pur possedendo tutti gli strumenti per verificare la reale residenza del ricorrente, si è limitata ad affermare che da un esame del contratto di locazione risulterebbe che lo stesso
è riferito all'intero immobile.
I ricorsi devono essere, pertanto, accolti. Le spese vengono compensate tenuto della peculiarità della fattispecie in esame.
P.Q.M.
Accoglie i ricorsi riuniti e compensa le spese del giudizio.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
GI FRANCESCO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 468/2024 depositato il 21/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Capranica - Corso Francesco Petrarca, 40 01012 Capranica VT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 14580 IMU 2018
- sul ricorso n. 186/2025 depositato il 23/03/2025
proposto da Ricorrente_1 3288410138 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Capranica - Corso Francesco Petrarca 40 01012 Capranica VT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 14689 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 37/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: chiedevano l'annullamento degli atti impugnati, con vittoria di spese.
Resistente: il rigetto dei ricorsi, con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con i ricorsi in epigrafe riuniti il sig. Ricorrente_1 impugnava gli avvisi di accertamento IMU nn. 14580 del 25 marzo 2024 e 14689 del 18 dicembre 2024, relativi agli anni 2018 e 2019, emessi dal comune di Capranica, chiedendone, previa sospensione del provvedimento relativo all'IMU 2019, l'annullamento.
A sostegno della domanda deduceva: i) la non debenza dell'imposta essendo l'immobile assoggettato ad imposizione destinato ad abitazione principale, seppur oggetto di locazione parziale;
ii) l'intervenuta prescrizione;
iii) il difetto di motivazione.
Il comune di Capranica, in sede di costituzione in giudizio, ribadiva la regolarità delle procedure di accertamento. In particolare, faceva presente che l'immobile in esame è stato negli anni di riferimento oggetto di un contratto di locazione che, seppur definito parziale, da un suo esame risulta riferito all'intero immobile.
Ha evidenziato, poi, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione anche in considerazione della c.d sospensione covid.
All'udienza del 15 settembre 2025 la Corte, ritenuti non sussistenti i presupposti, rigettava l'istanza di sospensione relativa all'avviso di accertamento n. 14689 del 18 dicembre 2024. Alla successiva udienza del 26 gennaio 2026, udite le parti presenti, che insistevano nelle conclusioni rassegnate, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti e i documenti di causa, ritiene i ricorsi fondati per i motivi di seguito esposti.
Al riguardo, infatti, se da un lato non possono trovare accoglimento i motivi di ricorso incentrati sull'intervenuta prescrizione e sul difetto di motivazione, dall'altro, merita di essere accolto il motivo col quale parte ricorrente lamenta il diritto a fruire della detrazione dell'imposta per essere l'immobile adibito ad abitazione principale.
In particolare, deve ritenersi infondata l'eccezione di prescrizione. La Cassazione (ordinanza 29 luglio 2025
n. 21765), infatti, ha avuto modo di chiarire che la sospensione di 85 giorni prevista dall'art. 67 del decreto- legge n. 18/2020, il cd.“decreto Cura Italia”, si applica anche ai tributi locali. Egualmente infondato è il motivo di ricorso con il quale parte ricorrente lamenta il difetto di motivazione. Va osservato in merito che l'atto impugnato contiene tutti gli elementi a supporto della pretesa impositiva, tanto che parte ricorrente è stata in grado di formulare una compiuta difesa.
Deve, invece, ritenersi sussistente il diritto all'esenzione dall'imposta. Il sig. Ricorrente_1, infatti, risulta residente nell'immobile oggetto di imposizione e ha sottoscritto un contratto di locazione parziale. Parte resistente, su cui grava di fornire prova contraria, pur possedendo tutti gli strumenti per verificare la reale residenza del ricorrente, si è limitata ad affermare che da un esame del contratto di locazione risulterebbe che lo stesso
è riferito all'intero immobile.
I ricorsi devono essere, pertanto, accolti. Le spese vengono compensate tenuto della peculiarità della fattispecie in esame.
P.Q.M.
Accoglie i ricorsi riuniti e compensa le spese del giudizio.