Articolo 1 della Legge 3 aprile 1958, n. 499
Articolo 2
Versione
11 giugno 1958
Art. 1.

Nel primo comma dell'art. 23 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765 , alle parole: "nella misura di due terzi della retribuzione giornaliera", sono sostituite le seguenti: "nella misura del sessanta per cento della retribuzione giornaliera".
Nel secondo comma dello stesso articolo, alle parole:
"l'indennita' decorre dal decimo giorno successivo", sono sostituite le seguenti: "l'indennita' decorre dal quarto giorno successivo".
Tra il secondo e il terzo comma dell'articolo citato, e' inserito il seguente comma:
"Ove la durata dell'inabilita', di cui ai comma precedenti, si prolunghi oltre il novantesimo giorno continuativo, la misura dell'indennita' giornaliera e' elevata, a decorrere dal novantunesimo giorno, al settantacinque per cento della retribuzione giornaliera calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 39 e 42".
L'art. 39 ora citato e' modificato dall'art. 5 della presente legge.
Entrata in vigore il 11 giugno 1958