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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 15/01/2026, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 300/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 12/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICONE LUCIA, Presidente
CA AN, RE
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6214/2023 depositato il 20/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5385/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 14
e pubblicata il 24/04/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJQ18000470 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: /
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 5385/14/23 depositata il 24.04.2023, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma rigettava il ricorso proposto dal sig. Ricorrente_1, avverso l'avviso di accertamento n. TJQ-18000470 notificato il 19.10.2021, dall'Agenzia delle Entrate DP Roma 1, con il quale si chiedeva il pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica (c.d. “superbollo”) per l'anno 2018, relativo al veicolo tg. Targa_1 di potenza pari a Kw 412.
Il ricorrente eccepiva l'illegittimità per i seguenti motivi di censura: A) Difetto di sottoscrizione e omissione dell'attestazione di conformità; B) Prescrizione del credito;
C) Inapplicabilità del tributo. Violazione dell'art. 4 L. 212/2000. Eccesso di delega;
D) Confliggenza tra norma interna e norma comunitaria;
E)
Inconstituzionalità della norma;
F) Mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi e della sanzione;
G) Mancata indicazione del soggetto proprietario dell'autovettura; H) Precedente accoglimento per analogo caso;
I) Sospensione dell'esecutorietà dell'atto.
Agenzia delle entrate-DP1 Roma si costituiva in giudizio depositando memoria difensiva con allegata documentazione con la quale deduceva l'infondatezza del ricorso del quale aveva chiesto il rigetto.
La Corte di primo grado respingeva il ricorso per l'infondatezza delle eccezioni poste e condannava alle spese il ricorrente.
Il contribuente propone appello per la riforma integrale della sentenza emessa, eccependo: in via preliminare la nullità della sentenza per assoluto difetto di giudicato e comunque per motivazione apparente;
nel merito l'omessa, insufficiente o comunque ingiusta motivazione in rapporto alla sottoscrizione dell'atto impugnato;
la nullità dell'atto derivante dalla violazione dell'art. 4 della L.
27.7.2000, n. 212. Omissione di giudicato;
la mancanza di prova della proprietà del veicolo.
L'incostituzionalità della norma: istanza di remissione alla Corte Costituzionale;
l'omessa e comunque del tutto insufficiente ed errata motivazione in rapporto all'istanza di remissione alla Corte Costituzionale;
l'omessa e comunque insufficiente ed errata motivazione in rapporto alla confliggenza della norma regolante il tributo preteso con le norme comunitarie;
l'errato o ingiusto giudicato in tema di mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi e delle sanzioni;
la condanna alle spese di lite.
Chiede, in via preliminare di dichiarare nulla la sentenza e per l'effetto rimettere la causa dinanzi alla CGT di primo grado in diversa composizione ovvero riformarla come richiesto;
nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'istanza preliminare: in via principale la riforma integrale della sentenza;
in via subordinata di dichiarare non dovuti interessi e sanzioni pretesi nell'atto impugnato. Annullare in ogni caso il capo relativo alla condanna alle spese del primo grado.
In rito, questione di incostituzionalità: qualora non accolto quanto precede, di dichiarare manifestamente fondata la questione di incostituzionalità e per l'effetto rimettere gli atti alla Corte Costituzionale per la decisione, svolto ogni adempimento di competenza. Con vittoria di spese e compensi ex D.M. 147/2022 del doppio grado di giudizio.
Risulta costituita l'Agenzia delle Entrate e con proprie contro deduzioni rileva l'infondatezza delle eccezioni poste e chiede il rigetto dell'appello e la vittoria delle spese.
All'udienza del 12/11/2025, la Corte decide come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
Osserva il Collegio che la sentenza emessa dal giudice di primo grado ha correttamente interpretato la normativa vigente e, pertanto, il presente appello va rigettato. Al riguardo le argomentazioni prospettate da parte appellante risultano già esaminate dai giudici di primo grado e si ritengono del tutto prive di fondamento.
Va, preliminarmente, rilevata l'infondatezza della censura di carenza di motivazione, della sentenza impugnata. Infatti, la lettura della motivazione consente di verificare che i giudici di prime cure hanno compiutamente esaminato le doglianze del ricorrente, dando pienamente conto delle ragioni della loro decisione. Sul punto va sottolineato che il giudice non deve necessariamente affrontare tutte le specifiche questioni sollevate dal ricorrente, laddove esse siano da ritenere assorbite o implicitamente risolte con la pronuncia in ordine ad altri profili. Peraltro, nella specie, molte delle questioni sollevate nel ricorso risultavano inammissibili, in quanto afferenti al contenuto delle cartelle di pagamento presupposte e ricevute dalla ricorrente, quindi estranee all'impugnativa dell'iscrizione di ipoteca.
Egualmente infondata è l'eccezione sulla nullità dell'atto derivante dalla violazione dell'art. 4 della L.
27.7.2000, n. 212 per omissione di giudicato. Quanto all'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, l'indirizzo uniforme e consolidato la Suprema Corte, da cui questa Corte non si discosta, ha chiarito che le norme della L. 212/2000 “non hanno rango superiore alla legge ordinaria, e, conseguentemente, non possono fungere da norme parametro di costituzionalità, né consentire la disapplicazione della norma tributaria in asserito contrasto con le stesse” (cfr. ex multis Cassazione n.
8343/2020; Cassazione n. 24547/2023; Cassazione 17075/2023).
Egualmente manifestamente infondata risulta l'eccezione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento alla circostanza che l'art. 23 D.L. n. 98/2011 non si basa su evidenze reddituali , bensì la potenza sviluppata dell'autovettura in Kw in relazione al solo possesso dell'autovettura.
Nel premettere che il cd. “superbollo” è una addizionale erariale alla tassa automobilistica introdotta a partire dal 2011 (art. 23, comma 21, del D.l. 98/2011), per autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore ai 225 kW (pari a 306 cavalli), ritiene il Collegio che esso è finalizzato a colpire evidenze reddituali dei proprietari e possessori di auto di grossa cilindrata, il cui costo di acquisto è presumibilmente correlato ad un maggior reddito in conformità all'art. 53 Cost..
Conseguentemente si condivide il carattere di “manifesta infondatezza” dell'eccezione di costituzionalità sollevata da parte appellante in coerenza con quanto deciso dal giudice di prime cure.
Relativamente alle doglianze di merito, va osservato che la valutazione della potenza fiscale degli autoveicoli, quale indice di maggiore pregio e conseguente intuitiva capacità economica del relativo proprietario, rientra nella discrezionalità del legislatore. Ed invero nel caso di specie si tratta di tassa automobilistica, la cui legittimità è asseverata anche dalla giurisprudenza sovranazionale (cfr. CGCE, sentenza del 15.03.2001, causa C-265/99).
Corretto, infine, si è rilevato il calcolo degli interessi e delle sanzioni. Anche la debenza dell'imposta è certa,
atteso che il P.R.A. ha comunicato all'Anagrafe Tributaria che il proprietario del veicolo targato Targa_1, potenza 412 KW, telaio n. Numero_1, per la scadenza del pagamento del 31/07/2018, è l'odierno appellante. Altrettanto esente da vizi è il calcolo delle spese ed a tal proposito alla soccombenza segue una nuova condanna alle stesse, che si liquidano come in dispositivo tenuto conto del valore della lite e delle fasi liquidabili, nonché della riduzione del 20 % ex art 15 sexies d.lgs. 546 del 1992.
Tutto quanto sopra premesso e considerato, il Collegio rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La CGT di 2° grado del Lazio, definitivamente pronunciando, respinge l'appello. Spese a carico della parte soccombente che si liquidano in euro 1.200,00. Così deciso in Roma il 12 novembre 2025
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 12/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICONE LUCIA, Presidente
CA AN, RE
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6214/2023 depositato il 20/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5385/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 14
e pubblicata il 24/04/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJQ18000470 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: /
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 5385/14/23 depositata il 24.04.2023, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma rigettava il ricorso proposto dal sig. Ricorrente_1, avverso l'avviso di accertamento n. TJQ-18000470 notificato il 19.10.2021, dall'Agenzia delle Entrate DP Roma 1, con il quale si chiedeva il pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica (c.d. “superbollo”) per l'anno 2018, relativo al veicolo tg. Targa_1 di potenza pari a Kw 412.
Il ricorrente eccepiva l'illegittimità per i seguenti motivi di censura: A) Difetto di sottoscrizione e omissione dell'attestazione di conformità; B) Prescrizione del credito;
C) Inapplicabilità del tributo. Violazione dell'art. 4 L. 212/2000. Eccesso di delega;
D) Confliggenza tra norma interna e norma comunitaria;
E)
Inconstituzionalità della norma;
F) Mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi e della sanzione;
G) Mancata indicazione del soggetto proprietario dell'autovettura; H) Precedente accoglimento per analogo caso;
I) Sospensione dell'esecutorietà dell'atto.
Agenzia delle entrate-DP1 Roma si costituiva in giudizio depositando memoria difensiva con allegata documentazione con la quale deduceva l'infondatezza del ricorso del quale aveva chiesto il rigetto.
La Corte di primo grado respingeva il ricorso per l'infondatezza delle eccezioni poste e condannava alle spese il ricorrente.
Il contribuente propone appello per la riforma integrale della sentenza emessa, eccependo: in via preliminare la nullità della sentenza per assoluto difetto di giudicato e comunque per motivazione apparente;
nel merito l'omessa, insufficiente o comunque ingiusta motivazione in rapporto alla sottoscrizione dell'atto impugnato;
la nullità dell'atto derivante dalla violazione dell'art. 4 della L.
27.7.2000, n. 212. Omissione di giudicato;
la mancanza di prova della proprietà del veicolo.
L'incostituzionalità della norma: istanza di remissione alla Corte Costituzionale;
l'omessa e comunque del tutto insufficiente ed errata motivazione in rapporto all'istanza di remissione alla Corte Costituzionale;
l'omessa e comunque insufficiente ed errata motivazione in rapporto alla confliggenza della norma regolante il tributo preteso con le norme comunitarie;
l'errato o ingiusto giudicato in tema di mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi e delle sanzioni;
la condanna alle spese di lite.
Chiede, in via preliminare di dichiarare nulla la sentenza e per l'effetto rimettere la causa dinanzi alla CGT di primo grado in diversa composizione ovvero riformarla come richiesto;
nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'istanza preliminare: in via principale la riforma integrale della sentenza;
in via subordinata di dichiarare non dovuti interessi e sanzioni pretesi nell'atto impugnato. Annullare in ogni caso il capo relativo alla condanna alle spese del primo grado.
In rito, questione di incostituzionalità: qualora non accolto quanto precede, di dichiarare manifestamente fondata la questione di incostituzionalità e per l'effetto rimettere gli atti alla Corte Costituzionale per la decisione, svolto ogni adempimento di competenza. Con vittoria di spese e compensi ex D.M. 147/2022 del doppio grado di giudizio.
Risulta costituita l'Agenzia delle Entrate e con proprie contro deduzioni rileva l'infondatezza delle eccezioni poste e chiede il rigetto dell'appello e la vittoria delle spese.
All'udienza del 12/11/2025, la Corte decide come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
Osserva il Collegio che la sentenza emessa dal giudice di primo grado ha correttamente interpretato la normativa vigente e, pertanto, il presente appello va rigettato. Al riguardo le argomentazioni prospettate da parte appellante risultano già esaminate dai giudici di primo grado e si ritengono del tutto prive di fondamento.
Va, preliminarmente, rilevata l'infondatezza della censura di carenza di motivazione, della sentenza impugnata. Infatti, la lettura della motivazione consente di verificare che i giudici di prime cure hanno compiutamente esaminato le doglianze del ricorrente, dando pienamente conto delle ragioni della loro decisione. Sul punto va sottolineato che il giudice non deve necessariamente affrontare tutte le specifiche questioni sollevate dal ricorrente, laddove esse siano da ritenere assorbite o implicitamente risolte con la pronuncia in ordine ad altri profili. Peraltro, nella specie, molte delle questioni sollevate nel ricorso risultavano inammissibili, in quanto afferenti al contenuto delle cartelle di pagamento presupposte e ricevute dalla ricorrente, quindi estranee all'impugnativa dell'iscrizione di ipoteca.
Egualmente infondata è l'eccezione sulla nullità dell'atto derivante dalla violazione dell'art. 4 della L.
27.7.2000, n. 212 per omissione di giudicato. Quanto all'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, l'indirizzo uniforme e consolidato la Suprema Corte, da cui questa Corte non si discosta, ha chiarito che le norme della L. 212/2000 “non hanno rango superiore alla legge ordinaria, e, conseguentemente, non possono fungere da norme parametro di costituzionalità, né consentire la disapplicazione della norma tributaria in asserito contrasto con le stesse” (cfr. ex multis Cassazione n.
8343/2020; Cassazione n. 24547/2023; Cassazione 17075/2023).
Egualmente manifestamente infondata risulta l'eccezione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento alla circostanza che l'art. 23 D.L. n. 98/2011 non si basa su evidenze reddituali , bensì la potenza sviluppata dell'autovettura in Kw in relazione al solo possesso dell'autovettura.
Nel premettere che il cd. “superbollo” è una addizionale erariale alla tassa automobilistica introdotta a partire dal 2011 (art. 23, comma 21, del D.l. 98/2011), per autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore ai 225 kW (pari a 306 cavalli), ritiene il Collegio che esso è finalizzato a colpire evidenze reddituali dei proprietari e possessori di auto di grossa cilindrata, il cui costo di acquisto è presumibilmente correlato ad un maggior reddito in conformità all'art. 53 Cost..
Conseguentemente si condivide il carattere di “manifesta infondatezza” dell'eccezione di costituzionalità sollevata da parte appellante in coerenza con quanto deciso dal giudice di prime cure.
Relativamente alle doglianze di merito, va osservato che la valutazione della potenza fiscale degli autoveicoli, quale indice di maggiore pregio e conseguente intuitiva capacità economica del relativo proprietario, rientra nella discrezionalità del legislatore. Ed invero nel caso di specie si tratta di tassa automobilistica, la cui legittimità è asseverata anche dalla giurisprudenza sovranazionale (cfr. CGCE, sentenza del 15.03.2001, causa C-265/99).
Corretto, infine, si è rilevato il calcolo degli interessi e delle sanzioni. Anche la debenza dell'imposta è certa,
atteso che il P.R.A. ha comunicato all'Anagrafe Tributaria che il proprietario del veicolo targato Targa_1, potenza 412 KW, telaio n. Numero_1, per la scadenza del pagamento del 31/07/2018, è l'odierno appellante. Altrettanto esente da vizi è il calcolo delle spese ed a tal proposito alla soccombenza segue una nuova condanna alle stesse, che si liquidano come in dispositivo tenuto conto del valore della lite e delle fasi liquidabili, nonché della riduzione del 20 % ex art 15 sexies d.lgs. 546 del 1992.
Tutto quanto sopra premesso e considerato, il Collegio rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La CGT di 2° grado del Lazio, definitivamente pronunciando, respinge l'appello. Spese a carico della parte soccombente che si liquidano in euro 1.200,00. Così deciso in Roma il 12 novembre 2025