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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/07/2025, n. 2602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2602 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Donatella Casablanca Presidente Dott. Eliana Romeo Consigliere Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere rel.
Nel giudizio di rinvio ex art. 392 cpc iscritto al n. r.g. 1182/2024
a seguito di trattazione ex art. 127 ter cpc, in sostituzione dell'udienza pubblica del 15/07/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
tra rappresentato/a e difeso/a dall'avv. MALARA Parte_1
PO AR
Ricorrente in riassunzione contro
Controparte_1 rappresentato/a e difeso/a dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
Resistente in riassunzione
OGGETTO: giudizio di rinvio ex art. 392 cpc a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 3513 del 2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1 1. Con ricorso ex art. 414 cpc depositato il 27 marzo 2013 Parte_1
premesso di essere dirigente medico di I livello disciplina Anestesia e
[...]
Rianimazione e di essere transitata con mobilità volontaria, in seguito a provvedimento del 15 febbraio 2007 (ed a decorrere dal 16.4.2007), presso l' di ha esposto: di essere stata ivi CP_1 Controparte_1 Pt_2 assegnata al DAI Dipartimento ad Attività Integrata quale Dirigente Medico,
Disciplina Anestesia e Rianimazione, inserita nella equipe medico-chirurgica di anestesia;
che la equipe svolge l'attività con identità di funzioni, responsabilità
e risultato;
di aver diritto in base all'art. 24 del CCNL alla percezione dell'Indennità di Posizione Parte Variabile Aziendale, indennità determinata dall' con le deliberazioni ivi indicate in via di attribuzione automatica e CP_1 senza alcuna valutazione circa la qualità specifica dei singoli soggetti, in attesa di procedere alla individuazione graduazione ed affidamento di incarichi dirigenziali;
che ai dirigenti medici assunti o trasferiti successivamente al
1.1.2004 era stata, quindi, indistintamente attribuita un'indennità pari ad €
1.097,47 mensili;
di aver richiesto il pagamento dell' Indennità di Posizione
Parte Variabile Aziendale ma che l'istanza veniva respinta, dichiarando l'Azienda di aver sospeso, a decorrere dal 1.1.2007 (con deliberazione n. 29 del 2006), l'attribuzione automatica di tale indennità, in attesa dell'assunzione di un successivo atto deliberativo (ad oggi inevaso) relativo alla regolamentazione della materia connessa alla individuazione, graduazione ed affidamento degli incarichi dirigenziali; che l'azienda aveva sospeso l'erogazione dell'indennità aziendale in parte variabile solo agli assunti o trasferiti successivamente al 1.1.2007, mentre i dirigenti medici assunti o trasferiti precedentemente continuavano a percepirla, determinando così un trattamento discriminatorio tra i dirigenti medici fondato su base temporale;
di aver, quindi, maturato un credito pari ad € 77.920,37 (dal 16.4.2007 alla data del deposito del ricorso – € 1.097,47 x 71 mensilità) a titolo di Indennità di
Posizione Parte Variabile Aziendale; che la determinazione n. 29 del 2006 era illegittima in quanto adottata in violazione delle norme della contrattazione collettiva ivi richiamate, che prevedono che la retribuzione di posizione è una componente del trattamento economico del Dirigente Medico, così come
2 illegittima era la mancata adozione da parte dell' di una delibera intesa CP_1
a graduare le funzioni e gli incarichi;
che la determinazione n. 29 del 2006 era altresì illegittima per violazione del principio di parità di trattamento retributivo sancito dall'art. 45 del D. Lgs. 165 del 2001; che, in ogni caso, era illegittimo il ritardo con cui l'azienda provvede a rideterminare le posizioni in organico in relazione alle funzioni svolte e che tale tardiva determinazione configura un illecito nell'adempimento del contratto di lavoro, costitutivo di un danno patrimoniale e morale, sottraendosi alla medesima una quota rilevante dello stipendio dovutole;
di aver, quindi, diritto al risarcimento dei danni patiti e patiendi (nella somma che si quantifica in € 1097,47 mensili o quella diversa di giustizia), oltre al danno morale quantificato forfettariamente in €
50.000,00.
2. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 8429 del 2014, ha respinto il ricorso, evidenziando che la ricorrente non aveva allegato e documentato di aver ricevuto alcun incarico dirigenziale specifico collegato alla retribuzione variabile
(circostanza altresì esclusa dall'Azienda Policlinico Umberto I di Roma) e che, quindi, la stessa non aveva diritto al pagamento della richiesta retribuzione variabile, né ad ottenere un eventuale incarico specifico, dipendendo detti incarichi da specifiche necessità dell'azienda e dai vincoli di bilancio.
3. Ha proposto appello avverso la sentenza e la Corte di Parte_1
Appello di Roma, con la sentenza n. 4827 del 2017, ha respinto il gravame, osservando che la retribuzione di posizione è collegata all'incarico conferito, senza il quale detta retribuzione non può essere conferita nella sua parte variabile e che spetta solo in caso di raggiungimento di positivi risultati;
che, quindi, l'appellante non poteva invocare il principio di parità di trattamento né
l'art. 36 della costituzione e che, quanto alla dedotta illegittimità della condotta aziendale per l'omessa adozione di una delibera intesa a graduare gli incarichi dirigenziali, l'appellante non era titolare di alcun diritto soggettivo a che l'amministrazione vi provvedesse, né il danno lamentato era riscontrabile dalla
3 semplice omissione dell' , a fronte dell'insussistenza del diritto in capo CP_1 alla lavoratrice.
4. Ha proposto ricorso per Cassazione la dott.ssa e la Suprema Corte, Pt_1 con la pronuncia in epigrafe, in parziale accoglimento del primo motivo di ricorso, ha cassato la decisione impugnata e rinviato a questa Corte, in diversa composizione, per la decisione nel merito, applicando i seguenti principi di diritto:
‹‹La retribuzione di posizione variabile non contrattuale non può essere corrisposta ai dirigenti medici in assenza di provvedimento di graduazione delle funzioni e di pesatura degli incarichi;
pertanto, ove la P.A. effettui illegittimamente il relativo pagamento in favore di alcuni di tali dirigenti, gli altri, che da tale pagamento siano stati esclusi, non possono dolersi dell'avvenuta disparità di trattamento, dovendo, piuttosto, il datore di lavoro recuperare quanto indebitamente versato a coloro che non ne avevano diritto››;
‹‹In tema di dirigenza medica, la P.A. ha l'obbligo di attivare e completare il procedimento finalizzato all'adozione del provvedimento di graduazione delle funzioni e di pesatura degli incarichi, ma la violazione di tale obbligo, cui è correlato un diritto del dipendente, non legittima il dirigente medico interessato
a chiederne l'adempimento, bensì a domandare giudizialmente il risarcimento del danno per perdita della chance di percepire la parte variabile della retribuzione di posizione, allegando la fonte legale o convenzionale del proprio diritto e l'inadempimento del datore di lavoro, sul quale grava l'onere di provare i fatti estintivi o impeditivi della pretesa oppure la non imputabilità del menzionato inadempimento››.
4 6. Ha riassunto il giudizio specificando in ricorso il Parte_1 suo diritto al risarcimento del danno da perdita di chance, tenuto conto che l' , con deliberazione n. 769 del 3.7.2017, aveva deliberato di recepire CP_1 le proposte del Direttore del Parte_3
e di procedere al conferimento degli incarichi professionali di cui
[...] in premessa (per la durata di anni tre) e che con successiva lettera prot. 27435 del 18.7.2017
l'Azienda le aveva comunicato il conferimento di tale incarico professionale Parte
, specificando che “La tipologia, la durata, l'attribuzione degli obiettivi e la retribuzione saranno esplicitate nel contratto che la S.V. sarà chiamata a sottoscrivere”, attività - a conclusione dell'iter - mai effettuata;
di avere, quindi, diritto al risarcimento del danno per perdita di chance (nella misura di €
1.097,47 mensili e per un totale di € 216.000,00), stante la violazione di ogni principio di correttezza e buona fede da parte dell' , che non l'aveva CP_1 convocata per la sottoscrizione del contratto.
7. Si è costituita l' Controparte_1 chiedendo il rigetto di ogni avversa domanda.
[...]
8. All'esito della trattazione scritta e del deposito delle note, la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo che seguono.
*******
9. Alla luce di quanto statuito nell'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione
n. 3513 del 2024, alla quale questa Corte di Appello di Roma, in sede di rinvio,
è tenuta ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384, secondo comma, cpc, la domanda proposta dall'attuale ricorrente in riassunzione non merita accoglimento.
10. Si premette, invero, che la Suprema Corte, nella pronuncia di rinvio, ha
5 preliminarmente ripercorso in maniera analitica il contenuto delle norme della contrattazione collettiva di riferimento in tema di trattamento economico di posizione, richiamando, altresì, l'art. 24 del CCNL 3.11.2005, “…. il quale, interpretando autenticamente l'art. 55 del CCNL 5 dicembre 1996 e l'art. 39 del CCNL 8 giugno 2000, ha chiarito che, in materia di trattamento economico del personale dirigente amministrativo sanitario, l'art. 51 del CCNL 5 dicembre
1996 dell'area dirigenza dei ruoli sanitario, professionale tecnico ed amministrativo del SSN, nel prevedere, da parte delle aziende, la determinazione della graduazione delle funzioni dirigenziali attribuendo ad ogni relativa posizione un valore economico complessivo, riconosce ai dirigenti una retribuzione di posizione complessiva, che è composta da una quota stabilita tabellarmente in sede contrattuale, divisa in una parte fissa e in una variabile, nonché da un'ulteriore quota, parimenti variabile e definita in sede aziendale, collegata all'incarico conferito sulla base della graduatoria delle funzioni, fermo restando che, sino al conferimento degli incarichi, deve essere corrisposta una retribuzione di posizione minima, costituita dalle componenti, fissa e variabile, della quota tabellare, destinata ad essere riassorbita nel valore economico complessivo successivamente attribuito all'incarico conferito in quanto mera anticipazione prevista dal contratto collettivo (al riguardo, in giurisprudenza, può citarsi
Cass., Sez. L, n. 22934 del 10 novembre 2016)”.
10.1 Ha poi, affermato la Cassazione che “L'Azienda provvederà ad effettuare la graduazione delle funzioni e la pesatura degli incarichi e, quindi, a determinare la componente variabile della retribuzione di posizione distinta dalla quota tabellare stabilita in sede contrattuale utilizzando le risorse di cui al fondo menzionato dall'art. 60 CCNL 5 dicembre 1996 e dall'art. 50 CCNL 8 giugno 2000.
6 Sempre dalle disposizioni legislative e contrattuali citate si evince che, a carico della P.A., vi è un obbligo di procedere alla graduazione delle funzioni ed alla pesatura degli incarichi, discendente dalla necessità di quantificare una quota della retribuzione spettante ai medici per l'attività da loro svolta e dal dovere di attivare la contrattazione collettiva che la concerne alle scadenze previste.
Per giungere a questo esito, però, occorre seguire uno specifico iter, in quanto la concreta individuazione della voce retributiva in esame richiede un'attività finale esclusivamente riservata all'amministrazione datrice di lavoro e una fase preparatoria negoziale che coinvolge i sindacati”.
10.2. Il Supremo Collegio ha, infine, specificamente osservato quanto segue:
“Nella specie, risulta, dalla sentenza di appello, che la P.A. controricorrente attribuiva ai dirigenti in servizio presso la stessa la retribuzione di posizione variabile (evidentemente, non quella contrattuale) in via automatica.
Questa condotta, indubbiamente, non è conforme alla normativa indicata, in quanto la parte di retribuzione di posizione variabile collegata all'atto di graduazione delle funzioni e pesatura degli incarichi non può essere assegnata in assenza di detto atto, con l'effetto che il relativo pagamento, ove avvenuto, è indebito e deve essere recuperato dalla
P.A. interessata, con tutte le conseguenze del caso.
Con determinazioni del Direttore generale n. 29 dell'11 ottobre 2006 e n. 31 del 30 novembre 2006 è stata sospesa, infine, l'attribuzione automatica della retribuzione di parte variabile, a decorrere dal 1° gennaio 2007.
Questa sospensione ha interessato proprio la ricorrente che, quindi, non ha percepito, diversamente dai suoi colleghi in servizio prima di quest'ultima data, la somma in questione.
Al riguardo, si osserva che non può essere accolta la censura della ricorrente nella parte in cui denuncia la violazione del principio di parità di trattamento.
7 Indubbiamente, costituisce principio generale del rapporto di pubblico impiego contrattualizzato che la spesa per il personale deve essere evidente, certa e prevedibile nella evoluzione (art. 8 del d.lgs. n. 165 del 2001) e che il trattamento economico allo stesso riservato - ivi compreso quello accessorio - debba essere definito, secondo il canone della parità di trattamento (art. 45 del
d.lgs. n. 165 citato), dai contratti collettivi. Ne deriva che, in base al CCNL del
Comparto Sanità 1998-2001 del 7 aprile 1999, che determina l'indennità di funzione in misura variabile tra un minimo ed un massimo, rimettendo alla contrattazione integrativa la determinazione di un fondo per il relativo finanziamento, è inammissibile l'attribuzione dell'indennità in misura preventiva ed indeterminata nella misura massima, a prescindere da ogni disponibilità di bilancio e da ogni determinazione parametrale tra il minimo ed il massimo (Cass., Sez. L, n. 8002 del 4 aprile 2014).
Peraltro, il principio invocato da non può Parte_1 giustificare l'attribuzione alla stessa di un importo che, alla stregua della normativa e della contrattazione collettiva non le sarebbe spettato, ancorché il medesimo importo sia stato riconosciuto ad altri colleghi che, egualmente, non ne avevano diritto. Infatti, la ricorrente, come emerge dalla decisione impugnata, non era titolare di incarichi che potessero giustificare il pagamento di quanto domandato.
La corte territoriale ha commesso, comunque, degli errori in diritto.
In particolare, era sicuramente titolare di un diritto Parte_1 soggettivo a che la P.A. datrice di lavoro ponesse in essere l'attività necessaria all'adozione dell'atto di graduazione delle funzioni e di pesatura degli incarichi.
A ciò consegue che essa ben poteva agire per ottenere il risarcimento del danno (richiesto, in effetti, con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, come si evince dalla lettura del ricorso).
8 Come già precisato dalla S.C., in materia di dirigenza pubblica, il provvedimento di graduazione delle funzioni integra un elemento costitutivo della parte variabile della retribuzione di posizione, con il risultato che, in sua mancanza, detta componente non può essere determinata né con riferimento soltanto all'importanza e complessità dell'incarico ricoperto né, in maniera indifferenziata, in proporzione alla disponibilità dell'apposito fondo aziendale
(Cass., Sez. L, n. 20480 del 28 settembre 2020).
Pertanto, il semplice accertamento della violazione dell'obbligo, gravante sulla
P.A. controricorrente, non poteva comportare l'accoglimento della domanda di pagamento (ossia di adempimento) della ricorrente.
Allo stesso tempo, però, l'accertata violazione del diritto della dipendente a che la P.A. attivasse la procedura in questione avrebbe potuto eventualmente giustificare l'accoglimento della domanda subordinata di risarcimento del danno avanzata dalla stessa Invero, ove la P.A. sia - come Parte_1 accertato nel caso in esame - inadempiente rispetto al proprio obbligo di avviare la procedura finalizzata all'adozione del provvedimento di graduazione delle funzioni e di pesatura degli incarichi, il dipendente potrà chiedere non già una tutela in forma specifica - essendo detto provvedimento oggetto di un facere discrezionale e infungibile dell'amministrazione - ma una mera tutela per equivalente, ossia risarcitoria. A sua volta, tale risarcimento non potrà che essere sub specie di risarcimento del danno da perdita di chance. Tale danno va riconosciuto, ove sussista la prova, fornita anche presuntivamente dal soggetto leso, di una concreta ed effettiva occasione perduta (da valutare in base ai parametri di apprezzabilità, serietà e consistenza) e va liquidato in via equitativa, tenuto conto del grado di probabilità e della natura di danno futuro, consistente nella perdita non di un vantaggio economico, ma della mera possibilità di ottenerlo. Per l'esattezza, in tema di
9 risarcibilità dei danni da fatto illecito o da inadempimento, nell'ipotesi di responsabilità contrattuale, il nesso di causalità va inteso in modo da ricomprendere nel risarcimento anche i danni indiretti e mediati che si presentino come effetto normale secondo il principio della c.d. regolarità causale (Cass., Sez. 3, n. 15274 del 4 luglio 2006).
La regola per la quale il risarcimento per l'inadempimento dell'obbligazione esige un rapporto causale immediato e diretto fra lo stesso inadempimento e il danno, prevista dall'art. 1223 c.c., pur essendo fondata sulla necessità di limitare l'estensione temporale e spaziale degli effetti degli eventi illeciti, deve essere intesa, dunque, come orientata ad escludere dal risarcimento esclusivamente le conseguenze dell'inadempimento che non siano connesse a questo in maniera giuridicamente rilevante.
In questi termini va interpretata la prescrizione per la quale tale risarcimento deve comprendere la perdita e il mancato guadagno del creditore che di detto inadempimento siano ex art. 1223 c.c. conseguenza propriamente ‹‹immediata
e diretta››.
È compito del giudice di merito accertare la materiale esistenza di un rapporto causale che abbia i menzionati caratteri normativamente richiesti (Cass., Sez.
L, n. 9374 del 21 aprile 2006).
Il dipendente è tenuto, allora, ad allegare l'esistenza di un danno da perdita di chance e degli elementi costitutivi dello stesso, ossia di una plausibile occasione perduta, del possibile vantaggio perso e del correlato nesso causale (nei termini sopraesposti), fornendo la relativa prova pure mediante presunzioni o secondo un calcolo di probabilità. Una volta fatto ciò, il giudice, che ritenga fornita tale prova, liquida il danno eventualmente in via equitativa”.
10.3 Ha, quindi, cassato la decisione impugnata e rinviato a questa Corte, in diversa composizione, per la decisione nel merito, applicando i principi di diritto sopra riportati.
11. Ciò posto, occorre preliminarmente rilevare che si è formato giudicato sulla statuizione di rigetto della domanda proposta con l'originario ricorso dalla
10 dott.ssa avente ad oggetto il pagamento – previo accertamento del Pt_1 relativo diritto – all'Indennità di Posizione Parte Variabile Aziendale, avendo la
Corte di legittimità respinto il motivo di impugnazione sul punto;
il giudizio di rinvio ha, quindi, ad oggetto la sola domanda di risarcimento del danno dalla medesima proposta in via subordinata, per l'illegittimo e colposo ritardo con cui l' provvede a rideterminare le posizioni in organico in relazione alla CP_1 funzione svolta.
12. Al riguardo – accertato, per come affermato dal giudice di legittimità nella pronuncia di rinvio, che la P.A. è stata inadempiente rispetto al proprio obbligo di avviare la procedura finalizzata all'adozione del provvedimento di graduazione delle funzioni e di pesatura degli incarichi – la dott.ssa è Pt_1 titolare, per come pure statuito dal giudice del rinvio, del diritto al risarcimento del danno, nella sub specie di risarcimento del danno da perdita di chance.
13. Trattasi, quindi, di danno che può essere riconosciuto in favore del soggetto leso solo ove sussista la prova, fornita anche presuntivamente da quest'ultimo, di una concreta ed effettiva occasione perduta, con liquidazione del danno stesso in via equitativa, in considerazione del grado di probabilità e della natura di danno futuro, con perdita della mera possibilità di ottenere un vantaggio economico.
14. Nel caso di specie, pertanto, per ottenere il risarcimento del danno da perdita di chance, quale conseguenza dell'inadempimento da parte dell'Azienda agli obblighi di provvedere alla graduazione delle funzioni ed alla pesatura degli incarichi, la dott.ssa avrebbe dovuto allegare e provare, anche in via Pt_1 presuntiva, la sussistenza di una concreta ed effettiva occasione perduta di conseguire uno specifico incarico professionale, con conseguente perdita della possibilità di ottenere il rivendicato vantaggio economico, costituito dalla
Indennità di Posizione Parte Variabile Aziendale.
11 14.1 Nel ricorso introduttivo, invece, nulla è stato allegato dalla lavoratrice al riguardo;
e tale allegazione già doveva essere svolte nell'originario ricorso, con conseguente inammissibilità delle nuove deduzioni in fatto e delle nuove domande svolte dalla dott.ssa nel ricorso in riassunzione (nonché nelle Pt_1 note di trattazione scritta), in cui la stessa ha svolto differenti conclusioni rispetto a quelle rassegnate nei precedenti gradi di giudizio, laddove ai sensi dell'art. 394, terzo comma, cpc, nel giudizio di rinvio le parti non possono prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata.
14.2 Né la necessità delle nuove conclusioni è conseguenza della sentenza di rinvio della Corte di Cassazione, avendo la Suprema Corte in tale pronuncia solo specificato quale sia l'azione risarcitoria ammissibile nel caso di specie
(risarcimento del danno da perdita di chance), azione che doveva -in ogni caso- essere svolta dalla dott.ssa sin dalla proposizione dell'atto Pt_1 introduttivo, anche via meramente subordinata.
14.3 Nulla, invece, l'originaria ricorrente ha specificato e allegato nel ricorso ex art. 414 cpc al riguardo, né la stessa ha argomentato alcunché in punto di grado di probabilità quanto alla concreta ed effettiva occasione perduta di conseguire uno specifico incarico professionale, quale danno futuro in cui si concreta il danno da perdita di chance, che sarebbe, comunque, in mancanza di tali allegazioni, neanche quantificabile.
15. Conseguentemente, in mancanza di ogni originaria allegazione circa una concreta e non ipotetica possibilità di ottenere uno specifico incarico professionale, deve essere respinto la domanda risarcitoria proposta dalla dott.ssa con il ricorso di primo grado. Pt_1
16. Le spese di lite di tutti i gradi di giudizio – ivi compreso quello di legittimità
– seguono le regole della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
12
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio, a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 3513 del 2024 e nei limiti del devoluto:
-Rigetta la domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno proposta con l'originario ricorso;
-Condanna alla rifusione delle spese di tutti i gradi di Parte_1 giudizio, liquidate in € 4.000,00 quanto al giudizio di primo grado, in €
4.760,00 quanto al giudizio di appello, in € 4.700,00 quanto al giudizio di legittimità ed in € 3.500,00 quanto al presente giudizio di rinvio, oltre spese forfettarie al 15%.
Roma, 15/07/2025
Il consigliere estensore
Dott. Maria Vittoria Valente Il Presidente
Dott. Donatella Casablanca
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Donatella Casablanca Presidente Dott. Eliana Romeo Consigliere Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere rel.
Nel giudizio di rinvio ex art. 392 cpc iscritto al n. r.g. 1182/2024
a seguito di trattazione ex art. 127 ter cpc, in sostituzione dell'udienza pubblica del 15/07/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
tra rappresentato/a e difeso/a dall'avv. MALARA Parte_1
PO AR
Ricorrente in riassunzione contro
Controparte_1 rappresentato/a e difeso/a dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
Resistente in riassunzione
OGGETTO: giudizio di rinvio ex art. 392 cpc a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 3513 del 2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1 1. Con ricorso ex art. 414 cpc depositato il 27 marzo 2013 Parte_1
premesso di essere dirigente medico di I livello disciplina Anestesia e
[...]
Rianimazione e di essere transitata con mobilità volontaria, in seguito a provvedimento del 15 febbraio 2007 (ed a decorrere dal 16.4.2007), presso l' di ha esposto: di essere stata ivi CP_1 Controparte_1 Pt_2 assegnata al DAI Dipartimento ad Attività Integrata quale Dirigente Medico,
Disciplina Anestesia e Rianimazione, inserita nella equipe medico-chirurgica di anestesia;
che la equipe svolge l'attività con identità di funzioni, responsabilità
e risultato;
di aver diritto in base all'art. 24 del CCNL alla percezione dell'Indennità di Posizione Parte Variabile Aziendale, indennità determinata dall' con le deliberazioni ivi indicate in via di attribuzione automatica e CP_1 senza alcuna valutazione circa la qualità specifica dei singoli soggetti, in attesa di procedere alla individuazione graduazione ed affidamento di incarichi dirigenziali;
che ai dirigenti medici assunti o trasferiti successivamente al
1.1.2004 era stata, quindi, indistintamente attribuita un'indennità pari ad €
1.097,47 mensili;
di aver richiesto il pagamento dell' Indennità di Posizione
Parte Variabile Aziendale ma che l'istanza veniva respinta, dichiarando l'Azienda di aver sospeso, a decorrere dal 1.1.2007 (con deliberazione n. 29 del 2006), l'attribuzione automatica di tale indennità, in attesa dell'assunzione di un successivo atto deliberativo (ad oggi inevaso) relativo alla regolamentazione della materia connessa alla individuazione, graduazione ed affidamento degli incarichi dirigenziali; che l'azienda aveva sospeso l'erogazione dell'indennità aziendale in parte variabile solo agli assunti o trasferiti successivamente al 1.1.2007, mentre i dirigenti medici assunti o trasferiti precedentemente continuavano a percepirla, determinando così un trattamento discriminatorio tra i dirigenti medici fondato su base temporale;
di aver, quindi, maturato un credito pari ad € 77.920,37 (dal 16.4.2007 alla data del deposito del ricorso – € 1.097,47 x 71 mensilità) a titolo di Indennità di
Posizione Parte Variabile Aziendale; che la determinazione n. 29 del 2006 era illegittima in quanto adottata in violazione delle norme della contrattazione collettiva ivi richiamate, che prevedono che la retribuzione di posizione è una componente del trattamento economico del Dirigente Medico, così come
2 illegittima era la mancata adozione da parte dell' di una delibera intesa CP_1
a graduare le funzioni e gli incarichi;
che la determinazione n. 29 del 2006 era altresì illegittima per violazione del principio di parità di trattamento retributivo sancito dall'art. 45 del D. Lgs. 165 del 2001; che, in ogni caso, era illegittimo il ritardo con cui l'azienda provvede a rideterminare le posizioni in organico in relazione alle funzioni svolte e che tale tardiva determinazione configura un illecito nell'adempimento del contratto di lavoro, costitutivo di un danno patrimoniale e morale, sottraendosi alla medesima una quota rilevante dello stipendio dovutole;
di aver, quindi, diritto al risarcimento dei danni patiti e patiendi (nella somma che si quantifica in € 1097,47 mensili o quella diversa di giustizia), oltre al danno morale quantificato forfettariamente in €
50.000,00.
2. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 8429 del 2014, ha respinto il ricorso, evidenziando che la ricorrente non aveva allegato e documentato di aver ricevuto alcun incarico dirigenziale specifico collegato alla retribuzione variabile
(circostanza altresì esclusa dall'Azienda Policlinico Umberto I di Roma) e che, quindi, la stessa non aveva diritto al pagamento della richiesta retribuzione variabile, né ad ottenere un eventuale incarico specifico, dipendendo detti incarichi da specifiche necessità dell'azienda e dai vincoli di bilancio.
3. Ha proposto appello avverso la sentenza e la Corte di Parte_1
Appello di Roma, con la sentenza n. 4827 del 2017, ha respinto il gravame, osservando che la retribuzione di posizione è collegata all'incarico conferito, senza il quale detta retribuzione non può essere conferita nella sua parte variabile e che spetta solo in caso di raggiungimento di positivi risultati;
che, quindi, l'appellante non poteva invocare il principio di parità di trattamento né
l'art. 36 della costituzione e che, quanto alla dedotta illegittimità della condotta aziendale per l'omessa adozione di una delibera intesa a graduare gli incarichi dirigenziali, l'appellante non era titolare di alcun diritto soggettivo a che l'amministrazione vi provvedesse, né il danno lamentato era riscontrabile dalla
3 semplice omissione dell' , a fronte dell'insussistenza del diritto in capo CP_1 alla lavoratrice.
4. Ha proposto ricorso per Cassazione la dott.ssa e la Suprema Corte, Pt_1 con la pronuncia in epigrafe, in parziale accoglimento del primo motivo di ricorso, ha cassato la decisione impugnata e rinviato a questa Corte, in diversa composizione, per la decisione nel merito, applicando i seguenti principi di diritto:
‹‹La retribuzione di posizione variabile non contrattuale non può essere corrisposta ai dirigenti medici in assenza di provvedimento di graduazione delle funzioni e di pesatura degli incarichi;
pertanto, ove la P.A. effettui illegittimamente il relativo pagamento in favore di alcuni di tali dirigenti, gli altri, che da tale pagamento siano stati esclusi, non possono dolersi dell'avvenuta disparità di trattamento, dovendo, piuttosto, il datore di lavoro recuperare quanto indebitamente versato a coloro che non ne avevano diritto››;
‹‹In tema di dirigenza medica, la P.A. ha l'obbligo di attivare e completare il procedimento finalizzato all'adozione del provvedimento di graduazione delle funzioni e di pesatura degli incarichi, ma la violazione di tale obbligo, cui è correlato un diritto del dipendente, non legittima il dirigente medico interessato
a chiederne l'adempimento, bensì a domandare giudizialmente il risarcimento del danno per perdita della chance di percepire la parte variabile della retribuzione di posizione, allegando la fonte legale o convenzionale del proprio diritto e l'inadempimento del datore di lavoro, sul quale grava l'onere di provare i fatti estintivi o impeditivi della pretesa oppure la non imputabilità del menzionato inadempimento››.
4 6. Ha riassunto il giudizio specificando in ricorso il Parte_1 suo diritto al risarcimento del danno da perdita di chance, tenuto conto che l' , con deliberazione n. 769 del 3.7.2017, aveva deliberato di recepire CP_1 le proposte del Direttore del Parte_3
e di procedere al conferimento degli incarichi professionali di cui
[...] in premessa (per la durata di anni tre) e che con successiva lettera prot. 27435 del 18.7.2017
l'Azienda le aveva comunicato il conferimento di tale incarico professionale Parte
, specificando che “La tipologia, la durata, l'attribuzione degli obiettivi e la retribuzione saranno esplicitate nel contratto che la S.V. sarà chiamata a sottoscrivere”, attività - a conclusione dell'iter - mai effettuata;
di avere, quindi, diritto al risarcimento del danno per perdita di chance (nella misura di €
1.097,47 mensili e per un totale di € 216.000,00), stante la violazione di ogni principio di correttezza e buona fede da parte dell' , che non l'aveva CP_1 convocata per la sottoscrizione del contratto.
7. Si è costituita l' Controparte_1 chiedendo il rigetto di ogni avversa domanda.
[...]
8. All'esito della trattazione scritta e del deposito delle note, la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo che seguono.
*******
9. Alla luce di quanto statuito nell'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione
n. 3513 del 2024, alla quale questa Corte di Appello di Roma, in sede di rinvio,
è tenuta ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384, secondo comma, cpc, la domanda proposta dall'attuale ricorrente in riassunzione non merita accoglimento.
10. Si premette, invero, che la Suprema Corte, nella pronuncia di rinvio, ha
5 preliminarmente ripercorso in maniera analitica il contenuto delle norme della contrattazione collettiva di riferimento in tema di trattamento economico di posizione, richiamando, altresì, l'art. 24 del CCNL 3.11.2005, “…. il quale, interpretando autenticamente l'art. 55 del CCNL 5 dicembre 1996 e l'art. 39 del CCNL 8 giugno 2000, ha chiarito che, in materia di trattamento economico del personale dirigente amministrativo sanitario, l'art. 51 del CCNL 5 dicembre
1996 dell'area dirigenza dei ruoli sanitario, professionale tecnico ed amministrativo del SSN, nel prevedere, da parte delle aziende, la determinazione della graduazione delle funzioni dirigenziali attribuendo ad ogni relativa posizione un valore economico complessivo, riconosce ai dirigenti una retribuzione di posizione complessiva, che è composta da una quota stabilita tabellarmente in sede contrattuale, divisa in una parte fissa e in una variabile, nonché da un'ulteriore quota, parimenti variabile e definita in sede aziendale, collegata all'incarico conferito sulla base della graduatoria delle funzioni, fermo restando che, sino al conferimento degli incarichi, deve essere corrisposta una retribuzione di posizione minima, costituita dalle componenti, fissa e variabile, della quota tabellare, destinata ad essere riassorbita nel valore economico complessivo successivamente attribuito all'incarico conferito in quanto mera anticipazione prevista dal contratto collettivo (al riguardo, in giurisprudenza, può citarsi
Cass., Sez. L, n. 22934 del 10 novembre 2016)”.
10.1 Ha poi, affermato la Cassazione che “L'Azienda provvederà ad effettuare la graduazione delle funzioni e la pesatura degli incarichi e, quindi, a determinare la componente variabile della retribuzione di posizione distinta dalla quota tabellare stabilita in sede contrattuale utilizzando le risorse di cui al fondo menzionato dall'art. 60 CCNL 5 dicembre 1996 e dall'art. 50 CCNL 8 giugno 2000.
6 Sempre dalle disposizioni legislative e contrattuali citate si evince che, a carico della P.A., vi è un obbligo di procedere alla graduazione delle funzioni ed alla pesatura degli incarichi, discendente dalla necessità di quantificare una quota della retribuzione spettante ai medici per l'attività da loro svolta e dal dovere di attivare la contrattazione collettiva che la concerne alle scadenze previste.
Per giungere a questo esito, però, occorre seguire uno specifico iter, in quanto la concreta individuazione della voce retributiva in esame richiede un'attività finale esclusivamente riservata all'amministrazione datrice di lavoro e una fase preparatoria negoziale che coinvolge i sindacati”.
10.2. Il Supremo Collegio ha, infine, specificamente osservato quanto segue:
“Nella specie, risulta, dalla sentenza di appello, che la P.A. controricorrente attribuiva ai dirigenti in servizio presso la stessa la retribuzione di posizione variabile (evidentemente, non quella contrattuale) in via automatica.
Questa condotta, indubbiamente, non è conforme alla normativa indicata, in quanto la parte di retribuzione di posizione variabile collegata all'atto di graduazione delle funzioni e pesatura degli incarichi non può essere assegnata in assenza di detto atto, con l'effetto che il relativo pagamento, ove avvenuto, è indebito e deve essere recuperato dalla
P.A. interessata, con tutte le conseguenze del caso.
Con determinazioni del Direttore generale n. 29 dell'11 ottobre 2006 e n. 31 del 30 novembre 2006 è stata sospesa, infine, l'attribuzione automatica della retribuzione di parte variabile, a decorrere dal 1° gennaio 2007.
Questa sospensione ha interessato proprio la ricorrente che, quindi, non ha percepito, diversamente dai suoi colleghi in servizio prima di quest'ultima data, la somma in questione.
Al riguardo, si osserva che non può essere accolta la censura della ricorrente nella parte in cui denuncia la violazione del principio di parità di trattamento.
7 Indubbiamente, costituisce principio generale del rapporto di pubblico impiego contrattualizzato che la spesa per il personale deve essere evidente, certa e prevedibile nella evoluzione (art. 8 del d.lgs. n. 165 del 2001) e che il trattamento economico allo stesso riservato - ivi compreso quello accessorio - debba essere definito, secondo il canone della parità di trattamento (art. 45 del
d.lgs. n. 165 citato), dai contratti collettivi. Ne deriva che, in base al CCNL del
Comparto Sanità 1998-2001 del 7 aprile 1999, che determina l'indennità di funzione in misura variabile tra un minimo ed un massimo, rimettendo alla contrattazione integrativa la determinazione di un fondo per il relativo finanziamento, è inammissibile l'attribuzione dell'indennità in misura preventiva ed indeterminata nella misura massima, a prescindere da ogni disponibilità di bilancio e da ogni determinazione parametrale tra il minimo ed il massimo (Cass., Sez. L, n. 8002 del 4 aprile 2014).
Peraltro, il principio invocato da non può Parte_1 giustificare l'attribuzione alla stessa di un importo che, alla stregua della normativa e della contrattazione collettiva non le sarebbe spettato, ancorché il medesimo importo sia stato riconosciuto ad altri colleghi che, egualmente, non ne avevano diritto. Infatti, la ricorrente, come emerge dalla decisione impugnata, non era titolare di incarichi che potessero giustificare il pagamento di quanto domandato.
La corte territoriale ha commesso, comunque, degli errori in diritto.
In particolare, era sicuramente titolare di un diritto Parte_1 soggettivo a che la P.A. datrice di lavoro ponesse in essere l'attività necessaria all'adozione dell'atto di graduazione delle funzioni e di pesatura degli incarichi.
A ciò consegue che essa ben poteva agire per ottenere il risarcimento del danno (richiesto, in effetti, con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, come si evince dalla lettura del ricorso).
8 Come già precisato dalla S.C., in materia di dirigenza pubblica, il provvedimento di graduazione delle funzioni integra un elemento costitutivo della parte variabile della retribuzione di posizione, con il risultato che, in sua mancanza, detta componente non può essere determinata né con riferimento soltanto all'importanza e complessità dell'incarico ricoperto né, in maniera indifferenziata, in proporzione alla disponibilità dell'apposito fondo aziendale
(Cass., Sez. L, n. 20480 del 28 settembre 2020).
Pertanto, il semplice accertamento della violazione dell'obbligo, gravante sulla
P.A. controricorrente, non poteva comportare l'accoglimento della domanda di pagamento (ossia di adempimento) della ricorrente.
Allo stesso tempo, però, l'accertata violazione del diritto della dipendente a che la P.A. attivasse la procedura in questione avrebbe potuto eventualmente giustificare l'accoglimento della domanda subordinata di risarcimento del danno avanzata dalla stessa Invero, ove la P.A. sia - come Parte_1 accertato nel caso in esame - inadempiente rispetto al proprio obbligo di avviare la procedura finalizzata all'adozione del provvedimento di graduazione delle funzioni e di pesatura degli incarichi, il dipendente potrà chiedere non già una tutela in forma specifica - essendo detto provvedimento oggetto di un facere discrezionale e infungibile dell'amministrazione - ma una mera tutela per equivalente, ossia risarcitoria. A sua volta, tale risarcimento non potrà che essere sub specie di risarcimento del danno da perdita di chance. Tale danno va riconosciuto, ove sussista la prova, fornita anche presuntivamente dal soggetto leso, di una concreta ed effettiva occasione perduta (da valutare in base ai parametri di apprezzabilità, serietà e consistenza) e va liquidato in via equitativa, tenuto conto del grado di probabilità e della natura di danno futuro, consistente nella perdita non di un vantaggio economico, ma della mera possibilità di ottenerlo. Per l'esattezza, in tema di
9 risarcibilità dei danni da fatto illecito o da inadempimento, nell'ipotesi di responsabilità contrattuale, il nesso di causalità va inteso in modo da ricomprendere nel risarcimento anche i danni indiretti e mediati che si presentino come effetto normale secondo il principio della c.d. regolarità causale (Cass., Sez. 3, n. 15274 del 4 luglio 2006).
La regola per la quale il risarcimento per l'inadempimento dell'obbligazione esige un rapporto causale immediato e diretto fra lo stesso inadempimento e il danno, prevista dall'art. 1223 c.c., pur essendo fondata sulla necessità di limitare l'estensione temporale e spaziale degli effetti degli eventi illeciti, deve essere intesa, dunque, come orientata ad escludere dal risarcimento esclusivamente le conseguenze dell'inadempimento che non siano connesse a questo in maniera giuridicamente rilevante.
In questi termini va interpretata la prescrizione per la quale tale risarcimento deve comprendere la perdita e il mancato guadagno del creditore che di detto inadempimento siano ex art. 1223 c.c. conseguenza propriamente ‹‹immediata
e diretta››.
È compito del giudice di merito accertare la materiale esistenza di un rapporto causale che abbia i menzionati caratteri normativamente richiesti (Cass., Sez.
L, n. 9374 del 21 aprile 2006).
Il dipendente è tenuto, allora, ad allegare l'esistenza di un danno da perdita di chance e degli elementi costitutivi dello stesso, ossia di una plausibile occasione perduta, del possibile vantaggio perso e del correlato nesso causale (nei termini sopraesposti), fornendo la relativa prova pure mediante presunzioni o secondo un calcolo di probabilità. Una volta fatto ciò, il giudice, che ritenga fornita tale prova, liquida il danno eventualmente in via equitativa”.
10.3 Ha, quindi, cassato la decisione impugnata e rinviato a questa Corte, in diversa composizione, per la decisione nel merito, applicando i principi di diritto sopra riportati.
11. Ciò posto, occorre preliminarmente rilevare che si è formato giudicato sulla statuizione di rigetto della domanda proposta con l'originario ricorso dalla
10 dott.ssa avente ad oggetto il pagamento – previo accertamento del Pt_1 relativo diritto – all'Indennità di Posizione Parte Variabile Aziendale, avendo la
Corte di legittimità respinto il motivo di impugnazione sul punto;
il giudizio di rinvio ha, quindi, ad oggetto la sola domanda di risarcimento del danno dalla medesima proposta in via subordinata, per l'illegittimo e colposo ritardo con cui l' provvede a rideterminare le posizioni in organico in relazione alla CP_1 funzione svolta.
12. Al riguardo – accertato, per come affermato dal giudice di legittimità nella pronuncia di rinvio, che la P.A. è stata inadempiente rispetto al proprio obbligo di avviare la procedura finalizzata all'adozione del provvedimento di graduazione delle funzioni e di pesatura degli incarichi – la dott.ssa è Pt_1 titolare, per come pure statuito dal giudice del rinvio, del diritto al risarcimento del danno, nella sub specie di risarcimento del danno da perdita di chance.
13. Trattasi, quindi, di danno che può essere riconosciuto in favore del soggetto leso solo ove sussista la prova, fornita anche presuntivamente da quest'ultimo, di una concreta ed effettiva occasione perduta, con liquidazione del danno stesso in via equitativa, in considerazione del grado di probabilità e della natura di danno futuro, con perdita della mera possibilità di ottenere un vantaggio economico.
14. Nel caso di specie, pertanto, per ottenere il risarcimento del danno da perdita di chance, quale conseguenza dell'inadempimento da parte dell'Azienda agli obblighi di provvedere alla graduazione delle funzioni ed alla pesatura degli incarichi, la dott.ssa avrebbe dovuto allegare e provare, anche in via Pt_1 presuntiva, la sussistenza di una concreta ed effettiva occasione perduta di conseguire uno specifico incarico professionale, con conseguente perdita della possibilità di ottenere il rivendicato vantaggio economico, costituito dalla
Indennità di Posizione Parte Variabile Aziendale.
11 14.1 Nel ricorso introduttivo, invece, nulla è stato allegato dalla lavoratrice al riguardo;
e tale allegazione già doveva essere svolte nell'originario ricorso, con conseguente inammissibilità delle nuove deduzioni in fatto e delle nuove domande svolte dalla dott.ssa nel ricorso in riassunzione (nonché nelle Pt_1 note di trattazione scritta), in cui la stessa ha svolto differenti conclusioni rispetto a quelle rassegnate nei precedenti gradi di giudizio, laddove ai sensi dell'art. 394, terzo comma, cpc, nel giudizio di rinvio le parti non possono prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata.
14.2 Né la necessità delle nuove conclusioni è conseguenza della sentenza di rinvio della Corte di Cassazione, avendo la Suprema Corte in tale pronuncia solo specificato quale sia l'azione risarcitoria ammissibile nel caso di specie
(risarcimento del danno da perdita di chance), azione che doveva -in ogni caso- essere svolta dalla dott.ssa sin dalla proposizione dell'atto Pt_1 introduttivo, anche via meramente subordinata.
14.3 Nulla, invece, l'originaria ricorrente ha specificato e allegato nel ricorso ex art. 414 cpc al riguardo, né la stessa ha argomentato alcunché in punto di grado di probabilità quanto alla concreta ed effettiva occasione perduta di conseguire uno specifico incarico professionale, quale danno futuro in cui si concreta il danno da perdita di chance, che sarebbe, comunque, in mancanza di tali allegazioni, neanche quantificabile.
15. Conseguentemente, in mancanza di ogni originaria allegazione circa una concreta e non ipotetica possibilità di ottenere uno specifico incarico professionale, deve essere respinto la domanda risarcitoria proposta dalla dott.ssa con il ricorso di primo grado. Pt_1
16. Le spese di lite di tutti i gradi di giudizio – ivi compreso quello di legittimità
– seguono le regole della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
12
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio, a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 3513 del 2024 e nei limiti del devoluto:
-Rigetta la domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno proposta con l'originario ricorso;
-Condanna alla rifusione delle spese di tutti i gradi di Parte_1 giudizio, liquidate in € 4.000,00 quanto al giudizio di primo grado, in €
4.760,00 quanto al giudizio di appello, in € 4.700,00 quanto al giudizio di legittimità ed in € 3.500,00 quanto al presente giudizio di rinvio, oltre spese forfettarie al 15%.
Roma, 15/07/2025
Il consigliere estensore
Dott. Maria Vittoria Valente Il Presidente
Dott. Donatella Casablanca
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