TRIB
Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 24/09/2025, n. 976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 976 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N. R.G. 3265/2021
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il provvedimento con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3265/2021 R.G.L., e vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Marina di Caulonia (RC), via Alfonsine n. 2, presso lo studio dell'Avv. Ilario Circosta che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrente
E
(C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Rosa Lombardo giusta procura P.IVA_1 allegata, elettivamente domiciliata presso la sede legale dell'Azienda sita in Palazzo
Tibi II Tronco S. Anna
resistente
Oggetto: indennità di divisa.
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione depositate
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 05.11.2021, deduceva: Parte_1
- di essere stata assunta in data 17.04.1998 dall' con la Controparte_2 qualifica di infermiera professionale e di prestare, a tutt'oggi, la propria attività presso l' , presidio ospedaliero di Locri;
- che il CCNL 2016/2018 Controparte_2 all'art. 27, comma 12, dispone: “nelle unità operative che garantiscono la continuità assistenziale sulle 24 ore, ove ci sia un passaggio di consegne, agli operatori sanitari sono riconosciuti fino ad un massimo di 15 minuti complessivi tra vestizione, svestizione e passaggi di consegne, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti Cont salvi gli accordi di miglior favore in essere”; - che chiedeva all' senza riscontro, il rilascio degli statini mensili di riepilogo delle presenze giornaliere dall'anno 2014 alla data odierna;
- che, in data 31/03/2021, inoltrava PEC nella quale chiedeva la corresponsione della retribuzione per l'arco orario necessario per la vestizione e svestizione, rimasta senza alcun esito;
- che, secondo un calcolo approssimativo, la somma dovuta ammonta a circa €. 10.692,50; - che stante il costante orientamento della Suprema Corte le operazioni necessarie alla vestizione e alla svestizione rientrano nel periodo di lavoro effettivo e di conseguenza il tempo ad esse necessario deve essere retribuito.
Alla luce di quanto dedotto, concludeva come segue: « 1) accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra a percepire la liquidazione in materia di orario Parte_1 di lavoro, nell'ambito dell'attività di operatore socio sanitario, relativo al tempo di vestizione e svestizione così come disciplinato dall'art. 27 comma 12 del nuovo
Contratto Collettivo nazionale del Lavoro 2016/2018, sottoscritto in data
21.05.2018; 2) conseguentemente condannare l' , in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle relative prestazioni lavorative, quantificate nella somma di €. 10.692,50 nella somma maggiore o minore che verrà determinata nel corso del giudizio anche a mezzo di nomina di CTU, oltre interessi e maggior danno;
3) con ulteriore condanna alla refusione delle spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' Controparte_2 eccependo l'infondatezza della domanda volta al conseguimento dell'indennità di divisa ed in particolare il difetto di prova circa il luogo, i tempi e le modalità di vestizione e svestizione, concludendo pertanto per il rigetto del ricorso.
In data 22.12.2023, l'Avv. Profazio depositava dichiarazione di rinuncia al mandato difensivo conferito dalla ricorrente.
La causa veniva istruita documentalmente nonché mediante prova testimoniale.
Con provvedimento del 27.06.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
***
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Oggetto della pretesa azionata è la cosiddetta indennità da divisa, intesa come remunerazione del tempo impiegato per indossare e dismettere l'abbigliamento necessario per lo svolgimento dell'attività lavorativa.
In particolare, la ricorrente, a sostegno della domanda proposta, ha richiamato quanto previsto dall'art. 27 del CCNL 2016/2018 comparto sanità in base al quale “Nelle unità operative che garantiscono la continuità assistenziale sulle 24 ore, ove sia necessario un passaggio di consegne, agli operatori sanitari sono riconosciuti fino ad un massimo di 15 minuti complessivi tra vestizione, svestizione e passaggi di consegne, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere.”. L'Azienda resistente sul punto eccepisce il difetto di prova in ordine ai giorni di effettiva presenza a lavoro della ricorrente e all'attività svolta nei minuti eccedenti l'ordinario orario di lavoro laddove riscontrati in atti.
All'esito del giudizio e dell'attività istruttoria svolta sulla base delle richieste delle parti, deve evidenziarsi che la ricorrente non ha soddisfatto né l'onere di puntuale allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda né quello di prova posti a suo carico. Parte ricorrente, infatti, nel ricorso introduttivo del giudizio nulla riferisce in ordine ai giorni della settimana nei quali è stata ed è occupata nello svolgimento dell'attività lavorativa, all'orario di lavoro osservato né in quale reparto la stessa abbia svolto e svolga l'attività lavorativa di infermiera.
L'utilizzo della divisa, infatti, seppure deducibile in ragione della qualifica e delle mansioni genericamente richiamate in atti, di per sé non implica l'impiego di un tempo di lavoro maggiore rispetto a quello contrattualmente previsto, dovendo essere dedotte specificatamente le modalità della vestizione e svestizione della divisa, in particolare dovendo dimostrare parte ricorrente che avvenivano/avvengono presso i locali ospedalieri, nei minuti precedenti e successivi l'avvio e la fine del turno.
A seguito dell'attività istruttoria, i suddetti riscontri non sono stati offerti risultando indimostrata l'eterodirezione del datore di lavoro, in particolare, le dichiarazioni testimoniali rese dalla teste all'udienza del giorno 11.06.2024, risultano del tutto generiche e non idonee a fornire Tes_1 puntuale riscontro circa lo svolgimento delle operazioni di vestizione e svestizione della divisa ed i relativi tempi, anche in considerazione del fatto che la teste e la ricorrente non hanno svolto attività lavorativa nello stesso reparto. Nello specifico, così riferiva la testimone: “conosco la ricorrente perché siamo colleghe, lavoriamo tutte e due all'Ospedale di Locri. Io lavoro nel reparto di neurologia, la ricorrente attualmente lavora come amministrativa. La ricorrente in precedenza lavorava in cardiologia ma non so dire esattamente da quando a quando. Non abbiamo lavorato nello stesso reparto, ho avuto modo di incontrarla quando timbravamo in entrata o in uscita oppure quando salivo in cardiologia per portare qualche documento. Posso dire che entrava a lavoro con normali abiti civili e che sul posto di lavoro poi portava una divisa composta da casacca e pantalone.
Quando la incontravo all'uscita era vestita in abiti civili. So che in cardiologia, come noi, anche loro hanno lo spogliatoio nel reparto stesso”. ADR avv. Circosta: “Non ricordo esattamente da quando ma la ricorrente lavora negli uffici amministrativi da circa 1 o 2 anni. Gli orari di lavoro, entrata e uscita nei vari reparti, non sono gli stessi”.
Né sul punto possono trarsi differenti conclusioni sulla base delle attestazioni di presenza versate in atti a seguito di deposito dell resistente, in quanto dalle stesse nulla è possibile evincere circa CP_1
i tempi impiegati per indossare e dismettere la divisa né circa il momento in cui ciò avveniva. Alla luce di quanto sin qui esposto, non ha trovato e non può trovare accoglimento la richiesta di ammissione di CTU contabile avanzata da parte ricorrente, in quanto in difetto di puntuale allegazione e prova circa i tempi impiegati per indossare e dismettere la divisa nel caso in esame e circa le modalità seguite a tal fine, la consulenza tecnica avrebbe natura del tutto esplorativa e pertanto da ritenersi inammissibile.
Considerato quanto sopra esposto, parte ricorrente risulta non aver soddisfatto l'onere di specifica allegazione e di prova a suo carico, ciò comportando il rigetto del ricorso proposto e l'assorbimento di ogni ulteriore questione e/o eccezione sollevata in atti.
Tale conclusione interpretativa trova conforto altresì alla luce della più recente giurisprudenza della
Suprema Corte - (v. Cass., sez. lav., n. 4249/2025), secondo la quale: “In tema di pubblico impiego contrattualizzato, l'infermiere che, deducendo di avere reso una prestazione lavorativa eccedente
l'orario ordinario di lavoro perché tenuto a indossare e dismettere la divisa rispettivamente prima di prendere servizio e dopo la fine del turno, chieda, per tale ragione, il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto alla retribuzione spettante è tenuto a dimostrare di avere effettuato le operazioni di vestizione e svestizione in questione prima e dopo le timbrature effettuate in entrata e in uscita”.
Detta prova, nel caso in esame, non è stata offerta e pertanto il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza, venendo liquidate in favore dell' resistente ai CP_1 minimi tariffari stante l'assenza di questioni di fatto e/o di diritto spiccatamente complesse (D.M.
55/2014 e succ. modif.).
P.Q.M.
il Tribunale di Locri, nella persona del Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (C.F. ), N. R.G. Parte_1 C.F._1
3265/2021 disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in complessivi € 1.886,50 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Locri, 24.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli