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Sentenza 16 gennaio 2024
Sentenza 16 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 16/01/2024, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 399/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 399/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. VALORI VITTORIO e Parte_1 C.F._1 dell'Avv. SCALI GIORGIETTA;
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. BROTINI PAOLA Parte_2 C.F._2
APPELLANTE/I nei confronti di
Controparte_1
(GIÀ (CF con il
[...] Controparte_2 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. MARZUOLI STEFANO (CF C.F._3
APPELLATO/I
(CF ) – e per essa, quale Controparte_3 P.IVA_2 mandataria, – con il patrocinio Controparte_4 dell'Avv. ARCANGELI CRISTINA (CF C.F._4
APPELLATA ED APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
avverso la sentenza n. 33/2022 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il 13/01/2022
pagina 1 di 18 CONCLUSIONI
In data 13.7.2023 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione avversaria, in accoglimento dell'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Pisa – Giudice Onorario Dr.ssa Rossana Ciccone n. 33/2022, pronunciata nella causa R.G. 4559/20181 in data 12/01/2022, pubblicata in data 13/01/2022 non notificata come modificata da successivo provvedimento di accoglimento n. cronol. 1547/2022 del 26/01/2022 notificato dalla cancelleria in data 26/01/2022, riformare integralmente la predetta sentenza e, per l'effetto: nel merito, per i Sigg.ri e in Parte_1 Parte_2 accoglimento dei motivi sub I.I e I.II, dichiarare nulla la sentenza impugnata per quanto esposto nel presente atto, o, in ipotesi denegata, dichiarare inefficace il provvedimento di correzione dell'errore materiale, per quanto indicato al punto I.I del presente atto;
ancora nel merito, nella denegata ipotesi in cui la sentenza impugnata non venga dichiarata nulla, in accoglimento delle domande tutte formulate dal Sigg.ri e nel giudizio di I° grado, Parte_1 Parte_2 accertare che nel caso di specie non sussistono i presupposti per la revocatoria ordinaria per i motivi sopra esposti e rigettare le relative domande revocatorie relative al rogito de qua formulate in I° grade dalle Banche oggi appellate;
ancora nel merito, dichiarare che il giudice non poteva decidere sulla eccepita nullità dei contratti fideiussori per essere competente il Tribunale delle imprese e, conseguentemente, dichiarare illegittima la parte della sentenza che statuisce sulla stessa. Con condanna degli appellati al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio”.
Per parte appellata : “Voglia l'Ecc.mo Collegio della Corte d'Appello di Firenze Controparte_1 respingere l'appello avanzato da e e per l'effetto confermare in Parte_1 Parte_2 ogni suo punto la sentenza del Tribunale di Pisa – Giudice Onorario Dr.ssa Rossana Ciccone n. 33/2022, pronunciata nella causa R.G. 4559/2018 in data 12/01/2022, pubblicata in data 13/01/2022, come modificata da successivo provvedimento di accoglimento n. cronol. 1547/2022 del 26/01/2022 comunicato dalla cancelleria in data 26/01/2022.Con vittoria di spese ed onorari”
Per parte appellata : “Voglia l'Ecc.ma Corte Controparte_3 d'Appello adita: a) in via preliminare, dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'appello proposto dalla controparte ex art. 348 bis e 345 c.p.c. e/o per tutti i motivi sopra dedotti;
b) ancora in via preliminare dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'appello proposto dalla sig.ra
[...]
perché non iscritto a ruolo;
c) nel merito - in denegata ipotesi, rigettare le domande Parte_2 tutte di cui al presente appello, in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi sopra indicati;
d) in ulteriore denegata ipotesi ove si ritenga fondato il motivo relativo alla istanza di correzione dell'errore materiale della sentenza e si ritenga dunque che il Tribunale di Pisa non abbia validamente dichiarato l'inefficacia dell'atto impugnato con la revocatoria anche nei confronti della parte intervenuta, in via incidentale, dichiari l'inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto di compravendita stipulato fra i Sigg.ri e rogato dal Notaio Pt_1 Pt_2 Persona_1 registrato a Empoli il 18/07/02017 n. 5159 serie 1T e trascritto nei RR.II. di Livorno il 19/07/2017 al n. 7822 anche della convenuta Controparte_5 In ogni caso con conferma della sentenza impugnata nella parte in cui respinge le domande attoree. Con vittoria di spese e compensi sia del primo che del secondo grado di giudizio”. pagina 2 di 18 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio, innanzi questa Corte di Appello,
[...]
(GIÀ Controparte_1 [...]
) – di seguito per brevità anche solo – nonché il Controparte_2 Controparte_1 [...] Cont
(di seguito anche solo o ), proponendo Controparte_3 CP_3 gravame avverso la sentenza n. 33/2022 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il 13/01/2022 che aveva così statuito: “DICHIARA inefficace nei confronti di parte attrice l'atto pubblico rogitato dal Notaio Notaio registrato a Empoli il 18/07/2017 n. 5159 serie 1T, trascritto Persona_1 nei RR.II. di Livorno il 19/07/2017 n. 7822 reg. part. con ogni conseguenza di legge. Manda al
Conservatore dei Registri Immobiliari presso il competente Ufficio del Territorio di provvedere alla trascrizione della presente domanda giudiziale e dell'emananda sentenza e con esonero dello stesso da qualsivoglia responsabilità per errori formali in ordine alla indicazione dei nominativi e dei dati contrattuali. CONDANNA parte convenuta al pagamento delle spese del presente giudizio in solido tra loro che liquida in complessivi € 6.000,00 oltre spese di CU unificato oltre accessori come per legge. Compensa integralmente le spese con le altre parti”. Cont Con successivo decreto del 26.1.2022, su istanza di correzione presentata da (quale mandataria del , il dispositivo della predetta sentenza veniva modificato nei seguenti CP_3 termini: “DICHIARA inefficace nei confronti di parte attrice e della convenuta Controparte_1
l'atto pubblico rogitato dal Notaio Notaio registrato a Controparte_4 Persona_1
Empoli il 18/07/2017 n. 5159 serie 1T, trascritto nei RR.II. di Livorno il 19/07/2017 n. 7822 reg. part. con ogni conseguenza di legge. Manda al Conservatore dei Registri Immobiliari presso il competente Ufficio del Territorio di provvedere alla trascrizione della presente domanda giudiziale
e dell'emananda sentenza e con esonero dello stesso da qualsivoglia responsabilità per errori formali in ordine alla indicazione dei nominativi e dei dati contrattuali”, con conferma per il resto.
1 – Il giudizio di primo grado
1.1. – Il aveva convenuto in giudizio e , Controparte_1 Parte_1 Parte_2 esponendo: di essere creditrice, nei confronti di delle seguenti somme: i) € 8.706,51 (oltre Parte_3 spese ed interessi) relativa al mutuo chirografario n. 070166/35; ii) € 31.690,04 quale saldo negativo del contratto di conto corrente 28/1993, garantito da fideiussione, rilasciata da Parte_1
e fino a concorrenza dell'importo di € 150.000,00;
[...] Parte_4 che, in data 6.7.2017, con atto a rogito Notaio registrato a Empoli il 18/07/2017 Persona_1
n. 5159 serie 1T, trascritto nei RR.II. di Livorno il 19/07/2017 n. 7822 reg. part., il Pt_1
pagina 3 di 18 aveva venduto alla moglie la nuda proprietà di porzione di fabbricato sito in Parte_2
Comune di S. Miniato, via I Maggio n. 219, riservandosi l'usufrutto vita natural durante;
che il prezzo pattuito era pari ad € 55.000,00, di cui € 38.082,92 corrisposti mediante accollo, da parte dell'acquirente, del residuo in linea capitale del mutuo concesso da , in Pt_5 CP_6 data 26/10/2006; che tale operazione era avvenuta in un momento di grave indebitamento della , di cui il Parte_3 on poteva non essere a conoscenza, proprio in ragione della sua qualità di fideiussore;
Pt_1 che, inoltre, evidente era l'eventus damni, dal momento che con tale atto il si era Pt_1 spogliato dell'unico immobile di sua proprietà; che evidente era anche il requisito della scientia fraudis, come evincibile dal legame di parentela tra venditore e compratrice e dalla riserva di usufrutto a favore del primo, pur risiedendo già il ell'immobile in quanto destinato ad abitazione coniugale;
Pt_1 che, in data 15.2.2018, la veniva dichiarata fallita;
Parte_3 che, alla data della dichiarazione di fallimento, il risultava creditore dei seguenti Controparte_1 importi: i) con riferimento al mutuo chirografario, € 17.504,80, di cui € 16.765,57 per capitale residuo alla data di risoluzione (28.11.2017), € 316,00 per interessi, € 136,31 per interessi di mora ed € 21,00 per spese, oltre interessi per € 265,92 dal 29.11.2017 al 15.02.2018 al tasso contrattuale del 7,127%; ii) con riferimento al rapporto di conto corrente n. 1993-53, € 31.920,81 di cui 31.417,27 quale saldo debitore alla chiusura del rapporto avvenuta il 29.11.2017 ed €
503,54 per interessi dal 30.11.2017 al 15.02.2018 al tasso contrattuale del 7,5%; concludeva, pertanto, chiedendo la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto di compravendita.
1.2. – Si costituiva in giudizio , contestando integralmente la domanda Parte_1 avversaria;
in particolare, il convenuto eccepiva l'inesistenza dei presupposti ex art. 2901 c.c., con specifico riferimento alla conoscenza, da parte dell'acquirente, del presunto pregiudizio arrecato alle ragioni della Banca;
rilevava, inoltre, che reali erano le motivazioni che avevano indotto le parti ad addivenire alla stipula della compravendita, avendo il bisogno di liquidità per Pt_1 far fronte al suo stato disoccupazione.
1.3. – Si costituiva, altresì, in giudizio , rilevando che ella non era conoscenza Controparte_7 della fideiussione rilasciata dal marito a favore della Banca e che l'operazione era finalizzata ad assicurarle “un tetto per la propria vecchiaia” nell'ipotesi in cui fosse venuta a trovarsi da sola;
concludeva, quindi, chiedendo il rigetto dell'attorea domanda. Cont 1.4. – Interveniva volontariamente in giudizio , quale mandataria del Fondo, chiedendo di dichiararsi l'inefficacia dell'atto di compravendita ex art. 2901 c.c. anche nei suoi confronti;
nello pagina 4 di 18 specifico, la esponeva di essersi resa cessionaria del credito, vantato da Pt_5 Org_1
nei confronti di , pari ad € 100.842,47 (oltre interessi ed accessori
[...] Parte_1 di legge) in forza di decreto ingiuntivo emesso in data 4.9.2017 dal Tribunale di Pisa e non opposto;
precisava che tale credito derivava dalla stipula, in data 8 novembre 2012, con la di un contratto di apertura di conto corrente, rubricato al n. 008/850256, di cui Parte_3 si erano costituiti fideiussori, con atto del 9.11.2012, e fino a Parte_1 Parte_4 concorrenza dell'importo di € 104.000; rilevava, altresì, che trattavasi di credito anteriore all'atto dispositivo impugnato, dal momento che questo era stato posto in essere in epoca successiva al rilascio della fideiussione;
rilevava, inoltre, che particolarmente evidente era il requisito sia dell'eventus damni, per essersi il spogliato dell'unico immobile di sua proprietà, che Pt_1 della scientia damni, tenuto conto dell'esposizione debitoria complessiva della (pari a Parte_3 circa 800.000 euro) e del fatto che analoga operazione era stata posta in essere, sempre in data
6.7.2017, anche dall'altro fideiussore . Parte_4
1.5. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove orali e documentali, il tribunale, nella impugnata sentenza, osservava, per quel che in questa sede interessa: che la compravendita era stata posta in essere in un momento di grave indebitamento della nei confronti del , di cui il nella sua qualità di fideiussore, Parte_3 Controparte_1 Pt_1 era senz'altro a conoscenza;
che, inoltre, il bene immobile oggetto della predetta compravendita era l'unico in grado di soddisfare le ragioni creditorie;
che, peraltro, l'atto impugnato era di poco antecedente alla dichiarazione di fallimento della
, avvenuta il 15.2.2018; Parte_3 che sospette erano pure le modalità della vendita, dal momento che il si era riservato Pt_1
l'usufrutto vita natural durante sull'immobile, pur risiedendo già nello stesso, in quanto adibito ad abitazione familiare;
che tali circostanze dimostravano, da un lato, l'esistenza dell'eventus damni e, dall'altro, la piena consapevolezza del venditore di ledere le ragioni creditorie;
che analoga consapevolezza esisteva anche in capo alla la quale, in sede di interrogatorio Pt_2 formale, aveva ammesso che l'operazione era finalizzata ad assicurarle “un tetto per la vecchiaia”; che, quindi, ricorrevano tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c.; che l'eccezione di nullità della fideiussione per violazione dello schema ABI doveva essere disattesa, in quanto, pur rientrandosi nell'ipotesi di nullità parziale del contratto, il convenuto non aveva fornito la prova che egli non avrebbe rilasciato la garanzia in presenza delle Pt_1 clausole tacciate di nullità.
pagina 5 di 18 Le spese seguivano la soccombenza.
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale sentenza proponevano appello e per i Parte_1 Parte_2 seguenti motivi:
1) il decreto con il quale era stata disposta la correzione della sentenza impugnata doveva considerarsi nullo sia perché emesso in difetto dei presupposti ex art. 287 c.p.c. sia perché il primo giudice non aveva provveduto ad instaurare previamente il contraddittorio, onerando il Cont ricorrente ( ) di procedere alla notifica del ricorso alla controparte e fissando apposita udienza per la discussione dell'istanza; in particolare, la motivazione della sentenza impugnata non Cont conteneva alcun riferimento alla domanda proposta dall'intervenuta , di cui i convenuti avevano tempestivamente eccepito la tardività e l'inammissibilità, il che consentiva di ritenere che la mancata menzione di tale domanda anche nel dispositivo equivalesse ad un suo rigetto;
pertanto, era evidente l'illegittimità del decreto di correzione perché incideva sul contenuto sostanziale della decisione, con conseguente nullità dell'intera sentenza per contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo;
2) non sussisteva il requisito dell'eventus damni, dal momento che le Banche non avevano provato che il valore della nuda proprietà (trasferita alla fosse superiore al valore residuo Pt_2 delle rate del mutuo, il cui pagamento l'acquirente si era accollata;
in ogni caso, non sussisteva il requisito della scientia damni in capo alla in quanto al momento della stipula della Pt_2 compravendita (6.7.2017) non era stato ancora notificato l'atto di citazione ex art. 2901 c.c. da parte del;
Controparte_1
3) l'operazione in parola non era revocabile ex art. 2901, comma 3, c.c., in quanto attraverso di essa il mirava a reperire la liquidità necessaria all'estinzione del mutuo ipotecario Pt_1 contratto con per l'acquisito dell'immobile oggetto della compravendita;
d'altra Org_2 parte, la mirava ad assicurarsi l'abitazione per la propria vecchiaia e, per questo, aveva Pt_2 interesse ad accollarsi le rate del mutuo;
peraltro, i creditori del avrebbero potuto Pt_1 rivalersi sul diritto di usufrutto rimasto in capo a costui;
4) il tribunale aveva errato nel rigettare l'eccezione di nullità delle fideiussioni, in quanto il primo giudice avrebbe dovuto rimettere gli atti al tribunale delle imprese, funzionalmente competente.
Per tali ragioni è stata formulata dagli appellanti richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, Controparte_1
(GIÀ ), nel
[...] Controparte_2
pagina 6 di 18 costituirsi in giudizio, contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
2.3. – Si costituiva altresì in giudizio , Controparte_3 rassegnando le sopra trascritte conclusioni;
in particolare, la società appellata eccepiva l'improcedibilità dell'appello proposto dalla per non avere la parte proceduto alla sua Pt_2 iscrizione a ruolo e comunque ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c.; nell'ipotesi in cui fosse stato ritenuto inefficace e/o nullo il decreto di correzione, formulava appello incidentale riproponendo la domanda formulata in primo grado.
2.4. – La causa è stata trattenuta in decisione in data 13.7.2023, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
3 – In via preliminare
3.1. – Preliminarmente in rito, le istanze istruttorie reiterate in questo grado da Controparte_8 non possono essere accolte, non avendo la parte appellante, nell'atto di gravame, specificamente indicato i mezzi di prova dedotti in primo grado e non ammessi né risultando argomentato alcunché in punto di loro decisività e rilevanza (v. Cass., 23-3-2016 n. 5812, la quale ha rimarcato che, anche laddove non sia necessario uno specifico mezzo di gravame, la riproposizione delle istanze istruttorie in appello deve essere specifica, dovendo la parte riprodurre nella sua comparsa di costituzione le istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado, essendo inammissibile una riproposizione generica con rinvio agli atti del procedimento di primo grado).
Inoltre, parte convenuta (qui appellante), all'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi in primo grado, aveva concluso “in via istruttoria per l'ammissione delle istanze istruttorie tutte formulate in atti e non ammesse” (cfr. verbale di udienza dell'1.10.2021).
Trattasi di istanza eccessivamente generica che induce a ritenere l'abbandono delle precedenti richieste istruttorie.
Si applica, infatti, il seguente principio: <la parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione>> (così Cass. sez. 2^ civ. 27.2.2019 n. 5741 rv 652770; conf.: Cass. sez. 3^ civ. ord.
3.8.2017 n. 19352 rv pagina 7 di 18 645492 – 01; Cass. sez. 3^ civ.
4.8.2016 n. 16290 rv 642097; Cass. sez. 3^ civ. 14.10.2008 n.
25157 rv 605482; Cass. sez. 1^ civ. 30.3.1995 n. 3773 rv 491534). Cont 3.2. – Sempre in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione, formulata da , di nullità dell'appello proposto dalla perché non iscritto a ruolo. Pt_2
In proposito, è sufficiente considerare che trattasi di atto di appello unitario, in quanto proposto congiuntamente sia dal che dalla (pur assistiti da difensori diversi e pur Pt_1 Pt_2 essendosi costituiti separatamente nel giudizio di primo grado), con la conseguenza che, ai fini dell'iscrizione a ruolo del gravame, bastava che la stessa avvenisse su iniziativa di un solo appellante.
In ogni caso, giova considerare come la nota di iscrizione a ruolo rechi l'espressa indicazione, quale parte appellante, anche di (e del relativo difensore), mentre alcuna Parte_2 Cont rilevanza può attribuirsi agli esiti delle ricerche eseguite, per nominativo, da sulla cancelleria telematica (che non avrebbero dato alcun risultato per la , proprio perché si tratta di atto Pt_2 di appello unitario, sicché è certamente plausibile che i registri telematici prendano in considerazione solo il primo nominativo indicato nella nota di iscrizione (e cioè quello del
. Pt_1
Ne deriva che non è data ravvisare alcuna irregolarità nella redazione e nella presentazione della nota di iscrizione a ruolo.
Peraltro, come affermato dalla Suprema Corte: “ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ., in mancanza di un'espressa sanzione di nullità, la nota d'iscrizione a ruolo è nulla per irregolarità formali, con conseguente mancata costituzione della parte, solo quando difettino i requisiti indispensabili per il raggiungimento del suo scopo, che è quello di portare la causa a conoscenza del giudice perché possa trattare e decidere la lite instauratasi fra le parti con l'atto di citazione, sicché non ne ricorrono i presupposti quando la nota, ancorché incompleta o erronea in qualcuno dei suoi elementi, sia comunque tale da consentire d'individuare con sicurezza il rapporto processuale su cui è invocata la pronuncia del giudice adito” (cfr. Cassazione civile, sentenza n. 4163 del
02/03/2015).
Nella specie, non vi è dubbio che l'atto abbia raggiunto il suo scopo (e cioè quello di determinare la conoscenza dell'impugnazione da parte di questo giudice), sicché eventuali irregolarità e/o nullità sono completamente inidonee a riverberarsi sul rapporto processuale. Cont 3.3. – Si deve, poi, escludere che l'ordinanza di cui all'art. 348-bis c.p.c., invocata da , possa essere pronunciata dopo che, dato corso alla trattazione, l'impugnazione sia stata trattenuta in decisione (cfr. Cass. civ. sez. III, sentenza n.14696 del 19 luglio 2016).
pagina 8 di 18 Sgombrato il campo dalle predette questioni preliminari, è possibile passare ad esaminare l'impugnazione proposta da e . Parte_1 Parte_2
4 – L'esame del gravame principale.
4.1. – Il primo motivo è fondato solo nei termini che seguono e, comunque, lo stesso non è idoneo a determinare un sovvertimento dell'esito della lite.
4.1.1. – Per costante orientamento giurisprudenziale: “il procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all'art. 287 c.p.c. è esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra
l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute nella motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione” (cfr. ex plurimis Cassazione civile, ordinanza n. 16877 del 11/08/2020).
Ebbene, dall'esame della sentenza impugnata si evince che il tribunale ha completamente omesso Cont di prendere in considerazione la domanda proposta dall'intervenuta , quale mandataria del
. Controparte_3
Difatti, sia la motivazione che il dispositivo sono incentrati sulla domanda ex art. 2901 c.c. Cont proposta dal , senza neppure un accenno a quella formulata da . Controparte_1 Cont Pertanto, l'istanza di correzione proposta da (volta ad ottenere “la correzione dell'errore materiale della sentenza n. 33/2022 nella parte in cui dichiara l'inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto di compravendita stipulato fra i Sigg.ri e rogato dal Notaio Pt_1 Pt_2 [...] registrato a Empoli il 18/07/02017 n. 5159 serie 1T e trascritto nei RR.II. di Livorno il Per_1
19/07/2017 al n. 7822 nei confronti della parte attrice e non anche della convenuta
[...]
) non solo richiedeva la previa instaurazione del Controparte_5 contraddittorio ex art. 288, comma 2, c.p.c. con le altre parti (mentre è stata erroneamente decisa dal tribunale inaudita altera parte) ma non poteva neppure essere accolta (contrariamente a quanto fatto dal primo giudice), in quanto si verteva al di fuori dell'ipotesi di errore materiale.
Ne deriva che il decreto del 26.1.2022, con cui è stata disposta la correzione della sentenza impugnata, deve essere annullato.
4.1.2. – In proposito, non pertinente si appalesa la giurisprudenza citata dall'appellata in memoria di replica (secondo cui è “da considerare errore materiale qualsiasi errore anche non omissivo che derivi dalla necessità di introdurre nel provvedimento una statuizione obbligatoria consequenziale
a contenuto predeterminato, oppure una statuizione obbligatoria di carattere accessorio pur se a contenuto discrezionale: in tali casi la relativa correzione...consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo (cfr. Cass. 15817/2019; Cass.
pagina 9 di 18 4216/2020; Cass. 16415/2018”), giacché nel caso in esame non si è in presenza di una
“statuizione obbligatoria” consequenziale o accessoria ad una principale, in quanto a mancare è proprio quest'ultima, non avendo il tribunale preso in alcun modo in considerazione la domanda Cont proposta da .
Come correttamente rilevato da parte appellante nella sua comparsa conclusionale, sussiste, quindi, la violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., sub specie del vizio di omessa pronuncia, il che determina la nullità in parte qua della sentenza impugnata (cfr. C. 375/2005; C. 7519/2003; C. 590/1998). Cont Al riguardo, si precisa che, avendo reiterato la domanda mediante proposizione di appello incidentale, al suo esame si procederà in sede di trattazione di tale impugnazione.
4.1.3. – Deve, invece, escludersi che l'accoglimento dell'istanza di correzione determini la nullità dell'intera sentenza per contrasto insuperabile tra motivazione e dispositivo.
Difatti, ad essere illegittimo è unicamente il provvedimento di correzione (in quanto attraverso di esso si è cercato di rimediare ad un vizio, quello appunto di omessa pronuncia, che poteva essere fatto valere solo in sede di impugnazione), provvedimento che, una volta annullato, è inidoneo a riverberare i suoi effetti sia sulla motivazione che sul dispositivo della sentenza.
4.2. – In ordine logico, deve, a questo punto, essere esaminato il quarto motivo di appello il quale si appalesa infondato, dovendosi integralmente richiamare, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c., il precedente di questa Corte di cui alla sentenza n. 986/2023 pubblicata il 10.5.2023.
4.2.1. – Occorre premettere che la doglianza è, innanzi tutto, destituita di fondamento nella parte in cui contesta la determinazione del tribunale di pronunciarsi sull'eccezione di nullità della fideiussione, in quanto la materia, a dire degli appellanti, rientrerebbe nella competenza funzionale del tribunale delle imprese.
A parte la contraddittorietà della linea difensiva del – che prima ha sollevato l'eccezione Pt_1 dinanzi al tribunale, chiedendone l'accoglimento con conseguente rigetto delle domande avversarie (cfr. verbale di udienza del 20.2.2020), e poi eccepito, in sede di gravame, la competenza del tribunale delle imprese a pronunciarsi sulla questione – occorre rilevare che si trattava di un profilo che il giudice della causa revocatoria, pur se solo incidentalmente, doveva conoscere (cfr. Cass. sez. 1^ civ. 12.7.2013 n. 17257).
4.2.2. – Ciò posto, è incontestato che la fideiussione omnibus dell'11.12.2008 risulti rilasciata su modello prestampato che contiene le clausole nn. 2 (clausola di reviviscenza: obbligo del garante di rimborsare le somme incassate dalla banca e da lei dovute ripetere per qualsiasi motivo), 6
(clausola di rinuncia ai termini dell'art. 1957 c.c.: rinuncia agli effetti della decadenza in cui pagina 10 di 18 incorre il creditore ai sensi della norma citata) e 8 (clausola di sopravvivenza: obbligo del garante di restituire le somme erogate dalla banca anche in caso di invalidità della fideiussione).
Inoltre, anche l'altra fideiussione rilasciata dal in data 2.4.2013, a favore di Pt_1 [...]
contiene clausole sovrapponibili a quelle in esame. CP_1
Tali clausole sono state, nel 2002, recepite nello schema negoziale tipico stilato dall'ABI, venendo però considerate dalla (provvedimento n. 55 del 2.5.2005), su conforme parere Org_3 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, contrastanti con l'art. 2 L. 287/1990, perché, in sostanza, davano vita a un cartello che aggravava la posizione del debitore.
Si sono formati, in conseguenza, tre orientamenti diversi nella giurisprudenza, anche di legittimità, sugli effetti conseguenti, soprattutto per quanto concerne la possibile tutela del debitore: che questi potesse sostenere la nullità della fideiussione, oppure la sola nullità delle clausole viziate o, infine, che non potesse incidere sul titolo, ma chiedere il mero risarcimento.
4.2.3. – La Suprema Corte, con sentenza delle SSUU 30.12.2021 n. 41994, ha composto il dissidio convalidando il secondo orientamento (nullità parziale), esprimendo il seguente principio di diritto:
“I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e
101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art.
1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Per quanto interessi, la Corte spiega in motivazione che:
(-) la nullità parziale è rilevabile di ufficio, ma se la parte interessata persista e pretenda l'accertamento della nullità totale, non potrebbe il giudice pronunciare la nullità parziale, pena la violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c.
(-) si presume, in difetto di precisa allegazione e rigorosa dimostrazione del contrario, che il fideiussore, tanto più se vicino all'interesse del debitore, e la banca avrebbero stipulato il contratto anche senza le clausole viziate.
Ebbene, anche a voler ritenere che gli odierni appellanti abbiano inteso far valere sin dall'inizio la nullità solo parziale delle fideiussioni in questione (nonostante il tenore non cristallino delle relative difese), resta il fatto che la nullità delle clausole non rende nullo l'intero contratto ai sensi dell'art. 1419 co. 2^ c.c., perché, in difetto di allegazione e prova del contrario, si presume che il avrebbe senz'altro stipulato la fideiussione;
così come l'avrebbe stipulata la che Pt_1 Pt_5 aveva comunque un interesse commerciale forte (preminente rispetto al vantaggio contenuto pagina 11 di 18 nelle clausole da eliminare) ad ottenere la copertura di garanzia per le obbligazioni della società correntista.
4.2.4. – In proposito, giova considerare come parte appellante non abbia adeguatamente censurato il passaggio motivazionale, contenuto nella sentenza impugnata, in cui il primo giudice rilevava come il fideiussore non avesse dimostrato “che in assenza di tali clausole non avrebbe stipulato il contratto (anzi, è ragionevole ritenere che avrebbe avuto anche maggiore interesse a stipularlo)”.
Difatti, l'appellante si è limitato a sostenere che il rifiuto delle Banche, in assenza delle suddette clausole, di addivenire alla stipula delle fideiussioni sarebbe stato in re ipsa, senza tuttavia offrire alcun elemento a sostegno della sua tesi.
Il motivo, quindi, difetta della parte critica il che lo pone pure ai limiti dell'inammissibilità ex art. 342 c.p.c.
4.3. – Anche il secondo ed il terzo motivo, da trattarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi tra di loro, sono infondati.
4.3.1. – Per quanto riguarda l'eventus damni, è pacifico che con l'operazione per cui è causa il i sia spogliato della nuda proprietà dell'unico immobile di sua titolarità avente un certo Pt_1 valore economico (atteso che, come ammesso dai medesimi appellanti, l'altro bene di sua proprietà, costituito da un terreno ubicato in San Miniato, era privo di valore di mercato, cfr. atto di appello, pag. 18).
Al riguardo, si applica il seguente principio: “in tema di azione revocatoria ordinaria, la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente, prevista quale condizione dell'azione dall'art. 2901 primo comma n. 2, prima ipotesi, cod. civ., consiste nella conoscenza generica del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, può arrecare alle ragioni dei creditori, e la relativa prova può essere fornita anche a mezzo di presunzioni. Nel caso di vendita contestuale in favore di un terzo di una pluralità di beni del debitore, ovvero di vendita dell'unico bene immobile di proprietà del debitore,
l'esistenza e la consapevolezza del debitore e del terzo acquirente del pregiudizio patrimoniale che tali atti recano alle ragioni del creditore, ai fini dell'esercizio da parte di questi dell'azione pauliana, possono ritenersi "in re ipsa": in questo caso, incombe sul debitore, e non sul creditore, l'onere probatorio di dimostrare che il proprio patrimonio residuo sia sufficiente a soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (cfr. ex plurimis Cassazione civile, sentenza del 27.3.2007, n. 7507).
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dai non erano le Banche a dover Controparte_8 dimostrare che il valore della nuda proprietà (trasferita alla fosse superiore all'importo Pt_2 residuo delle rate del mutuo, il cui pagamento l'acquirente si era accollato, bensì erano proprio pagina 12 di 18 costoro a dover provare che il patrimonio residuo del fosse idoneo a soddisfare le Pt_1 ragioni dei suoi creditori.
Tuttavia, gli appellanti non hanno assolto al loro onere probatorio, non avendo neppure allegato il valore dell'usufrutto di cui il rimasto titolare. Pt_1
4.3.2. – Per quanto concerne l'accertamento in ordine all'esistenza dell'elemento soggettivo, giova considerare che: “l'azione revocatoria ordinaria presuppone per la sua esperibilità la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità, sicché, prestata fideiussione a garanzia delle future obbligazioni del debitore principale nei confronti di un istituto di credito, gli atti dispositivi del fideiussore, successivi alla prestazione della fideiussione medesima, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, c.c., in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore ("scientia damni"), ed al solo fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento di denaro da parte della banca, senza che rilevi la successiva esigibilità del debito restitutorio o il recesso dal contratto” (cfr. Cassazione civile, sentenza del 19.1.2016, n. 762).
Nella specie, le fideiussioni a favore di risultano rilasciate dal in data Controparte_1 Pt_1
11.12.2008 e 2.4.2013, a garanzia degli affidamenti e dei finanziamenti erogati a Parte_3
Inoltre, è incontestato che la messa a disposizione delle somme sia avvenuta contestualmente al rilascio delle predette fideiussioni.
I crediti a cui tutela è stata esperita l'azione revocatoria risultano, quindi, senz'altro anteriori al contratto di compravendita stipulato in data 6.7.2017.
Pertanto, ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria, deve ritenersi sufficiente l'accertamento del requisito soggettivo della scientia damni.
4.3.2.a – Ciò posto, per quanto riguarda la posizione di , egli era certamente Parte_1 consapevole che l'atto dispositivo in questione comprometteva la consistenza qualitativa e quantitativa del suo patrimonio, stante la cessione della nuda proprietà dell'unico immobile di sua titolarità di un certo valore, il che rendeva di fatto impossibile ai suoi creditori rivalersi su di esso.
In più, il era socio della predetta società (cfr. visura camerale in atti) e, dunque, Pt_1 senz'altro a conoscenza della sua esposizione debitoria e dell'elevata possibilità di escussione, da parte della Banche, delle fideiussioni dallo stesso rilasciate.
In proposito, particolarmente sospetta è la tempistica dell'atto impugnato, che risulta posto in essere poco tempo prima sia della messa in liquidazione della (avvenuta il 13.7.2017), Parte_3 che del suo fallimento (dichiarato il 15.2.2018).
pagina 13 di 18 Peraltro, anche la revoca dei fidi concessi a da parte di , avvenuta con Parte_3 Controparte_1 missive del 30.11.2017 inviate anche ai fideiussori (tra cui il , è di poco successiva alla Pt_1 compravendita per cui è causa.
A ciò si aggiunga che analoga operazione risulta compiuta, lo stesso giorno (6.7.2017) ed a mezzo il medesimo notaio rogante, anche dall'altro fideiussore e socio (a favore della Parte_4 moglie ), il che è indicativo di un comune disegno dei soci della di Testimone_1 Parte_3 eludere le ragioni dei loro creditori in vista del prossimo fallimento della società.
4.3.2.b – Per quanto concerne, poi, la posizione di , mette conto di evidenziare Parte_2 che l'esistenza del rapporto di coniugio e di stabile coabitazione con il è da sola Pt_1 sufficiente a ritenere esistente il requisito della scientia damni in capo all'acquirente, in quanto “la prova della "participatio fraudis" del terzo […] può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente” (cfr. Cassazione civile, sentenza del 5.3.2009, n. 5359).
Del resto, il rilascio di numerose fideiussioni, a favore delle banche, a garanzia dell'esposizione debitoria della , costituiva un fattore di notevole compromissione della serenità Parte_3 personale del come tale idonea a ripercuotersi anche su quella familiare, il che rende Pt_1 davvero arduo immaginare che i coniugi non ne avessero mai parlato tra di loro.
Inoltre, particolarmente significative si presentano le dichiarazioni rilasciate dalla in sede Pt_2 di interrogatorio formale, in quanto, nel rispondere sul cap. 11 della memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. del (“che nel luglio 2017 suo marito le ha Controparte_1 Parte_1 proposto di acquistare dallo stesso la nuda proprietà della sua quota della Vs. casa di abitazione posta in San Miniato località Ponte a Egola via Primo Maggio, 219, per evitare un pignoramento degli istituti di credito”), la stessa ha dichiarato: “Non ero a conoscenza delle ragioni di cui al capitoli.
Altrimenti ero fuori casa e volevo assicurarmi un tetto per la mia vecchiaia”.
Tale affermazione, che ricalca quella contenuta nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di primo grado, è indicativa della consapevolezza, da parte della Pt_2 della difficile situazione patrimoniale del atteso che, diversamente, non si riuscirebbe a Pt_1 capire le ragioni del pericolo, avvertito dalla di perdere la casa. Pt_2
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, non rileva che l'atto di citazione ex art. 2901 c.c. sia stato notificato da parte del successivamente alla stipula della Controparte_1 compravendita.
pagina 14 di 18 Difatti, quel che rileva è che, al momento della conclusione del contratto, la sapesse di Pt_2 rendersi acquirente della nuda proprietà dell'unico immobile di valore di titolarità del marito il che, alla luce dell'indirizzo giurisprudenziale sopra esposto (§ 4.3.1.), rende in re ipsa la consapevolezza del pregiudizio patrimoniale che tale atto arrecava alle ragioni dei creditori.
4.3.3. – Né può essere condivisa la tesi degli appellanti secondo cui, nella specie, opererebbe l'esenzione dalla revocatoria ex art. 2901, comma 3, c.c.
In primo luogo, mette conto di evidenziare come l'eccezione sia stata per la prima volta formulata, dalla difesa del solo nella memoria di replica depositata nel giudizio di primo grado, con Pt_1 conseguente sua inammissibilità, in quanto proposta oltre il termine di formazione delle preclusioni assertive.
In secondo luogo, come affermato dalla Suprema Corte: “l'esenzione dalla revocatoria ordinaria dell'adempimento di un debito scaduto, alla stregua di quanto sancito dall'art. 2901, comma 3,
c.c., traendo giustificazione dalla natura di atto dovuto della prestazione del debitore una volta che si siano verificati gli effetti della mora ex art. 1219 c.c., ricomprende anche l'alienazione di un bene eseguita per reperire la liquidità occorrente all'adempimento di un proprio debito, purché essa rappresenti il solo mezzo per tale scopo, ponendosi in siffatta ipotesi la vendita in rapporto di strumentalità necessaria con un atto dovuto, si da poterne escludere il carattere di atto pregiudizievole per i creditori richiesto per la revoca” (cfr. Cassazione civile, sentenza del
19.4.2016, n. 7747).
Pertanto, era onere dell'appellante dimostrare che l'atto dispositivo impugnato rappresentava l'unico mezzo per adempiere alle proprie obbligazioni.
Il che, però, non avvenuto.
Senza pretermettere che gli appellanti non hanno neppure provato l'esistenza di rate relative al mutuo contratto, in data 26/10/2006, con la (ed oggetto di accollo da parte Org_4 della a titolo di pagamento parziale del prezzo), che risultavano non saldate (non essendo Pt_2 stati prodotti solleciti di pagamento, lettere di messa in mora, ecc.), sicché l'impossibilità di ravvisare un “debito scaduto” consente di escludere in radice la sussistenza dei presupposti ex art. 2901, comma 3, c.c. Cont Va, a questo punto, esaminato l'appello incidentale proposto da .
5 – L'esame del gravame incidentale.
5.1. – Deve, innanzi tutto, disattendersi l'eccezione di “tardività” e “decadenza” sollevata dagli appellanti nei confronti dell'intervento spiegato, nel giudizio di primo grado, da CP_2
In proposito si premette che, la norma cardine del sistema processual-civilistico in tema di intervento del terzo è l'art. 268 cod. proc. civ. che, composto in due commi, stabilisce al primo pagina 15 di 18 che ''l'intervento può avere luogo sino a che non vengano precisate le conclusioni''; e al secondo, che ''il terzo non può compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti ad alcuna altra parte, salvo che comparisca volontariamente per l'integrazione necessaria del contraddittorio''.
La Corte di Cassazione ha affermato che le preclusioni cui si riferisce l'art. 268 cod. proc. civ. sono solamente quelle “istruttorie” e non anche quelle c.d. “assertive”, talché risulta consentito al terzo interveniente di formulare domande fino all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Di conseguenza, considerato che l'art. 268 cod. proc. civ. consente l'intervento del terzo fino all'udienza di precisazione delle conclusioni senza distinzioni di sorta, tale possibilità deve ritenersi consentita a tutti i possibili intervenienti e quindi anche all'interveniente principale, cui quindi dovrà essere concesso di formulare la propria domanda, essendo questa un elemento essenziale ed imprescindibile di tale forma di intervento.
Come ritenuto anche da ultimo da Cassazione civile sez. III - 10/07/2023, n. 19537 : “E' stato già affermato che colui il quale interviene volontariamente in un processo ha sempre la facoltà di formulare domande nei confronti delle altre parti, quand'anche sia spirato il termine di cui all'art.
183 c.p.c. per la fissazione del thema decidendum;
né tale interpretazione dell'art. 268 c.p.c. viola il principio di ragionevole durata del processo o il diritto di difesa delle parti originarie del giudizio, poiché l'interveniente, dovendo accettare il processo nello stato in cui si trova, non può dedurre, ove sia già intervenuta la relativa preclusione, nuove prove e, di conseguenza non vi è né il rischio di riapertura dell'istruzione, né quello che la causa possa essere decisa sulla base di fonti di prova che le parti originarie non abbiano potuto debitamente contrastare” (così, tra le altre, l'ordinanza
6 dicembre 2019, n. 31939; nello stesso senso anche l'ordinanza 22 agosto 2018, n. 20882). Cont Nel caso di specie, è intervenuta in giudizio con comparsa depositata in data 11.6.2019 e, quindi, ben prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi l'1.10.2021.
5.2. – Va, però, disposta l'espunzione dal fascicolo processuale della documentazione allegata alla predetta comparsa di intervento, essendo questo avvenuto oltre il termine di formazione delle preclusioni istruttorie (costituito dalla memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c.).
Difatti, come affermato dalla Suprema Corte: “In tema di intervento volontario, principale o litisconsortile, la preclusione per il terzo interveniente, di compiere atti che, al momento dell'intervento, non sono più consentiti ad alcuna parte, contenuta nell'art. 268, comma 2, c.p.c., opera esclusivamente sul piano istruttorio, non anche su quello assertivo, e deve ritenersi riferita sia alle prove costituende, sia alle prove documentali, valendo per entrambi tali tipi di prova le preclusioni istruttorie per le altre parti;
di talché non è ammessa la tardiva produzione documentale volta a comprovare la legittimazione ad agire dell'interveniente, in quanto la
pagina 16 di 18 controparte sarebbe privata della possibilità di fornire la relativa prova contraria. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile la produzione documentale effettuata dalla terza intervenuta volta a dimostrare la propria legittimazione ad esperire un'azione revocatoria nei confronti di una delle parti)” (cfr. Cassazione civile, sentenza n. 12463 del 09/05/2023).
5.3. – Nondimeno, l'inammissibilità di tale documentazione non produce alcun effetto ai fini decisionali, essendo incontestato: i) che il Fondo Temporaneo del credito cooperativo (e per essa Cont
) si sia reso cessionario del credito vantato dal nei confronti del Organizzazione_1
ii) l'esistenza di tale credito, avendo il legale del riconosciuto la debenza, da Pt_1 Pt_1 parte del suo assistito, dell'importo di € 72.508,84 (cfr. verbale di udienza del 20.1.2020, tenutasi in primo grado) anche mediante il richiamo dell'ordinanza di assegnazione del 15.7.2019 emessa nella procedura esecutiva mobiliare pendente dinanzi al Tribunale di Pisa (cfr. doc. 9 del fascicolo di primo grado di parte;
iii) la sua anteriorità rispetto all'atto dispositivo impugnato, Pt_1 avendo gli appellanti ammesso l'esistenza della fideiussione rilasciata, dal in data Pt_1
9.11.2012, a favore di e del successivo decreto ingiuntivo a questi notificato, Organizzazione_1 nella sua qualità di garante, in data 4.9.2017 (cfr. atto di appello, pag. 17,24), il che, peraltro, risulta documentato anche dall'atto di precetto e da quello di pignoramento presso terzi notificati al debitore (cfr. doc. 8 del fascicolo di primo grado di parte . Pt_1 Cont Ne deriva che anche nei confronti di deve essere dichiarata l'inefficacia dell'atto impugnato, stante la sussistenza degli altri presupposti della revocatoria (eventus damni e scientia damni) per le ragioni già esposte al § 4.3., mentre da disattendere è l'eccezione di nullità della fideiussione del 9.11.2012 per quanto detto al § 4.2.
6 – In punto di spese, giova considerare che il gravame è risultato fondato solo su un aspetto di carattere processuale (concernente la correzione della sentenza impugnata) che, tuttavia, si è rivelato inidoneo a determinare un esito della lite a favore dei (stante Controparte_8 Cont l'accoglimento delle domande revocatorie sia del che di ). Controparte_1
Ritiene, pertanto, la Corte che le spese del presente grado debbano essere poste a carico integrale dei in ragione del principio di causalità, in forza del quale la parte soccombente Controparte_8 va individuata in quella che, azionando una pretesa accertata come infondata (o resistendo ad una pretesa fondata), abbia dato causa al processo o alla sua protrazione (cfr. Cassazione civile, sentenza del 30.4.2010, n. 7625).
Tali spese si liquidano ex D.M. 55/2014, come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12, secondo il presente computo (valore € 52.001-260.000):
Fase di studio della controversia (valore medio): € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio (valore medio): € 1.911,00
pagina 17 di 18 Fase decisionale (valore medio): € 5.103,00
Compenso tabellare: € 9.991,00, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta)
e CAP come per legge.
Si esclude la fase di istruttoria/trattazione, in quanto non svolta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello principale proposto da e Parte_1 Parte_2
nonché sull'appello incidentale proposto dal
[...] Controparte_3
avverso la sentenza n. 33/2022 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il
[...]
13/01/2022, così provvede:
1) in parziale accoglimento del primo motivo dell'appello principale, dichiara la nullità, nei termini di cui in parte motiva, della sentenza impugnata e, per l'effetto, annulla il decreto di correzione del 26.1.2022;
2) rigetta, per il resto, l'impugnazione principale;
3) accoglie l'appello incidentale proposto dal e Controparte_3 per essa della mandataria – e, Controparte_5 per l'effetto, dichiara l'inefficacia ex 2901 c.c., nei suoi confronti, dell'atto di compravendita stipulato fra e , rogato in data 6.7.2017 dal Notaio Parte_1 Parte_2 [...] in Empoli, registrato ad Empoli il 18/07/2017 al n. 5159 serie 1T e trascritto nei RR.II. Per_1 di Livorno il 19/07/2017 al n. 7822 reg. part.;
4) condanna gli appellanti, in solido, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida, per ciascuna parte costituita, in € 9.991,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
Firenze, 20.12.2023
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 399/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. VALORI VITTORIO e Parte_1 C.F._1 dell'Avv. SCALI GIORGIETTA;
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. BROTINI PAOLA Parte_2 C.F._2
APPELLANTE/I nei confronti di
Controparte_1
(GIÀ (CF con il
[...] Controparte_2 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. MARZUOLI STEFANO (CF C.F._3
APPELLATO/I
(CF ) – e per essa, quale Controparte_3 P.IVA_2 mandataria, – con il patrocinio Controparte_4 dell'Avv. ARCANGELI CRISTINA (CF C.F._4
APPELLATA ED APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
avverso la sentenza n. 33/2022 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il 13/01/2022
pagina 1 di 18 CONCLUSIONI
In data 13.7.2023 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione avversaria, in accoglimento dell'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Pisa – Giudice Onorario Dr.ssa Rossana Ciccone n. 33/2022, pronunciata nella causa R.G. 4559/20181 in data 12/01/2022, pubblicata in data 13/01/2022 non notificata come modificata da successivo provvedimento di accoglimento n. cronol. 1547/2022 del 26/01/2022 notificato dalla cancelleria in data 26/01/2022, riformare integralmente la predetta sentenza e, per l'effetto: nel merito, per i Sigg.ri e in Parte_1 Parte_2 accoglimento dei motivi sub I.I e I.II, dichiarare nulla la sentenza impugnata per quanto esposto nel presente atto, o, in ipotesi denegata, dichiarare inefficace il provvedimento di correzione dell'errore materiale, per quanto indicato al punto I.I del presente atto;
ancora nel merito, nella denegata ipotesi in cui la sentenza impugnata non venga dichiarata nulla, in accoglimento delle domande tutte formulate dal Sigg.ri e nel giudizio di I° grado, Parte_1 Parte_2 accertare che nel caso di specie non sussistono i presupposti per la revocatoria ordinaria per i motivi sopra esposti e rigettare le relative domande revocatorie relative al rogito de qua formulate in I° grade dalle Banche oggi appellate;
ancora nel merito, dichiarare che il giudice non poteva decidere sulla eccepita nullità dei contratti fideiussori per essere competente il Tribunale delle imprese e, conseguentemente, dichiarare illegittima la parte della sentenza che statuisce sulla stessa. Con condanna degli appellati al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio”.
Per parte appellata : “Voglia l'Ecc.mo Collegio della Corte d'Appello di Firenze Controparte_1 respingere l'appello avanzato da e e per l'effetto confermare in Parte_1 Parte_2 ogni suo punto la sentenza del Tribunale di Pisa – Giudice Onorario Dr.ssa Rossana Ciccone n. 33/2022, pronunciata nella causa R.G. 4559/2018 in data 12/01/2022, pubblicata in data 13/01/2022, come modificata da successivo provvedimento di accoglimento n. cronol. 1547/2022 del 26/01/2022 comunicato dalla cancelleria in data 26/01/2022.Con vittoria di spese ed onorari”
Per parte appellata : “Voglia l'Ecc.ma Corte Controparte_3 d'Appello adita: a) in via preliminare, dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'appello proposto dalla controparte ex art. 348 bis e 345 c.p.c. e/o per tutti i motivi sopra dedotti;
b) ancora in via preliminare dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'appello proposto dalla sig.ra
[...]
perché non iscritto a ruolo;
c) nel merito - in denegata ipotesi, rigettare le domande Parte_2 tutte di cui al presente appello, in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi sopra indicati;
d) in ulteriore denegata ipotesi ove si ritenga fondato il motivo relativo alla istanza di correzione dell'errore materiale della sentenza e si ritenga dunque che il Tribunale di Pisa non abbia validamente dichiarato l'inefficacia dell'atto impugnato con la revocatoria anche nei confronti della parte intervenuta, in via incidentale, dichiari l'inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto di compravendita stipulato fra i Sigg.ri e rogato dal Notaio Pt_1 Pt_2 Persona_1 registrato a Empoli il 18/07/02017 n. 5159 serie 1T e trascritto nei RR.II. di Livorno il 19/07/2017 al n. 7822 anche della convenuta Controparte_5 In ogni caso con conferma della sentenza impugnata nella parte in cui respinge le domande attoree. Con vittoria di spese e compensi sia del primo che del secondo grado di giudizio”. pagina 2 di 18 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio, innanzi questa Corte di Appello,
[...]
(GIÀ Controparte_1 [...]
) – di seguito per brevità anche solo – nonché il Controparte_2 Controparte_1 [...] Cont
(di seguito anche solo o ), proponendo Controparte_3 CP_3 gravame avverso la sentenza n. 33/2022 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il 13/01/2022 che aveva così statuito: “DICHIARA inefficace nei confronti di parte attrice l'atto pubblico rogitato dal Notaio Notaio registrato a Empoli il 18/07/2017 n. 5159 serie 1T, trascritto Persona_1 nei RR.II. di Livorno il 19/07/2017 n. 7822 reg. part. con ogni conseguenza di legge. Manda al
Conservatore dei Registri Immobiliari presso il competente Ufficio del Territorio di provvedere alla trascrizione della presente domanda giudiziale e dell'emananda sentenza e con esonero dello stesso da qualsivoglia responsabilità per errori formali in ordine alla indicazione dei nominativi e dei dati contrattuali. CONDANNA parte convenuta al pagamento delle spese del presente giudizio in solido tra loro che liquida in complessivi € 6.000,00 oltre spese di CU unificato oltre accessori come per legge. Compensa integralmente le spese con le altre parti”. Cont Con successivo decreto del 26.1.2022, su istanza di correzione presentata da (quale mandataria del , il dispositivo della predetta sentenza veniva modificato nei seguenti CP_3 termini: “DICHIARA inefficace nei confronti di parte attrice e della convenuta Controparte_1
l'atto pubblico rogitato dal Notaio Notaio registrato a Controparte_4 Persona_1
Empoli il 18/07/2017 n. 5159 serie 1T, trascritto nei RR.II. di Livorno il 19/07/2017 n. 7822 reg. part. con ogni conseguenza di legge. Manda al Conservatore dei Registri Immobiliari presso il competente Ufficio del Territorio di provvedere alla trascrizione della presente domanda giudiziale
e dell'emananda sentenza e con esonero dello stesso da qualsivoglia responsabilità per errori formali in ordine alla indicazione dei nominativi e dei dati contrattuali”, con conferma per il resto.
1 – Il giudizio di primo grado
1.1. – Il aveva convenuto in giudizio e , Controparte_1 Parte_1 Parte_2 esponendo: di essere creditrice, nei confronti di delle seguenti somme: i) € 8.706,51 (oltre Parte_3 spese ed interessi) relativa al mutuo chirografario n. 070166/35; ii) € 31.690,04 quale saldo negativo del contratto di conto corrente 28/1993, garantito da fideiussione, rilasciata da Parte_1
e fino a concorrenza dell'importo di € 150.000,00;
[...] Parte_4 che, in data 6.7.2017, con atto a rogito Notaio registrato a Empoli il 18/07/2017 Persona_1
n. 5159 serie 1T, trascritto nei RR.II. di Livorno il 19/07/2017 n. 7822 reg. part., il Pt_1
pagina 3 di 18 aveva venduto alla moglie la nuda proprietà di porzione di fabbricato sito in Parte_2
Comune di S. Miniato, via I Maggio n. 219, riservandosi l'usufrutto vita natural durante;
che il prezzo pattuito era pari ad € 55.000,00, di cui € 38.082,92 corrisposti mediante accollo, da parte dell'acquirente, del residuo in linea capitale del mutuo concesso da , in Pt_5 CP_6 data 26/10/2006; che tale operazione era avvenuta in un momento di grave indebitamento della , di cui il Parte_3 on poteva non essere a conoscenza, proprio in ragione della sua qualità di fideiussore;
Pt_1 che, inoltre, evidente era l'eventus damni, dal momento che con tale atto il si era Pt_1 spogliato dell'unico immobile di sua proprietà; che evidente era anche il requisito della scientia fraudis, come evincibile dal legame di parentela tra venditore e compratrice e dalla riserva di usufrutto a favore del primo, pur risiedendo già il ell'immobile in quanto destinato ad abitazione coniugale;
Pt_1 che, in data 15.2.2018, la veniva dichiarata fallita;
Parte_3 che, alla data della dichiarazione di fallimento, il risultava creditore dei seguenti Controparte_1 importi: i) con riferimento al mutuo chirografario, € 17.504,80, di cui € 16.765,57 per capitale residuo alla data di risoluzione (28.11.2017), € 316,00 per interessi, € 136,31 per interessi di mora ed € 21,00 per spese, oltre interessi per € 265,92 dal 29.11.2017 al 15.02.2018 al tasso contrattuale del 7,127%; ii) con riferimento al rapporto di conto corrente n. 1993-53, € 31.920,81 di cui 31.417,27 quale saldo debitore alla chiusura del rapporto avvenuta il 29.11.2017 ed €
503,54 per interessi dal 30.11.2017 al 15.02.2018 al tasso contrattuale del 7,5%; concludeva, pertanto, chiedendo la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto di compravendita.
1.2. – Si costituiva in giudizio , contestando integralmente la domanda Parte_1 avversaria;
in particolare, il convenuto eccepiva l'inesistenza dei presupposti ex art. 2901 c.c., con specifico riferimento alla conoscenza, da parte dell'acquirente, del presunto pregiudizio arrecato alle ragioni della Banca;
rilevava, inoltre, che reali erano le motivazioni che avevano indotto le parti ad addivenire alla stipula della compravendita, avendo il bisogno di liquidità per Pt_1 far fronte al suo stato disoccupazione.
1.3. – Si costituiva, altresì, in giudizio , rilevando che ella non era conoscenza Controparte_7 della fideiussione rilasciata dal marito a favore della Banca e che l'operazione era finalizzata ad assicurarle “un tetto per la propria vecchiaia” nell'ipotesi in cui fosse venuta a trovarsi da sola;
concludeva, quindi, chiedendo il rigetto dell'attorea domanda. Cont 1.4. – Interveniva volontariamente in giudizio , quale mandataria del Fondo, chiedendo di dichiararsi l'inefficacia dell'atto di compravendita ex art. 2901 c.c. anche nei suoi confronti;
nello pagina 4 di 18 specifico, la esponeva di essersi resa cessionaria del credito, vantato da Pt_5 Org_1
nei confronti di , pari ad € 100.842,47 (oltre interessi ed accessori
[...] Parte_1 di legge) in forza di decreto ingiuntivo emesso in data 4.9.2017 dal Tribunale di Pisa e non opposto;
precisava che tale credito derivava dalla stipula, in data 8 novembre 2012, con la di un contratto di apertura di conto corrente, rubricato al n. 008/850256, di cui Parte_3 si erano costituiti fideiussori, con atto del 9.11.2012, e fino a Parte_1 Parte_4 concorrenza dell'importo di € 104.000; rilevava, altresì, che trattavasi di credito anteriore all'atto dispositivo impugnato, dal momento che questo era stato posto in essere in epoca successiva al rilascio della fideiussione;
rilevava, inoltre, che particolarmente evidente era il requisito sia dell'eventus damni, per essersi il spogliato dell'unico immobile di sua proprietà, che Pt_1 della scientia damni, tenuto conto dell'esposizione debitoria complessiva della (pari a Parte_3 circa 800.000 euro) e del fatto che analoga operazione era stata posta in essere, sempre in data
6.7.2017, anche dall'altro fideiussore . Parte_4
1.5. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove orali e documentali, il tribunale, nella impugnata sentenza, osservava, per quel che in questa sede interessa: che la compravendita era stata posta in essere in un momento di grave indebitamento della nei confronti del , di cui il nella sua qualità di fideiussore, Parte_3 Controparte_1 Pt_1 era senz'altro a conoscenza;
che, inoltre, il bene immobile oggetto della predetta compravendita era l'unico in grado di soddisfare le ragioni creditorie;
che, peraltro, l'atto impugnato era di poco antecedente alla dichiarazione di fallimento della
, avvenuta il 15.2.2018; Parte_3 che sospette erano pure le modalità della vendita, dal momento che il si era riservato Pt_1
l'usufrutto vita natural durante sull'immobile, pur risiedendo già nello stesso, in quanto adibito ad abitazione familiare;
che tali circostanze dimostravano, da un lato, l'esistenza dell'eventus damni e, dall'altro, la piena consapevolezza del venditore di ledere le ragioni creditorie;
che analoga consapevolezza esisteva anche in capo alla la quale, in sede di interrogatorio Pt_2 formale, aveva ammesso che l'operazione era finalizzata ad assicurarle “un tetto per la vecchiaia”; che, quindi, ricorrevano tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c.; che l'eccezione di nullità della fideiussione per violazione dello schema ABI doveva essere disattesa, in quanto, pur rientrandosi nell'ipotesi di nullità parziale del contratto, il convenuto non aveva fornito la prova che egli non avrebbe rilasciato la garanzia in presenza delle Pt_1 clausole tacciate di nullità.
pagina 5 di 18 Le spese seguivano la soccombenza.
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale sentenza proponevano appello e per i Parte_1 Parte_2 seguenti motivi:
1) il decreto con il quale era stata disposta la correzione della sentenza impugnata doveva considerarsi nullo sia perché emesso in difetto dei presupposti ex art. 287 c.p.c. sia perché il primo giudice non aveva provveduto ad instaurare previamente il contraddittorio, onerando il Cont ricorrente ( ) di procedere alla notifica del ricorso alla controparte e fissando apposita udienza per la discussione dell'istanza; in particolare, la motivazione della sentenza impugnata non Cont conteneva alcun riferimento alla domanda proposta dall'intervenuta , di cui i convenuti avevano tempestivamente eccepito la tardività e l'inammissibilità, il che consentiva di ritenere che la mancata menzione di tale domanda anche nel dispositivo equivalesse ad un suo rigetto;
pertanto, era evidente l'illegittimità del decreto di correzione perché incideva sul contenuto sostanziale della decisione, con conseguente nullità dell'intera sentenza per contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo;
2) non sussisteva il requisito dell'eventus damni, dal momento che le Banche non avevano provato che il valore della nuda proprietà (trasferita alla fosse superiore al valore residuo Pt_2 delle rate del mutuo, il cui pagamento l'acquirente si era accollata;
in ogni caso, non sussisteva il requisito della scientia damni in capo alla in quanto al momento della stipula della Pt_2 compravendita (6.7.2017) non era stato ancora notificato l'atto di citazione ex art. 2901 c.c. da parte del;
Controparte_1
3) l'operazione in parola non era revocabile ex art. 2901, comma 3, c.c., in quanto attraverso di essa il mirava a reperire la liquidità necessaria all'estinzione del mutuo ipotecario Pt_1 contratto con per l'acquisito dell'immobile oggetto della compravendita;
d'altra Org_2 parte, la mirava ad assicurarsi l'abitazione per la propria vecchiaia e, per questo, aveva Pt_2 interesse ad accollarsi le rate del mutuo;
peraltro, i creditori del avrebbero potuto Pt_1 rivalersi sul diritto di usufrutto rimasto in capo a costui;
4) il tribunale aveva errato nel rigettare l'eccezione di nullità delle fideiussioni, in quanto il primo giudice avrebbe dovuto rimettere gli atti al tribunale delle imprese, funzionalmente competente.
Per tali ragioni è stata formulata dagli appellanti richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, Controparte_1
(GIÀ ), nel
[...] Controparte_2
pagina 6 di 18 costituirsi in giudizio, contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
2.3. – Si costituiva altresì in giudizio , Controparte_3 rassegnando le sopra trascritte conclusioni;
in particolare, la società appellata eccepiva l'improcedibilità dell'appello proposto dalla per non avere la parte proceduto alla sua Pt_2 iscrizione a ruolo e comunque ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c.; nell'ipotesi in cui fosse stato ritenuto inefficace e/o nullo il decreto di correzione, formulava appello incidentale riproponendo la domanda formulata in primo grado.
2.4. – La causa è stata trattenuta in decisione in data 13.7.2023, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
3 – In via preliminare
3.1. – Preliminarmente in rito, le istanze istruttorie reiterate in questo grado da Controparte_8 non possono essere accolte, non avendo la parte appellante, nell'atto di gravame, specificamente indicato i mezzi di prova dedotti in primo grado e non ammessi né risultando argomentato alcunché in punto di loro decisività e rilevanza (v. Cass., 23-3-2016 n. 5812, la quale ha rimarcato che, anche laddove non sia necessario uno specifico mezzo di gravame, la riproposizione delle istanze istruttorie in appello deve essere specifica, dovendo la parte riprodurre nella sua comparsa di costituzione le istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado, essendo inammissibile una riproposizione generica con rinvio agli atti del procedimento di primo grado).
Inoltre, parte convenuta (qui appellante), all'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi in primo grado, aveva concluso “in via istruttoria per l'ammissione delle istanze istruttorie tutte formulate in atti e non ammesse” (cfr. verbale di udienza dell'1.10.2021).
Trattasi di istanza eccessivamente generica che induce a ritenere l'abbandono delle precedenti richieste istruttorie.
Si applica, infatti, il seguente principio: <la parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione>> (così Cass. sez. 2^ civ. 27.2.2019 n. 5741 rv 652770; conf.: Cass. sez. 3^ civ. ord.
3.8.2017 n. 19352 rv pagina 7 di 18 645492 – 01; Cass. sez. 3^ civ.
4.8.2016 n. 16290 rv 642097; Cass. sez. 3^ civ. 14.10.2008 n.
25157 rv 605482; Cass. sez. 1^ civ. 30.3.1995 n. 3773 rv 491534). Cont 3.2. – Sempre in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione, formulata da , di nullità dell'appello proposto dalla perché non iscritto a ruolo. Pt_2
In proposito, è sufficiente considerare che trattasi di atto di appello unitario, in quanto proposto congiuntamente sia dal che dalla (pur assistiti da difensori diversi e pur Pt_1 Pt_2 essendosi costituiti separatamente nel giudizio di primo grado), con la conseguenza che, ai fini dell'iscrizione a ruolo del gravame, bastava che la stessa avvenisse su iniziativa di un solo appellante.
In ogni caso, giova considerare come la nota di iscrizione a ruolo rechi l'espressa indicazione, quale parte appellante, anche di (e del relativo difensore), mentre alcuna Parte_2 Cont rilevanza può attribuirsi agli esiti delle ricerche eseguite, per nominativo, da sulla cancelleria telematica (che non avrebbero dato alcun risultato per la , proprio perché si tratta di atto Pt_2 di appello unitario, sicché è certamente plausibile che i registri telematici prendano in considerazione solo il primo nominativo indicato nella nota di iscrizione (e cioè quello del
. Pt_1
Ne deriva che non è data ravvisare alcuna irregolarità nella redazione e nella presentazione della nota di iscrizione a ruolo.
Peraltro, come affermato dalla Suprema Corte: “ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ., in mancanza di un'espressa sanzione di nullità, la nota d'iscrizione a ruolo è nulla per irregolarità formali, con conseguente mancata costituzione della parte, solo quando difettino i requisiti indispensabili per il raggiungimento del suo scopo, che è quello di portare la causa a conoscenza del giudice perché possa trattare e decidere la lite instauratasi fra le parti con l'atto di citazione, sicché non ne ricorrono i presupposti quando la nota, ancorché incompleta o erronea in qualcuno dei suoi elementi, sia comunque tale da consentire d'individuare con sicurezza il rapporto processuale su cui è invocata la pronuncia del giudice adito” (cfr. Cassazione civile, sentenza n. 4163 del
02/03/2015).
Nella specie, non vi è dubbio che l'atto abbia raggiunto il suo scopo (e cioè quello di determinare la conoscenza dell'impugnazione da parte di questo giudice), sicché eventuali irregolarità e/o nullità sono completamente inidonee a riverberarsi sul rapporto processuale. Cont 3.3. – Si deve, poi, escludere che l'ordinanza di cui all'art. 348-bis c.p.c., invocata da , possa essere pronunciata dopo che, dato corso alla trattazione, l'impugnazione sia stata trattenuta in decisione (cfr. Cass. civ. sez. III, sentenza n.14696 del 19 luglio 2016).
pagina 8 di 18 Sgombrato il campo dalle predette questioni preliminari, è possibile passare ad esaminare l'impugnazione proposta da e . Parte_1 Parte_2
4 – L'esame del gravame principale.
4.1. – Il primo motivo è fondato solo nei termini che seguono e, comunque, lo stesso non è idoneo a determinare un sovvertimento dell'esito della lite.
4.1.1. – Per costante orientamento giurisprudenziale: “il procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all'art. 287 c.p.c. è esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra
l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute nella motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione” (cfr. ex plurimis Cassazione civile, ordinanza n. 16877 del 11/08/2020).
Ebbene, dall'esame della sentenza impugnata si evince che il tribunale ha completamente omesso Cont di prendere in considerazione la domanda proposta dall'intervenuta , quale mandataria del
. Controparte_3
Difatti, sia la motivazione che il dispositivo sono incentrati sulla domanda ex art. 2901 c.c. Cont proposta dal , senza neppure un accenno a quella formulata da . Controparte_1 Cont Pertanto, l'istanza di correzione proposta da (volta ad ottenere “la correzione dell'errore materiale della sentenza n. 33/2022 nella parte in cui dichiara l'inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto di compravendita stipulato fra i Sigg.ri e rogato dal Notaio Pt_1 Pt_2 [...] registrato a Empoli il 18/07/02017 n. 5159 serie 1T e trascritto nei RR.II. di Livorno il Per_1
19/07/2017 al n. 7822 nei confronti della parte attrice e non anche della convenuta
[...]
) non solo richiedeva la previa instaurazione del Controparte_5 contraddittorio ex art. 288, comma 2, c.p.c. con le altre parti (mentre è stata erroneamente decisa dal tribunale inaudita altera parte) ma non poteva neppure essere accolta (contrariamente a quanto fatto dal primo giudice), in quanto si verteva al di fuori dell'ipotesi di errore materiale.
Ne deriva che il decreto del 26.1.2022, con cui è stata disposta la correzione della sentenza impugnata, deve essere annullato.
4.1.2. – In proposito, non pertinente si appalesa la giurisprudenza citata dall'appellata in memoria di replica (secondo cui è “da considerare errore materiale qualsiasi errore anche non omissivo che derivi dalla necessità di introdurre nel provvedimento una statuizione obbligatoria consequenziale
a contenuto predeterminato, oppure una statuizione obbligatoria di carattere accessorio pur se a contenuto discrezionale: in tali casi la relativa correzione...consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo (cfr. Cass. 15817/2019; Cass.
pagina 9 di 18 4216/2020; Cass. 16415/2018”), giacché nel caso in esame non si è in presenza di una
“statuizione obbligatoria” consequenziale o accessoria ad una principale, in quanto a mancare è proprio quest'ultima, non avendo il tribunale preso in alcun modo in considerazione la domanda Cont proposta da .
Come correttamente rilevato da parte appellante nella sua comparsa conclusionale, sussiste, quindi, la violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., sub specie del vizio di omessa pronuncia, il che determina la nullità in parte qua della sentenza impugnata (cfr. C. 375/2005; C. 7519/2003; C. 590/1998). Cont Al riguardo, si precisa che, avendo reiterato la domanda mediante proposizione di appello incidentale, al suo esame si procederà in sede di trattazione di tale impugnazione.
4.1.3. – Deve, invece, escludersi che l'accoglimento dell'istanza di correzione determini la nullità dell'intera sentenza per contrasto insuperabile tra motivazione e dispositivo.
Difatti, ad essere illegittimo è unicamente il provvedimento di correzione (in quanto attraverso di esso si è cercato di rimediare ad un vizio, quello appunto di omessa pronuncia, che poteva essere fatto valere solo in sede di impugnazione), provvedimento che, una volta annullato, è inidoneo a riverberare i suoi effetti sia sulla motivazione che sul dispositivo della sentenza.
4.2. – In ordine logico, deve, a questo punto, essere esaminato il quarto motivo di appello il quale si appalesa infondato, dovendosi integralmente richiamare, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c., il precedente di questa Corte di cui alla sentenza n. 986/2023 pubblicata il 10.5.2023.
4.2.1. – Occorre premettere che la doglianza è, innanzi tutto, destituita di fondamento nella parte in cui contesta la determinazione del tribunale di pronunciarsi sull'eccezione di nullità della fideiussione, in quanto la materia, a dire degli appellanti, rientrerebbe nella competenza funzionale del tribunale delle imprese.
A parte la contraddittorietà della linea difensiva del – che prima ha sollevato l'eccezione Pt_1 dinanzi al tribunale, chiedendone l'accoglimento con conseguente rigetto delle domande avversarie (cfr. verbale di udienza del 20.2.2020), e poi eccepito, in sede di gravame, la competenza del tribunale delle imprese a pronunciarsi sulla questione – occorre rilevare che si trattava di un profilo che il giudice della causa revocatoria, pur se solo incidentalmente, doveva conoscere (cfr. Cass. sez. 1^ civ. 12.7.2013 n. 17257).
4.2.2. – Ciò posto, è incontestato che la fideiussione omnibus dell'11.12.2008 risulti rilasciata su modello prestampato che contiene le clausole nn. 2 (clausola di reviviscenza: obbligo del garante di rimborsare le somme incassate dalla banca e da lei dovute ripetere per qualsiasi motivo), 6
(clausola di rinuncia ai termini dell'art. 1957 c.c.: rinuncia agli effetti della decadenza in cui pagina 10 di 18 incorre il creditore ai sensi della norma citata) e 8 (clausola di sopravvivenza: obbligo del garante di restituire le somme erogate dalla banca anche in caso di invalidità della fideiussione).
Inoltre, anche l'altra fideiussione rilasciata dal in data 2.4.2013, a favore di Pt_1 [...]
contiene clausole sovrapponibili a quelle in esame. CP_1
Tali clausole sono state, nel 2002, recepite nello schema negoziale tipico stilato dall'ABI, venendo però considerate dalla (provvedimento n. 55 del 2.5.2005), su conforme parere Org_3 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, contrastanti con l'art. 2 L. 287/1990, perché, in sostanza, davano vita a un cartello che aggravava la posizione del debitore.
Si sono formati, in conseguenza, tre orientamenti diversi nella giurisprudenza, anche di legittimità, sugli effetti conseguenti, soprattutto per quanto concerne la possibile tutela del debitore: che questi potesse sostenere la nullità della fideiussione, oppure la sola nullità delle clausole viziate o, infine, che non potesse incidere sul titolo, ma chiedere il mero risarcimento.
4.2.3. – La Suprema Corte, con sentenza delle SSUU 30.12.2021 n. 41994, ha composto il dissidio convalidando il secondo orientamento (nullità parziale), esprimendo il seguente principio di diritto:
“I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e
101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art.
1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Per quanto interessi, la Corte spiega in motivazione che:
(-) la nullità parziale è rilevabile di ufficio, ma se la parte interessata persista e pretenda l'accertamento della nullità totale, non potrebbe il giudice pronunciare la nullità parziale, pena la violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c.
(-) si presume, in difetto di precisa allegazione e rigorosa dimostrazione del contrario, che il fideiussore, tanto più se vicino all'interesse del debitore, e la banca avrebbero stipulato il contratto anche senza le clausole viziate.
Ebbene, anche a voler ritenere che gli odierni appellanti abbiano inteso far valere sin dall'inizio la nullità solo parziale delle fideiussioni in questione (nonostante il tenore non cristallino delle relative difese), resta il fatto che la nullità delle clausole non rende nullo l'intero contratto ai sensi dell'art. 1419 co. 2^ c.c., perché, in difetto di allegazione e prova del contrario, si presume che il avrebbe senz'altro stipulato la fideiussione;
così come l'avrebbe stipulata la che Pt_1 Pt_5 aveva comunque un interesse commerciale forte (preminente rispetto al vantaggio contenuto pagina 11 di 18 nelle clausole da eliminare) ad ottenere la copertura di garanzia per le obbligazioni della società correntista.
4.2.4. – In proposito, giova considerare come parte appellante non abbia adeguatamente censurato il passaggio motivazionale, contenuto nella sentenza impugnata, in cui il primo giudice rilevava come il fideiussore non avesse dimostrato “che in assenza di tali clausole non avrebbe stipulato il contratto (anzi, è ragionevole ritenere che avrebbe avuto anche maggiore interesse a stipularlo)”.
Difatti, l'appellante si è limitato a sostenere che il rifiuto delle Banche, in assenza delle suddette clausole, di addivenire alla stipula delle fideiussioni sarebbe stato in re ipsa, senza tuttavia offrire alcun elemento a sostegno della sua tesi.
Il motivo, quindi, difetta della parte critica il che lo pone pure ai limiti dell'inammissibilità ex art. 342 c.p.c.
4.3. – Anche il secondo ed il terzo motivo, da trattarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi tra di loro, sono infondati.
4.3.1. – Per quanto riguarda l'eventus damni, è pacifico che con l'operazione per cui è causa il i sia spogliato della nuda proprietà dell'unico immobile di sua titolarità avente un certo Pt_1 valore economico (atteso che, come ammesso dai medesimi appellanti, l'altro bene di sua proprietà, costituito da un terreno ubicato in San Miniato, era privo di valore di mercato, cfr. atto di appello, pag. 18).
Al riguardo, si applica il seguente principio: “in tema di azione revocatoria ordinaria, la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente, prevista quale condizione dell'azione dall'art. 2901 primo comma n. 2, prima ipotesi, cod. civ., consiste nella conoscenza generica del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, può arrecare alle ragioni dei creditori, e la relativa prova può essere fornita anche a mezzo di presunzioni. Nel caso di vendita contestuale in favore di un terzo di una pluralità di beni del debitore, ovvero di vendita dell'unico bene immobile di proprietà del debitore,
l'esistenza e la consapevolezza del debitore e del terzo acquirente del pregiudizio patrimoniale che tali atti recano alle ragioni del creditore, ai fini dell'esercizio da parte di questi dell'azione pauliana, possono ritenersi "in re ipsa": in questo caso, incombe sul debitore, e non sul creditore, l'onere probatorio di dimostrare che il proprio patrimonio residuo sia sufficiente a soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (cfr. ex plurimis Cassazione civile, sentenza del 27.3.2007, n. 7507).
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dai non erano le Banche a dover Controparte_8 dimostrare che il valore della nuda proprietà (trasferita alla fosse superiore all'importo Pt_2 residuo delle rate del mutuo, il cui pagamento l'acquirente si era accollato, bensì erano proprio pagina 12 di 18 costoro a dover provare che il patrimonio residuo del fosse idoneo a soddisfare le Pt_1 ragioni dei suoi creditori.
Tuttavia, gli appellanti non hanno assolto al loro onere probatorio, non avendo neppure allegato il valore dell'usufrutto di cui il rimasto titolare. Pt_1
4.3.2. – Per quanto concerne l'accertamento in ordine all'esistenza dell'elemento soggettivo, giova considerare che: “l'azione revocatoria ordinaria presuppone per la sua esperibilità la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità, sicché, prestata fideiussione a garanzia delle future obbligazioni del debitore principale nei confronti di un istituto di credito, gli atti dispositivi del fideiussore, successivi alla prestazione della fideiussione medesima, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, c.c., in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore ("scientia damni"), ed al solo fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento di denaro da parte della banca, senza che rilevi la successiva esigibilità del debito restitutorio o il recesso dal contratto” (cfr. Cassazione civile, sentenza del 19.1.2016, n. 762).
Nella specie, le fideiussioni a favore di risultano rilasciate dal in data Controparte_1 Pt_1
11.12.2008 e 2.4.2013, a garanzia degli affidamenti e dei finanziamenti erogati a Parte_3
Inoltre, è incontestato che la messa a disposizione delle somme sia avvenuta contestualmente al rilascio delle predette fideiussioni.
I crediti a cui tutela è stata esperita l'azione revocatoria risultano, quindi, senz'altro anteriori al contratto di compravendita stipulato in data 6.7.2017.
Pertanto, ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria, deve ritenersi sufficiente l'accertamento del requisito soggettivo della scientia damni.
4.3.2.a – Ciò posto, per quanto riguarda la posizione di , egli era certamente Parte_1 consapevole che l'atto dispositivo in questione comprometteva la consistenza qualitativa e quantitativa del suo patrimonio, stante la cessione della nuda proprietà dell'unico immobile di sua titolarità di un certo valore, il che rendeva di fatto impossibile ai suoi creditori rivalersi su di esso.
In più, il era socio della predetta società (cfr. visura camerale in atti) e, dunque, Pt_1 senz'altro a conoscenza della sua esposizione debitoria e dell'elevata possibilità di escussione, da parte della Banche, delle fideiussioni dallo stesso rilasciate.
In proposito, particolarmente sospetta è la tempistica dell'atto impugnato, che risulta posto in essere poco tempo prima sia della messa in liquidazione della (avvenuta il 13.7.2017), Parte_3 che del suo fallimento (dichiarato il 15.2.2018).
pagina 13 di 18 Peraltro, anche la revoca dei fidi concessi a da parte di , avvenuta con Parte_3 Controparte_1 missive del 30.11.2017 inviate anche ai fideiussori (tra cui il , è di poco successiva alla Pt_1 compravendita per cui è causa.
A ciò si aggiunga che analoga operazione risulta compiuta, lo stesso giorno (6.7.2017) ed a mezzo il medesimo notaio rogante, anche dall'altro fideiussore e socio (a favore della Parte_4 moglie ), il che è indicativo di un comune disegno dei soci della di Testimone_1 Parte_3 eludere le ragioni dei loro creditori in vista del prossimo fallimento della società.
4.3.2.b – Per quanto concerne, poi, la posizione di , mette conto di evidenziare Parte_2 che l'esistenza del rapporto di coniugio e di stabile coabitazione con il è da sola Pt_1 sufficiente a ritenere esistente il requisito della scientia damni in capo all'acquirente, in quanto “la prova della "participatio fraudis" del terzo […] può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente” (cfr. Cassazione civile, sentenza del 5.3.2009, n. 5359).
Del resto, il rilascio di numerose fideiussioni, a favore delle banche, a garanzia dell'esposizione debitoria della , costituiva un fattore di notevole compromissione della serenità Parte_3 personale del come tale idonea a ripercuotersi anche su quella familiare, il che rende Pt_1 davvero arduo immaginare che i coniugi non ne avessero mai parlato tra di loro.
Inoltre, particolarmente significative si presentano le dichiarazioni rilasciate dalla in sede Pt_2 di interrogatorio formale, in quanto, nel rispondere sul cap. 11 della memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. del (“che nel luglio 2017 suo marito le ha Controparte_1 Parte_1 proposto di acquistare dallo stesso la nuda proprietà della sua quota della Vs. casa di abitazione posta in San Miniato località Ponte a Egola via Primo Maggio, 219, per evitare un pignoramento degli istituti di credito”), la stessa ha dichiarato: “Non ero a conoscenza delle ragioni di cui al capitoli.
Altrimenti ero fuori casa e volevo assicurarmi un tetto per la mia vecchiaia”.
Tale affermazione, che ricalca quella contenuta nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di primo grado, è indicativa della consapevolezza, da parte della Pt_2 della difficile situazione patrimoniale del atteso che, diversamente, non si riuscirebbe a Pt_1 capire le ragioni del pericolo, avvertito dalla di perdere la casa. Pt_2
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, non rileva che l'atto di citazione ex art. 2901 c.c. sia stato notificato da parte del successivamente alla stipula della Controparte_1 compravendita.
pagina 14 di 18 Difatti, quel che rileva è che, al momento della conclusione del contratto, la sapesse di Pt_2 rendersi acquirente della nuda proprietà dell'unico immobile di valore di titolarità del marito il che, alla luce dell'indirizzo giurisprudenziale sopra esposto (§ 4.3.1.), rende in re ipsa la consapevolezza del pregiudizio patrimoniale che tale atto arrecava alle ragioni dei creditori.
4.3.3. – Né può essere condivisa la tesi degli appellanti secondo cui, nella specie, opererebbe l'esenzione dalla revocatoria ex art. 2901, comma 3, c.c.
In primo luogo, mette conto di evidenziare come l'eccezione sia stata per la prima volta formulata, dalla difesa del solo nella memoria di replica depositata nel giudizio di primo grado, con Pt_1 conseguente sua inammissibilità, in quanto proposta oltre il termine di formazione delle preclusioni assertive.
In secondo luogo, come affermato dalla Suprema Corte: “l'esenzione dalla revocatoria ordinaria dell'adempimento di un debito scaduto, alla stregua di quanto sancito dall'art. 2901, comma 3,
c.c., traendo giustificazione dalla natura di atto dovuto della prestazione del debitore una volta che si siano verificati gli effetti della mora ex art. 1219 c.c., ricomprende anche l'alienazione di un bene eseguita per reperire la liquidità occorrente all'adempimento di un proprio debito, purché essa rappresenti il solo mezzo per tale scopo, ponendosi in siffatta ipotesi la vendita in rapporto di strumentalità necessaria con un atto dovuto, si da poterne escludere il carattere di atto pregiudizievole per i creditori richiesto per la revoca” (cfr. Cassazione civile, sentenza del
19.4.2016, n. 7747).
Pertanto, era onere dell'appellante dimostrare che l'atto dispositivo impugnato rappresentava l'unico mezzo per adempiere alle proprie obbligazioni.
Il che, però, non avvenuto.
Senza pretermettere che gli appellanti non hanno neppure provato l'esistenza di rate relative al mutuo contratto, in data 26/10/2006, con la (ed oggetto di accollo da parte Org_4 della a titolo di pagamento parziale del prezzo), che risultavano non saldate (non essendo Pt_2 stati prodotti solleciti di pagamento, lettere di messa in mora, ecc.), sicché l'impossibilità di ravvisare un “debito scaduto” consente di escludere in radice la sussistenza dei presupposti ex art. 2901, comma 3, c.c. Cont Va, a questo punto, esaminato l'appello incidentale proposto da .
5 – L'esame del gravame incidentale.
5.1. – Deve, innanzi tutto, disattendersi l'eccezione di “tardività” e “decadenza” sollevata dagli appellanti nei confronti dell'intervento spiegato, nel giudizio di primo grado, da CP_2
In proposito si premette che, la norma cardine del sistema processual-civilistico in tema di intervento del terzo è l'art. 268 cod. proc. civ. che, composto in due commi, stabilisce al primo pagina 15 di 18 che ''l'intervento può avere luogo sino a che non vengano precisate le conclusioni''; e al secondo, che ''il terzo non può compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti ad alcuna altra parte, salvo che comparisca volontariamente per l'integrazione necessaria del contraddittorio''.
La Corte di Cassazione ha affermato che le preclusioni cui si riferisce l'art. 268 cod. proc. civ. sono solamente quelle “istruttorie” e non anche quelle c.d. “assertive”, talché risulta consentito al terzo interveniente di formulare domande fino all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Di conseguenza, considerato che l'art. 268 cod. proc. civ. consente l'intervento del terzo fino all'udienza di precisazione delle conclusioni senza distinzioni di sorta, tale possibilità deve ritenersi consentita a tutti i possibili intervenienti e quindi anche all'interveniente principale, cui quindi dovrà essere concesso di formulare la propria domanda, essendo questa un elemento essenziale ed imprescindibile di tale forma di intervento.
Come ritenuto anche da ultimo da Cassazione civile sez. III - 10/07/2023, n. 19537 : “E' stato già affermato che colui il quale interviene volontariamente in un processo ha sempre la facoltà di formulare domande nei confronti delle altre parti, quand'anche sia spirato il termine di cui all'art.
183 c.p.c. per la fissazione del thema decidendum;
né tale interpretazione dell'art. 268 c.p.c. viola il principio di ragionevole durata del processo o il diritto di difesa delle parti originarie del giudizio, poiché l'interveniente, dovendo accettare il processo nello stato in cui si trova, non può dedurre, ove sia già intervenuta la relativa preclusione, nuove prove e, di conseguenza non vi è né il rischio di riapertura dell'istruzione, né quello che la causa possa essere decisa sulla base di fonti di prova che le parti originarie non abbiano potuto debitamente contrastare” (così, tra le altre, l'ordinanza
6 dicembre 2019, n. 31939; nello stesso senso anche l'ordinanza 22 agosto 2018, n. 20882). Cont Nel caso di specie, è intervenuta in giudizio con comparsa depositata in data 11.6.2019 e, quindi, ben prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi l'1.10.2021.
5.2. – Va, però, disposta l'espunzione dal fascicolo processuale della documentazione allegata alla predetta comparsa di intervento, essendo questo avvenuto oltre il termine di formazione delle preclusioni istruttorie (costituito dalla memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c.).
Difatti, come affermato dalla Suprema Corte: “In tema di intervento volontario, principale o litisconsortile, la preclusione per il terzo interveniente, di compiere atti che, al momento dell'intervento, non sono più consentiti ad alcuna parte, contenuta nell'art. 268, comma 2, c.p.c., opera esclusivamente sul piano istruttorio, non anche su quello assertivo, e deve ritenersi riferita sia alle prove costituende, sia alle prove documentali, valendo per entrambi tali tipi di prova le preclusioni istruttorie per le altre parti;
di talché non è ammessa la tardiva produzione documentale volta a comprovare la legittimazione ad agire dell'interveniente, in quanto la
pagina 16 di 18 controparte sarebbe privata della possibilità di fornire la relativa prova contraria. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile la produzione documentale effettuata dalla terza intervenuta volta a dimostrare la propria legittimazione ad esperire un'azione revocatoria nei confronti di una delle parti)” (cfr. Cassazione civile, sentenza n. 12463 del 09/05/2023).
5.3. – Nondimeno, l'inammissibilità di tale documentazione non produce alcun effetto ai fini decisionali, essendo incontestato: i) che il Fondo Temporaneo del credito cooperativo (e per essa Cont
) si sia reso cessionario del credito vantato dal nei confronti del Organizzazione_1
ii) l'esistenza di tale credito, avendo il legale del riconosciuto la debenza, da Pt_1 Pt_1 parte del suo assistito, dell'importo di € 72.508,84 (cfr. verbale di udienza del 20.1.2020, tenutasi in primo grado) anche mediante il richiamo dell'ordinanza di assegnazione del 15.7.2019 emessa nella procedura esecutiva mobiliare pendente dinanzi al Tribunale di Pisa (cfr. doc. 9 del fascicolo di primo grado di parte;
iii) la sua anteriorità rispetto all'atto dispositivo impugnato, Pt_1 avendo gli appellanti ammesso l'esistenza della fideiussione rilasciata, dal in data Pt_1
9.11.2012, a favore di e del successivo decreto ingiuntivo a questi notificato, Organizzazione_1 nella sua qualità di garante, in data 4.9.2017 (cfr. atto di appello, pag. 17,24), il che, peraltro, risulta documentato anche dall'atto di precetto e da quello di pignoramento presso terzi notificati al debitore (cfr. doc. 8 del fascicolo di primo grado di parte . Pt_1 Cont Ne deriva che anche nei confronti di deve essere dichiarata l'inefficacia dell'atto impugnato, stante la sussistenza degli altri presupposti della revocatoria (eventus damni e scientia damni) per le ragioni già esposte al § 4.3., mentre da disattendere è l'eccezione di nullità della fideiussione del 9.11.2012 per quanto detto al § 4.2.
6 – In punto di spese, giova considerare che il gravame è risultato fondato solo su un aspetto di carattere processuale (concernente la correzione della sentenza impugnata) che, tuttavia, si è rivelato inidoneo a determinare un esito della lite a favore dei (stante Controparte_8 Cont l'accoglimento delle domande revocatorie sia del che di ). Controparte_1
Ritiene, pertanto, la Corte che le spese del presente grado debbano essere poste a carico integrale dei in ragione del principio di causalità, in forza del quale la parte soccombente Controparte_8 va individuata in quella che, azionando una pretesa accertata come infondata (o resistendo ad una pretesa fondata), abbia dato causa al processo o alla sua protrazione (cfr. Cassazione civile, sentenza del 30.4.2010, n. 7625).
Tali spese si liquidano ex D.M. 55/2014, come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12, secondo il presente computo (valore € 52.001-260.000):
Fase di studio della controversia (valore medio): € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio (valore medio): € 1.911,00
pagina 17 di 18 Fase decisionale (valore medio): € 5.103,00
Compenso tabellare: € 9.991,00, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta)
e CAP come per legge.
Si esclude la fase di istruttoria/trattazione, in quanto non svolta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello principale proposto da e Parte_1 Parte_2
nonché sull'appello incidentale proposto dal
[...] Controparte_3
avverso la sentenza n. 33/2022 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il
[...]
13/01/2022, così provvede:
1) in parziale accoglimento del primo motivo dell'appello principale, dichiara la nullità, nei termini di cui in parte motiva, della sentenza impugnata e, per l'effetto, annulla il decreto di correzione del 26.1.2022;
2) rigetta, per il resto, l'impugnazione principale;
3) accoglie l'appello incidentale proposto dal e Controparte_3 per essa della mandataria – e, Controparte_5 per l'effetto, dichiara l'inefficacia ex 2901 c.c., nei suoi confronti, dell'atto di compravendita stipulato fra e , rogato in data 6.7.2017 dal Notaio Parte_1 Parte_2 [...] in Empoli, registrato ad Empoli il 18/07/2017 al n. 5159 serie 1T e trascritto nei RR.II. Per_1 di Livorno il 19/07/2017 al n. 7822 reg. part.;
4) condanna gli appellanti, in solido, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida, per ciascuna parte costituita, in € 9.991,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
Firenze, 20.12.2023
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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