Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 18/02/2026, n. 1276
TAR
Ordinanza collegiale 15 ottobre 2024
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TAR
Sentenza 23 giugno 2025
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CS
Rigetto
Sentenza 18 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione degli artt. 48 e 49 del d.lgs. n. 50/2016, degli artt. 67 e 92 del d.P.R. n. 207/2010, dell’art. 8.5 del disciplinare per illegittima mancata esclusione dell’ATI Air AN –Sita

    La Corte ha ritenuto infondate le censure, ritenendo legittima la modifica in riduzione del raggruppamento secondo l'Adunanza Plenaria n. 2/2022, la cessione del contratto di avvalimento, la partecipazione a lotti distinti, la regolarità dei contratti di servizio, la validità del contratto di avvalimento e la sussistenza dei requisiti di fatturato e patrimonio netto.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 93 del d.lgs. n. 50/2016, dell’art. 11 del disciplinare per insufficienza della garanzia

    La Corte ha ritenuto la garanzia conforme alla lex di gara e alle disposizioni del d.lgs. n. 50/2016, considerando le riduzioni previste per il possesso delle certificazioni ISO 9001 e ISO 14001.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, per difetto di istruttoria e di motivazione per mancanza in capo alla società Air AN del requisito di regolarità contabile

    La Corte ha ritenuto che il contenzioso fosse definito in via transattiva in epoca anteriore alla scadenza del termine per le offerte e alla fusione, e che non riguardasse ipotesi di illeciti professionali o di gare d'appalto.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 16 del disciplinare per mancata presenza del modello 1 nella documentazione

    La Corte ha accertato che il raggruppamento aggiudicatario ha presentato la domanda utilizzando il modello allegato 1, come risulta dai verbali di gara.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 17 della legge n. 68/1999 per assenza di documentazione a supporto dell’assunzione del personale disabile

    La Corte ha ritenuto sufficiente la presentazione di una dichiarazione in fase di partecipazione, con possibilità di fornire la comprova successivamente, come previsto dalla giurisprudenza.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 47 e 48 del d.lgs. n. 50/2016 per mancata indicazione delle quote di partecipazione e di esecuzione nel DGUE della società Sita SU

    La Corte ha ritenuto che le quote fossero state dichiarate all'atto dell'offerta e che la censura fosse meramente formalistica.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016, dell’art. 13 del disciplinare, del limite di subappalto

    La Corte ha ritenuto che i limiti al subappalto debbano essere disapplicati in quanto incompatibili con l'ordinamento euro-unitario.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 9.8 del disciplinare per mancato raggiungimento del monte chilometri medio annuo

    La Corte ha ritenuto che il requisito fosse stato dimostrato tramite dichiarazioni degli enti affidatari, inclusi quelli dell'impresa ausiliaria, con un dato ampiamente superiore al minimo richiesto.

  • Rigettato
    Dichiarazione mendace prodotta dalla mandante Sita SU a comprova di Km desumibili dai contratti di servizio

    La Corte ha ritenuto che la certificazione fosse irrilevante e inidonea a comprovare il requisito, e che non potesse trovare applicazione l'art. 80, comma 5, lettera c-bis) in quanto la certificazione non era falsa ma attestava un requisito non richiesto.

  • Rigettato
    Illegittimità dell’operato della commissione di gara in ordine alla sussistenza di requisiti di Km/annui in base alla intervenuta cessione di azienda

    La Corte ha ritenuto che la cessione del ramo d'azienda abbia permesso di assicurare la continuità aziendale e che non vi sia norma che vieti il trasferimento dei requisiti tecnici ed esperienziali.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 32, 33, 95 e 97 del d.lgs. n. 50/2016 per mancata verifica della congruità dei costi della manodopera e della sostenibilità dell’offerta

    La Corte ha ritenuto che il provvedimento abbia semplicemente preso atto delle verifiche sui requisiti, come previsto dalla lex specialis e dall'art. 32, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016. Le verifiche sui costi della manodopera sono state effettuate in conformità a quanto previsto dal Regolamento CE n. 1370/2007 e dalla normativa di settore.

  • Rigettato
    Dichiarazione non mendace o reticente relativa alla sussistenza dei requisiti di partecipazione

    La Corte ha ritenuto che l'appellante fosse a conoscenza del fallimento dell'ausiliaria e che l'omissione costituisse dichiarazione falsa, configurando una violazione dell'art. 80, comma 5, lett. c-bis) e f-bis), del d.lgs. n. 50/2016. La sostituzione dell'ausiliaria non era ammissibile in quanto l'appellante era a conoscenza del fallimento.

  • Inammissibile
    Conflitto di interessi tra Air AN S.p.A., ACaMIR e la Regione AN

    La Corte ha dichiarato inammissibili le censure per carenza di legittimazione e interesse, dato che l'appellante è stata legittimamente esclusa dalla procedura.

  • Inammissibile
    Conflitto di interessi di 2 commissari di gara e del direttore generale di ACaMIR

    La Corte ha dichiarato inammissibili le censure per carenza di legittimazione e interesse, dato che l'appellante è stata legittimamente esclusa dalla procedura.

  • Inammissibile
    Violazione del d.lgs. n. 175/2016, degli artt. 192 e 193 del d.lgs. n. 50/2016 per mancato rispetto della normativa in materia di aggiudicazione a società miste

    La Corte ha dichiarato inammissibili le censure per carenza di legittimazione e interesse, dato che l'appellante è stata legittimamente esclusa dalla procedura.

  • Inammissibile
    Violazione dell’art. 165 del d.lgs. n. 50/2016 per mancata predisposizione del PEF indicativo

    La Corte ha dichiarato inammissibili le censure per carenza di legittimazione e interesse, dato che l'appellante è stata legittimamente esclusa dalla procedura.

  • Inammissibile
    Violazione dell’art. 23, comma 16, del d.lgs. n. 50/2016 per mancata individuazione del costo della manodopera

    La Corte ha dichiarato inammissibili le censure per carenza di legittimazione e interesse, dato che l'appellante è stata legittimamente esclusa dalla procedura.

  • Inammissibile
    Violazione dell’art. 34 del d.lgs. n. 50/2016 e del d.m. del 17 giugno 2021 sui CAM per veicoli adibiti al trasporto su strada

    La Corte ha dichiarato inammissibili le censure per carenza di legittimazione e interesse, dato che l'appellante è stata legittimamente esclusa dalla procedura.

  • Inammissibile
    Violazione dell’art. 71 del d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 97 Cost. per mancata pubblicazione del bando di gara nella GUUE e nella GURI

    La Corte ha dichiarato inammissibili le censure per carenza di legittimazione e interesse, dato che l'appellante è stata legittimamente esclusa dalla procedura.

  • Inammissibile
    Violazione dell’art. 77 del d.lgs. n. 50/2016 per essere il presidente della commissione in quiescenza

    La Corte ha dichiarato inammissibili le censure per carenza di legittimazione e interesse, dato che l'appellante è stata legittimamente esclusa dalla procedura.

  • Inammissibile
    Violazione del d.lgs. n. 422/1997 per mancata indicazione dei beni strumentali e trasferimento automatico all’aggiudicataria

    La Corte ha dichiarato inammissibili le censure per carenza di legittimazione e interesse, dato che l'appellante è stata legittimamente esclusa dalla procedura.

  • Inammissibile
    Violazione dell’art. 18 del d.lgs. n. 422/1997 per durata decennale dell’affidamento

    La Corte ha dichiarato inammissibili le censure per carenza di legittimazione e interesse, dato che l'appellante è stata legittimamente esclusa dalla procedura.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 18/02/2026, n. 1276
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1276
    Data del deposito : 18 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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