Cass. civ., sez. III, sentenza 17/07/1952, n. 2238
CASS
Sentenza 17 luglio 1952

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Le formalità - prescritte dall'art. 140 C.P.C., in caso di irreperibilità del notificando o del rifiuto, da parte di costui, di ricevere la copia - sono tra loro concatenate e fanno parte della medesima attività notificatrice, la quale si esaurisce soltanto allorché siano compiuti tutti gli adempimenti richiesti dalla legge. Pertanto, qualora si tratti di atto di impugnazione, l'omissione o la esecuzione di uno di tali adempimenti oltre il termine massimo consentito, rende l'atto imperfetto con la conseguente dichiarazione di inammissibilità del gravame.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 17/07/1952, n. 2238
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2238
    Data del deposito : 17 luglio 1952

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