Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 24/11/2025, n. 20966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 20966 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 20966/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10640/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10640 del 2025, proposto da
RI NI, rappresentato e difeso dall'avvocato Irene Giuseppa Bellavia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via della Giuliana n. 32;
contro
Comune di Fiumicino, non costituito in giudizio;
nei confronti
Paromi S.r.l., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Sheila Gargiulo, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza Crati n. 20;
per l’annullamento
del provvedimento del Comune di Fiumicino di limitazione al rilascio dei documenti richiesti ex legge 241/1990 e condanna al rilascio dei documenti richiesti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025 il dott. UI ED RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che, alla camera di consiglio dell’11 novembre 2025, parte ricorrente ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, essendo stata ostesa la documentazione richiesta, sia da parte del Comune di Fiumicino nel giudizio avente R.G. 12400/2025, sia da parte dell’odierna controinteressata (cfr. la documentazione prodotta in data 7 novembre 2025);
Ritenuto, per quanto precede, che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere;
Ritenuto che le spese, nell’ammontare liquidato in parte dispositiva, debbano essere regolate in base al principio della soccombenza virtuale, tenuto conto, per un verso, della ricevibilità (Cons. Stato, Sez. VII, 21 marzo 2024, n. 2773) e della fondatezza (cfr., in particolare, Cons. Stato, Sez. IV, 6 novembre 2024, n. 8885, paragrafi 15-20, e T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 28 giugno 2023, n. 3897) del presente gravame e valutata, per l’altro verso, l’assenza di valide motivazioni a sostegno della tardività dell’ostensione, che ha determinato la necessità dell’instaurazione del presente giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Comune di Fiumicino e Paromi s.r.l., in solido tra loro, e in quote uguali nei rapporti interni, a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida nell’ammontare complessivo di € 1.000,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
NE AN, Presidente
Virginia Giorgini, Referendario
UI ED RA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UI ED RA | NE AN |
IL SEGRETARIO