TAR Cagliari, sez. I, sentenza breve 05/03/2026, n. 487
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Decreto cautelare 14 febbraio 2026
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Sentenza breve 5 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 l. 17 maggio 2022, n. 61 e della lex specialis (art. 19.1, criterio 3.b) - eccesso di potere

    Il criterio premiale 3.b è di tipo 'on/off', con attribuzione automatica del punteggio in presenza dei requisiti. La nozione di filiera corta non richiede che il prodotto sia a km 0, ma che vi sia un unico intermediario tra produttore e somministratore con piattaforma nel territorio. La documentazione fornita da AM dimostra la sussistenza di tali requisiti.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione della lex specialis (art. 19.1 disciplinare – criterio 3.b “green & fair”) – difetto di istruttoria e di motivazione – travisamento dei fatti – manifesta illogicità – disparità di trattamento – sviamento

    La nozione di filiera corta non richiede che i fornitori siano produttori primari, ma che siano unici intermediari tra produttori e somministratore, con piattaforma nel territorio. La documentazione presentata da AM è ritenuta idonea a dimostrare la sussistenza del requisito.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 95, d.lgs. n. 36/2023 – rappresentazione di informazioni fuorvianti – travisamento dei fatti – difetto di istruttoria

    Il criterio 3.b è di tipo 'on/off', pertanto non vi è spazio per valutazioni discrezionali o per la rappresentazione di informazioni fuorvianti che incidano sull'affidabilità in senso lato. La questione verte sulla sussistenza oggettiva del requisito.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per disparità di trattamento e manifesta illogicità – Sviamento

    Il confronto con offerte di altri concorrenti non è pertinente per un criterio di tipo 'on/off', dove l'attribuzione del punteggio è automatica al sussistere del requisito.

  • Inammissibile
    Violazione della lex specialis - art. 19.1 del disciplinare - e dei principi di trasparenza, par condicio e autolimitazione. illegittimità del metodo di calcolo del punteggio

    Il motivo è inammissibile per difetto di interesse, poiché anche una minima correzione del punteggio complessivo non sarebbe rilevante se la prospettazione di fondo del ricorso (che AM non dovesse conseguire i 20 punti del criterio 3.b) fosse accolta. Trattandosi di criterio 'on/off', non rileva un diverso calcolo di attribuzione del punteggio.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per motivazione apparente e/o insufficiente. Violazione dell’obbligo di verifica delle offerte migliorative

    Non rileva l'onere motivazionale della commissione sull'attribuzione del punteggio, ma solo l'idoneità della documentazione fornita a far ritenere sussistente il presupposto per l'attribuzione del punteggio vincolato dalla lex specialis.

  • Rigettato
    In subordine, Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del Disciplinare – eccesso di potere per travisamento della lex specialis, illogicità manifesta e sviamento procedimentale

    L'art. 5 del Disciplinare prevede che, in caso di più lotti vinti dal miglior offerente, gli vengano aggiudicati i due lotti di maggior valore, mentre gli altri vengono aggiudicati ai concorrenti che seguono, rispettando il limite dei due lotti. La stazione appaltante ha correttamente applicato tale norma, aggiudicando il Lotto 14 ad AM.

  • Inammissibile
    Impugnazione della proroga del servizio

    L'impugnazione della proroga è inammissibile poiché il contratto relativo alla gara è stato stipulato in data antecedente alla notifica del ricorso per motivi aggiunti e la proroga è stata revocata.

  • Inammissibile
    Censure sull'idoneità sostanziale del centro cottura dichiarato per la fase emergenziale

    Le censure sono irricevibili per tardività, poiché le questioni relative al centro cottura erano già emergenti dall'offerta tecnica di AM, in possesso della ricorrente sin dalla data di presentazione dell'offerta, e non sono state sollevate nel ricorso introduttivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Cagliari, sez. I, sentenza breve 05/03/2026, n. 487
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
    Numero : 487
    Data del deposito : 5 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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