Decreto cautelare 14 febbraio 2026
Sentenza breve 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza breve 05/03/2026, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00487/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00012/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 12 del 2026, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Your Way Catering S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B6854BBF7E, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Ibba, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via del Platano n. 2;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliataria ex lege in Cagliari, via Nuoro n. 50;
nei confronti
AM Scarl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Dugato, Arnaldo Tinarelli, Maria Gaia Cavallari, con domicilio eletto presso lo studio Marco Dugato in Bologna, via della Zecca 1;
per l'annullamento
con il ricorso introduttivo:
- del decreto di aggiudicazione prot. n. 1425 del 21.11.2025 e della proposta di aggiudicazione in favore di AM Soc. Coop. A.R.L. per il Lotto n. 14 "Sardegna" (CIG. B6854BBF7E);
- della riapertura del verbale n. 2 del 3.9.2025, nella parte in cui ha assegnato i punteggi numerici privi di alcuna motivazione, in cui ha omesso di rilevare le palesi illegittimità dell'offerta AM Soc. Coop. A.r.l. e ha proceduto acriticamente alla verifica della sola documentazione amministrativa, proponendo infine l'aggiudicazione;
- del verbale n. 3 del 6.10.2025 della Commissione Giudicatrice, nella parte in cui è stata formata la graduatoria iniziale del Lotto 14 attribuendo all'offerta tecnica della AM Soc. Coop. A.r.l. un punteggio illegittimo e immotivato, con particolare riferimento al criterio 3.b;
- della graduatoria definitiva e del relativo verbale del seggio di gara in seduta riservata n. 1 del 7.10.2025, nella parte in cui, a seguito dello scorrimento della graduatoria per applicazione del limite di aggiudicazione di cui all'art. 5 del Disciplinare, ha rideterminato la graduatoria provvisoria del Lotto 14 collocando la AM Soc. Coop. A.r.l. al primo posto e il R.T.I. odierno ricorrente al secondo;
del verbale del seggio di gara in seduta riservata n. 2 del 14.10.2025, di quelli non conosciuti, nella parte in cui hanno omesso di rilevare le palesi illegittimità dell'offerta AM Soc. Coop. A.r.l. e hanno proceduto acriticamente alla verifica della sola documentazione amministrativa, proponendo infine l'aggiudicazione;
- di ogni valutazione e/o relazione della Commissione Giudicatrice, ancorché non conosciuta, relativa all'attribuzione dei punteggi all'offerta tecnica della AM Soc. Coop. A.r.l.;
ivi compreso, ove necessario, l’annullamento:
- del Bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 18.4.2025, la Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali del Ministero della Difesa indiceva una procedura aperta per l'affidamento di un accordo quadro quadriennale (2026-2029) per il servizio di vettovagliamento, suddiviso in 16 lotti geografici;
- del Disciplinare di Gara e dei relativi allegati, ove interpretati nel senso, palesemente erroneo, fatto proprio dalla Stazione Appaltante;
- della proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione di gara;
dell'aggiudicazione dell'appalto, ove intervenuta;
- di tutti i verbali di gara, nelle parti censurate in narrativa;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto, che abbia concorso a determinare l'illegittima aggiudicazione in favore della controinteressata;
e per la declaratoria di inefficacia:
- del contratto, ove medio tempore stipulato dalla stazione appaltante con AM Soc. Coop. A.r.l., ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 121 e 122 c.p.a.;
nonché per la condanna:
- dell'Amministrazione resistente al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'aggiudicazione dell'appalto di cui si tratta in favore del Raggruppamento di cui la ricorrente è parte e il subentro dello stesso nel relativo contratto, nonché mediante l'adozione di tutte le misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, ovvero, in subordine, al risarcimento per equivalente monetario dei danni conseguenti all'adozione degli illegittimi provvedimenti gravati incidenti sulla posizione della ricorrente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 30 e 124 c.p.a.;
con i motivi aggiunti presentati in data 13 febbraio 2026:
- della nota di riscontro all’accesso agli atti (ex l. 241/1990) con cui la Stazione appaltante ha trasmesso “la comunicazione di proroga del servizio fino al 28/02/2026” e “la documentazione pervenuta da parte dell’aggiudicatario su richiesta di questa S.A.”, a firma del R.U.P. C.V. Nicola Iurlo, riferita al Lotto 14 [doc. 21];
- della comunicazione/atto di proroga dell’esecuzione dei contratti (periodo 1° gennaio 2026 – 28 febbraio 2026) richiamata e trasmessa in sede di accesso, nonché il correlato provvedimento n. 1504 del 04.12.2025 indicato quale presupposto della proroga [doc. 22];
- di ogni ulteriore documento rientrante nella “documentazione pervenuta da parte dell’aggiudicatario su richiesta della S.A.”, conosciuta (quanto al contenuto sostanziale rilevante) in esito all’accesso e comunque connessa alla verifica e/o conferma di elementi dell’offerta dell’aggiudicataria, ivi inclusa, per quanto consta, la documentazione relativa alla concreta disponibilità/impiego del centro cottura di AS (via RÈ) e alla gestione delle emergenze in fase esecutiva;
- di ogni atto consequenziale, ivi compresi gli atti di stipula dei contratti, ove medio tempore intervenuti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di AM Scarl;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 il dott. RI ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente Your Way Catering S.r.l. ha esposto di aver partecipato alla procedura aperta per l’affidamento di un accordo quadro quadriennale (2026-2029) per il servizio di vettovagliamento, suddiviso in 16 lotti geografici, indetta dal Ministero della Difesa, in R.T.I. con la Pastore S.r.l., per quanto qui rileva, in relazione al Lotto n. 14 “Sardegna” (CIG. B6854BBF7E), del valore quadriennale di € 49.049.719,73.
Il lotto in questione, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa con prezzo fisso, ex art. 108, comma 5, del D.lgs. 36/2023, con l’attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti per l’offerta tecnica e di 0 punti per l’offerta economica, è stato aggiudicato alla AM Soc. Coop. A.r.l. (punti 99,30) e la Your Way si è classificata al secondo posto (punti 99,10) a seguito dell’esclusione dell’originaria prima classificata IS in ragione dell’aggiudicazione di altri lotti e stante la prevista incompatibilità.
2. Con l’odierno ricorso, la ricorrente ha impugnato gli atti epigrafati per i seguenti motivi di diritto:
- I Sulla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 l. 17 maggio 2022, n. 61 “Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta”. Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis - art. 19.1, criterio 3.b, del disciplinare e dei criteri ambientali minimi (cam) - eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e manifesta illogicità. la nozione sostanziale di “filiera corta” , in quanto è stato illegittimamente attribuito il decisivo punteggio premiale n. 3.b di punti 20 alla controinteressata relativo alla “ disponibilità a somministrare (SU BASE TRIMESTRALE – IN PESO) prodotti/alimenti/derrate aventi Caratteristiche di Provenienza (provenienti da aziende che praticano agricoltura sociale o aziende iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità – LAQ, o aziende o da filiera corta o da km 0...) ”.
In realtà, ad avviso della ricorrente, la documentazione depositata dall’aggiudicataria a comprova del requisito premiale in parola dimostra che:
- si tratta di una filiera lunga, complessa e interregionale, che si limita a transitare logisticamente in Sardegna prima della consegna;
- L’elenco generale dei fornitori, allegato da AM, è un campionario di aziende e grossisti operanti su scala nazionale e il sistema prevede l’importazione in Sardegna di prodotti provenienti da tutt’Italia;
- la circostanza che la piattaforma di AS sia di proprietà di un diverso operatore economico, noto nella zona per l’attività di commercializzazione ortofrutticola, comporta inevitabilmente un ulteriore passaggio nella filiera, incompatibile con la nozione di filiera corta;
- analogamente, il ricorso a piattaforme nazionali (Marr Sardegna S.p.A., DAC S.p.A., ON S.r.l.), ancorché dotate di hub logistici in Sardegna, non elimina ma anzi moltiplica i passaggi intermedi, posto che tali soggetti acquistano a loro volta da ulteriori operatori commerciali e non direttamente dai produttori.
- II Sulla violazione e falsa applicazione della lex specialis (art. 19.1 disciplinare – criterio 3.b “green & fair”) – difetto di istruttoria e di motivazione – travisamento dei fatti – manifesta illogicità – disparità di trattamento – sviamento , in quanto, ancora in relazione al criterio premiale 3.b:
a) l’analisi dei fornitori indicati negli elenchi prodotti dimostra che una parte significativa delle derrate proviene da operatori di ingrosso e da piattaforme distributive, che svolgono un ruolo di intermediazione commerciale e non possono essere assimilati alle “aziende di provenienza” cui fa espresso riferimento la lex specialis ;
a1) in assenza di un collegamento diretto con un produttore primario riconducibile alle categorie del criterio 3.b, la semplice indicazione della Marr Sardegna S.p.A. quale fornitore non è idonea a dimostrare alcuna “caratteristica di provenienza” in senso sostanziale;
a2) negli elenchi, la ON S.r.l. è indicata come soggetto di riferimento per prodotti ortofrutticoli, talvolta accompagnato dal nome di aziende agricole o OP, ma la documentazione non chiarisce se l’operatore economico si approvvigioni stabilmente e direttamente da tali aziende, né se le stesse possiedano effettivamente le caratteristiche richieste (ad esempio iscrizione alla Rete LAQ o localizzazione compatibile con il concetto di km 0); la piattaforma della ON S.r.l. svolge una funzione di raccolta e distribuzione di prodotti provenienti da una pluralità di fornitori, anche extraregionali, che solo transitano per un hub logistico regionale;
a3) del pari la DAC S.p.A., operatore che agisce quale centrale di distribuzione per la ristorazione collettiva e non è un produttore agricolo, bensì un intermediario che commercializza prodotti acquistati da terzi;
a4) i contratti preliminari prodotti a supporto dell’offerta – ad esempio quelli stipulati con la AR S.r.l. o con LB S.r.l. – riguardano un numero circoscritto di prodotti che rappresentano una quota minoritaria rispetto al complesso delle derrate dichiarate e non consentono di affermare che l’offerta, nel suo insieme, sia strutturata prevalentemente su filiere qualificate;
a5) in diversi casi, i prodotti risultano certificati BIO o DOP/IGP, ma tale certificazione attiene alle caratteristiche qualitative o all’origine geografica protetta del prodotto, non alla struttura della filiera o alla natura dell’azienda di provenienza.
Deduce quindi la ricorrente la violazione del Disciplinare di gara (pagg. 55 e 58), ove dispone che il criterio 3.b – “Green & Fair” è volto a premiare non una generica dichiarazione di provenienza, bensì la disponibilità effettiva e dimostrata a somministrare, su base trimestrale e in peso, prodotti alimentari dotati di specifiche caratteristiche di provenienza qualificata (filiera corta, km 0, aziende LAQ, agricoltura sociale), sulla base di tre parametri stringenti (wq1, wq2, wq3) ed essendo richiesto il raggiungimento di una percentuale minima del 25% del fabbisogno per ciascuna categoria merceologica oggetto di valutazione.
Ad avviso della ricorrente il quadro della CAMST sarebbe il seguente:
- Frutta ortaggi legumi cereali: 34% - non potendo garantire il massimo del fabbisogno; - Carne bovina e avicola: 15% - non potendo garantire il massimo del fabbisogno;
- Carne suina: 17% - non potendo garantire il massimo del fabbisogno;
- Salumi e formaggi: 15% - non potendo garantire il massimo del fabbisogno;
- Pelati /polpa/passata di pomodoro: 32% - non potendo garantire il massimo del fabbisogno;
- Olio evo: 22% - non potendo garantire il massimo del fabbisogno.
A fronte del quale tuttavia è stato attribuito ad essa il punteggio massimo a tutti i parametri.
La ricorrente allega poi la propria condizione di partecipazione alla gara, atta a dimostrare di aver costruito un modello di filiera corta non meramente dichiarato, ma presidiato ex ante mediante preaccordi di fornitura e catene di approvvigionamento riconducibili a soggetti radicati in Sardegna, con esplicito richiamo a prodotti km 0, filiera corta e produzioni locali che viene comparato con quello della CAMST, a dimostrazione della doglianza.
- III Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 95, d.lgs. n. 36/2023, per continuità di principi) – rappresentazione di informazioni fuorvianti incidenti sull’offerta tecnica – travisamento dei fatti – difetto di istruttoria – alterazione del procedimento valutativo – violazione dei principi di affidabilità e integrità dell’operatore economico , col quale la ricorrente “ non invoca l’automatica esclusione della controinteressata, ma censura l’omessa attivazione del potere valutativo e motivazionale che la stazione appaltante era tenuta a esercitare in presenza di dichiarazioni potenzialmente fuorvianti, idonee a incidere sull’affidabilità e sull’esito del procedimento valutativo ”, nonché deduce “ la rilevanza escludente delle dichiarazioni fuorvianti rese dalla controinteressata in sede di offerta tecnica, con particolare riferimento al criterio premiale n. 3.b (“Green & Fair”) ” (p. 21 ricorso).
- IV Sull’eccesso di potere per disparità di trattamento e manifesta illogicità. Sviamento. Il confronto con l’offerta IS s.r.l ., in quanto l’irragionevolezza della valutazione della Commissione emerge dal confronto dell’offerta della controinteressata con quella presentata dall’altra concorrente, la IS S.r.l., la cui offerta era stata inizialmente collocata al primo posto e successivamente esclusa perché già aggiudicataria di altri due lotti del medesimo bando e che aveva dimostrato di basare il proprio approvvigionamento su una piattaforma logistica sita in Carbonia, nella Via Mazzini, n. 3, funzionale a servire capillarmente il territorio sardo, nonché su accordi specifici rispettosi del requisito.
- V Sulla violazione della lex specialis - art. 19.1 del disciplinare - e dei principi di trasparenza, par condicio e autolimitazione. illegittimità del metodo di calcolo del punteggio , in quanto la Commissione ha applicato un metodo di calcolo dei punteggi tecnici difforme da quello che essa stessa si era data con la lex specialis : i) dapprima il calcolo della media dei coefficienti; ii) poi l’arrotondamento di tale media alla seconda cifra decimale; iii) e solo infine la moltiplicazione del risultato per il peso del criterio (p. 60 disciplinare), mentre la Commissione ha invertito le fasi subb. ii) e iii).
Nel caso di specie, l’erronea applicazione della formula ha comportato l’attribuzione al R.T.I. di cui è parte l’odierna ricorrente di punti 15,47 anziché del punteggio corretto pari a 15,52, come risulterebbe dall’applicazione rigorosa della regola di arrotondamento prevista dal Disciplinare, deducendo che “ Tale scarto, seppur apparentemente minimo, assume rilievo decisivo in una graduatoria definita da differenze di pochi centesimi di punto, e concorre, unitamente agli ulteriori vizi dedotti, a dimostrare l’alterazione complessiva dell’esito della procedura ” (p. 26).
- VI Eccesso di potere per motivazione apparente e/o insufficiente. Violazione dell’obbligo di verifica delle offerte migliorative , in quanto i verbali di gara si limitano a riportare l’attribuzione numerica del punteggio (20/20) per il criterio 3.b, senza fornire alcuna spiegazione su come e perché l’offerta della AM sia stata ritenuta conforme, per come anche espresso nella griglia in dettaglio.
- VII In subordine, Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 nella parte in cui disciplina l’aggiudicazione di più lotti ai concorrenti che risultano essere vincitori di più lotti. violazione dei principi di meritocrazia, par condicio competitorum e corretta individuazione del miglior offerente per ciascun lotto – eccesso di potere per travisamento della lex specialis, illogicità manifesta e sviamento procedimentale , in quanto la Commissione, come emerge dal verbale della seduta riservata n. 1 del 7 ottobre 2025, ha dapprima attribuito provvisoriamente il lotto 9 a IS S.r.l., il lotto 15 ad Althea S.r.l. e il lotto 11 nuovamente a IS S.r.l., procedendo poi alla valutazione degli ulteriori lotti. Con riferimento al lotto 14 (Sardegna), pur in presenza di una graduatoria che vedeva IS S.r.l. quale miglior offerente, la Commissione ha rideterminato la graduatoria escludendo tale operatore dalla posizione utile e aggiudicando il lotto a AM, sul presupposto che IS fosse già aggiudicataria di altri lotti.
Ma l’art. 5 del Disciplinare non consente di precludere l’aggiudicazione di un lotto al miglior offerente sulla base di un limite che è destinato ad operare solo in una fase successiva e selettiva della procedura.
Perciò, la Commissione non avrebbe dovuto aggiudicare il lotto 14 a AM, poichè in tale lotto non era vincitrice, ma le avrebbe dovuto aggiudicare i due lotti di maggior valore dove era effettivamente in prima posizione in graduatoria, “ pertanto, tale lotto, sarebbe dovuto andare al raggruppamento composto da Pastore e Your Way, come da tabella che si produce in allegato al presente ricorso per riepilogare meglio i diversi passaggi ” (p. 29 ricorso).
3. Resiste in giudizio il Ministero della difesa, che ha eccepito l’incompetenza territoriale del T.a.r. Sardegna, nonché richiesto il rigetto del ricorso siccome infondato.
4. Si è costituita la controinteressata AM, che ha richiesto il rigetto del ricorso siccome infondato.
5. Con ordinanza n. 9 del 15 gennaio 2026 è stata respinta l’eccezione di incompetenza territoriale, in quanto “ infondata e debba essere rigettata, condividendo il Collegio il più recente orientamento del Consiglio di Stato che ha affermato la sussistenza della competenza del T.a.r. nel cui ambito territoriale si esplica l’oggetto del contratto riferito al singolo lotto, in quanto “la procedura di gara per cui è controversia non è una procedura unica ma plurima, secondo il principio che la procedura suddivisa in più lotti si articola in una pluralità di procedure di gara ciascuna avente a oggetto l’affidamento del singolo lotto. Come osservato da un costante indirizzo della giurisprudenza, «costituisce ius receptum che un bando di gara pubblica suddiviso in lotti è un atto ad oggetto plurimo e determina l’indizione non di un’unica gara, ma di tante gare, per ognuna delle quali vi è un’autonoma procedura che si conclude con un’aggiudicazione (v., ex multis, Cons. St., sez. V, 12 febbraio 2020, n. 1070; Cons. St., sez. V, 12 gennaio 2017, n. 52; Cons. St., sez. V, 26 giugno 2015, n. 3241)» (così di recente Cons. Stato, sez. III, 23 febbraio 2022, n. 1281; Cons. Stato, sez. V - ordinanza 22 agosto 2022 n. 7363).
Il Consiglio di Stato ha infatti ripetutamente affermato che “la gara suddivisa in lotti non ha carattere unitario, perché a ciascun lotto corrisponde una gara finalizzata all’aggiudicazione di un distinto contratto”, (da ultimo Cons. Stato, sez. V, 9 giugno 2022 n. 4726 che ha richiamato anche Cons. Stato, sez. V, 12 gennaio 2017, n. 52 secondo cui “La possibilità dì aggiudicare autonomamente i singoli lotti è dunque incompatibile con la configurazione di una gara unitaria poiché le singole procedure di aggiudicazione sono dirette a tanti contratti di appalto quanti sono i lotti: se ciascun lotto può essere aggiudicato a concorrenti diversi, non ci si trova dì fronte ad un appalto unitario e se non vi è appalto unitario non vi può essere unicità della gara”)” (Cons. Stato, sez. V, 6 aprile 2023, n. 3555; sul principio dei singoli lotti quali autonome gare anche T.a.r. Sardegna, sez. I, ord. 17 maggio 2025, n. 102; Cons. Stato, Sez. VI, 22 aprile 2024, n. 3641) ”, fissando per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 18 febbraio 2026.
6. In data 13 febbraio 2026 la ricorrente ha proposto ricorso per motivi aggiunti con cui ha esposto di aver acquisito, in esito a richiesta di accesso ai documenti, esitata in data 27 gennaio 2026, documentazione ulteriore e rilevante.
In particolare, con i motivi aggiunti, da un lato, impugna la comunicazione/atto di proroga dell’esecuzione dei contratti (periodo 1° gennaio 2026 – 28 febbraio 2026) richiamata e trasmessa in sede di accesso, nonché il correlato provvedimento n. 1504 del 04.12.2025 indicato quale presupposto della proroga; dall’altro, deduce che “ la AM S.r.l. abbia confermato alla Stazione appaltante (30.12.2025) che il centro cottura dichiarato per l’area di Cagliari è AS – Via RÈ, “nella disponibilità per tutto il periodo della gara”, con potenzialità massima giornaliera dichiarata pari a 4.000 pasti, e che tale centro sarebbe lo stesso impiegato anche per l’emergenza (piano emergenza in progetto) ” (p. 4 m.a.).
Deduce la ricorrente che:
- “ AM S.r.l. ha espressamente confermato quanto già dichiarato in sede di gara, ribadendo che il centro cottura individuato è quello di AS – Via RÈ, con potenzialità massima di 4.000 pasti/giorno ”;
- “ con la propria conferma del requisito attesta la carenza di uno dei requisiti di esecuzione quale centro cottura di emergenza e si è autovincolata a tale assetto, che non può essere rimodulato ex post senza violare la par condicio e senza integrare modifica sostanziale dell’offerta ”;
- “ la coincidenza tra centro ordinario e centro emergenziale rende il piano emergenze meramente nominale e privo di reale funzione di continuità, perché non fondato su una capacità di produzione pasti idonea a corrispondere (in tutto o in parte) al fabbisogno del lotto ”;
- in sintesi, “ l’inattuabilità del piano emergenze – collegata alla concreta disponibilità e capacità produttiva del centro indicato – conduce a un esito radicale: la Stazione appaltante avrebbe dovuto considerare la carenza come ostativa alla corretta esecuzione e dunque idonea a determinare l’esclusione dell’operatore economico, perché il piano emergenze (per come rappresentato) integra un presupposto essenziale della continuità del servizio e, in tale misura, non può essere meramente nominale. Dall’altro lato, anche volendo ritenere sproporzionata l’esclusione, la stessa anomalia impone quantomeno una decurtazione del punteggio attribuito sul criterio tecnico relativo alla gestione delle emergenze (Cap. 1.g), con conseguente incidenza sull’esito comparativo ”.
7. Resistono anche rispetto ai motivi aggiunti il Ministero intimato e la controinteressata, che hanno eccepito la tardività delle questioni portate con i motivi aggiunti, nonché la loro inammissibilità nella parte in cui viene impugnata la proroga del precedente servizio e, nel merito, comunque richiesto il rigetto siccome infondato.
8. All’udienza pubblica del 4 marzo 2026, in vista della quale le parti hanno depositato memorie e repliche, la causa è stata trattenuta in decisione, anche in relazione al ricorso per motivi aggiunti, chiamato alla camera di consiglio della medesima data per la trattazione dell’istanza cautelare, il quale, previo avviso alle parti ex art. 60 c.p.a., è stato trattenuto in decisione sussistendo i presupposti per una definizione in forma semplificata.
9. Il ricorso introduttivo è infondato e deve essere rigettato.
10. Esso verte, per i primi sei motivi, sull’errata attribuzione di 20 punti previsto per il criterio premiale 3.b in favore dell’odierna aggiudicataria AM.
10.1. Ora, in primo luogo e come poi emerge anche dalle memorie delle stesse parti, deve essere chiarito che il criterio premiale in questione è un c.d. criterio on/off, nell’attribuzione del quale punteggio non sussiste perciò alcuna valutazione discrezionale della Commissione giudicatrice.
Per esso infatti la lex specialis indica la “ T ”, a conferma della sua attribuzione automatica in presenza degli elementi dallo stesso richiesti nell’offerta e nella misura predeterminata (punti 20) nella stessa lex specialis .
Anche la ricorrente in memoria riconosce in effetti che “ la controversia non investe valutazioni discrezionali, bensì un profilo oggettivo, documentalmente verificabile e strutturalmente decisivo: «la controinteressata ha ottenuto 20 punti … pur in assenza della documentazione richiesta a comprova della filiera corta e del km 0» ”.
E però allora tale considerazione non è priva di conseguenze giuridiche già a livello generale in relazione ad alcuni dei motivi di ricorso.
10.1.1. Invero, il motivo sub. IV sopra riassunto non è conferente al caso di specie, poiché in relazione ad un criterio on/off non è rilevante la comparazione tra l’offerta dell’aggiudicataria e quella di altro operatore economico, nel caso del motivo in esame della IS, originaria prima graduata, poi non aggiudicataria essendo già aggiudicataria di altri due lotti di maggior valore.
Ciò in quanto, evidentemente, l’attribuzione di un dato punteggio on/off, a differenza di quello discrezionale, non può essere oggetto di comparazione di una offerta con un’altra, al fine di mostrare l’irragionevolezza della valutazione discrezionale operata dalla Commissione, a favore di una offerta in tesi migliore ma riportante un punteggio minore.
10.1.2. Anche il motivo sub. V è chiaramente inammissibile per difetto di interesse, poiché se è vero che il distacco tra i punteggi conseguiti dalla ricorrente e da AM è particolarmente esiguo, non rileva l’eventuale minima discrasia di punteggio che sarebbe in tesi derivata da un diverso e corretto calcolo di attribuzione del punteggio complessivo, poiché la sola correzione di esso non è sufficiente e, la stessa correzione, non è rilevante laddove fosse accolta la prospettazione di fondo del ricorso per cui la AM non doveva conseguire i 20 punti del punteggio premiale 3.b.
Una possibile rilevanza sarebbe potuta sussistere se in relazione al criterio 3.b si fosse ritenuto in ricorso che il punteggio dovesse essere inferiore, ma, evidentemente, così non è, trattandosi di criterio on/off e quindi con attribuzione di punti 20 se il requisito sussiste o punti 0 se non sussiste.
Evidente perciò l’inammissibilità per difetto di interesse del motivo sub. V.
10.1.3. Infine su questo piano generale, non è conferente neppure il motivo sub. VI, poiché non rileva l’onere motivazionale da parte della commissione giudicatrice in merito all’attribuzione del punteggio, dovendosi solo discorrere dell’idoneità della documentazione fornita in sede di offerta a far ritenere sussistente il presupposto per l’attribuzione del, vincolato, punteggio previsto dalla lex specialis .
Anche tale mezzo è perciò infondato.
11. Ciò posto, devono invece essere esaminati nel merito i primi tre motivi del ricorso, congiuntamente stante la loro intima connessione e depurati dei riferimenti comparativi svolti dalla Your Way alla propria offerta per dimostrare l’inidoneità dell’offerta dell’aggiudicataria a conseguire il punteggio premiale in discussione, per le ragioni già illustrate al par. 10.1.1.
Il criterio premiale 3.b. è così descritto, per quanto qui rileva: “ L’o.e deve dichiarare, nell’apposita “Dichiarazione di Offerta migliorativa delle caratteristiche delle derrate”, la disponibilità a somministrare (SU BASE TRIMESTRALE – IN PESO) prodotti/alimenti/derrate aventi Caratteristiche di Provenienza (provenienti da aziende che praticano agricoltura sociale o aziende iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità – LAQ, o aziende o da filiera corta o da km 0 o aziende zone terremotate o aziende da zone alluvionate) ”, aggiungendosi che “ La comprova e la verifica delle dichiarazioni avvengono con le stesse modalità previste per l’offerta tecnica di cui al PRECEDENTE punto 1.c., in particolare la dimostrazione della capacità produttiva deve essere sempre commisurata derrate alla BASE TRIMESTRALE – IN PESO del fabbisogno di ciascuna categoria di derrate, con specifica indicazione ANCHE delle relative caratteristiche soggettive dei fornitori (iscrizione nella Rete LAQ o agricoltura sociale etc.) ” (nota 7).
11.1. Rileva allora subito il Collegio come dalla formulazione letterale del criterio in questione, ai fini dell’attribuzione del punteggio automatico in esame, non sia necessario che la dichiarazione di “ disponibilità a somministrare ” da parte del concorrente sia riferita, per quanto qui rileva, a prodotti provenienti da aziende a filiera corta e a km 0, congiuntamente, ma tali caratteristiche sono tra loro alternative, nonché in alternatività con le ulteriori indicazioni ivi riportate (aziende che praticano agricoltura sociale o aziende iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità – LAQ, aziende zone terremotate o aziende da zone alluvionate).
Nel caso che occupa, la AM, come dalla stessa affermato, ha ottenuto il punteggio tabellare di 20 punti sulla base della sussistenza del criterio della filiera corta, non anche del km 0.
È dunque necessario verificare – solo – se la AM abbia dichiarato di somministrare prodotti provenienti da aziende a filiera corta e fornito sufficiente comprova di ciò.
11.2. La ricorrente ciò contesta nei termini sintetici seguenti contenuti nella memoria di replica.
Pur riconoscendo che “«La filiera corta attiene unicamente al rapporto produttore/somministratore, tollerando la presenza tra i due di un solo intermediario; il criterio dei KM 0 attiene alla vicinanza del produttore al luogo di somministrazione» ” ritiene che ciò non comporti che l’irrilevanza del luogo di produzione: “ La Nota 7, infatti, pretende una “comprova e verifica” già in sede di offerta tecnica, con capacità produttiva commisurata alle derrate su base trimestrale - in peso e con “specifica indicazione anche delle relative caratteristiche soggettive dei fornitori”. Per cui, anche quando l’Operatore Economico invoca la “filiera corta” (in alternativa al km0), non può esimersi dall’esplicitare e rendere verificabile la filiera reale, cioè i passaggi economico-commerciali che conducono dalle fonti produttive al centro di preparazione del pasto, per verificare il rispetto del requisito decisivo: un solo intermediario commerciale tra produttore primario e somministrazione ” (pp. 2-3 replica Your Way).
12. La tesi così esposta, in diritto, non può essere condivisa e deve essere correttamente ricostruita la nozione di filiera corta e l’onere di comprova richiesto a tal proposito dalla lex specialis , per poi applicare tali assunti alle concrete dichiarazioni, in particolare ai fornitori indicati da AM, e verificarne l’idoneità al conseguimento del punteggio, che, come si vedrà di seguito, sussiste, dovendosi muovere, appunto, da una lettura diversa da quella posta a fondamento del ricorso.
12.1. La nozione di filiera corta è descritta nei vigenti CAM come segue: “ Per filiera corta si intende sia la vendita diretta tra produttore primario o associazioni di produttori primari e centro di preparazione del pasto, sia la vendita tra l’impresa che gestisce la piattaforma per la distribuzione dei prodotti, purché questa si configuri come unico intermediario con il produttore primario e centro di preparazione del pasto e purché la piattaforma sia collocata entro il Km 0 (o chilometro utile, nel caso dei piccoli comuni), come nel seguito definito ”.
Da tale definizione pretende la ricorrente di trarre la conseguenza – e, in particolare, dall’ultimo inciso – che “ La tesi AM secondo cui il luogo di produzione sarebbe “assolutamente irrilevante” per la filiera corta è, in realtà, un salto logico: la stessa definizione riportata dalla controinteressata condiziona la filiera corta non già alla mera esistenza di una piattaforma, ma al fatto che essa si configuri quale unico intermediario con il produttore primario e che sia “collocata entro il km 0 ” e che “ La norma non consente certo che una piattaforma regionale trasformi in filiera corta prodotti nazionali o esteri già inseriti in catene commerciali plurime. Né giova alla controinteressata invocare l’“alternatività” tra km 0 e filiera corta per sostenere un sostanziale alleggerimento dell’onere di verifica. Anche assumendo (in tesi) l’alternatività dei requisiti, resta fermo che l’attribuzione del punteggio tabellare presuppone pur sempre una comprova effettiva, «commisurata alle derrate su base trimestrale - in peso» e con «specifica indicazione anche delle relative caratteristiche soggettive dei fornitori», come espressamente richiesto dalla Nota 7 richiamata dalla stessa AM. (…) La filiera corta è una proprietà della vita reale del prodotto, non del mero luogo in cui esso viene redistribuito ” (pp. 4-5 replica).
La tesi non può essere condivisa per l’assorbente considerazione, anche evidenziata dalla controinteressata, che ritenere necessario dimostrare, per la qualificazione di filiera corta, che i prodotti oggetto della somministrazione del pasto siano a km 0 rispetto tale attività, risulta sostanzialmente coincidere con la definizione di prodotti a km 0, che verrebbe perciò ad assorbire la nozione di filiera corta, che però è descritta autonomamente nei CAM rispetto al km 0.
La nozione di km 0 è, per quanto qui rileva, così descritta: “ Per “chilometro zero” (o, nel caso dei piccoli comuni “chilometro utile”) si intende una distanza tra terreno coltivato/sito dell’allevamento e centro di cottura, o interno o esterno, di 200 Km (o di 150 km qualora la stazione appaltante volesse seguire le indicazioni previste nell’ambito del D.I.18 dicembre 2017 recante “Criteri e requisiti delle mense scolastiche biologiche”) e, nel caso dei piccoli comuni 70 Km (ex art. 11, co. 2, lett. b) della L. 6 ottobre 2017, n. 158 “Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché' disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni”) (…) Nelle isole maggiori (Sicilia e Sardegna), si considerano proveniente da chilometro zero le derrate provenienti dall’intero territorio regionale ”.
In sostanza, non può assumere rilevanza per la qualifica di azienda a filiera corta il fatto che il prodotto sia a km 0 e, dunque, per il Lotto 14 in esame, trattandosi di Regione Sardegna, che i prodotti somministrati siano provenienti dal territorio sardo, poiché ciò qualifica il requisito del km 0, ma non della filiera corta.
Il sistema a filiera corta, ai fini dei CAM per le procedure di gara si costruisce, in sostanza, come segue: l’operatore economico, pur non acquistando direttamente dal produttore, acquista da una impresa che gestisce una piattaforma nel territorio rilevante per la somministrazione del pasto (Sardegna) e che acquisti essa direttamente dal produttore, risultando così unico intermediario tra chi somministra il pasto (l’operatore economico in gara) e il produttore.
Ma non rileva che si tratti di beni prodotti a km 0, dunque entro il territorio sardo, poiché esso qualifica il diverso requisito del km 0 e non della filiera corta.
È su tale base che deve essere verificato che i fornitori indicati da AM a comprova (ai sensi della Nota 7) della sussistenza del requisito 3.b rispettino la caratteristica della filiera corta.
D’altronde, la suddetta Nota 7 non depone nel senso di attribuire rilevanza alla provenienza del prodotto a km 0, cioè sardo, anche per la prova del requisito di acquisto da aziende a filiera corta.
Peraltro, la stessa ricorrente sembra poi meglio costruire il proprio ragionamento, nella stessa memoria di replica, ove concentra l’attenzione non già sulla provenienza del prodotto dal territorio sardo, ma sul fatto che, in tesi, “ in molte forniture [di AM] l’intermediario non è “unico”, perché l’approvvigionamento risulta strutturato su più snodi economico-commerciali (acquisto/rivendita; piattaforme/grossisti ulteriori; soggetti societari distinti), con conseguente rottura dello schema legale “produttore primario – unico intermediario – somministrazione ” (p. 6 replica).
Ciò appare in effetti quel che deve essere verificato per l’affermazione della sussistenza del requisito, i.e. se l’azienda da cui acquista AM è l’unico intermediario, con piattaforma nel territorio sardo, tra l’aggiudicataria e il produttore primario.
13. Dalla documentazione presentata in gara e versata in giudizio, non risulta al Collegio che i fornitori dichiarati dall’aggiudicataria non si caratterizzino per essere gli unici intermediari tra i produttori primari e la AM e che non abbiano una piattaforma in Sardegna.
13.1. La MARR indica chiaramente, anche negli accordi di fornitura (doc. 6), la provenienza dei prodotti dal produttore primario e ha pacificamente una piattaforma in Zona Industriale di Macchiareddu 5 Strada, 09068, UTA (CA) (doc. 5 AM).
La ricorrente contesta che la MARR sia un “ operatore commerciale nazionale che agisce necessariamente da grossista e intermediario rispetto ai produttori originari. In tali casi, la filiera non può in alcun modo definirsi “corta”, poiché già strutturalmente articolata su più passaggi commerciali e logistici ” (p. 4 memoria).
Ma in realtà tale stessa affermazione conduce ad esiti diversi, poiché il fatto che la MARR agisca da intermediario rispetto ai produttori originari è perfettamente coerente con la nozione di filiera corta, se essa – e non ne risulta smentita – è l’unica intermediaria con piattaforma nel territorio sardo.
La presenza di ulteriori passaggi commerciali e logistici o non è rilevante in quanto descrive normali attività di trasporto dei beni, oppure, se riferita al fatto che vi sarebbero ulteriori intermediari tra MARR e i produttori originari, oltre che contraddittorio rispetto a quanto dichiarato dalla stessa Your Way, non è comprovato e costituisce mera allegazione.
13.2. Lo stesso è a dirsi per la DAC, per la quale la ricorrente si limita a rilevare che “ l’operatore non è un produttore agricolo, bensì un intermediario che commercializza prodotti acquistati da terzi ” (p. 12 ricorso), il che però è del tutto conforme al requisito filiera corta, posto che è l’unico intermediario.
13.3. Quanto a ON, su cui si sofferma la ricorrente anche in memoria di replica, non risulta fondata la tesi per cui vi sarebbe una pluralità di intermediari, poiché in realtà il fatto che ON acquisti direttamente dal Consorzio LO e poi trasferisca a AM integra la filiera corta, in ragione del fatto che il Consorzio LO non può essere considerato, per legge, un ulteriore intermediario, in quanto costituisce una associazione di produttori primari che il sopra citato criterio CAM per la filiera corta considera rilevante.
È dunque fuori fuoco la tesi di Your Way per cui “ la ON S.r.l. non è un consorzio di produttori né una cooperativa agricola ex D.Lgs. 228/2001, bensì una società commerciale (S.r.l.) che opera attraverso ordinari rapporti di acquisto e rivendita ” (p. 6 replica), poiché non è ON ad essere il consorzio di produttori, ma LO, da cui ON si rifornisce per poi trasferire a AM, risultando perciò ON unico intermediario tra l’associazione di produttori primari (LO) e AM.
Del pari, il criterio non richiede che la piattaforma sia di proprietà dell’intermediario ma è sufficiente che esso la gestisca e non è in discussione la circostanza per cui ON utilizzi la piattaforma di AS, essendo irrilevante che essa sia una “ struttura propria ed esclusiva dell’intermediario ” (p. 7 replica) e che perciò la proprietà sia di Coro & Bio S.r.l., che non determina di per sé che vi sia un “ ulteriore snodo nella catena ” come preteso dalla ricorrente ancora in replica, non costituendo tale circostanza la presenza di un nuovo intermediario.
13.4. Perdono perciò del tutto di rilievo le considerazioni che la ricorrente fonda sulla tabella realizzata ad hoc e versata in giudizio, che si fondano su affermazioni giuridicamente irrilevanti per tutto quanto sin qui esposto e determinano perciò esiti fallaci nella valutazione dell’effettiva riconducibilità a filiera corta delle aziende fornitrici di AM.
È sufficiente rilevare, ad esempio, come sia giuridicamente erroneo sostenere per AR, fornitore AM, che “ ATTENZIONE LA CARNIMARCHE LAVORA CARNI CONFERITE O ACQUIASTATE DA ALLEVAMENTI DI QUALITA'. QUINDI 3 PASSAGGI MINIMO DICHIARATI ” (doc. 13 Your Way), poiché l’essere il produttore primario del prodotto (carne) non significa essere l’allevatore dell’animale da cui il “bene carne” è tratto, perciò i “passaggi” restano conformi alla filiera corta ove AR è il produttore primario, DAC l’intermediario unico per l’operatore economico AM.
Tale ragionamento è replicabile in numerosi esempi riportati nella tabella di Your Way, come ad es. per CO SR (“ LB NON ALLEVA PRODOTTI BONIVI. QUINDI ACQUISTANDOLI SI COMPORTA COME OPERATORE COMMERCIALE. 2-3 PASSAGGI MINIMO - TRASPORTI ESCLUSI VISTO CHE RICEVE CON TRASPORTATORI E CONSEGNA CON CI ”), essendo del tutto erroneo, da un lato, considerare CO non produttore primario perché non alleva prodotti bovini e, dall’altro, ipotizzare la rilevanza del trasporto come passaggio di intermediazione.
13.5. Tutte le superiori considerazioni determinano il rigetto dei primi tre motivi di ricorso.
14. È, infine, infondato anche il settimo, subordinato, motivo di ricorso, con cui in sostanza si censura la violazione dell’art. 5 del Disciplinare, che non consentirebbe di precludere l’aggiudicazione di un lotto al miglior offerente sulla base di un limite che è destinato ad operare solo in una fase successiva e selettiva della procedura, come ha fatto la Commissione di gara.
In realtà, la tesi, peraltro non facilmente intelligibile, è comunque smentita dal tenore letterale del ridetto art. 5 del Disciplinare: “ La regola generale è che ciascun operatore economico, in qualsiasi forma si presenti (singolo, associato in RTI, Rete, Consorzio e in qualità di ausiliaria e/o subappaltatrice) non possa aggiudicarsi più di due lotti.
Il limite di aggiudicazione a massimo due lotti si impone per favorire la maggior partecipazione delle micro, piccole e delle medie imprese ed al contempo evitare una concentrazione di mercato.
Nel caso in cui un operatore economico (in qualsiasi forma si presenti) risulti primo in graduatoria per più lotti, gli verranno automaticamente aggiudicati i n. 2 lotti individuati sulla base del criterio del maggior valore contrattuale (dal lotto con importo più elevato a quello di minor valore) mentre gli altri lotti verranno aggiudicati ai concorrenti che seguono, salva l’applicazione del medesimo limite ”.
Il criterio di interpretazione letterale della lex specialis non lascia adito a dubbi interpretativi, poiché si legge chiaramente nel Disciplinare che il rilievo è dato al primo in graduatoria e non all’aggiudicatario e che, soprattutto, gli altri lotti verranno aggiudicati ai concorrenti che seguono, ma salvo il limite dei due lotti, sicchè emerge che il Disciplinare non dispone che i lotti debbono comunque essere aggiudicati al primo in graduatoria per ciascuno.
Al contrario, la stazione appaltante ha correttamente aggiudicato i due lotti di maggior valore a IS (9 e 11), mentre il Lotto 14 è stato aggiudicato, nonostante IS risultasse primo in graduatoria, a AM, concorrente che seguiva e che non incorreva nel limite suddetto.
La tesi della ricorrente, pur non chiaramente evincibile, sembra essere quella per cui l’ordine che doveva essere seguito era quello numerico dei lotti, non principiando quindi da quello di maggior valore: “ se il criterio dell’art. 5 fosse stato applicato correttamente, la AM sarebbe dovuta risultare assegnataria di un lotto diverso, dove effettivamente era risultata vincitrice, mentre il Lotto 14 Sardegna sarebbe dovuto andare per un ulteriore scorrimento in favore del RTI di cui è parte la ricorrente ” (p. 10 memoria Your Way).
Ma essa è del tutto in contrasto con quanto previsto dall’art. 5 del Disciplinare che individua come elemento decisivo per l’assegnazione dei lotti quello del maggior valore di essi, sicchè evidentemente AM è risultata aggiudicataria del Lotto 14, mentre seguendo la tesi della ricorrente sarebbe stata aggiudicataria di un lotto di minor valore sol perché con numerazione anteriore, in violazione di quanto prescritto dalla stessa lex specialis .
Il motivo è perciò infondato.
15. In conclusione, il ricorso introduttivo è complessivamente infondato e deve essere rigettato.
16. Venendo ai motivi aggiunti, gli stessi si rivelano inammissibili, come eccepito da AM nella parte in cui impugnano, ritenendola illegittima, la proroga del servizio in favore di AM fino al 28 febbraio 2026, per l’assorbente ragione, in fatto, che la stazione appaltante e la AM hanno stipulato il contratto relativo alla gara che occupa in data 12 febbraio 2026 (doc. 1 AM dep. 27.2.2026), in data antecedente alla notifica del ricorso per motivi aggiunti (13 febbraio 2026) e, comunque, non sarebbe più attuale l’interesse, con conseguente improcedibilità dell’impugnazione, posta l’intervenuta revoca espressa di tale proroga (doc. 2 AM dep. 27.2.2026), proprio in ragione della stipula del nuovo contratto.
La proroga non è perciò più produttiva di effetti e la sua impugnazione è perciò inammissibile.
17. Ciò posto, anche a non voler considerare tale statuizione idonea a travolgere l’intero atto per motivi aggiunti, le censure con esso portate, che involgono l’idoneità sostanziale del centro cottura dichiarato a rendere il servizio nella fase emergenziale, sono all’evidenza irricevibili per tardività, come eccepito dalla difesa erariale.
17.1. La ricorrente stessa espone che AM, nella comunicazione del 30 dicembre 2025 trasmessa alla stazione appaltante e ostesa alla ricorrente il 27 gennaio 2026, atto da cui avrebbe conosciuto la ragione di illegittimità, “ ha espressamente confermato quanto già dichiarato in sede di gara, ribadendo che il centro cottura individuato è quello di AS – Via RÈ, con potenzialità massima di 4.000 pasti/giorno ”.
Nella stessa prospettazione attorea si annida perciò l’irricevibilità delle doglianze proposte nei motivi aggiunti in relazione all’inidoneità del centro cottura proposto dalla AM, poiché tali questioni erano già ben emergenti nella documentazione presentata in gara dalla controinteressata e già in possesso della Your Way.
Ed infatti, nell’offerta tecnica di AM risulta chiaramente indicato che per le emergenze il riferimento è al centro cucine di Cagliari – AS Via RÈ con capacità produttiva di “ Circa 4.000 pasti al giorno ” (doc. 13 AM dep. 27.2.2026 pag. 18, estratto offerta tecnica).
Ed infatti la ricorrente contesta anche, solo nei motivi aggiunti, che sulla base di tale indicazione sia stato attribuito il punteggio premiale sul criterio 1.g del disciplinare.
Ma, posto che evidentemente tale punteggio è attribuito per il complesso sistema di gestione delle emergenze e non per il solo centro cottura, in ogni caso ciò che è di palmare evidenza è che tale indicazione era già contenuta nell’offerta tecnica di AM, della quale la ricorrente era in possesso sin dal 15 dicembre 2025, ma non ha sollevato tempestivamente, come sarebbe stato suo onere, le censure sull’inidoneità del centro cottura dichiarato da AM nel ricorso introduttivo, avendo poi tardivamente proposto i motivi aggiunti sulla base di una mera comunicazione di conferma, resa in sede di verifica dei requisiti di esecuzione, da parte di AM, che nulla aggiunge rispetto a quanto già risultante dagli atti di gara.
17.2. Conseguentemente, i motivi aggiunti sono in parte inammissibili e in parte irricevibili.
18. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso introduttivo e dichiara ina parte inammissibile e in parte irricevibile il ricorso per motivi aggiunti.
Condanna la ricorrente alla rifusione, in favore della parte resistente e controinteressata, delle spese del giudizio, che liquida, per ciascuna, in euro 3.000,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Antonio PL, Presidente FF
RI ER, Primo Referendario, Estensore
Roberto Montixi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI ER | Antonio PL |
IL SEGRETARIO