TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/12/2025, n. 17612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17612 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 43165/2018
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Flora Mazzaro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 43165 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 23.11.2021 e vertente
T R A
RTISTI Parte_1 Parte_2
Con l'avv. Daniela Terracciano che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Viale delle Milizia n. 1
RICORRENTE
E
in persona del Presidente, sig.ra anche in Controparte_1 Controparte_2 proprio
Con l'avv. Gianfranco Nunziata, che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Salerno, Via Irno n. 11
RESISTENTE
Controparte_3
Con l'avv. Gianluca Magnani, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Marco Viglietta in Roma, Via Fabio Massimo n. 45
1 R.G. n. 43165/2018
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
RESISTENTE
– Dipartimento CP_4 Controparte_5
Con l'avv. Giuseppe Leotta, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Buccari n, 3
RESISTENTE
CP_6
Con l'avv. Gianfranco Nunziata, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Salerno, Via Irno n. 11
RESISTENTE
(Federazione cisl ricerca) CP_7 Controparte_8
RESISTENTE CONTUMACE
Controparte_9
Con l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma
TERZO INTERVENUTO
OGGETTO: Diritti di elettorato attivo e passivo
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.11.2021, le parti concludevano come da verbale in atti e la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
PREMESSO IN FATTO CHE:
Con ricorso del 20.06.2018 il si rivolgeva Controparte_10 al Tribunale di Roma per vedere accertare le irregolarità/illegittimità relative allo svolgimento delle elezioni sindacali per la nomina delle RSU nel di Roma e per ottenere Controparte_9
l'annullamento del verbale numero 5 e del verbale definitivo emessi dalla Commissione elettorale in pari data, ovvero di ogni altro verbale finale ignoto al ricorrente eventualmente redatto in altra data e per far annullare il provvedimento monocratico del presidente della commissione prot. n. 3805 del 20.04.2018 e per l'effetto l'intera procedura elettorale, ordinando l'indizione di nuove elezioni.
In particolare, veniva eccepito che:
Nell'anno 2018 si sarebbero le elezioni nazionali per il rinnovo delle R.S.U. nel pubblico impiego;
tutte le sigle sindacali partecipanti avrebbero presentato proprie liste contenenti da 1 a 4 candidati, ciascuna ben sapendo che il personale in servizio presso il Conservatorio alla data utile di
2 R.G. n. 43165/2018
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
presentazione delle liste era inferiore a 200 unità, ad eccezione dell' che CP_11 illegittimamente avrebbe presentato una lista con 8 candidati ed ha conseguentemente partecipato alle elezioni in posizione di indubbio vantaggio.
Part Tale situazione, seppur formalmente segnalata dai rappresentanti e FSUR CISL in Commissione elettorale, non sarebbe stata sanata;
il direttore del senza averne il CP_9 potere e la facoltà avrebbe infatti integrato la Commissione elettorale, già costituita, con un componente designato, tardivamente ed oltre il termine massimo stabilito dalla circolare 1/2018 ARAN, dallo CP_12
La Commissione, composta in maniera illegittima, avrebbe operato in maniera illegittima, CP_ innanzitutto ammettendo, nonostante i parerei contrari di CISL e dell'organizzazione sindacale ricorrente, l'irregolare lista presentata dalla , poi non adempiendo alla pronuncia del CP_11
Comitato dei Garanti, infine non nominando il seggio elettorale, né assumendo le determinazioni relative all'esito delle elezioni e della proclamazione degli eletti;
L'O.S. ricorrente in diritto sosteneva:
- L'omesso adeguamento alla decisione del Comitato dei garanti;
- L'illegittima ammissione alla competizione elettorale della lista CP_4
-La violazione della procedura elettorale per illegittima composizione e costituzione della Commissione elettorale;
-La violazione della procedura elettorale per errata determinazione della consistenza dell'elettorato attivo utile alla determinazione numerica della R.S.U. da eleggere;
- L'omessa verbalizzazione della riunione della Commissione elettorale indetta dal Presidente per il 17/04/2018;
-Il mancato riscontro alle numerose richieste e sollecitazioni;
- L'omessa nomina del seggio elettorale;
- L'illegittima assegnazione dei seggi e mancata proclamazione degli eletti, nonché omesso esame del ricorso alla Commissione;
- L'illegittima formazione del verbale finale e definitivo;
- L'illegittima ed irregolare adozione degli adempimenti finali, nonché l'omessa notifica del verbale definitivo.
Così concludeva: “Voglia il Tribunale adìto, rigettata ogni eccezione, istanza e deduzione di parte avversa, accertate le irregolarità/illegittimità descritte nel ricorso ai capitoli da 1 a 9, annullare il verbale n. 5 della Commissione elettorale ed il verbale finale e definitivo emesso in pari data, ovvero altro verbale finale ignoto al ricorrente eventualmente redatto in altra data, annullare il provvedimento monocratico del Presidente della Commissione prot. 3805 del 20.4.2018 e, per
3 R.G. n. 43165/2018
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
l'effetto annullare la procedura elettorale ed i conseguenti risultati della stessa, ordinando l'indizione di nuove elezioni. Con vittoria di spese di lite”
Si costituiva con autonoma comparsa di costituzione e risposta la nella Controparte_1 persona della SI.ra , la quale in via preliminare eccepiva la nullità e/o inammissibilità Controparte_2 del ricorso poiché questo, ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., non conterrebbe il dovuto invito al convenuto a costituirsi nei termini di rito.
Sempre in via preliminare, eccepiva l'incompetenza per materia in favore del giudice del lavoro, nonché la carenza di legittimazione passiva della commissione elettorale, la quale sarebbe stata un organismo, non permanente, privo di soggettività giuridica, e conseguentemente non avrebbe avuto autonoma capacità in giudizio.
Nel merito, contestava tutte le avverse deduzioni in fatto ed in diritto, giacchè strumentali, infondate e non provate.
Così, pertanto, concludeva: “Piaccia all'adito Giudice adito, reietta ogni contraria deduzione e richiesta, con ogni riserva di ulteriore difesa, così provvedere secondo la seguente gradazione:
1. Accertare e dichiarare: l'incompetenza per materia in favore del Tribunale di Roma, sezione lavoro e/o il difetto di legittimazione passiva;
2. Rigettare, in ogni caso, la domanda perché nulla, inammissibile, tardiva, prescritta, improcedibile, generica, infondata in fatto e in diritto e, comunque, sfornita di prova;
3. Condannare, in ogni caso, parte ricorrente al pagamento del compenso professionale, delle spese, e onorari di causa, oltre i.v.a., cnap e rimborso ex art. 15 t.p., con attribuzione al sottoscritto procuratore per dichiarato anticipo.”
Si costituiva con autonoma comparsa la la quale preliminarmente eccepiva la CP_4 carenza di interesse ad agire e conseguente inammissibilità del ricorso.
Nel merito contestava tutte le avverse deduzioni in fatto ed in diritto, giacchè strumentali, infondate e non provate.
Così concludeva: “Voglia il Tribunale adito, reiette e disattese tutte le avverse e diverse istanze, deduzioni, eccezioni e difese, dichiarare inammissibile/improcedibile ed in ogni caso rigettare il ricorso per le ragioni spiegate in seno al presente atto. Spese rifuse come per legge, determinate nella misura prevista dall'art. 96 c.p.c., incluso il c.d. rimborso forfettario nella misura del 15%”.
Si costituiva la che, nel condividere le argomentazioni Controparte_3 in diritto già svolte dalla ricorrente, eccepiva le responsabilità del Controparte_13 nella vicenda de qua, tali da giustificare la sua partecipazione in giudizio.
Ed invero, la direzione del avrebbe provveduto all'illegittima Controparte_9 integrazione della Commissione elettorale con un componente designato dall'O.S. SNALS-CONFSAL e lo avrebbe fatto, tra l'altro, ad insediamento e costituzione della Commissione stessa, già avvenuti.
Ciò fermo, l'erroneità dei dati forniti alla Commissione avrebbe inevitabilmente portato ad una
4 R.G. n. 43165/2018
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
errata definizione dei numeri sia delle RSU da eleggere che dell'elenco numerico dei candidati da inserire nelle liste presentate dalle varie OO.SS., con conseguente irrimediabile irregolarità dell'intera procedura elettorale ed esito falsato.
Il non si sarebbe tra l'altro mai adeguato al Regolamento elettorale per la CP_9 costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni di cui al CCNQ del 7/08/1998) ma ciò non è mai avvenuto, continuando la stessa ad operare in maniera del tutto illegittima così da falsare l'intera procedura elettorale.
Pur competendo alla Commissione elettorale il compito di prendere atto dei risultati e proclamare gli eletti, tale potere sarebbe stato invece illegittimamente avocato a sé dal Presidente della Commissione, il quale, con atto monocratico del 20/04/2018 prot. 3805, avrebbe comunicato l'esito delle votazioni ed assegnato i seggi alle liste.
Così concludeva: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma – Terza Sezione Civile, disattesa ogni contraria istanza, - accogliere il ricorso principale ex art. 702 bic c.p.c. e per l'effetto:
1. annullare le elezioni della RSU 2018 presso il di Roma Controparte_9 ed i conseguenti risultati delle stesse;
2. ordinare l'indizione di nuove elezioni;
in subordine, previa conversione del rito: a) annullare le elezioni della RSU 2018 presso il di Roma ed i conseguenti Controparte_9 risultati delle stesse;
c) ordinare l'indizione di nuove elezioni;
Con vittoria di spese competenze ed onorari del procedimento da distrarsi.”
Interveniva infine in giudizio il , il quale Controparte_9 preliminarmente eccepiva il difetto di interesse ad agire e nel merito, con riguardo al ruolo dell'Amministrazione e sulle modalità di determinazione dell'elettorato attivo, asseriva che non sarebbe compito dell'amministrazione determinare il numero dei componenti.
Tale numero sarebbe infatti oggettivo e non soggetto alle contingenze temporali, dovendo essere, con ogni logica, il numero a cui far riferimento per determinare il numero dei componenti la RSU, dal momento che la stessa RSU resta in carica tre anni. Apparirebbe inopportuno e irragionevoli, infatti, che il numero dei rappresentanti dei lavoratori all'interno della RSU (3 o 6) debba essere condizionato dalla variabilità dei numeri al momento dell'organizzazione delle votazioni.
Ed invero, le nomine dei componenti la commissione elettorale e le nomine dei componenti il seggio elettorale sarebbero state fatte direttamente dalle OO.SS. generalmente all'atto della presentazione della lista. Sarebbero quindi le stesse OO.SS., in forma autonoma, a determinare la
[... composizione della commissione elettorale e del seggio elettorale. Nel caso del conservatorio sarebbero state acquisite dall'amministrazione n. 5 nomine per la commissione elettorale e n. Per_1
3 nomine per i componenti del seggio e trasmesse alle OO.SS.
Infine, circa la mancata convocazione dell'Amministrazione, da una ricerca effettuata sarebbe infatti risultato che la prevista e dovuta convocazione sarebbe stata effettuata ad un indirizzo non corrispondente a quello del conservatorio a cert.it, in luogo di Email_1
5 R.G. n. 43165/2018
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
e cert.it) Email_2
Così concludeva: “Per tutto quanto sopra esposto, il Controparte_14
affinchè codesto Ill.mo Tribunale rigetti l'avverso ricorso proposto, perché inammissibile
[...]
e/o infondato. Con vittoria di spese.”
Rimaneva contumace . CP_7
La causa veniva assegnata alla sezione Diritti della persona e immigrazione, Giudice dott.ssa Sangiovanni, che fissava udienza di comparizione per il giorno 17.10.2018 e, stante l'assenza del fascicolo d'ufficio, rinviava all'udienza del 31.10.2018.
A quell'udienza il Presidente della sezione, Giudice dott. Argan, rinviava la causa per esigenze di ruolo all'udienza del 14.11.2018 tenutasi dinanzi al Giudice dott. Argan, nominato in sostituzione della dott.ssa Sangiovanni, che disponeva la conversione del rito, da sommario a ordinario, e alla successiva udienza del 19.12.2018 rimetteva gli atti al Presidente per la valutazione circa la sussistenza della competenza tabellare della sezione XVIII.
Con provvedimento del 3.1.2019 il Presidente del Tribunale assegnava la causa alla terza sezione civile.
Alla prima udienza di comparizione fissata per il 5.11.2019 il Giudice concedeva i termini ex art. 183, sesto comma c.p.c. rinviando per la discussione sulle istanze istruttorie all'udienza del 09.06.2020.
All'udienza dell'08.09.2020, fissata a seguito di rinvio d'ufficio, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.11.2021.
La precisazione delle conclusioni si teneva infine, in data 21.12.2021, allorquando il Giudice, fatte precisare le conclusioni alle parti, tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di legge per comparse conclusionali e memorie di replica.
OSSERVA IN DIRITTO
- Difetto sopravvenuto di interesse per le nuove elezioni
Preliminarmente deve rilevarsi la sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione.
Nel caso di specie, si deve preliminarmente evidenziare come non sussista più un interesse all'annullamento della delibera di proclamazione, in ragione dell'indizione delle nuove elezioni nelle more del processo.
Orbene, ritenuta la carenza sopravvenuta di un interesse all'impugnazione, la decisione del giudicante è limitata al regolamento delle spese di lite secondo il principio della c.d. "soccombenza virtuale" ed in tal senso, ai fini della soccombenza virtuale, si dovrà tenere conto degli atti impugnati nell'ambito del presente giudizio.
In particolare, si deve rilevare come l'unico atto impugnabile in sede giurisdizionale dal privato
6 R.G. n. 43165/2018
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
sia quello conclusivo dell'intero procedimento, mentre ogni altro atto precedente e prodromico deve ritenersi atto endoprocedimentale, come tale non autonomamente impugnabile (Cass. n. 19947/2021).
Pertanto, nel caso di specie, l'unica impugnazione che assume rilevanza per il presente giudizio è solo ed esclusivamente l'atto finale del procedimento, vale a dire l'atto di proclamazione del risultato elettorale, in quanto unico atto avente rilevanza esterna.
Nel merito si ravvisa come la domanda di annullamento dell'atto finale è del tutto infondata.
L'atto di proclamazione, infatti, non è inficiato dalla presenza della lista elettorale dell'
[...]
in quanto regolarmente formata secondo il dettato 7 della Circolare n. 1/2018 e CP_15 secondo l'accordo collettivo quadro del 09.08.1998, confermato poi dal paragrafo n. 13 della CP_1 Circolare n. 1/2018.
Nello specifico, le summenzionate norme forniscono i parametri secondo cui poter correttamente individuare il numero di candidati presentabili nelle liste elettorali. Se da un lato la circolare del 2018 afferma come i candidati di ogni lista non possano superare oltre un terzo il numero dei componenti della RSU da eleggere, dall'altro l'accordo collettivo del 1998 all'art. 4 afferma come
“il numero dei componenti le RSU non potrà essere inferiore a: a) tre componenti nelle amministrazioni che occupano fino a 200 dipendenti;
b) tre componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti, nelle amministrazioni che occupano un numero di dipendenti superiore a 200 e fino a 3000 in aggiunta al numero di cui alla precedente lett. a), calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 200; c) tre componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle amministrazioni di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b), calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 3000”.
Nel caso in esame, dunque, si ravvisa come i componenti della RSU possano essere sei, in ragione del numero di dipendenti che il occupa, che è pari a 203 unità. CP_9
In tal senso la lista elettorale potrà disporre di otto candidati, proprio in ragione del dettato 7 della Circolare n. 1/2018, il quale ammette che il numero di suddetti candidati non possa superare di un terzo il numero dei componenti della RSU.
Pertanto, essendo sei i componenti della RSU e potendo essere aggiunte due candidature, in quanto la lista può limitatamente ad un terzo superare il numero dei componenti della RSU, la lista presentata dalle OO.SS. è del tutto legittima.
A nulla vale l'argomentazione sostenuta da parte ricorrente secondo cui è l'elettorato attivo l'unico elemento utile per determinare la composizione della RSU, in quanto sono le suddette norme che prescrivono come il dato di cui tenere conto ai fini dell'individuazione dei membri della RSU sia solamente il numero dei dipendenti che l'ente occupa.
Peraltro, anche qualora si tenesse conto dell'elettorato attivo, al momento dell'indizione delle elezioni del 12.03.2018 vi erano 201 soggetti aventi il diritto di elettorato attivo, pertanto, anche in questo caso i componenti della RSU sarebbero comunque sei e dunque il numero di candidati
7 R.G. n. 43165/2018
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
presentati dall'O.S. sarebbe del tutto legittimo e in linea con le prescrizioni dettate. CP_15
Orbene, in ragione di quanto sin qui esposto, parte attrice va condannata al pagamento delle spese sostenute nel presente giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Rigetta la domanda;
b) Condanna parte attrice al pagamento in favore di ciascuna parte costituita delle spese di giudizio liquidate nella somma di € 2.500,00, oltre oneri di legge.
Così deciso in Roma, in data 15.12.2025
Il Giudice
Dr.ssa Flora Mazzaro
8
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Flora Mazzaro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 43165 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 23.11.2021 e vertente
T R A
RTISTI Parte_1 Parte_2
Con l'avv. Daniela Terracciano che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Viale delle Milizia n. 1
RICORRENTE
E
in persona del Presidente, sig.ra anche in Controparte_1 Controparte_2 proprio
Con l'avv. Gianfranco Nunziata, che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Salerno, Via Irno n. 11
RESISTENTE
Controparte_3
Con l'avv. Gianluca Magnani, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Marco Viglietta in Roma, Via Fabio Massimo n. 45
1 R.G. n. 43165/2018
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
RESISTENTE
– Dipartimento CP_4 Controparte_5
Con l'avv. Giuseppe Leotta, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Buccari n, 3
RESISTENTE
CP_6
Con l'avv. Gianfranco Nunziata, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Salerno, Via Irno n. 11
RESISTENTE
(Federazione cisl ricerca) CP_7 Controparte_8
RESISTENTE CONTUMACE
Controparte_9
Con l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma
TERZO INTERVENUTO
OGGETTO: Diritti di elettorato attivo e passivo
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.11.2021, le parti concludevano come da verbale in atti e la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
PREMESSO IN FATTO CHE:
Con ricorso del 20.06.2018 il si rivolgeva Controparte_10 al Tribunale di Roma per vedere accertare le irregolarità/illegittimità relative allo svolgimento delle elezioni sindacali per la nomina delle RSU nel di Roma e per ottenere Controparte_9
l'annullamento del verbale numero 5 e del verbale definitivo emessi dalla Commissione elettorale in pari data, ovvero di ogni altro verbale finale ignoto al ricorrente eventualmente redatto in altra data e per far annullare il provvedimento monocratico del presidente della commissione prot. n. 3805 del 20.04.2018 e per l'effetto l'intera procedura elettorale, ordinando l'indizione di nuove elezioni.
In particolare, veniva eccepito che:
Nell'anno 2018 si sarebbero le elezioni nazionali per il rinnovo delle R.S.U. nel pubblico impiego;
tutte le sigle sindacali partecipanti avrebbero presentato proprie liste contenenti da 1 a 4 candidati, ciascuna ben sapendo che il personale in servizio presso il Conservatorio alla data utile di
2 R.G. n. 43165/2018
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
presentazione delle liste era inferiore a 200 unità, ad eccezione dell' che CP_11 illegittimamente avrebbe presentato una lista con 8 candidati ed ha conseguentemente partecipato alle elezioni in posizione di indubbio vantaggio.
Part Tale situazione, seppur formalmente segnalata dai rappresentanti e FSUR CISL in Commissione elettorale, non sarebbe stata sanata;
il direttore del senza averne il CP_9 potere e la facoltà avrebbe infatti integrato la Commissione elettorale, già costituita, con un componente designato, tardivamente ed oltre il termine massimo stabilito dalla circolare 1/2018 ARAN, dallo CP_12
La Commissione, composta in maniera illegittima, avrebbe operato in maniera illegittima, CP_ innanzitutto ammettendo, nonostante i parerei contrari di CISL e dell'organizzazione sindacale ricorrente, l'irregolare lista presentata dalla , poi non adempiendo alla pronuncia del CP_11
Comitato dei Garanti, infine non nominando il seggio elettorale, né assumendo le determinazioni relative all'esito delle elezioni e della proclamazione degli eletti;
L'O.S. ricorrente in diritto sosteneva:
- L'omesso adeguamento alla decisione del Comitato dei garanti;
- L'illegittima ammissione alla competizione elettorale della lista CP_4
-La violazione della procedura elettorale per illegittima composizione e costituzione della Commissione elettorale;
-La violazione della procedura elettorale per errata determinazione della consistenza dell'elettorato attivo utile alla determinazione numerica della R.S.U. da eleggere;
- L'omessa verbalizzazione della riunione della Commissione elettorale indetta dal Presidente per il 17/04/2018;
-Il mancato riscontro alle numerose richieste e sollecitazioni;
- L'omessa nomina del seggio elettorale;
- L'illegittima assegnazione dei seggi e mancata proclamazione degli eletti, nonché omesso esame del ricorso alla Commissione;
- L'illegittima formazione del verbale finale e definitivo;
- L'illegittima ed irregolare adozione degli adempimenti finali, nonché l'omessa notifica del verbale definitivo.
Così concludeva: “Voglia il Tribunale adìto, rigettata ogni eccezione, istanza e deduzione di parte avversa, accertate le irregolarità/illegittimità descritte nel ricorso ai capitoli da 1 a 9, annullare il verbale n. 5 della Commissione elettorale ed il verbale finale e definitivo emesso in pari data, ovvero altro verbale finale ignoto al ricorrente eventualmente redatto in altra data, annullare il provvedimento monocratico del Presidente della Commissione prot. 3805 del 20.4.2018 e, per
3 R.G. n. 43165/2018
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
l'effetto annullare la procedura elettorale ed i conseguenti risultati della stessa, ordinando l'indizione di nuove elezioni. Con vittoria di spese di lite”
Si costituiva con autonoma comparsa di costituzione e risposta la nella Controparte_1 persona della SI.ra , la quale in via preliminare eccepiva la nullità e/o inammissibilità Controparte_2 del ricorso poiché questo, ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., non conterrebbe il dovuto invito al convenuto a costituirsi nei termini di rito.
Sempre in via preliminare, eccepiva l'incompetenza per materia in favore del giudice del lavoro, nonché la carenza di legittimazione passiva della commissione elettorale, la quale sarebbe stata un organismo, non permanente, privo di soggettività giuridica, e conseguentemente non avrebbe avuto autonoma capacità in giudizio.
Nel merito, contestava tutte le avverse deduzioni in fatto ed in diritto, giacchè strumentali, infondate e non provate.
Così, pertanto, concludeva: “Piaccia all'adito Giudice adito, reietta ogni contraria deduzione e richiesta, con ogni riserva di ulteriore difesa, così provvedere secondo la seguente gradazione:
1. Accertare e dichiarare: l'incompetenza per materia in favore del Tribunale di Roma, sezione lavoro e/o il difetto di legittimazione passiva;
2. Rigettare, in ogni caso, la domanda perché nulla, inammissibile, tardiva, prescritta, improcedibile, generica, infondata in fatto e in diritto e, comunque, sfornita di prova;
3. Condannare, in ogni caso, parte ricorrente al pagamento del compenso professionale, delle spese, e onorari di causa, oltre i.v.a., cnap e rimborso ex art. 15 t.p., con attribuzione al sottoscritto procuratore per dichiarato anticipo.”
Si costituiva con autonoma comparsa la la quale preliminarmente eccepiva la CP_4 carenza di interesse ad agire e conseguente inammissibilità del ricorso.
Nel merito contestava tutte le avverse deduzioni in fatto ed in diritto, giacchè strumentali, infondate e non provate.
Così concludeva: “Voglia il Tribunale adito, reiette e disattese tutte le avverse e diverse istanze, deduzioni, eccezioni e difese, dichiarare inammissibile/improcedibile ed in ogni caso rigettare il ricorso per le ragioni spiegate in seno al presente atto. Spese rifuse come per legge, determinate nella misura prevista dall'art. 96 c.p.c., incluso il c.d. rimborso forfettario nella misura del 15%”.
Si costituiva la che, nel condividere le argomentazioni Controparte_3 in diritto già svolte dalla ricorrente, eccepiva le responsabilità del Controparte_13 nella vicenda de qua, tali da giustificare la sua partecipazione in giudizio.
Ed invero, la direzione del avrebbe provveduto all'illegittima Controparte_9 integrazione della Commissione elettorale con un componente designato dall'O.S. SNALS-CONFSAL e lo avrebbe fatto, tra l'altro, ad insediamento e costituzione della Commissione stessa, già avvenuti.
Ciò fermo, l'erroneità dei dati forniti alla Commissione avrebbe inevitabilmente portato ad una
4 R.G. n. 43165/2018
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
errata definizione dei numeri sia delle RSU da eleggere che dell'elenco numerico dei candidati da inserire nelle liste presentate dalle varie OO.SS., con conseguente irrimediabile irregolarità dell'intera procedura elettorale ed esito falsato.
Il non si sarebbe tra l'altro mai adeguato al Regolamento elettorale per la CP_9 costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni di cui al CCNQ del 7/08/1998) ma ciò non è mai avvenuto, continuando la stessa ad operare in maniera del tutto illegittima così da falsare l'intera procedura elettorale.
Pur competendo alla Commissione elettorale il compito di prendere atto dei risultati e proclamare gli eletti, tale potere sarebbe stato invece illegittimamente avocato a sé dal Presidente della Commissione, il quale, con atto monocratico del 20/04/2018 prot. 3805, avrebbe comunicato l'esito delle votazioni ed assegnato i seggi alle liste.
Così concludeva: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma – Terza Sezione Civile, disattesa ogni contraria istanza, - accogliere il ricorso principale ex art. 702 bic c.p.c. e per l'effetto:
1. annullare le elezioni della RSU 2018 presso il di Roma Controparte_9 ed i conseguenti risultati delle stesse;
2. ordinare l'indizione di nuove elezioni;
in subordine, previa conversione del rito: a) annullare le elezioni della RSU 2018 presso il di Roma ed i conseguenti Controparte_9 risultati delle stesse;
c) ordinare l'indizione di nuove elezioni;
Con vittoria di spese competenze ed onorari del procedimento da distrarsi.”
Interveniva infine in giudizio il , il quale Controparte_9 preliminarmente eccepiva il difetto di interesse ad agire e nel merito, con riguardo al ruolo dell'Amministrazione e sulle modalità di determinazione dell'elettorato attivo, asseriva che non sarebbe compito dell'amministrazione determinare il numero dei componenti.
Tale numero sarebbe infatti oggettivo e non soggetto alle contingenze temporali, dovendo essere, con ogni logica, il numero a cui far riferimento per determinare il numero dei componenti la RSU, dal momento che la stessa RSU resta in carica tre anni. Apparirebbe inopportuno e irragionevoli, infatti, che il numero dei rappresentanti dei lavoratori all'interno della RSU (3 o 6) debba essere condizionato dalla variabilità dei numeri al momento dell'organizzazione delle votazioni.
Ed invero, le nomine dei componenti la commissione elettorale e le nomine dei componenti il seggio elettorale sarebbero state fatte direttamente dalle OO.SS. generalmente all'atto della presentazione della lista. Sarebbero quindi le stesse OO.SS., in forma autonoma, a determinare la
[... composizione della commissione elettorale e del seggio elettorale. Nel caso del conservatorio sarebbero state acquisite dall'amministrazione n. 5 nomine per la commissione elettorale e n. Per_1
3 nomine per i componenti del seggio e trasmesse alle OO.SS.
Infine, circa la mancata convocazione dell'Amministrazione, da una ricerca effettuata sarebbe infatti risultato che la prevista e dovuta convocazione sarebbe stata effettuata ad un indirizzo non corrispondente a quello del conservatorio a cert.it, in luogo di Email_1
5 R.G. n. 43165/2018
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
e cert.it) Email_2
Così concludeva: “Per tutto quanto sopra esposto, il Controparte_14
affinchè codesto Ill.mo Tribunale rigetti l'avverso ricorso proposto, perché inammissibile
[...]
e/o infondato. Con vittoria di spese.”
Rimaneva contumace . CP_7
La causa veniva assegnata alla sezione Diritti della persona e immigrazione, Giudice dott.ssa Sangiovanni, che fissava udienza di comparizione per il giorno 17.10.2018 e, stante l'assenza del fascicolo d'ufficio, rinviava all'udienza del 31.10.2018.
A quell'udienza il Presidente della sezione, Giudice dott. Argan, rinviava la causa per esigenze di ruolo all'udienza del 14.11.2018 tenutasi dinanzi al Giudice dott. Argan, nominato in sostituzione della dott.ssa Sangiovanni, che disponeva la conversione del rito, da sommario a ordinario, e alla successiva udienza del 19.12.2018 rimetteva gli atti al Presidente per la valutazione circa la sussistenza della competenza tabellare della sezione XVIII.
Con provvedimento del 3.1.2019 il Presidente del Tribunale assegnava la causa alla terza sezione civile.
Alla prima udienza di comparizione fissata per il 5.11.2019 il Giudice concedeva i termini ex art. 183, sesto comma c.p.c. rinviando per la discussione sulle istanze istruttorie all'udienza del 09.06.2020.
All'udienza dell'08.09.2020, fissata a seguito di rinvio d'ufficio, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.11.2021.
La precisazione delle conclusioni si teneva infine, in data 21.12.2021, allorquando il Giudice, fatte precisare le conclusioni alle parti, tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di legge per comparse conclusionali e memorie di replica.
OSSERVA IN DIRITTO
- Difetto sopravvenuto di interesse per le nuove elezioni
Preliminarmente deve rilevarsi la sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione.
Nel caso di specie, si deve preliminarmente evidenziare come non sussista più un interesse all'annullamento della delibera di proclamazione, in ragione dell'indizione delle nuove elezioni nelle more del processo.
Orbene, ritenuta la carenza sopravvenuta di un interesse all'impugnazione, la decisione del giudicante è limitata al regolamento delle spese di lite secondo il principio della c.d. "soccombenza virtuale" ed in tal senso, ai fini della soccombenza virtuale, si dovrà tenere conto degli atti impugnati nell'ambito del presente giudizio.
In particolare, si deve rilevare come l'unico atto impugnabile in sede giurisdizionale dal privato
6 R.G. n. 43165/2018
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
sia quello conclusivo dell'intero procedimento, mentre ogni altro atto precedente e prodromico deve ritenersi atto endoprocedimentale, come tale non autonomamente impugnabile (Cass. n. 19947/2021).
Pertanto, nel caso di specie, l'unica impugnazione che assume rilevanza per il presente giudizio è solo ed esclusivamente l'atto finale del procedimento, vale a dire l'atto di proclamazione del risultato elettorale, in quanto unico atto avente rilevanza esterna.
Nel merito si ravvisa come la domanda di annullamento dell'atto finale è del tutto infondata.
L'atto di proclamazione, infatti, non è inficiato dalla presenza della lista elettorale dell'
[...]
in quanto regolarmente formata secondo il dettato 7 della Circolare n. 1/2018 e CP_15 secondo l'accordo collettivo quadro del 09.08.1998, confermato poi dal paragrafo n. 13 della CP_1 Circolare n. 1/2018.
Nello specifico, le summenzionate norme forniscono i parametri secondo cui poter correttamente individuare il numero di candidati presentabili nelle liste elettorali. Se da un lato la circolare del 2018 afferma come i candidati di ogni lista non possano superare oltre un terzo il numero dei componenti della RSU da eleggere, dall'altro l'accordo collettivo del 1998 all'art. 4 afferma come
“il numero dei componenti le RSU non potrà essere inferiore a: a) tre componenti nelle amministrazioni che occupano fino a 200 dipendenti;
b) tre componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti, nelle amministrazioni che occupano un numero di dipendenti superiore a 200 e fino a 3000 in aggiunta al numero di cui alla precedente lett. a), calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 200; c) tre componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle amministrazioni di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b), calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 3000”.
Nel caso in esame, dunque, si ravvisa come i componenti della RSU possano essere sei, in ragione del numero di dipendenti che il occupa, che è pari a 203 unità. CP_9
In tal senso la lista elettorale potrà disporre di otto candidati, proprio in ragione del dettato 7 della Circolare n. 1/2018, il quale ammette che il numero di suddetti candidati non possa superare di un terzo il numero dei componenti della RSU.
Pertanto, essendo sei i componenti della RSU e potendo essere aggiunte due candidature, in quanto la lista può limitatamente ad un terzo superare il numero dei componenti della RSU, la lista presentata dalle OO.SS. è del tutto legittima.
A nulla vale l'argomentazione sostenuta da parte ricorrente secondo cui è l'elettorato attivo l'unico elemento utile per determinare la composizione della RSU, in quanto sono le suddette norme che prescrivono come il dato di cui tenere conto ai fini dell'individuazione dei membri della RSU sia solamente il numero dei dipendenti che l'ente occupa.
Peraltro, anche qualora si tenesse conto dell'elettorato attivo, al momento dell'indizione delle elezioni del 12.03.2018 vi erano 201 soggetti aventi il diritto di elettorato attivo, pertanto, anche in questo caso i componenti della RSU sarebbero comunque sei e dunque il numero di candidati
7 R.G. n. 43165/2018
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
presentati dall'O.S. sarebbe del tutto legittimo e in linea con le prescrizioni dettate. CP_15
Orbene, in ragione di quanto sin qui esposto, parte attrice va condannata al pagamento delle spese sostenute nel presente giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Rigetta la domanda;
b) Condanna parte attrice al pagamento in favore di ciascuna parte costituita delle spese di giudizio liquidate nella somma di € 2.500,00, oltre oneri di legge.
Così deciso in Roma, in data 15.12.2025
Il Giudice
Dr.ssa Flora Mazzaro
8