TRIB
Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 20/03/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
Fascicolo n. 554/2022
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nel procedimento deciso all'udienza del 20.3.2025
PROMOSSO DA
, in proprio e in qualità di legale rappresentante di Parte_1 CP_1 avv. PERROTTA Gianni, V.le dei Pentri 70- Isernia
CONTRO
Controparte_2 dott.ri e CP_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6 Cod c/o , Via Tiburtina Valeria 54/1 - RA
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ORDINANZA INGIUNZIONE
Conclusioni: come da note ex art.127-ter c.p.c.
1
La controversia ha ad oggetto l'opposizione proposta da , in Parte_1 proprio e in qualità di legale rappresentante di (con ricorso CP_1 depositato in data 5.5.2022) avverso una ordinanza ingiunzione (n.40/2022 – PE/1) emessa dall' di Controparte_2 CP_2
e recante l'ingiunzione del pagamento della complessiva somma di €50.966,30 per sanzioni amministrative irrogate:
• per somministrazione illecita di n.7 lavoratori ( , Persona_1
, , , Persona_2 Persona_3 Persona_4 Persona_5
u Persona_6 Persona_7 dell'appalto di servizi intercorso tra:
o CP_1
(committente e sostanziale utilizzatore dei suddetti lavoratori, che, come ritenuto in sede ispettiva, ricevevano direttive da legale rappresentante di detta e non Parte_1 CP_1 dal formale datore di lavoro Parte_2
; peraltro era altresì la proprietaria dei
[...] CP_1 mezzi di autotrasporto utilizzati dal personale)
o e Parte_2
(appaltatore e datore di lavoro formale dei suddetti lavoratori, che non ricevevano tuttavia direttive da legale Persona_8 rappresentante di detta società, in realtà impiegata operativa della sede di Termoli -addetta alla spedizione merci- e soggetta anch'ella alle disposizioni del ); Pt_1
• correlativamente, anche per il lavoro non regolarizzato svolto, per n.113 giornate, da n.5 lavoratori ( , Persona_1 Persona_2 [...]
, e a s Persona_3 Persona_5 Persona_6 formale, in data 31.12.2016, dell'attività di Parte_2
, avevano continuato a lavorare alle dipendenze di
[...]
(nel periodo 2.1.2017-3.2.2017). CP_1
La parte opponente eccepiva l'insussistenza delle circostanze accertate nella ordinanza ingiunzione e, con particolare riferimento alla ritenuta interposizione illecita di lavoro, deduceva la regolarità del contratto di appalto intervenuto tra le due società, trattandosi di contratti che normalmente gli spedizionieri pongono in essere per garantire il servizio di distribuzione delle merci nelle diverse regioni e considerato che la società appaltatrice ( Parte_2
) aveva quindi adempiuto alle obbligazioni nascenti dal predetto
[...]
a autonomia e proprio rischio in conformità a quelle che sono le attività dello spedizioniere.
L' si costituiva in giudizio resistendo Controparte_2 all'opposizione.
2 Assunte le prove testimoniali, la controversia, all'esito della discussione tenuta mediante trattazione scritta con scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale.
***
Il ricorso è nel merito infondato, per le seguenti considerazioni.
L'art.29 D.Lgs.276/2003 dispone, codificando i criteri distintivi tra appalto lecito e interposione illecita, che “1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa. (…)”.
Tuttavia, alla luce dell'istruttoria espletata, devono ritenersi confermate le circostanze di fatto emerse dalle dichiarazioni raccolte in sede ispettiva.
I dipendenti di , infatti, Parte_2 neppure conoscevano , legale rappresentante di detta società Persona_8 appaltatrice, e ricevevano indicazioni sul lavoro da svolgere da Parte_1 legale rappresentante dalla committente ovvero da CP_1
dal delegata;
i suddetti inoltre provvedevano Persona_1 Pt_1 persino a pagare le retribuzioni;
inoltre erano significativamente di proprietà di gli automezzi, con i quali venivano eseguiti proprio i servizi di CP_1 trasporto che, invece, avrebbero dovuto essere svolti, in base al contratto di appalto di servizi prodotto da parte ricorrente, dall'appaltatrice
[...]
in favore della committente Parte_2 [...]
CP_1
Tanto emerge dalle dichiarazioni assunte in sede di procedimento ispettivo, che i testimoni hanno confermato nell'odierno giudizio, rendendo inoltre le seguenti precisazioni, per quanto maggiormente rileva ai fini del decidere:
• “(…) per ogni questione io mi rapportavo con il signor di cui avevo il numero di Parte_1 cellulare (…) e direttive sul lavoro le ricevevo da che faceva sempre Persona_1 riferimento al signor (…) il camion era i ADR: I mezzi erano Pt_1 CP_1 tutti del (…) non ho mai conosciuto la né ricevuto da lei alcuna Pt_1 Persona_8 disposizione Sul Cap. 4): non so se lavorava a Termoli Sul Cap. 5): la prima volta Persona_8 che sono andato alla sede delle 2 società che era unica in via salaria Vecchia mi ha ricevuto la signora che mi ha presentato il signor Sul Cap. 6): Parte_3 Parte_1 tutti i mezzi utilizzati dalla (…) ricordo che una volta ho Parte_4 Parte_5 avuto un incidente sulla A 14 ed ho chiamato direttamente lui (…) è arrivato il che ci ha Tes_1 parlato e si è mezzo d'accordo con il responsabile del magazzino che gli ha restituito le chiavi dei mezzi. Ad alcuni di noi ha pagato le spettanze a me non ha dato nulla neanche la buonuscita. A me pagava sempre il tutti i mesi, mi faceva il bonifico (…) le buste paga mi Tes_1 venivano consegnate dalla signora ” (teste ); Persona_1 Per_5
3 • “(…) nel rapporto di lavoro mi relazionavo con e con , questa era la Pt_1 Persona_1 responsabile di sede, non mi relazionavo con nessun altro. ADR Questa faceva da tramite per quando ho firmato il contratto fu lei a porgermelo per firma alla Parte_1 presenza di (…) Le retribuzioni mi venivano pagate con bonifico da (…) la Pt_1 Pt_1 posta la prendeva (…) mi indicava le destinazioni a cui dovevano Persona_1 Pt_1 essere spedite le merci (…) ci ha chiamato uno per uno in ufficio, mi ha pagato, non so Pt_1 se agli altri pure, e io me ne sono andato, a me non deve più dare soldi (…) ” (teste ); Per_2
• “(…) a RA non è mai venuta, non so chi sia, non ricordo il nome, mi pare Persona_8 che vi era una a Termoli, nell'altra sede dell'azienda, penso la sede legale;
Sul Persona_8 Cap. b): io venivo pagata da , a volte in contanti a volte con assegno (…) non Persona_1 riesco a ricordare se mi pagava nifico (…) conoscevo anche che Parte_1 era la persona che gestiva, faceva le veci di (…) la sede era in Persona_1 Pt_1 CP_1 Isernia, noi ci interfacciavamo con loro per le spedizioni, loro facevano la parte del , noi la Pt_2 parte dell'Abruzzo venne una volta se non ricordo male era stato contattato da CP_7
perché c'era stata una qualche problematica, si era fatto male un autista, , Per_1 Persona_4 se non ricordo male, era caduto dal muletto (…) ” (teste Tes_2
• “(…) le direttive per il lavoro me le dava esclusivamente , la quale Persona_1 penso che era dipendente di …)” (teste Parte_6 Per_7
• “(…) ADR non c'erano altri soggetti, all'infuori di da cui ricevevo Parte_1 disposizioni in ordine al lavoro che dovevo svolgere. ADR neppure da Persona_8 ricevevo indicazioni, ed anzi la predetta riceveva indicazioni sul proprio lavoro da
ADR non c'era alcun personale di livello apicale in Parte_1 [...]
(…)” (teste ). Parte_2 Persona_1
Pertanto, nessun esercizio del potere organizzativo e direttivo veniva svolto dal
, datore di lavoro pertanto Parte_2 soltanto formale.
I testimoni indicati da parte ricorrente hanno invece reso dichiarazioni di segno contrario, ma che non possono ritenersi decisive, alla luce degli esiti univoci delle altre prove testimoniali che, come detto, hanno confermato le risultanze del procedimento ispettivo e considerato, altresì, che i testimoni indicati da parte ricorrente non erano comunque materialmente presenti nella sede di RA:
• “(…) so che i lavoratori indicati nel capitolo che mi viene letto lavoravano tutti per la
[...] con sede a RA nell'anno 2016 (…) Sono stata a RA un paio di volte”); Parte_2
• “(…) Sono stato dipendente di dal marzo 2016 al dicembre 2016, Parte_2 lavoravo nella filiale di Termoli (…) I mezzi erano 4 tutti di proprietà della , non ve CP_1 n'erano di , i mezzi erano concessi in noleg Parte_2 [...]
.” (teste . Parte_2 Tes_3
V'è peraltro da richiamare la Sentenza del Tribunale di RA n.582/2018 R.G.1743/2017) (confermata dalla Corte di Appello di L'Aquila, Sentenza n.558/2020 R.G.847/2018), che, con riferimento al ricorso introdotto da uno dei lavoratori interessati contro (pur in relazione ad un petitum CP_1 limitato al periodo dal 31.12.2016), ha non solo accertato in dispositivo
“la sussistenza, a far data dal 31/12/2016, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato tra e la , con sede in Persona_1 CP_1
TO PA (IS) mansioni CCN Trasporto e Spedizione”; ma ha anche affermato, in motivazione, che “(…) può quindi ritenersi che il rapporto di lavoro della può imputarsi alla e tanto Persona_1 CP_1
4 anche ai fini della responsabilità concorrenziale ai sensi dell'art. 2112 c.c. con la società ; la suddetta Corte di Appello di L'Aquila, Parte_7
Sentenza n.558/2020 R.G.847/2018 ha altresì affermato che “(…) dalle prove raccolte si evince un forte legame tra la e la che Parte_2 CP_1 giustifica che quest'ultima sia destinataria delle pretese fatte valere nei suoi confronti dalla anche per il periodo in cui il rapporto è stato Persona_1 formalmente svo , se non altro ai sensi dell'art. 2112 Parte_2
c.c., risultando che la cessò l'attività, per come anche Parte_2 documentalmente provat l'attività continuò con le stesse modalità e senza soluzione di continuità presso l'unità operativa di RA (cfr. deposizioni e )”. Tes_4 Per_5
Non possono neppure risultare decisive le deduzioni attoree con riferimento ai rapporti intercorrenti tra le due società, regolamentate da pur precise pattuizioni nei contratti di appalto e di noleggio di mezzi, prodotti in atti, in quanto, con riferimento all'accertamento dei rapporti di lavoro, deve prevalere la considerazione del reale svolgimento del rapporto rispetto alla formale apparenza posta in essere dalle parti, occorrendo dunque considerare (ed accertare in giudizio) il rapporto nella sua concreta attuazione, come evidenziato dalla giurisprudenza della Sezione Lavoro della Corte Cassazione in via generale, pur in relazione a specifiche problematiche del contenzioso lavoristico:
• “Elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato - e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo - è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali - lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto - possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto. Inoltre, non è idoneo a surrogare il criterio della subordinazione nei precisati termini neanche il "nomen iuris" che al rapporto di lavoro sia dato dalle sue stesse parti (cosiddetta "autoqualificazione"), il quale, pur costituendo un elemento dal quale non si può in generale prescindere, assume rilievo decisivo ove l'autoqualificazione non risulti in contrasto con le concrete modalità di svolgimento del rapporto medesimo” (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 4500 del 27/02/2007, Rv. 595233 - 01);
• “In relazione ad un rapporto di lavoro che abbia avuto attuazione a seguito della stipulazione di un contratto a tempo parziale formalmente regolare ai sensi dell'art. 5 del D.L. 30 ottobre 1984 n. 726, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984 n. 863, non incorre nel vizio di extrapetizione, ne' in quello di contraddittorietà di motivazione, il giudice di merito che, ritenendo sussistere un'ipotesi di simulazione relativa del contratto, accolga la domanda del lavoratore che, dedotto di avere di fatto sempre osservato un orario di lavoro a tempo pieno, chieda le consequenziali integrazioni di taluni emolumenti (nella specie, del trattamento di malattia e di quello di fine rapporto). Infatti, la domanda giudiziale deve essere interpretata non solo nella sua formulazione letterale ma anche nel suo sostanziale contenuto e con riguardo alle finalità perseguite dalla parte, e quindi la richiesta di accertamento di una simulazione relativa può ritenersi implicitamente e virtualmente contenuta nella domanda dedotta in giudizio quando risulti coerente il "petitum" e la "causa petendi" e non si estenda l'ambito soggettivo di riferimento. D'altra parte, ai fini dell'accoglimento della domanda proposta dal
5 lavoratore, lo stesso accertamento della simulazione relativa deve ritenersi superfluo - essendo fuori questione le conseguenze della dissimulazione verso terzi - in applicazione del principio secondo cui in materia di lavoro, in relazione ai diritti spettanti al lavoratore per la sua attività lavorativa, non è decisivo il negozio costitutivo del rapporto ma il rapporto nella sua concreta attuazione, e tenuto presente che non possono ritenersi applicabili alla trasformazione del contratto a "part - time" in contratto a tempo pieno le prescrizioni (atto scritto e convalida da parte dell'Ufficio provinciale del lavoro) dettate dall'art. 5 del decreto legge citato per la trasformazione inversa” (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 8904 del 11/10/1996, Rv. 500064 – 01);
detta pronuncia in motivazione ha precisato che “(…) non può omettersi il rilevare che, nel rapporto di lavoro, ove sia accertato che la prestazione si è effettivamente svolta secondo determinate modalità, lo stesso rilievo dell'accertamento della simulazione relativa della formale pattuizione di diverse modalità non è condizionante, ma cede all'operatività del principio di corrispondenza del trattamento del lavoratore all'effettiva consistenza del proprio impegno, allorquando, come nella specie, si tratti non di verificare le conseguenze che la dissimulazione della situazione reale abbia avuto verso i terzi, ma soltanto di riconoscere i diritti del prestatore di lavoro per la propria attività, in quanto ciò che risulta decisivo non è il negozio costitutivo del rapporto, ma il rapporto nella concreta attuazione dalla quale sorgono siffatti diritti (v. Cass. 13 giugno 1980 n. 3793). Epperò, una volta accertato che, nonostante la stipulazione di un contratto di lavoro part - time, le concrete modalità di svolgimento del rapporto sono state quelle tipiche del tempo pieno, la determinazione delle spettanze del lavoratore in relazione ai vari istituti retributivi non può che risultare conforme a questa realtà (…)” (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 8904 del 11/10/1996, Rv. 500064 – 01, in motivazione).
***
Anche con riferimento al proseguimento dei rapporti di lavoro di n.5 lavoratori alle dipendenze di (nel periodo 2.1.2017-3.2.2017) con le CP_1 medesime modalità, i contratti di collaborazione occasionale prodotti da parte opponente non possono, per le medesime considerazioni sopra illustrate, prevalere sul reale atteggiarsi dei rapporti di lavoro, che trova sostegno probatorio nell'attività istruttoria compiuta in sede ispettiva.
Inoltre la cit. Sentenza del Tribunale di RA n.582/2018 R.G.1743/2017) (confermata dalla Corte di Appello di L'Aquila, Sentenza n.558/2020 R.G.847/2018), con riferimento al ricorso introdotto da uno dei lavoratori interessati contro ha appunto accertato “la sussistenza, a far data CP_1 dal 31/12/2016, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato tra e la , con sede in TO Persona_1 CP_1
PA (IS) mansioni di II livello del CCNL Logistica, Trasporto e Spedizione”.
***
L'opposizione va pertanto rigettata.
Considerato il sopra evidenziato contrasto tra le dichiarazioni di gruppi di testi contrapposti, le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.
6
P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- compensa le spese.
Così deciso in RA in data 20.3.2025. IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Andrea Pulini)
7