Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 14/04/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1959/2024 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
(C.F. , nata a [...] il [...] ed PA C.F._1
ivi residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Michele Motta, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti e da
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Marina
Giudice, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RI COR RE NT I con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
26.02.2025.
OG GE TTO : separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto:
2007; che dall'unione coniugale sono nati due figli: (IT, 22.06.2008) e (IT, Per_1 Per_2
28.09.2019), entrambi minorenni ed economicamente non autosufficienti;
che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 12.11.2024, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni (così come modificate con accordo a firma congiunta depositato il 15.02.2025):
1. Separazione.
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, dandosi fin d'ora reciproco consenso al rilascio del passaporto.
2. Abitazione adibita a casa coniugale.
La casa coniugale sita in IT (RG), in Via Varese n. 3, viene assegnata alla SI.ra PA
, la quale avrà piena ed esclusiva disponibilità sull'intero immobile (garage, primo piano,
[...] secondo piano). Il SI. si impegna a riconsegnare alla SI.ra l'unica Parte_2 PA copia delle chiavi di cui è in possesso e di dare previo avviso alla SI.ra ogni qualvolta PA voglia andare a trovare i figli a casa.
La SI.ra procederà alla voltura a suo nome delle utenze per la fornitura del servizio PA elettrico, idrico e del gas (ove presente) entro 30 giorni dalla data dell'udienza cartolare del
26.02.2025.
La Sig.ra acconsente sin d'ora a che il SI. possa lasciare temporaneamente nel PA PT garage della casa coniugale i suoi effetti personali e le cose di sua proprietà, in attesa che il SI. le ritiri. La SI.ra si impegna a riconsegnare al SI. suoi effetti personali PT PA PT non appena egli ne farà semplice richiesta.
3. Aspetti patrimoniali riguardanti i coniugi.
Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra.
4. Diritti del genitore non collocatario. Per_ a) i figli minori, e resteranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, Persona_3 vivendo collocati presso la residenza materna con facoltà per il padre di avere con sé il figlio nei giorni di: lunedì — mercoledì — venerdì dalle ore 17,00 alle ore 20,00. Inoltre, il figlio Per_2 trascorrerà con il genitore non collocatario una domenica ogni quindici giorni, dalle ore Per_2
Per_ 11.00 alle ore 17.00. La figlia minore . avendo raggiunto i sedici anni di età ed essendo in grado di autodeterminarsi, trascorrerà con il padre tutto il tempo che desidererà, previo accordo tra i due.
b) il padre ha il diritto di prelevare agni giorno i figli all'uscita di scuola. A tal proposito si fa presente che: Per_
- la figlia frequenta l'Istituto Giuseppe ZI di IT (RG) tutti i giorni dal lunedì al sabato ed esce tutti i giorni alle ore 13.30;
- il figlio frequenta la scuola materna 'Filippo Traina' di IT (RG) tutti i giorni dal Per_2 lunedì al venerdì ed esce tutti i giorni alle ore 15,30.
5. mantenimento ordinario e straordinario dei figli
I coniugi percepiscono:
I) l'Assegno Unico Universale il cui importo ammonta, attualmente, ad euro 388,20 e viene percepito per intero dal SI. PT
II) il reddito di inclusione il cui importo ammonta ad euro 650 circa, e viene percepito per intero dal SI. PT
In qualità di genitore non collocatario, il SI. corrisponderà, mediante bonifico alla SI.ra PT
, le seguenti somme: PA
a. 189 euro - pari al 50% dell'ammontare totale dell'Assegno Unico Universale, entro e non oltre il 10 di ogni mese;
b. 325 euro - pari al 50% dell'ammontare totale del Reddito di inclusione - che il SI. restituirà PT alla moglie, SI.ra , entro e non oltre il 10 di ogni mese;
PA
c. 150 euro mensili, per 12 mensilità. da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di mantenimento ordinario dei figli minori non autosufficienti, entro e non oltre il 10 di ogni mese.
Con riguardo alla voce a), si precisa che il SI. rimarrà obbligato alla dazione del 50% PT dell'Assegno Unico Universale fino a quando tale assegno verrà percepito;
se l'ammontare dell'assegno Unico Universale percepito dal SI. dovesse diminuire od aumentare nel PT quantum, il SI. sarà tenuto a corrispondere il 50% della nuova misura che gli verrà erogata PT dall'I.N.P.S.
Con riguardo alla voce b) si precisa che il SI. rimarrà obbligato alla restituzione del 50% PT del Reddito di inclusione fino a quando tale emolumento verrà percepito dallo stesso.
Se il reddito di inclusione non dovesse essere più percepito dal SI. egli rimarrà obbligato PT
a corrispondere alla SI.ra una quota mensile, a titolo di mantenimento ordinario dei figli PA non autosufficienti, nella nuova misura di 200,00 euro mensili, per 12 mensilità, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, entro e non oltre il 10 di ogni mese.
6. Spese straordinarie Per_ Tutte le spese straordinarie dei figli non autosufficienti, e , sono poste per il 50% in Per_2 capo al SI. e per il 50% in capo alla SI.ra . Pertanto: PT PA
a) le parti concordano espressamente sin d'ora che le spese straordinarie che non necessitano di previo consenso sono quelle relative all'acquisto del materiale didattico ad inizio anno scolastico e quelle di natura medica e farmacologica, relative alla salute dei figli:
b) per tutte le altre spese straordinarie - diverse da quelle di cui al punto a) - è necessario il previo accordo tra i genitori;
c) qualora il genitore collocatario dovesse anticipare (previa autorizzazione, nel caso di spese del gruppo b), quanto necessario per affrontare una spesa straordinaria, il genitore non collocatario provvederà a rimborsare il 50% della spesa, con cadenza mensile, previa esibizione delle ricevute di spesa.
7. Autovettura.
La SI.ra è proprietaria di un'automobile marca Fiat modello Panda, targato PA
CX 871 DV immatricolata nell'anno 2005, di cui si allega copia del libretto di circolazione (doc. n.
6).
L'autovettura rimarrà nella piena ed esclusiva disponibilità della SI.ra e rimangono in PA capo alla SI.ra le spese ordinarie e quelle straordinarie concernenti l'automobile. PA che l'udienza di comparizione del dì 26.02.2025, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, e che le stesse vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che le condizioni di separazione concordate, nell'interesse dei figli e inerenti ai rapporti economici tra le parti appaiono rispondenti alle disposizioni di legge e, possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale;
che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione personale d ei coniugi e , PA Parte_2
che hanno contratto matrimonio civile a IT (RG) in data 19.10.2007, con atto trascritto nel registro dello stato civile del Comune di IT (RG), al n. 43, parte I, Ufficio 1, anno 2007;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di IT perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di conSIlio della Sezione Civile del Tribunale, il _8.04.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti