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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 04/07/2025, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 835/2025R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliata in VIA FRAGNETA, 7 82030 Parte_1
TORRECUSO Italia, presso lo studio dell'avv. SAUCHELLA GIUSEPPE, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- parte ricorrente -
C O N T R O
elettivamente domiciliato Controparte_1
presso VIA E. GRAMAZIO 2/3 BENEVENTO, rappresentato e difeso dal dott.
ROMANO VINCENZO giusta delega in atti;
- parte resistente - all'esito della trattazione scritta del 03/07/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 6.3.25 e regolarmente notificato, ha Parte_1 esposto:
- di essere inserita nelle graduatorie di istituto della provincia di Benevento;
1 - che riceveva in data 4.10.24 una convocazione per una supplenza breve presso l'I.C. di Colle Sannita – scuola primaria e che il 7.10.24 si recava presso il plesso distaccato di ST ove prestava servizio;
- che dal giorno successivo avrebbe dovuto prestare servizio presso il plesso di Colle Sannita;
- che in mancanza di indicazioni circa la durata del servizio “dal 7.10.24 fino all'avente diritto” e non avendo sottoscritto il contratto optava per la rinuncia dell'incarico in data 8.10.24;
- che con decreto del 9.10.24 il dirigente scolastico procedeva al suo depennamento dalle graduatorie di istituto.
Ha concluso chiedendo di dichiarare il diritto all'inserimento nelle graduatorie di istituto e conseguente iscrizione nelle stesse.
Parte resistente si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, evidenziando che la docente aveva preso regolarmente servizio ed insegnato nei giorni 07/10/2024 e 08/10/2024, come si rinviene dal registro firme di presenza, ove la risulta aver prestato servizio dalle ore 12.05 del 07/10/2024 alle Pt_1
ore 16.05 del medesimo giorno, e, ancora, dalle ore 8.05 del 08/10/2024 alle ore
12.05 dello stesso giorno. (cfr. All. 3).
Ciò posto, il ricorso ha ad oggetto l'impugnazione di un atto dirigenziale di risoluzione del contratto a tempo determinato, stipulato con la ricorrente quale docente inserita nelle graduatorie d'istituto.
Il provvedimento impugnato richiama il DM 88.24 il quale, per quanto qui interessa, prevede all'art.14 - Effetti del mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro che “1. La stipula del contratto di lavoro costituisce condizione necessaria per la presa di servizio
In caso di assegnazione dell'incarico di supplenza da GAE e GPS:
a) la rinuncia, prevista all'articolo 12 comma 11, all'assegnazione della supplenza o la mancata assunzione di servizio entro il termine assegnato
2 dall'Amministrazione, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che dalle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d'istruzione cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento;
b) l'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione per l'intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime.
2. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 3, in caso di assegnazione dell'incarico di supplenza sulla base delle graduatorie di istituto:
a) la rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, su posto comune, comporta, esclusivamente per gli aspiranti che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze, con riferimento al relativo anno scolastico, dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione. Analogamente, la rinuncia ad una proposta di assunzione o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, per posto di sostegno, comporta, esclusivamente per gli aspiranti specializzati che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo posto di sostegno che per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione;
la mancata assunzione in servizio dopo l'accettazione o la mancata risposta, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto per
3 cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario, equivale alla rinuncia esplicita;
b) l'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie di istituto per tutte le graduatorie classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione, per l'intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime.
3. Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza ai sensi dell'articolo 2, comma 5, lettere a) e b). Gli effetti sanzionatori di cui al comma 1 non si producono per il personale che non eserciti detta facoltà, mantenendo l'incarico precedentemente conferito.
4. I soggetti che siano incorsi nelle situazioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), e) e f) sono depennati dalle GAE, dalle GPS e dalle graduatorie d'istituto. I soggetti che siano incorsi nelle situazioni di cui all'articolo 6, comma
2, lettera c) e d) sono esclusi dalle GAE, dalle GPS e dalle graduatorie d'istituto unicamente con riferimento alla medesima classe di concorso o tipologia di posto per cui è stata disposta la dispensa dal servizio. Conseguentemente all'adozione dei suddetti provvedimenti, si provvede alla risoluzione del contratto di lavoro eventualmente stipulato, dichiarando il servizio prestato non valido ai fini giuridici”.
Dalla lettera della norma emerge chiaramente che nel caso di abbandono della supplenza già avviata, la sanzione è più severa rispetto alla rinuncia. Il docente perde infatti la possibilità di ottenere ulteriori supplenze da tutte le Graduatorie di
Istituto, per qualsiasi classe di concorso o tipologia di posto e per ogni grado di istruzione, per l'intera durata di validità delle graduatorie (2024/25 e 2025/26).
Questo significa che il docente non potrà ricevere incarichi da GI, nemmeno tramite interpelli fuori graduatoria.
4 Alla ricorrente è stata contestata l'ipotesi dell' ”abbandono del servizio” in quanto ha rinunciato allo stesso dopo la presa di servizio del 7.10.24.
Parte ricorrente ritiene invece che si tratti di ipotesi di rinuncia non avendo sottoscritto il contratto.
Invero, occorre distinguere la presa di servizio (che è l'atto con cui si procede all'identificazione del dipendente e si avviano le pratiche amministrative per il suo inserimento nell'organico della scuola) dalla firma del contratto.
Quest'ultimo riporta i dati dell'assunzione a tempo determinato, comprensivi della data di chiusura della supplenza e dell'orario di lavoro (tempo pieno o part time o spezzone), oltre alle varie condizioni contrattuali e alle conseguenze in caso di abbandono di servizio.
Non esiste a livello normativo una tempistica precisa che deve trascorrere tra la presa di servizio e la firma del contratto. Per quest'ultima comunque possono trascorrere anche alcune settimane dalla presa di servizio, a discrezione delle segreterie scolastiche e dei Ds.
Pertanto, al di là della sottoscrizione del contratto è comunque pacifico che la ricorrente in data 7.10.24 abbia preso servizio presso l'I.C. di Colle Sannita - plesso distaccato di ST ove nel pomeriggio prestava servizio e solo il giorno seguente , dopo aver appreso di essere stata assegnata a Colle Sannita, ha comunicato la rinuncia alla supplenza, già avviata.
Premesso che la rinuncia di una supplenza si riferisce alla non accettazione di una proposta di supplenza, mentre l'abbandono si verifica dopo aver preso servizio, nel caso di specie, la dichiarazione della ricorrente non può qualificarsi come rinuncia bensì come abbandono;
dal decreto di depennamento e dalla documentazione allegata alla memoria difensiva infatti risulta che la ricorrente con dichiarazione acquisita al protocollo della scuola prot. 2081/VII.2 ha accettato l'incarico di supplenza svolgendo anche il relativo servizio presso l'istituto di ST (v. registro presenza in atti).
5 Del resto la stessa mail di rinunzia, pervenuta alle ore 13.43 del giorno
08/10/2024 all'indirizzo mail dell' recita ”…. rinuncia alla Controparte_2
supplenza stipulata presso il vostro istituto in data 07/10/2025 fino all'avente diritto”, (cfr. All.5) dimostra che la ricorrente era perfettamente consapevole sia del tipo di contratto (supplenza breve) che della sua durata, cioè “fino all'avente diritto”, così come riportato nella mail inviata dalla stessa insegnante.
Ne consegue che il provvedimento impugnato deve ritenersi legittimo e la domanda va rigettata.
Ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese di lite .
PQM
Definitivamente pronunziando:
1. rigetta il ricorso;
2. dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Benevento, 04/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
6
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 835/2025R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliata in VIA FRAGNETA, 7 82030 Parte_1
TORRECUSO Italia, presso lo studio dell'avv. SAUCHELLA GIUSEPPE, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- parte ricorrente -
C O N T R O
elettivamente domiciliato Controparte_1
presso VIA E. GRAMAZIO 2/3 BENEVENTO, rappresentato e difeso dal dott.
ROMANO VINCENZO giusta delega in atti;
- parte resistente - all'esito della trattazione scritta del 03/07/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 6.3.25 e regolarmente notificato, ha Parte_1 esposto:
- di essere inserita nelle graduatorie di istituto della provincia di Benevento;
1 - che riceveva in data 4.10.24 una convocazione per una supplenza breve presso l'I.C. di Colle Sannita – scuola primaria e che il 7.10.24 si recava presso il plesso distaccato di ST ove prestava servizio;
- che dal giorno successivo avrebbe dovuto prestare servizio presso il plesso di Colle Sannita;
- che in mancanza di indicazioni circa la durata del servizio “dal 7.10.24 fino all'avente diritto” e non avendo sottoscritto il contratto optava per la rinuncia dell'incarico in data 8.10.24;
- che con decreto del 9.10.24 il dirigente scolastico procedeva al suo depennamento dalle graduatorie di istituto.
Ha concluso chiedendo di dichiarare il diritto all'inserimento nelle graduatorie di istituto e conseguente iscrizione nelle stesse.
Parte resistente si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, evidenziando che la docente aveva preso regolarmente servizio ed insegnato nei giorni 07/10/2024 e 08/10/2024, come si rinviene dal registro firme di presenza, ove la risulta aver prestato servizio dalle ore 12.05 del 07/10/2024 alle Pt_1
ore 16.05 del medesimo giorno, e, ancora, dalle ore 8.05 del 08/10/2024 alle ore
12.05 dello stesso giorno. (cfr. All. 3).
Ciò posto, il ricorso ha ad oggetto l'impugnazione di un atto dirigenziale di risoluzione del contratto a tempo determinato, stipulato con la ricorrente quale docente inserita nelle graduatorie d'istituto.
Il provvedimento impugnato richiama il DM 88.24 il quale, per quanto qui interessa, prevede all'art.14 - Effetti del mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro che “1. La stipula del contratto di lavoro costituisce condizione necessaria per la presa di servizio
In caso di assegnazione dell'incarico di supplenza da GAE e GPS:
a) la rinuncia, prevista all'articolo 12 comma 11, all'assegnazione della supplenza o la mancata assunzione di servizio entro il termine assegnato
2 dall'Amministrazione, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che dalle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d'istruzione cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento;
b) l'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione per l'intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime.
2. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 3, in caso di assegnazione dell'incarico di supplenza sulla base delle graduatorie di istituto:
a) la rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, su posto comune, comporta, esclusivamente per gli aspiranti che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze, con riferimento al relativo anno scolastico, dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione. Analogamente, la rinuncia ad una proposta di assunzione o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, per posto di sostegno, comporta, esclusivamente per gli aspiranti specializzati che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo posto di sostegno che per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione;
la mancata assunzione in servizio dopo l'accettazione o la mancata risposta, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto per
3 cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario, equivale alla rinuncia esplicita;
b) l'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie di istituto per tutte le graduatorie classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione, per l'intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime.
3. Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza ai sensi dell'articolo 2, comma 5, lettere a) e b). Gli effetti sanzionatori di cui al comma 1 non si producono per il personale che non eserciti detta facoltà, mantenendo l'incarico precedentemente conferito.
4. I soggetti che siano incorsi nelle situazioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), e) e f) sono depennati dalle GAE, dalle GPS e dalle graduatorie d'istituto. I soggetti che siano incorsi nelle situazioni di cui all'articolo 6, comma
2, lettera c) e d) sono esclusi dalle GAE, dalle GPS e dalle graduatorie d'istituto unicamente con riferimento alla medesima classe di concorso o tipologia di posto per cui è stata disposta la dispensa dal servizio. Conseguentemente all'adozione dei suddetti provvedimenti, si provvede alla risoluzione del contratto di lavoro eventualmente stipulato, dichiarando il servizio prestato non valido ai fini giuridici”.
Dalla lettera della norma emerge chiaramente che nel caso di abbandono della supplenza già avviata, la sanzione è più severa rispetto alla rinuncia. Il docente perde infatti la possibilità di ottenere ulteriori supplenze da tutte le Graduatorie di
Istituto, per qualsiasi classe di concorso o tipologia di posto e per ogni grado di istruzione, per l'intera durata di validità delle graduatorie (2024/25 e 2025/26).
Questo significa che il docente non potrà ricevere incarichi da GI, nemmeno tramite interpelli fuori graduatoria.
4 Alla ricorrente è stata contestata l'ipotesi dell' ”abbandono del servizio” in quanto ha rinunciato allo stesso dopo la presa di servizio del 7.10.24.
Parte ricorrente ritiene invece che si tratti di ipotesi di rinuncia non avendo sottoscritto il contratto.
Invero, occorre distinguere la presa di servizio (che è l'atto con cui si procede all'identificazione del dipendente e si avviano le pratiche amministrative per il suo inserimento nell'organico della scuola) dalla firma del contratto.
Quest'ultimo riporta i dati dell'assunzione a tempo determinato, comprensivi della data di chiusura della supplenza e dell'orario di lavoro (tempo pieno o part time o spezzone), oltre alle varie condizioni contrattuali e alle conseguenze in caso di abbandono di servizio.
Non esiste a livello normativo una tempistica precisa che deve trascorrere tra la presa di servizio e la firma del contratto. Per quest'ultima comunque possono trascorrere anche alcune settimane dalla presa di servizio, a discrezione delle segreterie scolastiche e dei Ds.
Pertanto, al di là della sottoscrizione del contratto è comunque pacifico che la ricorrente in data 7.10.24 abbia preso servizio presso l'I.C. di Colle Sannita - plesso distaccato di ST ove nel pomeriggio prestava servizio e solo il giorno seguente , dopo aver appreso di essere stata assegnata a Colle Sannita, ha comunicato la rinuncia alla supplenza, già avviata.
Premesso che la rinuncia di una supplenza si riferisce alla non accettazione di una proposta di supplenza, mentre l'abbandono si verifica dopo aver preso servizio, nel caso di specie, la dichiarazione della ricorrente non può qualificarsi come rinuncia bensì come abbandono;
dal decreto di depennamento e dalla documentazione allegata alla memoria difensiva infatti risulta che la ricorrente con dichiarazione acquisita al protocollo della scuola prot. 2081/VII.2 ha accettato l'incarico di supplenza svolgendo anche il relativo servizio presso l'istituto di ST (v. registro presenza in atti).
5 Del resto la stessa mail di rinunzia, pervenuta alle ore 13.43 del giorno
08/10/2024 all'indirizzo mail dell' recita ”…. rinuncia alla Controparte_2
supplenza stipulata presso il vostro istituto in data 07/10/2025 fino all'avente diritto”, (cfr. All.5) dimostra che la ricorrente era perfettamente consapevole sia del tipo di contratto (supplenza breve) che della sua durata, cioè “fino all'avente diritto”, così come riportato nella mail inviata dalla stessa insegnante.
Ne consegue che il provvedimento impugnato deve ritenersi legittimo e la domanda va rigettata.
Ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese di lite .
PQM
Definitivamente pronunziando:
1. rigetta il ricorso;
2. dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Benevento, 04/07/2025
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Dott.ssa Marina Campidoglio
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