Art. 37.
Le vacanze nei ruoli del Ministero delle finanze comunque derivanti dall'applicazione delle leggi 4 agosto 1975, numeri 389 e 397 , non sono utilizzabili ai fini dell' articolo 6, primo comma, lettera b), della legge 22 luglio 1975, n. 382 .
I concorsi per la copertura dei posti resi disponibili dall' articolo 6 della legge 4 agosto 1975, n. 389 , sono indetti dal Ministro per le finanze in deroga all' articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249 . Il relativo programma di esame e' stabilito dallo stesso Ministro prescindendo dal parere richiesto dall'articolo 3, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 .
La disposizione di cui all' articolo 2, primo comma, della legge 4 agosto 1975, n. 389 , ha effetto dal 1 gennaio 1976 anziche' dal 1 gennaio 1975.
Le vacanze nei ruoli del Ministero delle finanze comunque derivanti dall'applicazione delle leggi 4 agosto 1975, numeri 389 e 397 , non sono utilizzabili ai fini dell' articolo 6, primo comma, lettera b), della legge 22 luglio 1975, n. 382 .
I concorsi per la copertura dei posti resi disponibili dall' articolo 6 della legge 4 agosto 1975, n. 389 , sono indetti dal Ministro per le finanze in deroga all' articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249 . Il relativo programma di esame e' stabilito dallo stesso Ministro prescindendo dal parere richiesto dall'articolo 3, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 .
La disposizione di cui all' articolo 2, primo comma, della legge 4 agosto 1975, n. 389 , ha effetto dal 1 gennaio 1976 anziche' dal 1 gennaio 1975.