Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/10/2025, n. 34481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34481 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Giulio Monferini che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
udito, per i ricorrenti, l’Avv. Francesca Peyron, che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei ricorsi. 1.ND AT e la società Suite Immobiliare S.r.l., di cui è legale rappresentante, ricorrono, con unico atto a firma del comune difensore, per l’annullamento dell’ordinanza del 16 aprile 2025 del Tribunale di Lucca che ha rigettato la richiesta di riesame del decreto del 12 marzo 2025 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale che ha ordinato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta (o per equivalente) del profitto dei reati Penale Sent. Sez. 3 Num. 34481 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 16/09/2025 2 di cui ai capi A (art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000) e C (art. 640-bis cod. pen., riqualificato dal Gip ai sensi dell’art. 316-ter cod. pen.) della rubrica provvisoria quantificato in euro 60.527,77, quanto al capo A, ed in euro 683.957,94, quanto al capo C, decreto in esecuzione del quale sono state sequestrate disponibilità finanziarie, per un valore di euro 6.818,25, e immobili della società per un valore di euro 683.957,94. 1.1.Con il primo motivo deducono la violazione dell’art. 321, comma 1, cod. proc. pen. sotto il profilo della mancanza del pericolo attuale e concreto del periculum in mora ritenuto invece sussistente dal Tribunale del riesame sul rilievo che la società potrebbe agevolmente disfarsi degli immobili in base ad un giudizio prognostico meramente possibilistico, svincolato da un qualsiasi dato di fatto che possa supportare tale previsione. Suite Immobiliare S.r.l. - osservano - ha come oggetto sociale la compravendita di beni immobili per cui il fisiologico svolgimento della propria attività, anche ad ammettere che vi sia una traccia della vendita (che in realtà non c’è), non potrebbe mai integrare il pericolo della dispersione dei beni da confiscare. La società si limita ad utilizzare le proprie disponibilità finanziarie per acquistare immobili che sono stati effettivamente trovati nel proprio patrimonio sicché, da un lato, è errato affermare che il sequestro del denaro si giustifica con il fatto che si tratta di liquidità, dall’altro non è corretto sostenere che in caso di confisca sarebbe difficile rivendere gli immobili allo stesso prezzo, trattandosi, in quest’ultimo caso, di eventualità futura ed eventuale che prescinde del tutto dalla volontà dell’agente. La presenza di immobili nel patrimonio, senza traccia della loro dispersione o incongruità rispetto alle risorse impiegate per l’acquisto, non può rappresentare, per una società immobiliare, un elemento di fatto idoneo a dedurre la sussistenza di un pericolo di dispersione, poiché, proprio all'opposto, detti beni immobili costituiscono la prova positiva di una normale gestione aziendale, nonché una garanzia per il soddisfacimento di crediti futuri. 1.2.Con il secondo motivo deducono la violazione di legge sotto il profilo della mancanza di autonoma valutazione del provvedimento di sequestro che consta di 54 pagine quasi tutte dedicate alla trascrizione dell’informativa della Guardia di Finanza, intercalate con frasi di stile e chiosate con poche righe di condivisione sulla sussistenza dei reati sulla base, oltretutto, di un ragionamento “miope” secondo il quale la società avrebbe dovuto esercitare l'attività d'impresa al prezzo di costo senza margine, senza corrispettivo per la realizzazione dei rilievi dei computi metri, la direzione del cantiere, la redazione della contabilità di cantiere, senza maggiorazione derivante dal pagamento della concessione di credito, quindi con una condotta antieconomica, del tutto inesigibile, frutto di acritica adesione al “confronto numerico” operato dalla Guardia di Finanza, senza indulgere in lettura critica e, perciò, autonoma. Nulla di più aggiunge il GIP sul fumus. Anche la riqualificazione del fatto viene operata citando stralci della motivazione della 3 sentenza della S.C. n. 46354 del 2024. In ultima analisi, il GIP non ha operato una indipendente e specifica analisi dei fatti rispetto alle imputazioni, avendo il provvedimento cautelare aderito pedissequamente alle risultanze delle indagini, acriticamente riportate come mediate dalla comunicazione di notizia di reato. Non è in questione la quantità delle parole utilizzate, ma la loro qualità. 2.I ricorsi sono inammissibili. 3.Il primo motivo è inammissibile perché proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge nella fase di legittimità. 3.1.E’ necessario al riguardo ribadire che avverso le ordinanze emesse a norma degli artt. 322-bis e 324 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge. 3.2.Come più volte affermato da questa Corte, «in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge” per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice» (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710 - 01; si vedano, nello stesso senso, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611-01, e, in motivazione, Sez. U, n. 5 del 26/02/1991, Bruno;
tra le più recenti, Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Rv. 269119 - 01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Rv. 257007-01; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Rv. 252430-01; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Rv. 248129 - 01). 3.3.Motivazione assente è quella che manca fisicamente (Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, n.m.; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, cit.) o che è graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Rv. 252898-01); motivazione apparente, invece è solo quella che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Rv. 196361 - 01), come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa (Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994, Rv. 197465-01; Sez. 4, n. 520 del 18/02/1999, Rv. 213486-01; Sez. 1, n. 43433 dell’8/11/2005, Rv. 233270-01; Sez. 3, n. 20843, del 28/04/2011, Rv. 250482-01) o di ricorso a clausole di stile (Sez. 6, n. 7441 del 13/03/1992, 4 Rv. 190883-01; Sez. 6, n. 25631 del 24/05/2012, Rv. 254161 - 01) e, più in generale, quando la motivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01; nello stesso senso anche Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Rv. 260314, secondo cui la motivazione dell'ordinanza confermativa del decreto di sequestro probatorio è meramente apparente - quindi censurabile con il ricorso per cassazione per violazione di legge - quando le argomentazioni in ordine al "fumus" del carattere di pertinenza ovvero di corpo del reato dei beni sottoposti a vincolo non risultano ancorate alle peculiarità del caso concreto). 3.4.Il Tribunale del riesame ribadisce la sussistenza del periculum affermando che vi è una «ingente sproporzione tra la scarsa consistenza finanziaria rinvenuta sui conti correnti sociali e il recente acquisto di immobili attualmente intestati alla società Suite Immobiliare srl», che «la compravendita di immobili costituisce attuazione dell’oggetto sociale della società e che essa agevolmente potrebbe disfarsi degli stessi con pregiudizio dell’effetto ablativo al momento della sentenza» e aggiungendo che i bilanci non rassicurano sulla capienza della società «non attestando risorse patrimoniali diverse o maggiori di quelle raggiunte dal vincolo cautelare né floridi risultati esercizio». 3.5.I ricorrenti deducono la mancanza di concretezza e attualità del periculum in mora nei termini già sopra indicati. 3.6.I rilievi difensivi non colgono nel segno perché non tengono conto del mutato quadro normativo derivante dalle modifiche dell’art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 ad opera dell’art. 1, comma 6, d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87, che ne ha novellato il secondo comma;
le condizioni reddituali, patrimoniali o finanziarie del reo costituiscono, oggi, elemento utilmente valutabile ai fini della sussistenza e concretezza del pericolo di «dispersione della garanzia patrimoniale» avuto riguardo anche alla gravità del reato. 3.7.Il Tribunale ha fatto riferimento alle condizioni patrimoniali della società e alla sproporzione tra la scarsa consistenza finanziaria e il recente acquisto di immobili intestati alla società stessa, unici beni attualmente disponibili. Quel che traspare dalla motivazione anche del provvedimento genetico è che il giudizio sul pericolo di dispersione della garanzia deriva dall’investimento del denaro in acquisti di beni immobili al punto da rendere scarsa la consistenza finanziaria dei conti societari in un contesto di non floridità dei risultati di esercizio. 3.8.Il punto è, sostengono i ricorrenti, che, trattandosi di società immobiliare: (a) l’acquisto di beni immobili rientra nella fisiologica attività di impresa così come rientra nell’oggetto sociale la loro vendita;
(b) il pericolo di dispersione degli 5 immobili è semplicemente (e apoditticamente) postulato ma è affermazione che non si misura con il fatto che, come detto, la compravendita di tali immobili costituisce attività di impresa;
(c) il valore dei beni immobili sequestrati non è inferiore all’imposta evasa. 3.9.Sennonché si tratta di censure che, criticando il malgoverno logico degli elementi indicati dai Giudici del riesame a sostegno dell’esistenza del periculum, deducono il vizio di motivazione, non il malgoverno sostanziale dell’art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, con conseguente impossibilità del loro scrutinio in questa sede di legittimità, non potendosi nemmeno qualificare la motivazione come apparente o totalmente priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice nei termini indicati al § 3.3 che precede. 4.Il secondo motivo è inammissibile perché generico e manifestamente infondato. 4.1.Il Tribunale del riesame ha escluso che il Giudice per le indagini preliminari non avesse effettuato un’autonoma valutazione delle esigenze cautelari e degli indizi di reato affermando che la tecnica motivazionale adottata (il richiamo, cioè, di ampi passaggi della comunicazione di notizia di reato integralmente riportati) era giustificata dalla particolarità delle fattispecie di reato «la cui verifica passa attraverso riscontri documentali incrociati, nei quali è intrinseca la portata indiziante». Inoltre, prosegue il Tribunale, si tratta di reati che «scaturiscono da operazioni finanziarie la cui ricostruzione deve necessariamente passare dalla ricezione dei dati acquisiti dalla Guardia di Finanza nella loro oggettività». Con riferimento al reato di cui al capo A, l’ordinanza impugnata afferma che il G.i.p. ha riprodotto le emergenze investigative sulle quali si fonda la ipotizzata inesistenza delle operazioni fatturate e l’utilizzo delle relative fatture aggiungendo che, «trattandosi quanto alla contabilizzazione, di dati fiscali e quanto all’inesistenza delle prestazioni fatturate, di dati documentali e delle emergenze investigative di indagini condotte a Nola, non appare necessario aggiungere granché alla loro rappresentazione, essendo essa di intrinseco (…) valore indiziario». Con riferimento al reato di cui al capo C, il Tribunale del riesame ha sostenuto che l’autonomia di giudizio del G.i.p. si desume anche dalla diversa qualificazione della condotta originariamente contestata, operazione che - afferma l’ordinanza impugnata - ha comportato l’autonoma valutazione della assenza di taluni presupposti oggettivi del più grave reato ipotizzato dal Pubblico ministero. La meccanica trasposizione degli elementi indiziari relativi a ciascun intervento di ristrutturazione edilizia costituiva, per i Giudici del riesame, passaggio ineludibile per l’esposizione dei dati di fatto dai quali trarre il convincimento della sovrafatturazione che ha consentito la creazione di crediti di imposta inesistenti. I 6 dati contabili, afferma il Tribunale, non richiedono commenti. Il G.i.p. ha dato conto «del contenuto di documenti rinvenuti presso la sede della Suite Immobiliare in sede di accesso della Gdf in particolare dei moduli diversificati (con sconto in fattura o senza, in caso di mancata cessione del credito) compatibili con l'ipotesi di una sistematica sovrafatturazione posta in essere in caso di cessione del credito». La difesa, prosegue il Tribunale, aveva lamentato che, con riferimento al reato di cui al capo C, il giudice si era limitato a meri raffronti numerici (laddove aveva comparato i preventivi dei lavori in assenza di cessione del credito e quelli alternativi con cessione) ma - chiosa il Tribunale - «questo è esattamente quello che era richiesto al fine di verificare l'ipotesi di reato contestata al AT». 4.2.In termini generali, la motivazione "per relationem" di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando: 1)- faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione;
2)- fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione;
3)- l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell’impugnazione (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664 - 01; Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018, Salcini, Rv. 274252 - 01; Sez. 6, n. 53420 del 04/11/2014, Mairajane, Rv. 261839 - 01; Sez. 6, n. 48428 del 08/10/2014, Barone, Rv. 261248 - 01; Sez. 3, n. 30591 del 07/04/2025, Colamussi, non mass.; Sez. 3, n. 29534 del 10/04/2025, Evangelisti, non mass.). 4.3.Inoltre, la motivazione (di una sentenza come di una ordinanza che applica una misura cautelare, personale o reale) non deve esser "narrativa", ma "dimostrativa": non deve cioè risolversi nella descrizione della convinzione del giudice senza il puntuale riferimento alle prove o agli indizi che ne sostengono i passaggi logici. La motivazione non si risolve in un “racconto" o nella cronaca dei fatti, ma deve dare conto della "giustificazione logico razionale" delle valutazioni poste a sostegno dell'accertamento di responsabilità o della decisione di applicare la misura, deve essere fondata sullo scrutinio della legittimità di prove o indizi specifici, ed offrire un percorso logico argomentativo controllabile attraverso l'esercizio dei poteri di impugnazione (così, in motivazione, Sez. 5, n. 50728 del 26/11/2019, Lampada, non mass.). 4.4.Nell’ambito di queste coordinate si colloca la giurisprudenza di legittimità sulla tecnica redazionale del “copia-incolla”. 7 4.5.Si è affermato, al riguardo, in tema di ordinanze cautelari personali, che è ravvisabile il vizio di motivazione nel caso in cui dal provvedimento del tribunale del riesame non risultino le ragioni del convincimento su punti rilevanti per il giudizio e siano solamente riproposti brani di intercettazioni telefoniche e/o ambientali o di altri atti processuali con la tecnica del cd. "copia-incolla", pur se inframmezzati da commenti del giudice (Sez. 4, n. 22694 del 21/04/2023, Salluce, Rv. 284775 - 02). E’ stato altresì precisato che la necessità di un'autonoma valutazione da parte del giudice delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, richiesta dall'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., così come modificato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, deve ritenersi assolta quando l'ordinanza, benché redatta con la tecnica del c.d. copia-incolla, accolga la richiesta del P.M. solo per talune imputazioni cautelari ovvero solo per alcuni indagati, in quanto il parziale diniego opposto dal giudice o la diversa graduazione delle misure costituiscono, di per sé, indice di una valutazione critica, e non meramente adesiva, della richiesta cautelare, nell'intero complesso delle sue articolazioni interne, atteso che la modifica normativa vuole evitare una acritica trasposizione della richiesta del P.M. con riferimento alla totalità della stessa e non alla singola imputazione (Sez. 4, n. 31646 del 27/03/2018, Nuhaj, Rv. 273429 - 01; Sez. 2, n. 25750 del 04/05/2017, Persano, Rv. 270662 - 01; Sez. 6, n. 51936 del 17/11/2016, Aliperti, Rv. 268523 - 01). Come condivisibilmente affermato da Sez. 4, n. 70 del 24/09/2018, Pedato, Rv. 274403 - 01, ricorre un'autonoma valutazione da parte del giudice ex art. 292, comma 2, lett. c) bis, cod. proc. pen. - anche in sede di gravame - quando venga richiamato in maniera più o meno estesa il provvedimento impugnato con la tecnica di redazione "per incorporazione", con condivisione delle considerazioni già svolte da altri, poiché valutazione autonoma non vuol dire valutazione diversa o difforme, sempre che emerga dal provvedimento una conoscenza degli atti del procedimento e, se necessario, una rielaborazione critica degli elementi sottoposti a vaglio giurisdizionale, eventualmente con la graduazione o rigetto delle misure. 4.6.I principi affermati con riferimento alle misure cautelari personali riguardano anche le misure cautelari reali e il sequestro probatorio, sul rilievo che le disposizioni concernenti il potere di annullamento del tribunale, introdotte dalla legge 8 aprile 2015, n. 47 al comma nono dell'art. 309 cod. proc. pen., sono applicabili - in virtù del rinvio operato dall'art. 324, comma settimo dello stesso codice - in quanto compatibili con la struttura e la funzione del provvedimento applicativo della misura cautelare reale e del sequestro probatorio, nel senso che il tribunale del riesame annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene la autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonché degli elementi forniti dalla difesa (Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789 - 01). 8 4.7.Ora, non v’è dubbio che l'uso di strumenti informatici agevola, sul piano pratico, la redazione dei provvedimenti giudiziari ma al contempo aumenta il rischio (oggi esponenzialmente incrementato dall’irrompere sulla scena della intelligenza artificiale) che il giudice attinga “aliunde” gli argomenti del suo decidere, abdicando al dovere di apportare il suo ineliminabile ed insostituibile momento valutativo e facendo venir meno l'in sé del suo essere terzo ed imparziale. La motivazione “per relationem” è indiscutibilmente utile nella ricostruzione del fatto, nel richiamo al contenuto di prove complesse (testimonianze, interrogatori, confronti, intercettazioni); la tecnica del “copia- incolla”, in particolare, ha l'indubbio pregio di rendere particolarmente incisivo e diretto il rapporto tra la fonte di prova e il fatto storico, restituendo al lettore squarci vividi di realtà (le parole usate in una conversazione intercettata, le pause, le incertezze o le certezze di un testimone, il pathos di un confronto, di un
contro
- esame, la descrizione - meglio ancora, la rappresentazione fotografica - di un documento). Tutto ciò contribuisce a dare ingresso alla realtà vera sul palcoscenico processuale e a fissarla, senza filtri né mediazioni, in un provvedimento con cui viene scritta la storia del fatto oggetto della regiudicanda, eliminando (o comunque riducendo in grande misura) il rischio di travisamento della prova. È una tecnica utile all'analisi (indicazione delle prove), alla “narrazione” del fatto, molto meno alla sintesi (alla ricostruzione del fatto e, sopratutto, alla sua valutazione). 4.8.Si è così sostenuto che l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giudiziari può ritenersi assolto "per relationem", mediante il mero rinvio ad altri atti del procedimento, quando questi abbiano un contenuto essenzialmente descrittivo o ricostruttivo della realtà oggetto di condivisione, ma non anche quando si faccia rinvio a documenti complessi e contenenti aspetti valutativi, soprattutto se la decisione riformi o modifichi precedenti decisioni assunte dallo stesso organo o da altro organo giudiziario (Sez. 5, n. 24460 del 08/02/2019, Foffo, Rv. 276770 - 01; Sez. 6, n. 46080 del 29/10/2015, Talbi Nejib, Rv. 265338 - 01; Sez. 3, n. 12464 del 04/03/2010, C., Rv. 246465 - 01). 4.9.La questione posta dai ricorrenti non può perciò essere risolta in termini quantitativi, confrontando cioè il numero di pagine (o di righe) dedicate alla “incorporazione” nella misura cautelare degli atti di indagine con il numero delle pagine (o di righe) dedicate dal giudice alla propria valutazione dei fatti (i ricorrenti ne sono consapevoli), tanto più quando, come nel caso di specie, la “incorporazione” è stata funzionale ad una ricostruzione della vicenda che non viene nemmeno contestata dai ricorrenti. 4.10.Nel caso di specie, il G.i.p., dopo aver indicato gli elementi di fatto sulla base dei quali ha ritenuto l’oggettiva inesistenza delle prestazioni, ha anche escluso che i pagamenti fossero idonei a sostenere il contrario richiamando le dichiarazioni di tal AR che tali prestazioni aveva negate. Anche la diversa 9 qualificazione del fatto di cui al capo C della rubrica provvisoria prova l’autonoma valutazione del Giudice della cautela che, come afferma il Tribunale, ha escluso i presupposti oggettivi del reato più grave ipotizzato dal Pubblico ministero. Non solo: il Giudice aveva dato conto dell’esistenza di documenti (le fatture di acquisto) dai quali trarre la prova della reale consistenza delle voci di costo poi gonfiate in misura pari al doppio. Altra questione è la valutazione che del fatto-indiziante ha fatto il G.i.p. I ricorrenti lamentano che la società non poteva operare a prezzo di costo, ma questo è argomento che riguarda la logicità del ragionamento, non la mancanza di autonoma valutazione dei fatti. I piani sono diversi: l’illogicità della motivazione (non sindacabile in questa sede) non prova la (né equivale alla) mancanza di autonoma valutazione dei fatti. L’adesione del giudice alle risultanze investigative non richiede formule particolarmente articolate, né inutili orpelli, essendo piuttosto vero il contrario. Quando dunque il giudice ritiene i fatti autoevidenti ed utilizza, a fini ricostruttivi del fatto, il metodo della incorporazione della informativa di polizia giudiziaria o la tecnica redazionale del copia-incolla, la deduzione della mancanza di autonoma valutazione del giudice impone alla parte che se ne lamenta di specificare le ragioni per le quali i fatti in tal modo ricostruiti richiedevano un particolare vaglio critico che sarebbe, in tesi, mancato. In altre parole, quando il giudice ritiene che non vi sono elementi per contrastare la ricostruzione dei fatti emergente dalle informative di polizia giudiziaria o che comunque tale ricostruzione non si presta a critiche di sorta, la sua adesione può essere censurata solo se il ricorrente indica o allega criticità specifiche emergenti da quegli stessi atti in tesi totalmente neglette e che provano che le formule adesive sono state utilizzate per eludere il dovere di valutare tali criticità. 4.11.In questo senso i ricorrenti si sono sottratti a tale onere. 5.Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., essendo essa ascrivibile a colpa dei ricorrenti (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente nella misura di 3.000,00. Il Collegio intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall’art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso considerate le ragioni della inammissibilità stessa come sopra indicate. 10 Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 16/09/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente LD AC VI Di OL