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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 10/12/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 28/05/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da
NELLA QUALITÀ DI nata a [...] Parte_1 CP_1 Controparte_2
(AG) (AG) il 11/03/1983, C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._1
CIANCIMINO RINO
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO CP_3
NT verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di NELLA QUALITÀ DI Parte_1 [...]
“insistendo sulle note conclusive e su ogni atto difensivo depositato al Controparte_4 fascicolo e contesta fermamente la pretesa avversaria, opponendosi ad ogni atto difensivo dalla stessa depositato.
Ed infatti opportuno, ancora una volta ribadire che il “cambio di rotta” dell'Istituto convenuto con il “Provvedimento di rettifica in Autotutela del provvedimento, notificato in data 28/01/2023, che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e novellato dall' articolo 23 del decreto-legge
4 maggio 2023, n. 48, ha fissato la sanzione amministrativa da una volta e mezza a quattro volte
l'importo omesso, proceduto alla rideterminazione dell'importo della sanzione irrogata nella misura pari a € 1.728,00” ha implicitamente confermato l'illegittimità dell'azione amministrativa, rendendo inequivocabile la fondatezza di quanto dedotto ed articolato nel ricorso introduttivo.
Ciò posto, si reitera in ordine al fatto che le sanzioni di cui trattasi, per previsione di legge, sono applicabili trascorsi tre mesi dall'accertamento della violazione in caso di mancato pagamento dei contributi accertati;
la sig.ra non ha posto in essere alcuna violazione per omissione Parte_1 (avendo ricevuto la notifica a gennaio 2019 ed effettuato il pagamento nel marzo del 2019); per di più, l'azione amministrativa nel caso de quo risulta chiaramente illegittima, ai sensi anche della novella normativa al comma 2 dell'art. 23 del D.l. n.48/2023, che ribadisce il rispetto del termine temporale in cui gli illeciti debbono essere contestati e notificati al trasgressore, in ossequio all'articolo 14 della legge n. 689/1981, che prevede un tempo di novanta giorni per la notifica dell'accertamento della violazione.
Tanto premesso e considerato, si insiste su tutto quanto chiesto, dedotto ed articolato con il ricorso introduttivo del giudizio, con le note conclusive, atti che qui devono intendersi integralmente richiamati.
Si chiede la liquidazione dele spese, come da istanza, munita di ricevuta SIAMM già agli atti vista la nota depositata dal procuratore dell' “ l'Istituto richiama le conclusioni CP_3 precedentemente formulate, da intendersi qui come integralmente ritrascritte oggetto Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.2.2023, n.q. di legale rappresentante della Parte_1 [...]
ha impugnato l'ordinanza ingiunzione n. OI – 001329721 protocollo . Parte_2 CP_3
010116/01/2023.0003206.
Ha riferito che svolgeva attività per la “RISTORAZIONE SENZA SOMMINISTRAZIONE CON
PREPARAZIONE DI CIBI DA ASPORTO” con sede legale e sede operativa sita in Sciacca (AG) nella Via Savignano n. 24 92019 C.F. e P.IVA , già cessata, costituita in data P.IVA_1
14/12/2015, con denuncia di cessazione depositata in data 19/03/2019 che con l'avviso di accertamento, l' ha contestato l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali CP_5 operate sulle retribuzioni dei lavoratori per i periodi di competenza, indicati nel prospetto allegato all'avviso, fanno riferimento ai seguenti periodi:
• 12/2016 - importo quote non versate € 211,00
• 01/2017 - importo quote non versate € 100,00
• 02/2017 - importo quote non versate € 57,00
• 03/2017 - importo quote non versate € 57,00
• 04/2017 - importo quote non versate € 59,00
• 05/2017- importo quote non versate € 107,00
• 07/2017- importo quote non versate € 26,00
• 08/2017- importo quote non versate € 61,00
• 09/2017- importo quote non versate € 61,00 • 10/2017- importo quote non versate € 61,00
• 11/2017- importo quote non versate € 64,00 per un totale di € 864,00 che la sig.ra ha provveduto ad adempiere a quanto intimato nell'avviso nel mese di Parte_1 marzo 2019, pagando l'importo di € 864,00, oltre mora, quindi € 993,92, presso l'Agenzia
Riscossione della Provincia di Agrigento e che in data 28/01/2023, la sig.ra ha Parte_1 ricevuto notifica dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
In via preliminare e pregiudiziale nel caso de quo, rileva palesemente la
1. insussistenza del fatto contestato: versamento effettuato dalla ricorrente nel mese di marzo 2019
Nel caso di specie, di fatto, la sig.ra non ha commesso alcuna omissione. Pt_1
Per tale ragione l'ordinanza ingiunzione merita di essere annullata, insieme alla relativa sanzione.
2. prescrizione dell'azione di riscossione da parte dell' : violazione degli artt. 14 e 28 l. 689/1981. CP_3
L'avviso di accertamento di cui al protocollo .0101.13/09/2018.00045185 veniva notificato alla CP_3 ricorrente nel gennaio 2019 nonostante le contestazioni fossero riferibili a periodi di molto antecedenti (12/2016 e 01-11/2017); alla ricorrente, l'accertamento per i mancati versamenti le veniva dunque contestato dopo oltre ben due anni delle infrazioni.
L'ordinanza ingiunzione oggetto della presente opposizione, quindi, veniva notificata alla ricorrente, ben oltre cinque anni dalle presunte infrazioni (dicembre 2016 e gennaio/novembre 2017).
Quindi, la legge n. 689 del 1981 sostanzialmente è finalizzata all'esercizio del diritto di difesa da parte dell'interessato.
La sig.ra ha ricevuto l'avviso di accertamento ben oltre i 90 giorni dalla infrazione commessa Pt_1
(gennaio del 2019) e l'ordinanza ingiunzione oltre i cinque anni (gennaio 2023).
Si aggiunge che oltre all'intervenuto revirement dell' (messaggio mitigatorio n. 3516/2022 del CP_3
27-09-2022 che di seguito è riportato) sono da segnalare le attente disamine dei Giudici di merito investiti dai procedimenti di opposizione dei datori di lavoro, i quali hanno tra l'altro riconosciuto come l' debba, non solo dimostrare il merito dei fatti contestati (ossia, con esattezza, che la CP_5 contribuzione non versata attenga proprio alla quota del lavoratore), ma anche la correttezza della procedura sanzionatoria seguita.
3. indeterminatezza e genericità dell'ordinanza ingiunzione
Nel caso di specie non è possibile individuare nell'ordinanza ingiunzione notificata alla ricorrente l'esatto ammontare del mancato versamento;
importo che è possibile ricavare solo facendo riferimento ad alcune indicazione contenute nel provvedimento.
In primo luogo si specifica che contrariamente a quanto indicato nell'ordinanza ingiunzione, che farebbe riferimento a n. due avvisi di accertamento .0101.13/09/2018.00045185 ed CP_3
.0101.13/09/2018.00045186, la sig.ra ha ricevuto solo l'avviso di accertamento CP_3 Pt_1
.0101.13/09/2018.00045185. CP_3
La suddetta ordinanza ingiunzione, in premessa, infatti, fa riferimento al precedente verbale di accertamento (di cui al protocollo n. .0101.13/09/2018.00045185) ma, rispetto ai periodi in esso CP_3 indicati (12/2016 e da 01/2017 ad 11/2017, per un totale di € 864,00), il provvedimento amministrativo oggetto del presente ricorso contesta il mancato pagamento per la sola annualità 2017, quindi, si presume che la presunta omissione contestata faccia riferimento ad un importo pari ad €
653,00 (derivante dal totale previsto nell'atto di accertamento pari ad € 864,00 - € 211,00 quale importo quote non versate per il periodo 12/2016).
NEL MERITO:
4. illegittimità e sproporzione delle sanzioni: contrarietà ai principi dell'ordinamento giuridico;
violazione dell'art. 3 della costituzione.
La questione delle “sproporzionate” sanzioni amministrative per omesso versamento delle ritenute CP_ sulle retribuzioni dei dipendenti, malgrado il recente revirement favorevole dell' è approdato, come già sopra accennato, alla Corte Costituzionale.
Tale circostanza fa emergere chiaramente profili di incostituzionalità CP_
5. il revirement dell' il messaggio “mitigatorio” n. 3516/2022 del 27-09-2022 -
Preso atto di una serie di criticità emerse fino a oggi, specialmente nei contenziosi che sono conseguiti alle numerose sanzioni irrogate, con il messaggio n. 3516 del 27.9.2022 l' stesso corregge in CP_3 modo sostanziale le precedenti indicazioni alle proprie sedi circa le abnormi sanzioni per gli omessi versamenti contributivi delle ritenute sulle retribuzioni dei lavoratori. Un revirement, rispetto alla CP_ circolare n. 32/2022, che riproporziona parzialmente le misure pecuniarie irrogabili e può comportare per i trasgressori delle riduzioni.
Il ritardo nel pagamento da parte della ricorrente, inoltre, non può essere imputato alla mancanza di volontà della stessa di adempiere a quanto intimato, ma dallo stato di necessità in cui la società versava al momento di notifica dell'avviso dell'accertamento e dalla situazione personale attraversata dalla sig.ra e dalla sua famiglia. Pt_1
Da tale circostanza è possibile rilevare la
6. esistenza della scriminante dello “stato di necessità”: difficoltà economiche e bilanci in passivo
A tal proposito, la Corte di Cassazione qualifica la forza maggiore come una causa esterna ovvero estranea alla volontà del contribuente che lo obbliga a comportarsi inevitabilmente in modo difforme da quanto dovuto e voluto e che lo costringe a commettere la violazione della norma tributaria, a causa di un evento imprevisto, imprevedibile e non altrimenti evitabile (Cassazione, ordinanza n.
3049, 8 febbraio 2018)
Il comportamento omissivo del contribuente, dunque - che pure nel caso ha regolarmente dichiarato correttamente il dovuto - ricade nel caso di forza maggiore e ha un esimente che esclude l'addebito di sanzioni”.
Nel caso di specie, come già sopra accennato, la ricorrente, nel 2018 e nel 2019 ha attraversato momenti difficili;
la crisi attraversata dall'attività di cui la sig.ra era rappresentante, così come Pt_1 può facilmente desumersi dai bilanci della società del 2018, e la grave condizione familiare vissuta dalla ricorrente, a causa della grave malattia del marito (deceduto in data 28/08/2019) hanno determinato gravi difficoltà economiche che hanno portato alla mancanza di denaro utile e necessario anche ai bisogni della famiglia;
in qual periodo, infatti, è stata costretta a chiedere aiuto ai propri genitori ed ai suoceri che anno contribuito anche alle necessità del figlio minore della coppia.
Tali circostanze non necessitano nemmeno di ulteriori prove, essendo provate grazie alla documentazione che si allega agli atti di causa.
Ha anche formulato istanza di sospensione.
Con il decreto di fissazione dell'udienza di discussione è stata disposta, inaudita altera parte, la sospensione della efficacia esecutiva delle ordinanze-ingiunzione impugnate.
Si è costituita tempestivamente l' , Controparte_6 contestando quanto eccepito e dedotto:
1)Manifesta infondatezza dell'eccezione pregiudiziale di illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per assunto difetto di notifica di atti propedeutici e della discendente eccezione preliminare di mancata indicazione della notifica dei medesimi.
2) Manifesta infondatezza dell'eccezione preliminare di violazione del diritto di difesa.
3) sulle modalità di calcolo delle sanzioni
4) infondatezza dell'eccezione di prescrizione
5) Manifesta infondatezza ed irrilevanza dell'eccezione relativa alla presunta competenza funzionale del giudice ordinario e non del giudice del lavoro.
6) Nel merito.
Il ricorso non contiene difese atte a contestare nel merito l'avvenuta omissione contributiva, al di là CP_ di quelle già confutate nel presente atto, sicché l' non è tenuto a provare ciò che non è stato neppure contestato. L'omissione, che dà luogo all'illecito amministrativo, risulta in ogni caso per tabulas dalla documentazione di cui all'indice in calce al presente atto, da cui si evince che controparte non ha versato i contributi in oggetto, tanto da essere colpita dalle azioni di recupero del credito contributivo mediante avviso di addebito.
Si evidenzia, inoltre, quanto segue. CP_ La ricorrente propone ricorso avverso l'ordinanza di ingiunzione di euro 10.000, emessa dall' per il mancato pagamento delle quote a carico dei dipendenti per l'anno 2017.
Anzitutto contesta la fondatezza dell'ordinanza eccependo il pagamento di quanto è stato diffidato con l'atto di accertamento prodromico. Cont In effetti in data 21.03.2019 la ricorrente ha pagato all' quanto le era stato diffidato, ma tale pagamento è avvenuto oltre i tre mesi dalla notifica della diffida.
Quest'ultima risulta notificata per compiuta giacenza in data 13.10.2018 sia alla ricorrente (obbligata principale) che all'azienda (obbligata in solido).
Si allegano gli atti di accertamento con le relative notifiche, nonché gli avvisi di addebito con i file excel relativi alle riscossioni.
In merito al quantum della sanzione e al periodo dell'illecito, si precisa che l'illecito amministrativo che oggi ci occupa riguarda l'annualità 2017 che va dalla denuncia dm10 del 12/2016 a quella dell'11/2017.
Tale periodo era stato oggetto dell'atto di accertamento ed oggi è oggetto dell'ordinanza.
Non c'è alcuna discrepanza.
Si allega tutta la documentazione a supporto.
Successivamente produceva provvedimento rideterminato ai sensi dell'art. 23, comma 1, del D.L. n.
48/2023, conv. in legge 3 luglio 2023, n. 85.
La causa è stata istruita in via documentale ed è stata discussa e decisa, all'udienza del 28.5.2025– tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
*
Preliminarmente si da atto della tempestività della proposta opposizione avverso l'ordinanza impugnata.
Ciò detto nel presente giudizio appare opportuno fare applicazione del principio processuale della
"ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - in virtù del quale deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (Sezioni Unite, n. 9936 dell'8 maggio
2014).
Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. n. 12002 del 28 maggio 2014).
Il ricorso merita accoglimento risultando fondato il motivo di ricorso con cui l'opponente ha eccepito la violazione dell'art. 14 L.689/81, osservando che nel caso di specie non è stato rispettato il termine per la notifica della violazione al trasgressore con conseguente estinzione ai sensi dell'ultimo comma della disposizione citata.
L'art. 14 L. 689/1981 prevede che: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. […].
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.”
L'applicabilità dell'articolo 14 L. 689/1981 alla fattispecie che ci occupa, è stata affermata in numerose pronunce di merito (ex multis Tribunale Palermo sent. n. 872/2024, Tribunale Napoli n.
3956/2024; Tribunale Catania n. 2493/2023; Tribunale Arezzo 230/2023; Corte di Appello di Torino
581/2023) e si fonda sui seguenti argomenti.
Il primo elemento da porre in evidenza è rappresentato dal rinvio operato dall'art 6 del D.lgs.8/2016, il quale prevede che: “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
L'applicabilità dell'art. 14 al caso di specie è confermata anche dallo stesso Ente convenuto nella
Circolare numero 32 del 25-02-2022, secondo cui “In particolare, il provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze: - omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo
14 della legge n. 689/1981; […]”.
Ancora, l'applicabilità alla fattispecie del termine decadenziale di cui all'art. 14 L. 689/1981 appare confermata dal più recente intervento normativo di cui al D.L. 48/2023 che all'art. 23 co. 2 ha previsto: “per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'art. 14 della L. 24 novembre 1981 n. 689, entro il
31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione”. Tale norma, introducendo un diverso termine di decadenza per le violazioni commesse a decorrere dal gennaio
2023, assume per implicito che per le violazioni anteriori sia pienamente applicabile la regola della decadenza dei 90 giorni di cui all'art. 14.
Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, occorre distinguere a seconda che l'illecito sia stato commesso prima o dopo l'avvenuta depenalizzazione. Sino alla entrata in vigore della legge di depenalizzazione, la fattispecie costituiva reato, con la conseguenza che non era quindi ipotizzabile l'avvio della procedura per l'irrogazione della sanzione amministrativa.
Nel caso concreto, successivo alla depenalizzazione, l' costituendosi ha dato prova di avere CP_3 notificato l'atto di accertamento relativo al periodo in contestazione mediante documento prot. n.
Data Protocollo 13/09/2018 Protocollo .0101.13/09/2018.0045185 il cui iter di notifica si è CP_3 compiuta il 20.9.2018, ma non ha dato prova di avere rispettato il termine dei 90 gg dalla violazione, termine perentorio come risulta anche dalla circolare n. 32 del 25.02.2022, della stessa avente CP_3 ad oggetto la “Depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali.
Disposizioni operative per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione e dell'ordinanza di archiviazione previste dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689”, con la quale ha precisato che tra i motivi di archiviazione dell'ordinanza ingiunzione rientra l'omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della l. n. 689/1981, ciò sia ipotesi di violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della citata legge di depenalizzazione, che per quelle commesse dopo.
In conclusione, non avendo fornito prova della tempestività della notifica dell'avviso di accertamento entro il termine perentorio di 90 giorni, decorrente dalla data della depenalizzazione o da quella della successiva trasmissione degli atti all' da parte dell'Autorità penale, l'obbligazione al pagamento CP_3 della sanzione risulta estinta ex art. 14 L.689/81.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso, va pertanto accolto, con l'annullamento dell' ordinanza ingiunzione opposta. Le spese di lite seguono la soccombenza e tenuto conto della serialità della questione si liquidano come in dispositivo.
I compensi del legale della parte ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato vanno liquidate con separato decreto.
P.Q.M
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione,
- in accoglimento dell'opposizione: annulla l'Ordinanza di Ingiunzione n. OI – 001329721 protocollo
. 010116/01/2023.0003206; CP_3
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 800,00 oltre rimborso forfettario CP_3
IVA e CpA a favore dell'Erario;
- I compensi del legale della parte ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato vanno liquidate con separato decreto.
Sciacca, 10/12/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini