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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. X, sentenza 20/02/2026, n. 2621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2621 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2621/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GAGLIARDI VANIA, Presidente
ER MA, Relatore
TORCHIA GIORGIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11203/2024 depositato il 19/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TK50002 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 821/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 Ricorrente_2 e Ricorrente_2, quali eredi beneficiati di Nominativo_1, hanno impugnato l'intimazione di pagamento n. TK50002/2024, notificata in data 27.3.2024, avente ad oggetto la pretesa di euro 332.497,30, derivante dalla decadenza dal beneficio del pagamento rateale previsto dall'accordo di conciliazione n. TK5500021/2022.
1.2. I ricorrenti hanno premesso che:
- con avviso di accertamento n. TK501F404772/2019, notificato al dante causa, l'Ufficio ha ripreso a tassazione, per l'anno 2014, redditi percepiti da trust esteri per euro 558.387,00 e lasciti testamentari per euro 244.637,00, con conseguenti maggiori imposte per euro 354.932,00, oltre sanzioni e interessi di legge;
- il 16 novembre 2020 Nominativo_1 ha impugnato il predetto avviso di accertamento dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma con ricorso RG n. 12105/2020;
- nelle more del giudizio in data 5.5.2021 il sig. Nominativo_1 è deceduto e la moglie Nominativo_2 e i gli odierni ricorrenti, figli del de cuius, hanno accettato l'eredità con beneficio di inventario in data 9.7.2021, con atto per notaio Nominativo_3 di Roma, rep. n. 25129/1555;
- il 3.2.2022 la Commissione Tributaria Provinciale di Roma, preso atto del decesso di Nominativo_1, ha dichiarato l'interruzione del processo e il 3.5.2022 gli eredi si sono costituiti riassumendo il giudizio;
- in data 19.10.2022 è stato sottoscritto tra l'Ufficio e gli eredi l'atto di conciliazione n. TK5500021/2022, avente ad oggetto le pretese fiscali per l'anno 2014 contenute nell'avviso impugnato per un importo pari a complessivi euro 286.093,57, da versare in 16 rate trimestrali;
- con sentenza n. 150/2023, depositata il 4.1.2023, è stata dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
- sono state versate solo le prime tre rate del piano in quanto le ulteriori somme dovute all'erario dal de cuius non hanno trovato capienza nel valore liquido dei beni appartenenti al patrimonio determinato con la redazione dell'inventario, come si evince dal verbale sulla gestione dell'eredità di Nominativo_1 e dall'accluso rendiconto - atto del 22.5.2024, a rogito del notaio Nominativo_3, rep. n. 29152, racc. n. 17334;
- a seguito del mancato pagamento della rata n. 4, l'Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale II di Roma ha notificato agli eredi, in data 27.3.2024, l'intimazione di pagamento impugnata, con la quale, ai sensi dell'art. 15-ter, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973, è stata dichiarata la decadenza dal beneficio della rateizzazione e ingiunto l'integrale versamento delle somme residue, applicando la sanzione del 45% ai sensi dell'art. 48-ter, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992.
1.3. I ricorrenti deducono l'illegittimità dell'intimazione impugnata:
1) per violazione degli artt. 490 e 497 c.c. in ragione dell'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario.
L'effetto del beneficio d'inventario consisterebbe nel tener distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede che, pertanto, è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati nel limite del valore dei beni a lui pervenuti e soltanto con questi stessi beni. È evidente che, pur sussistendo la possibilità per l'amministrazione finanziaria di far valere la propria pretesa nei confronti degli eredi, questi ultimi risponderanno delle posizioni debitorie poste in capo al defunto, facendo valere il proprio beneficio, nei limiti di quanto appartenente al patrimonio del defunto secondo quanto determinato a seguito della procedura di inventario;
2) per violazione degli artt. 495, 498, 499, 500, 501, 502, 503 c.c. in ragione dell'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario.
Ai sensi dell'art. 495 c.c., gli eredi pagano i creditori “a misura che si presentano”, salvi i loro diritti di poziorità.
Questa regola non si applica quando gli eredi hanno promosso, come nel caso di specie, la liquidazione concorsuale a norma dell'art. 503 c.c. In quest'ultima ipotesi, salvo i pagamenti cui possa darsi corso per la presenza di risorse già liquide e a favore dei soli creditori privilegiati, l'erede, come precisato dall'art. 498 c.
c., non può essere tenuto ad eseguire pagamenti. Se il creditore intende sollecitare gli eredi, non può procedere in via esecutiva, ma deve chiedere all'autorità giudiziaria, ex art. 500 c.c., che sia fissato un termine per liquidare le attività ereditarie residue e per la formazione dello stato di graduazione.
2. La Direzione Provinciale II di Roma si è costituita in giudizio ed ha concluso per il rigetto del ricorso sul presupposto che il rendimento del conto reso ai sensi dell'art. 496 c.c. di cui all'atto registrato il 22.5.2024 presso l'Ufficio di Roma 4 al numero 20241T16417 è definito dallo stesso notaio rogante “provvisorio” e che al momento della sua redazione sembra prevedere un attivo residuo pari a € 48.592,32, nonché la possibilità che siano disponibili somme ulteriori provenienti dalla vendita dei residui beni inventariati e dagli accordi transattivi ancora in essere con la società1. Ne discende che, pur considerando la limitazione di responsabilità dei ricorrenti in virtù dell'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, deve essere affermata la piena legittimità dell'atto impugnato, in quanto residuano ancora delle poste attive derivanti dall'eredità di Nominativo_1.
3. Con memorie, depositate il 14.1.2026, i ricorrenti hanno atto della chiusura della liquidazione dell'eredità di Nominativo_1, avvenuta in data 27.10.2025, con formazione di stato di graduazione da parte degli eredi beneficiati inclusivo del piano di riparto e del relativo rendiconto finale di liquidazione dell'eredità.
4. Alla pubblica udienza del 26.1.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento per le seguenti ragioni.
6. Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione “l'erede beneficiato ha interesse a reagire avverso l'avviso di accertamento intestato al “de cuius” ed al medesimo notificato in qualità di successore, per far constare la sua qualità soggettiva e, in dipendenza da essa, per far contenere l'entità della pretesa tributaria, comunque, entro il limite dell'attivo ereditario ai sensi dell'art. 490 cod. civ” (Cass. civ. ord. n. 15750 del 2024).
6.1.L'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario non determina di per sé sola il venir meno della responsabilità patrimoniale degli eredi per i debiti anche tributari, ma fa solo sorgere il diritto di questi ultimi a non rispondere ultra vires hereditatis, cioè al di là del valore dei beni lasciati dal de cuius” per cui “gli eredi, nei cui confronti l'Ufficio faccia valere le proprie pretese creditorie tributarie, hanno interesse a far valere la limitazione della propria esposizione debitoria mediante un accertamento giudiziale;
ed a tale interesse degli eredi si contrappone quello dell'Ufficio di fare accertare la sussistenza del debito tributario del 'de cuius', debito che diventerà esigibile nei confronti degli eredi solo quando sarà chiusa la procedura di liquidazione dei debiti ereditari e sempre che sussista un residuo attivo in favore degli eredi” (Cass. 23961 del 2019;
Cass. n. 23019 del 2016; Cass. n. 14847 del 2015; Cass. n. 11458 del 2018; Cass. n. 23019 del 2016; Cass.
n. 4633 del 1992; Cass. n. 2442 del 1987).
7. Nel caso di specie emerge che è intervenuto l'atto di chiusura della liquidazione dell'eredità di Nominativo_1 in data 27.10.2025, con formazione di stato di graduazione da parte degli eredi beneficiati inclusivo del piano di riparto e del relativo rendiconto finale di liquidazione dell'eredità e che le consistenze patrimoniali del defunto - accertate e stimate a seguito della redazione dell'inventario a cura del cancelliere nominato dal Tribunale – sono state totalmente liquidate in conformità alle autorizzazioni ricevute dal Tribunale. In particolare il ricavato del realizzo degli attivi è stato utilizzato, per la quasi totalità, per il pagamento dei debiti tributari erariali, non avendo gli eredi percepito alcunché a seguito della liquidazione degli attivi ereditari.
7.1. Ne discende che è venuta meno la provvisorietà del rendimento del conto reso, ai sensi dell'art. 496 c.
c. di cui all'atto registrato il 22.5.2024 presso l'Ufficio di Roma 4 al numero 20241T16417, che ad avviso dello stesso Ufficio, come emerge dalle memorie defensionali, ha giustificato l'adozione dell'atto gravato essendo disponibili ulteriori somme che da destinare al pagamento dei tributi.
8. Per tali ragioni il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, deve essere annullato l'atto impugnato.
9. La peculiarità e la complessità della vicenda induce a ritenere esistenti giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GAGLIARDI VANIA, Presidente
ER MA, Relatore
TORCHIA GIORGIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11203/2024 depositato il 19/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TK50002 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 821/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 Ricorrente_2 e Ricorrente_2, quali eredi beneficiati di Nominativo_1, hanno impugnato l'intimazione di pagamento n. TK50002/2024, notificata in data 27.3.2024, avente ad oggetto la pretesa di euro 332.497,30, derivante dalla decadenza dal beneficio del pagamento rateale previsto dall'accordo di conciliazione n. TK5500021/2022.
1.2. I ricorrenti hanno premesso che:
- con avviso di accertamento n. TK501F404772/2019, notificato al dante causa, l'Ufficio ha ripreso a tassazione, per l'anno 2014, redditi percepiti da trust esteri per euro 558.387,00 e lasciti testamentari per euro 244.637,00, con conseguenti maggiori imposte per euro 354.932,00, oltre sanzioni e interessi di legge;
- il 16 novembre 2020 Nominativo_1 ha impugnato il predetto avviso di accertamento dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma con ricorso RG n. 12105/2020;
- nelle more del giudizio in data 5.5.2021 il sig. Nominativo_1 è deceduto e la moglie Nominativo_2 e i gli odierni ricorrenti, figli del de cuius, hanno accettato l'eredità con beneficio di inventario in data 9.7.2021, con atto per notaio Nominativo_3 di Roma, rep. n. 25129/1555;
- il 3.2.2022 la Commissione Tributaria Provinciale di Roma, preso atto del decesso di Nominativo_1, ha dichiarato l'interruzione del processo e il 3.5.2022 gli eredi si sono costituiti riassumendo il giudizio;
- in data 19.10.2022 è stato sottoscritto tra l'Ufficio e gli eredi l'atto di conciliazione n. TK5500021/2022, avente ad oggetto le pretese fiscali per l'anno 2014 contenute nell'avviso impugnato per un importo pari a complessivi euro 286.093,57, da versare in 16 rate trimestrali;
- con sentenza n. 150/2023, depositata il 4.1.2023, è stata dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
- sono state versate solo le prime tre rate del piano in quanto le ulteriori somme dovute all'erario dal de cuius non hanno trovato capienza nel valore liquido dei beni appartenenti al patrimonio determinato con la redazione dell'inventario, come si evince dal verbale sulla gestione dell'eredità di Nominativo_1 e dall'accluso rendiconto - atto del 22.5.2024, a rogito del notaio Nominativo_3, rep. n. 29152, racc. n. 17334;
- a seguito del mancato pagamento della rata n. 4, l'Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale II di Roma ha notificato agli eredi, in data 27.3.2024, l'intimazione di pagamento impugnata, con la quale, ai sensi dell'art. 15-ter, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973, è stata dichiarata la decadenza dal beneficio della rateizzazione e ingiunto l'integrale versamento delle somme residue, applicando la sanzione del 45% ai sensi dell'art. 48-ter, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992.
1.3. I ricorrenti deducono l'illegittimità dell'intimazione impugnata:
1) per violazione degli artt. 490 e 497 c.c. in ragione dell'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario.
L'effetto del beneficio d'inventario consisterebbe nel tener distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede che, pertanto, è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati nel limite del valore dei beni a lui pervenuti e soltanto con questi stessi beni. È evidente che, pur sussistendo la possibilità per l'amministrazione finanziaria di far valere la propria pretesa nei confronti degli eredi, questi ultimi risponderanno delle posizioni debitorie poste in capo al defunto, facendo valere il proprio beneficio, nei limiti di quanto appartenente al patrimonio del defunto secondo quanto determinato a seguito della procedura di inventario;
2) per violazione degli artt. 495, 498, 499, 500, 501, 502, 503 c.c. in ragione dell'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario.
Ai sensi dell'art. 495 c.c., gli eredi pagano i creditori “a misura che si presentano”, salvi i loro diritti di poziorità.
Questa regola non si applica quando gli eredi hanno promosso, come nel caso di specie, la liquidazione concorsuale a norma dell'art. 503 c.c. In quest'ultima ipotesi, salvo i pagamenti cui possa darsi corso per la presenza di risorse già liquide e a favore dei soli creditori privilegiati, l'erede, come precisato dall'art. 498 c.
c., non può essere tenuto ad eseguire pagamenti. Se il creditore intende sollecitare gli eredi, non può procedere in via esecutiva, ma deve chiedere all'autorità giudiziaria, ex art. 500 c.c., che sia fissato un termine per liquidare le attività ereditarie residue e per la formazione dello stato di graduazione.
2. La Direzione Provinciale II di Roma si è costituita in giudizio ed ha concluso per il rigetto del ricorso sul presupposto che il rendimento del conto reso ai sensi dell'art. 496 c.c. di cui all'atto registrato il 22.5.2024 presso l'Ufficio di Roma 4 al numero 20241T16417 è definito dallo stesso notaio rogante “provvisorio” e che al momento della sua redazione sembra prevedere un attivo residuo pari a € 48.592,32, nonché la possibilità che siano disponibili somme ulteriori provenienti dalla vendita dei residui beni inventariati e dagli accordi transattivi ancora in essere con la società1. Ne discende che, pur considerando la limitazione di responsabilità dei ricorrenti in virtù dell'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, deve essere affermata la piena legittimità dell'atto impugnato, in quanto residuano ancora delle poste attive derivanti dall'eredità di Nominativo_1.
3. Con memorie, depositate il 14.1.2026, i ricorrenti hanno atto della chiusura della liquidazione dell'eredità di Nominativo_1, avvenuta in data 27.10.2025, con formazione di stato di graduazione da parte degli eredi beneficiati inclusivo del piano di riparto e del relativo rendiconto finale di liquidazione dell'eredità.
4. Alla pubblica udienza del 26.1.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento per le seguenti ragioni.
6. Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione “l'erede beneficiato ha interesse a reagire avverso l'avviso di accertamento intestato al “de cuius” ed al medesimo notificato in qualità di successore, per far constare la sua qualità soggettiva e, in dipendenza da essa, per far contenere l'entità della pretesa tributaria, comunque, entro il limite dell'attivo ereditario ai sensi dell'art. 490 cod. civ” (Cass. civ. ord. n. 15750 del 2024).
6.1.L'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario non determina di per sé sola il venir meno della responsabilità patrimoniale degli eredi per i debiti anche tributari, ma fa solo sorgere il diritto di questi ultimi a non rispondere ultra vires hereditatis, cioè al di là del valore dei beni lasciati dal de cuius” per cui “gli eredi, nei cui confronti l'Ufficio faccia valere le proprie pretese creditorie tributarie, hanno interesse a far valere la limitazione della propria esposizione debitoria mediante un accertamento giudiziale;
ed a tale interesse degli eredi si contrappone quello dell'Ufficio di fare accertare la sussistenza del debito tributario del 'de cuius', debito che diventerà esigibile nei confronti degli eredi solo quando sarà chiusa la procedura di liquidazione dei debiti ereditari e sempre che sussista un residuo attivo in favore degli eredi” (Cass. 23961 del 2019;
Cass. n. 23019 del 2016; Cass. n. 14847 del 2015; Cass. n. 11458 del 2018; Cass. n. 23019 del 2016; Cass.
n. 4633 del 1992; Cass. n. 2442 del 1987).
7. Nel caso di specie emerge che è intervenuto l'atto di chiusura della liquidazione dell'eredità di Nominativo_1 in data 27.10.2025, con formazione di stato di graduazione da parte degli eredi beneficiati inclusivo del piano di riparto e del relativo rendiconto finale di liquidazione dell'eredità e che le consistenze patrimoniali del defunto - accertate e stimate a seguito della redazione dell'inventario a cura del cancelliere nominato dal Tribunale – sono state totalmente liquidate in conformità alle autorizzazioni ricevute dal Tribunale. In particolare il ricavato del realizzo degli attivi è stato utilizzato, per la quasi totalità, per il pagamento dei debiti tributari erariali, non avendo gli eredi percepito alcunché a seguito della liquidazione degli attivi ereditari.
7.1. Ne discende che è venuta meno la provvisorietà del rendimento del conto reso, ai sensi dell'art. 496 c.
c. di cui all'atto registrato il 22.5.2024 presso l'Ufficio di Roma 4 al numero 20241T16417, che ad avviso dello stesso Ufficio, come emerge dalle memorie defensionali, ha giustificato l'adozione dell'atto gravato essendo disponibili ulteriori somme che da destinare al pagamento dei tributi.
8. Per tali ragioni il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, deve essere annullato l'atto impugnato.
9. La peculiarità e la complessità della vicenda induce a ritenere esistenti giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate.