Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00523/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02034/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2034 del 2025, proposto da
BA IS S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Carlo Ravarini e Giulia Alessandra Vanini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico presso il loro studio in Milano, via del Bollo, 4;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'esecuzione
della sentenza Tribunale di Milano n. 4586/2020 non impugnata e munita di formula esecutiva.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 il dott. AN CC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società BA IS PA (di seguito, anche solo “BA”) opera nel settore della cessione dei crediti di impresa.
La stessa acquistava, in qualità di cessionaria, i crediti vantati nei confronti dell’Amministrazione della Difesa da Gala PA.
La BA otteneva dal Tribunale di Milano un decreto ingiuntivo nei confronti del Ministero della Difesa e dell’Agenzia Industrie Difesa per un credito pari a euro 787.455,34.
Contro tale decreto era proposta opposizione davanti al Tribunale Ordinario di Milano che con sentenza n. 4586 del 23.7.2020 accertava il credito nei confronti del Ministero della Difesa in euro 701.669,56 oltre interessi commerciali dalla scadenza delle singole fatture, dava atto dell’avvenuto pagamento in corso di causa della predetta somma in linea capitale, revocava il decreto ingiuntivo e condannava l’attrice opponente al pagamento a favore della parte convenuta opposta degli interessi commerciali, delle spese di lite del giudizio di opposizione e delle spese liquidate nel decreto ingiuntivo.
La sentenza di cui sopra passava in giudicato e la BA, ritenendo che l’Amministrazione non avesse dato esecuzione alla stessa, proponeva il presente ricorso per ottemperanza.
Si costituiva in giudizio il Ministero intimato, concludendo per l’inammissibilità ed in ogni caso per il rigetto nel merito del gravame, sostenendo che alla sentenza del Tribunale di Milano era stata data piena e corretta esecuzione.
All’udienza in camera di consiglio del 29.1.2026 la causa era discussa e spedita in decisione.
2. Il Ministero della Difesa sostiene nella propria memoria ed alla luce della documentazione allegata a quest’ultima che la sentenza del Tribunale di Milano n. 4586 del 2020 (cfr. il doc. 1 della ricorrente ed il doc. 3 del resistente), sarebbe stata correttamente ottemperata, ma il difensore della BA contesta tale circostanza, rilevando che l’Amministrazione avrebbe pagato soltanto parte del capitale e degli interessi, sicché residuerebbe il pagamento di parte del capitale e dei relativi interessi.
2.1 La soluzione della questione implica di conseguenza la corretta lettura della pronuncia passata in giudicato, dovendosi sul punto richiamare il pacifico indirizzo della giurisprudenza amministrativa – condiviso dalla Sezione – per il quale in caso di ottemperanza (ex art. 112 del c.p.a.) di decisioni passate in giudicato del giudice ordinario, il giudice amministrativo è rigidamente vincolato alle risultanze del giudicato stesso, senza che possa essere svolta alcuna attività di integrazione di quest’ultimo.
Si vedano sul punto, fra le tante, Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza n. 1150 del 2024: « …come da costante giurisprudenza amministrativa, l’ottemperanza dei giudicati civili si estrinseca in un’attività meramente esecutiva senza possibilità d'integrare la sentenza civile, né quella di effettuare accertamenti di merito, che non siano stati specificamente dedotti o trattati nel giudizio definito con la sentenza del giudice civile da ottemperare e caratteristici del giudizio di cognizione, dovendosi invece limitare all'accertamento dell'esistenza di un comportamento omissivo o elusivo e all'attuazione del disposto della pronuncia passata in giudicato. Tale peculiare self restraint sui giudicati formatisi nell’ambito di altri plessi giurisdizionali risponde all’evidente ratio di tener fermi gli argini della giurisdizione in quanto l'esercizio di poteri di attuazione che modificassero il giudicato verrebbe ad incidere su situazioni soggettive estranee all'ambito della giurisdizione amministrativa (v. in termini recentemente Cons. Stato, sez. V, 9 maggio 2023, n. 4687) »; TAR Lombardia, Milano, Sezione II, sentenza n. 2308/2023; TAR Campania, Salerno, Sezione III, sentenza n. 1721/2023, per la quale: « …il Consiglio di Stato ha ormai graniticamente statuito che “mentre nell’esecuzione di sentenze del G.A. il giudice dell’ottemperanza può “riempire” gli spazi lasciati vuoti dal giudicato e adottare statuizioni simili a quelle del giudizio di cognizione, non vi è un analogo potere integrativo nel caso di ottemperanza a sentenze del G.O., in quanto il giudice amministrativo dell’esecuzione non è fornito di giurisdizione nella materia oggetto del giudicato: in queste ipotesi, perciò, gli è inibito di arricchire, integrare o specificare il giudicato con una formazione progressiva dello stesso. L’azione del giudice dell’ottemperanza dovrà quindi contenersi nell’ambito di un’attività meramente esecutiva del disposto del G.O., che si pone come limite particolarmente stringente ” (Consiglio di Stato, VII Sez., 8 aprile 2022, n. 2628) »; TAR Campania, Napoli, Sezione II, sentenza n. 3722 del 2023, secondo cui: « …si tratta di un provvedimento giurisdizionale del giudice ordinario, rispetto al quale i poteri del giudice dell’ottemperanza solo limitati alla sola sfera della esecuzione »; Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza n. 5606 del 2022: « …il giudice dell’ottemperanza, nel dare esecuzione al giudicato civile, svolge una funzione meramente attuativa della statuizione giudiziale adottata dal giudice civile e non può, quindi, alterare o integrare il precetto della sentenza (cfr. Consiglio di Stato, 30 giugno 2020, n. 4111). Il giudizio di ottemperanza non costituisce quindi la sede per la presentazione di domande che avrebbero, nel caso, dovuto essere proposte nel giudizio civile, dato che il giudicato copre il dedotto e il deducibile (cfr. Consiglio di Stato, 9 giugno 2014, n. 2891) » e Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sentenza n. 644 del 2023: « …al giudice amministrativo, adito in sede di ottemperanza a sentenza definitiva (…) del giudice ordinario, non pertiene alcun potere cognitorio sul giudicato civile in tale sede azionato… ».
2.2 Orbene, dalla piana e serena lettura del dispositivo (pag. 10 di 11 della sentenza) risulta che:
- il credito della BA verso il Ministero è stato accertato in euro 701.669,56 oltre interessi commerciali dalla scadenza delle singole fatture (punto n. 2 del dispositivo);
- il giudice ha dato atto dell’avvenuto “pagamento in corso di causa della predetta somma in linea capitale” (punto n. 3 del dispositivo, la “predetta somma in linea capitale” è evidentemente quella di euro 701.669,56);
- il decreto ingiuntivo è stato revocato (punto n. 3 del dispositivo) e l’Amministrazione è stata condannata a pagare esclusivamente “gli interessi commerciali” (punto n. 4 del dispositivo) oltre alle spese legali del giudizio di opposizione e del procedimento per decreto ingiuntivo (punto n. 6 del dispositivo).
Se si legge la sentenza nella parte motivazionale (si veda la pag. 9) risulta chiaro nuovamente che il Tribunale ha accertato il credito nella misura di 701.669,56 e che tale somma è stata pagata a BA IS in conseguenza dell’esecuzione parziale provvisoria del decreto ingiuntivo concessa ex art. 648 del c.p.c.
In seguito il Tribunale, dopo avere revocato il decreto ingiuntivo, ha statuito che restano dovute alla convenuta opposta “le somme già riscosse” (quindi la sorte capitale del credito), gli interessi commerciali dalla scadenza di ogni fattura al saldo effettivo nonché le spese giudiziali della fase monitoria e di quella di opposizione.
Deve quindi concludersi che la sentenza passata in giudicato ha accertato il saldo integrale del capitale, riconoscendo al creditore soltanto gli interessi commerciali e le spese legali.
Tali somme risultano peraltro versate alla BA da parte dell’Amministrazione della Difesa (cfr. i documenti n. 4 e n. 5).
A diversa conclusione non induce il richiamo, effettuato nella motivazione della sentenza ma non nel dispositivo, all’art. 1194 del codice civile sull’imputazione del pagamento degli interessi.
Il riferimento a tale norma, che è peraltro derogabile (si veda il comma 1), non può inficiare quanto risultante chiaramente dal dispositivo della sentenza, anche se letto unitamente alla motivazione.
In conclusione, essendo provata l’avvenuta esecuzione del giudicato di cui è causa, il presente ricorso per ottemperanza deve interamente rigettarsi.
3. La peculiarità delle questioni trattate induce il Tribunale a compensare interamente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IE ZI, Presidente
AN CC, Consigliere, Estensore
Luigi Rossetti, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN CC | IE ZI |
IL SEGRETARIO