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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 03/11/2025, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 131/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra Venturini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 131/2022 promossa da:
(C.F. ), assistita e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
RA MO
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), assistito e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
UV RO
CONVENUTO OPPOSTO
Oggetto: Altri contratti atipici
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente:
Voglia l'On.le Tribunale adito:
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO:
- revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni di cui alla parte espositiva dell'atto introduttivo da intendersi qui di seguito integralmente pagina 1 di 18 trascritte, e conseguentemente accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierna opponente a per le causali di cui al decreto ingiuntivo Parte_1 Controparte_1 de quo, e per l'effetto, respingere e/o rigettare integralmente le domande con esso formulate siccome inammissibili ed infondate, per i motivi esposti negli scritti difensivi agli atti.
- Vinta ogni spesa ed accessorio del giudizio.
IN VIA PARIMENTI PRINCIPALE:
- Previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertata la violazione della clausola di riservatezza contenuta all'art. 5 dell'atto di transazione prodotto da controparte sub 4, annullarsi e revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, attesa l'inutilizzabilità dell'atto di transazione, da dichiararsi pertanto inefficace a tale fine.
- Previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, annullarsi e revocarsi il decreto ingiuntivo opposto per l'insussistenza delle ragioni creditorie azionate, accertata l'intervenuta rinuncia ad ogni pretesa patrimoniale così come dichiarata nel ricorso congiunto di divorzio depositato il 1.12.2021.
IN VIA SUBORDINATA
- Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice ritenga anche parzialmente fondate le ragioni creditorie di , ridursi nella minor somma di euro 7.500 l'importo Controparte_1 semmai dovuto dall'opponente, quale quota parte dell'obbligazione comune contratta dai coniugi.
IN VIA RICONVENZIONALE
- Accogliere la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente e conseguentemente condannare a corrispondere ad l'importo di euro 3.600 Controparte_1 Parte_1 per le ragioni di cui in narrativa, ovvero condannare il medesimo al pagamento dell'importo dovuto o di quanto residui ad avvenuta compensazione, nella non creduta ipotesi di accoglimento della domanda avversaria.
SULLE SPESE
In ogni caso, con rifusione di compensi e spese di giudizio, incluso il contributo unificato.”
pagina 2 di 18 Per parte convenuta opposta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta,
In via principale: Rigettare le domande tutte proposte dall'opponente, anche in via riconvenzionale, in quanto infondate in fatto ed in diritto per le motivazioni indicate in atti e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo nr. 1148/2021 pronunciato dal Tribunale di
NT in data 04/10/2021 nell'ambito della causa civile monitoria avente R.G. nr.
2710/2021.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze professionali del giudizio, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e C.P.A. come per legge, da distrarre a favore del sottoscritto procuratore, il quale si dichiara antistatario per averle personalmente anticipate.
In via istruttoria: Si insiste per l'ammissione dei capitoli di prova orale indicati nella memoria istruttoria del 21/09/2022 e non ammesse dal Giudice istruttore.”
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo nr. 1148/2021 pronunciato in data 04/10/2021 dal Tribunale di
NT nei suoi confronti, con cui le era stato ingiunto il pagamento, in favore di CP_1
, della somma di € 15.130,38 a titolo di capitale, oltre interessi e spese, somma
[...] dovuta, secondo quanto allegato in sede monitoria, dalla , a titolo di restituzione di Parte_1 quanto già versato dallo a FI Banca S.p.a., in qualità di fideiussore CP_1 dell'ingiunta, a seguito di un accordo transattivo sottoscritto con FI S.p.a. a chiusura ed estinzione della causa avente R.G. nr. 334/2018, pendente dinanzi al Tribunale di NT ed inerente al finanziamento nr. 20170103952012 del 19/02/2014 erogato alla sig.ra
[...]
, per il quale aveva prestato garanzia. Parte_1 Controparte_1
L'opponente chiedeva la revoca, declaratoria di nullità/inefficacia del decreto ingiuntivo opposto affermando di nulla dovere per il titolo dedotto in lite a , suo ex Controparte_1 marito.
pagina 3 di 18 In particolare l'opponente allegava: a) che nel contratto di finanziamento n. 20170103952021 del 19.02.2014 (dal quale è poi derivata la stipula dell'atto di transazione) i veri soggetti obbligati nei confronti di FI Banca Spa erano e suo cugino Controparte_1
; che solo nel corso della causa civile RG 334/2018 (avente ad oggetto Persona_1 opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da FI Banca spa nei confronti della quale debitrice principale e dello quale garante, n.d.r.), l'opponente aveva Parte_1 CP_1 acquisito la piena consapevolezza di essere stata vittima di una truffa perpetrata a suo danno in quanto i suoi dati personali ed il suo documento d'identità erano stati acquisiti illegittimamente ed utilizzati per l'ottenimento del precitato finanziamento, accertato che sul contratto di finanziamento n. 20170103952021 comparivano le sue firme evidentemente falsificate e nelle circostanze di tempo e di luogo rappresentate nel predetto contratto l'opponente risultava oggettivamente trovarsi in altro luogo;
che nonostante ciò, al solo fine di definire rapidamente la causa civile RG 334/2018, l'odierna opponente aveva accettato di firmare, unitamente al marito , l'atto di transazione con FI Banca Controparte_1
Spa, avendo ottenuto dal marito la rassicurazione che costui si sarebbe fatto esclusivo carico del pagamento della somma concordata;
che quest'ultimo, in tale sede, aveva infatti ammesso l'estraneità della moglie nella vicenda FI, riconoscendo di essere l'unico responsabile dell'obbligazione, unitamente a suo cugino , complice di questa losca Per_1 storia, originata a causa di un raggiro messo in atto da , a quel tempo Persona_2 promotore finanziario di FI;
che in data 17.12.2018, aveva Controparte_1 dunque pagato a FI Banca Spa la somma concordata, quale gesto eloquente della sua unica responsabilità nell'accaduto che aveva visto il coinvolgimento involontario di
, quale inconsapevole prestanome, così raggirata per volere del marito e Parte_1 degli altri suoi complici;
che da allora, non aveva più parlato alla moglie Controparte_1 di tale questione, né, contrariamente a quanto allegato in sede monitoria, aveva mai chiesto alcun rimborso;
b) che in data 21.09.2021 il proprio difensore, avv. Simona Goltara, aveva inoltrato a la raccomandata, ritirata il 4.10.2021, per formalizzare le Controparte_1 intenzioni della moglie rispetto all'avvio del divorzio;
che con mail del 5.10.2021 l'Avv.
RT CU era intervenuto per conto di per la gestione della pratica di Controparte_1 divorzio e le trattative si erano protratte per oltre due mesi (ottobre/ novembre 2021) durante i pagina 4 di 18 quali l'Avv. CU mai aveva informato l'avv. Goltara di avere già a sue mani il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, pronunciato proprio il giorno prima (il 4 ottobre 2021) dal
Giudice Dr.ssa Arrigoni e “artatamente notificato all'intimata, sullo scadere del termine di cui all'art. 644 cpc, vale a dire solo in data 7 dicembre 2021”, ovverosia in un momento subito successivo al giorno del deposito del ricorso congiunto di divorzio;
che infatti dopo oltre due mesi di trattative, durante i quali la bozza del ricorso veniva più volte corretta e modificata, i coniugi erano giunti all'accordo definitivo che aveva permesso la stesura di un atto condiviso, depositato, per mano dello stesso Avv. CU, in data 2.12.2021; che nel ricorso congiunto di divorzio, iscritto al n. RG 2021/3307, le parti avevano testualmente inserito il punto 7), nel quale “i sig.ri e danno atto di avere venduto la casa Controparte_1 Parte_1 familiare, sita in Medole, via Salvo d'Acquisto n. 4, di averne diviso il ricavato e di essere entrambi economicamente autonomi e autosufficienti, rinunciando reciprocamente a versare somme a titolo di alimenti. Gli stessi dichiarano di aver provveduto allo scioglimento della comunione dei beni in conseguenza alla separazione personale dei coniugi e di aver a tal riguardo definito ogni altra questione patrimoniale relativa alla comunione legale”.
Oltre a censurare l'operato del legale di controparte, l'opponente, in diritto, allegava: 1) che il marito aveva definito la posizione con FI, essendo ben conscio di esserne l'unico responsabile, essendo la moglie totalmente estranea all'obbligazione pecuniaria, in cui era stata coinvolta come ignara prestanome, per “manipolazione fraudolenta messa in atto da altri, lui compreso”, consistita nella falsificazione delle firme della prima sul contratto e della illecita sottrazione dei suoi documenti a tal fine, fatti rispetto ai quali la aveva Parte_1 sporto denuncia penale;
2) che nell'atto di transazione il suo nominativo era stato inserito solo per garantirle la piena estromissione formale, in quanto, se la causa di opposizione al decreto ingiuntivo FI fosse proseguita ella “avrebbe potuto acclarare la sua posizione di estraneità fattuale alle circostanze ed acquisire un titolo per agire nei confronti dei terzi chiamati ( e )” ed infatti i coniugi avevano “voluto inserire Persona_1 Persona_2 nell'accordo di transazione l'art. 5 che prevede la clausola di riservatezza secondo cui “i signori e si obbligano a mantenere la segretezza e la Parte_1 Controparte_1 rigorosa confidenzialità del presente accordo transattivo e a non divulgarlo in nessun modo,
pagina 5 di 18 né integralmente, né in parte, pena il risarcimento del danno subito e subendo da FI
Banca Spa, fatta salva la facoltà di utilizzarlo per recuperare somme nei confronti dei soggetti indicati quali terzi chiamati nella causa RG 344/2018 Tribunale di NT”, clausola di riservatezza che aveva invece violato;
3) che comunque la richiesta di Controparte_1 rimborso da parte di quest'ultimo era infondata ed illegittima, anche a prescindere dall'aspetto truffaldino dell'operazione che aveva portato alla conclusione del contratto di finanziamento, in quanto all'epoca della suddetta stipula (19.02.2014) i coniugi erano spostati in regime di comunione dei beni e l'obbligazione doveva quindi ritenersi obbligazione comune, per cui la somma pagata per estinguere la posizione era un vero e proprio “debito della comunione”, rispetto al quale lo aveva poi ribadito, nel ricorso divorzile, di non avere più pretesa CP_1 alcuna;
4) che infatti con la sottoscrizione del ricorso divorzile congiunto, che contemplava anche la reciproca liberazione patrimoniale, ogni questione derivante dal rapporto oggetto di transazione per il quale è causa doveva considerarsi definitivamente chiusa e superata.
In via riconvenzionale l'opponente, allegando che l'ex marito risultava debitore della somma di € 3.600,00 da questi dovuta a titolo di contributo nel mantenimento ordinario e straordinario delle tre figlie minori, non avendo ancora corrisposto il saldo degli assegni mensili di mantenimento per il periodo agosto/dicembre 2020, le spese scolastiche per gli anni
2020-2021 (testi scolastici, spese abbonamento pullman, strumenti scolastici, costi di assicurazione, costi Grest estivi), le spese extra scolastiche per gli anni 2020-2021 (iscrizioni
Pallavolo, iscrizioni nuoto, certificati sportivi, ricariche telefoniche, etc.) e alcune spese mediche (cure dentistiche, acquisto occhiali e spese di farmacia) unitamente ad altre voci di spesa (costo rilascio attestato certificazione energetica casa coniugale, spese per accesso atti per ottenimento certificato di agibilità, etc), come documentato, chiedeva la condanna dello stesso al pagamento del suddetto importo, e, in via subordinata, la compensazione, anche parziale, fra i crediti rispettivamente pretesi.
si costituiva tardivamente in giudizio, contestando quanto allegato Controparte_1 dall'opponente.
In particolare il convenuto rilevava che le modalità in cui era sorta l'obbligazione originaria contratta da con la società FI Spa risultavano irrilevanti nel Parte_1
pagina 6 di 18 presente giudizio, in quanto l'obbligazione restitutoria fatta valere nasceva dalla transazione giudiziale sottoscritta in data 23/10/2018, nella causa R.G. n. 334/2018 pendente dinanzi al
Tribunale di NT, la cui esistenza e il cui contenuto non erano contestati;
che comunque era infondata la affermata totale estraneità della sig.ra alla sottoscrizione Parte_1 del contratto di finanziamento n. 20170103952021 con FI Spa., in quanto, nonostante l'asserita mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento, la sig.ra si era vista accreditare nel 2014 sul proprio conto corrente da FI Parte_1
Spa sul proprio conto corrente la non trascurabile somma di € 32.000,00 e ricevuta la somma,
l'opponente aveva restituito puntualmente dal mese di Febbraio 2014 al mese di Agosto 2015, quindi per oltre un anno e mezzo, a FI Banca S.p.A. le rate mensili dell'importo di €
525,30 ciascuna, esattamente per l'importo di cui al contratto di finanziamento, che però dichiarava di non conoscere e di non aver mai sottoscritto;
che era Parte_1 perfettamente a conoscenza che il reale utilizzo delle somme ottenute attraverso il finanziamento doveva essere quello di un'operazione di investimento attraverso il sig.
[...]
a cui erano trasferite le somme di denaro, segno che l'odierna opponente era Per_2 perfettamente al corrente del finanziamento richiesto e dell'utilizzo che avrebbe fatto delle somme erogate, per finalità quindi estranea alle esigenze della famiglia e che, come tale, non ricadeva nella comunione legale;
che come già precisato, l'obbligazione restitutoria fatta valere nel presente giudizio non nasceva dal contratto originario stipulato con FI
Spa, ma dall'Atto di transazione stipulato in data 23/10/2018, ossia molti anni dopo che era venuta meno la comunione legale tra i coniugi, nel caso cessata in data 07/07/2016, nel momento in cui il Presidente del Tribunale di NT aveva autorizzato i coniugi Parte_1
e a vivere separatamente;
che con la transazione sottoscritta dopo
[...] Controparte_1 la cessazione della comunione legale, le parti espressamente avevano acquisito nuova obbligazione pecuniaria estintiva in cui la sig.ra aveva assunto la qualità di Parte_1 debitore principale e il sig. la qualità di garante dell'adempimento; che lo Controparte_1
non aveva mai assunto su di sé l'onere di accollarsi il debito o di estinguerlo con CP_1 liberazione della sig.ra in quanto nessun accordo era stato mai sottoscritto Parte_1 in tal senso tra le parti neanche nella transazione del 23/10/2018, che anzi aveva un contenuto negoziale diametralmente opposto;
che la clausola di riservatezza invocata da controparte non pagina 7 di 18 conteneva alcuna rinuncia del sig. a recuperare le somme dovute e in Controparte_1 nessuna parte della transazione era rinvenibile una tale rinuncia;
peraltro il tenore letterale della clausola di riservatezza prevedeva soltanto un dovere di segretezza rispetto a terzi e non tra le parti che avevano sottoscritto la transazione ed in ogni caso non determinava alcuna nullità degli atti giudiziali, ma solo l'eventuale risarcimento del danno a FI Spa;
che nessun effetto estintivo dell'obbligazione dedotta in lite poteva derivare dalla sottoscrizione dell'accordo divorzile, in quanto la clausola invocata da parte opponente non aveva natura tombale di definizione di ogni rapporto patrimoniale intercorrente tra le parti, ma dava solo atto dell'estinzione dei rapporti nascenti dalla comunione legale, cessata prima ancora della nascita dell'obbligazione per cui è causa.
Contestando anche la sussistenza del credito fatto valere in via riconvenzionale da parte opponente, il convenuto concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto impugnato e il rigetto della domanda riconvenzionale.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto la causa veniva istruita mediante produzioni documentali e assunzione di prove orali.
DIRITTO
1. Il credito fatto valere in sede monitoria
In ricorso per decreto ingiuntivo ha allegato di essere creditore di Controparte_1 dell'importo di € 15.000,00, oltre interessi, dallo stesso corrisposto a Parte_1
FI Banca spa in adempimento della transazione con quest'ultima stipulata, unitamente a (doc. 4 fascicolo monitorio), al fine di così definire la causa Parte_1 civile iscritta al n. R.G. 334/2018 avanti al Tribunale di NT, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, proposta dai due debitori avverso l'ingiunzione di pagamento della somma di € 30.402,04 oltre ad interessi e spese, ottenuta nei loro confronti da FI Banca spa, importo a saldo dovuto dalla quale debitrice principale Parte_1
e dallo nella sua veste di “garante”, per la restituzione del “finanziamento personale” CP_1 concesso con contratto n. 20170103952012 in data 19.02.2014 (doc. 1 fascicolo monitorio).
pagina 8 di 18 In sede monitoria , allegando che “In assenza di adempimento da parte Controparte_1 della debitrice principale il sig. , in qualità di garante, Parte_1 Controparte_1 in data 17/12/2018, disponeva dal conto di addebito nr. 376880 acceso presso la Banca Carige
e di titolarità del medesimo, bonifico bancario in favore dell'Istituto di credito FI
Banca S.p.a. dell'importo di € 15.000,00 in esecuzione dell'accordo transattivo raggiunto”, ha quindi agito “in via di regresso ai sensi dell'art. 1950 c.c.” nei confronti della “debitrice principale”, per la restituzione dell'intero importo versato a FI Banca spa.
Diversamente da quanto affermato in sede monitoria e anche in questa sede, in alcun modo lo risulta “fideiussore” dell'obbligazione pecuniaria derivante dal contratto transattivo CP_1 concluso con FI spa;
solo nelle premesse dell'atto di transazione viene richiamata la causa civile che le parti intendono transigere, dando atto del decreto ingiuntivo ottenuto da
FI spa, che “Il credito azionato postulava il mancato pagamento del residuo dovuto a FI Banca spa in forza di contestato contratto di finanziamento n. 20170103952012 del 19.02.2014 erogato ad per il quale si sarebbe costituito garante il di lei Parte_1 marito ” e quindi della successiva opposizione proposta dagli ingiunti. Controparte_1
Fatta tale premessa all'art. 2 “Obbligazioni a carico di e Parte_1 CP_1
” le parti hanno quindi pattuito che: “Con la sottoscrizione della presente scrittura
[...]
e si impegnano a corrispondere a titolo transattivo a Parte_1 Controparte_1
FI Banca spa, la quale accetta, l'importo complessivo di € 15.000,00 … entro e non oltre il 18 dicembre 2018, quale somma ritenuta satisfattiva a saldo e stralcio sia del debito residuo risalente al contratto di finanziamento n. 20170103952012 … (di cui al decreto ingiuntivo n. 1871/17)… sia delle spese di procedura liquidate dal Giudice del precitato decreto ingiuntivo…”, obbligo di pagamento assunto congiuntamente dalla e dallo Parte_1
(e quindi in via fra loro solidale), quali coobbligati, allo scopo di porre “fine ad una CP_1 lite già cominciata”, ex art. 1965 c.c., di cui entrambi erano parti, e non dalla sola , Parte_1 né, tantomeno, con prestazione unicamente di garanzia della somma pattuita da parte dello
. CP_1
Il pagamento dell'importo di € 15.000,00, da parte di quest'ultimo (mediante bonifico in data
17.12.2018, doc. 5 fascicolo monitorio), in favore di FI, è stato pertanto effettuato pagina 9 di 18 in adempimento dell'obbligo assunto in proprio nei confronti della controparte FI spa con la suddetta transazione, e non quale garante dell'adempimento di un debito altrui (“E' fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui”).
Dalla suddetta transazione non deriva quindi alcun diritto di regresso ex art. 1950 c.c. in capo allo nei confronti della , ossia diritto di ripetere da quest'ultima quanto CP_1 Parte_1 pagato alla creditrice per capitale, interessi e spese, essendo stato il pagamento effettuato in adempimento ad un obbligo (contrattuale) direttamente gravante sullo stesso . CP_1
Il decreto ingiuntivo emesso per un simile credito, non derivante dal titolo fatto valere, e quindi per causa insussistente, deve essere revocato.
Pur avendo il convenuto opposto più volte ribadito in comparsa di costituzione che
“l'obbligazione restitutoria per cui si procede nasce dalla transazione giudiziale sottoscritta in data 23/10/2018, nella causa R.G. n. 334/2018 pendente dinanzi al Tribunale di NT”, e potendo pertanto l'esame arrestarsi all'accertamento negativo di cui sopra, a fronte delle difese comunque svolte dal convenuto in ordine all'”obbligazione originaria contratta con
FI spa”, per completezza di motivazione deve esaminarsi anche tale ulteriore rapporto contrattuale.
Qualora potesse ritenersi che la transazione intervenuta, da un lato, fra pretesa creditrice e, dall'altro, fra pretesa debitrice e preteso garante (dell'obbligazione oggetto della lite fra gli stessi insorta), non abbia inciso sui rapporti interni e le eventuali obbligazioni reciproche fra questi ultimi (non contenendo alcuna specificazione, nè alcun riconoscimento in merito), la rivalsa pretesa dallo , quale fideiussore, potrebbe infatti fondarsi solo sull'esistenza e CP_1 validità di un rapporto di “garanzia”, derivante dal rapporto contrattuale sottostante la citata transazione, e non oggetto di alcun accordo transattivo fra “garante” e “garantito”.
a) Il precedente “finanziamento personale” concesso da FI Banca spa con contratto n. 20170103952012 in data 19.02.2014
Risulta dal relativo documento contrattuale che in data 19.02.2014 FI Banca spa aveva concesso un “finanziamento personale” di € 32.000,00, rimborsabile a rate, di cui pagina 10 di 18 risulta “richiedente” la cui sottoscrizione è stata però apposta unicamente Parte_1 nel riquadro “Consenso al trattamento dei dati personali” (oltre che a modulo di adesione a polizza assicurativa associata al prestito); il modulo prestampato è stato sottoscritto invece da
, e, diversamente da quanto da questi allegato, non solo quale “garante Controparte_1
(coniuge/convivente)”, ma anche quale “cliente”, risultando le sottoscrizioni di quest'ultimo apposte nei riquadri relativi a “Richiesta di prestito personale” (“Dichiaro di ben conoscere le
“Condizioni generali” del presente contratto che accetto integralmente senza riserva alcuna.
Chiedo quindi che FI mi conceda il Prestito Personale rimborsabile alle Condizioni economiche del presente contratto.”), “Ricezione documentazione” e “Approvazione specifica” di clausole vessatorie, in corrispondenza dell'indicazione, presente in ognuno dei suddetti riquadri, “Firma del cliente”, nonché quale mandante per “addebito diretto” in conto corrente bancario delle rate di rimborso.
In questa sede (e solo in questa sede, come si dirà), ha sostenuto di essere Parte_1 totalmente estranea a tale rapporto contrattuale, affermando che la propria firma, apposta al suddetto contratto, era stata falsificata e che i documenti di identità le erano stati illegittimamente sottratti e utilizzati allo scopo, indicando come responsabile l'allora marito,
, il cugino di lui, , e tale , all'epoca Controparte_1 Persona_1 Persona_2 promotore finanziario di FI.
Nessuna prova è stata offerta dall'attrice a dimostrazione della falsità della firma apposta al contratto di finanziamento e in atti non è stata offerta alcuna ricostruzione dell'allegata
“operazione truffaldina”.
Solo parte convenuta ha prodotto copia di denuncia/querela sottoscritta dalla e Parte_1 dallo in data 30.11.2015 (e che non è contestato sia stata effettivamente presentata CP_1 alle autorità competenti) nei confronti di , “responsabile FI”, in cui Persona_2
i due riferiscono di essere stati, entrambi, vittima di una truffa da questi perpetrata a loro danno, che, sempre secondo quanto ivi allegato, sarebbe stata compiuta consentendo loro di ottenere da FI un prestito di € 32.000,00, importo poi trasferito all' , sia Per_2 mediante bonifici diretti che mediante (ossia colui che li aveva messi in Persona_1 contatto con l' ) e la moglie di lui;
l' avrebbe dovuto impiegare la somma Per_2 Per_2
pagina 11 di 18 in un investimento “presumibilmente all'estero” e quindi corrispondere ai due “investitori” interessi periodici, oltre che versamenti a “copertura” delle rate del finanziamento contratto, accordi che, sempre secondo quanto allegato, sono stati rispettati da febbraio 2014 a luglio
2015, “e pertanto ci sono sempre state trasferite le somme necessarie alla copertura delle rate per il rimborso del prestito, che ammontano a circa 525,30 euro mensili, nonché, fino a novembre 2014 ulteriori somme variabili…”; essendo i “trasferimenti” da parte dell' cessati ad agosto 2015, da tale mensilità i due non hanno più onorato le rate di Per_2 rimborso del finanziamento e, contattati da FI per avere informazioni sui motivi del mancato pagamento, sarebbero stati consigliati dall'”avvocato di FI” di sporgere querela contro l' “per l'apposizione di firme false sul contratto di finanziamento Per_2 così da ottenere il congelamento del prestito…” (v. doc. 4 parte convenuta).
Parte attrice in memoria istruttoria ha chiesto di provare per testi di essere stata “costretta” dallo a presentare tale denuncia, prova non ammessa, in quanto genericamente CP_1 formulata in ordine alla allegata “costrizione” e per non essere stata la suddetta querela qui in alcun modo contestata o impugnata.
La versione dei fatti risultante dalla querela è peraltro la stessa che è stata riportata nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto nel 2017 da FI Banca spa per il pagamento della somma ancora dovuta a titolo di restituzione del finanziamento personale, opposizione proposta congiuntamente dalla e dallo , salvo disconoscere Parte_1 CP_1 espressamente, entrambi, in tale sede, le sottoscrizioni apposte al contratto, denunciando la falsità sia delle firme riferibili alla che allo , attribuire a Parte_1 CP_1 Per_1
il ruolo di “tramite” fra gli stessi e l' , e chiamando in causa sia
[...] Per_2 quest'ultimo che , per essere da loro “garantiti e manlevati” (doc. 14 parte Persona_1 convenuta).
La causa così promossa, iscritta al n. 334/18 R.G., è stata transatta alle condizioni sopra riportate, in adesione alla proposta conciliativa formulata dal G.I. in prima udienza.
Ai fini che qui rilevano, pacifica e documentale l'avvenuta erogazione del prestito da parte di
FI mediante accredito dell'importo di € 32.000,00 su conto corrente cointestato ad pagina 12 di 18 entrambe le parti e l'avvenuto pagamento, con addebito diretto sullo stesso conto, delle rate di rimborso sino a luglio 2015 (v. estratti conto prodotti da parte attrice, doc. 12-19), deve ritenersi dimostrato che il prestito oggetto del finanziamento FI sia stato richiesto da entrambe le parti con la finalità di “investire” la somma ricevuta nell'operazione descritta in denuncia/querela, avendo il contenuto della denuncia/querela valore di confessione resa al terzo (v. Cass. Civ. n. 1513 del 05/02/2002) e quindi pieno valore di prova.
Le dichiarazioni confessorie rese dallo in detta denuncia smentiscono la tesi, da CP_1 questi sostenuta, di aver unicamente prestato garanzia per un'obbligazione direttamente assunta dalla (allora) moglie e per prestito da questa richiesto per scopi personali.
Anche a prescindere dal fatto che nello stesso contratto di finanziamento egli è indicato sia come “garante” che come “cliente richiedente il prestito” - essendo a lui riferibili le sottoscrizioni apposte negli appositi riquadri, mentre la firma della è apposta Parte_1 unicamente nel riquadro contenente il consenso al trattamento di dati personali - e a prescindere altresì dalla validità, quindi, del rapporto contrattuale con FI Banca spa
(validità che, essendo stata la causa transatta, non è stata alcun modo accertata), in denuncia/querela è stato lo stesso ad affermare di aver richiesto ed ottenuto, assieme CP_1 alla , “un finanziamento di euro 32.000 da parte della FI per il tramite di Parte_1
”, e che “il reale utilizzo del finanziamento così ottenuto doveva pertanto Persona_2 essere quello di un'operazione di investimento sempre eseguita dallo stesso ”, Per_2 operazioni tutte che, sempre secondo quanto dichiarato da entrambi in querela, sarebbero state poste in essere congiuntamente dai due coniugi.
Sulla base di tutti i documenti sopra esaminati (contratto di finanziamento, accredito del prestito su conto cointestato, pagamento delle rate del prestito con addebito sullo stesso conto, bonifici eseguiti in favore di e per importi corrispondenti Persona_2 Persona_1 al totale del prestito ottenuto, denuncia/querela avente valore di confessione resa al terzo) deve quindi ritenersi che il finanziamento sia stato richiesto per utilità comune agli allora coniugi, per ottenere comune vantaggio, nell'interesse di entrambi, ed impiegato per uno scopo comune (intento di migliorare l'allore patrimonio comune, essendo i due coniugati in regime di comunione legale), con conseguente inesistenza di un suo diritto di rivalsa ex art.
pagina 13 di 18 1950 c.c nei confronti della , per quanto poi corrisposto a saldo del debito contratto Parte_1 con la società che ha erogato il prestito.
Anche sotto tale profilo l'azione, come qui proposta, è pertanto infondata e deve essere rigettata.
Non avendo il convenuto formulato ulteriori domande subordinate, fondate su causa diversa e/o per importi diversi, quanto accertato assorbe anche tutte le ulteriori difese, eccezioni e domande svolte in merito dall'attrice opponente, che non risulta quindi necessario ulteriormente esaminare.
2. La domanda riconvenzionale di parte attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento dell'importo di € Parte_1
3.600,00, quali spese da questi dovute a titolo di contributo nel mantenimento ordinario e straordinario delle tre figlie minori, allegando, nello specifico, che “egli non ha ancora corrisposto il saldo degli assegni mensili di mantenimento per il periodo agosto/dicembre
2020, le spese scolastiche per gli anni 2020-2021 (testi scolastici, spese abbonamento pullman, strumenti scolastici, costi di assicurazione, costi Grest estivi), le spese extra scolastiche per gli anni 2020-2021 (iscrizioni Pallavolo, iscrizioni nuoto, certificati sportivi, ricariche telefoniche, etc.) e alcune spese mediche (cure dentistiche, acquisto occhiali e spese di farmacia) unitamente ad altre voci di spesa (costo rilascio attestato certificazione energetica casa coniugale, spese per accesso atti per ottenimento certificato di agibilità, etc.)”, voci, queste ultime, che non possono certo ricondursi a spese di mantenimento delle figlie minori.
Con sentenza di separazione dei coniugi, emessa da questo Tribunale in data 4.04.2019, su precisazione congiunta delle conclusioni, è stato posto a carico di Controparte_1
“l'obbligo di contribuire al mantenimento delle tre figlie , ed Per_3 Per_4 Persona_5 mediante il pagamento della metà della rata mensile del mutuo della suddetta casa familiare ed il versamento a entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dal Parte_1 corrente mese, dell'assegno di € 500,00= (€ 200,00= per la figlia maggiore e € 150,00 per ciascuna delle altre due figlie) da rivalutare automaticamente ed annualmente secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai a pagina 14 di 18 decorrere dal Gennaio 2020” e, “a carico di entrambi i genitori l'obbligo di concorrere, nella misura del 50% ciascuno, alle spese non coperte dall'assegno periodico di mantenimento che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: - spese mediche (da documentare), che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare), che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogabili anche dal Servizio Sanitario Nazionale e non effettuati tramite lo stesso;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare), che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse di iscrizione all'asilo nido, alla scuola d'infanzia, alla scuola media e superiore ed all'università imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare), che richiedono il preventivo accordo: a) tasse di iscrizione all'asilo nido, alla scuola d'infanzia, alla scuola media e superiore ed all'università imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare), che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare), che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
Per le spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo, il genitore anticipatario dovrà esibire all'altro genitore il documento attestante la spesa, con obbligo da parte di quest'ultimo di provvedere al rimborso della quota di spettanza entro venti giorni. Per le spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza, entro venti giorni dall'esibizione del documento attestante l'esborso.” (v. sent. n. 300/19 doc.7 parte attrice).
pagina 15 di 18 Parte attrice ha quindi dimesso una serie di scontrini e ricevute di pagamento e altra documentazione non fiscale, senza meglio specificare le singole spese di cui chiede il rimborso pro quota, il periodo in cui sono state sostenute, senza documentare o provare la preventiva richiesta per spese richiedenti preventivo accordo, o comunque la richiesta di pagamento, con l'esibizione della relativa documentazione di spesa sostenuta per le spese straordinarie che non richiedevano preventivo accordo, come previsto nelle condizioni di separazione (doc. 8).
Il convenuto ha contestato di dover corrispondere alcunchè, affermando di aver sempre versato il contributo al mantenimento dovuto per le tre figlie, così come le spese straordinarie non contestate, anche a volte in contanti, producendo copia di disposti bonifici bancari da cui risulta l'avvenuto pagamento degli assegni mensili dovuti per le mensilità di luglio, settembre, ottobre e novembre 2020, oltre al versamento nell'anno 2020 di € 400,00 per spese straordinarie (doc. 10), ulteriori bonifici bancari eseguiti negli anni 2020 -2021-2022 da cui risultano ulteriori versamenti per complessivi € 447,79 imputabili a spese straordinarie (v. doc. allegati a memorie istruttorie), chiedendo di provare per testi l'avvenuto regolare pagamento degli assegni di mantenimento da agosto e dicembre 2020
In realtà i testi indotti, e , il primo sindacalista e il secondo Testimone_1 Testimone_2 collega di lavoro dello , hanno riferito di aver assistito a telefonate in viva voce fatte CP_1 dal convenuto alla moglie in cui i due si sarebbero accordati per la rinuncia da parte della al pagamento di detti assegni relativi alle mensilità di agosto e dicembre 2020; il Parte_1 teste ha riferito: “Posso dire che io ho visto presso il sindacato il sig. dopo Tes_1 CP_1
l'estate del 2020, a settembre 2020, in quanto lo aveva ricevuto un avviso di CP_1 accertamento dall'Agenzia delle Entrate, perché nella dichiarazione dei redditi aveva indicato i figli a carico nella misura del 100%, anziché del 50%; in quell'occasione davanti a me chiamò la , facendomi ascoltare la telefonata, nel corso della quale i due si sono Parte_1 accordati per la rinuncia da parte della moglie all'assegno per il mese di agosto 2020, in quanto le figlie erano state con lui in Sicilia. Non so nulla sulle altre mensilità.”; il teste ha dichiarato: “Io posso solo dire che lo mi ha fatto assistere ad una Tes_2 CP_1 telefonata con la fatta in viva voce a gennaio 2021 in cui i due si erano accordati Parte_1
pagina 16 di 18 sul mantenimento per il dicembre precedente nel senso che lo non avrebbe pagato CP_1 nulla, in quanto le figlie a dicembre si erano ammalate di VI ed erano rimaste a casa sua;
questo lo so anche direttamente perché più volte sono stato io a portare loro a casa la spesa, in quanto non potevano uscire.”
Va qui rilevato che la natura sostanzialmente alimentare degli assegni per il mantenimento dei figli in regime di separazione, comporta la non operatività della compensazione del suo importo con altri crediti, a qualsiasi titolo, nonché la nullità di eventuale rinuncia al pagamento (v. Corte Cass. n. 3115/84), “rinuncia” che peraltro non è stata neppure tempestivamente allegata dal convenuto e pertanto, risultando unicamente dalla deposizione dei testi, eccezione inammissibile.
Ne consegue pertanto che deve ritenersi ancora dovuto, a titolo di adempimento dell'obbligo di contributo al mantenimento ordinario delle figlie minori, l'importo di € 1.000,00 (di cui €
500,00 per la mensilità di agosto 2020 ed € 500,00 per la mensilità di dicembre 2020), dimostrato l'avvenuto versamento invece delle ulteriori mensilità indicate dall'attrice.
Nulla può invece riconoscersi all'attrice, in assenza di specifica allegazione e prova della sussistenza dei presupposti sopra indicati, a titolo di rimborso, pro quota, di spese straordinarie per il mantenimento delle figlie, non essendo sufficiente a tal fine la documentazione dimessa (senza alcun ordine o indicazione del contenuto, raggruppata in un unico documento, doc. 8), in cui sono state allegate oltre a ricevute di spesa emesse nel periodo 2018- 2021, scontrini vari non riferibili alle figlie minori, schermate di acquisti su del pari non riferibili alle minori, meri preventivi di spesa, ricevute senza indicazione CP_2 di causale, ecc.) e tenuto conto dei bonifici bancari eseguiti per tale titolo dal convenuto.
La domanda riconvenzionale svolta dall'attrice può quindi essere accolta limitatamente alla condanna del convenuto al pagamento della somma di € 1.000,00, per le causali sopra indicate, oltre ad interessi legali dalla scadenza del dovuto pagamento (10 agosto 2020 quanto ad € 500,00 e 10 dicembre 2020 quanto ad € 500,00) al saldo effettivo.
Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza sostanziale, con condanna del convenuto opposto pagina 17 di 18 alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attrice, che vengono liquidate come indicato in dispositivo, tenuto conto della complessità della causa e dell'attività difensiva svolta, secondo i criteri di cui al DM 55/14 (valori medi della tabella di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione assorbita e disattesa, così giudica:
Revoca, per le causali di cui in motivazione, il decreto ingiuntivo n. 1148/2021, emesso da questo Tribunale in data 04/10/2021 nei confronti di parte attrice opponente;
dichiara tenuto e condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attrice, per le causali di cui in motivazione, dell'importo di € 1.000,00, oltre ad interessi legali dalla scadenza del dovuto pagamento (10 agosto 2020 quanto ad € 500,00 e 10 dicembre 2020 quanto ad €
500,00) al saldo effettivo.
Dichiara tenuta e condanna parte convenuta opposta alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte attrice opponente, che si liquidano in € 145,40 per spese ed € 5.077,00 per compenso professionale oltre a rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
NT, 3.11.2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Venturini
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra Venturini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 131/2022 promossa da:
(C.F. ), assistita e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
RA MO
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), assistito e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
UV RO
CONVENUTO OPPOSTO
Oggetto: Altri contratti atipici
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente:
Voglia l'On.le Tribunale adito:
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO:
- revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni di cui alla parte espositiva dell'atto introduttivo da intendersi qui di seguito integralmente pagina 1 di 18 trascritte, e conseguentemente accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierna opponente a per le causali di cui al decreto ingiuntivo Parte_1 Controparte_1 de quo, e per l'effetto, respingere e/o rigettare integralmente le domande con esso formulate siccome inammissibili ed infondate, per i motivi esposti negli scritti difensivi agli atti.
- Vinta ogni spesa ed accessorio del giudizio.
IN VIA PARIMENTI PRINCIPALE:
- Previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertata la violazione della clausola di riservatezza contenuta all'art. 5 dell'atto di transazione prodotto da controparte sub 4, annullarsi e revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, attesa l'inutilizzabilità dell'atto di transazione, da dichiararsi pertanto inefficace a tale fine.
- Previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, annullarsi e revocarsi il decreto ingiuntivo opposto per l'insussistenza delle ragioni creditorie azionate, accertata l'intervenuta rinuncia ad ogni pretesa patrimoniale così come dichiarata nel ricorso congiunto di divorzio depositato il 1.12.2021.
IN VIA SUBORDINATA
- Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice ritenga anche parzialmente fondate le ragioni creditorie di , ridursi nella minor somma di euro 7.500 l'importo Controparte_1 semmai dovuto dall'opponente, quale quota parte dell'obbligazione comune contratta dai coniugi.
IN VIA RICONVENZIONALE
- Accogliere la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente e conseguentemente condannare a corrispondere ad l'importo di euro 3.600 Controparte_1 Parte_1 per le ragioni di cui in narrativa, ovvero condannare il medesimo al pagamento dell'importo dovuto o di quanto residui ad avvenuta compensazione, nella non creduta ipotesi di accoglimento della domanda avversaria.
SULLE SPESE
In ogni caso, con rifusione di compensi e spese di giudizio, incluso il contributo unificato.”
pagina 2 di 18 Per parte convenuta opposta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta,
In via principale: Rigettare le domande tutte proposte dall'opponente, anche in via riconvenzionale, in quanto infondate in fatto ed in diritto per le motivazioni indicate in atti e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo nr. 1148/2021 pronunciato dal Tribunale di
NT in data 04/10/2021 nell'ambito della causa civile monitoria avente R.G. nr.
2710/2021.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze professionali del giudizio, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e C.P.A. come per legge, da distrarre a favore del sottoscritto procuratore, il quale si dichiara antistatario per averle personalmente anticipate.
In via istruttoria: Si insiste per l'ammissione dei capitoli di prova orale indicati nella memoria istruttoria del 21/09/2022 e non ammesse dal Giudice istruttore.”
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo nr. 1148/2021 pronunciato in data 04/10/2021 dal Tribunale di
NT nei suoi confronti, con cui le era stato ingiunto il pagamento, in favore di CP_1
, della somma di € 15.130,38 a titolo di capitale, oltre interessi e spese, somma
[...] dovuta, secondo quanto allegato in sede monitoria, dalla , a titolo di restituzione di Parte_1 quanto già versato dallo a FI Banca S.p.a., in qualità di fideiussore CP_1 dell'ingiunta, a seguito di un accordo transattivo sottoscritto con FI S.p.a. a chiusura ed estinzione della causa avente R.G. nr. 334/2018, pendente dinanzi al Tribunale di NT ed inerente al finanziamento nr. 20170103952012 del 19/02/2014 erogato alla sig.ra
[...]
, per il quale aveva prestato garanzia. Parte_1 Controparte_1
L'opponente chiedeva la revoca, declaratoria di nullità/inefficacia del decreto ingiuntivo opposto affermando di nulla dovere per il titolo dedotto in lite a , suo ex Controparte_1 marito.
pagina 3 di 18 In particolare l'opponente allegava: a) che nel contratto di finanziamento n. 20170103952021 del 19.02.2014 (dal quale è poi derivata la stipula dell'atto di transazione) i veri soggetti obbligati nei confronti di FI Banca Spa erano e suo cugino Controparte_1
; che solo nel corso della causa civile RG 334/2018 (avente ad oggetto Persona_1 opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da FI Banca spa nei confronti della quale debitrice principale e dello quale garante, n.d.r.), l'opponente aveva Parte_1 CP_1 acquisito la piena consapevolezza di essere stata vittima di una truffa perpetrata a suo danno in quanto i suoi dati personali ed il suo documento d'identità erano stati acquisiti illegittimamente ed utilizzati per l'ottenimento del precitato finanziamento, accertato che sul contratto di finanziamento n. 20170103952021 comparivano le sue firme evidentemente falsificate e nelle circostanze di tempo e di luogo rappresentate nel predetto contratto l'opponente risultava oggettivamente trovarsi in altro luogo;
che nonostante ciò, al solo fine di definire rapidamente la causa civile RG 334/2018, l'odierna opponente aveva accettato di firmare, unitamente al marito , l'atto di transazione con FI Banca Controparte_1
Spa, avendo ottenuto dal marito la rassicurazione che costui si sarebbe fatto esclusivo carico del pagamento della somma concordata;
che quest'ultimo, in tale sede, aveva infatti ammesso l'estraneità della moglie nella vicenda FI, riconoscendo di essere l'unico responsabile dell'obbligazione, unitamente a suo cugino , complice di questa losca Per_1 storia, originata a causa di un raggiro messo in atto da , a quel tempo Persona_2 promotore finanziario di FI;
che in data 17.12.2018, aveva Controparte_1 dunque pagato a FI Banca Spa la somma concordata, quale gesto eloquente della sua unica responsabilità nell'accaduto che aveva visto il coinvolgimento involontario di
, quale inconsapevole prestanome, così raggirata per volere del marito e Parte_1 degli altri suoi complici;
che da allora, non aveva più parlato alla moglie Controparte_1 di tale questione, né, contrariamente a quanto allegato in sede monitoria, aveva mai chiesto alcun rimborso;
b) che in data 21.09.2021 il proprio difensore, avv. Simona Goltara, aveva inoltrato a la raccomandata, ritirata il 4.10.2021, per formalizzare le Controparte_1 intenzioni della moglie rispetto all'avvio del divorzio;
che con mail del 5.10.2021 l'Avv.
RT CU era intervenuto per conto di per la gestione della pratica di Controparte_1 divorzio e le trattative si erano protratte per oltre due mesi (ottobre/ novembre 2021) durante i pagina 4 di 18 quali l'Avv. CU mai aveva informato l'avv. Goltara di avere già a sue mani il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, pronunciato proprio il giorno prima (il 4 ottobre 2021) dal
Giudice Dr.ssa Arrigoni e “artatamente notificato all'intimata, sullo scadere del termine di cui all'art. 644 cpc, vale a dire solo in data 7 dicembre 2021”, ovverosia in un momento subito successivo al giorno del deposito del ricorso congiunto di divorzio;
che infatti dopo oltre due mesi di trattative, durante i quali la bozza del ricorso veniva più volte corretta e modificata, i coniugi erano giunti all'accordo definitivo che aveva permesso la stesura di un atto condiviso, depositato, per mano dello stesso Avv. CU, in data 2.12.2021; che nel ricorso congiunto di divorzio, iscritto al n. RG 2021/3307, le parti avevano testualmente inserito il punto 7), nel quale “i sig.ri e danno atto di avere venduto la casa Controparte_1 Parte_1 familiare, sita in Medole, via Salvo d'Acquisto n. 4, di averne diviso il ricavato e di essere entrambi economicamente autonomi e autosufficienti, rinunciando reciprocamente a versare somme a titolo di alimenti. Gli stessi dichiarano di aver provveduto allo scioglimento della comunione dei beni in conseguenza alla separazione personale dei coniugi e di aver a tal riguardo definito ogni altra questione patrimoniale relativa alla comunione legale”.
Oltre a censurare l'operato del legale di controparte, l'opponente, in diritto, allegava: 1) che il marito aveva definito la posizione con FI, essendo ben conscio di esserne l'unico responsabile, essendo la moglie totalmente estranea all'obbligazione pecuniaria, in cui era stata coinvolta come ignara prestanome, per “manipolazione fraudolenta messa in atto da altri, lui compreso”, consistita nella falsificazione delle firme della prima sul contratto e della illecita sottrazione dei suoi documenti a tal fine, fatti rispetto ai quali la aveva Parte_1 sporto denuncia penale;
2) che nell'atto di transazione il suo nominativo era stato inserito solo per garantirle la piena estromissione formale, in quanto, se la causa di opposizione al decreto ingiuntivo FI fosse proseguita ella “avrebbe potuto acclarare la sua posizione di estraneità fattuale alle circostanze ed acquisire un titolo per agire nei confronti dei terzi chiamati ( e )” ed infatti i coniugi avevano “voluto inserire Persona_1 Persona_2 nell'accordo di transazione l'art. 5 che prevede la clausola di riservatezza secondo cui “i signori e si obbligano a mantenere la segretezza e la Parte_1 Controparte_1 rigorosa confidenzialità del presente accordo transattivo e a non divulgarlo in nessun modo,
pagina 5 di 18 né integralmente, né in parte, pena il risarcimento del danno subito e subendo da FI
Banca Spa, fatta salva la facoltà di utilizzarlo per recuperare somme nei confronti dei soggetti indicati quali terzi chiamati nella causa RG 344/2018 Tribunale di NT”, clausola di riservatezza che aveva invece violato;
3) che comunque la richiesta di Controparte_1 rimborso da parte di quest'ultimo era infondata ed illegittima, anche a prescindere dall'aspetto truffaldino dell'operazione che aveva portato alla conclusione del contratto di finanziamento, in quanto all'epoca della suddetta stipula (19.02.2014) i coniugi erano spostati in regime di comunione dei beni e l'obbligazione doveva quindi ritenersi obbligazione comune, per cui la somma pagata per estinguere la posizione era un vero e proprio “debito della comunione”, rispetto al quale lo aveva poi ribadito, nel ricorso divorzile, di non avere più pretesa CP_1 alcuna;
4) che infatti con la sottoscrizione del ricorso divorzile congiunto, che contemplava anche la reciproca liberazione patrimoniale, ogni questione derivante dal rapporto oggetto di transazione per il quale è causa doveva considerarsi definitivamente chiusa e superata.
In via riconvenzionale l'opponente, allegando che l'ex marito risultava debitore della somma di € 3.600,00 da questi dovuta a titolo di contributo nel mantenimento ordinario e straordinario delle tre figlie minori, non avendo ancora corrisposto il saldo degli assegni mensili di mantenimento per il periodo agosto/dicembre 2020, le spese scolastiche per gli anni
2020-2021 (testi scolastici, spese abbonamento pullman, strumenti scolastici, costi di assicurazione, costi Grest estivi), le spese extra scolastiche per gli anni 2020-2021 (iscrizioni
Pallavolo, iscrizioni nuoto, certificati sportivi, ricariche telefoniche, etc.) e alcune spese mediche (cure dentistiche, acquisto occhiali e spese di farmacia) unitamente ad altre voci di spesa (costo rilascio attestato certificazione energetica casa coniugale, spese per accesso atti per ottenimento certificato di agibilità, etc), come documentato, chiedeva la condanna dello stesso al pagamento del suddetto importo, e, in via subordinata, la compensazione, anche parziale, fra i crediti rispettivamente pretesi.
si costituiva tardivamente in giudizio, contestando quanto allegato Controparte_1 dall'opponente.
In particolare il convenuto rilevava che le modalità in cui era sorta l'obbligazione originaria contratta da con la società FI Spa risultavano irrilevanti nel Parte_1
pagina 6 di 18 presente giudizio, in quanto l'obbligazione restitutoria fatta valere nasceva dalla transazione giudiziale sottoscritta in data 23/10/2018, nella causa R.G. n. 334/2018 pendente dinanzi al
Tribunale di NT, la cui esistenza e il cui contenuto non erano contestati;
che comunque era infondata la affermata totale estraneità della sig.ra alla sottoscrizione Parte_1 del contratto di finanziamento n. 20170103952021 con FI Spa., in quanto, nonostante l'asserita mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento, la sig.ra si era vista accreditare nel 2014 sul proprio conto corrente da FI Parte_1
Spa sul proprio conto corrente la non trascurabile somma di € 32.000,00 e ricevuta la somma,
l'opponente aveva restituito puntualmente dal mese di Febbraio 2014 al mese di Agosto 2015, quindi per oltre un anno e mezzo, a FI Banca S.p.A. le rate mensili dell'importo di €
525,30 ciascuna, esattamente per l'importo di cui al contratto di finanziamento, che però dichiarava di non conoscere e di non aver mai sottoscritto;
che era Parte_1 perfettamente a conoscenza che il reale utilizzo delle somme ottenute attraverso il finanziamento doveva essere quello di un'operazione di investimento attraverso il sig.
[...]
a cui erano trasferite le somme di denaro, segno che l'odierna opponente era Per_2 perfettamente al corrente del finanziamento richiesto e dell'utilizzo che avrebbe fatto delle somme erogate, per finalità quindi estranea alle esigenze della famiglia e che, come tale, non ricadeva nella comunione legale;
che come già precisato, l'obbligazione restitutoria fatta valere nel presente giudizio non nasceva dal contratto originario stipulato con FI
Spa, ma dall'Atto di transazione stipulato in data 23/10/2018, ossia molti anni dopo che era venuta meno la comunione legale tra i coniugi, nel caso cessata in data 07/07/2016, nel momento in cui il Presidente del Tribunale di NT aveva autorizzato i coniugi Parte_1
e a vivere separatamente;
che con la transazione sottoscritta dopo
[...] Controparte_1 la cessazione della comunione legale, le parti espressamente avevano acquisito nuova obbligazione pecuniaria estintiva in cui la sig.ra aveva assunto la qualità di Parte_1 debitore principale e il sig. la qualità di garante dell'adempimento; che lo Controparte_1
non aveva mai assunto su di sé l'onere di accollarsi il debito o di estinguerlo con CP_1 liberazione della sig.ra in quanto nessun accordo era stato mai sottoscritto Parte_1 in tal senso tra le parti neanche nella transazione del 23/10/2018, che anzi aveva un contenuto negoziale diametralmente opposto;
che la clausola di riservatezza invocata da controparte non pagina 7 di 18 conteneva alcuna rinuncia del sig. a recuperare le somme dovute e in Controparte_1 nessuna parte della transazione era rinvenibile una tale rinuncia;
peraltro il tenore letterale della clausola di riservatezza prevedeva soltanto un dovere di segretezza rispetto a terzi e non tra le parti che avevano sottoscritto la transazione ed in ogni caso non determinava alcuna nullità degli atti giudiziali, ma solo l'eventuale risarcimento del danno a FI Spa;
che nessun effetto estintivo dell'obbligazione dedotta in lite poteva derivare dalla sottoscrizione dell'accordo divorzile, in quanto la clausola invocata da parte opponente non aveva natura tombale di definizione di ogni rapporto patrimoniale intercorrente tra le parti, ma dava solo atto dell'estinzione dei rapporti nascenti dalla comunione legale, cessata prima ancora della nascita dell'obbligazione per cui è causa.
Contestando anche la sussistenza del credito fatto valere in via riconvenzionale da parte opponente, il convenuto concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto impugnato e il rigetto della domanda riconvenzionale.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto la causa veniva istruita mediante produzioni documentali e assunzione di prove orali.
DIRITTO
1. Il credito fatto valere in sede monitoria
In ricorso per decreto ingiuntivo ha allegato di essere creditore di Controparte_1 dell'importo di € 15.000,00, oltre interessi, dallo stesso corrisposto a Parte_1
FI Banca spa in adempimento della transazione con quest'ultima stipulata, unitamente a (doc. 4 fascicolo monitorio), al fine di così definire la causa Parte_1 civile iscritta al n. R.G. 334/2018 avanti al Tribunale di NT, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, proposta dai due debitori avverso l'ingiunzione di pagamento della somma di € 30.402,04 oltre ad interessi e spese, ottenuta nei loro confronti da FI Banca spa, importo a saldo dovuto dalla quale debitrice principale Parte_1
e dallo nella sua veste di “garante”, per la restituzione del “finanziamento personale” CP_1 concesso con contratto n. 20170103952012 in data 19.02.2014 (doc. 1 fascicolo monitorio).
pagina 8 di 18 In sede monitoria , allegando che “In assenza di adempimento da parte Controparte_1 della debitrice principale il sig. , in qualità di garante, Parte_1 Controparte_1 in data 17/12/2018, disponeva dal conto di addebito nr. 376880 acceso presso la Banca Carige
e di titolarità del medesimo, bonifico bancario in favore dell'Istituto di credito FI
Banca S.p.a. dell'importo di € 15.000,00 in esecuzione dell'accordo transattivo raggiunto”, ha quindi agito “in via di regresso ai sensi dell'art. 1950 c.c.” nei confronti della “debitrice principale”, per la restituzione dell'intero importo versato a FI Banca spa.
Diversamente da quanto affermato in sede monitoria e anche in questa sede, in alcun modo lo risulta “fideiussore” dell'obbligazione pecuniaria derivante dal contratto transattivo CP_1 concluso con FI spa;
solo nelle premesse dell'atto di transazione viene richiamata la causa civile che le parti intendono transigere, dando atto del decreto ingiuntivo ottenuto da
FI spa, che “Il credito azionato postulava il mancato pagamento del residuo dovuto a FI Banca spa in forza di contestato contratto di finanziamento n. 20170103952012 del 19.02.2014 erogato ad per il quale si sarebbe costituito garante il di lei Parte_1 marito ” e quindi della successiva opposizione proposta dagli ingiunti. Controparte_1
Fatta tale premessa all'art. 2 “Obbligazioni a carico di e Parte_1 CP_1
” le parti hanno quindi pattuito che: “Con la sottoscrizione della presente scrittura
[...]
e si impegnano a corrispondere a titolo transattivo a Parte_1 Controparte_1
FI Banca spa, la quale accetta, l'importo complessivo di € 15.000,00 … entro e non oltre il 18 dicembre 2018, quale somma ritenuta satisfattiva a saldo e stralcio sia del debito residuo risalente al contratto di finanziamento n. 20170103952012 … (di cui al decreto ingiuntivo n. 1871/17)… sia delle spese di procedura liquidate dal Giudice del precitato decreto ingiuntivo…”, obbligo di pagamento assunto congiuntamente dalla e dallo Parte_1
(e quindi in via fra loro solidale), quali coobbligati, allo scopo di porre “fine ad una CP_1 lite già cominciata”, ex art. 1965 c.c., di cui entrambi erano parti, e non dalla sola , Parte_1 né, tantomeno, con prestazione unicamente di garanzia della somma pattuita da parte dello
. CP_1
Il pagamento dell'importo di € 15.000,00, da parte di quest'ultimo (mediante bonifico in data
17.12.2018, doc. 5 fascicolo monitorio), in favore di FI, è stato pertanto effettuato pagina 9 di 18 in adempimento dell'obbligo assunto in proprio nei confronti della controparte FI spa con la suddetta transazione, e non quale garante dell'adempimento di un debito altrui (“E' fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui”).
Dalla suddetta transazione non deriva quindi alcun diritto di regresso ex art. 1950 c.c. in capo allo nei confronti della , ossia diritto di ripetere da quest'ultima quanto CP_1 Parte_1 pagato alla creditrice per capitale, interessi e spese, essendo stato il pagamento effettuato in adempimento ad un obbligo (contrattuale) direttamente gravante sullo stesso . CP_1
Il decreto ingiuntivo emesso per un simile credito, non derivante dal titolo fatto valere, e quindi per causa insussistente, deve essere revocato.
Pur avendo il convenuto opposto più volte ribadito in comparsa di costituzione che
“l'obbligazione restitutoria per cui si procede nasce dalla transazione giudiziale sottoscritta in data 23/10/2018, nella causa R.G. n. 334/2018 pendente dinanzi al Tribunale di NT”, e potendo pertanto l'esame arrestarsi all'accertamento negativo di cui sopra, a fronte delle difese comunque svolte dal convenuto in ordine all'”obbligazione originaria contratta con
FI spa”, per completezza di motivazione deve esaminarsi anche tale ulteriore rapporto contrattuale.
Qualora potesse ritenersi che la transazione intervenuta, da un lato, fra pretesa creditrice e, dall'altro, fra pretesa debitrice e preteso garante (dell'obbligazione oggetto della lite fra gli stessi insorta), non abbia inciso sui rapporti interni e le eventuali obbligazioni reciproche fra questi ultimi (non contenendo alcuna specificazione, nè alcun riconoscimento in merito), la rivalsa pretesa dallo , quale fideiussore, potrebbe infatti fondarsi solo sull'esistenza e CP_1 validità di un rapporto di “garanzia”, derivante dal rapporto contrattuale sottostante la citata transazione, e non oggetto di alcun accordo transattivo fra “garante” e “garantito”.
a) Il precedente “finanziamento personale” concesso da FI Banca spa con contratto n. 20170103952012 in data 19.02.2014
Risulta dal relativo documento contrattuale che in data 19.02.2014 FI Banca spa aveva concesso un “finanziamento personale” di € 32.000,00, rimborsabile a rate, di cui pagina 10 di 18 risulta “richiedente” la cui sottoscrizione è stata però apposta unicamente Parte_1 nel riquadro “Consenso al trattamento dei dati personali” (oltre che a modulo di adesione a polizza assicurativa associata al prestito); il modulo prestampato è stato sottoscritto invece da
, e, diversamente da quanto da questi allegato, non solo quale “garante Controparte_1
(coniuge/convivente)”, ma anche quale “cliente”, risultando le sottoscrizioni di quest'ultimo apposte nei riquadri relativi a “Richiesta di prestito personale” (“Dichiaro di ben conoscere le
“Condizioni generali” del presente contratto che accetto integralmente senza riserva alcuna.
Chiedo quindi che FI mi conceda il Prestito Personale rimborsabile alle Condizioni economiche del presente contratto.”), “Ricezione documentazione” e “Approvazione specifica” di clausole vessatorie, in corrispondenza dell'indicazione, presente in ognuno dei suddetti riquadri, “Firma del cliente”, nonché quale mandante per “addebito diretto” in conto corrente bancario delle rate di rimborso.
In questa sede (e solo in questa sede, come si dirà), ha sostenuto di essere Parte_1 totalmente estranea a tale rapporto contrattuale, affermando che la propria firma, apposta al suddetto contratto, era stata falsificata e che i documenti di identità le erano stati illegittimamente sottratti e utilizzati allo scopo, indicando come responsabile l'allora marito,
, il cugino di lui, , e tale , all'epoca Controparte_1 Persona_1 Persona_2 promotore finanziario di FI.
Nessuna prova è stata offerta dall'attrice a dimostrazione della falsità della firma apposta al contratto di finanziamento e in atti non è stata offerta alcuna ricostruzione dell'allegata
“operazione truffaldina”.
Solo parte convenuta ha prodotto copia di denuncia/querela sottoscritta dalla e Parte_1 dallo in data 30.11.2015 (e che non è contestato sia stata effettivamente presentata CP_1 alle autorità competenti) nei confronti di , “responsabile FI”, in cui Persona_2
i due riferiscono di essere stati, entrambi, vittima di una truffa da questi perpetrata a loro danno, che, sempre secondo quanto ivi allegato, sarebbe stata compiuta consentendo loro di ottenere da FI un prestito di € 32.000,00, importo poi trasferito all' , sia Per_2 mediante bonifici diretti che mediante (ossia colui che li aveva messi in Persona_1 contatto con l' ) e la moglie di lui;
l' avrebbe dovuto impiegare la somma Per_2 Per_2
pagina 11 di 18 in un investimento “presumibilmente all'estero” e quindi corrispondere ai due “investitori” interessi periodici, oltre che versamenti a “copertura” delle rate del finanziamento contratto, accordi che, sempre secondo quanto allegato, sono stati rispettati da febbraio 2014 a luglio
2015, “e pertanto ci sono sempre state trasferite le somme necessarie alla copertura delle rate per il rimborso del prestito, che ammontano a circa 525,30 euro mensili, nonché, fino a novembre 2014 ulteriori somme variabili…”; essendo i “trasferimenti” da parte dell' cessati ad agosto 2015, da tale mensilità i due non hanno più onorato le rate di Per_2 rimborso del finanziamento e, contattati da FI per avere informazioni sui motivi del mancato pagamento, sarebbero stati consigliati dall'”avvocato di FI” di sporgere querela contro l' “per l'apposizione di firme false sul contratto di finanziamento Per_2 così da ottenere il congelamento del prestito…” (v. doc. 4 parte convenuta).
Parte attrice in memoria istruttoria ha chiesto di provare per testi di essere stata “costretta” dallo a presentare tale denuncia, prova non ammessa, in quanto genericamente CP_1 formulata in ordine alla allegata “costrizione” e per non essere stata la suddetta querela qui in alcun modo contestata o impugnata.
La versione dei fatti risultante dalla querela è peraltro la stessa che è stata riportata nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto nel 2017 da FI Banca spa per il pagamento della somma ancora dovuta a titolo di restituzione del finanziamento personale, opposizione proposta congiuntamente dalla e dallo , salvo disconoscere Parte_1 CP_1 espressamente, entrambi, in tale sede, le sottoscrizioni apposte al contratto, denunciando la falsità sia delle firme riferibili alla che allo , attribuire a Parte_1 CP_1 Per_1
il ruolo di “tramite” fra gli stessi e l' , e chiamando in causa sia
[...] Per_2 quest'ultimo che , per essere da loro “garantiti e manlevati” (doc. 14 parte Persona_1 convenuta).
La causa così promossa, iscritta al n. 334/18 R.G., è stata transatta alle condizioni sopra riportate, in adesione alla proposta conciliativa formulata dal G.I. in prima udienza.
Ai fini che qui rilevano, pacifica e documentale l'avvenuta erogazione del prestito da parte di
FI mediante accredito dell'importo di € 32.000,00 su conto corrente cointestato ad pagina 12 di 18 entrambe le parti e l'avvenuto pagamento, con addebito diretto sullo stesso conto, delle rate di rimborso sino a luglio 2015 (v. estratti conto prodotti da parte attrice, doc. 12-19), deve ritenersi dimostrato che il prestito oggetto del finanziamento FI sia stato richiesto da entrambe le parti con la finalità di “investire” la somma ricevuta nell'operazione descritta in denuncia/querela, avendo il contenuto della denuncia/querela valore di confessione resa al terzo (v. Cass. Civ. n. 1513 del 05/02/2002) e quindi pieno valore di prova.
Le dichiarazioni confessorie rese dallo in detta denuncia smentiscono la tesi, da CP_1 questi sostenuta, di aver unicamente prestato garanzia per un'obbligazione direttamente assunta dalla (allora) moglie e per prestito da questa richiesto per scopi personali.
Anche a prescindere dal fatto che nello stesso contratto di finanziamento egli è indicato sia come “garante” che come “cliente richiedente il prestito” - essendo a lui riferibili le sottoscrizioni apposte negli appositi riquadri, mentre la firma della è apposta Parte_1 unicamente nel riquadro contenente il consenso al trattamento di dati personali - e a prescindere altresì dalla validità, quindi, del rapporto contrattuale con FI Banca spa
(validità che, essendo stata la causa transatta, non è stata alcun modo accertata), in denuncia/querela è stato lo stesso ad affermare di aver richiesto ed ottenuto, assieme CP_1 alla , “un finanziamento di euro 32.000 da parte della FI per il tramite di Parte_1
”, e che “il reale utilizzo del finanziamento così ottenuto doveva pertanto Persona_2 essere quello di un'operazione di investimento sempre eseguita dallo stesso ”, Per_2 operazioni tutte che, sempre secondo quanto dichiarato da entrambi in querela, sarebbero state poste in essere congiuntamente dai due coniugi.
Sulla base di tutti i documenti sopra esaminati (contratto di finanziamento, accredito del prestito su conto cointestato, pagamento delle rate del prestito con addebito sullo stesso conto, bonifici eseguiti in favore di e per importi corrispondenti Persona_2 Persona_1 al totale del prestito ottenuto, denuncia/querela avente valore di confessione resa al terzo) deve quindi ritenersi che il finanziamento sia stato richiesto per utilità comune agli allora coniugi, per ottenere comune vantaggio, nell'interesse di entrambi, ed impiegato per uno scopo comune (intento di migliorare l'allore patrimonio comune, essendo i due coniugati in regime di comunione legale), con conseguente inesistenza di un suo diritto di rivalsa ex art.
pagina 13 di 18 1950 c.c nei confronti della , per quanto poi corrisposto a saldo del debito contratto Parte_1 con la società che ha erogato il prestito.
Anche sotto tale profilo l'azione, come qui proposta, è pertanto infondata e deve essere rigettata.
Non avendo il convenuto formulato ulteriori domande subordinate, fondate su causa diversa e/o per importi diversi, quanto accertato assorbe anche tutte le ulteriori difese, eccezioni e domande svolte in merito dall'attrice opponente, che non risulta quindi necessario ulteriormente esaminare.
2. La domanda riconvenzionale di parte attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento dell'importo di € Parte_1
3.600,00, quali spese da questi dovute a titolo di contributo nel mantenimento ordinario e straordinario delle tre figlie minori, allegando, nello specifico, che “egli non ha ancora corrisposto il saldo degli assegni mensili di mantenimento per il periodo agosto/dicembre
2020, le spese scolastiche per gli anni 2020-2021 (testi scolastici, spese abbonamento pullman, strumenti scolastici, costi di assicurazione, costi Grest estivi), le spese extra scolastiche per gli anni 2020-2021 (iscrizioni Pallavolo, iscrizioni nuoto, certificati sportivi, ricariche telefoniche, etc.) e alcune spese mediche (cure dentistiche, acquisto occhiali e spese di farmacia) unitamente ad altre voci di spesa (costo rilascio attestato certificazione energetica casa coniugale, spese per accesso atti per ottenimento certificato di agibilità, etc.)”, voci, queste ultime, che non possono certo ricondursi a spese di mantenimento delle figlie minori.
Con sentenza di separazione dei coniugi, emessa da questo Tribunale in data 4.04.2019, su precisazione congiunta delle conclusioni, è stato posto a carico di Controparte_1
“l'obbligo di contribuire al mantenimento delle tre figlie , ed Per_3 Per_4 Persona_5 mediante il pagamento della metà della rata mensile del mutuo della suddetta casa familiare ed il versamento a entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dal Parte_1 corrente mese, dell'assegno di € 500,00= (€ 200,00= per la figlia maggiore e € 150,00 per ciascuna delle altre due figlie) da rivalutare automaticamente ed annualmente secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai a pagina 14 di 18 decorrere dal Gennaio 2020” e, “a carico di entrambi i genitori l'obbligo di concorrere, nella misura del 50% ciascuno, alle spese non coperte dall'assegno periodico di mantenimento che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: - spese mediche (da documentare), che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare), che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogabili anche dal Servizio Sanitario Nazionale e non effettuati tramite lo stesso;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare), che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse di iscrizione all'asilo nido, alla scuola d'infanzia, alla scuola media e superiore ed all'università imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare), che richiedono il preventivo accordo: a) tasse di iscrizione all'asilo nido, alla scuola d'infanzia, alla scuola media e superiore ed all'università imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare), che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare), che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
Per le spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo, il genitore anticipatario dovrà esibire all'altro genitore il documento attestante la spesa, con obbligo da parte di quest'ultimo di provvedere al rimborso della quota di spettanza entro venti giorni. Per le spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza, entro venti giorni dall'esibizione del documento attestante l'esborso.” (v. sent. n. 300/19 doc.7 parte attrice).
pagina 15 di 18 Parte attrice ha quindi dimesso una serie di scontrini e ricevute di pagamento e altra documentazione non fiscale, senza meglio specificare le singole spese di cui chiede il rimborso pro quota, il periodo in cui sono state sostenute, senza documentare o provare la preventiva richiesta per spese richiedenti preventivo accordo, o comunque la richiesta di pagamento, con l'esibizione della relativa documentazione di spesa sostenuta per le spese straordinarie che non richiedevano preventivo accordo, come previsto nelle condizioni di separazione (doc. 8).
Il convenuto ha contestato di dover corrispondere alcunchè, affermando di aver sempre versato il contributo al mantenimento dovuto per le tre figlie, così come le spese straordinarie non contestate, anche a volte in contanti, producendo copia di disposti bonifici bancari da cui risulta l'avvenuto pagamento degli assegni mensili dovuti per le mensilità di luglio, settembre, ottobre e novembre 2020, oltre al versamento nell'anno 2020 di € 400,00 per spese straordinarie (doc. 10), ulteriori bonifici bancari eseguiti negli anni 2020 -2021-2022 da cui risultano ulteriori versamenti per complessivi € 447,79 imputabili a spese straordinarie (v. doc. allegati a memorie istruttorie), chiedendo di provare per testi l'avvenuto regolare pagamento degli assegni di mantenimento da agosto e dicembre 2020
In realtà i testi indotti, e , il primo sindacalista e il secondo Testimone_1 Testimone_2 collega di lavoro dello , hanno riferito di aver assistito a telefonate in viva voce fatte CP_1 dal convenuto alla moglie in cui i due si sarebbero accordati per la rinuncia da parte della al pagamento di detti assegni relativi alle mensilità di agosto e dicembre 2020; il Parte_1 teste ha riferito: “Posso dire che io ho visto presso il sindacato il sig. dopo Tes_1 CP_1
l'estate del 2020, a settembre 2020, in quanto lo aveva ricevuto un avviso di CP_1 accertamento dall'Agenzia delle Entrate, perché nella dichiarazione dei redditi aveva indicato i figli a carico nella misura del 100%, anziché del 50%; in quell'occasione davanti a me chiamò la , facendomi ascoltare la telefonata, nel corso della quale i due si sono Parte_1 accordati per la rinuncia da parte della moglie all'assegno per il mese di agosto 2020, in quanto le figlie erano state con lui in Sicilia. Non so nulla sulle altre mensilità.”; il teste ha dichiarato: “Io posso solo dire che lo mi ha fatto assistere ad una Tes_2 CP_1 telefonata con la fatta in viva voce a gennaio 2021 in cui i due si erano accordati Parte_1
pagina 16 di 18 sul mantenimento per il dicembre precedente nel senso che lo non avrebbe pagato CP_1 nulla, in quanto le figlie a dicembre si erano ammalate di VI ed erano rimaste a casa sua;
questo lo so anche direttamente perché più volte sono stato io a portare loro a casa la spesa, in quanto non potevano uscire.”
Va qui rilevato che la natura sostanzialmente alimentare degli assegni per il mantenimento dei figli in regime di separazione, comporta la non operatività della compensazione del suo importo con altri crediti, a qualsiasi titolo, nonché la nullità di eventuale rinuncia al pagamento (v. Corte Cass. n. 3115/84), “rinuncia” che peraltro non è stata neppure tempestivamente allegata dal convenuto e pertanto, risultando unicamente dalla deposizione dei testi, eccezione inammissibile.
Ne consegue pertanto che deve ritenersi ancora dovuto, a titolo di adempimento dell'obbligo di contributo al mantenimento ordinario delle figlie minori, l'importo di € 1.000,00 (di cui €
500,00 per la mensilità di agosto 2020 ed € 500,00 per la mensilità di dicembre 2020), dimostrato l'avvenuto versamento invece delle ulteriori mensilità indicate dall'attrice.
Nulla può invece riconoscersi all'attrice, in assenza di specifica allegazione e prova della sussistenza dei presupposti sopra indicati, a titolo di rimborso, pro quota, di spese straordinarie per il mantenimento delle figlie, non essendo sufficiente a tal fine la documentazione dimessa (senza alcun ordine o indicazione del contenuto, raggruppata in un unico documento, doc. 8), in cui sono state allegate oltre a ricevute di spesa emesse nel periodo 2018- 2021, scontrini vari non riferibili alle figlie minori, schermate di acquisti su del pari non riferibili alle minori, meri preventivi di spesa, ricevute senza indicazione CP_2 di causale, ecc.) e tenuto conto dei bonifici bancari eseguiti per tale titolo dal convenuto.
La domanda riconvenzionale svolta dall'attrice può quindi essere accolta limitatamente alla condanna del convenuto al pagamento della somma di € 1.000,00, per le causali sopra indicate, oltre ad interessi legali dalla scadenza del dovuto pagamento (10 agosto 2020 quanto ad € 500,00 e 10 dicembre 2020 quanto ad € 500,00) al saldo effettivo.
Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza sostanziale, con condanna del convenuto opposto pagina 17 di 18 alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attrice, che vengono liquidate come indicato in dispositivo, tenuto conto della complessità della causa e dell'attività difensiva svolta, secondo i criteri di cui al DM 55/14 (valori medi della tabella di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione assorbita e disattesa, così giudica:
Revoca, per le causali di cui in motivazione, il decreto ingiuntivo n. 1148/2021, emesso da questo Tribunale in data 04/10/2021 nei confronti di parte attrice opponente;
dichiara tenuto e condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attrice, per le causali di cui in motivazione, dell'importo di € 1.000,00, oltre ad interessi legali dalla scadenza del dovuto pagamento (10 agosto 2020 quanto ad € 500,00 e 10 dicembre 2020 quanto ad €
500,00) al saldo effettivo.
Dichiara tenuta e condanna parte convenuta opposta alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte attrice opponente, che si liquidano in € 145,40 per spese ed € 5.077,00 per compenso professionale oltre a rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
NT, 3.11.2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Venturini
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