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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 14/02/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 4856/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dr.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza dell'11/02/2025, promossa con ricorso depositato in data
02/09/2024 da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dal proc. CP_1 dom. avv. COPPOLA VINCENZO, giusta procura in atti – RICORRENTE;
nei confronti di
, nato a [...] il [...], Controparte_2 CP_3 rappresentato e difeso dal proc. dom. avv. ONDEI ALBERTO, giusta procura in atti –
CONVENUTO; con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO a cui
è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis.14, comma 4 c.p.c.
OGGETTO: Divorzio - Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Per le parti precisate congiuntamente come da verbale di udienza dell'11/02/2025.
Per il Pubblico Ministero: “parere favorevole”.
pagina 1 di 7 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata e deve essere accolta, in conformità al parere espresso dal Pubblico Ministero.
Dalla documentazione versata in atti risulta che e , CP_1 CP_2 CP_4
contraevano matrimonio concordatario in Colzate (BG) il 26/07/2008, e che si
[...]
separavano consensualmente alle condizioni omologate con decreto di questo Tribunale
n. 3611/2019, emesso in data 05/06/2019. Dall'unione dei coniugi sono nati i figli
[...]
(n. a Bergamo il 13/06/2009) e i gemelli e Persona_1 Persona_2 Persona_3
(n. a Bergamo il 31/05/2012), allo stato tutti ancora minorenni.
[...]
Ebbene, essendosi protratto lo stato di separazione tra i coniugi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita alcuna riconciliazione tra loro ed emergendo, altresì, come da allora non sia stata ripristinata una comunione di vita materiale e spirituale, il Tribunale accerta e dichiara che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 3 n.
2 lett. b) Legge n. 898/1970 e successive modifiche (Legge n. 55 del 2015) per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Quanto alle condizioni accessorie alla pronunzia divorzile, inerenti al regime di affidamento condiviso, al collocamento dei minori presso il domicilio materno e ai tempi di permanenza dei figli presso il padre, il Collegio osserva, anzitutto, come la coppia genitoriale abbia mostrato impegno e senso di responsabilità nel raggiungere degli accordi che paiono del tutto adeguati e confacenti alle esigenze morali e materiali dei minori, impegnandosi anche ad intraprendere un percorso di mediazione familiare che possa favorire il dialogo e il raggiungimento di futuri accordi, che tengano prioritariamente conto dei bisogni individuali di ciascun figlio.
Valutandosi positivamente il contenuto degli accordi raggiunti dalla coppia genitoriale, il
Tribunale reputa non necessario procedere all'ascolto diretto dei minori ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Anche le pattuizioni inerenti alla ripartizione degli oneri di mantenimento ordinario e straordinario dei figli possono essere positivamente valutate dal Collegio, apparendo idonee e adeguate al soddisfacimento delle esigenze in vita dei minori, in proporzione alle sostanze e capacità di lavoro di ciascun genitore coobbligato ex art. 337-ter c.c., per come emerse dalla documentazione versata in atti e dal libero interrogatorio delle parti.
L'esito concordato del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
pagina 2 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e , in Colzate il giorno 26/07/2008 CP_1 CP_2 Controparte_4
(trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune, anno 2008, n.6, parte II, serie A);
2) conferma l'affidamento condiviso dei figli (n. a Bergamo il Persona_1
13/06/2009), e (n. a Bergamo il 31/05/2012), con Persona_2 Persona_3
collocamento prevalente presso la madre, a cui rimane assegnata la casa familiare, di sua esclusiva proprietà con i mobili in essa contenuti. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, i quali assumeranno, di comune accordo, le decisioni di i figli, in tema di salute, istruzione ed educazione, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, nonché in ordine alla scelta della loro residenza abituale;
quanto alle decisioni concernenti questioni di ordinaria amministrazione, cioè quelle attinenti alla vita quotidiana dei figli, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente nei periodi in cui terranno con sé i minori e, quindi, dette decisioni verranno assunte disgiuntamente dai genitori ovvero dal genitore che, in quel momento, terrà con sé i figli. Resta inteso che i genitori esercenti la responsabilità genitoriale dovranno tenersi reciprocamente informati sull'andamento scolastico, sulle attività extra-didattiche svolte, sull'eventuale programmazione di uscite in luoghi distanti da quelli abitualmente frequentati, sulle persone abitualmente frequentate, oltre che sull'eventuale insorgenza di malesseri e patologie. I genitori s'impegnano a collaborare tra Loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse dei minori, garantendo, altresì, un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori medesimi e la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
3) dispone che il padre ha diritto e dovere di tenere con sé i figli:
- a weekend alternati, dalle ore 19:00 del venerdì alle ore 07:30 del lunedì mattina con impegno di riaccompagnarli a scuola (per volere di il padre la riporterà a casa Per_1
pagina 3 di 7 della madre la domenica sera dopo cena); resta inteso che nei giorni di spettanza del padre quest'ultimo si impegna a pernottare insieme ai figli;
- tutti i giovedì pomeriggio dalle ore 18:00 alle ore 21.30, quando il padre li riaccompagnerà a casa della madre;
- fintanto che i gemelli frequenteranno la scuola media inferiore il padre li accompagnerà
a scuola tutti i lunedì e i mercoledì mattina, prelevandoli presso la casa coniugale non prima delle ore 07:30 (fatti salvi saltuari impegni lavorativi che il marito comunque comunicherà con tempestività alla moglie);
- eventuali fine settimana non goduti dal padre potranno essere recuperati nel weekend immediatamente successivo, salvo che vi siano impegni improrogabili già assunti dalla madre;
- durante le vacanze natalizie, a periodi alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno la Pasqua
e il Lunedì dell'Angelo; durante le vacanze estive per almeno 15 giorni anche non consecutivi, da concordarsi con congruo anticipo tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno;
4) dispone che il padre continuerà a versare alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese,
l'assegno mensile di € 800,00 a titolo di mantenimento ordinario indiretto per ciascun figlio, da rivalutarsi annualmente dal tempo della separazione consensuale ex indici Istat
(pari ad attuali euro 938,99, già rivalutati); il padre verserà alla madre, in aggiunta all'importo che precede, la somma mensile di euro 150,00 per ciascun figlio, che la madre si impegna a mettere a disposizione di ciascun figlio sottoforma di “paghetta settimanale” erogata dal padre, sia per consentire ai figli di provvedere ad alcune spese personali, sia per consentire loro di accantonarli come forma di risparmio;
5) dispone che il padre continuerà a provvedere integralmente e personalmente alle spese relative alle cure dentistiche per i tre figli, senza aggravi per la madre salvo manufatti o materie prime da acquistare altrove;
6) dispone che i genitori concorreranno al 50% alle spese per le rette scolastiche di ogni figlio, da intendersi comprensive di pasti e trasporti, nonché a tutte le altre spese di natura straordinaria come da Protocollo di seguito riportato, con la specificazione che le spese sanitarie saranno dovute nella misura del 50% per la parte non rimborsata da enti previdenziali privati: «Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di pagina 4 di 7 mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco
(anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario
Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo
pagina 5 di 7 accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche
(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €.
200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative
a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese: Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie: La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della pagina 6 di 7 quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate»;
7) dà atto che i genitori si sono dichiarati disponibili a intraprendere un percorso di mediazione familiare presso un professionista scelto di comune accordo;
8) dà atti che le parti confermano il contenuto dell'accordo di cui al punto 10 del ricorso di separazione consensuale;
9) dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di COLZATE, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 13 febbraio 2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dr.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza dell'11/02/2025, promossa con ricorso depositato in data
02/09/2024 da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dal proc. CP_1 dom. avv. COPPOLA VINCENZO, giusta procura in atti – RICORRENTE;
nei confronti di
, nato a [...] il [...], Controparte_2 CP_3 rappresentato e difeso dal proc. dom. avv. ONDEI ALBERTO, giusta procura in atti –
CONVENUTO; con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO a cui
è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis.14, comma 4 c.p.c.
OGGETTO: Divorzio - Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Per le parti precisate congiuntamente come da verbale di udienza dell'11/02/2025.
Per il Pubblico Ministero: “parere favorevole”.
pagina 1 di 7 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata e deve essere accolta, in conformità al parere espresso dal Pubblico Ministero.
Dalla documentazione versata in atti risulta che e , CP_1 CP_2 CP_4
contraevano matrimonio concordatario in Colzate (BG) il 26/07/2008, e che si
[...]
separavano consensualmente alle condizioni omologate con decreto di questo Tribunale
n. 3611/2019, emesso in data 05/06/2019. Dall'unione dei coniugi sono nati i figli
[...]
(n. a Bergamo il 13/06/2009) e i gemelli e Persona_1 Persona_2 Persona_3
(n. a Bergamo il 31/05/2012), allo stato tutti ancora minorenni.
[...]
Ebbene, essendosi protratto lo stato di separazione tra i coniugi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita alcuna riconciliazione tra loro ed emergendo, altresì, come da allora non sia stata ripristinata una comunione di vita materiale e spirituale, il Tribunale accerta e dichiara che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 3 n.
2 lett. b) Legge n. 898/1970 e successive modifiche (Legge n. 55 del 2015) per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Quanto alle condizioni accessorie alla pronunzia divorzile, inerenti al regime di affidamento condiviso, al collocamento dei minori presso il domicilio materno e ai tempi di permanenza dei figli presso il padre, il Collegio osserva, anzitutto, come la coppia genitoriale abbia mostrato impegno e senso di responsabilità nel raggiungere degli accordi che paiono del tutto adeguati e confacenti alle esigenze morali e materiali dei minori, impegnandosi anche ad intraprendere un percorso di mediazione familiare che possa favorire il dialogo e il raggiungimento di futuri accordi, che tengano prioritariamente conto dei bisogni individuali di ciascun figlio.
Valutandosi positivamente il contenuto degli accordi raggiunti dalla coppia genitoriale, il
Tribunale reputa non necessario procedere all'ascolto diretto dei minori ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Anche le pattuizioni inerenti alla ripartizione degli oneri di mantenimento ordinario e straordinario dei figli possono essere positivamente valutate dal Collegio, apparendo idonee e adeguate al soddisfacimento delle esigenze in vita dei minori, in proporzione alle sostanze e capacità di lavoro di ciascun genitore coobbligato ex art. 337-ter c.c., per come emerse dalla documentazione versata in atti e dal libero interrogatorio delle parti.
L'esito concordato del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
pagina 2 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e , in Colzate il giorno 26/07/2008 CP_1 CP_2 Controparte_4
(trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune, anno 2008, n.6, parte II, serie A);
2) conferma l'affidamento condiviso dei figli (n. a Bergamo il Persona_1
13/06/2009), e (n. a Bergamo il 31/05/2012), con Persona_2 Persona_3
collocamento prevalente presso la madre, a cui rimane assegnata la casa familiare, di sua esclusiva proprietà con i mobili in essa contenuti. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, i quali assumeranno, di comune accordo, le decisioni di i figli, in tema di salute, istruzione ed educazione, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, nonché in ordine alla scelta della loro residenza abituale;
quanto alle decisioni concernenti questioni di ordinaria amministrazione, cioè quelle attinenti alla vita quotidiana dei figli, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente nei periodi in cui terranno con sé i minori e, quindi, dette decisioni verranno assunte disgiuntamente dai genitori ovvero dal genitore che, in quel momento, terrà con sé i figli. Resta inteso che i genitori esercenti la responsabilità genitoriale dovranno tenersi reciprocamente informati sull'andamento scolastico, sulle attività extra-didattiche svolte, sull'eventuale programmazione di uscite in luoghi distanti da quelli abitualmente frequentati, sulle persone abitualmente frequentate, oltre che sull'eventuale insorgenza di malesseri e patologie. I genitori s'impegnano a collaborare tra Loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse dei minori, garantendo, altresì, un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori medesimi e la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
3) dispone che il padre ha diritto e dovere di tenere con sé i figli:
- a weekend alternati, dalle ore 19:00 del venerdì alle ore 07:30 del lunedì mattina con impegno di riaccompagnarli a scuola (per volere di il padre la riporterà a casa Per_1
pagina 3 di 7 della madre la domenica sera dopo cena); resta inteso che nei giorni di spettanza del padre quest'ultimo si impegna a pernottare insieme ai figli;
- tutti i giovedì pomeriggio dalle ore 18:00 alle ore 21.30, quando il padre li riaccompagnerà a casa della madre;
- fintanto che i gemelli frequenteranno la scuola media inferiore il padre li accompagnerà
a scuola tutti i lunedì e i mercoledì mattina, prelevandoli presso la casa coniugale non prima delle ore 07:30 (fatti salvi saltuari impegni lavorativi che il marito comunque comunicherà con tempestività alla moglie);
- eventuali fine settimana non goduti dal padre potranno essere recuperati nel weekend immediatamente successivo, salvo che vi siano impegni improrogabili già assunti dalla madre;
- durante le vacanze natalizie, a periodi alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno la Pasqua
e il Lunedì dell'Angelo; durante le vacanze estive per almeno 15 giorni anche non consecutivi, da concordarsi con congruo anticipo tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno;
4) dispone che il padre continuerà a versare alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese,
l'assegno mensile di € 800,00 a titolo di mantenimento ordinario indiretto per ciascun figlio, da rivalutarsi annualmente dal tempo della separazione consensuale ex indici Istat
(pari ad attuali euro 938,99, già rivalutati); il padre verserà alla madre, in aggiunta all'importo che precede, la somma mensile di euro 150,00 per ciascun figlio, che la madre si impegna a mettere a disposizione di ciascun figlio sottoforma di “paghetta settimanale” erogata dal padre, sia per consentire ai figli di provvedere ad alcune spese personali, sia per consentire loro di accantonarli come forma di risparmio;
5) dispone che il padre continuerà a provvedere integralmente e personalmente alle spese relative alle cure dentistiche per i tre figli, senza aggravi per la madre salvo manufatti o materie prime da acquistare altrove;
6) dispone che i genitori concorreranno al 50% alle spese per le rette scolastiche di ogni figlio, da intendersi comprensive di pasti e trasporti, nonché a tutte le altre spese di natura straordinaria come da Protocollo di seguito riportato, con la specificazione che le spese sanitarie saranno dovute nella misura del 50% per la parte non rimborsata da enti previdenziali privati: «Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di pagina 4 di 7 mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco
(anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario
Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo
pagina 5 di 7 accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche
(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €.
200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative
a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese: Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie: La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della pagina 6 di 7 quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate»;
7) dà atto che i genitori si sono dichiarati disponibili a intraprendere un percorso di mediazione familiare presso un professionista scelto di comune accordo;
8) dà atti che le parti confermano il contenuto dell'accordo di cui al punto 10 del ricorso di separazione consensuale;
9) dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di COLZATE, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 13 febbraio 2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
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