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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 31/01/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 3453/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Adriana Cassano Cicuto Consigliere relatore
Dott. Maria Carla Rossi Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 13 dicembre 2023 avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n.
1359/2023, pubblicata il 07/11/2023,
TRA
Parte_1
[...]
CONTRO
Controparte_1
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 1359/2023, pubblicata il
07/11/2023, in materia di “Somministrazione”.
CONCLUSIONI
Per Parte_1
- in via principale, verificata la sussistenza dei relativi presupposti, accogliere il primo e/o il secondo motivo di appello annullando o riformando integralmente la sentenza impugnata e la pronuncia di condanna per capitale, interessi moratori e anatocistici e spese di recupero ex art. 6, d.lgs. 231/2002, relativa alla fornitura di energia elettrica e di gas. Accertare e dichiarare, pertanto, che il ha ritualmente rifiutato la cessione del credito di Parte_1 cui all'atto notaio rep. n. 39998 del 13.5.2022, o comunque non l'ha accettata ai Per_1 sensi dell'art. 9, l. 2248/1956 - all. E, e per l'effetto, dichiarata l'inopponibilità di tale contratto nei confronti del dichiarare inammissibile e/o rigettare Parte_1 Cont integralmente la domanda formulata in primo grado da di condanna al pagamento pagina 1 di 7 dell'importo capitale azionato, dei relativi interessi e delle spese ex art. 6, d.lgs. 231/2002, per difetto di legittimazione in capo a o per le diverse ragioni che verranno Controparte_1 accertate nel corso del giudizio;
- in subordine, verificata la sussistenza dei relativi presupposti, accogliere il terzo motivo di ricorso e riformare e/o annullare la sentenza impugnata nella parte in cui condanna il
[...]
a corrispondere gli interessi moratori maturati sui corrispettivi portati dalle Parte_1 fatture relative alla fornitura di gas. Accertare e dichiarare che non ha titolo a Controparte_1 richiedere il pagamento di interessi moratori e delle spese ex art. 6, d.lgs. 231/2002, sulle fatture relative alla fornitura di gas e per l'effetto rigettare la domanda formulata in primo grado dalla
Società medesima;
- in ogni caso, verificata la sussistenza dei relativi presupposti, accogliere il quarto motivo di appello e per l'effetto riformare la sentenza nella parte in cui addebita integralmente le spese di lite relative al primo grado di giudizio al Parte_1
Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Per Controparte_1
Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, respinta ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, anche nuova sulla quale non si accetta il contraddittorio, così statuire:
1) rigettare l'appello formulato avverso la sentenza n. 1359/2023, resa dal Tribunale di Pavia in data 6 novembre 2023 e pubblicata il 07 novembre 2023, in quanto infondato in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata.
Con vittoria del doppio grado delle spese, competenze professionali, spese generali e oneri accessori.
MOTIVI IN FATTO E DIRTTO DELLA DECISIONE
Il primo grado di giudizio:
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio innanzi il Controparte_1
Tribunale di Pavia il deducendo di essersi resa cessionaria di Parte_1 crediti per un importo totale di € 67.189.18, vantati da nei confronti del Controparte_2
quale somma portata dalle fatture emesse nei confronti dell'Ente Parte_1 per la fornitura di luce e gas.
Il convenuto si costituiva in giudizio contestando l'avvenuto pagamento di talune Pt_1 delle fatture impugnate e la legittimazione attiva in capo all'attrice ritenendo non opponibile la cessione del credito intervenuta con in ragione dell'espresso rifiuto Controparte_2 comunicato dall'Ente cessionario.
pagina 2 di 7 Cont Preso atto dei pagamenti effettuati dal in favore del fornitore, rideterminava le Pt_1 proprie pretese riducendo all'importo di € 16.753,88 per sorte capitale (corrispondente all'importo portato delle fatture nn. E999000533 ed E999003770).
Concessi i termini ex art. 183, sesto comma c.p.c., la causa veniva rinviata all'udienza del
28.6.2023 per la precisazione delle conclusioni.
Alla predetta udienza la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di rito ex art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 1359, resa in data 06 novembre 2023, il Tribunale di Pavia, in accoglimento delle domande formulate da condannava il Controparte_1 Parte_1 tenuto conto dei pagamenti eseguiti, al pagamento di € 16.753,88, a titolo di sorte capitale oltre interessi moratori ex artt. 2 e 5 d.lgs 231/2022 dalla data di scadenza di ciascuna fattura fino al saldo effettivo nonché dalla data di scadenza di ciascuna fattura relativa alla fornitura di gas fino al soddisfo effettivo ed € 720,00 ai sensi dell'art. 6 d.lgs 231/2002. Condannava infine la convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite. Controparte_1
Il presente grado di appello:
Avverso la suddetta sentenza 1359/2023 interponeva appello il Parte_1 deducendo i seguenti motivi di appello:
1. Erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 106, comma 13, d.lgs. 50/2016, della l. 52/1991 e dell'art. 1260 c.c.: “l'art. 106, comma 13, d.lgs. 50/2016… afferma invece la generale cedibilità dei crediti ma, nel contempo, accorda alle stazioni appaltanti la facoltà di rifiutare la cessione entro il termine invero assai limitato di 45 giorni dalla notifica della cessione” 2. Erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione, sotto ulteriori profili, dell'art. 106, comma 13, d.lgs. 50/2016, dell'art. 9, r.d. 2248/1865 - all. E, e dell'art. 70, r.d. 2440/1923, dell'art. 6, comma 2, l. 537/1993: l'art. 9, l. 2248/1865, richiamato dall'art. 70 stabilisce espressamente che “sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata” la normativa sopra citata deve intendersi estesa anche agli Enti locali, i quali, di conseguenza, devono necessariamente accettare la cessione del credito affinché questa possa considerarsi ad essi opponibile.
3. Erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 16, r.d.
2440/1923, nonché degli artt. 1418, 1421 e 1988 c.c..: lamenta parte appellante la violazione dei principi in materia di forma scritta ad substantiam richiesta per i contratti stipulati con la Pubblica Amministrazione con conseguente nullità del contratto relativo alla fornitura di gas.
4. Erroneità della sentenza in punto di condanna alle spese di lite per violazione dell'art
91 cpc: le spese non possono essere poste integralmente a carico del in Pt_1 quanto la domanda avversaria è stata ritenuta in parte infondata e quindi non si versa nell'ipotesi di integrale soccombenza di una delle parti. Il valore iniziale della pretesa era pari a € 67.189,18 a fronte di una condanna pari a € 16.753,88, stante i pagamenti che hanno ridotto l'ammontare dell'importo azionato.
pagina 3 di 7 Cont Si costituiva in giudizio contestando quanto dedotto da parte appellante e chiedendo il rigetto dell'appello con conseguente conferma della sentenza di primo grado impugnata.
All'udienza di prima comparizione la Corte fissava per la rimessione al collegio l'udienza del
17.12.2024, con indicazione dei termini di legge per deposito di conclusioni e memorie conclusionali.
***
Ritiene la Corte che l'appello sia infondato e debba essere respinto.
La controversia ha per oggetto la cessione del credito maturato dalla società Audax Energia Spa nei confronti del relativo ad un intercorso rapporto di fornitura di Parte_1 Cont energia elettrica e gas naturale. quale cessionaria agiva in giudizio per la richiesta di pagamento di fatture emesse per la fornitura di luce e gas, scadute e rimaste insolute.
I primi due motivi di gravame devono essere trattati congiuntamente concernendo entrambi la legittimità della cessione del credito e la sua opponibilità all'appellante ceduto.
In particolare il si duole della dichiarata irrilevanza dell'espresso Parte_1 rifiuto formulato in relazione alla comunicazione della BFF di cessione dei crediti. Invoca l'applicazione al caso di specie dell'art. 106 comma 13, del Codice dei contratti e la Legge 52/1991 che dispone: “Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione”.
L'assunto non è condivisibile.
La cessione dei crediti oggetto del presente giudizio avveniva attraverso scrittura privata autenticata (Rep. n. 39998 del 13.5.2022 registrato presso l'Agenzia delle Entrate) e veniva ritualmente notificato al in data 19.5.2022. Pt_1 L'assenso della P.A. alla cessione del credito, invece, non è necessario nel caso in cui abbia ad oggetto la somministrazione di energia elettrica.
In tema di cessione dei crediti scaturenti da contratti di fornitura di energia elettrica, non opera il divieto di cui all'art. 9 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E richiamato dall'art. 70 del r.d. n. 2440 del 1923, nonché gli articoli 117 e 116 del codice degli appalti, secondo cui non può rendersi valida la cessione se la P.A. non aderisce espressamente alla stessa, in quanto i contratti di fornitura elettrica non rientrano nella tipologia dei contratti di durata.
La successione dei crediti vantanti nei confronti della pubblica amministrazione ha natura speciale rispetto alla disciplina codicistica della cessione dei crediti di cui agli articoli 1260 ss. c.c. Occorre avere riguardo anzitutto all'importante differenza inerente il principio della libera cedibilità del credito di cui all'art. 1420 c.c., che va individuata nel fatto che la cessione dei crediti è subordinata alla preventiva adesione della pubblica amministrazione, rendendosi pertanto necessario, per l'ente, l'espressione palese del proprio consenso. pagina 4 di 7 Quanto sopra trova fondamento nell'ambito della normativa di cui al Regio Decreto n. 2440/1923 in materia di “Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato” che ha richiamato espressamente la disciplina già previgente di cui alla Legge 2248/1865 che, all'art. 70, prevede che in caso di somme dovute allo Stato relative a crediti per somministrazione, forniture di appalti, questi non possono essere ceduti senza il consenso dell'amministrazione ceduta. Una disciplina analoga è stata poi introdotta dal Codice dei Contratti Pubblici all'art. 117 del D. lgs 163/2006, in seguito, prevista dall'art. 106, 13° co. D. lgs. 50/2016 laddove la deroga al principio civilistico di libera cedibilità del credito risulta, peraltro, applicabile solo ai contratti di durata.
Sul punto, richiamando il principio della Cassazione, va precisato come il divieto di cessione senza l'adesione della P.A. si applichi solamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 cod. civ.), l'esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale.
Tuttavia tale divieto dovrà essere escluso nei casi in cui i contratti sui quali si fonda il credito vantato riguardino la somministrazione di energia elettrica, poiché non rientranti nei contratti di durata. Invero, tale tipologia di contratto prevede che “la prestazione ordinata si esaurisce nel momento stesso in cui è resa, concretizzandosi nella materiale consegna del bene o nell'effettuazione del servizio cui fa seguito il pagamento del relativo prezzo, realizzando così, di volta in volta, singoli contratti di compravendita”. Per tale ragione, essendo crediti scaturenti dall'esecuzione periodica e continuativa, il divieto di cessione come sopra normato, non può operare nel caso di specie dal momento che la fornitura risulta eseguita.
In conclusione, ne consegue che il divieto di cui all'art. 9 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E richiamato dall'art. 70 del r.d. n. 2440 del 1923, nonché gli articoli 117 e 116 del codice degli appalti, volti a garantire la P.A. dal mutamento dell'originario appaltatore nell'ambito dei contratti di durata, vanno esclusi dai casi in cui, come quello di specie, i contratti sui quali si fonda il credito vantato riguardano la somministrazione di energia elettrica.
Il primo ed il secondo motivo di appello sono dunque infondati e vanno respinti.
Parimenti infondato è il terzo motivo di appello in cui parte appellante lamenta la violazione dei principi in materia di forma scritta ad substantiam richiesta per i contratti stipulati con la
Pubblica Amministrazione cui conseguirebbe la nullità del contratto relativo alla fornitura di gas. Invero infatti gli atti del giudizio di primo grado risulta prodotto il contratto, avente ad oggetto sia la fornitura di energia elettrica sia la somministrazione di gas, sottoscritto dalle parti e mai Cont contestato dal (doc. 19 fascicolo di primo grado di . Inoltre parte appellante non Pt_1 ha mai contestato l'effettiva erogazione dell'energia ed anzi si è limitato ad eccepire il pagamento parziale, con ciò riconoscendo la debenza delle somme richieste.
In relazione a questo terzo motivo di gravame occorre peraltro rilevare che tale motivo, nei termini sopra esposti di violazione della forma del contratto, non risulta richiamato nelle conclusioni dell'atto di citazione in appello e neppure nell'atto di precisazione delle conclusioni.
Nelle conclusioni formulate parte appellante piuttosto deduce che sulle fatture in questione non sarebbero dovuti gli interessi moratori ai sensi degli artt. 2 e 5 d.lgs. 231/2002 nonché le spese Cont ex art. 6, d.lgs. 231/2002, in quanto non avrebbe la qualifica di creditore del non Pt_1 pagina 5 di 7 potendo ritenersi che i crediti siano stati oggetto di cessione “per tre ordini di motivi: la cessione è stata prontamente rifiutata dall'Amministrazione; manca un contratto stipulato in forma scritta tra e il Comune;
tutti i pagamenti in questione sono stati effettuati nei confronti CP_2 del fornitore.”
La doglianza è infondata rimanendo del tutto assorbita nel rigetto delle domande in punto di inopponibilità della cessione e violazione della forma scritta ad substantiam. Invero, stante la piena validità della cessione e del contratto di somministrazione appare del tutto corretta la statuizione del Tribunale che condanna il al pagamento degli Parte_1 interessi moratori ex artt. 2 e 5 d.lgs 231/2022 nonché delle spese ex art. 6, d.lgs. 231/2002 nei confronti di dalla data di scadenza di ciascuna fattura relativa alla fornitura di Controparte_1 gas fino al soddisfo effettivo.
Infine con il quarto e ultimo motivo di appello l'Ente appellante deduce l'erroneità della sentenza in punto di condanna alle spese di lite per violazione dell'art 91 cpc. Secondo quanto dedotto, le spese non avrebbero potuto essere poste integralmente a carico del in Pt_1 quanto la domanda di parte attrice era stata ritenuta solo in parte infondata e non si verserebbe dunque nell'ipotesi di integrale soccombenza di una delle parti. Tale prospettazione non può essere condivisa.
A fronte di un valore iniziale della pretesa pari a € 67.189,18 la condanna di cui alla sentenza impugnata risulta pari a € 16.753,88 ma ciò in ragione dei pagamenti effettuati dall'appellante in corso di giudizio che hanno ridotto l'ammontare dell'importo dovuto.
Il Giudice di prime cure ha correttamente computato il valore della controversia al netto della dichiarazione parziale di cessazione della materia del contendere per le fatture evase prima dell'introduzione del giudizio. L'inclusione, nel valore della controversia, dell'importo di Euro 25.121,67 è parimenti legittima, atteso che il pagamento è intervenuto dopo l'instaurazione del giudizio. Sul punto si è espressa anche la Suprema Corte di Cassazione, la quale, con sentenza n.26922 del 13.09.2022 ha stabilito che: “Se il debitore esegue il pagamento ingiunto dopo la notifica del decreto ingiuntivo la causa di opposizione va definita con una statuizione di cessazione della materia del contendere e il decreto ingiuntivo va revocato, ma l'onere delle spese va regolato tenendo conto che il processo – da valutare avendo riguardo al suo complessivo svolgimento e all'esito del giudizio di opposizione”.
In conclusione l'appello va dunque respinto con conferma della sentenza di primo grado n. 1359/2023.
In applicazione del principio di soccombenza processuale a carico del Parte_1
[...
andranno poste le spese affrontate da per il giudizio di appello, liquidate Controparte_1 con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e minimi per le fasi di trattazione tenuto conto della mancanza di fase istruttoria.
Sussistono i presupposti ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, D.P.R. n.115/2022, per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n.1359/2023, così provvede: Parte_1 pagina 6 di 7 1. Rigetta l'appello;
2. Condanna l'appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente grado del giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 4.888,00 oltre 15
% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c.
1 quater.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 10 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Adriana Cassano Cicuto Roberto Aponte
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Adriana Cassano Cicuto Consigliere relatore
Dott. Maria Carla Rossi Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 13 dicembre 2023 avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n.
1359/2023, pubblicata il 07/11/2023,
TRA
Parte_1
[...]
CONTRO
Controparte_1
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 1359/2023, pubblicata il
07/11/2023, in materia di “Somministrazione”.
CONCLUSIONI
Per Parte_1
- in via principale, verificata la sussistenza dei relativi presupposti, accogliere il primo e/o il secondo motivo di appello annullando o riformando integralmente la sentenza impugnata e la pronuncia di condanna per capitale, interessi moratori e anatocistici e spese di recupero ex art. 6, d.lgs. 231/2002, relativa alla fornitura di energia elettrica e di gas. Accertare e dichiarare, pertanto, che il ha ritualmente rifiutato la cessione del credito di Parte_1 cui all'atto notaio rep. n. 39998 del 13.5.2022, o comunque non l'ha accettata ai Per_1 sensi dell'art. 9, l. 2248/1956 - all. E, e per l'effetto, dichiarata l'inopponibilità di tale contratto nei confronti del dichiarare inammissibile e/o rigettare Parte_1 Cont integralmente la domanda formulata in primo grado da di condanna al pagamento pagina 1 di 7 dell'importo capitale azionato, dei relativi interessi e delle spese ex art. 6, d.lgs. 231/2002, per difetto di legittimazione in capo a o per le diverse ragioni che verranno Controparte_1 accertate nel corso del giudizio;
- in subordine, verificata la sussistenza dei relativi presupposti, accogliere il terzo motivo di ricorso e riformare e/o annullare la sentenza impugnata nella parte in cui condanna il
[...]
a corrispondere gli interessi moratori maturati sui corrispettivi portati dalle Parte_1 fatture relative alla fornitura di gas. Accertare e dichiarare che non ha titolo a Controparte_1 richiedere il pagamento di interessi moratori e delle spese ex art. 6, d.lgs. 231/2002, sulle fatture relative alla fornitura di gas e per l'effetto rigettare la domanda formulata in primo grado dalla
Società medesima;
- in ogni caso, verificata la sussistenza dei relativi presupposti, accogliere il quarto motivo di appello e per l'effetto riformare la sentenza nella parte in cui addebita integralmente le spese di lite relative al primo grado di giudizio al Parte_1
Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Per Controparte_1
Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, respinta ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, anche nuova sulla quale non si accetta il contraddittorio, così statuire:
1) rigettare l'appello formulato avverso la sentenza n. 1359/2023, resa dal Tribunale di Pavia in data 6 novembre 2023 e pubblicata il 07 novembre 2023, in quanto infondato in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata.
Con vittoria del doppio grado delle spese, competenze professionali, spese generali e oneri accessori.
MOTIVI IN FATTO E DIRTTO DELLA DECISIONE
Il primo grado di giudizio:
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio innanzi il Controparte_1
Tribunale di Pavia il deducendo di essersi resa cessionaria di Parte_1 crediti per un importo totale di € 67.189.18, vantati da nei confronti del Controparte_2
quale somma portata dalle fatture emesse nei confronti dell'Ente Parte_1 per la fornitura di luce e gas.
Il convenuto si costituiva in giudizio contestando l'avvenuto pagamento di talune Pt_1 delle fatture impugnate e la legittimazione attiva in capo all'attrice ritenendo non opponibile la cessione del credito intervenuta con in ragione dell'espresso rifiuto Controparte_2 comunicato dall'Ente cessionario.
pagina 2 di 7 Cont Preso atto dei pagamenti effettuati dal in favore del fornitore, rideterminava le Pt_1 proprie pretese riducendo all'importo di € 16.753,88 per sorte capitale (corrispondente all'importo portato delle fatture nn. E999000533 ed E999003770).
Concessi i termini ex art. 183, sesto comma c.p.c., la causa veniva rinviata all'udienza del
28.6.2023 per la precisazione delle conclusioni.
Alla predetta udienza la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di rito ex art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 1359, resa in data 06 novembre 2023, il Tribunale di Pavia, in accoglimento delle domande formulate da condannava il Controparte_1 Parte_1 tenuto conto dei pagamenti eseguiti, al pagamento di € 16.753,88, a titolo di sorte capitale oltre interessi moratori ex artt. 2 e 5 d.lgs 231/2022 dalla data di scadenza di ciascuna fattura fino al saldo effettivo nonché dalla data di scadenza di ciascuna fattura relativa alla fornitura di gas fino al soddisfo effettivo ed € 720,00 ai sensi dell'art. 6 d.lgs 231/2002. Condannava infine la convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite. Controparte_1
Il presente grado di appello:
Avverso la suddetta sentenza 1359/2023 interponeva appello il Parte_1 deducendo i seguenti motivi di appello:
1. Erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 106, comma 13, d.lgs. 50/2016, della l. 52/1991 e dell'art. 1260 c.c.: “l'art. 106, comma 13, d.lgs. 50/2016… afferma invece la generale cedibilità dei crediti ma, nel contempo, accorda alle stazioni appaltanti la facoltà di rifiutare la cessione entro il termine invero assai limitato di 45 giorni dalla notifica della cessione” 2. Erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione, sotto ulteriori profili, dell'art. 106, comma 13, d.lgs. 50/2016, dell'art. 9, r.d. 2248/1865 - all. E, e dell'art. 70, r.d. 2440/1923, dell'art. 6, comma 2, l. 537/1993: l'art. 9, l. 2248/1865, richiamato dall'art. 70 stabilisce espressamente che “sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata” la normativa sopra citata deve intendersi estesa anche agli Enti locali, i quali, di conseguenza, devono necessariamente accettare la cessione del credito affinché questa possa considerarsi ad essi opponibile.
3. Erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 16, r.d.
2440/1923, nonché degli artt. 1418, 1421 e 1988 c.c..: lamenta parte appellante la violazione dei principi in materia di forma scritta ad substantiam richiesta per i contratti stipulati con la Pubblica Amministrazione con conseguente nullità del contratto relativo alla fornitura di gas.
4. Erroneità della sentenza in punto di condanna alle spese di lite per violazione dell'art
91 cpc: le spese non possono essere poste integralmente a carico del in Pt_1 quanto la domanda avversaria è stata ritenuta in parte infondata e quindi non si versa nell'ipotesi di integrale soccombenza di una delle parti. Il valore iniziale della pretesa era pari a € 67.189,18 a fronte di una condanna pari a € 16.753,88, stante i pagamenti che hanno ridotto l'ammontare dell'importo azionato.
pagina 3 di 7 Cont Si costituiva in giudizio contestando quanto dedotto da parte appellante e chiedendo il rigetto dell'appello con conseguente conferma della sentenza di primo grado impugnata.
All'udienza di prima comparizione la Corte fissava per la rimessione al collegio l'udienza del
17.12.2024, con indicazione dei termini di legge per deposito di conclusioni e memorie conclusionali.
***
Ritiene la Corte che l'appello sia infondato e debba essere respinto.
La controversia ha per oggetto la cessione del credito maturato dalla società Audax Energia Spa nei confronti del relativo ad un intercorso rapporto di fornitura di Parte_1 Cont energia elettrica e gas naturale. quale cessionaria agiva in giudizio per la richiesta di pagamento di fatture emesse per la fornitura di luce e gas, scadute e rimaste insolute.
I primi due motivi di gravame devono essere trattati congiuntamente concernendo entrambi la legittimità della cessione del credito e la sua opponibilità all'appellante ceduto.
In particolare il si duole della dichiarata irrilevanza dell'espresso Parte_1 rifiuto formulato in relazione alla comunicazione della BFF di cessione dei crediti. Invoca l'applicazione al caso di specie dell'art. 106 comma 13, del Codice dei contratti e la Legge 52/1991 che dispone: “Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione”.
L'assunto non è condivisibile.
La cessione dei crediti oggetto del presente giudizio avveniva attraverso scrittura privata autenticata (Rep. n. 39998 del 13.5.2022 registrato presso l'Agenzia delle Entrate) e veniva ritualmente notificato al in data 19.5.2022. Pt_1 L'assenso della P.A. alla cessione del credito, invece, non è necessario nel caso in cui abbia ad oggetto la somministrazione di energia elettrica.
In tema di cessione dei crediti scaturenti da contratti di fornitura di energia elettrica, non opera il divieto di cui all'art. 9 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E richiamato dall'art. 70 del r.d. n. 2440 del 1923, nonché gli articoli 117 e 116 del codice degli appalti, secondo cui non può rendersi valida la cessione se la P.A. non aderisce espressamente alla stessa, in quanto i contratti di fornitura elettrica non rientrano nella tipologia dei contratti di durata.
La successione dei crediti vantanti nei confronti della pubblica amministrazione ha natura speciale rispetto alla disciplina codicistica della cessione dei crediti di cui agli articoli 1260 ss. c.c. Occorre avere riguardo anzitutto all'importante differenza inerente il principio della libera cedibilità del credito di cui all'art. 1420 c.c., che va individuata nel fatto che la cessione dei crediti è subordinata alla preventiva adesione della pubblica amministrazione, rendendosi pertanto necessario, per l'ente, l'espressione palese del proprio consenso. pagina 4 di 7 Quanto sopra trova fondamento nell'ambito della normativa di cui al Regio Decreto n. 2440/1923 in materia di “Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato” che ha richiamato espressamente la disciplina già previgente di cui alla Legge 2248/1865 che, all'art. 70, prevede che in caso di somme dovute allo Stato relative a crediti per somministrazione, forniture di appalti, questi non possono essere ceduti senza il consenso dell'amministrazione ceduta. Una disciplina analoga è stata poi introdotta dal Codice dei Contratti Pubblici all'art. 117 del D. lgs 163/2006, in seguito, prevista dall'art. 106, 13° co. D. lgs. 50/2016 laddove la deroga al principio civilistico di libera cedibilità del credito risulta, peraltro, applicabile solo ai contratti di durata.
Sul punto, richiamando il principio della Cassazione, va precisato come il divieto di cessione senza l'adesione della P.A. si applichi solamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 cod. civ.), l'esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale.
Tuttavia tale divieto dovrà essere escluso nei casi in cui i contratti sui quali si fonda il credito vantato riguardino la somministrazione di energia elettrica, poiché non rientranti nei contratti di durata. Invero, tale tipologia di contratto prevede che “la prestazione ordinata si esaurisce nel momento stesso in cui è resa, concretizzandosi nella materiale consegna del bene o nell'effettuazione del servizio cui fa seguito il pagamento del relativo prezzo, realizzando così, di volta in volta, singoli contratti di compravendita”. Per tale ragione, essendo crediti scaturenti dall'esecuzione periodica e continuativa, il divieto di cessione come sopra normato, non può operare nel caso di specie dal momento che la fornitura risulta eseguita.
In conclusione, ne consegue che il divieto di cui all'art. 9 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E richiamato dall'art. 70 del r.d. n. 2440 del 1923, nonché gli articoli 117 e 116 del codice degli appalti, volti a garantire la P.A. dal mutamento dell'originario appaltatore nell'ambito dei contratti di durata, vanno esclusi dai casi in cui, come quello di specie, i contratti sui quali si fonda il credito vantato riguardano la somministrazione di energia elettrica.
Il primo ed il secondo motivo di appello sono dunque infondati e vanno respinti.
Parimenti infondato è il terzo motivo di appello in cui parte appellante lamenta la violazione dei principi in materia di forma scritta ad substantiam richiesta per i contratti stipulati con la
Pubblica Amministrazione cui conseguirebbe la nullità del contratto relativo alla fornitura di gas. Invero infatti gli atti del giudizio di primo grado risulta prodotto il contratto, avente ad oggetto sia la fornitura di energia elettrica sia la somministrazione di gas, sottoscritto dalle parti e mai Cont contestato dal (doc. 19 fascicolo di primo grado di . Inoltre parte appellante non Pt_1 ha mai contestato l'effettiva erogazione dell'energia ed anzi si è limitato ad eccepire il pagamento parziale, con ciò riconoscendo la debenza delle somme richieste.
In relazione a questo terzo motivo di gravame occorre peraltro rilevare che tale motivo, nei termini sopra esposti di violazione della forma del contratto, non risulta richiamato nelle conclusioni dell'atto di citazione in appello e neppure nell'atto di precisazione delle conclusioni.
Nelle conclusioni formulate parte appellante piuttosto deduce che sulle fatture in questione non sarebbero dovuti gli interessi moratori ai sensi degli artt. 2 e 5 d.lgs. 231/2002 nonché le spese Cont ex art. 6, d.lgs. 231/2002, in quanto non avrebbe la qualifica di creditore del non Pt_1 pagina 5 di 7 potendo ritenersi che i crediti siano stati oggetto di cessione “per tre ordini di motivi: la cessione è stata prontamente rifiutata dall'Amministrazione; manca un contratto stipulato in forma scritta tra e il Comune;
tutti i pagamenti in questione sono stati effettuati nei confronti CP_2 del fornitore.”
La doglianza è infondata rimanendo del tutto assorbita nel rigetto delle domande in punto di inopponibilità della cessione e violazione della forma scritta ad substantiam. Invero, stante la piena validità della cessione e del contratto di somministrazione appare del tutto corretta la statuizione del Tribunale che condanna il al pagamento degli Parte_1 interessi moratori ex artt. 2 e 5 d.lgs 231/2022 nonché delle spese ex art. 6, d.lgs. 231/2002 nei confronti di dalla data di scadenza di ciascuna fattura relativa alla fornitura di Controparte_1 gas fino al soddisfo effettivo.
Infine con il quarto e ultimo motivo di appello l'Ente appellante deduce l'erroneità della sentenza in punto di condanna alle spese di lite per violazione dell'art 91 cpc. Secondo quanto dedotto, le spese non avrebbero potuto essere poste integralmente a carico del in Pt_1 quanto la domanda di parte attrice era stata ritenuta solo in parte infondata e non si verserebbe dunque nell'ipotesi di integrale soccombenza di una delle parti. Tale prospettazione non può essere condivisa.
A fronte di un valore iniziale della pretesa pari a € 67.189,18 la condanna di cui alla sentenza impugnata risulta pari a € 16.753,88 ma ciò in ragione dei pagamenti effettuati dall'appellante in corso di giudizio che hanno ridotto l'ammontare dell'importo dovuto.
Il Giudice di prime cure ha correttamente computato il valore della controversia al netto della dichiarazione parziale di cessazione della materia del contendere per le fatture evase prima dell'introduzione del giudizio. L'inclusione, nel valore della controversia, dell'importo di Euro 25.121,67 è parimenti legittima, atteso che il pagamento è intervenuto dopo l'instaurazione del giudizio. Sul punto si è espressa anche la Suprema Corte di Cassazione, la quale, con sentenza n.26922 del 13.09.2022 ha stabilito che: “Se il debitore esegue il pagamento ingiunto dopo la notifica del decreto ingiuntivo la causa di opposizione va definita con una statuizione di cessazione della materia del contendere e il decreto ingiuntivo va revocato, ma l'onere delle spese va regolato tenendo conto che il processo – da valutare avendo riguardo al suo complessivo svolgimento e all'esito del giudizio di opposizione”.
In conclusione l'appello va dunque respinto con conferma della sentenza di primo grado n. 1359/2023.
In applicazione del principio di soccombenza processuale a carico del Parte_1
[...
andranno poste le spese affrontate da per il giudizio di appello, liquidate Controparte_1 con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e minimi per le fasi di trattazione tenuto conto della mancanza di fase istruttoria.
Sussistono i presupposti ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, D.P.R. n.115/2022, per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n.1359/2023, così provvede: Parte_1 pagina 6 di 7 1. Rigetta l'appello;
2. Condanna l'appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente grado del giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 4.888,00 oltre 15
% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c.
1 quater.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 10 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Adriana Cassano Cicuto Roberto Aponte
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