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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 27/11/2025, n. 1116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 1116 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
NRG 405/2025
TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione Lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, ha pronunciato all'udienza del 26 Novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 405/2025 , posta in deliberazione tra:
, Parte_1 con l'avv. GATTA GIUSEPPE e LI RITAROSSI, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
-ricorrente
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] elettivamente domiciliato in Frosinone, presso la sede Provinciale
in Piazza Gramsci n. 4, e rappresento e difeso dall'Avv. CP_1
SS NI, giusta procura generale alle liti
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l Controparte_1
[...]
[...] e ha chiesto di “accertare e dichiarare il diritto
[...] della ricorrente a percepire la somma effettivamente richiesta all' a titolo di TFR, pari ad euro euro 16.734,89, e per CP_1
l'effetto condannare l' al pagamento della residua somma, in CP_1 differenza con quanto già corrisposto (eu. 14.005,68), pari ad euro 2.729,21, o maggiore o minore somma che sarà accertata in sede di causa;
- in via subordinata accertare e dichiarare la minore o maggiore somma effettivamente dovuta da a titolo CP_1 di TFR alla ricorrente e per l'effetto condannare l' al relativo CP_1 pagamento;
”.
A fondamento della domanda, parte ricorrente ha esposto quanto segue:
- di aver sottoscritto con la in persona Controparte_2 del l.r.p.t. sig. , accordo di conciliazione avanti Controparte_3 all'I.T.L. di Frosinone, in data 09.02.2023 per il rapporto lavorativo prestato alle dipendenze della medesima società;
- che la in p.lr.p.t. si impegnava al Controparte_2 pagamento della somma dovuta pari ad euro 30.820,33 nelle seguenti modalità: euro 8.000,00 contestualmente alla sottoscrizione dell'accordo ed il restante importo in numero 15 rate di euro 1.521,36 (millecinquecentoventuno/36);
- che la in p.lr.p.t. ha corrisposto oltre Controparte_2 all'acconto, n. 4 rate (marzo, aprile, maggio e giugno 2023), rendendosi inadempiente per i pagamenti successivi residuando una somma di euro 16.734,89 (sedicimilasettecentotrentaquattro/89) a titolo di TFR;
- che l'accordo di conciliazione in sede sindacale veniva dichiarato esecutivo dal Tribunale di Frosinone;
- che veniva aperta dal Tribunale di Frosinone la L.G. n. 30/2023, e la ricorrente veniva ammessa al passivo di detta procedura, al n. 11 per l'importo di euro 16.734,89 al netto delle ritenute EF (rif. all. n. 1 ricorso per l'ammissione al passivo fallimentare);
- che le somme dovute alla ricorrente veniva indicate al netto, sia nel verbale di conciliazione in sede sindacale (pagg.
5-8 all.to 1), sia nel ricorso per ammissione al passivo;
-che il Curatore Avv. Maier, ammetteva come da richiesta, specificando che le somme dovute alla ricorrente erano al netto (euro 16734,89).
-che veniva presentata domanda al fondo di garanzia dell' di CP_1
Frosinone che veniva accolta (all.ti 2 e 3 domanda e ricevuta di presentazione);
-che tuttavia, l' procedeva al pagamento della somma di CP_1 euro 14.005,68 e non della somma richiesta pari ad euro 16.734,89 (all. 4 lettera ). CP_1
Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha quindi chiesto al Giudice di dichiarare il suo diritto all'intervento del Fondo di garanzia di cui al D.Lgs. n. 80/1992 per l'intero credito pari ad euro 16.734,89 e ha quindi chiesto la liquidazione della differenza tra quanto dovuto e quanto effettivamente pagato da . CP_1
Si è costituito in giudizio l' e ha chiesto il rigetto del ricorso CP_1 in quanto infondato.
In particolare, l' convenuto ha evidenziato che l' , CP_1 CP_1 quale sostituto di imposta, è tenuto ad assoggettare a ritenuta le prestazioni erogate ed i relativi oneri accessori. L' ha dedotto CP_1 che l'accertamento dei crediti di lavoro deve farsi al lordo delle ritenute fiscali in quanto la loro determinazione, infatti, non attiene al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario. Inoltre, l'applicazione delle ritenute segue il criterio di cassa e pertanto i crediti sono assoggettati a tassazione all'atto del pagamento.
L' ha quindi concluso che qualora nello stato passivo, o nel CP_1 diverso titolo esecutivo, sia stato ammesso l'importo netto, su di esso andranno operate le ritenute fiscali.
Ritenuta la causa documentalmente istruita, concesso termine per note difensive, la causa è stata discussa nel corso dell'udienza del 26 Novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e decisa con separata sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita di essere accolta per i motivi di seguito indicati.
Oggetto del presente giudizio è l'accertamento se il TFR da erogare ai lavoratori da parte del Fondo di Garanzia debba essere erogato dall' al netto oppure al lordo delle trattenute fiscali. CP_1
Infatti, nel presente giudizio si discute dell'esatta misura dell'intervento del Fondo di Garanzia per TFR, già accolto nella misura lorda di €. 14.005,68.
Parte ricorrente ha lamentato che, in realtà, ha titolo a percepire la somma netta di €. 16.734,89 e non già quella liquidata all' , CP_1 così di fatto sottoponendo a tassazione una indennità il cui importo è stato accertato, in sede giudiziale, al netto della relativa imposta.
Orbene, l'impostazione della parte ricorrente è fondata.
In particolare, con sentenza del 23 ottobre 2017, n. 25016, è stata espressamente affermato che “Va in primo luogo affermato che in base alla giurisprudenza consolidata di questa Corte (Sez. L, Sentenza n. 18044 del 14/09/2015, n. 3375 del 11/02/2011, n. 21010 del 13/09/2013, n. 18584/2008) le spettanze del lavoratore maturano al lordo. Da ciò discende che se il lavoratore pretende in giudizio il pagamento di una somma netta deve allegare e dimostrare che siano state già operate le dovute ritenute fiscali. E che ciò vale anche in relazione al pagamento del TFR…. Va inoltre affermato, in base al consolidato orientamento secondo cui (Cass. 10.5.2016 n. 9495, 13 ottobre 2015, nn. 20547 e 20548/2015; 9 giugno 2014 n. 12971, 9 settembre 2013 n. 20675, 23 luglio 2012, n. 12852) le prestazioni a carico del Fondo di garanzia hanno natura previdenziale e non retributiva, che pertanto l debba operare in qualità di sostituto di imposta CP_1 tutte le dovute trattenute, sempre che ovviamente le stesse non fossero state già operate in sede di ammissione al passivo (non potendo l' operare una seconda trattenuta che incida una CP_1 seconda volta sull'importo effettivo da erogare, posto che il meccanismo voluto dalla legge è inequivoco e non legittima l' CP_1
a pretendere che un lavoratore sia assoggetto per due volte alle medesima trattenuta di natura fiscale;
cfr. Cass. 22516/2013)”.
Inoltre la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 34284/2024, ha stabilito che il Fondo di garanzia TFR, gestito dall'ente previdenziale, è tenuto a liquidare il Trattamento di Fine Rapporto calcolandolo sull'importo lordo, anche quando la richiesta del lavoratore si fonda su un atto che indica una somma netta. L'ente agisce come sostituto d'imposta e deve provvedere a trattenere le imposte dovute. L'onere di dimostrare che le ritenute fiscali siano già state versate dal datore di lavoro insolvente ricade sull'ente stesso e non sul lavoratore.
Infine, la recentissima Ordinanza della Supra Corte di Cassazione n. 2637 del 2025 ha così statuisce: “In tema di trattamento di fine rapporto e intervento del Fondo di Garanzia il calcolo delle CP_1 somme dovute deve sempre avvenire al lordo delle ritenute fiscali, anche qualora il lavoratore abbia ottenuto nei confronti del datore di lavoro un titolo esecutivo recante l'indicazione degli importi al netto. L' in qualità di sostituto d'imposta, nel liquidare gli CP_1 importi attraverso il Fondo di Garanzia, è tenuto a procedere alla conversione al lordo delle somme indicate nel titolo esecutivo e successivamente ad operare le ritenute erariali di legge, salvo che non dimostri che tali ritenute siano già state operate e versate all'erario dal datore di lavoro. Tale principio si fonda sulla natura del TFR quale emolumento soggetto a tassazione separata, per il quale il calcolo deve necessariamente essere effettuato sull'importo lordo spettante al lavoratore, indipendentemente dalle modalità con cui lo stesso sia stato quantificato nel titolo esecutivo azionato infruttuosamente contro il datore di lavoro. L'intervento del Fondo di Garanzia non modifica la natura dell'obbligazione retributiva e previdenziale sottostante, dovendo l' subentrare nella posizione del datore di lavoro CP_1 inadempiente sia per quanto concerne l'erogazione delle somme dovute al lavoratore, sia per gli adempimenti fiscali connessi in qualità di sostituto d'imposta”. Applicando il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione, deve ritenersi che il credito per TFR ammesso al passivo risulta pari a €. 14.005,68, somma al netto delle trattenute di legge.
Infatti, nel caso in esame è dimostrato in giudizio, sulla base sia della documentazione in atti, che il lavoratore ha sempre affermato che il proprio credito per TFR insinuato nel passivo concorsuale fosse stato determinato al netto dell'imposte (cfr all. 1 ricorso).
Nel caso di specie, inoltre parte ricorrente ha fornito la prova del pagamento delle ritenute EF, effettuato dalla società fallita (rif. all. n. 7 al ricorso).
Ora, se è vero che le prestazioni a carico del Fondo di garanzia hanno natura previdenziale e non retributiva, che pertanto l' CP_1 debba operare in qualità di sostituto di imposta tutte le dovute trattenute, ma è altrettanto vero che ciò vale sempre che ovviamente non fossero state già operate le trattenute in sede di ammissione al passivo, proprio perchè l' non può operare una CP_1 seconda trattenuta che incida una seconda volta sull'importo effettivo da erogare, posto che il meccanismo voluto dalla legge è inequivoco e non legittima l a pretendere che un lavoratore CP_1 sia assoggetto per due volte alle medesima trattenuta di natura fiscale. ( cfr. Cass. 22516/2013).
Ora, dagli atti di causa è emerso che il TFR maturato in capo alla parte ricorrente era pari ad euro lordi 16.734,89 che corrispondono ad euro 14.005,68 netti, -circostanza pacifica. E' altresì emerso che l'ammissione allo stato passivo è stato effettuato per euro 14.005,68, importo che quindi deve ritenersi certamente al netto delle trattenute.
Se ne desume che l' quindi erroneamente ha applicato, per la CP_1 seconda volta, la tassazione su un importo già tassato. Ne consegue l'illegittimità dell'operato dell' , sulla base delle CP_1 considerazioni soprariportate.
Il ricorso va pertanto accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza come per legge e sono liquidate tenendo in considerazione la complessità medio bassa delle questioni giuridiche sottese al presente giudizio.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' in data 3.2.2025, nella Parte_1 CP_1 causa iscritta al n. 405/25 R.G.A.C.:
A) Accerta e dichiara il diritto di a percepire la Parte_1 somma effettivamente richiesta all a titolo di TFR, pari ad CP_1 euro 16.734,89, e per l'effetto condanna l' al pagamento della CP_1 residua somma, in differenza con quanto già corrisposto (eu. 14.005,68), pari ad euro 2.729,21, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex lege;
B) Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida CP_1 complessivamente in € 886,00, oltre IVA CPA e spese generali forfettarie in misura del 15%, da distrarsi.
Frosinone, 27 Novembre 2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Rossella Giusi Pastore
TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione Lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, ha pronunciato all'udienza del 26 Novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 405/2025 , posta in deliberazione tra:
, Parte_1 con l'avv. GATTA GIUSEPPE e LI RITAROSSI, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
-ricorrente
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] elettivamente domiciliato in Frosinone, presso la sede Provinciale
in Piazza Gramsci n. 4, e rappresento e difeso dall'Avv. CP_1
SS NI, giusta procura generale alle liti
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l Controparte_1
[...]
[...] e ha chiesto di “accertare e dichiarare il diritto
[...] della ricorrente a percepire la somma effettivamente richiesta all' a titolo di TFR, pari ad euro euro 16.734,89, e per CP_1
l'effetto condannare l' al pagamento della residua somma, in CP_1 differenza con quanto già corrisposto (eu. 14.005,68), pari ad euro 2.729,21, o maggiore o minore somma che sarà accertata in sede di causa;
- in via subordinata accertare e dichiarare la minore o maggiore somma effettivamente dovuta da a titolo CP_1 di TFR alla ricorrente e per l'effetto condannare l' al relativo CP_1 pagamento;
”.
A fondamento della domanda, parte ricorrente ha esposto quanto segue:
- di aver sottoscritto con la in persona Controparte_2 del l.r.p.t. sig. , accordo di conciliazione avanti Controparte_3 all'I.T.L. di Frosinone, in data 09.02.2023 per il rapporto lavorativo prestato alle dipendenze della medesima società;
- che la in p.lr.p.t. si impegnava al Controparte_2 pagamento della somma dovuta pari ad euro 30.820,33 nelle seguenti modalità: euro 8.000,00 contestualmente alla sottoscrizione dell'accordo ed il restante importo in numero 15 rate di euro 1.521,36 (millecinquecentoventuno/36);
- che la in p.lr.p.t. ha corrisposto oltre Controparte_2 all'acconto, n. 4 rate (marzo, aprile, maggio e giugno 2023), rendendosi inadempiente per i pagamenti successivi residuando una somma di euro 16.734,89 (sedicimilasettecentotrentaquattro/89) a titolo di TFR;
- che l'accordo di conciliazione in sede sindacale veniva dichiarato esecutivo dal Tribunale di Frosinone;
- che veniva aperta dal Tribunale di Frosinone la L.G. n. 30/2023, e la ricorrente veniva ammessa al passivo di detta procedura, al n. 11 per l'importo di euro 16.734,89 al netto delle ritenute EF (rif. all. n. 1 ricorso per l'ammissione al passivo fallimentare);
- che le somme dovute alla ricorrente veniva indicate al netto, sia nel verbale di conciliazione in sede sindacale (pagg.
5-8 all.to 1), sia nel ricorso per ammissione al passivo;
-che il Curatore Avv. Maier, ammetteva come da richiesta, specificando che le somme dovute alla ricorrente erano al netto (euro 16734,89).
-che veniva presentata domanda al fondo di garanzia dell' di CP_1
Frosinone che veniva accolta (all.ti 2 e 3 domanda e ricevuta di presentazione);
-che tuttavia, l' procedeva al pagamento della somma di CP_1 euro 14.005,68 e non della somma richiesta pari ad euro 16.734,89 (all. 4 lettera ). CP_1
Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha quindi chiesto al Giudice di dichiarare il suo diritto all'intervento del Fondo di garanzia di cui al D.Lgs. n. 80/1992 per l'intero credito pari ad euro 16.734,89 e ha quindi chiesto la liquidazione della differenza tra quanto dovuto e quanto effettivamente pagato da . CP_1
Si è costituito in giudizio l' e ha chiesto il rigetto del ricorso CP_1 in quanto infondato.
In particolare, l' convenuto ha evidenziato che l' , CP_1 CP_1 quale sostituto di imposta, è tenuto ad assoggettare a ritenuta le prestazioni erogate ed i relativi oneri accessori. L' ha dedotto CP_1 che l'accertamento dei crediti di lavoro deve farsi al lordo delle ritenute fiscali in quanto la loro determinazione, infatti, non attiene al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario. Inoltre, l'applicazione delle ritenute segue il criterio di cassa e pertanto i crediti sono assoggettati a tassazione all'atto del pagamento.
L' ha quindi concluso che qualora nello stato passivo, o nel CP_1 diverso titolo esecutivo, sia stato ammesso l'importo netto, su di esso andranno operate le ritenute fiscali.
Ritenuta la causa documentalmente istruita, concesso termine per note difensive, la causa è stata discussa nel corso dell'udienza del 26 Novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e decisa con separata sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita di essere accolta per i motivi di seguito indicati.
Oggetto del presente giudizio è l'accertamento se il TFR da erogare ai lavoratori da parte del Fondo di Garanzia debba essere erogato dall' al netto oppure al lordo delle trattenute fiscali. CP_1
Infatti, nel presente giudizio si discute dell'esatta misura dell'intervento del Fondo di Garanzia per TFR, già accolto nella misura lorda di €. 14.005,68.
Parte ricorrente ha lamentato che, in realtà, ha titolo a percepire la somma netta di €. 16.734,89 e non già quella liquidata all' , CP_1 così di fatto sottoponendo a tassazione una indennità il cui importo è stato accertato, in sede giudiziale, al netto della relativa imposta.
Orbene, l'impostazione della parte ricorrente è fondata.
In particolare, con sentenza del 23 ottobre 2017, n. 25016, è stata espressamente affermato che “Va in primo luogo affermato che in base alla giurisprudenza consolidata di questa Corte (Sez. L, Sentenza n. 18044 del 14/09/2015, n. 3375 del 11/02/2011, n. 21010 del 13/09/2013, n. 18584/2008) le spettanze del lavoratore maturano al lordo. Da ciò discende che se il lavoratore pretende in giudizio il pagamento di una somma netta deve allegare e dimostrare che siano state già operate le dovute ritenute fiscali. E che ciò vale anche in relazione al pagamento del TFR…. Va inoltre affermato, in base al consolidato orientamento secondo cui (Cass. 10.5.2016 n. 9495, 13 ottobre 2015, nn. 20547 e 20548/2015; 9 giugno 2014 n. 12971, 9 settembre 2013 n. 20675, 23 luglio 2012, n. 12852) le prestazioni a carico del Fondo di garanzia hanno natura previdenziale e non retributiva, che pertanto l debba operare in qualità di sostituto di imposta CP_1 tutte le dovute trattenute, sempre che ovviamente le stesse non fossero state già operate in sede di ammissione al passivo (non potendo l' operare una seconda trattenuta che incida una CP_1 seconda volta sull'importo effettivo da erogare, posto che il meccanismo voluto dalla legge è inequivoco e non legittima l' CP_1
a pretendere che un lavoratore sia assoggetto per due volte alle medesima trattenuta di natura fiscale;
cfr. Cass. 22516/2013)”.
Inoltre la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 34284/2024, ha stabilito che il Fondo di garanzia TFR, gestito dall'ente previdenziale, è tenuto a liquidare il Trattamento di Fine Rapporto calcolandolo sull'importo lordo, anche quando la richiesta del lavoratore si fonda su un atto che indica una somma netta. L'ente agisce come sostituto d'imposta e deve provvedere a trattenere le imposte dovute. L'onere di dimostrare che le ritenute fiscali siano già state versate dal datore di lavoro insolvente ricade sull'ente stesso e non sul lavoratore.
Infine, la recentissima Ordinanza della Supra Corte di Cassazione n. 2637 del 2025 ha così statuisce: “In tema di trattamento di fine rapporto e intervento del Fondo di Garanzia il calcolo delle CP_1 somme dovute deve sempre avvenire al lordo delle ritenute fiscali, anche qualora il lavoratore abbia ottenuto nei confronti del datore di lavoro un titolo esecutivo recante l'indicazione degli importi al netto. L' in qualità di sostituto d'imposta, nel liquidare gli CP_1 importi attraverso il Fondo di Garanzia, è tenuto a procedere alla conversione al lordo delle somme indicate nel titolo esecutivo e successivamente ad operare le ritenute erariali di legge, salvo che non dimostri che tali ritenute siano già state operate e versate all'erario dal datore di lavoro. Tale principio si fonda sulla natura del TFR quale emolumento soggetto a tassazione separata, per il quale il calcolo deve necessariamente essere effettuato sull'importo lordo spettante al lavoratore, indipendentemente dalle modalità con cui lo stesso sia stato quantificato nel titolo esecutivo azionato infruttuosamente contro il datore di lavoro. L'intervento del Fondo di Garanzia non modifica la natura dell'obbligazione retributiva e previdenziale sottostante, dovendo l' subentrare nella posizione del datore di lavoro CP_1 inadempiente sia per quanto concerne l'erogazione delle somme dovute al lavoratore, sia per gli adempimenti fiscali connessi in qualità di sostituto d'imposta”. Applicando il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione, deve ritenersi che il credito per TFR ammesso al passivo risulta pari a €. 14.005,68, somma al netto delle trattenute di legge.
Infatti, nel caso in esame è dimostrato in giudizio, sulla base sia della documentazione in atti, che il lavoratore ha sempre affermato che il proprio credito per TFR insinuato nel passivo concorsuale fosse stato determinato al netto dell'imposte (cfr all. 1 ricorso).
Nel caso di specie, inoltre parte ricorrente ha fornito la prova del pagamento delle ritenute EF, effettuato dalla società fallita (rif. all. n. 7 al ricorso).
Ora, se è vero che le prestazioni a carico del Fondo di garanzia hanno natura previdenziale e non retributiva, che pertanto l' CP_1 debba operare in qualità di sostituto di imposta tutte le dovute trattenute, ma è altrettanto vero che ciò vale sempre che ovviamente non fossero state già operate le trattenute in sede di ammissione al passivo, proprio perchè l' non può operare una CP_1 seconda trattenuta che incida una seconda volta sull'importo effettivo da erogare, posto che il meccanismo voluto dalla legge è inequivoco e non legittima l a pretendere che un lavoratore CP_1 sia assoggetto per due volte alle medesima trattenuta di natura fiscale. ( cfr. Cass. 22516/2013).
Ora, dagli atti di causa è emerso che il TFR maturato in capo alla parte ricorrente era pari ad euro lordi 16.734,89 che corrispondono ad euro 14.005,68 netti, -circostanza pacifica. E' altresì emerso che l'ammissione allo stato passivo è stato effettuato per euro 14.005,68, importo che quindi deve ritenersi certamente al netto delle trattenute.
Se ne desume che l' quindi erroneamente ha applicato, per la CP_1 seconda volta, la tassazione su un importo già tassato. Ne consegue l'illegittimità dell'operato dell' , sulla base delle CP_1 considerazioni soprariportate.
Il ricorso va pertanto accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza come per legge e sono liquidate tenendo in considerazione la complessità medio bassa delle questioni giuridiche sottese al presente giudizio.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' in data 3.2.2025, nella Parte_1 CP_1 causa iscritta al n. 405/25 R.G.A.C.:
A) Accerta e dichiara il diritto di a percepire la Parte_1 somma effettivamente richiesta all a titolo di TFR, pari ad CP_1 euro 16.734,89, e per l'effetto condanna l' al pagamento della CP_1 residua somma, in differenza con quanto già corrisposto (eu. 14.005,68), pari ad euro 2.729,21, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex lege;
B) Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida CP_1 complessivamente in € 886,00, oltre IVA CPA e spese generali forfettarie in misura del 15%, da distrarsi.
Frosinone, 27 Novembre 2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Rossella Giusi Pastore