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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/11/2025, n. 11438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11438 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il TRIBUNALE DI ROMA
Terza Sezione Lavoro
Il Giudice dr. ssa Sigismina Rossi, in data 11/11/2025, all'esito di trattazione ex art.127 ter CPC , ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 21417 /2024 R.G. promossa
Da
, rappresentato e difeso dall'avv.to FRANCESCANGELI BARBARA , Parte_1
ricorrente contro
CP_
rappresentato e difeso dall' avv.to MITTONI ENRICO , MORELLI MASSIMILIANO
resistente
OGGETTO: Assegno – pensione
Oggetto: Opposizione ad ATP.
Con ricorso tempestivamente depositato il 4.6.2024 e ritualmente notificato, l'istante
, premesso di avere esperito la procedura ex art.445 bis al fine di ottenere Parte_1
l'accertamento del requisito sanitario relativo a: assegno ex art.13 L.118/71 e di avere depositato atto di contestazione della consulenza Tecnica depositata in quel procedimento avverso il mancato riconoscimento , lamenta che il CTU abbia sottovalutato le sue condizioni cliniche e dichiara essere
1 sussistenti i presupposti per ottenere i benefici richiesti;
conclude: “…1) accogliere il presente ricorso, e per l'effetto, dichiarare, previa ammissione di consulenza tecnica, il diritto dell'instante all' AS D'INVALIDITA' dalla data della revoca (13/01/2023) ai sensi della vigente legislazione o con decorrenza diversa accertata nel corso di lite .
CP_ 2) condannare, per l'effetto, l' alla corresponsione, in favore dell'instante, dell' AS
D'INVALIDITA' dalla data della revoca (13/01/2023) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge o con decorrenza diversa accertata nel corso di lite. 3) condannare, di conseguenza, CP_ l' al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore avv. Barbara Francescangeli che si dichiara antistatario.
CP_ L' si è costituito contestando in fatto e in diritto e chiedendo il rigetto del ricorso.
Acquisito il fascicolo dell'ATP, ritenuto necessario disporre nuova CTU, all'esito di questa , disposta la trattazione ai sensi dell'art. 127 ter CPC, introdotto dall'art.3 Decr, legisl. N. 149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
Riguardo alla natura giuridica di questo giudizio, deve rilevarsi che la Cassazione ha definitivamente affermato che “Nelle controversie in materia di invalidità' civile, cecità' civile, sordità' civile, handicap e disabilità', nonché di pensione di inabilità' e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio- economici” (v. Cass. Sez. L - , Sentenza n. 27010 del 24/10/2018 - , Sentenza n. 9755 del 08/04/2019
).
In ossequio a tali principi, la presente pronuncia deve limitarsi alla questione della sussistenza dell'accertamento sanitario.
Sebbene, peraltro, il presente procedimento sia diretto all'accertamento del solo requisito sanitario, deve comunque essere accertata la sussistenza degli altri requisiti per accedere ad uno qualsiasi dei benefici derivanti dall'invalidità e verificata la presentazione della domanda
2 amministrativa all'ente competente per l'erogazione della prestazione, pena l'inutilità dell'accertamento peritale richiesto.
Nel caso di specie, tale verifica ha dato esito positivo (v. autocertificazione sui redditi non contestata CP_ in modo specifico dall' .
Nel merito, rileva il giudice come non si ravvisino margini di dubbio circa il diritto del ricorrente alla dichiarazione della sussistenza del requisito sanitario relativo all'assegno in oggetto;
il CTU dott. Ssa
ha accertato infatti che “si raggiunge complessivamente la percentuale utile al Per_1
riconoscimento dell'assegno di invalidita':75%. Data l' emendabilità della patologia con un appropriato intervento chirurgico di correzione si suggerisce una revisione del complesso clinico a gennaio 2027”; il CTU fissa la decorrenza al momento della revisione (13.1.23).
Le conclusioni esposte dal CTU nell'elaborato peritale sono pienamente condivisibili in quanto formulate all'esito di indagini correttamente eseguite ed immuni da profili di censurabilità.
La domanda, pertanto, va accolta;
le spese di lite vengono poste a carico della parte soccombente e si liquidano come in dispositivo, con distrazione come richiesto.
Le spese di CTU possono porsi a carico della parte soccombente e si liquidano come da separato decreto.
PQM
Definitivamente pronunziando:
Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la sussistenza del requisito sanitario relativo all'assegno ex art.13 legge n.118/71 , con decorrenza dalla revisione, oltre interessi dal 121°giorno dalla maturazione del diritto, con revisione a gennaio 2027;
CP_ condanna l' alla refusione, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in
€.2.695,50, oltre 15%, oltre IVA e CAP, da distrarsi.
CP_ Pone le spese di CTU a carico dell' e le liquida come da separato decreto.
Roma 11.11.2025
Il Giudice
Dott.S.Rossi
3 4
In nome del popolo italiano
Il TRIBUNALE DI ROMA
Terza Sezione Lavoro
Il Giudice dr. ssa Sigismina Rossi, in data 11/11/2025, all'esito di trattazione ex art.127 ter CPC , ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 21417 /2024 R.G. promossa
Da
, rappresentato e difeso dall'avv.to FRANCESCANGELI BARBARA , Parte_1
ricorrente contro
CP_
rappresentato e difeso dall' avv.to MITTONI ENRICO , MORELLI MASSIMILIANO
resistente
OGGETTO: Assegno – pensione
Oggetto: Opposizione ad ATP.
Con ricorso tempestivamente depositato il 4.6.2024 e ritualmente notificato, l'istante
, premesso di avere esperito la procedura ex art.445 bis al fine di ottenere Parte_1
l'accertamento del requisito sanitario relativo a: assegno ex art.13 L.118/71 e di avere depositato atto di contestazione della consulenza Tecnica depositata in quel procedimento avverso il mancato riconoscimento , lamenta che il CTU abbia sottovalutato le sue condizioni cliniche e dichiara essere
1 sussistenti i presupposti per ottenere i benefici richiesti;
conclude: “…1) accogliere il presente ricorso, e per l'effetto, dichiarare, previa ammissione di consulenza tecnica, il diritto dell'instante all' AS D'INVALIDITA' dalla data della revoca (13/01/2023) ai sensi della vigente legislazione o con decorrenza diversa accertata nel corso di lite .
CP_ 2) condannare, per l'effetto, l' alla corresponsione, in favore dell'instante, dell' AS
D'INVALIDITA' dalla data della revoca (13/01/2023) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge o con decorrenza diversa accertata nel corso di lite. 3) condannare, di conseguenza, CP_ l' al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore avv. Barbara Francescangeli che si dichiara antistatario.
CP_ L' si è costituito contestando in fatto e in diritto e chiedendo il rigetto del ricorso.
Acquisito il fascicolo dell'ATP, ritenuto necessario disporre nuova CTU, all'esito di questa , disposta la trattazione ai sensi dell'art. 127 ter CPC, introdotto dall'art.3 Decr, legisl. N. 149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
Riguardo alla natura giuridica di questo giudizio, deve rilevarsi che la Cassazione ha definitivamente affermato che “Nelle controversie in materia di invalidità' civile, cecità' civile, sordità' civile, handicap e disabilità', nonché di pensione di inabilità' e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio- economici” (v. Cass. Sez. L - , Sentenza n. 27010 del 24/10/2018 - , Sentenza n. 9755 del 08/04/2019
).
In ossequio a tali principi, la presente pronuncia deve limitarsi alla questione della sussistenza dell'accertamento sanitario.
Sebbene, peraltro, il presente procedimento sia diretto all'accertamento del solo requisito sanitario, deve comunque essere accertata la sussistenza degli altri requisiti per accedere ad uno qualsiasi dei benefici derivanti dall'invalidità e verificata la presentazione della domanda
2 amministrativa all'ente competente per l'erogazione della prestazione, pena l'inutilità dell'accertamento peritale richiesto.
Nel caso di specie, tale verifica ha dato esito positivo (v. autocertificazione sui redditi non contestata CP_ in modo specifico dall' .
Nel merito, rileva il giudice come non si ravvisino margini di dubbio circa il diritto del ricorrente alla dichiarazione della sussistenza del requisito sanitario relativo all'assegno in oggetto;
il CTU dott. Ssa
ha accertato infatti che “si raggiunge complessivamente la percentuale utile al Per_1
riconoscimento dell'assegno di invalidita':75%. Data l' emendabilità della patologia con un appropriato intervento chirurgico di correzione si suggerisce una revisione del complesso clinico a gennaio 2027”; il CTU fissa la decorrenza al momento della revisione (13.1.23).
Le conclusioni esposte dal CTU nell'elaborato peritale sono pienamente condivisibili in quanto formulate all'esito di indagini correttamente eseguite ed immuni da profili di censurabilità.
La domanda, pertanto, va accolta;
le spese di lite vengono poste a carico della parte soccombente e si liquidano come in dispositivo, con distrazione come richiesto.
Le spese di CTU possono porsi a carico della parte soccombente e si liquidano come da separato decreto.
PQM
Definitivamente pronunziando:
Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la sussistenza del requisito sanitario relativo all'assegno ex art.13 legge n.118/71 , con decorrenza dalla revisione, oltre interessi dal 121°giorno dalla maturazione del diritto, con revisione a gennaio 2027;
CP_ condanna l' alla refusione, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in
€.2.695,50, oltre 15%, oltre IVA e CAP, da distrarsi.
CP_ Pone le spese di CTU a carico dell' e le liquida come da separato decreto.
Roma 11.11.2025
Il Giudice
Dott.S.Rossi
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