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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 24/02/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 159-1/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
SEZIONE II CIVILE
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale, in composizione monocratica e nella persona del giudice dott.ssa Rosa Paduano, nel procedimento iscritto al n. p.u. 159-1/2024 per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato in data 11.09.2024 da nato a [...] il Parte_1
29.07.1975 (Cod. Fisc.: e nata a [...] il C.F._1 Parte_2
12.01.1981 (Cod. Fisc.: ), residenti in [...]
n. 16, rappresentati e difesi dall'Avv. Filippo Luciano Carrella , con studio in Palma Campania, alla
Via Nuova Sarno, n.417 e con questi elett.te dom.to presso lo studio di quest'ultimo e con l'OCC incaricato, in persona del Gestore della crisi Avv. Angela Ambrosio;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Gli istanti hanno depositato in data 11.09.2024 domanda per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCII di carattere familiare.
A seguito dei chiarimenti resi dal precedente giudice delegato con decreto del 05.10.2024, in data
26.11.2024 questo giudice, a seguito della riassegnazione del procedimento avvenuta in data
04.11.2024, dichiarava apertura la procedura ritenendo ammissibile la proposta e il piano del di ristrutturazione dei debiti depositato ordinando: “1) che la proposta, il piano, unitamente alla documentazione allegata, ed il presente decreto siano comunicati a cura dell'OCC, presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per telegramma, lettera raccomandata A/R, telefax, mail certificata entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con espresso avvertimento ai creditori che: a) ai sensi dell'art. 70 comma 2 CCI devono comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza di comunicazione, ai sensi dell'Art. 70 comma 3 CCI le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria. b) nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione”.
1 In data 18.12.2024 il gestore della crisi Avv. Angela Ambrosio depositava relazione sugli esiti delle comunicazioni, nella quale rilevava che “nei venti giorni successivi alla comunicazione effettuata dal gestore, nessun creditore ha sollevato osservazioni, fatta eccezione per le osservazioni pervenute
(con pec in data 09.12.2024) da parte del creditore chirografario ” con le quali Parte_3
il creditore articolava le seguenti contestazioni: 1) stralcio eccessivo del credito vantato, prevedendo il piano una soddisfazione del 12,85% dei creditori chirografari;
2) opportunità di una durata maggiore del piano (pari ad almeno 84 mesi) al fine di poter soddisfare in percentuale più alta tutti i creditori chirografari;
3) mancata considerazione del TFR maturato;
4) mancata considerazione del possibile inserimento nel mondo del lavoro della OR e dei figli. Pt_2
Con la citata relazione, il gestore, anche alla luce delle controdeduzioni dei debitori, formulava le proprie conclusioni.
Tanto premesso, occorre, in via preliminare, esaminare la ricorrenza dei requisiti di ammissibilità della domanda.
In relazione ai citati requisiti, l'art. 67 CCI dispone che “il consumatore sovraindebitato, con
l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento”.
Alla domanda devono essere allegati i documenti di cui all'art. 67 comma 2 CCI , nonché ai sensi dell'art. 68 comma 2 CCI la relazione dell'OCC recante i contenuti analitici indicati nella richiamata norma.
L'OCC, inoltre, dovrà provvedere alle comunicazioni di cui all'art. 68 comma 4 CCI, documentandone l'avvenuto espletamento.
Infine, ai sensi dell'art. 69 CCI “il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”.
Orbene, in via preliminare va chiarito che gli istanti hanno depositato una proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore c.d. familiare in quanto si trovano in una situazione di sovraindebitamento di carattere familiare, così come disciplinata dall'art. 66 CCIII, secondo cui “i membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune: nel caso specifico la causa di indebitamento principale è ravvisabile nel mutuo stipulato congiuntamente dagli istanti;
Tanto premesso, in relazione ai requisiti di ammissibilità giuridica della domanda depositata, se ne deve affermare la ricorrenza, in quanto:
2 a) gli istanti sono qualificabili come consumatori ai sensi dell'art. 2, lettera e), CCI dal momento che non svolgono alcuna attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale;
b) gli istanti non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
c) non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCI., in quanto i ricorrenti non sono già stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda, non hanno già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che la genesi del sovraindebitamento appare da rinvenire, come rilevato dal Gestore nella propria relazione, negli accadimenti sopravvenuti che hanno inciso negativamente sull'andamento finanziario dei ricorrenti. In particolare, in base alle dichiarazioni dei ricorrenti, nonché alla luce della documentazione in atti , il gestore nella propria relazione ha esposto le ragioni che hanno determinato la situazione di sovraindebitamento (pagg.
9-10 relazione OCC in atti), nei seguenti termini “con riferimento alle cause dell'indebitamento familiare, può dirsi che i problemi economici iniziano dal momento in cui i coniugi decidono di acquistare Parte_4 la loro unica abitazione. Infatti, in data 29.05.2006 acquistano, per il prezzo di €.115.000,00, allo stato rustico, un appartamento da adibire ad abitazione principale, nel Comune di San Gennaro
Vesuviano. Per finanziare l'acquisto i coniugi stipulano, in data 13.06.2006, con l'istituto bancario
NC UCP S.p.A. (oggi NC Nazionale del Lavoro S.p.A.) un mutuo ipotecario per la somma complessiva di €.115.000,00 con un piano di ammortamento di n. 360 rate mensili di €.562,97 cadauna. Purtroppo, nonostante la regolare compravendita, i coniugi non sono mai entrati nel possesso dell'appartamento in quanto, a seguito di successive verifiche effettuate, lo stabile risulterà privo della licenza di abitabilità e degli allacci primari (acqua, luce, gas), come si legge nell'atto di citazione (allegato al ricorso introduttivo) del successivo giudizio introdotto dai ricorrenti nei confronti della parte venditrice. I ricorrenti, pertanto, si ritrovano costretti a dover pagare contemporaneamente le rate del mutuo ed il canone di locazione, facendo affidamento sull'unico stipendio del , per un lungo periodo, precisamente dal 2006 al 2012… Dunque dal 2006 al Pt_1
2012, la famiglia ha dovuto sopportare l'esborso mensile complessivo di € 912,97 Parte_4
(canone di locazione + rata mutuo), con la sola entrata dello stipendio del (che all'epoca CP_1 ammontava ad € 1.404,00, come da busta paga allegata al ricorso)…. l'istituto mutuante introduce una procedura esecutiva immobiliare che termina con la vendita all'asta dell'appartamento per il prezzo irrisorio di € 28.950,00 (si veda decreto di trasferimento allegato al ricorso). Per il recupero Cont del residuo credito, la notifica al sig.re un atto di pignoramento presso terzi che Pt_1 determina una trattenuta mensile sullo stipendio di €.366,83, tutt'ora pendente…. I successivi
3 finanziamenti sono stati conclusi per garantire un dignitoso sostentamento al nucleo familiare ma anche con la ragionevole prospettiva di poterli adempiere contando, in tempi brevi, sulla revisione della sentenza di primo grado e nel recupero delle somme versate per l'acquisto dell'appartamento.
Circostanze che non si sono invece verificate”;
d) al ricorso è allegata la documentazione prevista ai sensi dell'art. 68, comma 2°, CCI nonché la relazione dell'OCC, cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano oggetto del ricorso. Nella citata relazione, nonché nella successiva relazione integrativa depositata in data 30.10.2024 risultano chiaramente indicate le cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni assunte, le quali confermano la sostanziale completezza ed attendibilità della documentazione prodotta, con adeguata motivazione da cui non vi
è ragione per discostarsi. Infine, l'OCC, nel valutare la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, ha effettuato una valutazione di maggiore convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
e) è dimostrato lo stato di sovraindebitamento, considerato che il solo ricorrente è titolare Parte_1 di due “veicoli vetusti ed usurati utilizzati per gli spostamenti familiari” e fruisce del solo reddito di lavoro dipendente, pari ad euro 2.276,00 a fronte di una esposizione debitoria complessiva di euro
161.724,97 (comprensivo del compenso preventivato dell'OCC e dell'advisor legale), risultante all'esito delle operazioni di circolarizzazione dell'OCC, nonché di spese di mantenimento indicate in euro 1.800,00;
f) in relazione al contenuto della proposta, quanto alla percentuale, alle modalità ed ai tempi di soddisfacimento dei creditori, la proposta, come da ultimo modificata con relazione depositata in data
30.10.2024, prevede a fronte di un passivo complessivo di € 161.724,97 (comprensivo della prededuzione), di cui € 9.234,00 in prededuzione, € 9.461,11 in privilegio, € 141.247,76 in GR per debiti congiunti e del solo € 1.782,10 per debiti in GR , una provvista Pt_1 Pt_2 di € 35.003,46 che determinerà:
a) la soddisfazione integrale dei crediti prededucibili per il compenso OCC per residuo complessivo di € 4.713,80 e compenso advisor avv. Carrella per € 2.500,00;
b) la soddisfazione integrale al 100% dei creditori con privilegio mobiliare e Sogert spa;
CP_3
c) la soddisfazione dei creditori chirografari congiunti e del solo pari al 12,85 %; Pt_1
d) la soddisfazione dei creditori chirografari della sola pari al 10%. Pt_2
La provvista a disposizione del piano sarà conseguita mediante il versamento iniziale in unica soluzione entro un mese dall'omologa di € 12.000,00, anticipo del TFR del GN Pt_1
4 successivi pagamenti mediante complessive n. 51 rate mensili, per la durata di anni 4 e 3 mesi, e precisamente:
- Rate da n. 1 a n. 10 dell'importo di € 450,00;
- Rata n. 11 a n. 50 dell'importo di € 438,00;
- Rata n. 51 dell'importo di € 450,00;
- Rata n. 52 dell'importo di € 533,46.
Tanto premesso, a seguito di rituale comunicazione, da parte dell'OCC, della proposta e del piano, in conformità a quanto previsto dal decreto di apertura della procedura, adottato a norma dell'art. 70, comma 1, CCI. risultano pervenute osservazioni unicamente dal creditore il Parte_3
quale ha dedotto: 1) lo stralcio eccessivo del credito vantato, prevedendo il piano una soddisfazione del 12,85% dei creditori chirografari;
2)l' opportunità di una durata maggiore del piano (pari ad almeno 84 mesi) al fine di poter soddisfare in percentuale più alta tutti i creditori chirografari;
3) la mancata considerazione del TFR maturato;
4) la mancata considerazione del possibile inserimento nel mondo del lavoro della OR e dei figli . Pt_2
In relazione a tali osservazioni, il gestore incaricato , anche alla luce delle controdeduzioni dei debitori, ha rilevato quanto segue “ il lamentato mancato utilizzo del TFR è una circostanza non veritiera, infatti il piano proposto prevede l'utilizzo del TFR del GN , che mette a Pt_1 disposizione tutto l'anticipo possibile del TFR per l'importo complessivo di € 12.000,00. Quanto poi al possibile inserimento nel mondo del lavoro della OR , …. viene evidenziato che al Pt_2
OR , purtroppo , è una malata oncologica, quindi, per quanto si speri in un epilogo Pt_2
positivo della malattia, non si può ipotizzare come probabile, a breve almeno, un suo inserimento nel mondo del lavoro….poca probabilità che i figli diano un supporto economico alla famiglia nei prossimi anni”.
Orbene, preme rilevare che, in disparte le contestazioni relative al mancato utilizzo del tfr nonché alla mancata collocazione della OR e dei figli nel mercato del lavoro, sulle quali si si Pt_2
ritengono condivisibili le argomentazioni del gestore, le doglianze sollevate dal creditore relative all'eccessivo stralcio del credito vantato, nonché all'opportunità di una maggiore durata del piano, sostanziandosi nella contestazione della convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, non possono essere esaminate nel merito, alla luce della condotta tenuta dall'istituto nell'erogazione del credito.
E' stato, infatti, evidenziato dall'OCC che “relativamente ai finanziamenti ancora in essere e segnalati in sofferenza, e precisamente quello di KR IA (ex Findomestic) e Parte_3
Cont AL…. Preliminarmente si precisa che, in seguito alla mancata restituzione del mutuo il capo al GN risultava, dal 2014 in poi, una “segnalazione a sofferenza” dalla Centrale Pt_1
5 Rischi della banca d'IA … E' risaputo che la “Segnalazione a sofferenza”, sottolinea una manifesta ed oggettiva incapacità del cliente di far fronte al debito, è una segnalazione grave che registra una situazione economica instabile, ed il relativo debito è riconosciuto come insanabile. Tale segnalazione a sofferenza da parte della centrale rischi della NC d'IA aiuta gli intermediari finanziari ad avere chiara la situazione economica del debitore, quindi in seguito ad una segnalazione del genere dovrebbe essere difficile, se non impossibile, avere accesso al credito da parte del soggetto segnalato come “cattivo pagatore”. Invece al ricorrente , sebbene Pt_1
segnalato la nel 2018 concedeva un finanziamento con cessione del quinto, al Parte_3 ricorrente , con una rata mensile di €.350,00 oltre alla ulteriore concessione dell' apertura Pt_1 di una linea di credito, quando lo stesso percepiva uno stipendio mensile di €.2.045,00 (si veda busta paga di quel periodo agli atti), e nonostante nel 2018, lo stesso risultasse già in sofferenza, Pt_1 ed era quindi evidente che non riuscisse a restituire il mutuo erogato….. Nel 2018, per un dignitoso sostentamento (parametrato ai componenti del nucleo familiare) poteva ritenersi sufficiente un importo non inferiore a € 1.291,05 (mentre abbiamo visto che alla famiglia Persona_1 residuava € 1.132,04). Pertanto, si può ritenere che il soggetto finanziatore non abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore”.
Orbene, come è noto, già l'art. 12 bis comma 3 bis della l. 3/2012 novellata nell'anno 2020, prevedeva che “Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore”: tale disposizione è stata ribadita dall'art. 69 CCII comma 2 secondo cui “il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'art. 124 bis del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta”: trattasi di disposizioni introdotte con l'evidente finalità di responsabilizzare il comportamento dei creditori nell'attività di concessione del credito, al fine di arrestare in radice e di non aggravare situazioni di indebitamento pregresse;
la ratio legis muove sia da una ottica macroeconomia, di protezione del mercato da fenomeni patologici e irreversibili di sovraindebitamento sia in una ottica microeconomica per sottrarre la clientela più debole e sprovvista di reddito adeguato dalla spirale del debito.
Infatti, ai sensi dell'art. 124 bis T.u.b., "Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente".
6 Ebbene, da una interpretazione letterale della norma in esame emerge chiaramente come l'onere di valutazione del merito creditizio del finanziato gravi principalmente sul finanziatore, che nel caso potrà valutare l'opportunità di acquisire informazioni aggiuntive rispetto a quelle fornite dal consumatore stesso. Una tale interpretazione viene ulteriormente suffragata dalla lettura sistematica della norma, formulata nella consapevolezza del grave squilibrio informativo da cui è affetto il consumatore, nonché dai suoi limitati poteri economici e negoziali per intervenire sul contenuto sostanziale del contratto. Non v'è chi non veda, infatti, come le stesse società finanziarie, che esercitano professionalmente l'attività di concessione del credito presso la clientela, siano le più qualificate a procedere alla valutazione della futura solvibilità del debitore, piuttosto che il debitore stesso, i cui profili di colpa, quand'anche in astratto fossero configurabili, verrebbero senz'altro assorbiti e superati da quelli propri del contraente professionalmente qualificato (sul punto si è uniformata la prevalente giurisprudenza di merito: si vedano, a titolo di esempio, Tribunale Vicenza,
24 settembre 2020, Tribunale Napoli, 21 ottobre 2020; Tribunale Napoli Nord, 21 dicembre 2018,
Tribunale di Napoli Nord, 21 aprile 2021).
Tra l'altro, la riforma dell'anno 2020 ha raccolto l'elaborazione giurisprudenziale, stabilendo al nuovo comma 3 bis dell'art. 12 bis della L. 3/12, con disposizione sostanzialmente confermata a seguito dell'entrata in vigore del CCII, che il comportamento colposo attribuibile al soggetto finanziatore nella valutazione del merito creditizio di cui all'art. 124 bis T.u.b. precluda la possibilità di avanzare doglianze avverso il decreto di omologa, in un'ottica deflattiva dall'eco vagamente punitiva per il creditore negligente che abbia sottovalutato tali profili di indagine.
Alla luce di questi profili, al soggetto finanziatore che versi in colpa, anche per una non adeguata valutazione del merito creditizio, è preclusa la possibilità di avanzare contestazioni in merito al piano.
Correlativamente non pare rimproverabile l'istante per i finanziamenti chirografari contratti, in mancanza di prova, gravante sui soggetti finanziatori, che sia stata condotta una adeguata istruttoria sulle capacità reddituali del contraente ai fini dell'erogazione del credito.
Tanto premesso sul piano generale, si ritiene emergano profili di colpa in capo al creditore opponente: la stipulazione del contratto di finanziamento con la società opponente, intervenuta quando l'istante già risultava esposto sul piano finanziario e con una segnalazione a sofferenza sin dall'anno Pt_1
2014, non poteva esimere la società che eroga il credito dal condurre e proseguire le proprie autonome ricerche patrimoniali sul contraente, a tutela della propria posizione negoziale.
Pertanto, non essendo stata fornita la prova da parte dell'istituto finanziatore che siano state realizzate le opportune verifiche sull'affidabilità del cliente, risulta preclusa al creditore la possibilità di formulare valide opposizioni all'omologazione del piano, in quanto appare chiaro, come emerge dalla
7 relazione dell'OCC che i finanziamenti stipulati, non ultimo quello con il creditore opponente nell'anno 2018, abbiamo determinato un aggravamento della situazione debitoria dell'istante .
In definitiva, in mancanza di opposizioni validamente formulate, non risulta necessario esaminare specificamente la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, questo Giudice ritiene sussistere tutte le condizioni richieste dalla legge per procedere all'omologazione del piano presentato
P.Q.M.
omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da ato Parte_1
a Sarno (SA) il 29.07.1975 (Cod. Fisc.: e nata a [...] C.F._1 Parte_2
(NA) il 12.01.1981 (Cod. Fisc.: ); C.F._2 dispone che l'OCC – Gestore della crisi nominato, risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione dell'accordo vigilando continuativamente sull'esatto adempimento dello stesso e comunicando ai creditori e al GD eventuali irregolarità; dispone che della presente sentenza sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni)
a cura dell'OCC entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda l'OCC preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute;
b) provveda l'OCC a trasmettere i documenti di cui al punto a) preventivamente epurati dei dati sensibili all'indirizzo almeno 5 giorni prima dalla scadenza del termine di giorni Email_1
15 fissato per la pubblicazione della sentenza;
dispone che la presente sentenza sia comunicata ai creditori immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dal deposito, a cura del Gestore;
nulla dispone sulle spese del procedimento;
dichiara chiusa la procedura;
manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza a parte ricorrente e al Gestore della crisi.
Nola, 24.02.2025
Il Giudice delegato dott.ssa Rosa Paduano
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
SEZIONE II CIVILE
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale, in composizione monocratica e nella persona del giudice dott.ssa Rosa Paduano, nel procedimento iscritto al n. p.u. 159-1/2024 per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato in data 11.09.2024 da nato a [...] il Parte_1
29.07.1975 (Cod. Fisc.: e nata a [...] il C.F._1 Parte_2
12.01.1981 (Cod. Fisc.: ), residenti in [...]
n. 16, rappresentati e difesi dall'Avv. Filippo Luciano Carrella , con studio in Palma Campania, alla
Via Nuova Sarno, n.417 e con questi elett.te dom.to presso lo studio di quest'ultimo e con l'OCC incaricato, in persona del Gestore della crisi Avv. Angela Ambrosio;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Gli istanti hanno depositato in data 11.09.2024 domanda per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCII di carattere familiare.
A seguito dei chiarimenti resi dal precedente giudice delegato con decreto del 05.10.2024, in data
26.11.2024 questo giudice, a seguito della riassegnazione del procedimento avvenuta in data
04.11.2024, dichiarava apertura la procedura ritenendo ammissibile la proposta e il piano del di ristrutturazione dei debiti depositato ordinando: “1) che la proposta, il piano, unitamente alla documentazione allegata, ed il presente decreto siano comunicati a cura dell'OCC, presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per telegramma, lettera raccomandata A/R, telefax, mail certificata entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con espresso avvertimento ai creditori che: a) ai sensi dell'art. 70 comma 2 CCI devono comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza di comunicazione, ai sensi dell'Art. 70 comma 3 CCI le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria. b) nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione”.
1 In data 18.12.2024 il gestore della crisi Avv. Angela Ambrosio depositava relazione sugli esiti delle comunicazioni, nella quale rilevava che “nei venti giorni successivi alla comunicazione effettuata dal gestore, nessun creditore ha sollevato osservazioni, fatta eccezione per le osservazioni pervenute
(con pec in data 09.12.2024) da parte del creditore chirografario ” con le quali Parte_3
il creditore articolava le seguenti contestazioni: 1) stralcio eccessivo del credito vantato, prevedendo il piano una soddisfazione del 12,85% dei creditori chirografari;
2) opportunità di una durata maggiore del piano (pari ad almeno 84 mesi) al fine di poter soddisfare in percentuale più alta tutti i creditori chirografari;
3) mancata considerazione del TFR maturato;
4) mancata considerazione del possibile inserimento nel mondo del lavoro della OR e dei figli. Pt_2
Con la citata relazione, il gestore, anche alla luce delle controdeduzioni dei debitori, formulava le proprie conclusioni.
Tanto premesso, occorre, in via preliminare, esaminare la ricorrenza dei requisiti di ammissibilità della domanda.
In relazione ai citati requisiti, l'art. 67 CCI dispone che “il consumatore sovraindebitato, con
l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento”.
Alla domanda devono essere allegati i documenti di cui all'art. 67 comma 2 CCI , nonché ai sensi dell'art. 68 comma 2 CCI la relazione dell'OCC recante i contenuti analitici indicati nella richiamata norma.
L'OCC, inoltre, dovrà provvedere alle comunicazioni di cui all'art. 68 comma 4 CCI, documentandone l'avvenuto espletamento.
Infine, ai sensi dell'art. 69 CCI “il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”.
Orbene, in via preliminare va chiarito che gli istanti hanno depositato una proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore c.d. familiare in quanto si trovano in una situazione di sovraindebitamento di carattere familiare, così come disciplinata dall'art. 66 CCIII, secondo cui “i membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune: nel caso specifico la causa di indebitamento principale è ravvisabile nel mutuo stipulato congiuntamente dagli istanti;
Tanto premesso, in relazione ai requisiti di ammissibilità giuridica della domanda depositata, se ne deve affermare la ricorrenza, in quanto:
2 a) gli istanti sono qualificabili come consumatori ai sensi dell'art. 2, lettera e), CCI dal momento che non svolgono alcuna attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale;
b) gli istanti non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
c) non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCI., in quanto i ricorrenti non sono già stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda, non hanno già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che la genesi del sovraindebitamento appare da rinvenire, come rilevato dal Gestore nella propria relazione, negli accadimenti sopravvenuti che hanno inciso negativamente sull'andamento finanziario dei ricorrenti. In particolare, in base alle dichiarazioni dei ricorrenti, nonché alla luce della documentazione in atti , il gestore nella propria relazione ha esposto le ragioni che hanno determinato la situazione di sovraindebitamento (pagg.
9-10 relazione OCC in atti), nei seguenti termini “con riferimento alle cause dell'indebitamento familiare, può dirsi che i problemi economici iniziano dal momento in cui i coniugi decidono di acquistare Parte_4 la loro unica abitazione. Infatti, in data 29.05.2006 acquistano, per il prezzo di €.115.000,00, allo stato rustico, un appartamento da adibire ad abitazione principale, nel Comune di San Gennaro
Vesuviano. Per finanziare l'acquisto i coniugi stipulano, in data 13.06.2006, con l'istituto bancario
NC UCP S.p.A. (oggi NC Nazionale del Lavoro S.p.A.) un mutuo ipotecario per la somma complessiva di €.115.000,00 con un piano di ammortamento di n. 360 rate mensili di €.562,97 cadauna. Purtroppo, nonostante la regolare compravendita, i coniugi non sono mai entrati nel possesso dell'appartamento in quanto, a seguito di successive verifiche effettuate, lo stabile risulterà privo della licenza di abitabilità e degli allacci primari (acqua, luce, gas), come si legge nell'atto di citazione (allegato al ricorso introduttivo) del successivo giudizio introdotto dai ricorrenti nei confronti della parte venditrice. I ricorrenti, pertanto, si ritrovano costretti a dover pagare contemporaneamente le rate del mutuo ed il canone di locazione, facendo affidamento sull'unico stipendio del , per un lungo periodo, precisamente dal 2006 al 2012… Dunque dal 2006 al Pt_1
2012, la famiglia ha dovuto sopportare l'esborso mensile complessivo di € 912,97 Parte_4
(canone di locazione + rata mutuo), con la sola entrata dello stipendio del (che all'epoca CP_1 ammontava ad € 1.404,00, come da busta paga allegata al ricorso)…. l'istituto mutuante introduce una procedura esecutiva immobiliare che termina con la vendita all'asta dell'appartamento per il prezzo irrisorio di € 28.950,00 (si veda decreto di trasferimento allegato al ricorso). Per il recupero Cont del residuo credito, la notifica al sig.re un atto di pignoramento presso terzi che Pt_1 determina una trattenuta mensile sullo stipendio di €.366,83, tutt'ora pendente…. I successivi
3 finanziamenti sono stati conclusi per garantire un dignitoso sostentamento al nucleo familiare ma anche con la ragionevole prospettiva di poterli adempiere contando, in tempi brevi, sulla revisione della sentenza di primo grado e nel recupero delle somme versate per l'acquisto dell'appartamento.
Circostanze che non si sono invece verificate”;
d) al ricorso è allegata la documentazione prevista ai sensi dell'art. 68, comma 2°, CCI nonché la relazione dell'OCC, cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano oggetto del ricorso. Nella citata relazione, nonché nella successiva relazione integrativa depositata in data 30.10.2024 risultano chiaramente indicate le cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni assunte, le quali confermano la sostanziale completezza ed attendibilità della documentazione prodotta, con adeguata motivazione da cui non vi
è ragione per discostarsi. Infine, l'OCC, nel valutare la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, ha effettuato una valutazione di maggiore convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
e) è dimostrato lo stato di sovraindebitamento, considerato che il solo ricorrente è titolare Parte_1 di due “veicoli vetusti ed usurati utilizzati per gli spostamenti familiari” e fruisce del solo reddito di lavoro dipendente, pari ad euro 2.276,00 a fronte di una esposizione debitoria complessiva di euro
161.724,97 (comprensivo del compenso preventivato dell'OCC e dell'advisor legale), risultante all'esito delle operazioni di circolarizzazione dell'OCC, nonché di spese di mantenimento indicate in euro 1.800,00;
f) in relazione al contenuto della proposta, quanto alla percentuale, alle modalità ed ai tempi di soddisfacimento dei creditori, la proposta, come da ultimo modificata con relazione depositata in data
30.10.2024, prevede a fronte di un passivo complessivo di € 161.724,97 (comprensivo della prededuzione), di cui € 9.234,00 in prededuzione, € 9.461,11 in privilegio, € 141.247,76 in GR per debiti congiunti e del solo € 1.782,10 per debiti in GR , una provvista Pt_1 Pt_2 di € 35.003,46 che determinerà:
a) la soddisfazione integrale dei crediti prededucibili per il compenso OCC per residuo complessivo di € 4.713,80 e compenso advisor avv. Carrella per € 2.500,00;
b) la soddisfazione integrale al 100% dei creditori con privilegio mobiliare e Sogert spa;
CP_3
c) la soddisfazione dei creditori chirografari congiunti e del solo pari al 12,85 %; Pt_1
d) la soddisfazione dei creditori chirografari della sola pari al 10%. Pt_2
La provvista a disposizione del piano sarà conseguita mediante il versamento iniziale in unica soluzione entro un mese dall'omologa di € 12.000,00, anticipo del TFR del GN Pt_1
4 successivi pagamenti mediante complessive n. 51 rate mensili, per la durata di anni 4 e 3 mesi, e precisamente:
- Rate da n. 1 a n. 10 dell'importo di € 450,00;
- Rata n. 11 a n. 50 dell'importo di € 438,00;
- Rata n. 51 dell'importo di € 450,00;
- Rata n. 52 dell'importo di € 533,46.
Tanto premesso, a seguito di rituale comunicazione, da parte dell'OCC, della proposta e del piano, in conformità a quanto previsto dal decreto di apertura della procedura, adottato a norma dell'art. 70, comma 1, CCI. risultano pervenute osservazioni unicamente dal creditore il Parte_3
quale ha dedotto: 1) lo stralcio eccessivo del credito vantato, prevedendo il piano una soddisfazione del 12,85% dei creditori chirografari;
2)l' opportunità di una durata maggiore del piano (pari ad almeno 84 mesi) al fine di poter soddisfare in percentuale più alta tutti i creditori chirografari;
3) la mancata considerazione del TFR maturato;
4) la mancata considerazione del possibile inserimento nel mondo del lavoro della OR e dei figli . Pt_2
In relazione a tali osservazioni, il gestore incaricato , anche alla luce delle controdeduzioni dei debitori, ha rilevato quanto segue “ il lamentato mancato utilizzo del TFR è una circostanza non veritiera, infatti il piano proposto prevede l'utilizzo del TFR del GN , che mette a Pt_1 disposizione tutto l'anticipo possibile del TFR per l'importo complessivo di € 12.000,00. Quanto poi al possibile inserimento nel mondo del lavoro della OR , …. viene evidenziato che al Pt_2
OR , purtroppo , è una malata oncologica, quindi, per quanto si speri in un epilogo Pt_2
positivo della malattia, non si può ipotizzare come probabile, a breve almeno, un suo inserimento nel mondo del lavoro….poca probabilità che i figli diano un supporto economico alla famiglia nei prossimi anni”.
Orbene, preme rilevare che, in disparte le contestazioni relative al mancato utilizzo del tfr nonché alla mancata collocazione della OR e dei figli nel mercato del lavoro, sulle quali si si Pt_2
ritengono condivisibili le argomentazioni del gestore, le doglianze sollevate dal creditore relative all'eccessivo stralcio del credito vantato, nonché all'opportunità di una maggiore durata del piano, sostanziandosi nella contestazione della convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, non possono essere esaminate nel merito, alla luce della condotta tenuta dall'istituto nell'erogazione del credito.
E' stato, infatti, evidenziato dall'OCC che “relativamente ai finanziamenti ancora in essere e segnalati in sofferenza, e precisamente quello di KR IA (ex Findomestic) e Parte_3
Cont AL…. Preliminarmente si precisa che, in seguito alla mancata restituzione del mutuo il capo al GN risultava, dal 2014 in poi, una “segnalazione a sofferenza” dalla Centrale Pt_1
5 Rischi della banca d'IA … E' risaputo che la “Segnalazione a sofferenza”, sottolinea una manifesta ed oggettiva incapacità del cliente di far fronte al debito, è una segnalazione grave che registra una situazione economica instabile, ed il relativo debito è riconosciuto come insanabile. Tale segnalazione a sofferenza da parte della centrale rischi della NC d'IA aiuta gli intermediari finanziari ad avere chiara la situazione economica del debitore, quindi in seguito ad una segnalazione del genere dovrebbe essere difficile, se non impossibile, avere accesso al credito da parte del soggetto segnalato come “cattivo pagatore”. Invece al ricorrente , sebbene Pt_1
segnalato la nel 2018 concedeva un finanziamento con cessione del quinto, al Parte_3 ricorrente , con una rata mensile di €.350,00 oltre alla ulteriore concessione dell' apertura Pt_1 di una linea di credito, quando lo stesso percepiva uno stipendio mensile di €.2.045,00 (si veda busta paga di quel periodo agli atti), e nonostante nel 2018, lo stesso risultasse già in sofferenza, Pt_1 ed era quindi evidente che non riuscisse a restituire il mutuo erogato….. Nel 2018, per un dignitoso sostentamento (parametrato ai componenti del nucleo familiare) poteva ritenersi sufficiente un importo non inferiore a € 1.291,05 (mentre abbiamo visto che alla famiglia Persona_1 residuava € 1.132,04). Pertanto, si può ritenere che il soggetto finanziatore non abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore”.
Orbene, come è noto, già l'art. 12 bis comma 3 bis della l. 3/2012 novellata nell'anno 2020, prevedeva che “Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore”: tale disposizione è stata ribadita dall'art. 69 CCII comma 2 secondo cui “il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'art. 124 bis del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta”: trattasi di disposizioni introdotte con l'evidente finalità di responsabilizzare il comportamento dei creditori nell'attività di concessione del credito, al fine di arrestare in radice e di non aggravare situazioni di indebitamento pregresse;
la ratio legis muove sia da una ottica macroeconomia, di protezione del mercato da fenomeni patologici e irreversibili di sovraindebitamento sia in una ottica microeconomica per sottrarre la clientela più debole e sprovvista di reddito adeguato dalla spirale del debito.
Infatti, ai sensi dell'art. 124 bis T.u.b., "Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente".
6 Ebbene, da una interpretazione letterale della norma in esame emerge chiaramente come l'onere di valutazione del merito creditizio del finanziato gravi principalmente sul finanziatore, che nel caso potrà valutare l'opportunità di acquisire informazioni aggiuntive rispetto a quelle fornite dal consumatore stesso. Una tale interpretazione viene ulteriormente suffragata dalla lettura sistematica della norma, formulata nella consapevolezza del grave squilibrio informativo da cui è affetto il consumatore, nonché dai suoi limitati poteri economici e negoziali per intervenire sul contenuto sostanziale del contratto. Non v'è chi non veda, infatti, come le stesse società finanziarie, che esercitano professionalmente l'attività di concessione del credito presso la clientela, siano le più qualificate a procedere alla valutazione della futura solvibilità del debitore, piuttosto che il debitore stesso, i cui profili di colpa, quand'anche in astratto fossero configurabili, verrebbero senz'altro assorbiti e superati da quelli propri del contraente professionalmente qualificato (sul punto si è uniformata la prevalente giurisprudenza di merito: si vedano, a titolo di esempio, Tribunale Vicenza,
24 settembre 2020, Tribunale Napoli, 21 ottobre 2020; Tribunale Napoli Nord, 21 dicembre 2018,
Tribunale di Napoli Nord, 21 aprile 2021).
Tra l'altro, la riforma dell'anno 2020 ha raccolto l'elaborazione giurisprudenziale, stabilendo al nuovo comma 3 bis dell'art. 12 bis della L. 3/12, con disposizione sostanzialmente confermata a seguito dell'entrata in vigore del CCII, che il comportamento colposo attribuibile al soggetto finanziatore nella valutazione del merito creditizio di cui all'art. 124 bis T.u.b. precluda la possibilità di avanzare doglianze avverso il decreto di omologa, in un'ottica deflattiva dall'eco vagamente punitiva per il creditore negligente che abbia sottovalutato tali profili di indagine.
Alla luce di questi profili, al soggetto finanziatore che versi in colpa, anche per una non adeguata valutazione del merito creditizio, è preclusa la possibilità di avanzare contestazioni in merito al piano.
Correlativamente non pare rimproverabile l'istante per i finanziamenti chirografari contratti, in mancanza di prova, gravante sui soggetti finanziatori, che sia stata condotta una adeguata istruttoria sulle capacità reddituali del contraente ai fini dell'erogazione del credito.
Tanto premesso sul piano generale, si ritiene emergano profili di colpa in capo al creditore opponente: la stipulazione del contratto di finanziamento con la società opponente, intervenuta quando l'istante già risultava esposto sul piano finanziario e con una segnalazione a sofferenza sin dall'anno Pt_1
2014, non poteva esimere la società che eroga il credito dal condurre e proseguire le proprie autonome ricerche patrimoniali sul contraente, a tutela della propria posizione negoziale.
Pertanto, non essendo stata fornita la prova da parte dell'istituto finanziatore che siano state realizzate le opportune verifiche sull'affidabilità del cliente, risulta preclusa al creditore la possibilità di formulare valide opposizioni all'omologazione del piano, in quanto appare chiaro, come emerge dalla
7 relazione dell'OCC che i finanziamenti stipulati, non ultimo quello con il creditore opponente nell'anno 2018, abbiamo determinato un aggravamento della situazione debitoria dell'istante .
In definitiva, in mancanza di opposizioni validamente formulate, non risulta necessario esaminare specificamente la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, questo Giudice ritiene sussistere tutte le condizioni richieste dalla legge per procedere all'omologazione del piano presentato
P.Q.M.
omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da ato Parte_1
a Sarno (SA) il 29.07.1975 (Cod. Fisc.: e nata a [...] C.F._1 Parte_2
(NA) il 12.01.1981 (Cod. Fisc.: ); C.F._2 dispone che l'OCC – Gestore della crisi nominato, risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione dell'accordo vigilando continuativamente sull'esatto adempimento dello stesso e comunicando ai creditori e al GD eventuali irregolarità; dispone che della presente sentenza sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni)
a cura dell'OCC entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda l'OCC preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute;
b) provveda l'OCC a trasmettere i documenti di cui al punto a) preventivamente epurati dei dati sensibili all'indirizzo almeno 5 giorni prima dalla scadenza del termine di giorni Email_1
15 fissato per la pubblicazione della sentenza;
dispone che la presente sentenza sia comunicata ai creditori immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dal deposito, a cura del Gestore;
nulla dispone sulle spese del procedimento;
dichiara chiusa la procedura;
manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza a parte ricorrente e al Gestore della crisi.
Nola, 24.02.2025
Il Giudice delegato dott.ssa Rosa Paduano
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