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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/11/2025, n. 12177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12177 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
RG 34133/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
in persona del Giudice, dott.sa VI ANTONIONI spirati i termini assegnati – fino al 26.11.2025 - ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA nella causa civile vertente
TRA
, rappresentato e difeso, per procura allegata al ricorso, Parte_1 dall'Avv. Massimiliano D'Aprile, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Roma, Via Capitan Casella 55
RICORRENTE
E
in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, CP_1 presso l'Avvocatura Metropolitana dell'Istituto di Roma, via Cesare Beccaria 29, rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Faddili per procura generale alle liti per atto
Notaio di Roma n. 37875 del 22.03.2024 Persona_1
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione ad ATP
CONCLUSIONI DELLE PARTI: COME IN ATTI
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 445 bis, sesto comma, c.p.c., ritualmente notificato
[...]
premesso di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo per Parte_1 vedersi riconosciuto nelle condizioni di handicap grave art. 3 comma 3 Legge 104/92
e di aver depositato, nei termini di legge, dichiarazione di contestazione alla CTU espletata nel corso del detto procedimento con la quale non era stato riconosciuto nelle condizioni per i benefici richiesti, ha convenuto in giudizio l' affinché, CP_1 previa rinnovazione della CTU, fosse dichiarato nelle condizioni dedotte.
L' costituendosi in giudizio, eccepita l'inammissibilità del ricorso per carenza di CP_1 contestazioni specifiche alla CTU, ha resistito alla domanda chiedendone il rigetto.
All'esito dello spirare dei termini assegnati – fino al 26.112025 - ex art. 127 ter c.p.c., la causa, di natura documentale, è stata dunque decisa mediante deposito telematico della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Giova preliminarmente ricordare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di
«contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio», con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u..
Questo giudizio (rectius, questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della CTU impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, astratta e assoluta, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso postula in ogni caso che la
2 manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire di individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, dovendo contenere l´indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
Ebbene, nel caso di specie, pur non apparendo l'opposizione radicalmente inammissibile avendo la parte ricorrente comunque indicato, ancorché succintamente, i motivi del dissenso, si rileva tuttavia come, nel fare ciò, la stessa si sia limitata ad una diversa valutazione delle patologie riscontrate e risultanti dalle certificazioni presenti agli atti e già tutte oggetto di analisi da parte del consulente tecnico e nel loro contenuto e nella loro portata, lamentando, in buona sostanza, che il perito avrebbe dovuto ritenere più grave il quadro patologico diagnosticato.
E infatti le censure mosse alla perizia da parte ricorrente non denunciano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità (“il CTU… ha interpretato restrittivamente il significato diagnostico che nel complesso la documentazione medica depositata in atti avrebbe dovuto far emergere… è doveroso sottolineare come il ctu sottovaluti la gravità e l'impegno funzionale e dell'impatto nella vita delle patologie da cui è affetto il Sig. emerge chiaramente come Parte_2 il complesso morboso in esame sia costituito da invalidanti patologie, non correttamente valutate dal ctu nominato….”, tuttavia non indicando in quale sia la necessità di assistenza continua del ricorrente, tanto non potendosi evincere dalla circostanza che egli “si sottoponga a costanti controlli medici”).
Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte (per tutte, cfr. Cass. lav., n.
2151/2004).
3 Per contro, le conclusioni cui è pervenuto il CTU (che non ha trascurato, nel proprio esame, la considerazione di alcuna patologia né, del resto, escluso che le patologie del incidano sulle normali attività della sua vita quotidiana, bensì Parte_1 solo escluso che comportino necessità di assistenza continua: “Il paziente è stato sottoposto ad un importante intervento cardiochirurgico che, fortunatamente ha dato buoni risultati, ha ridotto la sintomatologia, l' obesità è soltanto di primo grado e non presenta caratteri di particolare rilevanza clinica e medico-legale. L'ipertensione è il buon controllo farmacologico.
Non si ravvisano pertanto quei caratteri che delineano i connotati di gravità, paziente non presenta la necessità di un intervento assistenziale e di sostegno intensivo….. è affetto da un quadro clinico che, attesa la sua effettiva entità, non ha ridotto l'autonomia personale correlata all'età, in modo da porlo in una condizione di svantaggio sociale tale da richiedere un intervento assistenziale ed intensivo di grado elevato, ma soltanto di difficoltà nel compiere determinate azioni rispetto all'ambiente in cui vive e rispetto ai riconosciuti canoni di "normalità" tale da poter essere considerato in “condizione di disabilita' ex art. 3 comma 1 L 104/92”, condizione presente alla data della domanda”), basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU in occasione della visita peritale.
Si osserva che, in ogni caso, la situazione descritta dal CTU non appare modificata nelle more, non essendo stato allegato alcun apprezzabile aggravamento - neppure paventato dal - del quadro clinico del ricorrente che possano modificare Parte_1 quanto affermato dal CTU in ordine alla ricorrenza delle condizioni sanitarie previste dalla legge per il riconoscimento della condizione di handicap grave.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in
4 sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Il ricorso deve pertanto essere respinto.
Le spese di lite, liquidate nella misura di cui al dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. - rigetta il ricorso;
2. - condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio – liquidate in € CP_ 2.500,00 oltre accessori - in favore dell'
Roma, 27.11.2025
Il Giudice
VI AN
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
in persona del Giudice, dott.sa VI ANTONIONI spirati i termini assegnati – fino al 26.11.2025 - ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA nella causa civile vertente
TRA
, rappresentato e difeso, per procura allegata al ricorso, Parte_1 dall'Avv. Massimiliano D'Aprile, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Roma, Via Capitan Casella 55
RICORRENTE
E
in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, CP_1 presso l'Avvocatura Metropolitana dell'Istituto di Roma, via Cesare Beccaria 29, rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Faddili per procura generale alle liti per atto
Notaio di Roma n. 37875 del 22.03.2024 Persona_1
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione ad ATP
CONCLUSIONI DELLE PARTI: COME IN ATTI
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 445 bis, sesto comma, c.p.c., ritualmente notificato
[...]
premesso di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo per Parte_1 vedersi riconosciuto nelle condizioni di handicap grave art. 3 comma 3 Legge 104/92
e di aver depositato, nei termini di legge, dichiarazione di contestazione alla CTU espletata nel corso del detto procedimento con la quale non era stato riconosciuto nelle condizioni per i benefici richiesti, ha convenuto in giudizio l' affinché, CP_1 previa rinnovazione della CTU, fosse dichiarato nelle condizioni dedotte.
L' costituendosi in giudizio, eccepita l'inammissibilità del ricorso per carenza di CP_1 contestazioni specifiche alla CTU, ha resistito alla domanda chiedendone il rigetto.
All'esito dello spirare dei termini assegnati – fino al 26.112025 - ex art. 127 ter c.p.c., la causa, di natura documentale, è stata dunque decisa mediante deposito telematico della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Giova preliminarmente ricordare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di
«contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio», con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u..
Questo giudizio (rectius, questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della CTU impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, astratta e assoluta, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso postula in ogni caso che la
2 manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire di individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, dovendo contenere l´indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
Ebbene, nel caso di specie, pur non apparendo l'opposizione radicalmente inammissibile avendo la parte ricorrente comunque indicato, ancorché succintamente, i motivi del dissenso, si rileva tuttavia come, nel fare ciò, la stessa si sia limitata ad una diversa valutazione delle patologie riscontrate e risultanti dalle certificazioni presenti agli atti e già tutte oggetto di analisi da parte del consulente tecnico e nel loro contenuto e nella loro portata, lamentando, in buona sostanza, che il perito avrebbe dovuto ritenere più grave il quadro patologico diagnosticato.
E infatti le censure mosse alla perizia da parte ricorrente non denunciano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità (“il CTU… ha interpretato restrittivamente il significato diagnostico che nel complesso la documentazione medica depositata in atti avrebbe dovuto far emergere… è doveroso sottolineare come il ctu sottovaluti la gravità e l'impegno funzionale e dell'impatto nella vita delle patologie da cui è affetto il Sig. emerge chiaramente come Parte_2 il complesso morboso in esame sia costituito da invalidanti patologie, non correttamente valutate dal ctu nominato….”, tuttavia non indicando in quale sia la necessità di assistenza continua del ricorrente, tanto non potendosi evincere dalla circostanza che egli “si sottoponga a costanti controlli medici”).
Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte (per tutte, cfr. Cass. lav., n.
2151/2004).
3 Per contro, le conclusioni cui è pervenuto il CTU (che non ha trascurato, nel proprio esame, la considerazione di alcuna patologia né, del resto, escluso che le patologie del incidano sulle normali attività della sua vita quotidiana, bensì Parte_1 solo escluso che comportino necessità di assistenza continua: “Il paziente è stato sottoposto ad un importante intervento cardiochirurgico che, fortunatamente ha dato buoni risultati, ha ridotto la sintomatologia, l' obesità è soltanto di primo grado e non presenta caratteri di particolare rilevanza clinica e medico-legale. L'ipertensione è il buon controllo farmacologico.
Non si ravvisano pertanto quei caratteri che delineano i connotati di gravità, paziente non presenta la necessità di un intervento assistenziale e di sostegno intensivo….. è affetto da un quadro clinico che, attesa la sua effettiva entità, non ha ridotto l'autonomia personale correlata all'età, in modo da porlo in una condizione di svantaggio sociale tale da richiedere un intervento assistenziale ed intensivo di grado elevato, ma soltanto di difficoltà nel compiere determinate azioni rispetto all'ambiente in cui vive e rispetto ai riconosciuti canoni di "normalità" tale da poter essere considerato in “condizione di disabilita' ex art. 3 comma 1 L 104/92”, condizione presente alla data della domanda”), basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU in occasione della visita peritale.
Si osserva che, in ogni caso, la situazione descritta dal CTU non appare modificata nelle more, non essendo stato allegato alcun apprezzabile aggravamento - neppure paventato dal - del quadro clinico del ricorrente che possano modificare Parte_1 quanto affermato dal CTU in ordine alla ricorrenza delle condizioni sanitarie previste dalla legge per il riconoscimento della condizione di handicap grave.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in
4 sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Il ricorso deve pertanto essere respinto.
Le spese di lite, liquidate nella misura di cui al dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. - rigetta il ricorso;
2. - condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio – liquidate in € CP_ 2.500,00 oltre accessori - in favore dell'
Roma, 27.11.2025
Il Giudice
VI AN
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