Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 20/02/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00375/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00657/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 657 del 2020, proposto da
-ricorrente-, rappresentato e difeso dagli avvocati Enzo Pellegrin, Lorenzo Labate, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to Enzo Pellegrin in Torino, via Tripoli 64;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , Ufficio Territoriale del Governo di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
- del provvedimento di informativa Antimafia nei confronti del ricorrente emesso il -OMISSIS- dal Prefetto della Provincia di Torino, nel Fascicolo n. -OMISSIS- Area 1bis Ant., che, visto il D.Lgs. n. 159/2011 e in particolare l’art. 89 bis, informa che nei confronti del ricorrente sussistono elementi che fanno ritenere possibili tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata tendenti a condizionarne le scelte e gli indirizzi, pur non sussistendo nei confronti del medesimo cause di divieto, sospensione, decadenza previste dall’art. 67 d.lgs.6.9.2011 n. 159;
- nonché di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2025 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Nel maggio 2020 la Prefettura di Torino emetteva nei confronti del ricorrente comunicazione antimafia ai sensi dell’art. 87 del d.lgs. n. 159/2011 di tenore negativo. Il provvedimento veniva giustificato in ragione dell’adozione, nei confronti del ricorrente, di un decreto di sequestro preventivo, poi annullato dal Tribunale del riesame; nel provvedimento qui in contestazione si assume che il ricorrente si sarebbe prestato ad agire quale intermediario del fratello -Tizio- per una fornitura di sostanze stupefacenti, con sussistenza altresì di un credito del medesimo -ricorrente- nei confronti di un cliente del -Tizio-, il tutto sempre riconducibile a un contesto di cessione di stupefacenti.
Da tali circostanze è stato desunto un rischio di permeabilità mafiosa.
Lamenta parte ricorrente:
1) la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 bis della l. n. 241/90; difetto ed errore di istruttoria e motivazione. La comunicazione impugnata non sarebbe stata preceduta da alcuna forma di contraddittorio, con conseguente illegittimità dell’atto;
2) la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 84, 89 bis e 91 del d.lgs. n. 159/2011, oltre che degli artt. 1 e 3 della l. n. 241/90; difetto di istruttoria e di motivazione, eccesso di potere, travisamento dei fatti; l’invocato decreto di sequestro preventivo risultava già annullato al momento di adozione della comunicazione impugnata; sul punto il provvedimento sarebbe dunque viziato quanto alla motivazione; i rapporti informativi del gruppo provinciale interforze menzionati nell’atto non sarebbero poi stati resi accessibili in fase procedimentale; anche l’adombrata accusa di spaccio è stata oggetto di richiesta di archiviazione, con conseguente sentenza di non luogo a procedere. Da ultimo il provvedimento impugnato menziona una condanna, oggetto di appello, che sarebbe riferibile, al più, a fatti di criminalità comune e non organizzata.
Ha quindi chiesto annullarsi l’atto impugnato.
Si è costituita l’amministrazione resistente, contestando in fatto e diritto gli assunti di cui al ricorso introduttivo ed evidenziando preliminarmente come la giurisprudenza abbia, nel tempo, escluso l’obbligo di instaurazione del contraddittorio procedimentale nei procedimenti di comunicazione antimafia e come diverso sia lo standard probatorio richiesto ai fini di accertamento della responsabilità penale e dell’adozione di misure di prevenzione; dall’analisi delle conversazioni telefoniche intercettate sarebbe poi evincibile un coinvolgimento del ricorrente nei traffici illeciti facenti capo al -Tizio-; evidenzia ancora la criticità del contesto familiare in cui il ricorrente è inserito.
Per l’udienza di discussione parte ricorrente ha depositato la sentenza della Corte d’appello di Torino n. -OMISSIS- che, in riforma della sentenza -OMISSIS- del Tribunale ordinario di Torino, ha mandato il ricorrente assolto dall’accusa di usura.
Le parti hanno scambiato memorie e la causa è passata in decisione.
DIRITTO
Con il primo motivo di ricorso si censura la mancata previa instaurazione del contraddittorio.
Sul punto, nelle more del giudizio, l’ordinamento è andato incontro ad una evoluzione interpretativa e di sensibilità notevole.
Ancora con la sentenza n. 57/2020 la Corte Costituzionale aveva escluso che il contraddittorio procedimentale preventivo fosse imprescindibile in questa materia, evidenziando la delicatezza del contesto in cui questi atti sono chiamati ad intervenire, la natura preventiva delle misure, la fisiologica temporaneità delle stesse e il sempre possibile successivo vaglio giurisdizionale.
In questa stessa logica si è più volte pronunciato anche il giudice di appello, ad esempio nelle sentenze Cons. St. sez. III n. 820/2020 e Cons. St. sez. III n. 4979/2020; interpellata in materia la Corte di giustizia dell’Unione europea Sezione IX, con ordinanza del 28 maggio 2020, ha dichiarato irricevibile il ricorso, non essendo stata dimostrata l'esistenza di un criterio di collegamento tra il diritto dell'Unione e la disciplina della prevenzione antimafia.
Per influsso della giurisprudenza della Corte EDU, tuttavia, è maturata una complessiva maggiore sensibilità per le esigenze di instaurazione del contraddittorio, che è stata fatta propria dal legislatore a partire dal novembre 2021 con il d.l. n. 152/2021, convertito in l. n. 233/2021.
Tale norma ha esplicitamente inserito l’obbligo di instaurazione del contraddittorio nell’ambito della disciplina dettata dall’art. 92 del d.lgs. n. 159/2011 in tema di informativa antimafia.
La giurisprudenza del Consiglio di Stato (Cons. St., sez. III, n. 9357/2023) ha ribadito tuttavia che il nuovo assetto normativo non giustifica una diversa valutazione per quanto concerne gli atti adottati prima dell’introduzione dell’espressa previsione di legge.
L’atto qui impugnato, essendo antecedente alla modifica normativa, sfugge quindi a censura per l’omesso eventuale adempimento procedimentale in allora non prescritto neppure per la più invasiva interdittiva e il primo motivo di ricorso deve quindi essere respinto.
Tuttavia ritiene il Collegio che il secondo motivo meriti accoglimento, in ragione dell’addotto difetto di istruttoria e motivazione che affligge il provvedimento.
L’impugnata comunicazione antimafia risulta giustificata in base alle seguenti ragioni:
le riunioni del Gruppo Provinciale Interforze per i controlli nei cantieri degli appalti pubblici del -OMISSIS-,-OMISSIS- e -OMISSIS-, che avrebbero fatto emergere la contiguità del ricorrente con ambienti di criminalità organizzata; nello stesso senso deporrebbero una serie di rapporti informativi della Questura. Da tale istruttoria sarebbe, sempre seguendo la motivazione dell’atto, emerso che -ricorrente- è stato indagato, unitamente al -Tizio- e nell’ambito di attività investigative volte a contrastare un sodalizio criminale dedito al traffico di sostanze stupefacenti aggravato dal metodo mafioso, all’usura, all’estorsione ed all’intestazione fittizia di beni. Più in specifico il ricorrente avrebbe svolto il ruolo di prestanome per conto del fratello in un contratto stipulato in data -OMISSIS-, con il quale il ricorrente, assumendo le vesti di procuratore del -Tizio- e della di lui moglie -Tizia-, avrebbe collaborato all’intestazione fittizia di un immobile in favore della sorella -Caia-, ricevendo altresì il pagamento di parte del prezzo di acquisto. Il provvedimento qui impugnato dà poi atto che il ricorrente, per tale reato, è stato assolto con sentenza del 2016, e tuttavia ritiene l’episodio significativo in sé di permeabilità mafiosa.
Ancora -ricorrente- sarebbe stato legato ai fratelli -Sempronio- da un rapporto di collaborazione in attività di approvvigionamento e vendita di sostanze stupefacenti; i fratelli -Sempronio- sarebbero emissari si -Nevio-, a sua volta organico del clan -Alfa- e condannato per associazione per delinquere di stampo mafioso e per l’omicidio del -OMISSIS-.
L’informativa analizza poi i rapporti tra i -Sempronio-, -Nevio- e il fratello del ricorrente, -Tizio-, che ovviamente è altra persona rispetto al ricorrente.
Questi i fatti addotti a carico del ricorrente nella motivazione del provvedimento impugnato.
Preliminarmente occorre precisare come non vi sia dubbio che, quantomeno -Tizio-, fratello del ricorrente, risulti inserito in contesti di criminalità organizzata.
Detto ciò è pacifica giurisprudenza quella per cui, per quanto concerne la prevenzione antimafia, pur ammettendosi un differente standard di prova rispetto alla normativa penale, il rischio di permeabilità ad infiltrazioni mafiose deve essere desunto da un quadro indiziario serio e argomentato oltre che, evidentemente, incentrato sul singolo soggetto e su sue specifiche condotte, non riassumibili nel solo contesto familiare, anche gravemente a rischio.
Ripercorrendo la motivazione del provvedimento impugnato l’amministrazione giustifica l’asserito rischio di permeabilità mafiosa innanzitutto per relationem, menzionando una serie di rapporti del Gruppo Interforze e informative della Questura.
Il provvedimento non specifica da quale concreto contenuto o risultanza evincibile da tali rapporti e informative il rischio a carico del ricorrente sarebbe stato dedotto, con il che già potrebbe dubitarsi della idoneità di questa non intellegibile parte della motivazione.
In ogni caso i documenti in questione sono stati prodotti dalla difesa erariale e sono numerati da 9 a 16 delle produzioni. Si procede ad una loro disamina nell’ordine, non coincidente con la numerazione né cronologico, in cui appaiono nel fascicolo digitale:
Il -OMISSIS-, una informativa datata -OMISSIS-, menziona l’episodio in cui il ricorrente si è prestato ad intervenire nella compravendita per conto del -Tizio- (su questo episodio, anche rapidamente ricostruito nel corpo dell’atto impugnato, si procederà a specifica analisi infra in relazione al doc. 16); si adombra poi un coinvolgimento del ricorrente in una attività di illecita fornitura di sostanza stupefacente per asserito conto del fratello -Tizio-.
A supporto dell’assunto si rinvia allo stralcio allegato di una sentenza del GIP di Torino.
Gli stralci di sentenze allegati sono due; il primo è una parte del decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP a carico del ricorrente per la compravendita immobiliare che lo ha visto intervenire come procuratore del fratello e su cui si dirà infra ; il secondo riguarda le contestazioni di illecito traffico di stupefacenti. In tale secondo provvedimento, dopo la riproduzione del contenuto di una ambigua e poco significativa conversazione telefonica intercettata ed in un contesto in larghissima parte riferibile al fratello -Tizio-, si legge testualmente: “ non paiono esservi elementi certi per la dichiarazione di penale responsabilità di -Tizio-, né, per contro per reputare alternativamente che -ricorrente- abbia effettivamente ceduto sostanza stupefacente al -Amilcare-, generando in capo a quest’ultimo un debito che -Tizio- si sarebbe incaricato di riscuotere, ignorandone il titolo effettivo (credendo cioè trattarsi di un debito originato da un prestito). Gli elementi sono equivoci e dunque nei confronti di -ricorrente- viene emessa sentenza ex art. 425 c.p.p. ”.
La stessa citata nota del -OMISSIS- dà atto del pronunciato non luogo a procedere nei confronti del ricorrente salvo, con non giustificabile salto logico e senza indicare elementi concreti idonei a deporre in senso contrario né esplicitare le ragioni oggettive della diversa valutazione, concludere per l’esistenza di “documentati” contatti del -ricorrente- con la criminalità organizzata con suo coinvolgimento in attività illecite. Dalla nota in analisi, in verità, l’unico contatto certo del ricorrente è con il fratello -Tizio-, che tuttavia trova anche potenziale ragione nel rapporto di parentela. Per il resto il presunto “coinvolgimento” in attività di traffico di sostanze stupefacenti non raggiunge neppure la soglia del valido indizio e non si rinvengono nella motivazione dell’atto concrete argomentazioni a supporto di una valutazione difforme rispetto alle conclusioni raggiunte in sede penale, posto che il rinvio allo stralcio di sentenza già riportato, se mai, depone a favore e non contro il ricorrente.
Nel successivo documento 11 (nota del -OMISSIS-) si ritorna a menzionare il contratto in cui il ricorrente è intervenuto come procuratore del fratello; si segnala poi che il ricorrente è stato rinviato a giudizio per estorsione e usura e si riferisce ampiamente del coinvolgimento di -Tizio- in un traffico illecito di sostanze stupefacenti, che vede come protagonisti anche i fratelli -Sempronio-. L’unico elemento riferibile a -ricorrente-, a parte il più volte menzionato contratto, è quindi il rinvio a giudizio per usura. Sul punto, per l’udienza di discussione, è stata prodotta dalla difesa del ricorrente una sentenza della Corte d’appello di Torino del 2021 con la quale, per questa imputazione, il ricorrente è stato assolto in via definitiva. E’ ben vero che il provvedimento impugnato è stato adottato nel 2020 e che, in primo grado, il ricorrente è stato condannato; tuttavia la condanna, valutata dall’amministrazione, era in quel momento pacificamente non definitiva e oggetto di appello. I contorni della vicenda penale sono per altro e a dir poco singolari.
Si è contestata in appello la particolare dinamica processuale del giudizio, che ha visto il ricorrente denunciato da due soggetti che si sono poi sottratti al confronto dibattimentale. Le presunte parti lese si erano infatti, nelle more del processo, trasferite in Spagna, e, nonostante le rogatorie disposte per consentirne l’audizione dibattimentale, hanno di fatto evitato di deporre nel processo; ad colorandum emerge dagli atti che costoro si dichiaravano in Spagna quando venivano convocati per deporre in Italia e in Italia quando è stata disposta rogatoria per l’assunzione della prova testimoniale in Spagna.
Dalla lettura del provvedimento del giudice d’appello depositato dal ricorrente si evince inoltre che: le presunte vittime dell’usura, appartenenti alla famiglia -Beta-, sono soggetti verosimilmente rifugiatisi in Spagna, a distanza di tempo dalla vicenda che ha visto coinvolto il ricorrente, in quanto su -Beta V.- gravava una condanna per una serie di truffe immobiliari, con sospensione condizionale della pena subordinata al versamento di una provvisionale di oltre 100.000 € mai versata; tanto implicava il rischio, a carico del -Beta-, di conversione della pena sospesa in detenzione. Le presunte vittime dell’episodio di usura risultavano, dunque, a loro volta coinvolte in una serie di truffe immobiliari ed episodi di bancarotta e il credito vantato dal ricorrente (nascente proprio da versamenti effettuati da -ricorrente- in connessione con l’attività immobiliare truffaldina dei -Beta-) era stato contestato dalle presunte vittime in termini veementi (si legge nella sentenza di appello che -Beta L.- si era presentata ad un appuntamento con i -ricorrente- con una pistola, che i -Beta- avevano falsificato le firme sugli atti di compravendita asseritamente finalizzati a garantire il credito usurario ed avevano contestato il credito in via giudiziaria), oltre ad avere, evidentemente, presentato la denuncia che ha dato origine al procedimento penale a carico del ricorrente e nel corso del quale i denuncianti, come detto, si sono puntualmente sottratti al contraddittorio processuale.
Ora, fermo restando che la vicenda è torbida nel suo insieme e risulta non oggettivamente comprensibile chi siano le vittime e chi i carnefici, essendo verosimile che le parti si ponessero su un pari piano di dubbia legalità, come evidenziato dal giudice d’appello, resta vero che neppure il provvedimento impugnato estrinseca a carico del ricorrente una motivazione riferibile in termini concreti alla condotta di usura, limitandosi a dare atto che egli è stato coinvolto in un procedimento per tale reato e a rinviare “alla cieca” agli atti in analisi.
La stessa nota del -OMISSIS- si limita a menzionare la pendenza di una indagine, nulla riferisce dei concreti contenuti degli addebiti mentre questi ultimi hanno avuto l’esito già descritto.
In un contesto così evanescente non è comprensibile, dalla motivazione dell’atto impugnato, quali concreti elementi di condotta l’amministrazione abbia inteso dunque valorizzare, nella confusa dinamica emersa in sede penale, a supporto di una presunta permeabilità mafiosa del ricorrente.
Il successivo rapporto informativo di cui al documento 12, datato 1-OMISSIS-, si limita ad attestare che il ricorrente è stato rinviato a giudizio per i fatti di usura già ampiamente analizzati.
Il documento 13 datato anch’esso 1-OMISSIS- riferisce che è stata celebrata l’udienza per il procedimento per usura.
I documenti 14 e 15, datati rispettivamente 22.2.2018 e 24.8.2018, attestano, per contro, che non sono emersi a carico del ricorrente e/o dei suoi familiari situazioni di rilevanza ai fini della prevenzione antimafia.
Il documento 16, datato 15.8.2020, riferisce che il decreto di sequestro preventivo per intestazioni fittizia di beni emesso nei confronti del ricorrente dal GIP è stato riformato con sentenza dal Tribunale del riesame. Si pone in evidenza, nella nota, il seguente passaggio della sentenza del Tribunale che, in relazione all’intervento di -ricorrente- in qualità di procuratore nell’acquisto per contro del fratello, così si esprime: “ il suo successivo intervento non è giustificabile unicamente in tale prospettiva, potendo essere altre le ragioni per cui -Tizio- abbia inteso corrispondere al fratello una somma di denaro – comunque non eccessivo – con tale modalità ”. La frase estrapolata, e così come riporta nella nota, semplicemente non spiega né tantomeno consente di comprendere quale addebito sarebbe mosso al ricorrente per valutarne una permeabilità ad istanze della criminalità organizzata.
Il testo integrale della decisione non appare prodotto dall’amministrazione e neppure sembra coincidere con quello depositato da parte ricorrente al doc. 7, posto che, in quella decisione, si motiva in relazione all’addebito di spaccio (già analizzato) mentre, quanto all’addebito di intestazione fittizia di beni, la motivazione risulta riferita alla moglie di -Tizio-, -Tizia-
Né attiene in verità a -ricorrente- il passaggio di p. 7 della motivazione della decisione in analisi, in cui, riferendo delle dichiarazioni di tale -Tizia- (moglie di -Tizio-), si legge che esse hanno confermato che “ -ricorrente- era l’effettivo dominus dei beni della cui disponibilità si discute in questa sede, aveva un tenore di vita ben al di sopra delle sue disponibilità ed era solito utilizzare sia la moglie come pure altri soggetti quali -Adriano- quali “schermi ”. La frase, testualmente riferita a -ricorrente-, è afflitta, nel contesto, da un evidente errore materiale poiché seguita da un lungo stralcio delle dichiarazioni della -Tizia- interamente ed unicamente riferite al di lei marito (-Tizio-) ed al suo controllo sugli affari formalmente intestati alla moglie, con annesse problematiche di intestazione fittizie. L’amministrazione, per altro, che in più passaggi dell’atto impugnato rievoca il sequestro disposto a carico di -ricorrente- riporta poi uno stralcio del provvedimento del GIP, provvedimento che non si rinviene prodotto in giudizio; dà atto quindi della successiva pronuncia di non luogo a procedere e conclude, sempre nel corpo dell’atto impugnato, per l’irrilevanza dell’assoluzione, senza che dalla mole di atti che effettuano meri laconici richiami a catena gli uni agli altri, sia in alcun modo dato evincere le ragioni concrete della ritenuta contiguità del ricorrente alla criminalità nonostante l’assoluzione.
Fermo infatti l’indiscutibile rapporto di fratellanza con un soggetto inserito in contesti criminali, il provvedimento impugnato di fatto per lo più analizza la posizione del fratello, -Tizio-, e, in un contesto di addebiti mossi al ricorrente dalla concretezza scarsa o nulla e tutti abortiti nella sede penale, apoditticamente inferisce che egli stesso sarebbe fattivo e costante collaboratore di -Tizio-, senza farsi carico, né nella motivazione né in atti, di spiegare da cosa materialmente sia stata ritenuta desumibile siffatta costante collaborazione.
Precedendo al vaglio dei restanti documenti prodotti dalla difesa erariale, il documento, numerato come 2, contiene un verbale di riunione del-OMISSIS- 2018 in cui si ribadisce che, all’epoca, sussisteva un procedimento penale per intestazione fittizia di beni a carico del ricorrente e nulla si aggiunge.
Il doc. 3 è un verbale datato -OMISSIS- in cui, per l’ennesima volta, si ricordano i procedimenti penali in cui il ricorrente era all’epoca coinvolto (intestazione fittizia e usura) e si auspicano approfondimenti.
Il doc. 4 è un verbale datato 23.7.2019 in cui si evidenziano i contatti di -Tizio- con gli -Alfa-, di fatto nuovamente individuando il rischio a carico di -ricorrente- per la sola parentela con -Tizio-
Il doc. 5 è un verbale datato -OMISSIS- in cui si conferma la prognosi positiva di rischio di condizionamento per mero rinvio al verbale del 23.7, quindi in definitiva al rapporto di parentela.
Il doc. 6 è una nota datata -OMISSIS- in cui si dà atto che, all’epoca, il ricorrente era rinviato a giudizio per usura.
Il doc. 7 è una nota datata -OMISSIS- in cui, oltre al procedimento per usura, si dà atto che il ricorrente era coinvolto nel procedimento per intestazione fittizia di beni; ci si sofferma poi sulla posizione del -Tizio-.
Il doc. 8 è una nota del -OMISSIS- in cui si dà atto che, per il reato di intestazione fittizia di beni, il ricorrente è stato assolto “perché il fatto non sussiste”.
Il doc. 9 è una nota del -OMISSIS- in cui si afferma che non sono documentati contatti tra -ricorrente- e soggetti afferenti alla criminalità organizzata operanti in provincia di Torino.
Esaurita così la disamina dei documenti depositati dall’amministrazione, ritiene il Collegio che né la motivazione del provvedimento né la documentazione prodotta rendano oggettivamente comprensibile in base a quali, necessariamente plurime, concrete ed individualmente significative, circostanze il ricorrente (e non il di lui fratello) sia stato considerato “stabilmente” collaborare in contesti criminali. Prescindendo del tutto dalle contestazioni per traffico di stupefacenti e usura in cui non è invero neppure dato comprendere, in specifico, le condotte ritenute significative, tanto più alla luce dell’andamento dei giudizi penali, resta certamente vero che -ricorrente- è fratello di -Tizio-. E’ poi incontestato che egli sia intervenuto in un atto di compravendita immobiliare come procuratore del fratello, incassando anche una parte del prezzo. Emerge dagli atti che il fratello, attinto da ben più serie responsabilità penali, si è spogliato di beni la cui titolarità non risultava pienamente giustificata in termini di capacità economica lecita.
L’episodio riguarda tuttavia un unico atto e risale a circa 10 anni prima dell’adozione del provvedimento impugnato. Trattasi dell’unico indizio di condotta concretamente a rischio effettivamente riscontrabile in atti, che, tanto più per l’unicità e risalenza, non appare sufficiente a corroborare una motivazione di “complicità o connivenza sistematica” con l’ambiente criminale di cui il -Tizio- è partecipe.
A fronte di atti di indagine e procedimenti di così scarso e contraddittorio rilievo a carico diretto di -ricorrente-, o al più risalenti nel tempo, l’amministrazione, invece di limitarsi a meri rinvii agli atti penali, avrebbe dovuto, se ritenuti sussistenti concreti elementi di rischio, procedere ad indentificarli con riferimento al diretto interessato, esplicitando una motivazione individualizzata ed idonea a giustificare una misura di significativo impatto.
Il ricorso deve quindi trovare accoglimento, con annullamento del provvedimento impugnato.
Le spese restano compensate in quanto è pur vero che il ricorrente è stato tangenzialmente interessato da procedimenti penali di vario genere, con esiti anche contraddittori, uno dei quali definitivamente chiaritosi solo successivamente all’adozione dell’atto impugnato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato;
compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le presone fisiche indicate in motivazione.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Prosperi, Presidente
Paola Malanetto, Consigliere, Estensore
Luca Pavia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paola Malanetto | Raffaele Prosperi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.