Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 24/01/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
C O R T E D I A P P E L L O D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello Sezione Lavoro, composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa B. Catarsini Presidente
Dott.ssa C. Zappalà Consigliere
Dott. A. Santalucia Consigliere rel. decidendo allo scadere, alla data del 21 gennaio 2025, del termine accordato alle parti per il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia n.804/2022 r.g. vertente tra:
c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Falsone Placida Claudia
appellante
TR
, subentrata a titolo universale a Controparte_1
Riscossione Sicilia in persona del sig. in qualità di Responsabile Atti Controparte_2
Introduttivi del Giudizio Sicilia, a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio - Roma repertorio nr180134 raccolta nr 12348 del Persona_1
22/06/2023, rilasciata da rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_3
Francesca Arena
appellato
e nei confronti di
Controparte_4
(C.F.: ), in proprio e quale procuratore speciale della in P.IVA_1 CP_5
persona del legale rappresentante pro tempore contumace
Controparte_6
- in persona del legale rappr. p.t.
[...]
contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 24 maggio 2022 il tribunale di Messina in funzione di giudice del lavoro, in parziale accoglimento del ricorso in opposizione proposto da Parte_1
in data 15 giugno 2016, dichiarava la prescrizione delle cartelle nn.
29520020072948258, 29520040027712822 e 29520070045100329 e, per l'effetto, annullava in parte qua l'atto di preavviso di iscrizione ipotecaria notificato al in Pt_1
data 17 settembre 2015 mentre rigettava il ricorso in relazione alle domande riguardanti le cartelle nn. 29520100019444103, 29520100027739089, 29520100031738804,
29520100046708665, 29520110000670315, 29520110003943410 e
29520110043885286 (quest'ultima limitatamente ai contributi relativi agli anni 2009-
2010) e condannava l' al pagamento delle spese di lite Controparte_7
in favore della parte ricorrente liquidate in euro 750,33, previa compensazione per due
CP_ terzi, compensando le spese tra l' l' e l' . CP_6 Controparte_3
Avverso detta pronunzia, con atto del 23 novembre 2022, proponeva appello il Pt_1
CP_ cui resisteva l' mentre l' e l' nonostante la rituale rinnovazione della CP_8 CP_6
vocatio in ius, non si costituivano restando contumaci.
Nelle note di trattazione depositate in data 17.11.2023 e reiterate in data 11.11.2024
l'istante deduceva che alcune delle cartelle di pagamento oggetto di opposizione erano state interamente sgravate, e che vi era, dunque, una parziale cessazione della materia del contendere stante l'avvenuta cancellazione dei ruoli.
Per le restanti cartelle non sgravate automaticamente (cartelle n. 29520100031738804,
n. 29520110003943410 e n. 29520110043885286) rilevava di aver presentato istanza di definizione agevolata ex art. 1 commi da 231 a 252 della l. n. 197/2022; conseguentemente formulava rinuncia agli atti ed al giudizio essendo venuto meno l'interesse all'annullamento della pretesa creditoria.
Con ordinanza del 18 novembre 2024 questo Collegio invitava l' a prendere CP_8
specifica posizione sulle deduzioni attoree onerando al contempo parte appellante a produrre in giudizio estratto contributivo aggiornato in ordine a tutte le cartelle oggetto di causa ed assegnava termine fino al 25 gennaio 2025 ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note in sostituzione dell'udienza; indi alla scadenza, sule note depositate dal
Pag. 2 di 5 solo agente di riscossione, la causa è stata decisa come da separato dispositivo depositato telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che in sede di note conclusive l'agente di riscossione ha dato atto che le cartelle di pagamento indicata dall'appellante e segnatamente le cartelle n. 29520020072948258, n. 29520040027712822, n. 29520070045100329, n.
29520100019444103, n. 29520100027739089, n. 29520100046708665 e n.
29520110000670315, nonché la cartella n. 29520110043885286 sono state tutte azzerate per intervenuti pagamenti e sgravi sopravvenuti, come si evince dagli estratti di ruolo allegati ed aggiornati al 15.01.2025.
Va pertanto dichiarata, stante l'intervenuta cancellazione dal ruolo, la cessata materia CP_ del contendere in ordine alle partite creditorie ed portate dai predetti titoli con CP_6
compensazione fra le parti delle spese di lite.
Resta da esaminare la domanda di adesione alla definizione agevolata ex l. 192/2022 presentata dall'appellante con riferimento alle residue cartelle oggetto di causa (le cartelle n. 29520100031738804 e n.29520110003943410) riguardanti la posizione
CP_ processuale di e CP_8
L'agente di riscossione ha documentato che la domanda presentata dal in data Pt_1
17.5.2023, di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 ai sensi della citata normativa (c.d. “Rottamazione-quater”) è stata accolta e di avere, con nota del 31.08.2023, comunicato all'interessato l'ammontare delle somme dovute.
Dall'estratto di ruolo della cartella di pagamento n. 29520100031738804, aggiornato al
15.01.2025, si evince che la stessa è a debito per l'importo di Euro 1.004,34, risultando un importo “sospeso” di Euro 1.595,94, a causa della definizione agevolata in corso mentre dall'estratto di ruolo della cartella di pagamento n. 29520110003943410, sempre aggiornato al 15.01.2025, si evince che la stessa è a debito per l'importo di Euro
4.309,58, risultando un importo “sospeso” di Euro 6.980,71.
Orbene, l'art. 1, comma 236, della legge n. 197 del 2022, prevede che: "Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi
Pag. 3 di 5 giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati;
in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti". Trattasi di formulazione identica a quella di cui all'art. 3, co. 6, del D.L. n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 2018, ( c.d. rottamazione ter).
Ritiene il Collegio che, essendo il pagamento ancora in corso e non risultando, dunque, allo stato integralmente estinto il debito, il meccanismo della definizione agevolata non si sia concluso ma che non si possa, comunque, addivenire, nelle more della suo completamento, ad a una sospensione del giudizio, avendo il nelle note Pt_1 dell'17.11.2023 ed in quelle dell'11.11.2024 inequivocamente dichiarato di rinunciare agli atti ed al giudizio.
Ne consegue, pertanto, che non sussistono i presupposti per una pronuncia di intervenuta cessazione della materia del contendere, che richiederebbe la puntuale dimostrazione dell'avvenuto integrale pagamento delle somme dovute. Deve, piuttosto, dichiararsi l'estinzione del giudizio avendo la parte appellante formalizzato la rinuncia all'impugnazione in ossequio all'impegno assunto con la sottoscrizione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.
Trattasi di conclusioni conformi alla giurisprudenza di legittimità in materia, che ha avuto modo di affermare che “In presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell'art. 6 del
d.l n. 193 del 2016, conv. con modif. in l. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell'esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione "ex lege", qualora sia resistente o intimato;
in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato” (Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 24083 del 03/10/2018, conforme Cass. Sez. L, Ordinanza n. 11540 del 02/05/2019; cfr. altresì Cass. Sez. L,
Pag. 4 di 5 Ordinanza n. 25588 del 2019 che ha precisato che i principi affermati dalle citate pronunce devono ritenersi validi anche con riferimento alla c.d. “rottamazione ter”).
Come affermato dalla Suprema Corte (Cass. n. 24083 del 03/10/2018 cit.), non vi è luogo a provvedere sulle spese in quanto, in caso di rinuncia al ricorso da parte del debitore, non si debbono regolare le spese, poiché il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente.
La natura della pronuncia esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al doppio del contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione, prevista unicamente per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
P.Q.M.
CP_ Dichiara estinto il giudizio d'appello nei confronti di ed Controparte_7
con riguardo alle cartelle n. 29520100031738804 e n.
[...]
29520110003943410; dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alle restanti cartelle oggetto di causa;
compensa fra tutte le parti le spese del presente grado.
Messina, del 22.1.2025.
Il Consigliere rel. Il Presidente
(dott. Alessandra Santalucia) (dott. Beatrice Catarsini)
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