Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 16/06/2025, n. 1619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1619 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sez. VI civile
Nella persona del GOP Avv. Laila Veneri
Nel procedimento RG 5312/2023
Ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Promosso da:
con sede in Empoli in persona della amministratrice e socia Parte_1 rappresentata e difesa come da procura in atti dall'Avv. Nicola accomandataria sig.ra Parte_1
Ciurli del Foro di Pisa ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Carola Maccà del Foro di
Genova con Studio in via Rivarola n. 12/1 Chiavari (GE)
Attrice in opposizione E Parte_1 in proprio, rappresentata e difesa come da procura in atti dall'Avv. Nicola Ciurli del Foro di Pisa ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Carola Maccà in Chiavari Via
Rivarola 12/1
Attrice in opposizione
[...]
Controparte_1 in persona del Suo legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Congiu, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Genova, Via
Innocenzo Frugoni 5 int. C, in forza di mandato apposto in calce al ricorso per ingiunzione
Convenuta opposta
Conclusioni per le Parti:
Parte opponente: Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Genova, per le causali di cui in narrativa, contrariis reiectis:
Controparte_1
nel merito in via subordinata nel denegato caso di accoglimento anche parziale delle ragioni dell'opposta, ridurre l'importo richiesto perché eccessivo ed erroneamente calcolati i consumi effettivi, dichiarando non dovuti gli interessi moratori richiesti.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di giudizio.".
Per Parte convenuta opposta:
Nel merito:
In via principale rigettare l'avversaria opposizione, siccome inammissibile, infondata in fatto e in diritto e\o non provata.
Per l'effetto, confermare in ogni sua parte l'opposta ingiunzione di pagamento con ogni consequenziale pronuncia e declaratoria di legge e/o di opportunità, e comunque condannare l'opponente a pagare alla la somma di 12.720.80, oltre agli interessi moratori maturati e maturandiControparte_1
dalla scadenza delle singole fatture al saldo.
In via subordinata, condannare l'opponente a pagare alla Controparte_1 la somma di
12.635.25, oltre agli interessi moratori maturati e maturandi dalla scadenza delle singole fatture al saldo.
Con vittoria delle spese, competenze ed onorari di giudizio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo la Pt_1 e la di lei socia accomandataria che agisce nel presente giudizio anche in proprio, hanno adito il Tribunale di Genova Parte_1
al fine di sentir dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 1297/2023 emesso dal Tribunale di
CP_1 contratto di Genova il 23 aprile 2023; a tal fine dichiaravano: di aver sottoscritto con fornitura di energia elettrica per le sedi di Empoli e di Via Libertà 15P, mentre Persona_1
disconoscono il contratto stipulato per la sede di Persona_1 via Libertà 15; che i contratti venivano stipulati per il tramite del Sig. Persona_2 promotore della società convenuta, il quale paventava sconti di fatto non attuati, sicchè si vedevano costretta a recedere dai contratti stipulati.
Si costituiva in giudizio la società convenuta contestando le affermazioni della parte opponente, avanzando istanza di verificazione a fronte del disconoscimento operato. Esperito negativamente il procedimento di mediazione ex lege 28/2010, ritenuta la tempestività del disconoscimento della sottoscrizione del contratto relativo al POD 203328 per lo stabile di V. Libertà Contr questo, disponeva perizia grafologica. 15 in Persona_1
All'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, precisate le conclusioni, alla udienza del 09 aprile
2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
1. La domanda di parte attrice è fondata solo in riferimento al contratto relativo al POD di cui alla sede di V. Libertà 15 Persona_1
La perizia grafologica redatta dalla Dott.ssa Persona_3 alla quale questo GOP aveva posto il quesito se la sottoscrizione in calce al documento 3 fosse o meno riconducibile alla firma della Sig.ra Pt_1
[...] conclude affermando :" esaminati gli atti di causa e gli originali dei documenti prodotti, la sottoscrizione in calce al documento n. 3 e relativi allegati non è riconducibile alla firma della Sig.ra Parte_1
La relazione è chiara ed esaustiva sicchè questo Giudice ritiene non discostarsene.
Parte convenuta ha prodotto in giudizio l'audio della registrazione della stipula dei contratto, audio che nelle proprie note Parte opponente ha dichiarato inizialmente di non riuscire ad ascoltare;
dall'esame audio, tramite chiavetta USB prodotta successivamente, si fa riferimento a due contratti per la abitazione e un contratto per la attività; i contratti a cui fa riferimento la registrazione hanno ad oggetto una sede in Loc. Borgherese e altra sede in V. Sestaione 24, mentre pare confermata la sede di V.
Libertà 15.
La registrazione pare quindi fare riferimento a contratti per immobili di proprietà MV diversi da quelli di cui è causa e di cui le Parti non fanno menzione;
la registrazione è quindi inattendibile.
L'importo della fattura relativa al POD in contestazione è tuttavia modesto, pari a soli euro 112,81.
2. E' oramai consolidato per la dottrina e la giurisprudenza dominante, che il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, costituisca un giudizio ordinario di merito avente ad oggetto la pretesa vantata dal creditore ingiungente. Pertanto, il Giudice, nel corso di tale giudizio, non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione. In altri termini, deve valutare l'an ed il quantum della pretesa creditoria. Ne consegue che la struttura del giudizio è tale per cui non vi è corrispondenza tra le parti intese in senso formale e in senso sostanziale. Infatti, formalmente, l'opposizione è proposta dal debitore ingiunto che, dunque, è attore in senso formale, contro il creditore ingiungente, che è convenuto.
Tuttavia, atteso che la pretesa, a seguito di sommario accertamento, risulta cristallizzata nel decreto ingiuntivo, il debitore opponente agisce al fine di contestarla e, dunque, è convenuto in senso sostanziale mentre il creditore ingiungente è attore. La distribuzione dell'onere della prova tiene conto di tale particolare struttura dell'opposizione.
Nel caso di specie parte opponente contesta che i conteggi dei consumi totali di energia attiva indicati nelle fatture, nonché l'ammontare dei consumi riferito alle singole fasce orari non siano corretti poiché sproporzionati ed eccessivi rispetto al reale;
rileva quindi l'abnormità dell'addebito di consumi del tutto fuori scala rispetto a quelli precedenti ed a quelli successivi, dettagliati nelle fatture dal fornitore ER
(precedente) e del fornitore NE (subentrato alla società opposta).
Al di là di tali generiche contestazioni parte opponente non ha fornito prova che il consumo rilevato in precedenti bollette fosse ben inferiore a quello fatturato dalla convenuta opposta e rilevato dalla società di Distribuzione;
invero la prova della erogazione è legittimamente assolta attraverso la lettura del contatore e, a fronte del dato ivi riportato, l'utente non può contestare gli addebiti fatturati se non accollandosi l'onere di dimostrare il cattivo funzionamento del contatore (Cass. Sentenza n. 34701/
2021).
Peraltro le fatture prodotte e relative ad altri fornitore fanno riferimento a diverso fabbricato;
via
Pirandello 1 nella fattura ENEL, diverso intestatario nella fattura doc. 4 emessa da Servizio Elettrico
Nazionale.
Ritenuto quindi che in assenza di specifica contestazione da parte dell'attore opponente in merito ai consumi fatturati, il quantum degli stessi risulta provato dalle fatture emesse dalla società venditrice di energia sulla base dei consumi rilevati dalla società di distribuzione.
3. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 155/2014 aggiornato con il DM 147/2022 tenuto conto del valore della pratica e della attività professionale svolta dalle Parti.
L'importo per il contratto oggetto di contestazione seppur imponga la revoca del decreto ingiuntivo non legittima il mancato pagamento delle competenze del procedimento monitorio né una compensazione delle spesedi lite.
Impone tuttavia che le spese della CTU siano poste a carico della parte soccombente sul punto.
PQM
Il Tribunale di Genova, nella persona del GOP Avv. Laila Veneri, disattesa ogni contraria istanza
Revoca il decreto ingiuntivo n. 1297/2023 emesso dal Tribunale di Genova il 23/04/2023
Condanna parte opponente a corrispondere a parte convenuta opposta la somma di euro 12.635,25 oltre interessi moratori dalle singole obbligazioni al saldo.
Condanna parte opponente a corrispondere a parte convenuta opposta le spese del procedimento monitorio nonché le spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 5.859 oltre spese generali e accessori di legge.
Pone le spese di CTU a carico di parte convenuta opposta.
Così deciso in Genova, 15 giugno 2025
IL GOP
Avv. Laila Veneri