TRIB
Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 13/11/2025, n. 670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 670 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. 656/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Paolo Bernardini Presidente
Dott.ssa Marianna Serrao Giudice
Dott. Michele Moggi Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 656/2025 R.G. promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso in originale, dall'Avv. Valeria Contorni, presso il cui studio in Abbadia San
VA (SI), Viale Roma n. 8, è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
e
(C.F.: ), rappresentata e difesa, per mandato Controparte_1 C.F._2 allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. TA CH, presso il cui studio in
Acquapendente (VT), Via Antonio Gramsci n. 7, è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
All'udienza del 4.11.2025, per l'Avv. Valeria Contorni e, per l'Avv. Parte_1 Controparte_1
TA CH concludevano “congiuntamente, come da accordo appena raggiunto, fermi gli altri 2 / 5
punti dell'ordinanza in relazione ad affidamento, collocamento e frequentazione”; l'accordo prevedeva quanto segue: “rinunciare alla richiesta di addebito della separazione, a condizione che il mutuo della casa sia pagato a metà dai coniugi, che le spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Siena, siano ripartite al 50%, con la precisazione che, in particolare, le spese universitarie per entrambe le figlie (tasse, libri e quant'altro legato all'università) siano ripartire a metà tra le parti, che sia confermato l'assegno di mantenimento di € 450,00 come previsto dall'ordinanza del Giudice, con pagamento diretto da parte del Datore di lavoro, che gli arretrati - il cui importo dovrà essere verificato tra le parti - siano pagati dalla in rate CP_1 da € 200,00 mensili sino all'estinzione, a partire da dicembre 2025 e che l'assegno unico sia percepito integralmente dal padre”.
Pubblico Ministero: visto in data 18.7.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 31.3.2025 dinanzi al Tribunale Ordinario di Siena,
[...] esponeva che aveva contratto matrimonio con in data Pt_1 Controparte_1
22.12.2002 in Abbadia San VA (SI), con atto trascritto al registro degli atti di matrimonio del Comune di Abbadia San VA, all'anno 2002, parte 2, serie A, atto n. 17, che dall'unione erano nate a Siena le figlie in data 5.9.2003 e in data 21.2.2008; evidenziava Per_1 Per_2 che la convivenza era divenuta intollerabile, in quanto dalla metà dell'anno 2024 la CP_1 aveva manifestato crescenti condotte di insofferenza, si era allontanata spesso da casa, adducendo l'esistenza di seminari e convegni in paesi limitrofi, fino a che la famiglia aveva scoperto che la medesima aveva iniziato una relazione stabile con un altro uomo, e dal mese di ottobre 2024 non aveva più contribuito più al mantenimento delle figlie, se non con qualche erogazione episodica, ed anzi aveva contratto diversi finanziamenti e spendeva in modo compulsivo;
concludeva chiedendo di pronunciare la separazione con addebito alla moglie, disponendo l'affido condiviso della figlia minore con collocamento presso di sé ed assegnazione della casa familiare, Per_2 pagamento del mutuo relativo alla casa coniugale da parte di entrambi i coniugi nella misura del
50% ciascuno, un contributo mensile a carico della moglie di € 600,00 a titolo di concorso al mantenimento delle figlie (€ 300,00 cadauna), oltre al 50% delle spese straordinarie per le medesime, incluse quelle universitarie, con vittoria di spese.
Ritualmente instaurato il contraddittorio con la notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, la resistente si costituiva e, pur contestando la ricostruzione dei Controparte_1 3 / 5
fatti svolta dalla ricorrente, non si opponeva alla separazione;
concludeva chiedendo l'affidamento condiviso della figlia minore, con collocamento presso la casa familiare, contributo a carico del genitore non collocatario della figlia minore di € 200,00 al mese per il mantenimento ordinario e ripartizione delle spese straordinarie a carico di entrambi i genitori nella misura del
50% ciascuno, secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Siena, con vittoria di spese.
All'udienza di comparizione delle parti ex art. 473-bis.21 c.p.c. del 17.7.2025, il Giudice sentiva separatamente i coniugi, tentando la conciliazione, che dava esito negativo, e, quindi, all'udienza del 30.07.2025, procedeva all'ascolto della minore Per_2
Quindi, il Giudice, con ordinanza del 2.8.2025, adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti
(in particolare, autorizzava i coniugi a vivere separati;
affidava la figlia minorenne ad Per_2 entrambi i genitori con collocamento presso il padre nella casa coniugale, sita in Abbadia San
VA (SI), Via Remedi n. 78, a cui la casa era assegnata, libera frequentazione della figlia da parte della madre;
contributo di € 450,00 per il mantenimento delle figlie a carico di CP_1
oltre al 50% alle spese straordinarie relative ai figli, come regolamentate dal protocollo
[...] vigente presso il Tribunale di Siena;
assegno unico per i figli al padre), rinviando la causa per l'espletamento delle prove orali.
All'udienza del 4.11.2025, le parti, prima dello svolgimento dell'istruttoria, raggiungevano un accordo sulle condizioni della separazione, come indicato in epigrafe;
i procuratori delle parti precisavano congiuntamente le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il Giudice Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti e dopo che il presente procedimento era stato introdotto in Pt_1 CP_1 forma contenziosa, hanno raggiunto un accordo nel corso del procedimento medesimo ed hanno chiesto la pronuncia della separazione alle condizioni concordate indicate supra; contestualmente, il ha rinunciato alla domanda di addebito originariamente proposta. Pt_1
A tal proposito, le prospettazioni contenute negli atti introduttivi e la separazione di fatto già in corso comprovano, invero, una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di un'armonica comunione di intenti e di sentimenti, che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. 4 / 5
Ricorrono quindi, senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della domanda avanzata da entrambe le parti, deve essere omologata la separazione personale dei coniugi.
Per quanto riguarda le condizioni della separazione, si richiamano i patti espressi dai coniugi, per come raggiunti nel corso del procedimento, in quanto risultano confacenti all'interesse delle figlie e non contrastanti con norme imperative o con i principi di ordine pubblico morale e familiare.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto in corso di causa, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione tra (C.F.: ) e Parte_2 C.F._1
C.F.: ), alle seguenti condizioni concordate: Controparte_1 C.F._2
1) autorizza i coniugi a vivere separati;
2) affida la figlia minorenne ad entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente la Per_2 potestà genitoriale: le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la potestà potrà essere esercitata separatamente;
dispone che la figlia minorenne viva Per_2 presso il padre nella casa coniugale e che la madre possa tenerla ed averla con sé liberamente, previo accordo con la medesima e tenuto conto dei suoi impegni scolastici, ludici e sociali;
3) assegna la casa familiare, sita in Abbadia San VA (SI), Via Remedi n. 78, al padre, che vi abiterà con le figlie;
4) attribuisce mensilmente a per il mantenimento delle figlie con lui conviventi, Parte_1 un assegno complessivo di € 450,00 da corrispondersi da parte di con Controparte_1 decorrenza dalla data di deposito del ricorso, al domicilio dell'avente diritto, entro i primi cinque giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, con pagamento diretto da parte del Datore di lavoro;
5) dispone che entrambi i genitori contribuiscano per il 50% alle spese straordinarie relative ai figli, come regolamentate dal protocollo vigente presso il Tribunale di Siena, ed in particolare, le spese universitarie per entrambe le figlie (tasse, libri e quant'altro legato all'università); 5 / 5
6) dispone che il padre percepisca integralmente l'assegno unico per i figli;
7) il mutuo della casa sarà pagato a metà dai coniugi;
8) gli arretrati - il cui importo dovrà essere verificato tra le parti - saranno pagati dalla CP_1 in rate da € 200,00 mensili sino all'estinzione, a partire da dicembre 2025; compensa integralmente le spese di lite.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Abbadia San VA (SI) di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio dell'11 novembre 2025
Il Giudice Relatore Dott. Michele Moggi
Il Presidente Dott. Paolo Bernardini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Paolo Bernardini Presidente
Dott.ssa Marianna Serrao Giudice
Dott. Michele Moggi Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 656/2025 R.G. promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso in originale, dall'Avv. Valeria Contorni, presso il cui studio in Abbadia San
VA (SI), Viale Roma n. 8, è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
e
(C.F.: ), rappresentata e difesa, per mandato Controparte_1 C.F._2 allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. TA CH, presso il cui studio in
Acquapendente (VT), Via Antonio Gramsci n. 7, è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
All'udienza del 4.11.2025, per l'Avv. Valeria Contorni e, per l'Avv. Parte_1 Controparte_1
TA CH concludevano “congiuntamente, come da accordo appena raggiunto, fermi gli altri 2 / 5
punti dell'ordinanza in relazione ad affidamento, collocamento e frequentazione”; l'accordo prevedeva quanto segue: “rinunciare alla richiesta di addebito della separazione, a condizione che il mutuo della casa sia pagato a metà dai coniugi, che le spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Siena, siano ripartite al 50%, con la precisazione che, in particolare, le spese universitarie per entrambe le figlie (tasse, libri e quant'altro legato all'università) siano ripartire a metà tra le parti, che sia confermato l'assegno di mantenimento di € 450,00 come previsto dall'ordinanza del Giudice, con pagamento diretto da parte del Datore di lavoro, che gli arretrati - il cui importo dovrà essere verificato tra le parti - siano pagati dalla in rate CP_1 da € 200,00 mensili sino all'estinzione, a partire da dicembre 2025 e che l'assegno unico sia percepito integralmente dal padre”.
Pubblico Ministero: visto in data 18.7.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 31.3.2025 dinanzi al Tribunale Ordinario di Siena,
[...] esponeva che aveva contratto matrimonio con in data Pt_1 Controparte_1
22.12.2002 in Abbadia San VA (SI), con atto trascritto al registro degli atti di matrimonio del Comune di Abbadia San VA, all'anno 2002, parte 2, serie A, atto n. 17, che dall'unione erano nate a Siena le figlie in data 5.9.2003 e in data 21.2.2008; evidenziava Per_1 Per_2 che la convivenza era divenuta intollerabile, in quanto dalla metà dell'anno 2024 la CP_1 aveva manifestato crescenti condotte di insofferenza, si era allontanata spesso da casa, adducendo l'esistenza di seminari e convegni in paesi limitrofi, fino a che la famiglia aveva scoperto che la medesima aveva iniziato una relazione stabile con un altro uomo, e dal mese di ottobre 2024 non aveva più contribuito più al mantenimento delle figlie, se non con qualche erogazione episodica, ed anzi aveva contratto diversi finanziamenti e spendeva in modo compulsivo;
concludeva chiedendo di pronunciare la separazione con addebito alla moglie, disponendo l'affido condiviso della figlia minore con collocamento presso di sé ed assegnazione della casa familiare, Per_2 pagamento del mutuo relativo alla casa coniugale da parte di entrambi i coniugi nella misura del
50% ciascuno, un contributo mensile a carico della moglie di € 600,00 a titolo di concorso al mantenimento delle figlie (€ 300,00 cadauna), oltre al 50% delle spese straordinarie per le medesime, incluse quelle universitarie, con vittoria di spese.
Ritualmente instaurato il contraddittorio con la notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, la resistente si costituiva e, pur contestando la ricostruzione dei Controparte_1 3 / 5
fatti svolta dalla ricorrente, non si opponeva alla separazione;
concludeva chiedendo l'affidamento condiviso della figlia minore, con collocamento presso la casa familiare, contributo a carico del genitore non collocatario della figlia minore di € 200,00 al mese per il mantenimento ordinario e ripartizione delle spese straordinarie a carico di entrambi i genitori nella misura del
50% ciascuno, secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Siena, con vittoria di spese.
All'udienza di comparizione delle parti ex art. 473-bis.21 c.p.c. del 17.7.2025, il Giudice sentiva separatamente i coniugi, tentando la conciliazione, che dava esito negativo, e, quindi, all'udienza del 30.07.2025, procedeva all'ascolto della minore Per_2
Quindi, il Giudice, con ordinanza del 2.8.2025, adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti
(in particolare, autorizzava i coniugi a vivere separati;
affidava la figlia minorenne ad Per_2 entrambi i genitori con collocamento presso il padre nella casa coniugale, sita in Abbadia San
VA (SI), Via Remedi n. 78, a cui la casa era assegnata, libera frequentazione della figlia da parte della madre;
contributo di € 450,00 per il mantenimento delle figlie a carico di CP_1
oltre al 50% alle spese straordinarie relative ai figli, come regolamentate dal protocollo
[...] vigente presso il Tribunale di Siena;
assegno unico per i figli al padre), rinviando la causa per l'espletamento delle prove orali.
All'udienza del 4.11.2025, le parti, prima dello svolgimento dell'istruttoria, raggiungevano un accordo sulle condizioni della separazione, come indicato in epigrafe;
i procuratori delle parti precisavano congiuntamente le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il Giudice Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti e dopo che il presente procedimento era stato introdotto in Pt_1 CP_1 forma contenziosa, hanno raggiunto un accordo nel corso del procedimento medesimo ed hanno chiesto la pronuncia della separazione alle condizioni concordate indicate supra; contestualmente, il ha rinunciato alla domanda di addebito originariamente proposta. Pt_1
A tal proposito, le prospettazioni contenute negli atti introduttivi e la separazione di fatto già in corso comprovano, invero, una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di un'armonica comunione di intenti e di sentimenti, che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. 4 / 5
Ricorrono quindi, senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della domanda avanzata da entrambe le parti, deve essere omologata la separazione personale dei coniugi.
Per quanto riguarda le condizioni della separazione, si richiamano i patti espressi dai coniugi, per come raggiunti nel corso del procedimento, in quanto risultano confacenti all'interesse delle figlie e non contrastanti con norme imperative o con i principi di ordine pubblico morale e familiare.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto in corso di causa, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione tra (C.F.: ) e Parte_2 C.F._1
C.F.: ), alle seguenti condizioni concordate: Controparte_1 C.F._2
1) autorizza i coniugi a vivere separati;
2) affida la figlia minorenne ad entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente la Per_2 potestà genitoriale: le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la potestà potrà essere esercitata separatamente;
dispone che la figlia minorenne viva Per_2 presso il padre nella casa coniugale e che la madre possa tenerla ed averla con sé liberamente, previo accordo con la medesima e tenuto conto dei suoi impegni scolastici, ludici e sociali;
3) assegna la casa familiare, sita in Abbadia San VA (SI), Via Remedi n. 78, al padre, che vi abiterà con le figlie;
4) attribuisce mensilmente a per il mantenimento delle figlie con lui conviventi, Parte_1 un assegno complessivo di € 450,00 da corrispondersi da parte di con Controparte_1 decorrenza dalla data di deposito del ricorso, al domicilio dell'avente diritto, entro i primi cinque giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, con pagamento diretto da parte del Datore di lavoro;
5) dispone che entrambi i genitori contribuiscano per il 50% alle spese straordinarie relative ai figli, come regolamentate dal protocollo vigente presso il Tribunale di Siena, ed in particolare, le spese universitarie per entrambe le figlie (tasse, libri e quant'altro legato all'università); 5 / 5
6) dispone che il padre percepisca integralmente l'assegno unico per i figli;
7) il mutuo della casa sarà pagato a metà dai coniugi;
8) gli arretrati - il cui importo dovrà essere verificato tra le parti - saranno pagati dalla CP_1 in rate da € 200,00 mensili sino all'estinzione, a partire da dicembre 2025; compensa integralmente le spese di lite.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Abbadia San VA (SI) di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio dell'11 novembre 2025
Il Giudice Relatore Dott. Michele Moggi
Il Presidente Dott. Paolo Bernardini