Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 18/02/2025, n. 1362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1362 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01362/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04530/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4530 del 2023, proposto da
Wind Tre S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Sartorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Gragnano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Anna Lucia Grivet Fojaja, Alfonso Navarra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege in Napoli, via Diaz n. 11;
Regione Campania, non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza
alla sentenza n. 4691/2023, resa dalla VII Sez. del TAR Campania, Napoli, nel giudizio NRG 3857/2022;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Gragnano e del Ministero della Cultura;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2024 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Con la sentenza n. 4691/23, questa Sezione ha annullato il provvedimento prot. n. 14252 del 14 giugno 2022, con il quale il Comune di Gragnano ha espresso il diniego di autorizzazione paesaggistica ex articolo146 del decreto legislativo n. 42 del 2004 per la realizzazione di un nuovo impianto di telefonia a servizio della rete Wind Tre in S.S. per Agerola, così statuendo: “ Il ricorso deve, pertanto, essere accolto – assorbita ogni ulteriore censura – con conseguente annullamento del provvedimento impugnato. Restano salve le valutazioni che il Comune dovrà nuovamente svolgere in ordine alla compatibilità dell’intervento, sia sotto il profilo paesaggistico (ai sensi del richiamato articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio), sia sotto il profilo idrogeologico (tenuto conto della classificazione dell’area secondo il vigente PSAI, di cui alla delibera n. 1 del 2015) ”.
1.1 - Con l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 6 ottobre 2023 la società ricorrente - riferito che, nonostante la notifica della sentenza e il tempo decorso, nessun provvedimento risultava essere stato adottato dal Comune - ha agito per l’esecuzione della predetta sentenza, chiedendo di ordinare al Comune di Gragnano di definire il procedimento di riesame dell’istanza di autorizzazione paesaggistica; di nominare di un commissario ad acta che provveda in caso di ulteriore inerzia dell’autorità comunale; fissare una somma a carico dell’Amministrazione intimata, ai sensi dell’art. 114 comma 4 lett. e) c.p.a., per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nella esecuzione del giudicato; condannare l’amministrazione al pagamento delle spese del presente giudizio, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
2 - Si è costituito in resistenza l’intimato Comune di Gragnano, per contestare le avverse pretese, eccependo in via preliminare l’inammissibilità della domanda in quanto la sentenza della cui ottemperanza trattasi è autoesecutiva e rimarcando l’omesso decorso del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, come previsto dall’art. 14 comma 1 d.l.669/1996, per quanto concerne il debito pecuniario relativo alle spese di lite.
2.1 – Il Ministero della Cultura ha versato in atti mera costituzione di stile.
La Regione Campania non ha preso parte al giudizio.
3 - All’udienza camerale del 18 dicembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
4 – La domanda è solo parzialmente fondata.
4.1 - In sede di esecuzione del giudicato, “ l'Amministrazione è tenuta a uniformarsi alle indicazioni rese dal giudice e a determinarsi secondo i limiti imposti dalla rilevanza sostanziale della posizione soggettiva azionata e consolidata in sentenza, ma anche a prendere diligentemente in esame la situazione controversa nella sua complessiva estensione, valutando non solo i profili oggetto della decisione del giudice, ma pure quelli comunque rilevanti per provvedere definitivamente sull'oggetto della pretesa (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 4 marzo 2011, n. 1415).
Secondo i condivisi principi generali, infatti, il giudicato di annullamento comporta tre essenziali effetti: quello di eliminazione (consistente nel venir meno dal mondo giuridico del provvedimento impugnato), quello ripristinatorio (derivante dall’efficacia ex tunc della sentenza, riprendendo valore gli atti e le situazioni pregresse) e quello conformativo, consistente nel vincolo discendente dalla pronuncia nella successiva attività dell’amministrazione in sede di riesercizio del potere (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 20.7.2017, n. 3584; id., Sez. IV, 06.04.2016, n. 1348) ” - Tar Sicilia sez. I, sent. n. 1451/2023.
In fattispecie sovrapponibile, questa Sezione ha affermato: “ Giova in proposito rilevare che, a seguito dell’annullamento disposto con la sentenza n. 4971/2021, passata in giudicato, risulta attualmente posto nel nulla il tratto di azione amministrativa successivo alla presentazione dell’istanza di autorizzazione paesaggistica, essendo stato caducato da questa Sezione del T.A.R. il diniego opposto dal Comune; tratto di azione amministrativa che avrebbe quindi dovuto essere ripristinato con riedizione del potere, così da dare piena attuazione al dictum giudiziale, da leggersi in funzione della necessità di dare soddisfazione all’interesse sostanziale della società ricorrente (e a base dell’azione esperita), mediante conclusione del procedimento, facendosi applicazione dei principi nell’occasione affermati dal TAR nella sentenza n. 4971/2021 più volte menzionata ” – sent. n. 5212/2023.
4.2 - Tanto premesso, acclarata la perdurante inerzia dell’Amministrazione intimata (che – allo stato – risulta aver emesso soltanto atti interlocutori, peraltro attivandosi solo dopo la notifica del presente ricorso) le va ordinato di dare esecuzione alla sentenza della Sezione, n. 4691/23, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione o dalla sua notifica, riesaminando l’istanza della ricorrente alla luce delle statuizioni contenute nella decisione ottemperanda.
4.3 - Il Collegio ritiene di designare sin d’ora, per il caso di ulteriore inottemperanza, quale Commissario ad acta, il Dirigente preposto alla Pianificazione Territoriale della Regione Campania, con facoltà di delega ad altro funzionario in servizio presso la detta struttura, dotato delle necessarie competenze, affinché provveda, in via sostitutiva, ai necessari incombenti nell’ulteriore termine di gg. 60 ed a spese dell’Amministrazione inottemperante.
Le spese per la funzione commissariale, qualora in concreto dovute, vengono poste a carico del Comune di Gragnano e liquidate come da dispositivo, potendo il Commissario ad acta esigere la relativa somma all’esito dello svolgimento delle proprie funzioni, sulla base di adeguata documentazione fornita all’ente debitore.
4.4 - Quanto alla domanda relativa alla fissazione, ai sensi dell’art. 114 lett. e) c.p.a, di una somma di danaro dovuta dalla parte resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, la stessa può essere accolta, per cui va disposto che il Comune corrisponda alla società Wind Tre s.p.a. la somma di € 300,00 per ogni intera settimana di ritardo nell’esecuzione del giudicato in parola, a decorrere dal giorno della comunicazione o notificazione della presente sentenza, e fino all'effettivo adempimento, o comunque fino allo spirare dei 60 gg. concessi per la spontanea ottemperanza. L’accoglimento della detta domanda risulta possibile non essendo la stessa manifestamente iniqua, né ostandovi altre ragioni impeditive (cfr., in arg., T.A.R. Campania Napoli – sez. VIII – 23 febbraio 2012 – n. 959: “L’istituto della cd. penalità di mora introdotto in via generale dall’art. 114, comma 4, lettera e) c.p.a. è compatibile con la nomina del Commissario ad acta e può trovare applicazione dalla data di scadenza del termine per l’adempimento del giudice alla data di insediamento del Commissario ad acta”).
5 – La domanda è, invece, inammissibile per la parte relativa all’esecuzione del giudicato relativo alla statuizione di condanna al pagamento delle spese di lite, essendo stato il ricorso notificato prima del decorso dei 120 giorni (maturati l’1/12/23) dalla notifica del titolo giudiziale al Comune.
6 - Le spese di giudizio, seguendo la parziale soccombenza, sono poste a carico del Comune di Gragnano e sono liquidate come da dispositivo. Spese compensate tra la ricorrente e il Ministero intimato, che si è limitato ad una partecipazione formale alla lite. Nulla spese nei confronti della Regione Campania che non si è costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, proposto dalla Wind Tre s.p.a., così provvede:
- accoglie, in parte, la domanda di ottemperanza e, per l’effetto, ordina al Comune di Gragnano di dare esecuzione alla sentenza n° 4691/23 della Sezione VII del T.A.R. Campania - Napoli, nel senso supra indicato, nel termine di gg. 60 dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;
- per il caso di persistente inadempienza, nomina quale Commissario ad acta il Dirigente preposto alla Pianificazione Territoriale della Regione Campania, con facoltà di delega ad altro funzionario in servizio presso la detta struttura, dotato delle necessarie competenze, affinché provveda, in via sostitutiva, ai necessari incombenti nell’ulteriore termine di gg. 60; qualora sussistano in concreto i presupposti per la sua debenza, determina in euro 500,00 (cinquecento/00) l’importo del compenso, comprensivo di ogni onere e spesa, da corrispondere al Commissario ad acta per l’espletamento dell’incarico, a carico del Comune di Gragnano;
-condanna il Comune di Gragnano a corrispondere alla Wind Tre s.p.a. la somma di € 300,00 per ogni intera settimana di ritardo nell’esecuzione del giudicato in parola, a titolo di astreinte , secondo le modalità indicate in parte motiva;
- dichiara inammissibile la domanda con riferimento al giudicato sulle spese di lite;
- condanna il Comune di Gragnano al pagamento in favore della Wind Tre s.p.a., con attribuzione in favore dell’avv. Sartorio, anticipatario, delle spese del presente giudizio liquidate in € 1.000,00 (euro mille/00), oltre accessori come per legge e alla refusione del C.U.
Spese compensate tra la ricorrente e il Ministero della Cultura.
Nulla spese tra la ricorrente e la Regione Campania.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Maria Laura Maddalena, Presidente
Maria Grazia D'Alterio, Consigliere
Viviana Lenzi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Viviana Lenzi | Maria Laura Maddalena |
IL SEGRETARIO