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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/12/2025, n. 2081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2081 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 18114/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
UD RI Presidente relatrice
RA NA UD
RE RC UD
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta n. 18114/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), con l'Avv. RIVIELLO Parte_1 C.F._1
EN
e
(C.F. ), con l'Avv. RIVIELLO EN Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 27.11.2025)
“CHIEDONO
L'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nel ricorso introduttivo a domanda congiunta:
A)- Vita separata con obbligo di mutuo rispetto.
B)- La figlia in quanto maggiorenne, deve considerarsi libera da ogni vincolo per cui potrà Per_1
coltivare i propri affetti e sentimenti altrettanto liberamente sia con la madre, presso la quale attualmente vive in Lonato d/G, che con il padre.
1 C)- Il sig. , a titolo di contributo per il sostentamento della figlia si impegna Controparte_1 Per_1
a versare direttamente alla stessa la somma di €. 600,00 entro i primi 5 gg di ogni mese a mezzo bonifico bancario (Banca Territoriale Lombardo - Fil. CA – IBAN:
[...]); oltre rivalutazione ISTAT come per legge.
La sig.ra esprime il proprio consenso e dichiara che nulla le è dovuto a Parte_1
titolo di contributo per il suo mantenimento essendo economicamente autosufficiente.
G)- I coniugi si scambiano fin da ora reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per espatrio e si impegnano l'espressione del consenso su richiesta dell'autorità amministrativa.
H)- Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della sentenza nei registri dello stato civile.
I)- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario stante la intervenuta separazione consensuale in data 04/04/2006 omologata con decreto in data 10/04/2006 con relativa cessazione ininterrotta della convivenza.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a CA (BS) in data 27.3.1999, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di ROCCAFRANCA al n. 1, parte II, serie A, anno
1999.
Dall'unione è nata la figlia il 18.6.2000. Per_1
La separazione è stata pronunciata decreto di omologa cron. N. 6473/2006, R.G. 1560/2006, emesso dal Tribunale di Brescia all'esito della camera di consiglio del 10.4.2006, dopo l'udienza presidenziale celebratasi in data 4.4.2006.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate, e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 27.11.2025.
La Presidente estensora
UD RI
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
UD RI Presidente relatrice
RA NA UD
RE RC UD
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta n. 18114/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), con l'Avv. RIVIELLO Parte_1 C.F._1
EN
e
(C.F. ), con l'Avv. RIVIELLO EN Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 27.11.2025)
“CHIEDONO
L'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nel ricorso introduttivo a domanda congiunta:
A)- Vita separata con obbligo di mutuo rispetto.
B)- La figlia in quanto maggiorenne, deve considerarsi libera da ogni vincolo per cui potrà Per_1
coltivare i propri affetti e sentimenti altrettanto liberamente sia con la madre, presso la quale attualmente vive in Lonato d/G, che con il padre.
1 C)- Il sig. , a titolo di contributo per il sostentamento della figlia si impegna Controparte_1 Per_1
a versare direttamente alla stessa la somma di €. 600,00 entro i primi 5 gg di ogni mese a mezzo bonifico bancario (Banca Territoriale Lombardo - Fil. CA – IBAN:
[...]); oltre rivalutazione ISTAT come per legge.
La sig.ra esprime il proprio consenso e dichiara che nulla le è dovuto a Parte_1
titolo di contributo per il suo mantenimento essendo economicamente autosufficiente.
G)- I coniugi si scambiano fin da ora reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per espatrio e si impegnano l'espressione del consenso su richiesta dell'autorità amministrativa.
H)- Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della sentenza nei registri dello stato civile.
I)- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario stante la intervenuta separazione consensuale in data 04/04/2006 omologata con decreto in data 10/04/2006 con relativa cessazione ininterrotta della convivenza.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a CA (BS) in data 27.3.1999, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di ROCCAFRANCA al n. 1, parte II, serie A, anno
1999.
Dall'unione è nata la figlia il 18.6.2000. Per_1
La separazione è stata pronunciata decreto di omologa cron. N. 6473/2006, R.G. 1560/2006, emesso dal Tribunale di Brescia all'esito della camera di consiglio del 10.4.2006, dopo l'udienza presidenziale celebratasi in data 4.4.2006.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate, e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 27.11.2025.
La Presidente estensora
UD RI
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