Art. 160.
A valere sui fondi stanziati sui capitoli n. 1101 e n. 4536 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita' per l'anno finanziario 1975, il Ministro per il tesoro e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, ad capitolo n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.
A valere sui fondi stanziati sui capitoli n. 1101 e n. 4536 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita' per l'anno finanziario 1975, il Ministro per il tesoro e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, ad capitolo n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.