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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Campobasso, sez. I, sentenza 14/01/2026, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Campobasso |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 32/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAMPOBASSO Sezione 1, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
DI GIACOMO VINCENZO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 179/2025 depositato il 07/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Molise
Difeso da
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Campobasso - Via Indirizzo_1 86100 Campobasso CB
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ica Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 6891 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 ha chiesto l'annullamento del preavviso di fermo amministrativo prot. n. 6891 - rif id pratica 29606499, notificatogli il 07.02.2025 dall'ICA Imposte Comunali Affini s.p.a. in RTI con
CRESET s.p.a per complessivi € 478,00, fermo conseguente agli avvisi di accertamento asseritamente notificati nel 2019, nonché all'ingiunzione di pagamento notificata in data 04.06.2022 e ad un altro preavviso di fermo notificato in data 06.02.2023. Atti, questi, scaturenti dal contestato omesso pagamento di tassa automobilistica Regione Molise per la vettura targata Targa_1– anno d'imposta 2016 e per la vettura targata Targa_2, anno di imposta 2016. Deduce la parte ricorrente che trattasi di provvedimento illegittimo per i seguenti motivi: 1) carenza di legittimazione ad agire in riscossione di ICA per l'intervenuta scadenza del titolo concessorio;
2) intervenuta prescrizione derivante dalla nullità degli atti pregressi.
Costituitosi, l'Ufficio ha chiesto preliminarmente l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore, ossia della Regione Molise. Nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo la legittimità del proprio operato.
All'udienza del 14.10.2025, questa Corte ha disposto la chiamata in causa della Regione Molise a cura del ricorrente, che vi ha provveduto nei termini assegnatigli e la Regione si è costituita in giudizio.
All'odierna udienza, la presente causa è stata decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto. Le spese processuali vanno compensate tra le parti in causa, stante il contrasto giurisprudenziale che si registra (anche) in questa stessa C.G.T. in ordine alla problematica qui in discussione.
In particolare, con riferimento alla prima censura della parte ricorrente (che risulta assorbente rispetto alla seconda censura) ed alle avverse eccezioni e controdeduzioni, devesi osservare quanto appresso.
Parte ricorrente ha tra l'altro prodotto, a supporto della censura in questione, la sentenza della C.G.T. di secondo grado del Molise, resa all'udienza del 22.11.2024 nel procedimento di appello n. 85/2024 RG, che sul punto ha condivisibilmente statuito quanto di seguito riportato, statuizione cui questa Corte di primo grado si riporta anche ai fini della presente decisione: < sostenuto dai primi giudici, reputa fondata l'eccezione circa l'intervenuta cessazione del rapporto concessorio. Se tale rapporto è scaduto e parimenti sono scaduti i 24 mesi previsti dall'Accordo Quadro predisposto dalla Regione Molise, in decorso del termine contrattuale comporta la nullità ed illegittimità dei provvedimenti emessi oltre la scadenza del detto limite temporale. Sul punto si è espressa in modo conforme anche la giurisprudenza di legittimità. A conferma dell'intervenuta scadenza del rapporto, valga l'esame del contenuto dell'art. 3 del Capitolato Speciale d'oneri predisposto per l'Accordo Quadro, che disciplina la durata del servizio. L'articolo così recita "1. L'affidamento ha durata di mesi 48 (quarantotto), con decorrenza dal giorno successivo alla data di stipula del contratto.
2. l'ordinativo di fornitura emesso da ciascun Ente decorrerà dalla data dell'ordinativo stesso e sarà valido fino alla scadenza dell'affidamento.
3. Alla scadenza di tale periodo il rapporto contrattuale si intende cessato, senza obbligo di disdetta.
4. Le forniture e liste di carico ricevute e prese in carico dall'affidatario dovranno essere portate a compimento anche oltre i termini contrattuali. Le operazioni in itinere alla data di cessazione dell'affidamento si concluderanno entro 24 mesi da detta data. In tale periodo l'Amministrazione non potrà trasmettere ulteriori carichi all'Affidatario". Il dettato del Capitolato conferma dunque l'obbligo dell'affidatario di portare a compimento le attività avviate a seguito di carichi ricevuti prima della cessazione, per un periodo di 24 mesi, per consentire nel frattempo all'Ente di stipulare un nuovo rapporto concessorio senza interrompere le normali attività avviate. L'ulteriore termine previsto è, dunque, ultimativo ed oltre di esso alcuna attività può essere svolta. Sotto questo profilo, non è applicabile e non è pertinente il richiamo alla sospensione dei termini disposta dalla normativa di carattere emergenziale emanata nel periodo del COVID: la sospensione dei termini accordata dal legislatore (con il D.L. n.
18/2020), infatti, afferisce e si applica esclusivamente ai versamenti che dovevano effettuarti dai contribuenti e non ha alcun riflesso sui termini riguardanti la durata delle Convenzioni e degli accordi tra
Ente impositore e Concessionario. E' di tutta evidenza che l'avviso d'accertamento con irrogazione di sanzioni è stato notificato dalla ICA I'8 novembre 2022, dopo il decorso di quasi un anno dalla scadenza del termine ultimo di 24 mesi per completare le attività di competenza>>.
Né valga sostenere, come fa l'ICA/CRESET nelle sue controdeduzioni, che i “ruoli” e le “liste di carico” erano stati presi in carico nel corso della vigenza contrattuale e che comunque l'odierno ricorso sarebbe inammissibile/improcedibile per via dell'intervenuta definitività dei non impugnati atti presupposti al preavviso di fermo amministrativo opposto. Di contro, l'oggetto del presente procedimento è costituito esclusivamente dall'atto impugnato, ossia dal preavviso di fermo amministrativo, che l'Ufficio non aveva il potere di emettere per via della spiegata intervenuta scadenza del titolo concessorio: ci si trova, in altri termini, in una situazione di assoluta carenza di potere e quindi d'illegittimità dell'atto impugnato, che
per questi motivi
deve essere annullato.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'impugnato provvedimento. Compensa le spese processuali.
Campobasso, 13.01.2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
Dr. Vincenzo Di Giacomo
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAMPOBASSO Sezione 1, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
DI GIACOMO VINCENZO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 179/2025 depositato il 07/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Molise
Difeso da
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Campobasso - Via Indirizzo_1 86100 Campobasso CB
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ica Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 6891 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 ha chiesto l'annullamento del preavviso di fermo amministrativo prot. n. 6891 - rif id pratica 29606499, notificatogli il 07.02.2025 dall'ICA Imposte Comunali Affini s.p.a. in RTI con
CRESET s.p.a per complessivi € 478,00, fermo conseguente agli avvisi di accertamento asseritamente notificati nel 2019, nonché all'ingiunzione di pagamento notificata in data 04.06.2022 e ad un altro preavviso di fermo notificato in data 06.02.2023. Atti, questi, scaturenti dal contestato omesso pagamento di tassa automobilistica Regione Molise per la vettura targata Targa_1– anno d'imposta 2016 e per la vettura targata Targa_2, anno di imposta 2016. Deduce la parte ricorrente che trattasi di provvedimento illegittimo per i seguenti motivi: 1) carenza di legittimazione ad agire in riscossione di ICA per l'intervenuta scadenza del titolo concessorio;
2) intervenuta prescrizione derivante dalla nullità degli atti pregressi.
Costituitosi, l'Ufficio ha chiesto preliminarmente l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore, ossia della Regione Molise. Nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo la legittimità del proprio operato.
All'udienza del 14.10.2025, questa Corte ha disposto la chiamata in causa della Regione Molise a cura del ricorrente, che vi ha provveduto nei termini assegnatigli e la Regione si è costituita in giudizio.
All'odierna udienza, la presente causa è stata decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto. Le spese processuali vanno compensate tra le parti in causa, stante il contrasto giurisprudenziale che si registra (anche) in questa stessa C.G.T. in ordine alla problematica qui in discussione.
In particolare, con riferimento alla prima censura della parte ricorrente (che risulta assorbente rispetto alla seconda censura) ed alle avverse eccezioni e controdeduzioni, devesi osservare quanto appresso.
Parte ricorrente ha tra l'altro prodotto, a supporto della censura in questione, la sentenza della C.G.T. di secondo grado del Molise, resa all'udienza del 22.11.2024 nel procedimento di appello n. 85/2024 RG, che sul punto ha condivisibilmente statuito quanto di seguito riportato, statuizione cui questa Corte di primo grado si riporta anche ai fini della presente decisione: < sostenuto dai primi giudici, reputa fondata l'eccezione circa l'intervenuta cessazione del rapporto concessorio. Se tale rapporto è scaduto e parimenti sono scaduti i 24 mesi previsti dall'Accordo Quadro predisposto dalla Regione Molise, in decorso del termine contrattuale comporta la nullità ed illegittimità dei provvedimenti emessi oltre la scadenza del detto limite temporale. Sul punto si è espressa in modo conforme anche la giurisprudenza di legittimità. A conferma dell'intervenuta scadenza del rapporto, valga l'esame del contenuto dell'art. 3 del Capitolato Speciale d'oneri predisposto per l'Accordo Quadro, che disciplina la durata del servizio. L'articolo così recita "1. L'affidamento ha durata di mesi 48 (quarantotto), con decorrenza dal giorno successivo alla data di stipula del contratto.
2. l'ordinativo di fornitura emesso da ciascun Ente decorrerà dalla data dell'ordinativo stesso e sarà valido fino alla scadenza dell'affidamento.
3. Alla scadenza di tale periodo il rapporto contrattuale si intende cessato, senza obbligo di disdetta.
4. Le forniture e liste di carico ricevute e prese in carico dall'affidatario dovranno essere portate a compimento anche oltre i termini contrattuali. Le operazioni in itinere alla data di cessazione dell'affidamento si concluderanno entro 24 mesi da detta data. In tale periodo l'Amministrazione non potrà trasmettere ulteriori carichi all'Affidatario". Il dettato del Capitolato conferma dunque l'obbligo dell'affidatario di portare a compimento le attività avviate a seguito di carichi ricevuti prima della cessazione, per un periodo di 24 mesi, per consentire nel frattempo all'Ente di stipulare un nuovo rapporto concessorio senza interrompere le normali attività avviate. L'ulteriore termine previsto è, dunque, ultimativo ed oltre di esso alcuna attività può essere svolta. Sotto questo profilo, non è applicabile e non è pertinente il richiamo alla sospensione dei termini disposta dalla normativa di carattere emergenziale emanata nel periodo del COVID: la sospensione dei termini accordata dal legislatore (con il D.L. n.
18/2020), infatti, afferisce e si applica esclusivamente ai versamenti che dovevano effettuarti dai contribuenti e non ha alcun riflesso sui termini riguardanti la durata delle Convenzioni e degli accordi tra
Ente impositore e Concessionario. E' di tutta evidenza che l'avviso d'accertamento con irrogazione di sanzioni è stato notificato dalla ICA I'8 novembre 2022, dopo il decorso di quasi un anno dalla scadenza del termine ultimo di 24 mesi per completare le attività di competenza>>.
Né valga sostenere, come fa l'ICA/CRESET nelle sue controdeduzioni, che i “ruoli” e le “liste di carico” erano stati presi in carico nel corso della vigenza contrattuale e che comunque l'odierno ricorso sarebbe inammissibile/improcedibile per via dell'intervenuta definitività dei non impugnati atti presupposti al preavviso di fermo amministrativo opposto. Di contro, l'oggetto del presente procedimento è costituito esclusivamente dall'atto impugnato, ossia dal preavviso di fermo amministrativo, che l'Ufficio non aveva il potere di emettere per via della spiegata intervenuta scadenza del titolo concessorio: ci si trova, in altri termini, in una situazione di assoluta carenza di potere e quindi d'illegittimità dell'atto impugnato, che
per questi motivi
deve essere annullato.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'impugnato provvedimento. Compensa le spese processuali.
Campobasso, 13.01.2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
Dr. Vincenzo Di Giacomo