Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 19/03/2026, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00629/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00693/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 693 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabrizio Ciardi, Federica Gessa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , Questura di Novara, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
del decreto del Questore della Provincia di Novara del -OMISSIS- n. -OMISSIS- - -OMISSIS- -OMISSIS-. di rigetto dell’istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso sportivo n. -OMISSIS- rilasciato il -OMISSIS-, notificato all’odierno ricorrente in data 19 marzo 2024 e di ogni altro atto e/o comportamento presupposto, consequenziale e/o connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Novara;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa PA LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale è stata rigettata la sua istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso sportivo, deducendo di essere titolare della relativa autorizzazione dal 1998, con ultimo rinnovo avvenuto nel 2017.
Nel 2023 chiedeva ulteriore rinnovo e riceveva preavviso di rigetto; formulava osservazioni procedimentali ma l’istanza veniva ugualmente respinta.
Lamenta parte ricorrente:
1) la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, comma 2 bis , 3, 5, e 10 bis l. n. 241/1990. Violazione dell’articolo 97 Cost. in relazione alla violazione e/o falsa applicazione degli artt. 11 e 43 R.D. 18.10.1931 n. 773 e ss.mm. Violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità dell’azione amministrativa. Eccesso di potere ed errore nella figura sintomatica dello sviamento, stante l’evidente travisamento dei presupposti di fatto e diritto su cui si fonda il decisum amministrativo. Eccesso di potere per difetto di istruttoria con conseguente difetto, illogicità, insufficiente e solo apparente motivazione. Il diniego si fonda essenzialmente sulla sussistenza, a carico del ricorrente, di precedenti di polizia che non sarebbero tuttavia espressivi di particolare pericolosità, anche alla luce dell’esito dei relativi procedimenti, tutti favorevoli per il ricorrente;
2) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 bis l. n. 241/1990 in relazione alla violazione e/o falsa applicazione degli artt. 11 e 43 R.D. 18.10.1931 n. 773 e ss.mm.. Violazione dei principi regolanti il procedimento amministrativo. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione. Ingiustizia manifesta; il provvedimento sarebbe afflitto da difetto motivazionale e non avrebbe considerato l’apporto procedimentale del ricorrente.
Si è costituita l’amministrazione resistente, contestando in fatto e diritto gli assunti di cui al ricorso introduttivo.
All’udienza dell’11.3.2026 la causa è stata discussa e decisa nel merito.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Il provvedimento impugnato si basa sostanzialmente su tre argomenti tutti riconducibili alla circostanza che, nel tempo, il ricorrente è stato attinto da tre precedenti di polizia.
In particolare:
nell’aprile 2018 veniva denunciato per truffa;
nel 2020 veniva denunciato per minaccia;
nel 2002 era deferito all’autorità giudiziaria per usura.
Nel corso del procedimento il ricorrente ha dedotto che trattasi di vicende risalenti ed in sé non espressive di specifica pericolosità sociale.
La contestazione di usura, in effetti, è antecedente al diniego di oltre 20 anni e non ha impedito rinnovi delle autorizzazioni in materia di armi nelle more; in ogni caso è documentato in atti che il procedimento penale è stato archiviato perché il tasso di interesse applicato dal ricorrente non rientrava nei parametri dell’usura.
La denuncia per minaccia si è conclusa con una remissione di querela. Della concretezza dei fatti non vi è stata, da parte dell’amministrazione, alcuna concreta valutazione.
Per quanto concerne la truffa, per altro in tesi addebitata in un più ampio contesto associativo, nel quale la truffa di cui risultava accusato il ricorrente si sarebbe dovuta configurare come episodio di reato fine, dai documenti in atti emerge che il ricorrente è risultato l’unico dei numerosi coimputati assolto “perché il fatto non sussiste” con sentenza emessa dal Tribunale di -OMISSIS- nell’aprile 2025.
Ne discende che i precedenti di polizia menzionati nel provvedimento impugnato hanno tutti assunto, dal punto di vista penale, una consistenza nulla.
L’amministrazione obietta che le condotte integranti capi di accusa, quand’anche prive di specifica rilevanza penale, possono pur sempre essere valutate nella loro concretezza in fase amministrativa e rilevare quali autonomi indici di non affidabilità nella gestione delle armi e consentono di negare le prescritte licenze, le quali rappresentano, pur sempre, una facoltà non ordinaria e riconosciuta al privato da parte dell’amministrazione in via eccezionale, secondo rigorosi parametri di prevenzione del rischio.
Evidenzia il Collegio che, per quanto il sovra riportato principio sia astrattamente valido e condivisibile, nel concreto del procedimento qui sub iudice ogni concreto riferimento alla condotte oggetto di valutazione o contestazione è del tutto mancato, limitandosi l’amministrazione ad enunciare la sussistenza di precedenti di polizia (come visto o molto risalenti e risultati, in quanto tali, privi di consistenza) ed a ricordare una serie di principi astratti, senza neppure tentare di descrivere in concreto quelle condotte o comportamenti il cui autonomo accertamento e valutazione avrebbero potuto/dovuto essere oggetto di puntuale analisi e connessa valutazione esplicitata in motivazione.
Il provvedimento impugnato risulta dunque privo di idonea giustificazione e deve, per tale motivo, essere annullato.
Considerato che la completa evoluzione delle vicende penali è emersa solo successivamente all’adozione del provvedimento le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato;
compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
OS NA, Presidente
PA LA, Consigliere, Estensore
Lorenzo Maria Lico, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PA LA | OS NA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.