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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 13/03/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 252/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere dott. Andrea Lama Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 252/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANDREUCCI Controparte_1 P.IVA_1
GIORGIO e dell'avv. ANDREUCCI MICHELE ( PIAZZA GUIDAZZI N. 3 C.F._1
INT. 10 CESENA;
, elettivamente domiciliato in PIAZZA GUIDAZZI N.
3 - INT. 10
CESENApresso il difensore avv. ANDREUCCI GIORGIO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ABBONDANZA MATTEO e CP_2 P.IVA_2 dell'avv. D'ALTRI DANIELA ( ) VIA F.LLI SINTONI N. 27/D, PALAZZO C.F._2
ROMA CESENATICO;
, elettivamente domiciliato in VIA F.LLI SINTONI N. 27/D 47042
CESENATICOpresso il difensore avv. ABBONDANZA MATTEO
GI IC (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TASSINARI C.F._3
ROSARIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA GI MATTEOTTI 115
FORLI'presso il difensore avv. TASSINARI ROSARIA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BELTRAMI Controparte_3 P.IVA_3
MAURIZIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA J. ALLEGRETTI N. 7 47121
FORLI'presso il difensore avv. BELTRAMI MAURIZIO
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 14 1. Il ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 838/2017, Controparte_1 con il quale il Tribunale di Forlì gli aveva ingiunto di pagare la somma di € 116.471,56 in favore di per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria ai balconi del . CP_2 CP_1
1.1. A sostegno della propria opposizione, il ha contestato il credito di sia CP_1 CP_2 nell'an sia nel quantum, deducendo l'inesatto adempimento del contratto di appalto, l'esistenza di vizi dell'opera e il ritardo nell'esecuzione. Ha contestato altresì la conformità della contabilità ai lavori svolti e alle fatture azionate, nonché l'opponibilità di questa al stesso. Dunque, ha chiesto CP_1
l'accertamento degli inadempimenti e dei vizi lamentati, la condanna dei convenuti alla rimozione dei vizi a loro spese, e la condanna di al pagamento della penale contrattuale per il ritardo CP_2 nell'esecuzione dei lavori.
1.2. L'opponente ha chiesto e ottenuto inoltre la chiamata in causa del direttore dei lavori, geom. IA
CI, quale corresponsabile per i medesimi vizi.
2. Si costituiva , deducendo che: i vizi lamentati dal non sussistevano;
l'opera CP_2 CP_1 era stata approvata ai sensi della clausola 11.3 del contratto mediante la sottoscrizione del direttore dei lavori del verbale di collaudo del 23.09.16; la contabilità finale era stata sottoscritta dal direttore lavori in rappresentanza del;
dall'accettazione del 23.09.16 erano decorsi i termini di denunzia CP_1 dei vizi;
non c'era stata violazione dell'art. 11.1 del contratto, poiché le opere erano state consegnate dopo la verifica del direttore dei lavori di cui al verbale del 15.6.16 e consegnate con lettera in pari data, nella quale si invitava il condominio a comunicare eventuali rilievi;
la contabilità era stata svolta come da contratto e accettata dal d.l. in qualità di rappresentante del Condominio;
la clausola sulla penale non era stata approvata specificamente e comunque non vi erano stati ritardi.
3. Si costituiva altresì il GEOM. IC, contestando anch'egli quanto dedotto dal Condominio, e chiedendo in via riconvenzionale la condanna nei confronti dell'opponente al pagamento del residuo dovuto in ragione alle proprie spettanze pari ad € 11.470,00, oltre Iva. Chiedeva e otteneva la chiamata in manleva di la quale costituendosi eccepiva l'inoperatività della garanzia e Controparte_3 aderiva, in ogni caso, alle difese formulate dall'assicurato.
4. Istruita la causa documentalmente e mediante espletamento di C.T.U, con sentenza n. 761/2021 il
Tribunale confermava il decreto ingiuntivo opposto. In parziale accoglimento delle domande spiegate dal condominio, condannava a eliminare i vizi accertati, nonché a corrispondere a parte CP_2 attrice opponente a titolo di penale la somma di euro 15.600,00. In accoglimento della domanda riconvenzionale, condannato il a corrispondere a GI IC la somma di euro CP_1
11.470,00 oltre iva per gli spettanti compensi residui.
Così il dispositivo della decisione:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 2 di 14 - conferma il decreto ingiuntivo opposto (n. 838/17 del tribunale di Forlì); - condanna in CP_2 persona del legale rappresentante pro tempore a eliminare i vizi di cui al punto 7 di parte motiva nonché a corrispondere a parte attrice opponente a titolo di penale la somma di euro 15.600,00; - condanna in via riconvenzionale parte attrice opponente a corrispondere a IA CI la somma di euro 11.470,00 oltre iva. Spese compensate. Ctu a carico delle parti in egual misura”.
5. Nel motivare la decisione, preliminarmente il Tribunale disattendeva l'eccezione di decadenza formulata da in quanto generica, poiché non era stato indicato quale fosse il termine di CP_2 decadenza asseritamente spirato.
6. Alla luce delle risultanze istruttorie, il Tribunale riteneva:
“i parapetti (sono) conformi a norma quanto alla prova di spinta e anche quanto alla attraversabilità.
I vetri sono invece risultati difformi nello spessore rispetto alle previsioni contrattuali e richiedenti un diverso fissaggio, inoltre il corrimano è risultato differente da quello previsto dal contratto. Non ha invece riscontrato difetti nella posa della pavimentazione, salvo piccole difformità rientranti nelle tolleranze lavorative, né ha rilevato ammaloramenti, distacchi o fessurazioni. Nemmeno ha rilevato il vizio di “raccordo fra la muratura verticale e le solette di ingresso non eseguito a regola d'arte”. Ha inoltre rilevato che parte della “ferramenta” è effettivamente arrugginita, difetti di verniciatura di cui però non si può tenere conto in quanto non allegati in atto di citazione”.
6.1. Per il ripristino dei vizi accertati il Tribunale affermava:
“per mettere a norma i parapetti, come già indicato, occorra, a balcone e da ripetere per tutti i novanta balconi: - smontare i parapetti, - trasportarli in officina, - rimuovere il vetro rimuovendo la siliconatura, - sabbiare gli elementi metallici per rimuovere vernice e ruggine, dove presente, - saldare
i profili a L verticali perforati per fissare i fermavetro, - posare idoneo fondo contro le "nebbie saline",
- verniciare con colore a discrezione del - rimontare i parapetti in opera Controparte_1 utilizzando bulloneria di acciaio INOX, - rimontare i vetri siliconandoli, - montare i fermavetro. Sentiti diversi fornitori, raccolti i relativi preventivi, è possibile definire che ogni parapetto occorra, per eseguire quando elencato, circa € 780,00 a balcone. Essendo i balconi novanta, il complessivo risulta essere: 90 x 780,00 € = 70.219,00 € (il CTU corregge il totale che è pari a € 70.200,00)”.
6.2. Pertanto, il Tribunale condannava ad eliminare i vizi sopra indicati, eccetto quello relativo CP_2 alla verniciatura, poiché non tempestivamente allegato dal . CP_1
7. Il Tribunale non accoglieva, invece, la medesima domanda nei confronti del Direttore dei Lavori, osservando “che non è normativamente previsto che possa essere condannato all'eliminazione dei vizi”.
8. Relativamente alla contabilità dei lavori, di cui il aveva dedotto l'inopponibilità, il CP_1
Tribunale respingeva l'eccezione, osservando, da un lato, che la sottoscrizione da parte dalla direzione pagina 3 di 14 lavori solo nell'ultima pagina costituiva assunzione di paternità di tutto ciò che precedeva;
dall'altro lato, che l'astratta ed ipotetica sostituibilità dei fogli non assumeva rilievo, in quanto tale contestazione era priva di specificità.
9. Per quanto riguarda la penale, preliminarmente il Tribunale disattendeva l'eccezione di invalida della clausola per mancanza di specifica approvazione, poiché non trattavasi di contratto concluso mediante la sottoscrizione di moduli o formulari.
Nel merito, il Tribunale osservava che i lavori avrebbero dovuto essere terminati il 31.12.15, mentre la consegna era avvenuta il 15.6.16. Pertanto, tenuto conto della sospensione autorizzata dal 01.7.2015 al
31.08.2015, e rilevata la mancanza di prova circa sospensione per maltempo, stabiliva che i giorni di ritardo fossero 104 per un totale di euro 15.600.
10. Il Tribunale accoglieva, poi, la domanda riconvenzionale del geom. CI, che trovava fondamento nel verbale d'assemblea, nel quale si riconosceva un compenso nella percentuale del 5,5% dei lavori effettuati. Osservava inoltre che “la responsabilità per i vizi potrebbe fondare una richiesta di risarcimento del danno ex art. 2236 c.c., qui non richiesta, ma non una riduzione del corrispettivo, che non è prevista dalla disciplina dettata dal codice civile per le professioni intellettuali”. Pertanto, rilevato che l'ammontare contrattuale non pagato ammontava ad euro 11.470 oltre iva, condannava il a pagare tale somma. CP_1
11. Ai soli fini delle spese di lite, non essendovi alcuna condanna nei confronti di CI, il Giudice riteneva non evidente l'eccezione di inoperatività della polizza sollevata dalla chiamata in manleva.
12. Pertanto, procedeva alla compensazione delle spese sia nei rapporti tra e Controparte_3
l'assicurato, sia tra tutte le altre parti del giudizio, in ragione della complessità e dell'incertezza della vicenda.
13. Avverso tale sentenza proponeva appello il , articolando i seguenti Controparte_1 motivi in punto a:
I) Il vizio della verniciatura dei parapetti: tempestività dell'allegazione e della contestazione;
II) La non conformità dei parapetti rispetto ai requisiti di resistenza alla spinta orizzontale;
III) La non conformità dei parapetti rispetto ai requisiti di non attraversabilità – la sussistenza del rischio di impiccagione;
IV) La validità della contestazione sulla contabilità dei lavori;
V) L'errore sulla quantificazione dell'importo dovuto quale penale per il ritardo;
VI) L'infondatezza dei crediti vantati da e dal geom. IA CI. CP_2
14. Si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello del , e Controparte_3 CP_1 proponendo appello incidentale condizionato.
pagina 4 di 14 15. Si costituiva altresì IC GI, chiedendo la reiezione dei gravami proposti dal e CP_1 da insistendo per l'accoglimento del proprio motivo di impugnazione incidentale Controparte_3 in punto di spese di lite, compensate dal primo Giudice.
16. si costituiva, proponendo appello incidentale tardivo. CP_2
16.1 Al p.to I., deduceva che il contratto di appalto prevedeva che il fosse rappresentato CP_1 dalla D.L.; pertanto, la sottoscrizione sia verbale di collaudo con esito positivo, sia della contabilità da parte di quest'ultimo, aveva comportato l'accettazione tanto dell'opera per come eseguita, tanto della contabilità, con ogni conseguenza anche in punto a decadenza/prescrizione nella denuncia dei vizi.
16.2 Al p.to II., censurava la parte della sentenza in cui il Giudice aveva ritenuto generica l'eccezione di decadenza e prescrizione, laddove il termine di decadenza avrebbe dovuto coincidere con l'accettazione mediante sottoscrizione in data 23.09.2016 del verbale di accettazione da parte del D.L. dotato di tale potere. Dunque, sosteneva che “per i medesimi presupposti di accettazione senza contestazione, la penale non va applicata in quanto il non l'ha richiesta sia in merito alla contabilità finale, CP_1 anch'essa accettata, sia in merito a riserve non eseguite in merito al ritardo nella consegna intervenuta il 15.06.2016”.
16.3 Sempre con riferimento alla penale, deduceva che le eccezioni formulate non erano solamente quelle ex art. 1342 c.c., ma esse riguardavano altresì il ritardo determinato sia dalla sospensione autorizzata dal 01.7.2015 al 31.08.2015, sia dalle avverse condizioni meteo di cui al documento n. 4, che non sarebbe stato esaminato dal Giudice di prime cure, né contestato dalla controparte. CP_ 16.4 Al p.to III. lamentava l'erroneità della sentenza in merito alle lavorazioni da eseguirsi dalla di cui al punto 7 della sentenza. Nello specifico evidenziava che la verniciatura, come da sentenza, non era dovuta. Deduceva che l'opera era stata accettata, che ogni modifica era stata disposta dal condominio e che, ad ogni modo, l'opera finale era stata accettata e non contestata al momento della consegna e della verifica della stessa. Pertanto, non essendo i balconi inutilizzabili, e vertendosi dunque nell'ipotesi di cui all'art. 1667 e non 1669 c.c., vi sarebbe stato solo da svolgere il diverso fissaggio degli stessi vetri e la sostituzione di ferramenta arrugginita con acciaio Inox, e non anche le ulteriori lavorazioni che avrebbero reso necessario lo smontaggio e la verniciatura dei parapetti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
17. Ragioni di priorità logica e giuridica impongono di procedere preliminarmente all'esame dei motivi d'appello formulati da . CP_2
18. A tal fine, occorre premettere che i vizi e le difformità accertate in primo grado, e della cui esistenza si discute in questa sede, non erano prima facie riconoscibili, nemmeno da parte di coloro che abbiano competenze specifiche in materia. L'accertamento, infatti, ha richiesto esami, misurazioni e test tecnici complessi, per accertare la corrispondenza delle opere alla normativa allora vigente, alla legis artis e al pagina 5 di 14 contratto, e ciò tanto per le conoscenze necessarie per l'esecuzione di detti esami, quanto per le tecnologie da impiegare a tale fine. Si osserva inoltre, come meglio ribadito nel proseguo relativamente ai requisiti di attraversabilità dei parapetti, che alcuni vizi devono intendersi riconosciuti dall'appaltatore per facta concludentia, rendendo superflua la loro denuncia da parte del committente.
Ne consegue che dall'accettazione dell'opera non può utilmente decorrere alcun termine di decadenza dalla garanzia che l'appaltatore è tenuto a prestare;
né è dato rilevare dagli atti di causa elementi che inducano a ritenere che vi fosse una compiuta conoscenza dei vizi, prima dell'espletamento delle operazioni peritali.
19. Alla luce delle superiori argomentazioni risulta, dunque, irrilevante quanto dedotto al p.to I e II di CP_2
[...
, relativamente al ruolo del D.L. quale rappresentate del condominio in sede di accettazione dell'opera; mentre, invece, relativamente alla rappresentanza del D.L., con precipuo riferimento al potere di accettare la contabilità per nome e per conto del , l'irrilevanza della questione CP_1 deriva dal rigetto del motivo proposto dal , nella parte in cui contesta la validità della CP_1 contabilità posta alla base del diritto di credito di , come meglio illustrato infra. CP_2
20. Sempre con riferimento al p.to II, deve poi rilevarsi l'infondatezza delle conclusioni, cui perviene CP_2
[...
, circa la non debenza della penale da ritardo, a seguito dell'accettazione dell'opera.
Ed infatti, la clausola penale è volta a determinare, in via forfettaria e preventiva, l'ammontare del risarcimento correlato al ritardo nell'adempimento: finalità questa che nulla ha a che vedere con quelle sottese all'accettazione all'opera e con le quali può certamente coesistere. Né in senso contrario alla debenza è dato ritrarre, dalle previsioni contrattuali o dai successivi atti, elementi, da cui emerga la volontà da parte del di abdicare a tale diritto. CP_1
Parimenti, la debenza non è esclusa, in quanto, tenuto conto del corrispettivo dei lavori (stimato in contratto approssimativamente in € 352.00,00) e dei meccanismi di determinazione (€150,00 per giorno di ritardo), la penale non appare manifestamente eccessiva.
21. Relativamente al quantum della penale dovuta, lamenta che il Giudice di prime cure non CP_2 abbia tenuto conto del doc documento n. 4, dal quale dovrebbe evincersi la prova della giustificazione della sospensione dei lavori a causa del maltempo.
22. A tal riguardo si osserva, in primo luogo, che non indica nemmeno quali giorni a causa del CP_2 maltempo avrebbero dovuti essere scomputati dall'ammontare della penale dovuta, con tutte le conseguenze in punto di ammissibilità della doglianza. In secondo luogo, va rilevato come le mancanze argomentative sul punto si rivelino ancora più critiche, considerato che il prodotto doc. 4 non viene assolutamente commentato o illustrato, né la sua lettura offre elementi idonei a stabilire se effettivamente le condizioni meteo impedivano il regolare svolgimento dei lavori. Pertanto, le ragioni della sospensione in commento devono intendersi non provate.
pagina 6 di 14 23. Quanto, infine, alle deduzioni di cui al p.to III, va ribadita, anche sotto questo profilo, l'irrilevanza dell'avvenuta accettazione dell'opera rispetto alla decadenza della Committente dal diritto di garanzia, in ragione della inconoscibilità dei vizi e delle difformità del tipo di cui trattasi, come sopra meglio precisato. Di conseguenza, il conserva il diritto all'eliminazione dei vizi accertati in esito CP_1 al giudizio. Pertanto, atteso che le operazioni di ripristino comportano necessariamente la verniciatura dei parapetti (v. p.39 e s.s. CTU), ogni doglianza deve essere disattesa.
24. Tale gravame è, dunque, infondato.
25. Venendo al gravame proposto dal , deve, in primo luogo, rilevarsi la Controparte_1 carenza di interesse all'impugnazione del motivo sub I), relativo al vizio della verniciatura dei parapetti.
Infatti, come poc'anzi osservato, sebbene il Giudice abbia ritenuto tardivamente dedotto il vizio della verniciatura, facendo proprie le indicazioni del CTU, la sentenza reca tra le altre attività necessarie
“per mettere a norma i parapetti” ed emendare gli ulteriori vizi accertati, anche quella di “verniciare con colore a discrezione del ”. Controparte_1
26. È fondato, nei limiti di seguito precisati, il motivo sub II).
Con tale mezzo, per un verso, il censura l'attendibilità delle conclusioni cui è pervenuto il CP_1
CTU, deducendo l'erroneità delle modalità di accertamento adottate dal Consulente e, dunque, invocando la necessità dell'integrazione della perizia, relativamente alle prove di spinta sui parapetti frontali e laterali.
Per altro verso, dissente dall'interpretazione che il Consulente ha dato alla normativa applicabile ai fini dell'individuazione del parametro di riferimento per stabilire la conformità a legge dei parapetti rispetto ai requisiti di resistenza.
27. La normativa cui si fa riferimento è quella recata dal D.M. 14 gennaio 2008, “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni”, pubblicato nella G.U. n° 29 del 04/02/2008 “Supplemento
Ordinario n° 30” (normalmente citato come NTC 2008), cui è seguita la Circolare del Ministero delle
Infrastrutture n. 617 del 02/02/2009, recante le istruzioni per l'applicazione delle nuove norme tecniche e le NTC 2008, entrate definitivamente in vigore il 1° luglio 2009. Altra norma di riferimento è
l'Eurocodice 1 UNI-EN 1991-1-1 "Azioni sulle strutture" pubblicato nell'agosto 2004. (v. p 21 CTU).
28. Il Consulente sul punto afferma quanto segue:
“Per quanto riguarda i parapetti dei balconi, nelle NTC 2008 occorre riferirsi al Cap.
3.1.4 Carichi variabili e, nel dettaglio, alla Tabella 3.1.II - Valori di carico d'esercizio per le diverse categorie di edifici (ALLEGATO 33). Nel caso del è corretto scegliere la Cat. A - Controparte_1
Ambienti ad uso residenziale, che prevede, fra i vari parametri anche l'Hk, che è la spinta orizzontale a cui deve resistere il parapetto di un terrazzo o balcone, ed è pari a 1,00 kN/m; ma, nella stessa categoria, è specificato, fra parentesi, che vanno escluse le "aree suscettibili di affollamento" perché, diversamente, occorrerebbe far riferimento alla Cat. C2 - Balconi, ballatoi e scale comuni, ..., della
pagina 7 di 14 medesima tabella, e il valore di riferimento per la resistenza alla spinta orizzontale è il doppio, 2,00 kN/m. Per verificare in situ la resistenza dei parapetti si è ricorsi all' , di cui ho già Persona_1 relazionato, e i parapetti hanno dato prova di resistere (ALLEGATO 37) oltre il parametro indicato nella citata Tabella 3.1.II Cat. - A Ambienti ad uso residenziale (ALLEGATO 33) dove l'Hk, che è la spinta orizzontale a cui deve resistere il parapetto di un terrazzo o balcone, è 1,00 kN/m”.
Nel replicare alle osservazioni fatte pervenire dal CTP del , il CTU conferma quanto sopra CP_1 riportato, ossia:
“nel D.M. 14 gennaio 2008, (NTC 2008) il valore del parametro Hk, che è la spinta orizzontale a cui deve resistere il parapetto di un terrazzo o balcone, cui far riferimento è indicato Tabella 3.1.II Cat. - A
Ambienti ad uso residenziale (ALLEGATO 33) ed è di 1,00 kN/m. I balconi degli appartamenti del Condominio " " oggetto di causa fanno parte di unità immobiliari destinate ad appartamenti, CP_1 quindi l'uso è residenziale. La normativa non prevede che un appartamento privato sia suscettibile di affollamento perché un appartamento progettato e realizzato per ospitare un determinato numero di persone può contenere solo quella quantità. Nello stesso D.M. 14 gennaio 2008, stessa Tabella 3.1.II ma Cat. C (ALLEGATO 33), alla sottocategoria C2 sono indicati gli ambienti suscettibili di affollamento: Balconi, ballatoi e scale comuni (da leggersi: balconi comuni, ballatoi comuni, scale comuni)”.
29. Ritiene il Collegio che l'interpretazione data dal CTU non possa essere condivisa.
30. Depone in tal senso, in primo luogo il dato letterale. La norma infatti accosta l'aggettivo “comuni” unicamente al sostantivo “scale” e, trattandosi di normativa in tema di sicurezza, appare più aderente alle sue finalità ritenere che, laddove si fosse voluto intendere che tutti i luoghi indicati sono suscettibili di affollamento, si sarebbe provveduto a specificare che si tratta di balconi comuni, ballatoi comuni, scale comuni: in sostanza, si sarebbe dovuto ripetere l'aggettivo “comuni” in relazione a tutti i luoghi ivi indicati.
31. In secondo luogo, è altrettanto ragionevole immaginare che anche un balcone ad uso privato possa essere suscettibile di affollamento, non solo in ipotesi emergenziali o straordinarie, ma anche in contesti ordinari, come in occasioni di eventi in cui è normale attendersi l'utilizzo da parte di più utenti rispetto agli abituali residenti nell'appartamento. Tali evenienze, del resto, rappresentano eventualità tutt'altro che imprevedibili ed eccentriche, e costituiscono proprio le situazioni che generano il rischio che la normativa sopra richiamata intende evitare.
32. Deve, dunque, concludersi che il valore di riferimento per la resistenza alla spinta orizzontale è di 2,00
kN/m. Di conseguenza, i parapetti non posso ritenersi a norma.
Riferisce infatti il CTU:
“Stabilito il punto d'indagine, i tecnici dell' ci hanno chiesto conforto sul fatto che Persona_1 imprimeranno una spinta pari a 2,20 kN per verificare la resistenza del parapetto a 2,00 kN ricevendo dal sottoscritto CTU e dai CTP ovvia conferma;
la ragione risiede nel fatto che nelle NTC2018 la resistenza è indicata in 2,00 kN/m ed essendo i montanti verticali posti con un interasse di circa 1,10 m
l'uno dall'altro, con un semplice calcolo si è ottenuto il valore da applicare alla spinta (2,00 kN/m x 1,1 m = 2,20 kN). Preciso che ho scritto "circa" 1,10 m perché nel rilievo realizzato dal sottoscritto CTU,
l'interasse fra i montanti risulta essere di 1,09 m, ma l'approssimazione per eccesso fornisce maggior
pagina 8 di 14 garanzia alla prova. I balconi su cui sono state effettuate le prove si trovano sul lato Cesenatico, numerati 1 e 2 nel Verbale n. 7 redatto il 29 ottobre 2020 (ALLEGATO 32), iniziando dal numero 1 e scegliendo la posizione in corrispondenza del montante lato mare. La prova prevedeva due cicli di spinta, un primo ciclo con spinta fino a 1,00 kN e un secondo ciclo con spinta fino a 2,20 kN;
il primo ciclo non ha evidenziato anomalie mentre nel secondo ciclo di spinta a 2,00 kN è avvenuto il distacco fra i due elementi del parapetto, il frontale e il laterale, passando da una deformazione di 2,24 mm a una di 12,97/12,98 mm”.
33. Il vizio rilevato deve ritenersi sussistente anche con riguardo alle sezioni laterali. Il CTU, infatti, ne ha erroneamente evinto la conformità, osservando che “Dalla relazione sulle prove di spinta dell Per_1
si evince chiaramente che entrambe le prove fatte in situ hanno visto applicata una spinta
[...] che supera sia l'1,25 kN sia l'1,40 kN, per cui il sottoscritto CTU afferma che anche i parapetti laterali sono a norma NTC 2008”. Tuttavia, tali valori risultano evidentemente inferiori a quelli richiesti dalla normativa applicabile che, come sopra illustrato, richiede che i parapetti resistano ad una spinta pari a
2,00 kN.
34. Accertata la non conformità dei parapetti rispetto ai requisiti di resistenza alla spinta orizzontale, il motivo in parte qua va accolto, e deve essere condannata a rimuovere tale vizio, mediante CP_2 installazione di parapetti che resistano ad una spinta pari a 2,00 kN.
35. Deve, altresì, accogliersi il motivo sub III), in punto alla non conformità dei parapetti rispetto ai requisiti di non attraversabilità e alla sussistenza del “rischio di impiccagione”.
Nello specifico, il rappresenta che alla pag. 5 dell'atto di citazione aveva espressamente CP_1 contestato la violazione del D.M. 236/1989, art. 8.1.8., alle controparti, le quali si sarebbero limitate ad affermare la conformità dell'opera realizzata e l'inesistenza del rischio di impiccagione.
Lamenta che il CTU con il deposito della perizia aveva affermato che la norma invocata da parte attrice non fosse applicabile al caso di specie, trattandosi un intervento di "manutenzione straordinaria" e non di “ristrutturazione".
Censura, dunque, le conclusioni del CTU, deducendo che quest'ultimo doveva limitarsi ad accertare se l'opera rispettasse o meno la normativa menzionata.
36. Il motivo è fondato.
37. Non convincono, infatti, le argomentazioni per ritenere inapplicabile la normativa di cui al D.M.
236/1989, che si rivelano sostenute più da ragioni di forma che di sostanza, ossia per il solo fatto che
“il titolo edilizio presentato dal geom. IA CI nel 2014 è una C.I.L. di "Manutenzione straordinaria", in luogo di una “Ristrutturazione edilizia”: categoria questa che invece rientra per certo nel più ampio insieme delle opere di manutenzione straordinaria.
38. Assodata l'applicabilità della normativa in oggetto, occorre, affinché l'opera possa ritenersi a norma,
“che l'intero parapetto sia complessivamente alto almeno 100 cm e inattraversabile da una sfera di 10 cm di diametro” (v. art. 8.1.3, D.M. 236/1989)
pagina 9 di 14 39. Nel caso che ci occupa, il CTU ha rilevato che durante l'esecuzione del contratto “la ditta CP_2
di concerto al DL CI, ha aggiunto due elementi d'angolo in ogni parapetto dei novanta balconi
[...] per ridurre lo spazio esistente fra i due montanti d'angolo che era di 10 cm, con l'inserimento di detti elementi vi è uno spazio libero di 8 cm (ALLEGATO 2)” (p. 28 CTU).
40. Tuttavia, nonostante l'appaltatore si sia attivato per rimuovere tale difformità durante l'esecuzione del contratto -con ogni conseguenza circa il riconoscimento tacito del vizio in questione da parte dell'appaltatore e la superfluità di una sua denuncia da parte del committente (v. Cass. ord. n
30786/2023) -, il vizio non è stato emendato, dal momento che i parapetti dei balconi “presentano uno spazio fra il corrente superiore fermavetro e il corrimano di 12,5 cm, misurato in prospetto, che è maggiore dei 10 cm ammessi dalla norma” (p. 28 CTU).
41. Pertanto, il motivo va accolto e va condannata all'emenda del vizio relativo CP_2 all'attraversabilità, rendendo i parapetti conformi al D.M. 236/1989.
42. Non può invece trovare accoglimento il motivo sub IV), con cui l'appellante contesta la validità della contabilità dei lavori.
Se è vero che spetta all'impresa appaltatrice dimostrare tanto l'an che il quantum del preteso credito, altrettanto vero che è che le contestazioni della committente devono essere specifiche e puntuali: circostanza che nella fattispecie non si è affatto verificata.
Invero, a fronte della produzione da parte della ditta dei documenti “Stato Finale dei lavori eseguiti a tutto il 25.05.2016” e “Libretto misure n. 15” firmate dal direttore dei lavori, da ritenersi sufficienti a dimostrare il proprio credito, il Condominio committente verga contestazioni che, più che inficiare la veridicità di quanto riportato nei documenti de quibus, si arrestano all'insinuazione di un mero sospetto, ipotizzando manipolazioni e alterazioni non confortate da un serio e preciso supporto probatorio.
Del medesimo tenore si rivelano le contestazioni afferenti al merito del contenuto di detti documenti e la sua rispondenza ai lavori effettivamente svolti. Anche in questo caso le osservazioni si sostanziano in contestazioni prive di puntualità, per il cui accertamento sarebbe necessario un inammissibile esame esplorativo della contabilità in oggetto. In definitiva, il motivo è inammissibile.
43. Deve, invece, essere accolto il motivo sub V), relativo all'errore sulla quantificazione dell'importo dovuto quale penale per il ritardo.
Sul punto il Condominio lamenta che, sebbene il Giudice abbia riconosciuto un ritardo nella consegna dell'opera, e conseguentemente il diritto del Condominio alla corresponsione da parte di CP_2 della penale, nel fare ciò ha scomputato dal periodo in esame la sospensione di 62 gg (dal 01.07.2015 al 31.08.2015), laddove il medesimo periodo era già stato considerato dalle parti nella clausola di proroga del termine. Pertanto, il diritto del alla penale ammonterebbe a complessivi € CP_1
pagina 10 di 14 20.050,00 pari a 167 giorni di ritardo, e non a € 15.600 corrispondenti come stabilito dal primo giudice a 104 giorni di ritardo. (€ 150*giorno di ritardo).
44. Le argomentazioni devono essere condivise.
45. La clausola “Integrazione al contratto 7843/APP” (doc. 1, del 24 novembre 2014, con CP_1 riferimento alla consegna dell'opera, recita: “Termine di consegna dei lavori entro il 31/12/2015 salvo recupero dei giorni di sospensione per causa di forza maggiore, con sospensione del periodo dal
01/07/2015 al 31/08/2015 per consentire l'uso del fabbricato libero dai ponteggi”.
Ebbene, a fronte di un periodo di sospensione già previsto e compiutamente determinato (dal
01/07/2015 al 31/08/2015) in occasione della proroga del termine del novembre 2014, sarebbe contrario a logicità e ragionevolezza ritenere che il medesimo termine di consegna, espressamente fissato al 31/12/2015, sia intendersi ulteriormente prorogato in misura pari alla già contemplata sospensione.
In altri termini, appare più aderente al tenore letterale della pattuizione e alla finalità perseguita dalle parti attraverso la proroga, intendere il periodo dal 01/07/2015 al 31/08/2015 quale sospensione autorizzata dei lavori, fermo il termine per la consegna al 31/12/2015, salvo il verificarsi di cause di sospensione non prevedibili o quantificabili ex ante, come quelle dovute a forza maggiore.
Posto che, come sopra osservato, non v'è prova di tali ultime cause di sospensione, ai fini del computo dei giorni di ritardo, occorre prendere quale data iniziale la data stabilita per la consegna, ossia il
31.12.2015, e quale data finale quella di effettiva consegna dell'opera, cioè il 15 giugno 2016. Dal momento che tra le due date intercorrono 167 giorni, l'ammontare di quanto dovuto a titolo di penale, conformemente a quanto stabilito all'art. 2 del contratto di appalto, è pari a € 25.050,00 (€150*167 giorni di ritardo).
46. In accoglimento dell'esaminato motivo deve essere condannata al pagamento della somma di CP_2
€ 25.050,00 in favore del in luogo di quella di € 15.600,00 stabilita dal Controparte_1
Tribunale.
47. Venendo all'ultimo motivo articolato sub VI) dal , con il quale quest'ultimo chiede di CP_1 respingere le pretese relative ai compensi, o di rideterminarne l'ammontare, di e del CP_2 [...] alla luce dei loro inadempimenti contrattuali, deve osservarsi quanto segue. CP_4
48. In subiecta materia valgono i principi affermati da cass. ord. n. 27042/2024:
- Nel contratto d'opera intellettuale, qualora il committente non richieda la risoluzione del contratto per inadempimento ma solo il risarcimento dei danni, il professionista mantiene il diritto al compenso per la prestazione eseguita. La domanda risarcitoria non comporta la risoluzione del contratto, e le ragioni del committente possono trovare tutela in essa, purché non si tratti di vizi tali da rendere l'opera completamente inutilizzabile;
- “quando, invece, come nel caso di specie, l'opera sia affetta da vizi e difformità che non ne comportano la radicale inutilizzabilità, ed il committente non ne pretenda l'eliminazione diretta da
pagina 11 di 14 parte dell'esecutore dell'opera, chiedendo invece il risarcimento del danno per l'inesatto adempimento, come detti vizi non escludono il diritto dell'appaltatore al corrispettivo (Cass.n. 6009/2012) , così non escludono neppure il diritto al compenso in capo al progettista ed al direttore dei lavori per l'opera professionale prestata.”
49. Occorre distinguere tra la posizione del direttore dei lavori e quella dell'appaltatore dei lavori.
50. Dovendo ritenersi che l'opera, pur affetta da taluni vizi e difformità, non sia del tutto inservibile, CP_2
[...
ha diritto al proprio compenso nella misura di cui al decreto ingiuntivo opposto.
Premesso che deve escludersi la totale o completa inutilizzabilità dell'opera, la condanna dell'appaltatore alla eliminazione dei vizi come sopra specificata, fa sì che il diritto alla percezione del corrispettivo da parte dell'appaltatore sia subordinato alla completa eliminazione dei vizi suddetti, ferma restando la quantificazione di tali corrispettivi così come operata dal primo giudice e da confermarsi nella presente sede (si veda Cass. civ. n. 31378/2022: “ In caso di vizi delle opere eseguite in virtù di contratto di appalto, dal rifiuto opposto dal committente all'impegno assunto dall'appaltatore, dopo la consegna delle opere, di eliminazione dei difetti, il giudice non può far discendere automaticamente l'esigibilità del credito di quest'ultimo dovendo, piuttosto, valutare comparativamente il comportamento delle parti ed accertare se sia contraria a buona fede la mancata cooperazione del committente rispetto al rimedio proposto dall'appaltatore, alla stregua tanto delle obbligazioni principali del contratto di appalto, quanto di quelle collaterali di collaborazione e, comunque, considerando che il committente non può dirsi obbligato ad adempiere se non dopo
l'effettiva esecuzione dell'intervento diretto ad eliminare i difetti e le difformità dell'opera”).
51. Quanto invece al direttore dei lavori IA CI, vanno fatte le seguenti considerazioni.
Deve rilevarsi che, relativamente alla richiesta di condanna all'eliminazione dei vizi nei confronti del
Tecnico, il Giudice ha statuito che “Non può essere invece accolta la medesima domanda nei confronti del direttore lavori, atteso che non è normativamente previsto che possa essere condannato all'eliminazione dei vizi”.
Nell'accogliere la domanda di IA CI, ha poi affermato che “La responsabilità per i vizi potrebbe fondare una richiesta di risarcimento del danno ex art. 2236 c.c., qui non richiesta, ma non una riduzione del corrispettivo, che non è prevista dalla disciplina dettata dal codice civile per le professioni intellettuali”.
52. Nel proprio atto d'appello, il omette totalmente di confrontarsi con le suesposte statuizioni CP_1
e con le argomentazioni poste a fondamento, con conseguente inammissibilità del gravame in parte qua e passaggio in giudicato di tali capi. Ciò comporta, pertanto, la reiezione delle domande nei confronti del D.L. IA CI.
pagina 12 di 14 Inoltre, non essendo tenuto il direttore dei lavori alla eliminazione dei vizi, sulla base di una pronuncia passata in giudicato, non è configurabile una eccezione di inadempimento, presupponente, in quanto tale, l'obbligo di adempiere in capo al soggetto nei cui confronti viene sollevata l'eccezione.
53. Il rigetto delle domande nei confronti del D.L. IA CI, assicurato di rende Controparte_3 superfluo l'esame dell'appello incidentale dalla stessa proposto, poiché condizionato all'accoglimento delle domande spiegate dal , ma in questa sede respinte. Conseguentemente le spese di lite CP_1 Contr tra IA CI e vanno compensate.
54. Deve accogliersi l'appello incidentale proposto da IA CI, con il quale egli lamenta che, nonostante la totale soccombenza del in ragione del rigetto delle domande Controparte_1 riconvenzionali formulate dallo stesso nei confronti del Direttore dei Lavori, e nonostante l'accoglimento della domanda formulata dallo stesso Geom. IA CI, al fine di vedersi versati i residui onorari per l'attività svolta, il Tribunale ha disposto la compensazione delle spese tra il soccombente e il D.L. totalmente vittorioso. CP_1
Infatti, in esito all'esame del gravame proposto dal , quest'ultimo è risultato soccombente CP_1 nei confronti di CI IA, che invece ha visto accolta la propria domanda anche fase in questa fase di giudizio.
Pertanto, il deve essere condannato alla refusione delle spese di lite di entrambi i gradi a CP_1 favore di CI IA, liquidate come in dispositivo.
55. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite nei rapporti tra le altre parti del giudizio, la Corte dispone come di seguito.
Compensa le spese tra e in ragione della reciproca soccombenza. CP_2 Controparte_1
Compensa le spese tra IA CI e per le ragioni di cui in parte motiva. Controparte_3
Compensa le spese tra AXA ass.ni e tenuto conto del passaggio in giudicato Controparte_1 della pronuncia di rigetto della domanda proposta contro il direttore dei lavori assicurato.
Compensa le spese tra e IA CI, in ragione della mancata proposizione di domande CP_2 reciproche tra queste parti.
56. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono a carico di i presupposti per il raddoppio del versamento del CP_2 contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sugli appelli avverso la sentenza n. 761/2021 del Tribunale di
Forlì proposti da , GI IC, Controparte_1 CP_2 [...] così provvede: CP_3
I - rigetta l'appello proposto da CP_2
pagina 13 di 14 II - in parziale accoglimento dell'appello proposto dal : Controparte_1
a) condanna a eliminare i vizi descritti in motivazione ai paragrafi da 26 a 41, ferma CP_2 restando l'eliminazione dei vizi indicati nella parte motiva e dispositiva della sentenza appellata, nonché a corrispondere a a titolo di penale la maggior somma di euro Controparte_1
25.050,00, in essa assorbita quella liquidata allo stesso titolo nella sentenza appellata;
b) dispone che il diritto di di percepire il compenso di cui al decreto opposto sia CP_2
subordinato alla eliminazione dei vizi di cui al precedente capo del presente dispositivo;
III - in accoglimento dell'appello di GI IC, condanna a Controparte_1 rifondere GI IC le spese di lite del giudizio di primo grado, che si liquidano: quanto alla fase di accertamento tecnico preventivo in euro 3.645,00 per compensi, oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge e in euro 500,00 per anticipazione spese CTP;
quanto al primo grado di giudizio di merito, in euro 13.430,00 per compensi, oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge e C.U., come per legge;
IV - conferma nel resto la sentenza impugnata.
V - condanna a rifondere GI IC le spese di lite del presente Controparte_1 grado di giudizio, che liquida in euro 14.317,00, per compensi, oltre a rimborso forfettario per spese generali 15%, C.P.A., I.V.A. e C.U., come per legge;
VI - compensa le spese di lite del grado di appello tra e;
CP_2 Controparte_1
VII - compensa le spese di lite del grado di appello tra GI IC e Controparte_3
VIII - compensa le spese di lite del grado di appello tra e Controparte_3 CP_1
;
[...]
IX - compensa le spese di lite del grado di appello tra e GI IC;
CP_2
X - Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono a carico di i presupposti per il raddoppio del versamento del CP_2 contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della III Sezione Civile, il 25/02/2025.
Il Consigliere est.
Dott. Andrea Lama
Il Presidente
Dott. Giovanni Salina
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere dott. Andrea Lama Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 252/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANDREUCCI Controparte_1 P.IVA_1
GIORGIO e dell'avv. ANDREUCCI MICHELE ( PIAZZA GUIDAZZI N. 3 C.F._1
INT. 10 CESENA;
, elettivamente domiciliato in PIAZZA GUIDAZZI N.
3 - INT. 10
CESENApresso il difensore avv. ANDREUCCI GIORGIO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ABBONDANZA MATTEO e CP_2 P.IVA_2 dell'avv. D'ALTRI DANIELA ( ) VIA F.LLI SINTONI N. 27/D, PALAZZO C.F._2
ROMA CESENATICO;
, elettivamente domiciliato in VIA F.LLI SINTONI N. 27/D 47042
CESENATICOpresso il difensore avv. ABBONDANZA MATTEO
GI IC (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TASSINARI C.F._3
ROSARIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA GI MATTEOTTI 115
FORLI'presso il difensore avv. TASSINARI ROSARIA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BELTRAMI Controparte_3 P.IVA_3
MAURIZIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA J. ALLEGRETTI N. 7 47121
FORLI'presso il difensore avv. BELTRAMI MAURIZIO
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 14 1. Il ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 838/2017, Controparte_1 con il quale il Tribunale di Forlì gli aveva ingiunto di pagare la somma di € 116.471,56 in favore di per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria ai balconi del . CP_2 CP_1
1.1. A sostegno della propria opposizione, il ha contestato il credito di sia CP_1 CP_2 nell'an sia nel quantum, deducendo l'inesatto adempimento del contratto di appalto, l'esistenza di vizi dell'opera e il ritardo nell'esecuzione. Ha contestato altresì la conformità della contabilità ai lavori svolti e alle fatture azionate, nonché l'opponibilità di questa al stesso. Dunque, ha chiesto CP_1
l'accertamento degli inadempimenti e dei vizi lamentati, la condanna dei convenuti alla rimozione dei vizi a loro spese, e la condanna di al pagamento della penale contrattuale per il ritardo CP_2 nell'esecuzione dei lavori.
1.2. L'opponente ha chiesto e ottenuto inoltre la chiamata in causa del direttore dei lavori, geom. IA
CI, quale corresponsabile per i medesimi vizi.
2. Si costituiva , deducendo che: i vizi lamentati dal non sussistevano;
l'opera CP_2 CP_1 era stata approvata ai sensi della clausola 11.3 del contratto mediante la sottoscrizione del direttore dei lavori del verbale di collaudo del 23.09.16; la contabilità finale era stata sottoscritta dal direttore lavori in rappresentanza del;
dall'accettazione del 23.09.16 erano decorsi i termini di denunzia CP_1 dei vizi;
non c'era stata violazione dell'art. 11.1 del contratto, poiché le opere erano state consegnate dopo la verifica del direttore dei lavori di cui al verbale del 15.6.16 e consegnate con lettera in pari data, nella quale si invitava il condominio a comunicare eventuali rilievi;
la contabilità era stata svolta come da contratto e accettata dal d.l. in qualità di rappresentante del Condominio;
la clausola sulla penale non era stata approvata specificamente e comunque non vi erano stati ritardi.
3. Si costituiva altresì il GEOM. IC, contestando anch'egli quanto dedotto dal Condominio, e chiedendo in via riconvenzionale la condanna nei confronti dell'opponente al pagamento del residuo dovuto in ragione alle proprie spettanze pari ad € 11.470,00, oltre Iva. Chiedeva e otteneva la chiamata in manleva di la quale costituendosi eccepiva l'inoperatività della garanzia e Controparte_3 aderiva, in ogni caso, alle difese formulate dall'assicurato.
4. Istruita la causa documentalmente e mediante espletamento di C.T.U, con sentenza n. 761/2021 il
Tribunale confermava il decreto ingiuntivo opposto. In parziale accoglimento delle domande spiegate dal condominio, condannava a eliminare i vizi accertati, nonché a corrispondere a parte CP_2 attrice opponente a titolo di penale la somma di euro 15.600,00. In accoglimento della domanda riconvenzionale, condannato il a corrispondere a GI IC la somma di euro CP_1
11.470,00 oltre iva per gli spettanti compensi residui.
Così il dispositivo della decisione:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 2 di 14 - conferma il decreto ingiuntivo opposto (n. 838/17 del tribunale di Forlì); - condanna in CP_2 persona del legale rappresentante pro tempore a eliminare i vizi di cui al punto 7 di parte motiva nonché a corrispondere a parte attrice opponente a titolo di penale la somma di euro 15.600,00; - condanna in via riconvenzionale parte attrice opponente a corrispondere a IA CI la somma di euro 11.470,00 oltre iva. Spese compensate. Ctu a carico delle parti in egual misura”.
5. Nel motivare la decisione, preliminarmente il Tribunale disattendeva l'eccezione di decadenza formulata da in quanto generica, poiché non era stato indicato quale fosse il termine di CP_2 decadenza asseritamente spirato.
6. Alla luce delle risultanze istruttorie, il Tribunale riteneva:
“i parapetti (sono) conformi a norma quanto alla prova di spinta e anche quanto alla attraversabilità.
I vetri sono invece risultati difformi nello spessore rispetto alle previsioni contrattuali e richiedenti un diverso fissaggio, inoltre il corrimano è risultato differente da quello previsto dal contratto. Non ha invece riscontrato difetti nella posa della pavimentazione, salvo piccole difformità rientranti nelle tolleranze lavorative, né ha rilevato ammaloramenti, distacchi o fessurazioni. Nemmeno ha rilevato il vizio di “raccordo fra la muratura verticale e le solette di ingresso non eseguito a regola d'arte”. Ha inoltre rilevato che parte della “ferramenta” è effettivamente arrugginita, difetti di verniciatura di cui però non si può tenere conto in quanto non allegati in atto di citazione”.
6.1. Per il ripristino dei vizi accertati il Tribunale affermava:
“per mettere a norma i parapetti, come già indicato, occorra, a balcone e da ripetere per tutti i novanta balconi: - smontare i parapetti, - trasportarli in officina, - rimuovere il vetro rimuovendo la siliconatura, - sabbiare gli elementi metallici per rimuovere vernice e ruggine, dove presente, - saldare
i profili a L verticali perforati per fissare i fermavetro, - posare idoneo fondo contro le "nebbie saline",
- verniciare con colore a discrezione del - rimontare i parapetti in opera Controparte_1 utilizzando bulloneria di acciaio INOX, - rimontare i vetri siliconandoli, - montare i fermavetro. Sentiti diversi fornitori, raccolti i relativi preventivi, è possibile definire che ogni parapetto occorra, per eseguire quando elencato, circa € 780,00 a balcone. Essendo i balconi novanta, il complessivo risulta essere: 90 x 780,00 € = 70.219,00 € (il CTU corregge il totale che è pari a € 70.200,00)”.
6.2. Pertanto, il Tribunale condannava ad eliminare i vizi sopra indicati, eccetto quello relativo CP_2 alla verniciatura, poiché non tempestivamente allegato dal . CP_1
7. Il Tribunale non accoglieva, invece, la medesima domanda nei confronti del Direttore dei Lavori, osservando “che non è normativamente previsto che possa essere condannato all'eliminazione dei vizi”.
8. Relativamente alla contabilità dei lavori, di cui il aveva dedotto l'inopponibilità, il CP_1
Tribunale respingeva l'eccezione, osservando, da un lato, che la sottoscrizione da parte dalla direzione pagina 3 di 14 lavori solo nell'ultima pagina costituiva assunzione di paternità di tutto ciò che precedeva;
dall'altro lato, che l'astratta ed ipotetica sostituibilità dei fogli non assumeva rilievo, in quanto tale contestazione era priva di specificità.
9. Per quanto riguarda la penale, preliminarmente il Tribunale disattendeva l'eccezione di invalida della clausola per mancanza di specifica approvazione, poiché non trattavasi di contratto concluso mediante la sottoscrizione di moduli o formulari.
Nel merito, il Tribunale osservava che i lavori avrebbero dovuto essere terminati il 31.12.15, mentre la consegna era avvenuta il 15.6.16. Pertanto, tenuto conto della sospensione autorizzata dal 01.7.2015 al
31.08.2015, e rilevata la mancanza di prova circa sospensione per maltempo, stabiliva che i giorni di ritardo fossero 104 per un totale di euro 15.600.
10. Il Tribunale accoglieva, poi, la domanda riconvenzionale del geom. CI, che trovava fondamento nel verbale d'assemblea, nel quale si riconosceva un compenso nella percentuale del 5,5% dei lavori effettuati. Osservava inoltre che “la responsabilità per i vizi potrebbe fondare una richiesta di risarcimento del danno ex art. 2236 c.c., qui non richiesta, ma non una riduzione del corrispettivo, che non è prevista dalla disciplina dettata dal codice civile per le professioni intellettuali”. Pertanto, rilevato che l'ammontare contrattuale non pagato ammontava ad euro 11.470 oltre iva, condannava il a pagare tale somma. CP_1
11. Ai soli fini delle spese di lite, non essendovi alcuna condanna nei confronti di CI, il Giudice riteneva non evidente l'eccezione di inoperatività della polizza sollevata dalla chiamata in manleva.
12. Pertanto, procedeva alla compensazione delle spese sia nei rapporti tra e Controparte_3
l'assicurato, sia tra tutte le altre parti del giudizio, in ragione della complessità e dell'incertezza della vicenda.
13. Avverso tale sentenza proponeva appello il , articolando i seguenti Controparte_1 motivi in punto a:
I) Il vizio della verniciatura dei parapetti: tempestività dell'allegazione e della contestazione;
II) La non conformità dei parapetti rispetto ai requisiti di resistenza alla spinta orizzontale;
III) La non conformità dei parapetti rispetto ai requisiti di non attraversabilità – la sussistenza del rischio di impiccagione;
IV) La validità della contestazione sulla contabilità dei lavori;
V) L'errore sulla quantificazione dell'importo dovuto quale penale per il ritardo;
VI) L'infondatezza dei crediti vantati da e dal geom. IA CI. CP_2
14. Si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello del , e Controparte_3 CP_1 proponendo appello incidentale condizionato.
pagina 4 di 14 15. Si costituiva altresì IC GI, chiedendo la reiezione dei gravami proposti dal e CP_1 da insistendo per l'accoglimento del proprio motivo di impugnazione incidentale Controparte_3 in punto di spese di lite, compensate dal primo Giudice.
16. si costituiva, proponendo appello incidentale tardivo. CP_2
16.1 Al p.to I., deduceva che il contratto di appalto prevedeva che il fosse rappresentato CP_1 dalla D.L.; pertanto, la sottoscrizione sia verbale di collaudo con esito positivo, sia della contabilità da parte di quest'ultimo, aveva comportato l'accettazione tanto dell'opera per come eseguita, tanto della contabilità, con ogni conseguenza anche in punto a decadenza/prescrizione nella denuncia dei vizi.
16.2 Al p.to II., censurava la parte della sentenza in cui il Giudice aveva ritenuto generica l'eccezione di decadenza e prescrizione, laddove il termine di decadenza avrebbe dovuto coincidere con l'accettazione mediante sottoscrizione in data 23.09.2016 del verbale di accettazione da parte del D.L. dotato di tale potere. Dunque, sosteneva che “per i medesimi presupposti di accettazione senza contestazione, la penale non va applicata in quanto il non l'ha richiesta sia in merito alla contabilità finale, CP_1 anch'essa accettata, sia in merito a riserve non eseguite in merito al ritardo nella consegna intervenuta il 15.06.2016”.
16.3 Sempre con riferimento alla penale, deduceva che le eccezioni formulate non erano solamente quelle ex art. 1342 c.c., ma esse riguardavano altresì il ritardo determinato sia dalla sospensione autorizzata dal 01.7.2015 al 31.08.2015, sia dalle avverse condizioni meteo di cui al documento n. 4, che non sarebbe stato esaminato dal Giudice di prime cure, né contestato dalla controparte. CP_ 16.4 Al p.to III. lamentava l'erroneità della sentenza in merito alle lavorazioni da eseguirsi dalla di cui al punto 7 della sentenza. Nello specifico evidenziava che la verniciatura, come da sentenza, non era dovuta. Deduceva che l'opera era stata accettata, che ogni modifica era stata disposta dal condominio e che, ad ogni modo, l'opera finale era stata accettata e non contestata al momento della consegna e della verifica della stessa. Pertanto, non essendo i balconi inutilizzabili, e vertendosi dunque nell'ipotesi di cui all'art. 1667 e non 1669 c.c., vi sarebbe stato solo da svolgere il diverso fissaggio degli stessi vetri e la sostituzione di ferramenta arrugginita con acciaio Inox, e non anche le ulteriori lavorazioni che avrebbero reso necessario lo smontaggio e la verniciatura dei parapetti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
17. Ragioni di priorità logica e giuridica impongono di procedere preliminarmente all'esame dei motivi d'appello formulati da . CP_2
18. A tal fine, occorre premettere che i vizi e le difformità accertate in primo grado, e della cui esistenza si discute in questa sede, non erano prima facie riconoscibili, nemmeno da parte di coloro che abbiano competenze specifiche in materia. L'accertamento, infatti, ha richiesto esami, misurazioni e test tecnici complessi, per accertare la corrispondenza delle opere alla normativa allora vigente, alla legis artis e al pagina 5 di 14 contratto, e ciò tanto per le conoscenze necessarie per l'esecuzione di detti esami, quanto per le tecnologie da impiegare a tale fine. Si osserva inoltre, come meglio ribadito nel proseguo relativamente ai requisiti di attraversabilità dei parapetti, che alcuni vizi devono intendersi riconosciuti dall'appaltatore per facta concludentia, rendendo superflua la loro denuncia da parte del committente.
Ne consegue che dall'accettazione dell'opera non può utilmente decorrere alcun termine di decadenza dalla garanzia che l'appaltatore è tenuto a prestare;
né è dato rilevare dagli atti di causa elementi che inducano a ritenere che vi fosse una compiuta conoscenza dei vizi, prima dell'espletamento delle operazioni peritali.
19. Alla luce delle superiori argomentazioni risulta, dunque, irrilevante quanto dedotto al p.to I e II di CP_2
[...
, relativamente al ruolo del D.L. quale rappresentate del condominio in sede di accettazione dell'opera; mentre, invece, relativamente alla rappresentanza del D.L., con precipuo riferimento al potere di accettare la contabilità per nome e per conto del , l'irrilevanza della questione CP_1 deriva dal rigetto del motivo proposto dal , nella parte in cui contesta la validità della CP_1 contabilità posta alla base del diritto di credito di , come meglio illustrato infra. CP_2
20. Sempre con riferimento al p.to II, deve poi rilevarsi l'infondatezza delle conclusioni, cui perviene CP_2
[...
, circa la non debenza della penale da ritardo, a seguito dell'accettazione dell'opera.
Ed infatti, la clausola penale è volta a determinare, in via forfettaria e preventiva, l'ammontare del risarcimento correlato al ritardo nell'adempimento: finalità questa che nulla ha a che vedere con quelle sottese all'accettazione all'opera e con le quali può certamente coesistere. Né in senso contrario alla debenza è dato ritrarre, dalle previsioni contrattuali o dai successivi atti, elementi, da cui emerga la volontà da parte del di abdicare a tale diritto. CP_1
Parimenti, la debenza non è esclusa, in quanto, tenuto conto del corrispettivo dei lavori (stimato in contratto approssimativamente in € 352.00,00) e dei meccanismi di determinazione (€150,00 per giorno di ritardo), la penale non appare manifestamente eccessiva.
21. Relativamente al quantum della penale dovuta, lamenta che il Giudice di prime cure non CP_2 abbia tenuto conto del doc documento n. 4, dal quale dovrebbe evincersi la prova della giustificazione della sospensione dei lavori a causa del maltempo.
22. A tal riguardo si osserva, in primo luogo, che non indica nemmeno quali giorni a causa del CP_2 maltempo avrebbero dovuti essere scomputati dall'ammontare della penale dovuta, con tutte le conseguenze in punto di ammissibilità della doglianza. In secondo luogo, va rilevato come le mancanze argomentative sul punto si rivelino ancora più critiche, considerato che il prodotto doc. 4 non viene assolutamente commentato o illustrato, né la sua lettura offre elementi idonei a stabilire se effettivamente le condizioni meteo impedivano il regolare svolgimento dei lavori. Pertanto, le ragioni della sospensione in commento devono intendersi non provate.
pagina 6 di 14 23. Quanto, infine, alle deduzioni di cui al p.to III, va ribadita, anche sotto questo profilo, l'irrilevanza dell'avvenuta accettazione dell'opera rispetto alla decadenza della Committente dal diritto di garanzia, in ragione della inconoscibilità dei vizi e delle difformità del tipo di cui trattasi, come sopra meglio precisato. Di conseguenza, il conserva il diritto all'eliminazione dei vizi accertati in esito CP_1 al giudizio. Pertanto, atteso che le operazioni di ripristino comportano necessariamente la verniciatura dei parapetti (v. p.39 e s.s. CTU), ogni doglianza deve essere disattesa.
24. Tale gravame è, dunque, infondato.
25. Venendo al gravame proposto dal , deve, in primo luogo, rilevarsi la Controparte_1 carenza di interesse all'impugnazione del motivo sub I), relativo al vizio della verniciatura dei parapetti.
Infatti, come poc'anzi osservato, sebbene il Giudice abbia ritenuto tardivamente dedotto il vizio della verniciatura, facendo proprie le indicazioni del CTU, la sentenza reca tra le altre attività necessarie
“per mettere a norma i parapetti” ed emendare gli ulteriori vizi accertati, anche quella di “verniciare con colore a discrezione del ”. Controparte_1
26. È fondato, nei limiti di seguito precisati, il motivo sub II).
Con tale mezzo, per un verso, il censura l'attendibilità delle conclusioni cui è pervenuto il CP_1
CTU, deducendo l'erroneità delle modalità di accertamento adottate dal Consulente e, dunque, invocando la necessità dell'integrazione della perizia, relativamente alle prove di spinta sui parapetti frontali e laterali.
Per altro verso, dissente dall'interpretazione che il Consulente ha dato alla normativa applicabile ai fini dell'individuazione del parametro di riferimento per stabilire la conformità a legge dei parapetti rispetto ai requisiti di resistenza.
27. La normativa cui si fa riferimento è quella recata dal D.M. 14 gennaio 2008, “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni”, pubblicato nella G.U. n° 29 del 04/02/2008 “Supplemento
Ordinario n° 30” (normalmente citato come NTC 2008), cui è seguita la Circolare del Ministero delle
Infrastrutture n. 617 del 02/02/2009, recante le istruzioni per l'applicazione delle nuove norme tecniche e le NTC 2008, entrate definitivamente in vigore il 1° luglio 2009. Altra norma di riferimento è
l'Eurocodice 1 UNI-EN 1991-1-1 "Azioni sulle strutture" pubblicato nell'agosto 2004. (v. p 21 CTU).
28. Il Consulente sul punto afferma quanto segue:
“Per quanto riguarda i parapetti dei balconi, nelle NTC 2008 occorre riferirsi al Cap.
3.1.4 Carichi variabili e, nel dettaglio, alla Tabella 3.1.II - Valori di carico d'esercizio per le diverse categorie di edifici (ALLEGATO 33). Nel caso del è corretto scegliere la Cat. A - Controparte_1
Ambienti ad uso residenziale, che prevede, fra i vari parametri anche l'Hk, che è la spinta orizzontale a cui deve resistere il parapetto di un terrazzo o balcone, ed è pari a 1,00 kN/m; ma, nella stessa categoria, è specificato, fra parentesi, che vanno escluse le "aree suscettibili di affollamento" perché, diversamente, occorrerebbe far riferimento alla Cat. C2 - Balconi, ballatoi e scale comuni, ..., della
pagina 7 di 14 medesima tabella, e il valore di riferimento per la resistenza alla spinta orizzontale è il doppio, 2,00 kN/m. Per verificare in situ la resistenza dei parapetti si è ricorsi all' , di cui ho già Persona_1 relazionato, e i parapetti hanno dato prova di resistere (ALLEGATO 37) oltre il parametro indicato nella citata Tabella 3.1.II Cat. - A Ambienti ad uso residenziale (ALLEGATO 33) dove l'Hk, che è la spinta orizzontale a cui deve resistere il parapetto di un terrazzo o balcone, è 1,00 kN/m”.
Nel replicare alle osservazioni fatte pervenire dal CTP del , il CTU conferma quanto sopra CP_1 riportato, ossia:
“nel D.M. 14 gennaio 2008, (NTC 2008) il valore del parametro Hk, che è la spinta orizzontale a cui deve resistere il parapetto di un terrazzo o balcone, cui far riferimento è indicato Tabella 3.1.II Cat. - A
Ambienti ad uso residenziale (ALLEGATO 33) ed è di 1,00 kN/m. I balconi degli appartamenti del Condominio " " oggetto di causa fanno parte di unità immobiliari destinate ad appartamenti, CP_1 quindi l'uso è residenziale. La normativa non prevede che un appartamento privato sia suscettibile di affollamento perché un appartamento progettato e realizzato per ospitare un determinato numero di persone può contenere solo quella quantità. Nello stesso D.M. 14 gennaio 2008, stessa Tabella 3.1.II ma Cat. C (ALLEGATO 33), alla sottocategoria C2 sono indicati gli ambienti suscettibili di affollamento: Balconi, ballatoi e scale comuni (da leggersi: balconi comuni, ballatoi comuni, scale comuni)”.
29. Ritiene il Collegio che l'interpretazione data dal CTU non possa essere condivisa.
30. Depone in tal senso, in primo luogo il dato letterale. La norma infatti accosta l'aggettivo “comuni” unicamente al sostantivo “scale” e, trattandosi di normativa in tema di sicurezza, appare più aderente alle sue finalità ritenere che, laddove si fosse voluto intendere che tutti i luoghi indicati sono suscettibili di affollamento, si sarebbe provveduto a specificare che si tratta di balconi comuni, ballatoi comuni, scale comuni: in sostanza, si sarebbe dovuto ripetere l'aggettivo “comuni” in relazione a tutti i luoghi ivi indicati.
31. In secondo luogo, è altrettanto ragionevole immaginare che anche un balcone ad uso privato possa essere suscettibile di affollamento, non solo in ipotesi emergenziali o straordinarie, ma anche in contesti ordinari, come in occasioni di eventi in cui è normale attendersi l'utilizzo da parte di più utenti rispetto agli abituali residenti nell'appartamento. Tali evenienze, del resto, rappresentano eventualità tutt'altro che imprevedibili ed eccentriche, e costituiscono proprio le situazioni che generano il rischio che la normativa sopra richiamata intende evitare.
32. Deve, dunque, concludersi che il valore di riferimento per la resistenza alla spinta orizzontale è di 2,00
kN/m. Di conseguenza, i parapetti non posso ritenersi a norma.
Riferisce infatti il CTU:
“Stabilito il punto d'indagine, i tecnici dell' ci hanno chiesto conforto sul fatto che Persona_1 imprimeranno una spinta pari a 2,20 kN per verificare la resistenza del parapetto a 2,00 kN ricevendo dal sottoscritto CTU e dai CTP ovvia conferma;
la ragione risiede nel fatto che nelle NTC2018 la resistenza è indicata in 2,00 kN/m ed essendo i montanti verticali posti con un interasse di circa 1,10 m
l'uno dall'altro, con un semplice calcolo si è ottenuto il valore da applicare alla spinta (2,00 kN/m x 1,1 m = 2,20 kN). Preciso che ho scritto "circa" 1,10 m perché nel rilievo realizzato dal sottoscritto CTU,
l'interasse fra i montanti risulta essere di 1,09 m, ma l'approssimazione per eccesso fornisce maggior
pagina 8 di 14 garanzia alla prova. I balconi su cui sono state effettuate le prove si trovano sul lato Cesenatico, numerati 1 e 2 nel Verbale n. 7 redatto il 29 ottobre 2020 (ALLEGATO 32), iniziando dal numero 1 e scegliendo la posizione in corrispondenza del montante lato mare. La prova prevedeva due cicli di spinta, un primo ciclo con spinta fino a 1,00 kN e un secondo ciclo con spinta fino a 2,20 kN;
il primo ciclo non ha evidenziato anomalie mentre nel secondo ciclo di spinta a 2,00 kN è avvenuto il distacco fra i due elementi del parapetto, il frontale e il laterale, passando da una deformazione di 2,24 mm a una di 12,97/12,98 mm”.
33. Il vizio rilevato deve ritenersi sussistente anche con riguardo alle sezioni laterali. Il CTU, infatti, ne ha erroneamente evinto la conformità, osservando che “Dalla relazione sulle prove di spinta dell Per_1
si evince chiaramente che entrambe le prove fatte in situ hanno visto applicata una spinta
[...] che supera sia l'1,25 kN sia l'1,40 kN, per cui il sottoscritto CTU afferma che anche i parapetti laterali sono a norma NTC 2008”. Tuttavia, tali valori risultano evidentemente inferiori a quelli richiesti dalla normativa applicabile che, come sopra illustrato, richiede che i parapetti resistano ad una spinta pari a
2,00 kN.
34. Accertata la non conformità dei parapetti rispetto ai requisiti di resistenza alla spinta orizzontale, il motivo in parte qua va accolto, e deve essere condannata a rimuovere tale vizio, mediante CP_2 installazione di parapetti che resistano ad una spinta pari a 2,00 kN.
35. Deve, altresì, accogliersi il motivo sub III), in punto alla non conformità dei parapetti rispetto ai requisiti di non attraversabilità e alla sussistenza del “rischio di impiccagione”.
Nello specifico, il rappresenta che alla pag. 5 dell'atto di citazione aveva espressamente CP_1 contestato la violazione del D.M. 236/1989, art. 8.1.8., alle controparti, le quali si sarebbero limitate ad affermare la conformità dell'opera realizzata e l'inesistenza del rischio di impiccagione.
Lamenta che il CTU con il deposito della perizia aveva affermato che la norma invocata da parte attrice non fosse applicabile al caso di specie, trattandosi un intervento di "manutenzione straordinaria" e non di “ristrutturazione".
Censura, dunque, le conclusioni del CTU, deducendo che quest'ultimo doveva limitarsi ad accertare se l'opera rispettasse o meno la normativa menzionata.
36. Il motivo è fondato.
37. Non convincono, infatti, le argomentazioni per ritenere inapplicabile la normativa di cui al D.M.
236/1989, che si rivelano sostenute più da ragioni di forma che di sostanza, ossia per il solo fatto che
“il titolo edilizio presentato dal geom. IA CI nel 2014 è una C.I.L. di "Manutenzione straordinaria", in luogo di una “Ristrutturazione edilizia”: categoria questa che invece rientra per certo nel più ampio insieme delle opere di manutenzione straordinaria.
38. Assodata l'applicabilità della normativa in oggetto, occorre, affinché l'opera possa ritenersi a norma,
“che l'intero parapetto sia complessivamente alto almeno 100 cm e inattraversabile da una sfera di 10 cm di diametro” (v. art. 8.1.3, D.M. 236/1989)
pagina 9 di 14 39. Nel caso che ci occupa, il CTU ha rilevato che durante l'esecuzione del contratto “la ditta CP_2
di concerto al DL CI, ha aggiunto due elementi d'angolo in ogni parapetto dei novanta balconi
[...] per ridurre lo spazio esistente fra i due montanti d'angolo che era di 10 cm, con l'inserimento di detti elementi vi è uno spazio libero di 8 cm (ALLEGATO 2)” (p. 28 CTU).
40. Tuttavia, nonostante l'appaltatore si sia attivato per rimuovere tale difformità durante l'esecuzione del contratto -con ogni conseguenza circa il riconoscimento tacito del vizio in questione da parte dell'appaltatore e la superfluità di una sua denuncia da parte del committente (v. Cass. ord. n
30786/2023) -, il vizio non è stato emendato, dal momento che i parapetti dei balconi “presentano uno spazio fra il corrente superiore fermavetro e il corrimano di 12,5 cm, misurato in prospetto, che è maggiore dei 10 cm ammessi dalla norma” (p. 28 CTU).
41. Pertanto, il motivo va accolto e va condannata all'emenda del vizio relativo CP_2 all'attraversabilità, rendendo i parapetti conformi al D.M. 236/1989.
42. Non può invece trovare accoglimento il motivo sub IV), con cui l'appellante contesta la validità della contabilità dei lavori.
Se è vero che spetta all'impresa appaltatrice dimostrare tanto l'an che il quantum del preteso credito, altrettanto vero che è che le contestazioni della committente devono essere specifiche e puntuali: circostanza che nella fattispecie non si è affatto verificata.
Invero, a fronte della produzione da parte della ditta dei documenti “Stato Finale dei lavori eseguiti a tutto il 25.05.2016” e “Libretto misure n. 15” firmate dal direttore dei lavori, da ritenersi sufficienti a dimostrare il proprio credito, il Condominio committente verga contestazioni che, più che inficiare la veridicità di quanto riportato nei documenti de quibus, si arrestano all'insinuazione di un mero sospetto, ipotizzando manipolazioni e alterazioni non confortate da un serio e preciso supporto probatorio.
Del medesimo tenore si rivelano le contestazioni afferenti al merito del contenuto di detti documenti e la sua rispondenza ai lavori effettivamente svolti. Anche in questo caso le osservazioni si sostanziano in contestazioni prive di puntualità, per il cui accertamento sarebbe necessario un inammissibile esame esplorativo della contabilità in oggetto. In definitiva, il motivo è inammissibile.
43. Deve, invece, essere accolto il motivo sub V), relativo all'errore sulla quantificazione dell'importo dovuto quale penale per il ritardo.
Sul punto il Condominio lamenta che, sebbene il Giudice abbia riconosciuto un ritardo nella consegna dell'opera, e conseguentemente il diritto del Condominio alla corresponsione da parte di CP_2 della penale, nel fare ciò ha scomputato dal periodo in esame la sospensione di 62 gg (dal 01.07.2015 al 31.08.2015), laddove il medesimo periodo era già stato considerato dalle parti nella clausola di proroga del termine. Pertanto, il diritto del alla penale ammonterebbe a complessivi € CP_1
pagina 10 di 14 20.050,00 pari a 167 giorni di ritardo, e non a € 15.600 corrispondenti come stabilito dal primo giudice a 104 giorni di ritardo. (€ 150*giorno di ritardo).
44. Le argomentazioni devono essere condivise.
45. La clausola “Integrazione al contratto 7843/APP” (doc. 1, del 24 novembre 2014, con CP_1 riferimento alla consegna dell'opera, recita: “Termine di consegna dei lavori entro il 31/12/2015 salvo recupero dei giorni di sospensione per causa di forza maggiore, con sospensione del periodo dal
01/07/2015 al 31/08/2015 per consentire l'uso del fabbricato libero dai ponteggi”.
Ebbene, a fronte di un periodo di sospensione già previsto e compiutamente determinato (dal
01/07/2015 al 31/08/2015) in occasione della proroga del termine del novembre 2014, sarebbe contrario a logicità e ragionevolezza ritenere che il medesimo termine di consegna, espressamente fissato al 31/12/2015, sia intendersi ulteriormente prorogato in misura pari alla già contemplata sospensione.
In altri termini, appare più aderente al tenore letterale della pattuizione e alla finalità perseguita dalle parti attraverso la proroga, intendere il periodo dal 01/07/2015 al 31/08/2015 quale sospensione autorizzata dei lavori, fermo il termine per la consegna al 31/12/2015, salvo il verificarsi di cause di sospensione non prevedibili o quantificabili ex ante, come quelle dovute a forza maggiore.
Posto che, come sopra osservato, non v'è prova di tali ultime cause di sospensione, ai fini del computo dei giorni di ritardo, occorre prendere quale data iniziale la data stabilita per la consegna, ossia il
31.12.2015, e quale data finale quella di effettiva consegna dell'opera, cioè il 15 giugno 2016. Dal momento che tra le due date intercorrono 167 giorni, l'ammontare di quanto dovuto a titolo di penale, conformemente a quanto stabilito all'art. 2 del contratto di appalto, è pari a € 25.050,00 (€150*167 giorni di ritardo).
46. In accoglimento dell'esaminato motivo deve essere condannata al pagamento della somma di CP_2
€ 25.050,00 in favore del in luogo di quella di € 15.600,00 stabilita dal Controparte_1
Tribunale.
47. Venendo all'ultimo motivo articolato sub VI) dal , con il quale quest'ultimo chiede di CP_1 respingere le pretese relative ai compensi, o di rideterminarne l'ammontare, di e del CP_2 [...] alla luce dei loro inadempimenti contrattuali, deve osservarsi quanto segue. CP_4
48. In subiecta materia valgono i principi affermati da cass. ord. n. 27042/2024:
- Nel contratto d'opera intellettuale, qualora il committente non richieda la risoluzione del contratto per inadempimento ma solo il risarcimento dei danni, il professionista mantiene il diritto al compenso per la prestazione eseguita. La domanda risarcitoria non comporta la risoluzione del contratto, e le ragioni del committente possono trovare tutela in essa, purché non si tratti di vizi tali da rendere l'opera completamente inutilizzabile;
- “quando, invece, come nel caso di specie, l'opera sia affetta da vizi e difformità che non ne comportano la radicale inutilizzabilità, ed il committente non ne pretenda l'eliminazione diretta da
pagina 11 di 14 parte dell'esecutore dell'opera, chiedendo invece il risarcimento del danno per l'inesatto adempimento, come detti vizi non escludono il diritto dell'appaltatore al corrispettivo (Cass.n. 6009/2012) , così non escludono neppure il diritto al compenso in capo al progettista ed al direttore dei lavori per l'opera professionale prestata.”
49. Occorre distinguere tra la posizione del direttore dei lavori e quella dell'appaltatore dei lavori.
50. Dovendo ritenersi che l'opera, pur affetta da taluni vizi e difformità, non sia del tutto inservibile, CP_2
[...
ha diritto al proprio compenso nella misura di cui al decreto ingiuntivo opposto.
Premesso che deve escludersi la totale o completa inutilizzabilità dell'opera, la condanna dell'appaltatore alla eliminazione dei vizi come sopra specificata, fa sì che il diritto alla percezione del corrispettivo da parte dell'appaltatore sia subordinato alla completa eliminazione dei vizi suddetti, ferma restando la quantificazione di tali corrispettivi così come operata dal primo giudice e da confermarsi nella presente sede (si veda Cass. civ. n. 31378/2022: “ In caso di vizi delle opere eseguite in virtù di contratto di appalto, dal rifiuto opposto dal committente all'impegno assunto dall'appaltatore, dopo la consegna delle opere, di eliminazione dei difetti, il giudice non può far discendere automaticamente l'esigibilità del credito di quest'ultimo dovendo, piuttosto, valutare comparativamente il comportamento delle parti ed accertare se sia contraria a buona fede la mancata cooperazione del committente rispetto al rimedio proposto dall'appaltatore, alla stregua tanto delle obbligazioni principali del contratto di appalto, quanto di quelle collaterali di collaborazione e, comunque, considerando che il committente non può dirsi obbligato ad adempiere se non dopo
l'effettiva esecuzione dell'intervento diretto ad eliminare i difetti e le difformità dell'opera”).
51. Quanto invece al direttore dei lavori IA CI, vanno fatte le seguenti considerazioni.
Deve rilevarsi che, relativamente alla richiesta di condanna all'eliminazione dei vizi nei confronti del
Tecnico, il Giudice ha statuito che “Non può essere invece accolta la medesima domanda nei confronti del direttore lavori, atteso che non è normativamente previsto che possa essere condannato all'eliminazione dei vizi”.
Nell'accogliere la domanda di IA CI, ha poi affermato che “La responsabilità per i vizi potrebbe fondare una richiesta di risarcimento del danno ex art. 2236 c.c., qui non richiesta, ma non una riduzione del corrispettivo, che non è prevista dalla disciplina dettata dal codice civile per le professioni intellettuali”.
52. Nel proprio atto d'appello, il omette totalmente di confrontarsi con le suesposte statuizioni CP_1
e con le argomentazioni poste a fondamento, con conseguente inammissibilità del gravame in parte qua e passaggio in giudicato di tali capi. Ciò comporta, pertanto, la reiezione delle domande nei confronti del D.L. IA CI.
pagina 12 di 14 Inoltre, non essendo tenuto il direttore dei lavori alla eliminazione dei vizi, sulla base di una pronuncia passata in giudicato, non è configurabile una eccezione di inadempimento, presupponente, in quanto tale, l'obbligo di adempiere in capo al soggetto nei cui confronti viene sollevata l'eccezione.
53. Il rigetto delle domande nei confronti del D.L. IA CI, assicurato di rende Controparte_3 superfluo l'esame dell'appello incidentale dalla stessa proposto, poiché condizionato all'accoglimento delle domande spiegate dal , ma in questa sede respinte. Conseguentemente le spese di lite CP_1 Contr tra IA CI e vanno compensate.
54. Deve accogliersi l'appello incidentale proposto da IA CI, con il quale egli lamenta che, nonostante la totale soccombenza del in ragione del rigetto delle domande Controparte_1 riconvenzionali formulate dallo stesso nei confronti del Direttore dei Lavori, e nonostante l'accoglimento della domanda formulata dallo stesso Geom. IA CI, al fine di vedersi versati i residui onorari per l'attività svolta, il Tribunale ha disposto la compensazione delle spese tra il soccombente e il D.L. totalmente vittorioso. CP_1
Infatti, in esito all'esame del gravame proposto dal , quest'ultimo è risultato soccombente CP_1 nei confronti di CI IA, che invece ha visto accolta la propria domanda anche fase in questa fase di giudizio.
Pertanto, il deve essere condannato alla refusione delle spese di lite di entrambi i gradi a CP_1 favore di CI IA, liquidate come in dispositivo.
55. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite nei rapporti tra le altre parti del giudizio, la Corte dispone come di seguito.
Compensa le spese tra e in ragione della reciproca soccombenza. CP_2 Controparte_1
Compensa le spese tra IA CI e per le ragioni di cui in parte motiva. Controparte_3
Compensa le spese tra AXA ass.ni e tenuto conto del passaggio in giudicato Controparte_1 della pronuncia di rigetto della domanda proposta contro il direttore dei lavori assicurato.
Compensa le spese tra e IA CI, in ragione della mancata proposizione di domande CP_2 reciproche tra queste parti.
56. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono a carico di i presupposti per il raddoppio del versamento del CP_2 contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sugli appelli avverso la sentenza n. 761/2021 del Tribunale di
Forlì proposti da , GI IC, Controparte_1 CP_2 [...] così provvede: CP_3
I - rigetta l'appello proposto da CP_2
pagina 13 di 14 II - in parziale accoglimento dell'appello proposto dal : Controparte_1
a) condanna a eliminare i vizi descritti in motivazione ai paragrafi da 26 a 41, ferma CP_2 restando l'eliminazione dei vizi indicati nella parte motiva e dispositiva della sentenza appellata, nonché a corrispondere a a titolo di penale la maggior somma di euro Controparte_1
25.050,00, in essa assorbita quella liquidata allo stesso titolo nella sentenza appellata;
b) dispone che il diritto di di percepire il compenso di cui al decreto opposto sia CP_2
subordinato alla eliminazione dei vizi di cui al precedente capo del presente dispositivo;
III - in accoglimento dell'appello di GI IC, condanna a Controparte_1 rifondere GI IC le spese di lite del giudizio di primo grado, che si liquidano: quanto alla fase di accertamento tecnico preventivo in euro 3.645,00 per compensi, oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge e in euro 500,00 per anticipazione spese CTP;
quanto al primo grado di giudizio di merito, in euro 13.430,00 per compensi, oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge e C.U., come per legge;
IV - conferma nel resto la sentenza impugnata.
V - condanna a rifondere GI IC le spese di lite del presente Controparte_1 grado di giudizio, che liquida in euro 14.317,00, per compensi, oltre a rimborso forfettario per spese generali 15%, C.P.A., I.V.A. e C.U., come per legge;
VI - compensa le spese di lite del grado di appello tra e;
CP_2 Controparte_1
VII - compensa le spese di lite del grado di appello tra GI IC e Controparte_3
VIII - compensa le spese di lite del grado di appello tra e Controparte_3 CP_1
;
[...]
IX - compensa le spese di lite del grado di appello tra e GI IC;
CP_2
X - Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono a carico di i presupposti per il raddoppio del versamento del CP_2 contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della III Sezione Civile, il 25/02/2025.
Il Consigliere est.
Dott. Andrea Lama
Il Presidente
Dott. Giovanni Salina
pagina 14 di 14