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Sentenza 3 maggio 2025
Sentenza 3 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 03/05/2025, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Prima sezione civile
composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Antonino Fichera Consigliere riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n.1503/2022 R.G. avente ad oggetto opposizione esecuzione promosso da
(C.F. ); Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F. ; , (C.F. ); P.IVA_2 Parte_3 P.IVA_3 Parte_4
(C.F. ); (C.F. );
[...] P.IVA_4 Controparte_1 P.IVA_5
(C.F. ) rappresentati e difesi ex lege Controparte_2 P.IVA_5
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania;
APPELLANTI contro
(C.F. ) nato a [...] il [...] Controparte_3 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Attilio Scarcella come da procura in atti;
APPELLATO nei confronti di
Controparte_4
[...]
Controparte_5
Controparte_6
1
[...] Controparte_6
Controparte_7
Controparte_8
Controparte_9
Controparte_10
All'udienza del 15.11.2024 le parti precisavano le conclusioni come in atti e indi la Corte poneva la causa in decisione previa assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n.214/2022, pubblicata il 14.1.2022, il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, accoglieva l'opposizione avanzata da avverso le cartelle di Controparte_3
pagamento ivi elencate e l'iscrizione ipotecaria sui crediti portati dalle predette cartelle nella contumacia di tutte le parti opposte e per l'effetto dichiarava cessata la materia del contendere per i singoli carichi di importo inferiore ad €.1.000,00 per effetto dell'art.4 del d.l. n.119 del 2018 mentre dichiarava gli altri crediti estinti per prescrizione in assenza di prova di atti interruttivi e irripetibili le spese.
Con atto di citazione notificato in data 8.11.2022, le di , , Parte_5 Pt_1 Pt_2 Pt_3
, e proponevano appello avverso la decisione del Giudice di prime Pt_4 CP_1 CP_2
cure chiedendo la rimessione in termini in ordine alla impugnazione tardivamente proposta e la dichiarazione di nullità della sentenza impugnata, in subordine dichiarare inammissibile l'azione proposta da controparte per difetto di interesse ad agire, con vittoria delle spese del giudizio.
Si costituiva contestando l'ammissibilità e fondatezza del gravame con la Controparte_3
condanna della controparte a pagare le spese ed al risarcimento per lite temeraria.
Disposta l'integrazione del contraddittorio nei riguardi delle altre parti che avevano emesso le cartelle impugnate – Comuni di Acireale, , CP_5 CP_6 CP_2 CP_7
, e dell' - nessuno dei CP_8 CP_9 Controparte_10 CP_4 Controparte_11
predetti enti si costituiva.
1) Va premesso che l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania ha proposto appello per il a cui appartengono le Prefetture ma limitatamente alle cartelle esattoriali Parte_6
emesse per i crediti vantati dalle Prefetture di , , , e Pt_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4 CP_1
escluse le Prefetture di Alessandria e Asti, sicchè la sentenza di prime cure è passata in CP_2
giudicato relativamente ai due predetti enti.
2 In assenza di appello da parte dei Comuni di , CP_4 CP_5 CP_6 CP_2
, , e dell' CP_7 CP_8 CP_9 Controparte_10 Controparte_12
la statuizione di prime cure è divenuta definitiva anche nei riguardi dei predetti enti.
2) Assume l'appellante la nullità della notifica dell'atto di citazione di primo grado in quanto, per le Amministrazioni patrocinate dall'Avvocatura dello Stato, le notificazioni vanno eseguite presso l'Avvocatura Distrettuale nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria ove si svolge il giudizio.
Nel caso in questione, eseguite le notifiche presso gli uffici delle Prefetture, il tribunale ne aveva ordinato la rinnovazione presso l'Avvocatura distrettuale di e tuttavia la notifica Pt_1
eseguita a mezzo p.e.c. il 14.2.2015 all'indirizzo è nulla poiché Email_1
Con l'indirizzo utilizzato non è quello risultante da inde ai sensi dell'art.45-bis comma 2 lettera a), numero 1) del d.l. 24.6.2014, n.90 ma quello IPA non utilizzabile per la notificazione degli atti giudiziari ma per altre informazioni alla P.A
Deduce l'ammissibilità del gravame sebbene proposto dopo il decorso del termine di 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado a causa della nullità della notificazione della citazione di primo grado che ha comportato la contumacia involontaria degli enti impugnanti e la mancata conoscenza del processo del quale gli appellanti hanno avuto notizia con l'istanza di visibilità del procedimento inoltrata alla cancelleria il 8.9.2022, data dalla quale è cominciato a decorrere il termine lungo per l'impugnazione, essendo giustificata la rimessione in termini
Rileva che la nullità non è stata sanata dalla costituzione della con il Parte_1
funzionario posto che unico soggetto legittimato a contraddire nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale è il le cui notifiche vanno eseguite ai sensi dell'art.11 del R.D. Parte_6
n.1611 del 1933 presso l'Avvocatura dello Stato essendo gli uffici territoriali di Governo uffici periferici privi di autonoma soggettività.
Eccepisce ancora la carenza di interesse alle opposizioni ex artt. 615 e 617 c.p.c. da parte dell'opponente non essendo pendente alcuna azione esecutiva e dovendosi escludere l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo come affermato dalla Suprema Corte.
3) E' preliminare l'esame dell'eccezione di nullità della notifica dell'atto di citazione di primo grado avuto riguardo alle Amministrazioni impugnanti in quanto eseguita presso un indirizzo p.e.c. dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di , differente da quello indicato nel Registro Pt_1
Generale degli Indirizzi elettronici, rinvenuto nell'IndicePA o IPA che riguarda riferimenti telematici della P.A. utilizzabili per comunicazioni differenti dalle notifiche degli atti giudiziari.
Il motivo è fondato.
3 3.1) Il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, inizialmente notificato dal ricorrente presso gli uffici delle degli importi iscritti a ruolo e portati dalle cartelle Controparte_14
esattoriali opposte, su ordine del Tribunale di Catania, ne è stata rinnovata la notifica presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania ai sensi dell'art.144 c.p.c. secondo il quale le notifiche alle Amministrazioni dello Stato vanno eseguite, osservando le leggi speciali in tema di notificazioni, presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato.
L'art. 11 del R.D. n.1611 del 1933 prescrive che tutti gli atti giudiziari vanno notificati alle
Amministrazioni dello Stato presso l'Avvocatura dello Stato del distretto in cui ha sede l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si svolge il giudizio, a pena di nullità da pronunciarsi anche d'ufficio.
Il ricorrente, tuttavia, ha rinnovato la notifica con modalità telematica all'indirizzo p.e.c. differente da quello indicato nel Registro Generale degli Indirizzi elettronici così detto ReGIndE, ovvero presso un indirizzo tratto dall'indice IPA, come emerge dalla stessa relata, indirizzo utilizzabile però per comunicazioni diverse dalle notifiche degli atti giudiziari.
La giurisprudenza anche di legittimità si è più volte pronunciata sulla questione affermando il seguente principio di diritto: "Il domicilio digitale previsto dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16 sexies, conv. con modif. in L. n. 221 del 2012, come modificato dal D.L. n. 90 del 2014, -conv., con modif., in L. n. 114 del 2014, corrisponde all'indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al
Consiglio dell'Ordine di appartenenza e che, per il tramite di quest'ultimo, è inserito nel Registro
Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) gestito dal Ministero della Giustizia. Solo questo indirizzo è qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l'effettiva difesa, sicché la notificazione di un atto giudiziario ad un indirizzo PEC riferibile - a seconda dei casi - alla parte personalmente o al difensore, ma diverso da quello inserito nel ReGIndE, è nulla” (da Cassazione civile sez. II, 16/06/2022, n.19351)
Ne consegue che la notificazione del ricorso eseguita ad un indirizzo di posta elettronica dell'Avvocatura dello Stato diverso da quello inserito nel ReGIndE - nella specie all'indirizzo IPA, non è idonea ad una corretta istaurazione del contraddittorio, essendo l'indirizzo IPA destinato ad uso diverso dalle notifiche degli atti giudiziari, peraltro non più in essere alla data della rinnovazione della notifica su ordine del Tribunale di Catania del 4.2.2005 poichè soppresso a far tempo dal 14.8.2014.
D'altra parte, “la mera disponibilità da parte dell'Avvocatura dello Stato di altri indirizzi di posta elettronica certificata ad essa intestati presso ciascuna sede, e destinati ad usi diversi, non consente di declassare a mera irregolarità la trasmissione ad un indirizzo diverso da quello risultante dal Reginde, la quale, equivalendo all'inosservanza delle disposizioni riguardanti la persona cui
4 dev'essere consegnata la copia dell'atto, comporta, ai sensi dell'art. 160 c.p.c., la nullità della notifica.” (Cassazione civile sez. VI, 27/09/2019, n.24110).
4) Rileva l'appellato che la nullità è sanata dalla costituzione della . Parte_1
A prescindere dalla questione della mancanza di capacità processuale dell'
[...]
poiché l'unico soggetto che può validamente contraddire nel giudizio di Controparte_15 opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi- qual è quello in esame - è il , Parte_6
essendo riservata la legittimazione processuale alla solo in materia di impugnazione di Parte_1
sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, tuttavia il tribunale ha ritenuto inammissibile la costituzione della in persona del funzionario dichiarandola Parte_1 contumace, statuizione passata in giudicato non avendo proposto gravame l'appellato.
5) Accertata la nullità della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per le ragioni esposte occorre verificare se l'appello tardivo proposto dal contumace involontario ovvero la parte non costituita che dimostri di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione della citazione sia ammissibile.
Infatti "ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione tardiva del cd. contumace involontario, ai sensi dell'art. 327, comma 2, c.p.c., grava su quest'ultimo l'onere di allegare e dimostrare non solo la causa della eventuale nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, ma anche di non aver avuto conoscenza del processo in conseguenza di quel vizio;
peraltro, nell'ipotesi in cui la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio sia stata invalidamente eseguita in luogo o con consegna a persona che non hanno alcun collegamento col destinatario della notifica, la relativa allegazione deve considerarsi implicita nella specifica allegazione dello stesso vizio della notificazione e, in tal caso, non può affermarsi alcuna presunzione "iuris tantum" di conoscenza del processo da parte dell'impugnante, onde grava sulla controparte l'onere di dimostrare che tale conoscenza vi sia eventualmente stata ugualmente" (da Cassazione civile sez. III, 11/10/2023,
n.28425).
Posto che nella specie la notifica è stata eseguita ad altro indirizzo p.e.c. - sempre riferibile all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania - sebbene diverso da quello pubblicato nel
ReGIndE - essendo l'indirizzo IPA destinato ad uso diverso dalle notifiche degli atti giudiziari ma sempre riferibile a comunicazioni riguardanti la stessa Avvocatura distrettuale dello Stato di
Catania, era onere di questa quale contumace involontario allegare e dimostrare di non aver avuto comunque conoscenza della sentenza prima del decorso del termine lungo di impugnazione.
All'uopo deve ritenersi del tutto irrilevante per soddisfare l'onere probatorio gravante sul contumace involontario la sola allegazione di aver avuto conoscenza della sentenza alla data in cui
5 la predetta parte contumace ha presentato istanza di visibilità del fascicolo di primo grado non essendo tale elemento idoneo a provare che prima del decorso del termine lungo per l'impugnazione della sentenza la parte contumace non avesse avuto conoscenza del processo proprio a causa di quel vizio.
L'appello va quindi dichiarato inammissibile poiché tardivo.
Va rigettata, non sussistendo i presupposti, la richiesta dell'appellato di condanna della controparte al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art.96 ultimo comma c.p.c. considerata la accertata nullità della notificazione dell'atto di citazione di primo grado che esclude la sussistenza di mala fede o colpa grave nella condotta della pubblica amministrazione.
Le spese del grado vanno poste a carico dell'appellante e liquidate come in dispositivo applicando le tabelle di cui al d.m. n.147 del 2022, tenuto conto del valore della controversia, esclusa la fase di trattazione ed istruttoria non essendo state espletate né attività istruttorie né le attività ulteriori indicate dall'art. 4 comma 5 lett. c) del D.M. n.55 del 2014.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania definitivamente pronunciando nel procedimento R.G.
n.1503/2022, dichiara inammissibile l'appello proposto dalle Prefetture di , , Pt_1 Pt_2 Pt_3
, e avverso la sentenza n.214/2022 del Tribunale di Catania, Pt_4 CP_1 CP_2
pubblicata il 14.1.2022; condanna la parte appellante al pagamento in favore di delle spese del grado che Controparte_3
liquida quali compensi in €.2.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 2.5.2025
Il Presidente estensore
dott. Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Prima sezione civile
composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Antonino Fichera Consigliere riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n.1503/2022 R.G. avente ad oggetto opposizione esecuzione promosso da
(C.F. ); Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F. ; , (C.F. ); P.IVA_2 Parte_3 P.IVA_3 Parte_4
(C.F. ); (C.F. );
[...] P.IVA_4 Controparte_1 P.IVA_5
(C.F. ) rappresentati e difesi ex lege Controparte_2 P.IVA_5
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania;
APPELLANTI contro
(C.F. ) nato a [...] il [...] Controparte_3 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Attilio Scarcella come da procura in atti;
APPELLATO nei confronti di
Controparte_4
[...]
Controparte_5
Controparte_6
1
[...] Controparte_6
Controparte_7
Controparte_8
Controparte_9
Controparte_10
All'udienza del 15.11.2024 le parti precisavano le conclusioni come in atti e indi la Corte poneva la causa in decisione previa assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n.214/2022, pubblicata il 14.1.2022, il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, accoglieva l'opposizione avanzata da avverso le cartelle di Controparte_3
pagamento ivi elencate e l'iscrizione ipotecaria sui crediti portati dalle predette cartelle nella contumacia di tutte le parti opposte e per l'effetto dichiarava cessata la materia del contendere per i singoli carichi di importo inferiore ad €.1.000,00 per effetto dell'art.4 del d.l. n.119 del 2018 mentre dichiarava gli altri crediti estinti per prescrizione in assenza di prova di atti interruttivi e irripetibili le spese.
Con atto di citazione notificato in data 8.11.2022, le di , , Parte_5 Pt_1 Pt_2 Pt_3
, e proponevano appello avverso la decisione del Giudice di prime Pt_4 CP_1 CP_2
cure chiedendo la rimessione in termini in ordine alla impugnazione tardivamente proposta e la dichiarazione di nullità della sentenza impugnata, in subordine dichiarare inammissibile l'azione proposta da controparte per difetto di interesse ad agire, con vittoria delle spese del giudizio.
Si costituiva contestando l'ammissibilità e fondatezza del gravame con la Controparte_3
condanna della controparte a pagare le spese ed al risarcimento per lite temeraria.
Disposta l'integrazione del contraddittorio nei riguardi delle altre parti che avevano emesso le cartelle impugnate – Comuni di Acireale, , CP_5 CP_6 CP_2 CP_7
, e dell' - nessuno dei CP_8 CP_9 Controparte_10 CP_4 Controparte_11
predetti enti si costituiva.
1) Va premesso che l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania ha proposto appello per il a cui appartengono le Prefetture ma limitatamente alle cartelle esattoriali Parte_6
emesse per i crediti vantati dalle Prefetture di , , , e Pt_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4 CP_1
escluse le Prefetture di Alessandria e Asti, sicchè la sentenza di prime cure è passata in CP_2
giudicato relativamente ai due predetti enti.
2 In assenza di appello da parte dei Comuni di , CP_4 CP_5 CP_6 CP_2
, , e dell' CP_7 CP_8 CP_9 Controparte_10 Controparte_12
la statuizione di prime cure è divenuta definitiva anche nei riguardi dei predetti enti.
2) Assume l'appellante la nullità della notifica dell'atto di citazione di primo grado in quanto, per le Amministrazioni patrocinate dall'Avvocatura dello Stato, le notificazioni vanno eseguite presso l'Avvocatura Distrettuale nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria ove si svolge il giudizio.
Nel caso in questione, eseguite le notifiche presso gli uffici delle Prefetture, il tribunale ne aveva ordinato la rinnovazione presso l'Avvocatura distrettuale di e tuttavia la notifica Pt_1
eseguita a mezzo p.e.c. il 14.2.2015 all'indirizzo è nulla poiché Email_1
Con l'indirizzo utilizzato non è quello risultante da inde ai sensi dell'art.45-bis comma 2 lettera a), numero 1) del d.l. 24.6.2014, n.90 ma quello IPA non utilizzabile per la notificazione degli atti giudiziari ma per altre informazioni alla P.A
Deduce l'ammissibilità del gravame sebbene proposto dopo il decorso del termine di 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado a causa della nullità della notificazione della citazione di primo grado che ha comportato la contumacia involontaria degli enti impugnanti e la mancata conoscenza del processo del quale gli appellanti hanno avuto notizia con l'istanza di visibilità del procedimento inoltrata alla cancelleria il 8.9.2022, data dalla quale è cominciato a decorrere il termine lungo per l'impugnazione, essendo giustificata la rimessione in termini
Rileva che la nullità non è stata sanata dalla costituzione della con il Parte_1
funzionario posto che unico soggetto legittimato a contraddire nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale è il le cui notifiche vanno eseguite ai sensi dell'art.11 del R.D. Parte_6
n.1611 del 1933 presso l'Avvocatura dello Stato essendo gli uffici territoriali di Governo uffici periferici privi di autonoma soggettività.
Eccepisce ancora la carenza di interesse alle opposizioni ex artt. 615 e 617 c.p.c. da parte dell'opponente non essendo pendente alcuna azione esecutiva e dovendosi escludere l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo come affermato dalla Suprema Corte.
3) E' preliminare l'esame dell'eccezione di nullità della notifica dell'atto di citazione di primo grado avuto riguardo alle Amministrazioni impugnanti in quanto eseguita presso un indirizzo p.e.c. dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di , differente da quello indicato nel Registro Pt_1
Generale degli Indirizzi elettronici, rinvenuto nell'IndicePA o IPA che riguarda riferimenti telematici della P.A. utilizzabili per comunicazioni differenti dalle notifiche degli atti giudiziari.
Il motivo è fondato.
3 3.1) Il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, inizialmente notificato dal ricorrente presso gli uffici delle degli importi iscritti a ruolo e portati dalle cartelle Controparte_14
esattoriali opposte, su ordine del Tribunale di Catania, ne è stata rinnovata la notifica presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania ai sensi dell'art.144 c.p.c. secondo il quale le notifiche alle Amministrazioni dello Stato vanno eseguite, osservando le leggi speciali in tema di notificazioni, presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato.
L'art. 11 del R.D. n.1611 del 1933 prescrive che tutti gli atti giudiziari vanno notificati alle
Amministrazioni dello Stato presso l'Avvocatura dello Stato del distretto in cui ha sede l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si svolge il giudizio, a pena di nullità da pronunciarsi anche d'ufficio.
Il ricorrente, tuttavia, ha rinnovato la notifica con modalità telematica all'indirizzo p.e.c. differente da quello indicato nel Registro Generale degli Indirizzi elettronici così detto ReGIndE, ovvero presso un indirizzo tratto dall'indice IPA, come emerge dalla stessa relata, indirizzo utilizzabile però per comunicazioni diverse dalle notifiche degli atti giudiziari.
La giurisprudenza anche di legittimità si è più volte pronunciata sulla questione affermando il seguente principio di diritto: "Il domicilio digitale previsto dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16 sexies, conv. con modif. in L. n. 221 del 2012, come modificato dal D.L. n. 90 del 2014, -conv., con modif., in L. n. 114 del 2014, corrisponde all'indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al
Consiglio dell'Ordine di appartenenza e che, per il tramite di quest'ultimo, è inserito nel Registro
Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) gestito dal Ministero della Giustizia. Solo questo indirizzo è qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l'effettiva difesa, sicché la notificazione di un atto giudiziario ad un indirizzo PEC riferibile - a seconda dei casi - alla parte personalmente o al difensore, ma diverso da quello inserito nel ReGIndE, è nulla” (da Cassazione civile sez. II, 16/06/2022, n.19351)
Ne consegue che la notificazione del ricorso eseguita ad un indirizzo di posta elettronica dell'Avvocatura dello Stato diverso da quello inserito nel ReGIndE - nella specie all'indirizzo IPA, non è idonea ad una corretta istaurazione del contraddittorio, essendo l'indirizzo IPA destinato ad uso diverso dalle notifiche degli atti giudiziari, peraltro non più in essere alla data della rinnovazione della notifica su ordine del Tribunale di Catania del 4.2.2005 poichè soppresso a far tempo dal 14.8.2014.
D'altra parte, “la mera disponibilità da parte dell'Avvocatura dello Stato di altri indirizzi di posta elettronica certificata ad essa intestati presso ciascuna sede, e destinati ad usi diversi, non consente di declassare a mera irregolarità la trasmissione ad un indirizzo diverso da quello risultante dal Reginde, la quale, equivalendo all'inosservanza delle disposizioni riguardanti la persona cui
4 dev'essere consegnata la copia dell'atto, comporta, ai sensi dell'art. 160 c.p.c., la nullità della notifica.” (Cassazione civile sez. VI, 27/09/2019, n.24110).
4) Rileva l'appellato che la nullità è sanata dalla costituzione della . Parte_1
A prescindere dalla questione della mancanza di capacità processuale dell'
[...]
poiché l'unico soggetto che può validamente contraddire nel giudizio di Controparte_15 opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi- qual è quello in esame - è il , Parte_6
essendo riservata la legittimazione processuale alla solo in materia di impugnazione di Parte_1
sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, tuttavia il tribunale ha ritenuto inammissibile la costituzione della in persona del funzionario dichiarandola Parte_1 contumace, statuizione passata in giudicato non avendo proposto gravame l'appellato.
5) Accertata la nullità della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per le ragioni esposte occorre verificare se l'appello tardivo proposto dal contumace involontario ovvero la parte non costituita che dimostri di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione della citazione sia ammissibile.
Infatti "ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione tardiva del cd. contumace involontario, ai sensi dell'art. 327, comma 2, c.p.c., grava su quest'ultimo l'onere di allegare e dimostrare non solo la causa della eventuale nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, ma anche di non aver avuto conoscenza del processo in conseguenza di quel vizio;
peraltro, nell'ipotesi in cui la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio sia stata invalidamente eseguita in luogo o con consegna a persona che non hanno alcun collegamento col destinatario della notifica, la relativa allegazione deve considerarsi implicita nella specifica allegazione dello stesso vizio della notificazione e, in tal caso, non può affermarsi alcuna presunzione "iuris tantum" di conoscenza del processo da parte dell'impugnante, onde grava sulla controparte l'onere di dimostrare che tale conoscenza vi sia eventualmente stata ugualmente" (da Cassazione civile sez. III, 11/10/2023,
n.28425).
Posto che nella specie la notifica è stata eseguita ad altro indirizzo p.e.c. - sempre riferibile all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania - sebbene diverso da quello pubblicato nel
ReGIndE - essendo l'indirizzo IPA destinato ad uso diverso dalle notifiche degli atti giudiziari ma sempre riferibile a comunicazioni riguardanti la stessa Avvocatura distrettuale dello Stato di
Catania, era onere di questa quale contumace involontario allegare e dimostrare di non aver avuto comunque conoscenza della sentenza prima del decorso del termine lungo di impugnazione.
All'uopo deve ritenersi del tutto irrilevante per soddisfare l'onere probatorio gravante sul contumace involontario la sola allegazione di aver avuto conoscenza della sentenza alla data in cui
5 la predetta parte contumace ha presentato istanza di visibilità del fascicolo di primo grado non essendo tale elemento idoneo a provare che prima del decorso del termine lungo per l'impugnazione della sentenza la parte contumace non avesse avuto conoscenza del processo proprio a causa di quel vizio.
L'appello va quindi dichiarato inammissibile poiché tardivo.
Va rigettata, non sussistendo i presupposti, la richiesta dell'appellato di condanna della controparte al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art.96 ultimo comma c.p.c. considerata la accertata nullità della notificazione dell'atto di citazione di primo grado che esclude la sussistenza di mala fede o colpa grave nella condotta della pubblica amministrazione.
Le spese del grado vanno poste a carico dell'appellante e liquidate come in dispositivo applicando le tabelle di cui al d.m. n.147 del 2022, tenuto conto del valore della controversia, esclusa la fase di trattazione ed istruttoria non essendo state espletate né attività istruttorie né le attività ulteriori indicate dall'art. 4 comma 5 lett. c) del D.M. n.55 del 2014.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania definitivamente pronunciando nel procedimento R.G.
n.1503/2022, dichiara inammissibile l'appello proposto dalle Prefetture di , , Pt_1 Pt_2 Pt_3
, e avverso la sentenza n.214/2022 del Tribunale di Catania, Pt_4 CP_1 CP_2
pubblicata il 14.1.2022; condanna la parte appellante al pagamento in favore di delle spese del grado che Controparte_3
liquida quali compensi in €.2.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 2.5.2025
Il Presidente estensore
dott. Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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