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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 31/10/2025, n. 4280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4280 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Quinta Sezione Civile
UDIENZA DI DISCUSSIONE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il Giudice, all'esito dell'udienza del 1.10.2025 di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., letti gli atti e i documenti di causa, le note scritte depositate dalle parti e le conclusioni ivi rassegnate, nella causa di appello iscritta al ruolo al n. RG 5187/2023 emette la seguente
SENTENZA
TRA
, rappresentato e difesa dall'Avv. Carlo Riela Parte_1
Appellante
E rappresentata e difesa dall'Avv. Concetta Cancelliere Controparte_1
Appellata
E
Controparte_2
Appellato contumace
MOTIVI della DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 150/2023 emessa dal GDP di Palermo il 16.01.2023, con la quale è stata rigettata la domanda di risarcimento del danno dallo stesso Pt_1 proposta nei confronti della e di Controparte_3 Controparte_2
(conducente e proprietario del veicolo antagonista) per le lesioni subite in conseguenza del sinistro verificatosi a Palermo il 07.01.2020, in corso Calatafimi allorquando, giunto in prossimità dell'intersezione con Via Barrile con la propria vettura Fiat AN tg. ET177MC veniva tamponato da tergo dalla vettura Alfa 147 tg. DW202RN condotta e di proprietà di Controparte_2
A sostegno dell'appello ha dedotto che erroneamente il Giudice di primo grado avrebbe ritenuto non provata la riconducibilità causale del danno lamentato con il sinistro oggetto di causa, in quanto non avrebbe debitamente valutato le risultanze delle prove assunte.
L'appellante chiede pertanto la riforma della sentenza impugnata, con conseguente condanna della compagnia assicuratrice convenuta al ristoro del danno patito e delle spese dei due gradi giudizio. Costituitasi in giudizio la Controparte_3 ha eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità dell'atto di appello per violazione dell'art. 348 bis c.p.c. e, nel merito, ha contestato l'appello, chiedendone il rigetto.
è rimasto contumace, benché ritualmente convenuto in giudizio. Controparte_2
***
Così ricostruiti i fatti di causa, preliminarmente va rigettata le eccezione di inammissibilità dell'appello.
Dall'esame dell'atto di appello, infatti, possibile individuare le parti della sentenza che si intendono appellare, le modifiche alla ricostruzione del fatto e la violazione di legge asseritamente compiuta dal giudice di prime cure, l'atto contenendo argomentazioni difensive che introducono in giudizio questioni giuridiche che appaiono tali da non consentire un immediato giudizio prognostico sulle probabilità di accoglimento dell'impugnativa.
Ciò posto, nel merito, la decisione di rigetto cui è giunto il Giudice di prime cure, non può essere condivisa.
Le prove assunte in entrambi i gradi del giudizio hanno dimostrato sia l'evento dannoso, sia il nesso di causalità tra l'evento e la condotta di guida del conducente dell'autovettura danneggiante.
Ed invero, il testimone , sentito in seno al primo grado del giudizio, Testimone_1 ha reso una deposizione attendibile, fornendo una ricostruzione del fatto congruente e verosimile, confermando gli articolati di prova dedotti in atto di citazione in relazione alle modalità del sinistro. Ha infatti confermato di aver visto, mentre egli stesso si trovava a transitare con la propria autovettura nella stessa strada e nella stessa direzione di marcia, il veicolo Alfa tamponare il veicolo Fiat AN condotta da;
la circostanza del mancato intervento del 118 sembra Parte_1 inoltre congruente con gli esiti del sinistro riferiti dal teste, che non parevano tali da giustificarne la chiamata.
Ininfluente a fondare un giudizio di inattendibilità del teste è la relazione di amicizia tra lo stesso e l' , a fronte della dichiarazione resa sulla dinamica del sinistro, Pt_1 del tutto coerente rispetto a quanto riferito dallo stesso rispetto alla dinamica ricostruita dall'attore.
Questi elementi confermano l'attendibilità della testimonianza escussa, in mancanza di circostanze – che era onere della compagnia allegare e comprovare – che ne dimostrino l'inverosimiglianza. Soccorre, poi, quale ulteriore elemento a riscontro dell'effettiva verificazione del sinistro, la dichiarazione CAI sottoscritta dall'autore dell'illecito.
La verificazione del sinistro con le specifiche modalità dedotte non è d'altra parte in contestazione, essendo stata accertata anche in prime cure.
Quanto al danno concretamente subito dall'appellante, si deve giungere a conclusione diversa rispetto a quanto esposto nella sentenza impugnata.
Al riguardo va osservato come la prova del pregiudizio subito dal soggetto coinvolto nel sinistro possa essere tratta da prove anche indiziarie che complessivamente valutate consentano di giungere dal fatto noto (verificazione del sinistro) a quello ignoto (lesioni patite).
La sola mancanza di una attestazione medica del Pronto soccorso, non preclude dunque di verificare aliunde la riconducibilità delle lesioni lamentate al sinistro oggetto di lite, né vale a minare la credibilità della ricostruzione fornita dall'attore.
Se è vero che al momento del sinistro (gennaio 2020) ancora non sussisteva l'impedimento dedotto dall'attore e rappresentato dalla pandemia da Covid-19, ciò non toglie che la mancata presentazione al Pronto soccorso è comunque congruente rispetto ai modesti esiti delle lesioni causate dal sinistro, che non hanno quindi reso necessario l'immediato intervento dei sanitari.
L'attore ha poi depositato certificazione medica dell'8.1.2020, del 6.2.2020 del
10.3.2020 del proprio medico curante, nonchè documentazione attestante le prestazioni sanitarie cui si è sottoposto (sedute di due cicli di tecar terapia di 20 ore ciascuno) del 2.3.2020 e la relativa fattura.
Il consulente nominato ha poi verificato che il trauma del rachide cervicale attestato dal medico curante il giorno dopo del sinistro è compatibile con le modalità dell'urto accertate.
Il consulente ha escluso un danno biologico permanente riconoscendo sulla scorta della documentazione depositata un'invalidità parziale al 75% di gg. 20, un'invalidità temporanea parziale al 50% di gg. 20.
Applicando i parametri di cui all'art. 139 del codice delle assicurazioni il danno patito dall'appellante ammonta quindi a € 1.404,50.
All'importo indicato vanno aggiunti euro 600,00 pari all'ammontare delle spese mediche documentate, ritenuto congruo dal ctu.
Sulla somma come sopra determinata, pari a complessivi euro 2.004,50 spetta anche il ristoro per il mancato godimento delle somme ove tempestivamente effettuato il risarcimento del danno, che, applicando i criteri di liquidazione resi dalle SS. UU. con la sentenza n. 1712/95, fanno ascendere il danno ad euro 2.616,43.
La somma calcolata, per effetto della conversione giudiziale del debito di valore in debito di valuta, andrà poi maggiorata degli interessi legali a decorrere dalla pubblicazione della sentenza.
L'accoglimento dell'appello impone altresì la riforma del capo della sentenza relativo alle spese per le quali, con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio, si dispone la condanna a carico della parte soccombente ex art 91 c.p.c, e che si liquidano per il primo grado in complessivi €. 1.278,00 per il gravame, oltre ad oneri e accessori di legge e spese vive pari a €. 174,00 e in €. 633,00 per il primo grado del giudizio, oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge e spese vive pari a
€. 125,00, da distrarsi in favore del difensore che si è dichiaratosi antistatario.
Le spese di c.t.u. vanno infine poste a carico delle parti soccombenti.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza del G.d.P. Parte_1 di Palermo nr. 150/2023 che riforma;
- condanna in solido con al Controparte_3 Controparte_2 pagamento in favore di della somma di euro 2.616,43, oltre Parte_1 interessi dal giorno della pubblicazione della sentenza sino al soddisfo;
- condanna in solido con al Controparte_3 Controparte_2 pagamento delle spese di lite sostenute da , che liquida in Parte_1 complessivi €. 1.278,00 per il gravame, oltre ad oneri e accessori di legge e spese vive pari a €. 174,00 e in €. 633,00 per il primo grado del giudizio, oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge e spese vive pari a €. 125,00, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di C.T.U. a carico di e Controparte_3 Controparte_2
Così deciso in Palermo, il 31.10.2025
Il Giudice
CL PI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Quinta Sezione Civile
UDIENZA DI DISCUSSIONE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il Giudice, all'esito dell'udienza del 1.10.2025 di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., letti gli atti e i documenti di causa, le note scritte depositate dalle parti e le conclusioni ivi rassegnate, nella causa di appello iscritta al ruolo al n. RG 5187/2023 emette la seguente
SENTENZA
TRA
, rappresentato e difesa dall'Avv. Carlo Riela Parte_1
Appellante
E rappresentata e difesa dall'Avv. Concetta Cancelliere Controparte_1
Appellata
E
Controparte_2
Appellato contumace
MOTIVI della DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 150/2023 emessa dal GDP di Palermo il 16.01.2023, con la quale è stata rigettata la domanda di risarcimento del danno dallo stesso Pt_1 proposta nei confronti della e di Controparte_3 Controparte_2
(conducente e proprietario del veicolo antagonista) per le lesioni subite in conseguenza del sinistro verificatosi a Palermo il 07.01.2020, in corso Calatafimi allorquando, giunto in prossimità dell'intersezione con Via Barrile con la propria vettura Fiat AN tg. ET177MC veniva tamponato da tergo dalla vettura Alfa 147 tg. DW202RN condotta e di proprietà di Controparte_2
A sostegno dell'appello ha dedotto che erroneamente il Giudice di primo grado avrebbe ritenuto non provata la riconducibilità causale del danno lamentato con il sinistro oggetto di causa, in quanto non avrebbe debitamente valutato le risultanze delle prove assunte.
L'appellante chiede pertanto la riforma della sentenza impugnata, con conseguente condanna della compagnia assicuratrice convenuta al ristoro del danno patito e delle spese dei due gradi giudizio. Costituitasi in giudizio la Controparte_3 ha eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità dell'atto di appello per violazione dell'art. 348 bis c.p.c. e, nel merito, ha contestato l'appello, chiedendone il rigetto.
è rimasto contumace, benché ritualmente convenuto in giudizio. Controparte_2
***
Così ricostruiti i fatti di causa, preliminarmente va rigettata le eccezione di inammissibilità dell'appello.
Dall'esame dell'atto di appello, infatti, possibile individuare le parti della sentenza che si intendono appellare, le modifiche alla ricostruzione del fatto e la violazione di legge asseritamente compiuta dal giudice di prime cure, l'atto contenendo argomentazioni difensive che introducono in giudizio questioni giuridiche che appaiono tali da non consentire un immediato giudizio prognostico sulle probabilità di accoglimento dell'impugnativa.
Ciò posto, nel merito, la decisione di rigetto cui è giunto il Giudice di prime cure, non può essere condivisa.
Le prove assunte in entrambi i gradi del giudizio hanno dimostrato sia l'evento dannoso, sia il nesso di causalità tra l'evento e la condotta di guida del conducente dell'autovettura danneggiante.
Ed invero, il testimone , sentito in seno al primo grado del giudizio, Testimone_1 ha reso una deposizione attendibile, fornendo una ricostruzione del fatto congruente e verosimile, confermando gli articolati di prova dedotti in atto di citazione in relazione alle modalità del sinistro. Ha infatti confermato di aver visto, mentre egli stesso si trovava a transitare con la propria autovettura nella stessa strada e nella stessa direzione di marcia, il veicolo Alfa tamponare il veicolo Fiat AN condotta da;
la circostanza del mancato intervento del 118 sembra Parte_1 inoltre congruente con gli esiti del sinistro riferiti dal teste, che non parevano tali da giustificarne la chiamata.
Ininfluente a fondare un giudizio di inattendibilità del teste è la relazione di amicizia tra lo stesso e l' , a fronte della dichiarazione resa sulla dinamica del sinistro, Pt_1 del tutto coerente rispetto a quanto riferito dallo stesso rispetto alla dinamica ricostruita dall'attore.
Questi elementi confermano l'attendibilità della testimonianza escussa, in mancanza di circostanze – che era onere della compagnia allegare e comprovare – che ne dimostrino l'inverosimiglianza. Soccorre, poi, quale ulteriore elemento a riscontro dell'effettiva verificazione del sinistro, la dichiarazione CAI sottoscritta dall'autore dell'illecito.
La verificazione del sinistro con le specifiche modalità dedotte non è d'altra parte in contestazione, essendo stata accertata anche in prime cure.
Quanto al danno concretamente subito dall'appellante, si deve giungere a conclusione diversa rispetto a quanto esposto nella sentenza impugnata.
Al riguardo va osservato come la prova del pregiudizio subito dal soggetto coinvolto nel sinistro possa essere tratta da prove anche indiziarie che complessivamente valutate consentano di giungere dal fatto noto (verificazione del sinistro) a quello ignoto (lesioni patite).
La sola mancanza di una attestazione medica del Pronto soccorso, non preclude dunque di verificare aliunde la riconducibilità delle lesioni lamentate al sinistro oggetto di lite, né vale a minare la credibilità della ricostruzione fornita dall'attore.
Se è vero che al momento del sinistro (gennaio 2020) ancora non sussisteva l'impedimento dedotto dall'attore e rappresentato dalla pandemia da Covid-19, ciò non toglie che la mancata presentazione al Pronto soccorso è comunque congruente rispetto ai modesti esiti delle lesioni causate dal sinistro, che non hanno quindi reso necessario l'immediato intervento dei sanitari.
L'attore ha poi depositato certificazione medica dell'8.1.2020, del 6.2.2020 del
10.3.2020 del proprio medico curante, nonchè documentazione attestante le prestazioni sanitarie cui si è sottoposto (sedute di due cicli di tecar terapia di 20 ore ciascuno) del 2.3.2020 e la relativa fattura.
Il consulente nominato ha poi verificato che il trauma del rachide cervicale attestato dal medico curante il giorno dopo del sinistro è compatibile con le modalità dell'urto accertate.
Il consulente ha escluso un danno biologico permanente riconoscendo sulla scorta della documentazione depositata un'invalidità parziale al 75% di gg. 20, un'invalidità temporanea parziale al 50% di gg. 20.
Applicando i parametri di cui all'art. 139 del codice delle assicurazioni il danno patito dall'appellante ammonta quindi a € 1.404,50.
All'importo indicato vanno aggiunti euro 600,00 pari all'ammontare delle spese mediche documentate, ritenuto congruo dal ctu.
Sulla somma come sopra determinata, pari a complessivi euro 2.004,50 spetta anche il ristoro per il mancato godimento delle somme ove tempestivamente effettuato il risarcimento del danno, che, applicando i criteri di liquidazione resi dalle SS. UU. con la sentenza n. 1712/95, fanno ascendere il danno ad euro 2.616,43.
La somma calcolata, per effetto della conversione giudiziale del debito di valore in debito di valuta, andrà poi maggiorata degli interessi legali a decorrere dalla pubblicazione della sentenza.
L'accoglimento dell'appello impone altresì la riforma del capo della sentenza relativo alle spese per le quali, con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio, si dispone la condanna a carico della parte soccombente ex art 91 c.p.c, e che si liquidano per il primo grado in complessivi €. 1.278,00 per il gravame, oltre ad oneri e accessori di legge e spese vive pari a €. 174,00 e in €. 633,00 per il primo grado del giudizio, oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge e spese vive pari a
€. 125,00, da distrarsi in favore del difensore che si è dichiaratosi antistatario.
Le spese di c.t.u. vanno infine poste a carico delle parti soccombenti.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza del G.d.P. Parte_1 di Palermo nr. 150/2023 che riforma;
- condanna in solido con al Controparte_3 Controparte_2 pagamento in favore di della somma di euro 2.616,43, oltre Parte_1 interessi dal giorno della pubblicazione della sentenza sino al soddisfo;
- condanna in solido con al Controparte_3 Controparte_2 pagamento delle spese di lite sostenute da , che liquida in Parte_1 complessivi €. 1.278,00 per il gravame, oltre ad oneri e accessori di legge e spese vive pari a €. 174,00 e in €. 633,00 per il primo grado del giudizio, oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge e spese vive pari a €. 125,00, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di C.T.U. a carico di e Controparte_3 Controparte_2
Così deciso in Palermo, il 31.10.2025
Il Giudice
CL PI