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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/11/2025, n. 3137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3137 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 606/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta da:
Dott. BE Massimo OR - Presidente
Dott. AN NT - Consigliera rel
Dott. Francesca Vullo - Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado d'appello sub RG 606/2025
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. , che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
NI AI ( ) VIA CIRCONVALLAZIONE OCCIDENTALE, C.F._2
N.14 47923 RIMINI;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1 C.F._3
FIENO 3 MILANO presso lo studio dell'avv. RODELLI ANDREA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATO
Oggetto: Vendita di cose mobili
1 R.G. N. 606/2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello qui adita, respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e, per l'effetto, dichiarare ed accertare il grave inadempimento contrattuale dell'appellato, dichiarando la risoluzione del contratto inter partes e condannare il convenuto al risarcimento del danno in favore della appellante mediante il pagamento della somma di € 21.000,00=, oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi di Legge, con condanna altresì alla restituzione delle somme esborsate per il passaggio di proprietà del veicolo e per il premio assicurativo inutilizzato e di quelle inerenti alle trasferte per l'acquisto materiale del bene, da liquidarsi queste ultime in via equitativa;
nei limiti della soglia di € 25.000,00=
Vinte le spese tutte di lite.
NELL'INTERESSE DELL' APPELLATO:
In via preliminare si insite affinché ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis cpc e seguenti venga dichiarata l'inammissibilità e manifesta infondatezza dell'appello per tutti i motivi espositi in narrativa.
In via principale rigettare l'appello proposto dalla sig.ra perchè infondato in fatto Parte_1
e diritto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 830/2025 emessa dal Tribunale di
Milano, sez. IV Civile, dal Giudice Dott. Alessandro PETRUCCI;
RG n. 25468/2023 pubblicata in data 30.01.2025, notificata in data 07.02.2025.
Con vittoria di spese e compensi di lite nei confronti di tutte le parti.
Svolgimento del processo
Il presente procedimento ha ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.
830/2025, che ha rigettato le domande proposte da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, volte ad accertare la responsabilità extracontrattuale e contrattuale di costui e, per l'effetto, a
[...] condannarlo al risarcimento dei danni patiti per l'importo di euro 21.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge, e alla restituzione delle somme versate per premio assicurativo, passaggio di proprietà del veicolo e trasferte inerenti all'acquisto del bene.
I fatti e le allegazioni delle parti
1. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Rimini e Parte_1 Controparte_1
, titolare della concessionaria L'Automobile di Gallina R. s.n.c. deducendo di aver Controparte_2
2 R.G. N. 606/2025
acquistato l'autoveicolo Toyota RAV 4, targa FG203PV per l'importo di euro 21.000,00 in data
18.05.2017.
Esponeva, come da certificato PRA dell'Ufficio Provinciale di Milano (allegato n. 7 fascicolo di primo grado), di avere acquistato il veicolo da un importatore parallelo, , titolare Controparte_2 della concessionaria L'Automobile di Gallina R. s.n.c., in data 7.12.2016.
L'attrice ha esposto che dopo poco più di un mese dall'acquisto, in data 30.06.2017, la Polizia
Stradale di Rimini aveva emesso decreto di sequestro probatorio dell'autovettura, accertato che era stata oggetto di attività di riciclaggio (consistito nella contraffazione dei dati di identificazione, numero di telaio e targhetta del costruttore), che l'auto era stata reimmatricolata in Austria mediante falsa documentazione e in seguito munita di targa italiana FG203PV e numero di telaio
JTMRBREV60D072081; tuttavia, era stata successivamente identificata con vettura avente telaio originale n. JTDBREV70D043652, già immatricolata in Bulgaria con targa CA9422XP, compendio di furto.
Sulla base di tali allegazioni, ha dedotto che e, a monte, Parte_1 Controparte_1
titolare dell'impresa che ha venduto il veicolo al , fossero consapevoli della Controparte_2 CP_1 provenienza delittuosa del veicolo e ha quindi chiesto al tribunale di Rimini la risoluzione del contratto per inadempimento, e ha chiesto la condanna di de L'Automobile Controparte_1 di Gallina R. s.n.c. e di , in solido alla restituzione dell'importo di euro 21.000,00, Controparte_2 oltre a risarcimento dei danni patiti.
Il Tribunale di Rimini dichiarava con ordinanza la propria incompetenza per territorio, rimettendo le parti avanti al Tribunale di Milano.
Nell'atto di riassunzione, la ha precisato le conclusioni nei confronti delle parti Parte_1 originariamente citate, da una parte insistendo nella proposizione di regolamento di competenza, dovendo ritenersi corretta la competenza del tribunale di Rimini, e nel merito concludendo come segue:
“Accertare e dichiarare il grave inadempimento dei convenuti con obbligo solidale delle parti alla restituzione della somma di € 21.000,00= versata dall'attrice per l'acquisto dell'auto; con condanna solidale dei convenuti al risarcimento del danno in favore dell'attrice anche delle somme esborsate da costei per il trasferimento di proprietà in suo favore dell'autoveicolo, per il pagamento del premio assicurativo e di tutte quelle inerenti a trasferte e quant'altro per l'acquisto del bene, queste ultime da liquidarsi in via equitativa, salvo maggior danno da meglio quantificare nei termini di legge”.
3 R.G. N. 606/2025
2. Si è costituito in giudizio deducendo di aver acquistato l'autoveicolo Controparte_1
Toyota RAV 4 presso la concessionaria L'Automobile di Gallina R. s.n.c. di Villorba (TV) per l'importo di euro 23.500,00 e di aver, dopo breve tempo, posto in vendita la vettura a causa degli eccessivi consumi riscontrati. Ha riferito il di aver pubblicato un'inserzione su siti CP_1 specializzati e noti al pubblico, quali “subito.it” e “autoscout.it”, di essere stato contattato da
[...]
e di aver concluso con costei il contratto di compravendita del veicolo per il prezzo di Parte_1
21.000,00. In quell'occasione, la ha effettuato verifiche tanto dello stato della vettura Parte_1 quanto della documentazione in sua dotazione (fra cui quella relativa al tagliando eseguito da CP_1 presso centro convenzionato Toyota).
Ha altresì affermato di aver appreso delle operazioni illecite compiute sul veicolo dal legale di
[...]
che, eseguito il sequestro del mezzo giusto decreto della Polizia Stradale di Rimini, Parte_1 domandava a tramite lettera raccomandata la restituzione del prezzo pagato da;
CP_1 Parte_1
aveva esposto la sua totale estraneità ai fatti e negato ogni addebito, imputando la CP_1 responsabilità dell'accaduto a , che, in qualità di operatore professionale, avrebbe Controparte_2 dovuto verificare la provenienza della vettura e la possibilità di porla in commercio. Per tali motivi, ha presentato denuncia – querela nei confronti di per il reato Controparte_1 Controparte_2 di truffa ai sensi dell'articolo 640 c.p.
Fermo quanto sopra, ha richiesto di respingere le domande proposte da Controparte_1 [...]
perché infondate, anzitutto rilevando un mutamento non consentito di causa petendi, Parte_1 avendo dapprima l'attrice fatto valere in giudizio la responsabilità di tipo contrattuale e successivamente, per gli stessi fatti, la responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'articolo 2043
c.c.
Ha altresì domandato in via riconvenzionale di accertare la responsabilità di L'Automobile di
Gallina R. s.n.c. e per i fatti di causa e di condannarli a tenerlo indenne e/o a Controparte_2 manlevarlo da ogni somma che il Tribunale avesse ritenuto da dovuta nei confronti di CP_1 [...]
. Parte_1
Si è costituita altresì Automobile Gallina s.n.c., contestando ogni domanda svolta nei suoi confronti.
Il tribunale, con ordinanza del 4/7/2023, ha dichiarato la litispendenza della domanda risarcitoria aquiliana proposta nei confronti di Automobile Gallina s.n.c. con quella già proposta di fronte al
Tribunale di Rimini dalla stessa attrice
contro
L'Automobile di Gallina R. s.n.c. e CP_2
, disponendo pertanto la separazione delle causa intentata contro .
[...] CP_1
Dopo tale ordinanza, l'attrice ha concluso nei seguenti termini, chiedendo la revoca dell'ordinanza con cui è stata dichiarata la litispendenza nei confronti di : CP_2
“dichiararsi la competenza per territorio del Tribunale di Milano, vista anche la costituzione della
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Co società del e del medesimo in proprio, con prosecuzione del Giudizio n. 695/2023 RG , CP_2 previa ammissione di tutte le istanze istruttorie ed acquisizione di tutti i documenti prodotti da parte attrice, accertando nella fattispecie la responsabilità extra - contrattuale dei convenuti derivata da fatto illecito per aver compravenduto all'attrice l'autoveicolo di che trattasi, risultato compendio di furto e con dati di identificazione, telaio e targhetta del costruttore contraffatti, con condanna dei convenuti originari, in solido fra loro, al risarcimento del danno come infra al punto
b)
b) In subordine, ferma restando ipotesi di responsabilità aquiliana dei convenuti, come ben delineato in atti precedenti, accertarsi l'inadempimento anche di natura contrattuale da parte del convenuto
con conseguente condanna nei suoi confronti al risarcimento del danno in Controparte_1 favore della parte attrice mediante il pagamento della somma di € 21.000,00= oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge, con condanna altresì alla restituzione delle somme esborsate dall'attrice per il premio assicurativo e quelle inerenti alle trasferte e quant'altro per l'acquisto del bene, queste ultime da liquidarsi in via equitativa, salvo maggior danno di Giustizia ritenuto.
c) Vinte in ogni caso le spese di lite.”
La sentenza del Tribunale di Milano
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 830/2025, dopo la separazione della posizione di , ha CP_2 pronunciato unicamente sulla domanda proposta da nei confronti di di di Parte_1 CP_1 risarcimento del danno, rigettandola perché infondata.
In via preliminare, il Tribunale si è pronunciato sull'eventuale abbandono della domanda risolutoria da parte di . Premesso che la domanda risolutoria oggetto dell'atto di citazione non Parte_1 era stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni di cui alle note del 2.10.2024, il
Giudice di prime cure ha ritenuto ciononostante non abbandonata la pretesa, atteso che nel corso del giudizio era sempre emerso l'interesse di alla restituzione del prezzo pagato per Parte_1
l'acquisto della vettura. Ha rilevato il Giudice che non avrebbe potuto pretendere la Parte_1 restituzione del corrispettivo versato senza, anche implicitamente, domandare la risoluzione del contratto di compravendita.
Altresì in via preliminare il Tribunale ha accolto l'eccezione del convenuto e rilevato una mutatio libelli non consentita, dichiarando inammissibile la domanda di accertamento della responsabilità extracontrattuale di . Controparte_1
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Ciò posto, considerato che il contratto di compravendita per cui è causa era stato stipulato esclusivamente tra e , il Tribunale ha rigettato la domanda di risoluzione del Parte_1 CP_1 contratto per inadempimento nei confronti di . Controparte_1
La pronuncia è stata resa nei termini che seguono.
1. Il Giudice di prime cure ha, in primo luogo, qualificato la fattispecie in termini di vendita di aliud pro alio datum, atteso che alienare un veicolo di provenienza furtiva ovvero oggetto di attività di ricettazione e/o riciclaggio significa trasferire la proprietà di un bene funzionalmente difforme e, pertanto, alieno rispetto a quello previsto nel contratto.
Il Tribunale ha poi distinto la fattispecie da quella, diversa, della garanzia per evizione, che si configura quando o vi è inattuazione dell'effetto traslativo o la perdita della proprietà della res da parte dell'acquirente. Premesso il discrimen, il Giudice ha ritenuto non dimostrata l'evizione nel caso concreto, poiché la parte attrice, avendo certamente provato l'avvenuto sequestro probatorio della vettura su decreto della Polizia Stradale, non aveva poi allegato quali ne fossero state le sorti.
Il sequestro, pertanto, è secondo il Tribunale qualificabile solo come pericolo di evizione.
2. Ciò posto, poiché in caso di vendita di aliud pro alio datum si configura un inadempimento contrattuale ai sensi dell'articolo 1453 c.c., il Tribunale di Milano ha valutato la sussistenza dei requisiti della gravità e della imputabilità dell'inadempimento ai fini della pronuncia risolutoria.
Pur rilevando la gravità dell'inadempimento, desunto dall'inidoneità della res a realizzare la causa tanto astratta quanto concreta del contratto, il Giudice di prime cure ha al contrario ritenuto non imputabile l'inadempimento a , perché non ha ritenuto ravvisabile l'elemento Controparte_1 soggettivo della “colpa” alla luce del comportamento serbato da questi nel corso delle due compravendite. Difatti, esclusa la sussistenza di circostanze “dubbie” circa la provenienza della vettura (acquistata e pagata per un prezzo non simbolico presso un soggetto professionale e sottoposta a tagliando presso officina convenzionata Toyota), riscontrato che la contraffazione del numero di telaio era stata effettuata mediante un intervento fisico non ravvisabile, egli si era comportato con la diligenza del buon padre di famiglia, dove solo la verifica di un operatore specializzato avrebbe potuto riscontrare l'avvenuta contraffazione.
L'appello
Avverso la citata sentenza ha proposto appello , domandandone l'integrale riforma. Parte_1
1. Preliminarmente è opportuno precisare che prospetta “in ipotesi” anche una Parte_1 responsabilità extracontrattuale di L'Automobile di Gallina R. s.n.c. e Controparte_1
ma su tale aspetto non può che rilevarsi che questa Corte è stata chiamata a Controparte_2 pronunciarsi esclusivamente sulla responsabilità contrattuale da inadempimento di CP_1
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, in quanto il capo della sentenza con cui il Giudice di prime cure ha escluso l'ammissibilità CP_1 della domanda di accertamento della responsabilità extracontrattuale non è stato impugnato e, pertanto, è passato in giudicato.
Né, si rileva, da parte di vi è stata impugnazione in via quanto meno incidentale condizionata, CP_1 in ordine al permanere della domanda di responsabilità contrattuale, ricondotta dal tribunale ad una già proposta domanda di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno. La mancata impugnazione di questa posizione espressa dal tribunale rende incontestabile la fattispecie.
Pertanto, l'appello si incentra sulle contestazioni svolte dalla in ordine al rigetto della Parte_1 domanda contrattuale di risoluzione del contratto per inadempimento e di risarcimento del danno.
2. , convenendo con il Tribunale in ordine alla qualificazione della fattispecie in Parte_1 termini di vendita di aliud pro alio datum, censura la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto non imputabile l'inadempimento a . Controparte_1
La parte appellante invoca la teoria oggettiva della responsabilità contrattuale, secondo cui l'articolo 1218 c.c. prescinde da profili soggettivi di colpa del debitore, il quale risponde per il solo fatto obiettivo dell'inadempimento. Secondo la prospettazione di , Parte_1 Controparte_1
, nell'adempimento della sua prestazione di venditore, ancorché privato, avrebbe dovuto
[...] osservare uno standard di diligenza superiore al normale, non essendo sufficiente la “diligenza del buon padre di famiglia” come invece ritenuto dal Tribunale.
Altresì, la parte appellante lamenta l'insussistenza di un evento imprevedibile e inevitabile, estraneo alla sfera di controllo di in grado di esentarlo da responsabilità. Rilevata, Controparte_1 dunque, l'insussistenza della prova liberatoria ai sensi dell'articolo 1218 c.c., Parte_1 ribadisce la responsabilità contrattuale di e domanda la risoluzione del Controparte_1 contratto con condanna di alla restituzione del prezzo pagato per l'importo di euro 21.000.00, CP_1 oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge, con condanna alla restituzione delle somme versate per passaggio di proprietà del veicolo, premio assicurativo e quelle inerenti alle trasferte per l'acquisto materiale del bene.
3. Si è costituito in giudizio anzitutto rilevando l'inammissibilità e la Controparte_1 manifesta infondatezza dell'atto di appello proposto da ai sensi dell'articolo 348 Parte_1 bis c.p,c,, considerata la poca chiarezza delle censure che muove alla sentenza di primo Parte_1 grado.
Nel merito, il convenuto contesta le doglianze di parte attorea, osservando di aver tenuto una condotta ossequiosa ai parametri della diligenza del buon padre di famiglia, come riscontrato dal
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Tribunale nel primo grado di giudizio, e, pertanto, chiede il rigetto dell'atto di appello con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Motivi della decisione
L'appello proposto da è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono. Parte_1
In via preliminare, va dato atto che il Giudice di prime cure nella sentenza impugnata, ai fini della responsabilità contrattuale invocata, ha qualificato la fattispecie come vendita di aliud pro alio datum, rilevato che le operazioni di riciclaggio e contraffazione che hanno interessato l'autoveicolo lo hanno privato delle caratteristiche necessarie per assolvere la sua destinazione economica.
L'appellante non contesta tale inquadramento, che in ogni caso deve ritenersi Parte_1 corretto alla luce della giurisprudenza che segue. Si evidenzia la pronuncia Cass. Civ. sez. III,
05/12/2008, n.28807: “Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, infatti, la vendita di una autovettura immatricolata con falsa documentazione e recante il numero di telaio contraffatto configura una ipotesi di inadempimento contrattuale, diversamente dalle ipotesi di vendita di cosa affetta da vizi o mancante delle qualità promesse che integra la fattispecie dell'inesatto adempimento (Cass., 30.3.2006 n. 7561; Cass., 1.7.1996 n. 5963)”.
La Corte conviene che il caso di specie configuri un'ipotesi di vendita di aliud pro alio datum, considerato che il veicolo compravenduto è inidoneo a espletare la sua naturale funzione e del pari non è in grado di soddisfare i bisogni che avevano determinato all'acquisto. Non Parte_1 sarebbe, invece, possibile ragionare in termini di evizione, non essendo neppure stato allegato se abbia perso la titolarità del veicolo o se questo, dopo il provvedimento di sequestro, sia Parte_1 comunque stato restituito all'avente diritto;
ella è sicuramente stata pregiudicata nel godimento del bene dal provvedimento di sequestro, ma non è stato provato che la stessa abbia perso la proprietà del veicolo.
Ciò posto, nell'ipotesi di aliud pro alio datum, quale anomalia contrattuale che presuppone l'inadempimento totale, è possibile ricorrere al rimedio generale della risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'articolo 1453 c.c., con obbligo di restituzione delle prestazioni già eseguite e diritto al risarcimento del danno cagionato. La disposizione consente di sciogliere il sinallagma laddove ricorra un inadempimento “qualificato”, ossia grave e imputabile;
se la gravità è imposta espressamente dall'articolo 1455 c.c., l'imputabilità è desumibile dal generale principio espresso dall'articolo 1218 c.c., secondo cui il debitore si libera da responsabilità se l'inadempimento è stato determinato da causa a lui non imputabile.
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Contrariamente a quanto prospettato dalla parte appellante, la disposizione non prevede una responsabilità “oggettiva” del debitore, fondata sul mero fatto obiettivo dell'inadempimento, ma delinea un modello di responsabilità in virtù del quale, quando si ha inadempimento, si configura un'ipotesi di presunzione di responsabilità in capo al debitore, con possibilità da parte di questi di fornire la prova della sua assenza di colpa. Secondo Cass. Civ. sez. II, 25/10/2024, n.27702: “In materia di responsabilità contrattuale, l'articolo 1218 del codice civile è strutturato in modo da porre a carico del debitore, per il solo fatto dell'inadempimento, una presunzione di colpa superabile mediante la prova dello specifico impedimento che abbia reso impossibile la prestazione o, almeno, la dimostrazione che, qualunque sia stata la causa dell'impossibilità, la medesima non possa essere imputabile al debitore. Peraltro, perché l'impossibilità della prestazione costituisca causa di esonero del debitore da responsabilità, non basta eccepire che la prestazione non possa eseguirsi per fatto del terzo, ma occorre dimostrare la propria assenza di colpa con l'uso della diligenza spiegata per rimuovere l'ostacolo frapposto da altri all'esatto adempimento. Deriva, perciò, da tali principi, che la risoluzione del contratto a carico del debitore possa pronunciarsi soltanto quando sussista la responsabilità del debitore nei termini sopra precisati, ma non anche quando quest'ultimo superi la presunzione di colpevolezza, deducendo e provando che, nonostante l'uso della normale diligenza, non è stato in grado di eseguire tempestivamente le prestazioni dovute per cause a lui non imputabili, e, per il tramite di risultanze positivamente apprezzabili, sia chiara l'incolpevolezza dell'inadempimento (Cass., Sez. 2,
29/3/2019, n. 8924; Cass., Sez. 3, 17/1/2013, n. 6551, cit.; Cass., Sez. 3, 11/2/2005, n. 2853; Cass.,
Sez. 2, 19/11/2002, n. 16291; Cass., Sez. 3, 5/8/2002, n. 11717)”.
Di tali principi la giurisprudenza fa applicazione nella materia della compravendita di veicoli, che si richiama in quanto pertinente al caso oggetto di giudizio. La pronuncia Cass. civ., sez. III,
05/12/2008, n.28807, difatti, statuisce: “Il venditore di un autoveicolo risultato rubato e contraffatto nei dati identificativi risponde, ai sensi dell'art. 1494 c.c., del danno patito dall'acquirente in conseguenza del sequestro penale del mezzo, se non prova di averne ignorato senza colpa la provenienza furtiva. Per superare tale presunzione il venditore non può limitarsi a dimostrare la propria ignoranza circa la provenienza del veicolo, ma deve dimostrare di essersi attivato, alla stregua della diligenza professionale da lui esigibile, per compiere i dovuti accertamenti prima della vendita”.
Fermo quanto sopra, il Tribunale in primo grado ha ritenuto provata l'assenza di colpa di
[...]
considerate una serie di circostanze in grado di fondare l'esonero dalla CP_1 responsabilità contrattuale: egli aveva acquistato il veicolo da un operatore professionale nel settore
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della vendita di autoveicoli, peraltro a prezzo di mercato e non simbolico, aveva eseguito il tagliando della vettura presso centro convenzionato Toyota (dove gli addetti alla manutenzione non avevano rinvenuto tracce di contraffazione), aveva rimesso in vendita il veicolo su noti siti internet e concluso il contratto con in forma scritta. Secondo il Giudice di prime cure, quindi, Parte_1 atteso che l'avvenuta contraffazione sarebbe stata rilevabile solo da un operatore professionale, quale non era, egli non aveva avuto alcun motivo per sospettare anomalie nella vettura e, CP_1 dunque, non avrebbe potuto comportarsi diversamente. Rilevata l'osservanza dei parametri della diligenza del buon padre di famiglia a lui richiedibili e non potendo pretendere l'osservanza di ulteriori accortezze, il Tribunale ha ritenuto infondata la domanda risolutoria per difetto del requisito dell'imputabilità dell'inadempimento a . Controparte_1
Questa Corte, per contro, ritiene che le argomentazioni difensive di poi Controparte_1 accolte e condivise dal Tribunale nella sentenza di primo grado, sono insufficienti ad escludere la responsabilità contrattuale.
Come da giurisprudenza prevalente, sopra esposta, nell'ambito della compravendita di veicoli il venditore non può limitarsi ad allegare l'ignoranza – senza colpa – della provenienza furtiva della res, ma è tenuto a fornire la prova, o quanto meno ad allegare, di aver posto in essere comportamenti positivamente apprezzabili, affinché sia certo che la vettura posta in commercio non sia stata oggetto di attività illecite.
si difende meramente deducendo di aver acquistato il veicolo da importatore Controparte_1 parallelo per un prezzo di mercato, di averlo rivenduto su siti noti al pubblico e di aver eseguito la diagnostica presso centri convenzionati con la casa madre Toyota. Ritiene la Corte che tali circostanze non bastino a superare la presunzione di colpevolezza di cui all'articolo 1218 c.c., in quanto si tratta di attività del tutto basilari da realizzare in occasione di ogni compravendita, ma non adeguate in relazione a possibili ipotesi di provenienza non accertata del veicolo posto in vendita.
riferisce di ignorare la provenienza furtiva del veicolo e di aver appreso la circostanza solo CP_1 dopo comunicazione da parte del legale di dopo l'avvenuto sequestro probatorio Parte_1 del mezzo;
tuttavia, secondo la Corte, , secondo parametri di diligenza da lui Controparte_1 esigibili, non ha provato di aver posto in essere tutte le attività che gli consentissero di accertarsi della provenienza della res prima della vendita, quali principalmente la verifica del numero di telaio, il quale è rinvenibile non solo su vari documenti (quali carta di circolazione e libretto di proprietà) ma anche fisicamente sul veicolo in diversi punti (sotto il parabrezza, sul montante della portiera lato guidatore, nel vano motore). Ebbene tali verifiche sono necessarie attività prodromiche
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alla messa in commercio di una vettura, poiché solo un attento esame del veicolo consente di avere la certezza che lo stesso sia di provenienza lecita.
La circostanza che sia un venditore privato non lo esenta dal sottoporre ad Controparte_1 attenti controlli la vettura da alienare. Egli ha più volte messo in risalto, nella comparsa di costituzione in primo grado così come in appello, di aver eseguito il tagliando auto presso centro convenzionato Toyota, ma ciò non è sufficiente a dimostrare che l'inadempimento sia dipeso da causa estranea alla sua sfera di controllo. Invero, il sottoporre il veicolo al tagliando è una procedura di diagnostica che non interessa elementi strutturali della vettura (come ad esempio il telaio), ma si sostanzia in una attività di manutenzione con cui si identificano eventuali anomalie nelle componenti e nei liquidi della vettura quali olio motore, filtro carburante ecc., non essendo in alcun modo previsto, in quel contesto, un controllo sulle parti strutturali, necessitato invece per evitare la circolazione di veicoli di provenienza illecita.
Fermo quanto sopra, questa Corte ritiene che non abbia superato la Controparte_1 presunzione di colpa che l'articolo 1218 c.c. pone a suo carico, atteso che, contrariamente a quanto da lui sostenuto, non ha fornito la prova di aver effettuato tutti i dovuti accertamenti – esigibili in quanto nella sua sfera di controllo - prima della vendita. Pertanto, in base alle regole generali in tema di inadempimento, mancando la prova della non imputabilità a sé delle problematiche emerse, deve ritenersi l'inadempimento di a lui imputabile, con conseguente necessità Controparte_1 di pronunciare la responsabilità contrattuale di questi e la risoluzione del contratto, espressamente richiesta in sede di appello (ma ritenuta già richiesta dal tribunale con statuizione passata in giudicato).
Conclusivamente, per le considerazioni sopra espresse, deve essere accolta la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento di ai sensi dell'articolo 1453 Controparte_1
c.c., con condanna di alla restituzione a favore di dell'importo di euro 21.000,00, CP_1 Parte_1 oltre interessi legali dal giorno del pagamento al saldo.
Non essendovi alcuna richiesta restitutoria in via subordinata da parte del , non si dispone la CP_1 restituzione del bene quale conseguenza della dichiarata risoluzione.
Quanto alle domande proposte dall'attrice appellante di pagamento a titolo risarcitorio di ulteriori importi a titolo di spese di trasferimento del bene, di spese di assicurazione e di trasferta per l'acquisto del bene, non essendo stata fornita la prova che la parte abbia perso il possesso del veicolo (come già sopra espresso), tali spese non possono essere riconosciute, e comunque non potrebbero essere riconosciute per il periodo in cui la parte ha comunque goduto dello stesso. Non
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essendovi poi alcuna allegazione specifica in ordine agli importi a cui tali voci si riferiscono, la domanda viene comunque rigettata per genericità.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio devono essere poste a carico della parte soccombente appellata, secondo la liquidazione di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
830/2025 del Tribunale di Milano, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello, risolve il contratto stipulato da e Parte_1 [...]
per inadempimento di ai sensi dell'articolo 1453 c.c. e CP_1 Controparte_1 per l'effetto condanna alla restituzione a favore di Controparte_1 Parte_1 dell'importo di euro 21.000,00, oltre interessi legali dal giorno della domanda al saldo;
2) Condanna alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, Controparte_1 liquidate per il primo grado in complessivi euro 3.069,00, oltre spese contributo unificato, spese generali al 15% IVA se dovuta, e c.p.a., e per il presente grado in complessivi euro
3.966,00, oltre rimborso contributo unificato, oltre 15% per rimborso forfetario spese generali, IVA e c.n.p.a.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 29.10.2025.
La consigliera est. Il Presidente
AN NT BE OR
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della MOT Valeria Benedetto
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta da:
Dott. BE Massimo OR - Presidente
Dott. AN NT - Consigliera rel
Dott. Francesca Vullo - Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado d'appello sub RG 606/2025
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. , che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
NI AI ( ) VIA CIRCONVALLAZIONE OCCIDENTALE, C.F._2
N.14 47923 RIMINI;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1 C.F._3
FIENO 3 MILANO presso lo studio dell'avv. RODELLI ANDREA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATO
Oggetto: Vendita di cose mobili
1 R.G. N. 606/2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello qui adita, respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e, per l'effetto, dichiarare ed accertare il grave inadempimento contrattuale dell'appellato, dichiarando la risoluzione del contratto inter partes e condannare il convenuto al risarcimento del danno in favore della appellante mediante il pagamento della somma di € 21.000,00=, oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi di Legge, con condanna altresì alla restituzione delle somme esborsate per il passaggio di proprietà del veicolo e per il premio assicurativo inutilizzato e di quelle inerenti alle trasferte per l'acquisto materiale del bene, da liquidarsi queste ultime in via equitativa;
nei limiti della soglia di € 25.000,00=
Vinte le spese tutte di lite.
NELL'INTERESSE DELL' APPELLATO:
In via preliminare si insite affinché ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis cpc e seguenti venga dichiarata l'inammissibilità e manifesta infondatezza dell'appello per tutti i motivi espositi in narrativa.
In via principale rigettare l'appello proposto dalla sig.ra perchè infondato in fatto Parte_1
e diritto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 830/2025 emessa dal Tribunale di
Milano, sez. IV Civile, dal Giudice Dott. Alessandro PETRUCCI;
RG n. 25468/2023 pubblicata in data 30.01.2025, notificata in data 07.02.2025.
Con vittoria di spese e compensi di lite nei confronti di tutte le parti.
Svolgimento del processo
Il presente procedimento ha ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.
830/2025, che ha rigettato le domande proposte da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, volte ad accertare la responsabilità extracontrattuale e contrattuale di costui e, per l'effetto, a
[...] condannarlo al risarcimento dei danni patiti per l'importo di euro 21.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge, e alla restituzione delle somme versate per premio assicurativo, passaggio di proprietà del veicolo e trasferte inerenti all'acquisto del bene.
I fatti e le allegazioni delle parti
1. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Rimini e Parte_1 Controparte_1
, titolare della concessionaria L'Automobile di Gallina R. s.n.c. deducendo di aver Controparte_2
2 R.G. N. 606/2025
acquistato l'autoveicolo Toyota RAV 4, targa FG203PV per l'importo di euro 21.000,00 in data
18.05.2017.
Esponeva, come da certificato PRA dell'Ufficio Provinciale di Milano (allegato n. 7 fascicolo di primo grado), di avere acquistato il veicolo da un importatore parallelo, , titolare Controparte_2 della concessionaria L'Automobile di Gallina R. s.n.c., in data 7.12.2016.
L'attrice ha esposto che dopo poco più di un mese dall'acquisto, in data 30.06.2017, la Polizia
Stradale di Rimini aveva emesso decreto di sequestro probatorio dell'autovettura, accertato che era stata oggetto di attività di riciclaggio (consistito nella contraffazione dei dati di identificazione, numero di telaio e targhetta del costruttore), che l'auto era stata reimmatricolata in Austria mediante falsa documentazione e in seguito munita di targa italiana FG203PV e numero di telaio
JTMRBREV60D072081; tuttavia, era stata successivamente identificata con vettura avente telaio originale n. JTDBREV70D043652, già immatricolata in Bulgaria con targa CA9422XP, compendio di furto.
Sulla base di tali allegazioni, ha dedotto che e, a monte, Parte_1 Controparte_1
titolare dell'impresa che ha venduto il veicolo al , fossero consapevoli della Controparte_2 CP_1 provenienza delittuosa del veicolo e ha quindi chiesto al tribunale di Rimini la risoluzione del contratto per inadempimento, e ha chiesto la condanna di de L'Automobile Controparte_1 di Gallina R. s.n.c. e di , in solido alla restituzione dell'importo di euro 21.000,00, Controparte_2 oltre a risarcimento dei danni patiti.
Il Tribunale di Rimini dichiarava con ordinanza la propria incompetenza per territorio, rimettendo le parti avanti al Tribunale di Milano.
Nell'atto di riassunzione, la ha precisato le conclusioni nei confronti delle parti Parte_1 originariamente citate, da una parte insistendo nella proposizione di regolamento di competenza, dovendo ritenersi corretta la competenza del tribunale di Rimini, e nel merito concludendo come segue:
“Accertare e dichiarare il grave inadempimento dei convenuti con obbligo solidale delle parti alla restituzione della somma di € 21.000,00= versata dall'attrice per l'acquisto dell'auto; con condanna solidale dei convenuti al risarcimento del danno in favore dell'attrice anche delle somme esborsate da costei per il trasferimento di proprietà in suo favore dell'autoveicolo, per il pagamento del premio assicurativo e di tutte quelle inerenti a trasferte e quant'altro per l'acquisto del bene, queste ultime da liquidarsi in via equitativa, salvo maggior danno da meglio quantificare nei termini di legge”.
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2. Si è costituito in giudizio deducendo di aver acquistato l'autoveicolo Controparte_1
Toyota RAV 4 presso la concessionaria L'Automobile di Gallina R. s.n.c. di Villorba (TV) per l'importo di euro 23.500,00 e di aver, dopo breve tempo, posto in vendita la vettura a causa degli eccessivi consumi riscontrati. Ha riferito il di aver pubblicato un'inserzione su siti CP_1 specializzati e noti al pubblico, quali “subito.it” e “autoscout.it”, di essere stato contattato da
[...]
e di aver concluso con costei il contratto di compravendita del veicolo per il prezzo di Parte_1
21.000,00. In quell'occasione, la ha effettuato verifiche tanto dello stato della vettura Parte_1 quanto della documentazione in sua dotazione (fra cui quella relativa al tagliando eseguito da CP_1 presso centro convenzionato Toyota).
Ha altresì affermato di aver appreso delle operazioni illecite compiute sul veicolo dal legale di
[...]
che, eseguito il sequestro del mezzo giusto decreto della Polizia Stradale di Rimini, Parte_1 domandava a tramite lettera raccomandata la restituzione del prezzo pagato da;
CP_1 Parte_1
aveva esposto la sua totale estraneità ai fatti e negato ogni addebito, imputando la CP_1 responsabilità dell'accaduto a , che, in qualità di operatore professionale, avrebbe Controparte_2 dovuto verificare la provenienza della vettura e la possibilità di porla in commercio. Per tali motivi, ha presentato denuncia – querela nei confronti di per il reato Controparte_1 Controparte_2 di truffa ai sensi dell'articolo 640 c.p.
Fermo quanto sopra, ha richiesto di respingere le domande proposte da Controparte_1 [...]
perché infondate, anzitutto rilevando un mutamento non consentito di causa petendi, Parte_1 avendo dapprima l'attrice fatto valere in giudizio la responsabilità di tipo contrattuale e successivamente, per gli stessi fatti, la responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'articolo 2043
c.c.
Ha altresì domandato in via riconvenzionale di accertare la responsabilità di L'Automobile di
Gallina R. s.n.c. e per i fatti di causa e di condannarli a tenerlo indenne e/o a Controparte_2 manlevarlo da ogni somma che il Tribunale avesse ritenuto da dovuta nei confronti di CP_1 [...]
. Parte_1
Si è costituita altresì Automobile Gallina s.n.c., contestando ogni domanda svolta nei suoi confronti.
Il tribunale, con ordinanza del 4/7/2023, ha dichiarato la litispendenza della domanda risarcitoria aquiliana proposta nei confronti di Automobile Gallina s.n.c. con quella già proposta di fronte al
Tribunale di Rimini dalla stessa attrice
contro
L'Automobile di Gallina R. s.n.c. e CP_2
, disponendo pertanto la separazione delle causa intentata contro .
[...] CP_1
Dopo tale ordinanza, l'attrice ha concluso nei seguenti termini, chiedendo la revoca dell'ordinanza con cui è stata dichiarata la litispendenza nei confronti di : CP_2
“dichiararsi la competenza per territorio del Tribunale di Milano, vista anche la costituzione della
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Co società del e del medesimo in proprio, con prosecuzione del Giudizio n. 695/2023 RG , CP_2 previa ammissione di tutte le istanze istruttorie ed acquisizione di tutti i documenti prodotti da parte attrice, accertando nella fattispecie la responsabilità extra - contrattuale dei convenuti derivata da fatto illecito per aver compravenduto all'attrice l'autoveicolo di che trattasi, risultato compendio di furto e con dati di identificazione, telaio e targhetta del costruttore contraffatti, con condanna dei convenuti originari, in solido fra loro, al risarcimento del danno come infra al punto
b)
b) In subordine, ferma restando ipotesi di responsabilità aquiliana dei convenuti, come ben delineato in atti precedenti, accertarsi l'inadempimento anche di natura contrattuale da parte del convenuto
con conseguente condanna nei suoi confronti al risarcimento del danno in Controparte_1 favore della parte attrice mediante il pagamento della somma di € 21.000,00= oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge, con condanna altresì alla restituzione delle somme esborsate dall'attrice per il premio assicurativo e quelle inerenti alle trasferte e quant'altro per l'acquisto del bene, queste ultime da liquidarsi in via equitativa, salvo maggior danno di Giustizia ritenuto.
c) Vinte in ogni caso le spese di lite.”
La sentenza del Tribunale di Milano
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 830/2025, dopo la separazione della posizione di , ha CP_2 pronunciato unicamente sulla domanda proposta da nei confronti di di di Parte_1 CP_1 risarcimento del danno, rigettandola perché infondata.
In via preliminare, il Tribunale si è pronunciato sull'eventuale abbandono della domanda risolutoria da parte di . Premesso che la domanda risolutoria oggetto dell'atto di citazione non Parte_1 era stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni di cui alle note del 2.10.2024, il
Giudice di prime cure ha ritenuto ciononostante non abbandonata la pretesa, atteso che nel corso del giudizio era sempre emerso l'interesse di alla restituzione del prezzo pagato per Parte_1
l'acquisto della vettura. Ha rilevato il Giudice che non avrebbe potuto pretendere la Parte_1 restituzione del corrispettivo versato senza, anche implicitamente, domandare la risoluzione del contratto di compravendita.
Altresì in via preliminare il Tribunale ha accolto l'eccezione del convenuto e rilevato una mutatio libelli non consentita, dichiarando inammissibile la domanda di accertamento della responsabilità extracontrattuale di . Controparte_1
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Ciò posto, considerato che il contratto di compravendita per cui è causa era stato stipulato esclusivamente tra e , il Tribunale ha rigettato la domanda di risoluzione del Parte_1 CP_1 contratto per inadempimento nei confronti di . Controparte_1
La pronuncia è stata resa nei termini che seguono.
1. Il Giudice di prime cure ha, in primo luogo, qualificato la fattispecie in termini di vendita di aliud pro alio datum, atteso che alienare un veicolo di provenienza furtiva ovvero oggetto di attività di ricettazione e/o riciclaggio significa trasferire la proprietà di un bene funzionalmente difforme e, pertanto, alieno rispetto a quello previsto nel contratto.
Il Tribunale ha poi distinto la fattispecie da quella, diversa, della garanzia per evizione, che si configura quando o vi è inattuazione dell'effetto traslativo o la perdita della proprietà della res da parte dell'acquirente. Premesso il discrimen, il Giudice ha ritenuto non dimostrata l'evizione nel caso concreto, poiché la parte attrice, avendo certamente provato l'avvenuto sequestro probatorio della vettura su decreto della Polizia Stradale, non aveva poi allegato quali ne fossero state le sorti.
Il sequestro, pertanto, è secondo il Tribunale qualificabile solo come pericolo di evizione.
2. Ciò posto, poiché in caso di vendita di aliud pro alio datum si configura un inadempimento contrattuale ai sensi dell'articolo 1453 c.c., il Tribunale di Milano ha valutato la sussistenza dei requisiti della gravità e della imputabilità dell'inadempimento ai fini della pronuncia risolutoria.
Pur rilevando la gravità dell'inadempimento, desunto dall'inidoneità della res a realizzare la causa tanto astratta quanto concreta del contratto, il Giudice di prime cure ha al contrario ritenuto non imputabile l'inadempimento a , perché non ha ritenuto ravvisabile l'elemento Controparte_1 soggettivo della “colpa” alla luce del comportamento serbato da questi nel corso delle due compravendite. Difatti, esclusa la sussistenza di circostanze “dubbie” circa la provenienza della vettura (acquistata e pagata per un prezzo non simbolico presso un soggetto professionale e sottoposta a tagliando presso officina convenzionata Toyota), riscontrato che la contraffazione del numero di telaio era stata effettuata mediante un intervento fisico non ravvisabile, egli si era comportato con la diligenza del buon padre di famiglia, dove solo la verifica di un operatore specializzato avrebbe potuto riscontrare l'avvenuta contraffazione.
L'appello
Avverso la citata sentenza ha proposto appello , domandandone l'integrale riforma. Parte_1
1. Preliminarmente è opportuno precisare che prospetta “in ipotesi” anche una Parte_1 responsabilità extracontrattuale di L'Automobile di Gallina R. s.n.c. e Controparte_1
ma su tale aspetto non può che rilevarsi che questa Corte è stata chiamata a Controparte_2 pronunciarsi esclusivamente sulla responsabilità contrattuale da inadempimento di CP_1
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, in quanto il capo della sentenza con cui il Giudice di prime cure ha escluso l'ammissibilità CP_1 della domanda di accertamento della responsabilità extracontrattuale non è stato impugnato e, pertanto, è passato in giudicato.
Né, si rileva, da parte di vi è stata impugnazione in via quanto meno incidentale condizionata, CP_1 in ordine al permanere della domanda di responsabilità contrattuale, ricondotta dal tribunale ad una già proposta domanda di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno. La mancata impugnazione di questa posizione espressa dal tribunale rende incontestabile la fattispecie.
Pertanto, l'appello si incentra sulle contestazioni svolte dalla in ordine al rigetto della Parte_1 domanda contrattuale di risoluzione del contratto per inadempimento e di risarcimento del danno.
2. , convenendo con il Tribunale in ordine alla qualificazione della fattispecie in Parte_1 termini di vendita di aliud pro alio datum, censura la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto non imputabile l'inadempimento a . Controparte_1
La parte appellante invoca la teoria oggettiva della responsabilità contrattuale, secondo cui l'articolo 1218 c.c. prescinde da profili soggettivi di colpa del debitore, il quale risponde per il solo fatto obiettivo dell'inadempimento. Secondo la prospettazione di , Parte_1 Controparte_1
, nell'adempimento della sua prestazione di venditore, ancorché privato, avrebbe dovuto
[...] osservare uno standard di diligenza superiore al normale, non essendo sufficiente la “diligenza del buon padre di famiglia” come invece ritenuto dal Tribunale.
Altresì, la parte appellante lamenta l'insussistenza di un evento imprevedibile e inevitabile, estraneo alla sfera di controllo di in grado di esentarlo da responsabilità. Rilevata, Controparte_1 dunque, l'insussistenza della prova liberatoria ai sensi dell'articolo 1218 c.c., Parte_1 ribadisce la responsabilità contrattuale di e domanda la risoluzione del Controparte_1 contratto con condanna di alla restituzione del prezzo pagato per l'importo di euro 21.000.00, CP_1 oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge, con condanna alla restituzione delle somme versate per passaggio di proprietà del veicolo, premio assicurativo e quelle inerenti alle trasferte per l'acquisto materiale del bene.
3. Si è costituito in giudizio anzitutto rilevando l'inammissibilità e la Controparte_1 manifesta infondatezza dell'atto di appello proposto da ai sensi dell'articolo 348 Parte_1 bis c.p,c,, considerata la poca chiarezza delle censure che muove alla sentenza di primo Parte_1 grado.
Nel merito, il convenuto contesta le doglianze di parte attorea, osservando di aver tenuto una condotta ossequiosa ai parametri della diligenza del buon padre di famiglia, come riscontrato dal
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Tribunale nel primo grado di giudizio, e, pertanto, chiede il rigetto dell'atto di appello con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Motivi della decisione
L'appello proposto da è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono. Parte_1
In via preliminare, va dato atto che il Giudice di prime cure nella sentenza impugnata, ai fini della responsabilità contrattuale invocata, ha qualificato la fattispecie come vendita di aliud pro alio datum, rilevato che le operazioni di riciclaggio e contraffazione che hanno interessato l'autoveicolo lo hanno privato delle caratteristiche necessarie per assolvere la sua destinazione economica.
L'appellante non contesta tale inquadramento, che in ogni caso deve ritenersi Parte_1 corretto alla luce della giurisprudenza che segue. Si evidenzia la pronuncia Cass. Civ. sez. III,
05/12/2008, n.28807: “Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, infatti, la vendita di una autovettura immatricolata con falsa documentazione e recante il numero di telaio contraffatto configura una ipotesi di inadempimento contrattuale, diversamente dalle ipotesi di vendita di cosa affetta da vizi o mancante delle qualità promesse che integra la fattispecie dell'inesatto adempimento (Cass., 30.3.2006 n. 7561; Cass., 1.7.1996 n. 5963)”.
La Corte conviene che il caso di specie configuri un'ipotesi di vendita di aliud pro alio datum, considerato che il veicolo compravenduto è inidoneo a espletare la sua naturale funzione e del pari non è in grado di soddisfare i bisogni che avevano determinato all'acquisto. Non Parte_1 sarebbe, invece, possibile ragionare in termini di evizione, non essendo neppure stato allegato se abbia perso la titolarità del veicolo o se questo, dopo il provvedimento di sequestro, sia Parte_1 comunque stato restituito all'avente diritto;
ella è sicuramente stata pregiudicata nel godimento del bene dal provvedimento di sequestro, ma non è stato provato che la stessa abbia perso la proprietà del veicolo.
Ciò posto, nell'ipotesi di aliud pro alio datum, quale anomalia contrattuale che presuppone l'inadempimento totale, è possibile ricorrere al rimedio generale della risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'articolo 1453 c.c., con obbligo di restituzione delle prestazioni già eseguite e diritto al risarcimento del danno cagionato. La disposizione consente di sciogliere il sinallagma laddove ricorra un inadempimento “qualificato”, ossia grave e imputabile;
se la gravità è imposta espressamente dall'articolo 1455 c.c., l'imputabilità è desumibile dal generale principio espresso dall'articolo 1218 c.c., secondo cui il debitore si libera da responsabilità se l'inadempimento è stato determinato da causa a lui non imputabile.
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Contrariamente a quanto prospettato dalla parte appellante, la disposizione non prevede una responsabilità “oggettiva” del debitore, fondata sul mero fatto obiettivo dell'inadempimento, ma delinea un modello di responsabilità in virtù del quale, quando si ha inadempimento, si configura un'ipotesi di presunzione di responsabilità in capo al debitore, con possibilità da parte di questi di fornire la prova della sua assenza di colpa. Secondo Cass. Civ. sez. II, 25/10/2024, n.27702: “In materia di responsabilità contrattuale, l'articolo 1218 del codice civile è strutturato in modo da porre a carico del debitore, per il solo fatto dell'inadempimento, una presunzione di colpa superabile mediante la prova dello specifico impedimento che abbia reso impossibile la prestazione o, almeno, la dimostrazione che, qualunque sia stata la causa dell'impossibilità, la medesima non possa essere imputabile al debitore. Peraltro, perché l'impossibilità della prestazione costituisca causa di esonero del debitore da responsabilità, non basta eccepire che la prestazione non possa eseguirsi per fatto del terzo, ma occorre dimostrare la propria assenza di colpa con l'uso della diligenza spiegata per rimuovere l'ostacolo frapposto da altri all'esatto adempimento. Deriva, perciò, da tali principi, che la risoluzione del contratto a carico del debitore possa pronunciarsi soltanto quando sussista la responsabilità del debitore nei termini sopra precisati, ma non anche quando quest'ultimo superi la presunzione di colpevolezza, deducendo e provando che, nonostante l'uso della normale diligenza, non è stato in grado di eseguire tempestivamente le prestazioni dovute per cause a lui non imputabili, e, per il tramite di risultanze positivamente apprezzabili, sia chiara l'incolpevolezza dell'inadempimento (Cass., Sez. 2,
29/3/2019, n. 8924; Cass., Sez. 3, 17/1/2013, n. 6551, cit.; Cass., Sez. 3, 11/2/2005, n. 2853; Cass.,
Sez. 2, 19/11/2002, n. 16291; Cass., Sez. 3, 5/8/2002, n. 11717)”.
Di tali principi la giurisprudenza fa applicazione nella materia della compravendita di veicoli, che si richiama in quanto pertinente al caso oggetto di giudizio. La pronuncia Cass. civ., sez. III,
05/12/2008, n.28807, difatti, statuisce: “Il venditore di un autoveicolo risultato rubato e contraffatto nei dati identificativi risponde, ai sensi dell'art. 1494 c.c., del danno patito dall'acquirente in conseguenza del sequestro penale del mezzo, se non prova di averne ignorato senza colpa la provenienza furtiva. Per superare tale presunzione il venditore non può limitarsi a dimostrare la propria ignoranza circa la provenienza del veicolo, ma deve dimostrare di essersi attivato, alla stregua della diligenza professionale da lui esigibile, per compiere i dovuti accertamenti prima della vendita”.
Fermo quanto sopra, il Tribunale in primo grado ha ritenuto provata l'assenza di colpa di
[...]
considerate una serie di circostanze in grado di fondare l'esonero dalla CP_1 responsabilità contrattuale: egli aveva acquistato il veicolo da un operatore professionale nel settore
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della vendita di autoveicoli, peraltro a prezzo di mercato e non simbolico, aveva eseguito il tagliando della vettura presso centro convenzionato Toyota (dove gli addetti alla manutenzione non avevano rinvenuto tracce di contraffazione), aveva rimesso in vendita il veicolo su noti siti internet e concluso il contratto con in forma scritta. Secondo il Giudice di prime cure, quindi, Parte_1 atteso che l'avvenuta contraffazione sarebbe stata rilevabile solo da un operatore professionale, quale non era, egli non aveva avuto alcun motivo per sospettare anomalie nella vettura e, CP_1 dunque, non avrebbe potuto comportarsi diversamente. Rilevata l'osservanza dei parametri della diligenza del buon padre di famiglia a lui richiedibili e non potendo pretendere l'osservanza di ulteriori accortezze, il Tribunale ha ritenuto infondata la domanda risolutoria per difetto del requisito dell'imputabilità dell'inadempimento a . Controparte_1
Questa Corte, per contro, ritiene che le argomentazioni difensive di poi Controparte_1 accolte e condivise dal Tribunale nella sentenza di primo grado, sono insufficienti ad escludere la responsabilità contrattuale.
Come da giurisprudenza prevalente, sopra esposta, nell'ambito della compravendita di veicoli il venditore non può limitarsi ad allegare l'ignoranza – senza colpa – della provenienza furtiva della res, ma è tenuto a fornire la prova, o quanto meno ad allegare, di aver posto in essere comportamenti positivamente apprezzabili, affinché sia certo che la vettura posta in commercio non sia stata oggetto di attività illecite.
si difende meramente deducendo di aver acquistato il veicolo da importatore Controparte_1 parallelo per un prezzo di mercato, di averlo rivenduto su siti noti al pubblico e di aver eseguito la diagnostica presso centri convenzionati con la casa madre Toyota. Ritiene la Corte che tali circostanze non bastino a superare la presunzione di colpevolezza di cui all'articolo 1218 c.c., in quanto si tratta di attività del tutto basilari da realizzare in occasione di ogni compravendita, ma non adeguate in relazione a possibili ipotesi di provenienza non accertata del veicolo posto in vendita.
riferisce di ignorare la provenienza furtiva del veicolo e di aver appreso la circostanza solo CP_1 dopo comunicazione da parte del legale di dopo l'avvenuto sequestro probatorio Parte_1 del mezzo;
tuttavia, secondo la Corte, , secondo parametri di diligenza da lui Controparte_1 esigibili, non ha provato di aver posto in essere tutte le attività che gli consentissero di accertarsi della provenienza della res prima della vendita, quali principalmente la verifica del numero di telaio, il quale è rinvenibile non solo su vari documenti (quali carta di circolazione e libretto di proprietà) ma anche fisicamente sul veicolo in diversi punti (sotto il parabrezza, sul montante della portiera lato guidatore, nel vano motore). Ebbene tali verifiche sono necessarie attività prodromiche
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alla messa in commercio di una vettura, poiché solo un attento esame del veicolo consente di avere la certezza che lo stesso sia di provenienza lecita.
La circostanza che sia un venditore privato non lo esenta dal sottoporre ad Controparte_1 attenti controlli la vettura da alienare. Egli ha più volte messo in risalto, nella comparsa di costituzione in primo grado così come in appello, di aver eseguito il tagliando auto presso centro convenzionato Toyota, ma ciò non è sufficiente a dimostrare che l'inadempimento sia dipeso da causa estranea alla sua sfera di controllo. Invero, il sottoporre il veicolo al tagliando è una procedura di diagnostica che non interessa elementi strutturali della vettura (come ad esempio il telaio), ma si sostanzia in una attività di manutenzione con cui si identificano eventuali anomalie nelle componenti e nei liquidi della vettura quali olio motore, filtro carburante ecc., non essendo in alcun modo previsto, in quel contesto, un controllo sulle parti strutturali, necessitato invece per evitare la circolazione di veicoli di provenienza illecita.
Fermo quanto sopra, questa Corte ritiene che non abbia superato la Controparte_1 presunzione di colpa che l'articolo 1218 c.c. pone a suo carico, atteso che, contrariamente a quanto da lui sostenuto, non ha fornito la prova di aver effettuato tutti i dovuti accertamenti – esigibili in quanto nella sua sfera di controllo - prima della vendita. Pertanto, in base alle regole generali in tema di inadempimento, mancando la prova della non imputabilità a sé delle problematiche emerse, deve ritenersi l'inadempimento di a lui imputabile, con conseguente necessità Controparte_1 di pronunciare la responsabilità contrattuale di questi e la risoluzione del contratto, espressamente richiesta in sede di appello (ma ritenuta già richiesta dal tribunale con statuizione passata in giudicato).
Conclusivamente, per le considerazioni sopra espresse, deve essere accolta la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento di ai sensi dell'articolo 1453 Controparte_1
c.c., con condanna di alla restituzione a favore di dell'importo di euro 21.000,00, CP_1 Parte_1 oltre interessi legali dal giorno del pagamento al saldo.
Non essendovi alcuna richiesta restitutoria in via subordinata da parte del , non si dispone la CP_1 restituzione del bene quale conseguenza della dichiarata risoluzione.
Quanto alle domande proposte dall'attrice appellante di pagamento a titolo risarcitorio di ulteriori importi a titolo di spese di trasferimento del bene, di spese di assicurazione e di trasferta per l'acquisto del bene, non essendo stata fornita la prova che la parte abbia perso il possesso del veicolo (come già sopra espresso), tali spese non possono essere riconosciute, e comunque non potrebbero essere riconosciute per il periodo in cui la parte ha comunque goduto dello stesso. Non
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essendovi poi alcuna allegazione specifica in ordine agli importi a cui tali voci si riferiscono, la domanda viene comunque rigettata per genericità.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio devono essere poste a carico della parte soccombente appellata, secondo la liquidazione di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
830/2025 del Tribunale di Milano, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello, risolve il contratto stipulato da e Parte_1 [...]
per inadempimento di ai sensi dell'articolo 1453 c.c. e CP_1 Controparte_1 per l'effetto condanna alla restituzione a favore di Controparte_1 Parte_1 dell'importo di euro 21.000,00, oltre interessi legali dal giorno della domanda al saldo;
2) Condanna alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, Controparte_1 liquidate per il primo grado in complessivi euro 3.069,00, oltre spese contributo unificato, spese generali al 15% IVA se dovuta, e c.p.a., e per il presente grado in complessivi euro
3.966,00, oltre rimborso contributo unificato, oltre 15% per rimborso forfetario spese generali, IVA e c.n.p.a.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 29.10.2025.
La consigliera est. Il Presidente
AN NT BE OR
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della MOT Valeria Benedetto
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