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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 26/05/2025, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e o r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Componente dott. Eugenio Bolondi Relatore ed Estensore pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 4928 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato FOSCHI VITTORIA
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'Avvocato CATALDI GABRIELE
CONVENUTO
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: congiunte come in identici fogli depositati da entrambe le parti in data 15/05/2025
pagina 1 di 9 RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti hanno contratto matrimonio civile in Modena in data 16/03/2019 e dalla loro unione è nata la figlia in data 27/03/2019. Per_1
2. Con ricorso del 14/10/2024, ha domandato la separazione con Parte_2
addebito al marito con addebito, e statuizioni accessorie, di natura personale ed economica, inerenti ai rapporti tra coniugi, nonché tra genitori e figli.
3. Nel giudizio così radicato si è costituito concordando con la CP_1
separazione, ma senza addebito a sé, e chiedendo una differente regolamentazione delle questioni accessorie.
4. Le parti hanno quindi raggiunto complessivo accordo e depositato le seguenti conclusioni congiunte:
1. “I coniugi vivranno separatamente con obbligo del mutuo rispetto liberi di porre, ove crederanno opportuno, la propria residenza comunicandosi eventuali variazioni;
Gli stessi si danno reciprocamente atto che la NO ha già lasciato la casa Pt_1
coniugale sita in Carpi, via Grosoli n. 14, ed ha trasferito la residenza propria e quella della figlia minore in Modena, via Brasile n. 120, in un appartamento a tal fine preso in locazione.
2.La figlia minore di anni sei, è affidata ad entrambi i genitori. Per_1
La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori secondo le disposizioni in materia di affido condiviso pertanto le decisioni di maggior interesse per la figlia relative alla sua istruzione, educazione, salute ed alla Per_1
scelta della residenza abituale, saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale sarà esercitata separatamente dal singolo genitore con il quale la figlia al momento si trova.
3.Ciascuno dei genitori si impegna a comunicare all'altro con congruo preavviso, salve le urgenze, le visite pediatriche, nonché ogni impegno / evento scolastico,
pagina 2 di 9 sociale, sportivo e ricreativo della minore, al fine di consentire all'altro genitore di prendervi parte.
4.La residenza della minore al pari del suo collocamento prevalente saranno mantenute presso la madre e l'abitazione della medesima sita in Modena, via
Brasile n. 120.
5.Nel corso dell'anno 2025 entrambi i genitori si impegnano a frequentare un percorso di sostegno alla genitorialità e/o mediazione volto a tutelare il benessere, la crescita ed educazione della figlia presso “il Centro Consulenza per la Per_1 famiglia” di Modena, Via Scaglia n. 170. Le parti si impegnano a seguire le restituzioni dei colloqui fornite dagli operatori, rilasciandosi sin da ora reciproco assenso a scambiarsi le attestazioni di frequenza e osservazioni circa il risultato del percorso da ciascuno di loro intrapreso.
6 frequenterà il padre con le modalità seguenti: Per_1
A) Dalla data di sottoscrizione del presente accordo fino ad aprile 2026 compreso, il padre terrà con sé la figlia due pomeriggi alla settimana, indicativamente Per_1 il lunedì ed il giovedì, prelevandola all'uscita di scuola sino alle ore 18.30, allorché la riaccompagnerà a casa della madre;
qualora a causa di sopravvenuti impegni lavorativi il padre sia impossibilitato a esercitare il diritto di visita in tali pomeriggi, egli ne darà preavviso nelle 24 ore precedenti e verranno concordate giornate differenti nel corso della medesima settimana compatibilmente e nel rispetto degli impegni scolastici e ricreativi della minore stessa e di eventuali impegni assunti in precedenza dalla madre.
Inoltre il padre terrà con se' la figlia un weekend al mese dal sabato alla domenica secondo il seguente calendario inclusivo anche dei periodi vacanza estive, natalizie e pasquali:
- nel mese di maggio 2025, un fine settimana dal sabato alle ore 15 alla domenica alle ore 10.00
- nel mese di giugno 2025, un fine settimana dal sabato alle ore 15 alla domenica alle ore 18;
- nel mese di luglio 2025, un fine settimana (con due pernottamenti) dal venerdì all'uscita dal centro estivo alla domenica alle ore 18;
pagina 3 di 9 - nel mese di agosto 2025, tre giorni (con due pernottamenti) dalle ore 9 del primo giorno alle ore 18 del terzo giorno;
- nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2025, un fine settimana al mese, dal sabato alle ore 15 alla domenica alle ore 18;
- nel mese di dicembre 2025, tre giorni (con due pernottamenti) dalle ore 9 del primo giorno alle ore 18 del terzo giorno, durante le vacanze scolastiche nel periodo natalizio;
- nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2026, un fine settimana al mese, dal sabato alle ore 15 alla domenica alle ore 18;
- nel mese di aprile 2026, tre giorni (con due pernottamenti) dalle ore 9 del primo giorno alle ore 18 del terzo giorno, durante le vacanze scolastiche nel periodo pasquale.
Le date dei weekend di pernottamento mensile verranno concordate dai coniugi, entro il giorno 5 di ogni mese, in base agli impegni lavorativi di entrambi. Nel caso di impegni lavorativi sopravvenuti ostativi al pernottamento della figlia nella data concordata, il sig. lo comunicherà tempestivamente alla moglie 24 ore CP_1
prima, e i coniugi concorderanno altra data da scegliersi nel corso dello stesso mese.
Ciascuno dei genitori potrà effettuare, ogni sera, una videochiamata sul telefono dell'altro, quando la figlia si trova presso quest'ultimo.
Qualora nel corso dell'anno e cioè sino ad aprile 2026 la figlia manifesti un Per_1 forte disagio nel corso della video chiamata ed esprima l'intenzione di non pernottare presso il padre lo stesso si impegna a ricondurla a casa della madre.
Nel caso di pernottamento della minore in luogo diverso dalla residenza del padre o della madre, ciascuno dei genitori lo comunicherà all'altro, specificandone l'indirizzo.
Fino ad aprile 2026 compreso, il sig. si impegna a non condurre la figlia CP_1
al di fuori del territorio della regione Emilia Romagna nel corso dei weekend di pernottamento e/o periodi di ferie.
pagina 4 di 9 B) A decorrere da maggio 2026 previa frequentazione ed attestazione di esito positivo del percorso di cui al punto 5) il padre eserciterà il diritto di visita alla figlia minore con le seguenti modalità: Per_1
- un fine settimana a settimane alterne, dal sabato alle ore 10.30 ovvero dall'uscita da scuola sino alla domenica alle ore 18.30. Il padre si impegna a prelevare la figlia presso l'abitazione della madre ovvero all'uscita da scuola ed a ricondurla a casa della madre la sera;
- due pomeriggi infrasettimanali (lunedì e giovedì), dall'uscita di scuola sino alle ore 19, nella settimana in cui trascorrerà il fine settimana con la madre;
un pomeriggio infrasettimanale (lunedì), dall'uscita di scuola alle ore 19, nella settimana in cui trascorrerà il fine settimana con il padre. Anche in occasioni di tali giornate di visita il padre si impegna a prelevare la figlia presso l'abitazione della madre ovvero all'uscita da scuola ed a ricondurla a casa della madre al termine della giornata di visita;
Nel caso di impegni lavorativi sopravvenuti ostativi al pernottamento della figlia nel weekend di pertinenza, il sig. ne darà comunicazione tempestivamente CP_1
alla moglie con anticipo di 24 ore e i coniugi concorderanno altra data all'interno dello stesso mese.
Ciascuno dei genitori potrà effettuare, ogni sera, una videochiamata sul telefono dell'altro, quando la figlia si trova presso quest'ultimo.
Nel caso di pernottamento della minore in luogo diverso dalla residenza del padre o della madre, ciascuno dei genitori lo comunicherà all'altro, specificandone l'indirizzo.
- Durante le vacanze scolastiche nel periodo natalizio il padre terrà con sé la figlia cinque giorni (con quattro pernottamenti), dalle ore 9 del primo giorno alle Per_1
ore 18.30 del quinto giorno, durante comprendendosi ad anni alterni il giorno di
Natale ovvero quello di Capodanno;
- durante le vacanze scolastiche nel periodo pasquale il padre terrà con sé la figlia tre giorni (con due pernottamenti), dalle ore 9 del primo giorno alle ore 18.30 Per_1
del terzo giorno,; comprendendosi il giorno di Pasqua ad anni alterni ovvero il
Lunedì dell'Angelo;
pagina 5 di 9 - durante il periodo delle vacanze scolastiche estive il padre terrà con sé la figlia una settimana nel mese di luglio ed una settimana nel mese di agosto, dalle Per_1
ore 9 del lunedì alle ore 19 della domenica. I genitori si impegnano a comunicarsi il periodo di vacanze estive prescelto entro il 30 aprile di ciascun anno. In ipotesi di disaccordo circa i periodi di vacanza prescelti ad anni dispari deciderà la madre ed ad anni pari il padre.
Il diritto di visita si interromperà in occasione dei periodi di ferie che la minore trascorrerà con ciascun genitore - in occasione delle vacanze estive, natalizie e pasquali - per riprendere al termine del periodo trascorso secondo il calendario interrotto.
- in aggiunta alla frequentazione ordinaria cm e sopra individuata i genitori concordano che trascorra ad anni alterni il giorno del compleanno con Per_1
ciascuno di loro, dall'uscita di scuola alle ore 19,00
7. Ciascuno dei genitori si obbliga a richiedere il preventivo consenso dell'altro per condurre la figlia al di fuori del territorio nazionale, anche per brevi periodi;
in mancanza di accordo, i genitori si rivolgeranno al Giudice.
8. Il signor verserà alla NO , a titolo di contributo CP_1 Parte_1
al mantenimento ordinario della figlia la somma mensile di euro 350,00= Per_1
(trecentocinquanta/00), a partire dal mese di maggio 2025 da adeguarsi annualmente in base alla variazione dell'indice Istat – FOI.
Il versamento verrà effettuato entro il giorno 20 di ogni mese mediante accredito sul conto corrente intestato alla NO . Pt_1
Sempre a titolo di concorso al mantenimento della figlia il padre sarà, inoltre, Per_1
tenuto a concorrere nella misura del 50% a tutte le spese straordinarie che si renderanno necessarie per la cura, l'educazione e l'istruzione di come Per_1 previste e secondo le modalità indicate nel “Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare” adottato dal Tribunale di Modena, di seguito integralmente riportato:
* spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante e/o pediatra;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal pagina 6 di 9 Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico e/o pediatra del Servizio Sanitario Nazionale;
* spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
* spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, cancelleria e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
* spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
* spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
* spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e- mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro
10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione, dovrà essere versato preferibilmente tramite bonifico
(oppure in contanti dietro sottoscrizione di relativa ricevuta) entro il giorno 15 del mese successivo in cui il rimborso è stato richiesto.
pagina 7 di 9 9. Le parti concordano che la sig.ra continuerà a percepire in via esclusiva Pt_1 integralmente l'Assegno Unico Universale erogato dall'INPS.
10. Il signor si impegna a versare alla moglie NO la propria CP_1 Pt_1 quota pari al 50% delle spese inerenti alla retta della scuola d'infanzia sostenute dalla madre per la figlia minore ad oggi scadute, a partire dal bimestre Per_1
settembre / ottobre 2023, ad eccezione del bimestre gennaio / febbraio 2025 che risulta saldato pro quota dal padre, per complessivi € 918,00
(novecentodiciotto/00), entro la data di comparizione all'udienza del 20.05.2025.
11. I coniugi dichiarano di essere entrambi titolari di adeguati redditi propri e di essere in grado di provvedere ciascuno al proprio personale mantenimento.
Rinunciano pertanto, quanto ai loro reciproci rapporti, a qualsiasi pretesa di contributo a tale titolo.
12. La NO rinuncia alla domanda di addebito della separazione Parte_1
formulata nel ricorso introduttivo nei confronti del resistente.
13. I coniugi riconoscono, reciprocamente, di aver definito, con le soprascritte pattuizioni, tutti i loro pregressi rapporti economici e patrimoniali e, pertanto, dichiarano di nulla più avere a pretendere l'uno dall'altro, salvo l'esatto adempimento delle obbligazioni scaturenti dal presente atto.
19. Le spese della presente procedura devono intendersi integralmente compensate tra le parti per cui ciascuna si assumerà le spese per l'assistenza legale del proprio difensore.”
§
La domanda di separazione personale è fondata ricorrendo i presupposti dell'art. 151 c.c.
L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza è dimostrata dalla condotta processuale delle parti e dal tenore inequivoco delle rispettive difese.
Il Tribunale recepisce quindi le conclusioni congiunte formulate dalle parti, poiché non contrarie a norme imperative di legge, né all'ordine pubblico, ma contemperanti in modo equilibrato le rispettive esigenze e rispondendo all'interesse morale e materiale della figlia minore.
P . Q . M .
pagina 8 di 9 Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta,
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi (nata in [...]
UCRAINA il 15/07/1985) e (nato in [...] il CP_1
28/11/1984) che hanno contratto matrimonio in data 16/03/2019 a MODENA, come risulta dall'atto n. 47, parte 1, anno 2019 del registro degli atti di matrimonio del
Comune di MODENA;
2. recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva;
3. incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
MODENA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 21/05/2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Eugenio Bolondi
IL PRESIDENTE dott. Riccardo Di Pasquale
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