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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/06/2025, n. 4820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4820 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Sergio
Palmieri ha pronunciato all'esito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 3217/2024
TRA
, difeso dall'avv. MADONNA GIANCARLO;
Parte_1
RICORRENTE
E
difeso dall'avv. MOSCARIELLO CARMEN;
CP_1
CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12/02/2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe impugna l'avviso di addebito 37120230012579675000 notificato in data 05/01/2024, per l'importo di € 8431,28, relativo ai contributi dovuti alla Gestione Commercianti per il periodo da 01/2020 a 12/2022, segnatamente da gennaio a settembre 2020, da ottobre a dicembre 2021 e da gennaio a settembre 2022.
Eccepisce la nullità dell'avviso di addebito per violazione dell'articolo
42, terzo comma, DPR 600/1973 in carenza di attestazione di conformità del documento notificato, per omessa notifica dell'atto di accertamento, per decadenza ex articolo 14 L. 689/81 ed ex articolo 25 DLGS 46/99, per genericità dell'avviso, per difetto di motivazione ex articolo 7 L.212/2000
e articolo 3 L.241/81, nonché la prescrizione e la mancata prova della sussistenza del credito, chiedendo l'annullamento del titolo, con vittoria di spese.
Tanto premesso, ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese di lite.
Costituitosi in giudizio, l' chiede il rigetto del ricorso eccependo la CP_1 tardività delle eccezioni formali.
Il ricorso va respinto.
In proposito, ove sia dedotta l'irregolarità formale della cartella, che, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo ai sensi
1 dell'art. 49 d.P.R. n. 602 del 1973, l'opposizione deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi, per la quale è applicabile l'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999 che rinvia, per la relativa regolamentazione, alle forme ordinarie, e non l'art. 24 del medesimo decreto che prevede il diverso termine di quaranta giorni e riguarda l'opposizione, nel merito della pretesa azionata. Ne consegue che l'opposizione prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi entro il termine perentorio di venti giorni (termine elevato rispetto all'originario termine di cinque giorni dall'art. 2, comma 3, lett. e), n. 41, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, nella legge 14 maggio
2005, n. 80) previsto dall'art. 617 c.p.c., dalla notifica della cartella,
e, secondo quanto la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare, deve ritenersi irrilevante la mancata indicazione, nella cartella, del termine predetto, in quanto l'obbligo di indicazione dei termini e delle modalità di impugnazione della cartella, di cui all'art. 1, comma 2, del d.m. 28 giugno 1999, deve intendersi riferito solo alle impugnazioni sul merito della pretesa azionata (Cass. Sez. L, Sentenza n.
25757 del 24/10/2008). E la cassazione ha altresì precisato che ai sensi dell'art. 49 del d.P.R. n. 602 del 1973, il titolo esecutivo (la cui notifica determina il dies a quo del termine per l'opposizione) si identifica nella cartella esattoriale, non assumendo alcuna rilevanza, invece, l'assenza di accertamenti e delle relative contestazioni, trattandosi di adempimenti previsti per l'irrogazione delle sanzioni amministrative e non per l'esazione di contributi e somme aggiuntive (Cass.
Sez. L, Sentenza n. 18691 del 08/07/2008).
Ed al fine di distinguere le censure da farsi valere con l'opposizione agli atti esecutivi da quelle soggette al termine di quaranta giorni per l'opposizione di merito, è sufficiente ricordare che i vizi formali non determinano il venir meno dell'obbligazione, bensì unicamente la caducazione dello specifico titolo con cui la pretesa è stata azionata, ferma restando la facoltà per l'ente creditore – ed ovviamente a condizione che nelle more non si siano verificate ulteriori cause estintive, quali ad esempio la prescrizione - di avvalersi delle forme ordinarie per la realizzazione del medesimo credito (ad esempio nel caso di decadenza per mancata iscrizione a ruolo delle somme nel termine ex art. 25 d.lgs.
46/99), ovvero, quando ciò sia ancora possibile, di rinnovare la formazione o la notifica del ruolo esattoriale o dell'avviso di addebito. Viceversa, le ragioni di merito incidono direttamente, a monte, sull'obbligazione stessa, nel senso della sua inesistenza (per non essere a monte il soggetto tenuto al versamento dei contributi richiesti) di una sua modifica (es. pagamento parziale) od estinzione (prescrizione, pagamento integrale).
2 In particolare, la nullità o inesistenza della notificazione del titolo esecutivo determina (in relazione al profilo considerato) la nullità del pignoramento, da denunciarsi con opposizione agli atti esecutivi (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 6448 del 23/04/2003). Ed infatti, con l'opposizione agli atti esecutivi possono essere contestati: a) i vizi formali degli atti preliminari all'azione esecutiva, tra cui il titolo ed il precetto;
b) i vizi della loro notifica;
c) i vizi formali degli atti svolti o dei provvedimenti adottati nel processo, ed in tal caso il termine per impugnare decorre da quando l'interessato ha avuto conoscenza legale dell'atto nell'ambito del processo esecutivo (Cass. Sez. 3, Sentenza n.
15036 del 27 novembre 2001). Negli stessi sensi, la SC ha chiarito che in tema di opposizione agli atti esecutivi, ai fini del decorso del termine perentorio previsto dall'art. 617 c.p.c. per la proposizione dell'opposizione, valgono sia il principio per cui il tempo del compimento dell'atto coincide con quello in cui l'esistenza di esso è resa palese alle parti del processo esecutivo, e quindi con il momento in cui l'interessato ha avuto legale conoscenza dell'atto medesimo ovvero di un atto successivo che necessariamente lo presupponga, sia il principio della piena validità della conoscenza di fatto dell'atto stesso in capo all'interessato (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 10099 del 30/04/2009).
Stante l'assoluto consolidarsi dei principi sopra richiamati, la piana applicazione degli stessi viene oggi affidata alla Sezione Sesta della
Cassazione, che ha così avuto modo di rilevare come in tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, sia possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n.
46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione (Cass. Sez. 6
- L, Ordinanza n. 15116 del 17/07/2015).
Nella specie, il ricorso è stato presentato oltre il termine di venti giorni dalla notifica dell'avviso. Ne consegue l'inammissibilità delle censure aventi ad oggetto la regolarità del titolo e la decadenza.
La prescrizione ex art. 3 comma 9 l. 08/08/95 n. 335, trattandosi di
3 contributi relativi al periodo 2020-2022, non è maturata alla data di notifica dell'avviso.
Nel merito, quanto alla sussistenza del credito, l' ricorda che fu lo CP_1 stesso ricorrente a richiedere l'iscrizione alla gestione commercianti con domanda del 16/02/99, quale amministratore unico della Controparte_2
con sede in via Nicola Ricciardi n. 5, Posillipo, avente ad
[...] oggetto l'attività di ristorazione con somministrazione, codice Ateco
561011 (come da visura storica in atti), per la gestione del ristorante
"OSTERIA N.5".
L'opponente nulla osserva al riguardo limitandosi ad invocare genericamente i principi in tema di onere della prova dell'obbligo contributivo a carico dell' . CP_1
In proposito, la Legge del 23 dicembre 1996, n. 662, all'articolo 1 comma
203 stabilisce: «Il primo comma dell'articolo 29 della legge 3 giugno 1975,
n. 160, è sostituito dal seguente:
"L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli"».
Inoltre, l'art. 1 comma 208 prevede: «Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attivita' autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attivita' alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all' decidere sulla iscrizione Controparte_3 nell'assicurazione corrispondente all'attivita' prevalente. Avverso tale decisione, il soggetto interessato puo' proporre ricorso, entro 90 giorni
4 dalla notifica del provvedimento, al consiglio di amministrazione dell' , il quale decide in via definitiva, sentiti i comitati CP_3 amministratori delle rispettive gestioni pensionistiche.
In proposito, la Cassazione a sezioni unite (Sez. U, Sentenza n. 3240 del
12/02/2010) aveva rilevato che nella controversia concernente la gestione assicurativa cui debba iscriversi il socio di una società a responsabilità limitata che eserciti attività commerciale nell'ambito della medesima e, contemporaneamente, svolga attività di amministratore, anche unico, per individuare l'attività prevalente - ai fini dell'iscrizione nella gestione di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, o nella gestione degli esercenti attività commerciali, ai sensi dell' art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996 – è rilevante la partecipazione del socio amministratore, personalmente, al lavoro aziendale e lo svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa con carattere di abitualità ed in misura preponderante rispetto agli altri fattori produttivi, nonché il conseguente giudizio di prevalenza, circa la dedizione dell'opera personale e professionale del socio amministratore, prevalentemente, ai compiti di amministratore della società o al lavoro aziendale.
Dunque, la Cassazione riteneva che la legge (art. 1 commi 203 e 208 l.
662/1996) richiedesse l'iscrizione presso un'unica gestione anche nel caso in cui le attività autonome svolte contemporaneamente dall'unico contribuente attenessero l'una alla gestione commercianti (o artigiani o coltivatori diretti) e l'altra alla gestione separata.
La soluzione si fondava su una esegesi letterale dell'art. 1, comma 208, legge n. 662 del 1996 e si basava sul ragionamento secondo cui la gestione separata è una gestione obbligatoria e, poiché l'art. 1, comma 208 riguarda tutte le attività autonome e tutte le forme assicurative obbligatorie, si deve applicare anche al socio amministratore di s.r.l.
Successivamente è tuttavia intervenuto il legislatore che, con norma interpretativa, l'art. 12, comma 11, del d.l. n. 78 del 2010, convertito nella legge n. 122 del 2010, ha espressamente escluso, per i rapporti di lavoro per i quali è prevista l'iscrizione alla gestione separata, la regola dell'unicità dell'iscrizione, che resta possibile (e presso la gestione dell'attività prevalente) solo per le attività autonome esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti.
L'art. 12 comma 11 del d.l. 31/05/10 n. 78 conv. in l. 30/07/10 n. 122, in particolare, ha precisato: «L'art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre
1996, n. 662 si interpreta nel senso che le attivita' autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per
5 l'attivita' prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell' . Restano, pertanto, CP_1 esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 208, legge n. 662/96 i rapporti di lavoro per i quali e' obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335».
La Suprema Corte, nel riesaminare la questione, pertanto, ha riconosciuto all'intervento del legislatore la natura di norma effettivamente di interpretazione autentica ed ha fornito alla questione una soluzione giuridica nei termini sopra enunciati difforme da quella fatta propria in precedenza.
Si è così preso atto del principio secondo cui in caso di esercizio di attività in forma d'impresa ad opera di commercianti o artigiani ovvero di coltivatori diretti contemporaneamente all'esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale separata di cui all'art. 2, comma 26, legge n. 335 del 1995, non opera l'unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell'attività prevalente, quale prevista dall'art. 1, comma 208, legge n.
662 del 1996. Con l'ulteriore precisazione che l'art. 12, comma 11, del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, nella legge n. 122 del
2010 costituisce norma dichiaratamente ed effettivamente di interpretazione autentica, diretta a chiarire la portata della disposizione interpretata e, pertanto, non è, in quanto tale, lesiva del principio del giusto processo di cui all'art. 6 CEDU - quanto al mutamento delle "regole del gioco" nel corso del processo - trattandosi di legittimo esercizio della funzione legislativa garantita dall'art. 70 Cost. (Cass. Sez. U, Sentenza n. 17076 del 08/08/2011).
La soluzione adottata è stata successivamente confermata nell'orientamento di legittimità, con Cass. Sez. L, Sentenza n. 9153 del 6 giugno 2012; Cass.
Sez.
6 - L, Ordinanza n. 9803 del 14 giugno 2012, la quale ha pertanto concluso nel senso che il socio di una società a responsabilità limitata, che svolge per la società stessa attività di lavoro autonomo, quale collaboratore coordinato e continuativo, è soggetto a doppia contribuzione, presso la gestione separata per i compensi di lavoro autonomo e presso la gestione commercianti per il reddito d'impresa.
La stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 15 del 2012, ha riconosciuto la legittimità costituzionale della norma di interpretazione autentica in riferimento agli articoli 3, 24, comma primo, 102, 111 comma secondo, e 117, comma primo Cost., in relazione all'art. 6 della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
6 libertà fondamentali.
È importante a questo punto sottolineare, al fine di evitare confusioni concettuali, come il concetto di “prevalenza” sia utilizzato dal legislatore, con significato e finalità del tutto diverse, sia al comma 203
(il quale si preoccupa di delineare i confini dell'attività autonoma, idonei ai fini dell'obbligo di iscrizione del lavoratore alla gestione commercianti) che al comma 208 (che, per contro, per l'ipotesi di svolgimento contemporaneo di più attività autonome si preoccupa di individuare sotto quale gestione dette attività debbano essere unificate).
Nel primo caso, il legislatore chiarisce che il soggetto, titolare o gestore dell'impresa con una partecipazione nell'attività dell'azienda con carattere di prevalenza, è tenuto all'iscrizione nella gestione commercianti. Nel secondo caso, il legislatore chiarisce che se il lavoratore svolge attività autonome rientranti in diverse gestioni
(commercianti, artigiani, o coltivatori diretti), l'iscrizione andrà effettuata presso la gestione corrispondente all'attività svolta con carattere di prevalenza. Con la ulteriore specificazione che l'unificazione non opera per la gestione separata, nel senso che se il lavoratore svolge attività per la quale deve iscriversi alla gestione separata e attività per la quale deve essere iscritto alla gestione commercianti (o artigiani o coltivatori diretti), in tal caso egli resterà iscritto alle due diverse gestioni, perché la gestione separata resta tale.
Va altresì chiarito che non è dubbio che il sistema sia delineato in modo che in ogni caso ciascuna attività lavorativa deve essere assoggettata a contribuzione, avendo il legislatore unicamente chiarito in quale gestione i contributi vanno versati laddove il lavoratore svolga più attività astrattamente riferibili a diverse gestioni. L'iscrizione, in tal caso, ad una sola gestione, infatti, con tutta evidenza, risponde unicamente ad esigenze di praticità per il contribuente il quale sarà così agevolato nell'attività di versamento dei contributi. Dunque, astrattamente, il problema di individuare la corretta forma di gestione previdenziale non dovrebbe comportare alcun rischio di duplicazione dei versamenti, o, all'opposto, di esonero dal versamento, per il singolo contribuente.
Il problema tuttavia si pone in concreto, tenuto conto che i versamenti contributivi per la gestione commercianti sono fissati in un importo minimo fisso (FIS), invariabile fino ad una certa soglia di reddito (massimale) oltre la quale, per contro, sarà dovuta una aliquota sull'eccedenza dal massimale (IVS). Dunque, il lavoratore già iscritto alla gestione separata per cui è già soggetto all'onere di versamento dei contributi sul reddito prodotto, in caso di iscrizione altresì alla gestione commercianti, sarà tenuto a versare un importo aggiuntivo fisso (FIS), indipendente dal
7 reddito ulteriore prodotto.
Alla luce delle esposte considerazioni, laddove il contribuente sia socio con poteri di gestione della società (amministratore di s.r.l.), per il quale, in ragione della carica rivestita, risulti già iscritto alla gestione separata, non sussistono dubbi circa l'obbligo di iscrizione altresì alla gestione commercianti, sempre che, però, questi svolga per conto della società altresì una attività lavorativa autonoma caratterizzata dai requisiti posti dal comma 203. Dunque, a nulla rilevando (ai sensi del comma 208) quale delle due attività risulti prevalente (e ciò in quanto non opererebbe comunque l'unificazione), quel che solo rileva è stabilire se, oltre a rivestire la carica sociale, il titolare o gestore svolga un'attività lavorativa per conto dell'azienda, partecipando al lavoro aziendale con abitualità e con carattere di prevalenza, ai sensi del comma
203. In proposito, è stato chiarito che qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima
è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 10426 del 02/05/2018). Con
l'ulteriore precisazione che i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività, di cui all'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del
1996, sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali), valorizzandosi, in tal modo, l'elemento del lavoro personale, in coerenza con la "ratio" della disposizione normativa (Cass. Sez. L - ,
Ordinanza n. 19273 del 19/07/2018).
***
Nel caso di specie, l'iscrizione della parte ricorrente alla gestione commercianti è avvenuta, non a seguito di accertamento d'ufficio, bensì su domanda dello stesso diretto interessato presentata in data 16/02/99 per l'azienda con codice 25920477 per la quale vengono richiesti i contributi.
La circostanza allegata dall' pur se documentata ocn prospetti CP_1 provenienti dallo stesso istituto, non viene contestata specificatamente
8 dal ricorrente, il quale si limita genericamente ad appellarsi al principio dell'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa, senza tener conto che la prova si forma anche in relazione a fatti dedotti e non contestati e a documenti non contestati in modo specifico.
Sotto il primo profilo, l'onere di specifica contestazione dei fatti allegati, al quale la legge (art. 115 comma 1 c.p.c.) ricollega la prova del fatto, anche in virtù del principio di reciprocità e della circolarità degli oneri di allegazione e prova vigenti nel processo del lavoro (Cass.
Sez. U, Sentenza n. 8202 del 20/04/2005), deve intendersi riferito a entrambe le parti costituite, tenuto ovviamente conto che l'attore solo alla prima udienza ha modo di contestare quanto analiticamente dedotto dal convenuto.
Sotto il secondo profilo, in tema di prova documentale, l'onere, stabilito dall'art. 2719 cod. civ., di disconoscere "espressamente" la copia fotografica (o fotostatica) di una scrittura, con riguardo sia alla conformità della copia al suo originale, che alla sottoscrizione o al contenuto della scrittura stessa, implica che il disconoscimento sia fatto in modo formale e specifico, con una dichiarazione che contenga una non equivoca negazione della genuinità della copia. Pertanto, la relativa eccezione non può essere formulata in maniera solo generica, ma deve contenere specifico riferimento al documento ed al profilo di esso che venga contestato (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16232 del 19/08/2004; Sez. 5,
Sentenza n. 11576 del 17/05/2006; Sez. 2, Sentenza n. 10855 del
05/05/2010). Non possono pertanto considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28096 del 30/12/2009; Sez. 1,
Sentenza n. 14416 del 07/06/2013). Con ancor maggiore precisione, la
Cassazione ha affermato il principio secondo cui la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero
"contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7775 del 03/04/2014). Non a caso, il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all'originale di una scrittura, ai sensi dell'art. 2719 cod. civ., non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall'art. 215, primo comma, numero 2), cod. proc. civ., giacché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719
9 cod. civ. non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia, non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 9439 del 21/04/2010).
Provata pertanto la presentazione della domanda di iscrizione alla gestione commercianti da parte dell'odierno ricorrente, lo stesso non chiarisce né tanto meno prova in che modo e da quando sarebbero venuti meno i compiti di gestione diretta della società in virtù dei quali ha chiesto tale iscrizione.
Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell' , delle spese di CP_1 lite, che liquida in € 2697,00, oltre spese forfetarie IVA e CPA.
Napoli, 17/06/2025
Il Giudice del lavoro dott. Sergio Palmieri
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