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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 24/01/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
NT Buccaro Presidente
Alessio Marfè Giudice
Roberto Bianco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 4731 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 13 Gennaio
2025 avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso nel presente Parte_1 C.F._1 giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. Anna Maria Scarpa
Ricorrente
E
(C.F. ), rappresentata e difesa nel presente Controparte_1 C.F._2 giudizio, giusta procura in atti, dall'Avv. Alessandro Calello;
Resistente con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
* * * * * * * * * *
All'udienza del 13 Gennaio 2025, sulle conclusioni dei procuratori delle parti di cui al verbale di udienza, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione. Il PM ha concluso come da nota in atti.
MOTIVI DELLA DECSIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
1 Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato in data 15.10.2024, premesso: di avere contratto Parte_1 matrimonio con in San Nicandro Garganico, in data 23.08.1989; che dalla Controparte_1 loro unione erano nati i figli (il 18.03.1990), NT (il 24.06.1992), Per_1 Per_2
(l'11.01.1995), (l'08.08.1997); di essersi separato in virtù di decreto del Tribunale di Per_3
Foggia del 20.01.2022, che aveva omologato le condizioni di separazione consensuale;
che dal giudizio di separazione i coniugi non si erano più riconciliati, essendo irrimediabilmente cessata ogni comunione di spirito, materiale e di intenti;
che allo stato ricorrevano i presupposti per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
tutto ciò premesso, chiedeva che il
Tribunale, previa comparizione delle parti, volesse dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, regolando i rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi, come meglio specificato in ricorso.
La resistente, si costituiva con propria memoria depositata il 06.12.2024 Controparte_1 non contestando la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma chiedendo regolarsi i rapporti tra le parti nei termini di cui alla citata memoria.
All'udienza del 13.01.2025 le parti venivano conciliate dal Giudice istruttore e, pertanto, chiedevano congiuntamente che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel verbale di udienza.
La causa, dunque, veniva rimessa al Collegio per la decisione.
******
L'istanza di divorzio proposta deve essere accolta.
Non v'è dubbio che i coniugi vivono separati ininterrottamente dall'omologa della separazione ed hanno ribadito il proposito di voler divorziare, alle condizioni di cui al verbale di udienza del
13.01.2025.
Ricorrono, dunque, le condizioni di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n. 898/1970 (e successive modifiche) ovvero:
- inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
- durata ininterrotta della separazione – ormai dichiarata in modo irrevocabile – per il tempo previsto dalla legge e a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale;
2 - mancanza di eccezioni d'interruzione.
Tale situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, sicché, in accoglimento della domanda, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Dall'unione coniugale sono nati i figli, ormai maggiorenni, (il 18.03.1990), NT Per_1
(il 24.06.1992), (l'11.01.1995), (l'08.08.1997), quest'ultimo ancora Per_2 Per_3 economicamente non autosufficiente.
Conformi a diritto e all'interesse della prole appaiono le condizioni concordate dalle parti di cui al verbale di udienza del 13.01.2025, le quali possono, pertanto, essere avallate dal Tribunale.
Copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa,
a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ai sensi dell'art. 10 della medesima legge.
Trattandosi di pronuncia che ha recepito le condizioni di divorzio concordate dalle parti non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., sicché nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalle parti in epigrafe generalizzate, con l'intervento del P.M., così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in San Nicandro Garganico, in data 23.08.1989 (atto n. 82, p. II, serie A, anno 1989);
- ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
- dichiara efficaci le condizioni di cui al verbale di udienza del 13.01.2025, che qui devono intendersi tutte integralmente riprodotte e trascritte;
- nulla per le spese.
Così deciso in Foggia, il giorno 21.01.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Bianco NT Buccaro
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
NT Buccaro Presidente
Alessio Marfè Giudice
Roberto Bianco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 4731 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 13 Gennaio
2025 avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso nel presente Parte_1 C.F._1 giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. Anna Maria Scarpa
Ricorrente
E
(C.F. ), rappresentata e difesa nel presente Controparte_1 C.F._2 giudizio, giusta procura in atti, dall'Avv. Alessandro Calello;
Resistente con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
* * * * * * * * * *
All'udienza del 13 Gennaio 2025, sulle conclusioni dei procuratori delle parti di cui al verbale di udienza, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione. Il PM ha concluso come da nota in atti.
MOTIVI DELLA DECSIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
1 Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato in data 15.10.2024, premesso: di avere contratto Parte_1 matrimonio con in San Nicandro Garganico, in data 23.08.1989; che dalla Controparte_1 loro unione erano nati i figli (il 18.03.1990), NT (il 24.06.1992), Per_1 Per_2
(l'11.01.1995), (l'08.08.1997); di essersi separato in virtù di decreto del Tribunale di Per_3
Foggia del 20.01.2022, che aveva omologato le condizioni di separazione consensuale;
che dal giudizio di separazione i coniugi non si erano più riconciliati, essendo irrimediabilmente cessata ogni comunione di spirito, materiale e di intenti;
che allo stato ricorrevano i presupposti per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
tutto ciò premesso, chiedeva che il
Tribunale, previa comparizione delle parti, volesse dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, regolando i rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi, come meglio specificato in ricorso.
La resistente, si costituiva con propria memoria depositata il 06.12.2024 Controparte_1 non contestando la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma chiedendo regolarsi i rapporti tra le parti nei termini di cui alla citata memoria.
All'udienza del 13.01.2025 le parti venivano conciliate dal Giudice istruttore e, pertanto, chiedevano congiuntamente che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel verbale di udienza.
La causa, dunque, veniva rimessa al Collegio per la decisione.
******
L'istanza di divorzio proposta deve essere accolta.
Non v'è dubbio che i coniugi vivono separati ininterrottamente dall'omologa della separazione ed hanno ribadito il proposito di voler divorziare, alle condizioni di cui al verbale di udienza del
13.01.2025.
Ricorrono, dunque, le condizioni di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n. 898/1970 (e successive modifiche) ovvero:
- inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
- durata ininterrotta della separazione – ormai dichiarata in modo irrevocabile – per il tempo previsto dalla legge e a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale;
2 - mancanza di eccezioni d'interruzione.
Tale situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, sicché, in accoglimento della domanda, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Dall'unione coniugale sono nati i figli, ormai maggiorenni, (il 18.03.1990), NT Per_1
(il 24.06.1992), (l'11.01.1995), (l'08.08.1997), quest'ultimo ancora Per_2 Per_3 economicamente non autosufficiente.
Conformi a diritto e all'interesse della prole appaiono le condizioni concordate dalle parti di cui al verbale di udienza del 13.01.2025, le quali possono, pertanto, essere avallate dal Tribunale.
Copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa,
a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ai sensi dell'art. 10 della medesima legge.
Trattandosi di pronuncia che ha recepito le condizioni di divorzio concordate dalle parti non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., sicché nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalle parti in epigrafe generalizzate, con l'intervento del P.M., così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in San Nicandro Garganico, in data 23.08.1989 (atto n. 82, p. II, serie A, anno 1989);
- ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
- dichiara efficaci le condizioni di cui al verbale di udienza del 13.01.2025, che qui devono intendersi tutte integralmente riprodotte e trascritte;
- nulla per le spese.
Così deciso in Foggia, il giorno 21.01.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Bianco NT Buccaro
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