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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/04/2025, n. 2831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2831 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 24225/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Marta Correggia, in funzione di Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli, ha pronunciato in data 10.04.2025 all'esito della camera di consiglio la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile iscritta al numero Ruolo Generale Lavoro e Previdenza 24225/2024
TRA
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Carmine Pistaferri, Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta procura agli atti
RICORRENTE
E
, C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Carmen Moscariello elettivamente domiciliato in Napoli, via A. de Gasperi n.55, presso l'Avvocatura , giusta procura agli atti CP_1
RESISTENTE
Fatto e diritto
Con ricorso depositato l'11.11.2024, la ricorrente ha impugnato l'avviso di addebito n. 3712022
00141049 00 000 notificatole in data 08.10.2024 con raccomandata n. 66511007225-5 con cui l' CP_1
- sede di Napoli - richiedeva il pagamento dell'importo di € 234,06 relativo a contributi per lavoratori dipendenti per il periodo dal 07/2016 al 08/2016 dovuti e non versati dalla società C.F. Parte_2
, con sede legale in Napoli Via Santa Teresa degli Scalzi n. 143. P.IVA_2
Ella eccepiva il difetto di legittimazione passiva relativa a contributi dovuti dalla società
[...]
nonché la nullità e/o inefficacia della notifica, in quanto la stessa andava eseguita al domicilio Pt_2
della persona fisica che rappresenta la società ma non al domicilio legale del socio. Eccepiva, altresì,
l'intervenuta prescrizione del credito e rassegnava le seguenti conclusioni: “- In Via Preliminare
Sospendere l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito ricorrendo sia il fumus boni juris che il periculum in mora - Nel Merito 1) Accogliere l'opposizione e dichiarare la nullità assoluta e/o inesistenza e/o inefficacia del titolo esecutivo costituito dall'avviso di addebito con estinzione del diritto e delle pretese azionate nei confronti della ricorrente per difetto di legittimazione passiva e in ogni caso per intervenuta prescrizione. 2) Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre oneri di legge, con attribuzione al sottoscritto Avvocato”.
L' , ritualmente citato, si costituiva e allegava di aver provveduto all'annullamento CP_1 dell'avviso di addebito impugnato con conseguente richiesta di cessazione della materia del contendere;
quanto alle spese di lite, chiedeva la compensazione integrale delle stesse.
Acquisita la documentazione prodotta, alla odierna udienza la causa veniva discussa dai procuratori delle parti presenti, che chiedevano concordemente dichiararsi cessata la materia del contendere, con condanna alle spese di lite per parte ricorrente e compensazione per parte convenuta.
La causa veniva decisa come da sentenza, di cui si dà pubblica lettura.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268).
I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti, come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione.
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione
- vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478).
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007,
n. 4034; 27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio
(Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez.un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
Pertanto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza virtuale e pertanto considerato che l'annullamento è avvenuto dopo il deposito e la notifica del ricorso, sono poste a carico dell' e CP_1
si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Marta Correggia, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite nei confronti di parte ricorrente che liquida in 251 CP_1
Euro, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Napoli, 10.04.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Marta Correggia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Marta Correggia, in funzione di Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli, ha pronunciato in data 10.04.2025 all'esito della camera di consiglio la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile iscritta al numero Ruolo Generale Lavoro e Previdenza 24225/2024
TRA
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Carmine Pistaferri, Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta procura agli atti
RICORRENTE
E
, C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Carmen Moscariello elettivamente domiciliato in Napoli, via A. de Gasperi n.55, presso l'Avvocatura , giusta procura agli atti CP_1
RESISTENTE
Fatto e diritto
Con ricorso depositato l'11.11.2024, la ricorrente ha impugnato l'avviso di addebito n. 3712022
00141049 00 000 notificatole in data 08.10.2024 con raccomandata n. 66511007225-5 con cui l' CP_1
- sede di Napoli - richiedeva il pagamento dell'importo di € 234,06 relativo a contributi per lavoratori dipendenti per il periodo dal 07/2016 al 08/2016 dovuti e non versati dalla società C.F. Parte_2
, con sede legale in Napoli Via Santa Teresa degli Scalzi n. 143. P.IVA_2
Ella eccepiva il difetto di legittimazione passiva relativa a contributi dovuti dalla società
[...]
nonché la nullità e/o inefficacia della notifica, in quanto la stessa andava eseguita al domicilio Pt_2
della persona fisica che rappresenta la società ma non al domicilio legale del socio. Eccepiva, altresì,
l'intervenuta prescrizione del credito e rassegnava le seguenti conclusioni: “- In Via Preliminare
Sospendere l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito ricorrendo sia il fumus boni juris che il periculum in mora - Nel Merito 1) Accogliere l'opposizione e dichiarare la nullità assoluta e/o inesistenza e/o inefficacia del titolo esecutivo costituito dall'avviso di addebito con estinzione del diritto e delle pretese azionate nei confronti della ricorrente per difetto di legittimazione passiva e in ogni caso per intervenuta prescrizione. 2) Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre oneri di legge, con attribuzione al sottoscritto Avvocato”.
L' , ritualmente citato, si costituiva e allegava di aver provveduto all'annullamento CP_1 dell'avviso di addebito impugnato con conseguente richiesta di cessazione della materia del contendere;
quanto alle spese di lite, chiedeva la compensazione integrale delle stesse.
Acquisita la documentazione prodotta, alla odierna udienza la causa veniva discussa dai procuratori delle parti presenti, che chiedevano concordemente dichiararsi cessata la materia del contendere, con condanna alle spese di lite per parte ricorrente e compensazione per parte convenuta.
La causa veniva decisa come da sentenza, di cui si dà pubblica lettura.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268).
I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti, come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione.
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione
- vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478).
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007,
n. 4034; 27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio
(Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez.un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
Pertanto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza virtuale e pertanto considerato che l'annullamento è avvenuto dopo il deposito e la notifica del ricorso, sono poste a carico dell' e CP_1
si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Marta Correggia, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite nei confronti di parte ricorrente che liquida in 251 CP_1
Euro, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Napoli, 10.04.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Marta Correggia