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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 30/07/2025, n. 1081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1081 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE area B
in persona del Giudice Unico, dott.ssa IE TA, magistrato onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5263 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018 e vertente tra
TRA
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. BONSERA ANNA presso il cui studio e indirizzo digitale è
domiciliato come da mandato in atti Opponente
E
(c.f. ) e (c.f. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
) rappresentate e difese dall' Avv. CECE GIUSEPPE presso il cui studio e C.F._2
indirizzo telematico è elettivamente domiciliata, giusta mandato in atti Opposte\attrici in via
di domanda riconvenzinale.
Oggetto: Buoni postali fruttiferi – (opposizione a DI n. 3927\2018 RGE e domanda riconvenzionale)
Conclusioni: come di seguito riportate.
1
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, chiedeva la revoca del Parte_1 decreto ingiuntivo iscritto al numero 3927- 2018 di RG, emesso da questo Tribunale con il quale, su ricorso delle sopra indicate opposte, le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 20.000,00, al netto della ritenuta fiscale, oltre spese e interessi dal. 30 settembre 2018 sino al soddisfo. A fondamento della ingiunzione, le suddette opposte\attrici in via di domanda riconvenzionale ponevano il diritto alla liquidazione del controvalore, alla scadenza sopra indicata, del buono postale fruttifero n. 01.163.947.13; (contenente la clausola di “pagabile con gli interessi maturati presso qualunque ufficio Postale giusta la tabella a tergo”) del valore di cinque milioni di vecchie lire, da loro sottoscritto, quali cointestatarie, il 16 luglio 1993 presso l'ufficio postale di Itri;
controvalore che aveva loro negato sostenendo, nel costituirsi in giudizio, che il buono era prescritto perché Pt_1 appartenente alla serie AD , a termine, come ricavabile dalla data di emissione dei buoni stessi la cui prescrizione, decennale, era iniziata a decorrere dalla data puntuale in cui tali buoni avevano cessato di essere fruttiferi..
Con la comparsa di costituzione e risposta le opposte contestavano puntualmente l'avversa eccezione di prescrizione, di cui chiedevano la reiezione, chiedendo il rigetto della opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo. Chiedevano altresì il pagamento dell'ulteriore somma di € 20.800,00, oltre interessi, relativamente al buono n. 01.163.948.13 emesso sempre in data 16.07.1993, di 5.000.000 di vecchie lire, parimente intestato a e;
con la memoria ex art. 183, 6° comma, cpc CP_1 CP_2
sollevava anche per tale buono la medesima eccezione di prescrizione che veniva Pt_1 tempestivamente contestata dalle controparti.
La causa veniva istruita attraverso l'esame testimoniale sulle circostanze di cui alla memoria istruttoria secondo termine delle opposte ed effettuazione di CTU per stabilire il grado di leggibilità dei timbri o segni presenti a tergo di ciascun buono ed il loro contenuto incaricando altresì l'ausiliario di accertare e riferire quanto altro utile, a livello tecnico, ai fini della decisione.
Dopo il deposito e l'esame dell'elaborato peritale, che veniva svolto sui due buoni in originale che le opposte producevano, alla successiva udienza dell'8.9.2023 veniva disposto un tentativo di
2 mediazione delegata che, tuttavia, non dava esito positivo. Sull'accordo delle parti ed al fine di evitare altra eventuale CTU, di stampo contabile, veniva assegnato termine a per depositare il Pt_1 conteggio anno per anno del rendimento dei buoni, sulla base della prospettazione delle opposte, ed alla successiva udienza del 11.7.2024 le rispettive difese si davano rispettivamente atto della coincidenza tra i rispettivi calcoli, chiedendo rinvio per la precisazione delle conclusioni. Terminata la istruttoria, si perveniva alla udienza fissata ex articolo 189 cpc alla quale le parti così precisavano le rispettive conclusioni
Per parte opponente : “Voglia il Tribunale adito: .1) in via pregiudiziale Parte_1 dichiarare la nullità/ inefficacia/ inapplicabilità/ inaccoglibilità del decreto ingiuntivo per mancanza del requisito della liquidità, 2) Nel merito, in via preliminare dichiarare l'intervenuta prescrizione decennale dei due Buoni Postali Fruttiferi in esame e revocare il decreto ingiuntivo opposto con accoglimento della opposizione;
3) previa dichiarazione di infondatezza /nullità /inefficacia/
/improcedibilità/ del decreto ingiuntivo, indicato in premessa, notificato a Parte_1 esclusa ogni responsabilità della Società opponente, ritenere infondata in fatto e diritto la pretesa di rimborso delle somme richieste dalle sigg. E Controparte_1 Controparte_2 relativamente ai due buoni postali fruttiferi per i quali è causa nonché infondata la richiesta di spese, diritti e onorari relativi alla procedura ingiuntiva e monitoria richiesti. Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio”
Per le opposte l'avv. Cece cosi precisa le proprie conclusioni;: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: - Nel merito, rigettare l'opposizione proposta nella domanda attorea, in quanto infondata in fatto e diritto, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- in via riconvenzionale sulla base del Buono Postale Fruttifero dell'importo di lire
5.000.000 n. 01.163.948.13 sottoscritto in data 16.7.1993 condannare al Parte_1 pagamento dell'ulteriore somma di euro 20800,00 in favore delle sigg.re e Controparte_1 [...]
ovvero della diversa maggiore o minore somma dovuta alle odierne opponenti\attrici in CP_2 via di domanda riconvenzionale. - Per l'effetto, condannare l'opponente alla Parte_1 rifusione delle spese giudiziarie, oltre diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, della fase monitoria e del presente giudizio in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”. Con provvedimento emesso a scioglimento di riserva in data 15 marzo 2025, notificato dalla cancelleria in data 17 marzo 2025, venivano concessi i termini, ex articolo 190 cpc, per il deposito delle comparse conclusionali e repliche. Il fascicolo veniva rimesso per la decisione in data
3 13 giugno 2025.
Secondo questo giudice l'opposizione di non può essere accolta, per cui il decreto ingiuntivo Pt_1 merita di essere confermato;
merita altresì accoglimento la domanda riconvenzionale avanzata dalle opposte.
La CTU ha accertato, con metodo rigoroso indicato nella relazione cui si rinvia, che i due buoni postali per i quali è causa riportano sul fronte dei numeri ma non una serie e la scritta sul lato in alto
“a termine” mentre sul retro vi è la indicazione della "SERIE Q". L'esperto ha altresì potuto riferire che tali buoni furono emessi nello stesso giorno, il 16/7/1993, in momenti consecutivi, come dimostrato dalla loro numerazione progressiva che li differenzia di una sola unità, verosimilmente dallo stesso impiegato postale vista la somiglianza dei segni apposti a penna. Nonostante la scarsità dell'inchiostro il CTU ha accertato, dandone esaustiva motivazione, che a tergo di tali buoni postali sono indicate le condizioni di rendimento con interessi in conformità alla regolamentazione di tale serie e che non sono visibili cancellazioni in grado di dare prova di una modifica, all'atto della emissione, della predetta regolamentazione. , che non ha in concreto contestato le risultanze Pt_1 dell'ausiliario, ha sostenuto – nei propri atti e anche nel corso delle operazioni peritali – di poter sostenere l'appartenenza alla serie AD dei due titoli in virtù della data di loro emissione, circostanza da cui ha poi argomentato circa l'avvenuta prescrizione estintiva. La prova testimoniale addotta dalle cointestatarie dei buoni è stata espletata con , alla udienza del 20 12 2022, figlio di una CP_3 delle due odierne opposte il quale, in modo lineare e coerente, ha dichiarato di aver parlato direttamente della vicenda con il direttore dell'Ufficio Postale che aveva emesso il buono, il quale, resosi conto dell'errore in cui era incorsa , aveva consigliato di rivolgersi ad un avvocato. Pt_1
Stante la non mancata contestazione sulle specifiche allegazioni delle opposte di cui agli atti, unitamente all'esito della prova testimoniale, può ritenersi adeguatamente provato che verso il 2007, quindi prima del decorso della prescrizione eccepita da , le due risparmiatrici si erano recate Pt_1 presso l'ufficio postale per chiedere informazioni sui titoli venendo in tale sede sconsigliate, dall'addetto allo sportello, nel liquidare i buoni prima della scadenza indicato dietro i titoli stante il maggior rendimento che avrebbero potuto conseguire.
L'esito della istruttoria consente pertanto di affermare che le pretese delle opposte appaiono legittime, avendo le intestatarie dei buoni fatto ragionevole affidamento sulla scadenza dei buoni desumibile dalle pattuizioni indicate a tergo, nel caso di specie confermate dalle informazioni ricevute successivamente da , tramite un proprio addetto. Le condizioni indicate a tergo dei buoni, Pt_1
4 prevalgono su quelle, eventualmente diverse, dettate dalla normativa che ne disponeva l'emissione, come da principio di massima importanza espresso dalle Sezioni Unite applicabile al caso di specie
(SU 13979\2007, sebbene con riferimento a casi in cui si discuteva della modificazione del rendimento dei buoni, che esula dal caso in esame). Prevalendo tali condizioni, prevale anche la decorrenza della eccepita prescrizione estintiva che, anche ove si possa ritenere compiuta, non è in questo caso validamente opponibile alle intestatarie dei due buoni. Nel caso di specie, infatti, è emerso che ha immesso sul mercato e offerto, in via documentale, buoni postali recanti un regolamento Pt_1 difforme da quello che in questo giudizio ha sostenuto di avere avuto di mira, ma è a tale proposta che bisogna fare riferimento ai fini della formazione del consenso e successive conseguenze, ivi inclusa la decorrenza della prescrizione estintiva. L'istruttoria compiuta ha altresì dimostrato che nel caso di specie le risparmiatrici sono state indotte specificamente a fare affidamento sulla bontà del regolamento apposto a tergo dei buoni, sulla base delle informazioni erronee fornite dalla odierna opponente. Emerge chiara, pertanto, la responsabilità dell'ente ai sensi dell'art. 1218 cc: trattandosi di responsabilità contrattuale, la misura del risarcimento deve essere ragguagliata all'interesse all'adempimento, cioè al programma negoziale avuto sicuramente di mira dalle risparmiatrici all'atto della sottoscrizione dei buoni, fino alla data di richiesta del controvalore e che, nella fattispecie, corrisponde alle somma che le opposte hanno reclamato con il decreto ingiuntivo, quanto ad un buono, ed in via di domanda riconvenzionale, quanto al secondo, come da conteggi prodotti e rimasti incontestati nel presente giudizio di merito.
Le sentenze richiamate da nella comparsa conclusionale, recenti ed interessanti, sono Pt_1 inconferenti rispetto al caso qui esaminato.
L'opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo va pertanto confermato.
Va altresì accolta la domanda riconvenzionale avanzata dalle parti opposte in relazione al secondo buono che, come rilevato dal CTU nella propria relazione, era stato emesso il giorno stesso, in successione progressiva rispetto all'altro (oggetto del decreto ingiuntivo opposto) e recava le medesime condizioni sul retro, riferibili alla serie “Q “ed anche per esso, dunque, valgono le medesime considerazioni fatte per l'altro buono. va pertanto condannata al pagamento in favore Pt_1 delle parti opposte della ulteriore somma, oggetto di riconvenzionale, come indicata nelle conclusioni che sono rimaste incontestate quanto alla loro quantificazione sulla base dei conteggi prodotti. Le eventuali ulteriori questioni restano assorbite.
In virtù del principio della soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c., deve essere Parte_1
5 condannata a rimborsare alle controparti, in solido, le spese processuali del presente giudizio, così come liquidate in dispositivo, in conformità della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e del Regolamento adottato con il D.M. n. 55\2014 come aggiornato dal DM 147\2022.
Precisamente, avuto riguardo al valore della causa, come dichiarato ed in atti, e tenuto anche conto dell'assenza di questione di diritto di particolare complessità, i compensi vengono liquidati sulla base della pertinente Tabella allegata al predetto Regolamento, secondo il valore mimino previsto nello scaglione “da € 26.00,01 a € 52.000,00” rispettivamente, per la fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale. L'importo totale dei compensi in tal modo liquidati appare congruo avuto anche riguardo al grado di difficoltà delle questioni trattate e, in ogni caso, proporzionato all'attività svolta ed all'impegno profuso. Tali spese vengono distratte in favore dell'avv. Cece Giuseppe dichiaratosi antistatario. Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico della parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda iscritta al n. 5263 2018 di R.G. - ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e\o assorbita- così provvede:
• Rigetta l'opposizione: e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo emesso da questo
Tribunale ed iscritto al n. 3927\2018 di R.G.E;
• Accoglie la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condanna in Parte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, a versare a e Controparte_1
, in solido, la somma di € 20,800 come chiesto;
Controparte_2
• Condanna , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 rimborso delle spese di lite in favore di e Controparte_1 CP_2
nella misura di € 7616,00\ per totale compensi oltre spese generali al 15% su detti,
[...] oneri previdenziali forensi ed IVA, ove dovuta, come per legge. Distrae le suddette somme in favore dell'avv. GIUSEPPE CECE dichiaratosi antistatario.
• Pone le spese di CTU definitivamente a carico di Parte_1
Così deciso in Cassino, 30/07/2025
Il Giudice Unico
IE TA
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE area B
in persona del Giudice Unico, dott.ssa IE TA, magistrato onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5263 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018 e vertente tra
TRA
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. BONSERA ANNA presso il cui studio e indirizzo digitale è
domiciliato come da mandato in atti Opponente
E
(c.f. ) e (c.f. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
) rappresentate e difese dall' Avv. CECE GIUSEPPE presso il cui studio e C.F._2
indirizzo telematico è elettivamente domiciliata, giusta mandato in atti Opposte\attrici in via
di domanda riconvenzinale.
Oggetto: Buoni postali fruttiferi – (opposizione a DI n. 3927\2018 RGE e domanda riconvenzionale)
Conclusioni: come di seguito riportate.
1
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, chiedeva la revoca del Parte_1 decreto ingiuntivo iscritto al numero 3927- 2018 di RG, emesso da questo Tribunale con il quale, su ricorso delle sopra indicate opposte, le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 20.000,00, al netto della ritenuta fiscale, oltre spese e interessi dal. 30 settembre 2018 sino al soddisfo. A fondamento della ingiunzione, le suddette opposte\attrici in via di domanda riconvenzionale ponevano il diritto alla liquidazione del controvalore, alla scadenza sopra indicata, del buono postale fruttifero n. 01.163.947.13; (contenente la clausola di “pagabile con gli interessi maturati presso qualunque ufficio Postale giusta la tabella a tergo”) del valore di cinque milioni di vecchie lire, da loro sottoscritto, quali cointestatarie, il 16 luglio 1993 presso l'ufficio postale di Itri;
controvalore che aveva loro negato sostenendo, nel costituirsi in giudizio, che il buono era prescritto perché Pt_1 appartenente alla serie AD , a termine, come ricavabile dalla data di emissione dei buoni stessi la cui prescrizione, decennale, era iniziata a decorrere dalla data puntuale in cui tali buoni avevano cessato di essere fruttiferi..
Con la comparsa di costituzione e risposta le opposte contestavano puntualmente l'avversa eccezione di prescrizione, di cui chiedevano la reiezione, chiedendo il rigetto della opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo. Chiedevano altresì il pagamento dell'ulteriore somma di € 20.800,00, oltre interessi, relativamente al buono n. 01.163.948.13 emesso sempre in data 16.07.1993, di 5.000.000 di vecchie lire, parimente intestato a e;
con la memoria ex art. 183, 6° comma, cpc CP_1 CP_2
sollevava anche per tale buono la medesima eccezione di prescrizione che veniva Pt_1 tempestivamente contestata dalle controparti.
La causa veniva istruita attraverso l'esame testimoniale sulle circostanze di cui alla memoria istruttoria secondo termine delle opposte ed effettuazione di CTU per stabilire il grado di leggibilità dei timbri o segni presenti a tergo di ciascun buono ed il loro contenuto incaricando altresì l'ausiliario di accertare e riferire quanto altro utile, a livello tecnico, ai fini della decisione.
Dopo il deposito e l'esame dell'elaborato peritale, che veniva svolto sui due buoni in originale che le opposte producevano, alla successiva udienza dell'8.9.2023 veniva disposto un tentativo di
2 mediazione delegata che, tuttavia, non dava esito positivo. Sull'accordo delle parti ed al fine di evitare altra eventuale CTU, di stampo contabile, veniva assegnato termine a per depositare il Pt_1 conteggio anno per anno del rendimento dei buoni, sulla base della prospettazione delle opposte, ed alla successiva udienza del 11.7.2024 le rispettive difese si davano rispettivamente atto della coincidenza tra i rispettivi calcoli, chiedendo rinvio per la precisazione delle conclusioni. Terminata la istruttoria, si perveniva alla udienza fissata ex articolo 189 cpc alla quale le parti così precisavano le rispettive conclusioni
Per parte opponente : “Voglia il Tribunale adito: .1) in via pregiudiziale Parte_1 dichiarare la nullità/ inefficacia/ inapplicabilità/ inaccoglibilità del decreto ingiuntivo per mancanza del requisito della liquidità, 2) Nel merito, in via preliminare dichiarare l'intervenuta prescrizione decennale dei due Buoni Postali Fruttiferi in esame e revocare il decreto ingiuntivo opposto con accoglimento della opposizione;
3) previa dichiarazione di infondatezza /nullità /inefficacia/
/improcedibilità/ del decreto ingiuntivo, indicato in premessa, notificato a Parte_1 esclusa ogni responsabilità della Società opponente, ritenere infondata in fatto e diritto la pretesa di rimborso delle somme richieste dalle sigg. E Controparte_1 Controparte_2 relativamente ai due buoni postali fruttiferi per i quali è causa nonché infondata la richiesta di spese, diritti e onorari relativi alla procedura ingiuntiva e monitoria richiesti. Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio”
Per le opposte l'avv. Cece cosi precisa le proprie conclusioni;: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: - Nel merito, rigettare l'opposizione proposta nella domanda attorea, in quanto infondata in fatto e diritto, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- in via riconvenzionale sulla base del Buono Postale Fruttifero dell'importo di lire
5.000.000 n. 01.163.948.13 sottoscritto in data 16.7.1993 condannare al Parte_1 pagamento dell'ulteriore somma di euro 20800,00 in favore delle sigg.re e Controparte_1 [...]
ovvero della diversa maggiore o minore somma dovuta alle odierne opponenti\attrici in CP_2 via di domanda riconvenzionale. - Per l'effetto, condannare l'opponente alla Parte_1 rifusione delle spese giudiziarie, oltre diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, della fase monitoria e del presente giudizio in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”. Con provvedimento emesso a scioglimento di riserva in data 15 marzo 2025, notificato dalla cancelleria in data 17 marzo 2025, venivano concessi i termini, ex articolo 190 cpc, per il deposito delle comparse conclusionali e repliche. Il fascicolo veniva rimesso per la decisione in data
3 13 giugno 2025.
Secondo questo giudice l'opposizione di non può essere accolta, per cui il decreto ingiuntivo Pt_1 merita di essere confermato;
merita altresì accoglimento la domanda riconvenzionale avanzata dalle opposte.
La CTU ha accertato, con metodo rigoroso indicato nella relazione cui si rinvia, che i due buoni postali per i quali è causa riportano sul fronte dei numeri ma non una serie e la scritta sul lato in alto
“a termine” mentre sul retro vi è la indicazione della "SERIE Q". L'esperto ha altresì potuto riferire che tali buoni furono emessi nello stesso giorno, il 16/7/1993, in momenti consecutivi, come dimostrato dalla loro numerazione progressiva che li differenzia di una sola unità, verosimilmente dallo stesso impiegato postale vista la somiglianza dei segni apposti a penna. Nonostante la scarsità dell'inchiostro il CTU ha accertato, dandone esaustiva motivazione, che a tergo di tali buoni postali sono indicate le condizioni di rendimento con interessi in conformità alla regolamentazione di tale serie e che non sono visibili cancellazioni in grado di dare prova di una modifica, all'atto della emissione, della predetta regolamentazione. , che non ha in concreto contestato le risultanze Pt_1 dell'ausiliario, ha sostenuto – nei propri atti e anche nel corso delle operazioni peritali – di poter sostenere l'appartenenza alla serie AD dei due titoli in virtù della data di loro emissione, circostanza da cui ha poi argomentato circa l'avvenuta prescrizione estintiva. La prova testimoniale addotta dalle cointestatarie dei buoni è stata espletata con , alla udienza del 20 12 2022, figlio di una CP_3 delle due odierne opposte il quale, in modo lineare e coerente, ha dichiarato di aver parlato direttamente della vicenda con il direttore dell'Ufficio Postale che aveva emesso il buono, il quale, resosi conto dell'errore in cui era incorsa , aveva consigliato di rivolgersi ad un avvocato. Pt_1
Stante la non mancata contestazione sulle specifiche allegazioni delle opposte di cui agli atti, unitamente all'esito della prova testimoniale, può ritenersi adeguatamente provato che verso il 2007, quindi prima del decorso della prescrizione eccepita da , le due risparmiatrici si erano recate Pt_1 presso l'ufficio postale per chiedere informazioni sui titoli venendo in tale sede sconsigliate, dall'addetto allo sportello, nel liquidare i buoni prima della scadenza indicato dietro i titoli stante il maggior rendimento che avrebbero potuto conseguire.
L'esito della istruttoria consente pertanto di affermare che le pretese delle opposte appaiono legittime, avendo le intestatarie dei buoni fatto ragionevole affidamento sulla scadenza dei buoni desumibile dalle pattuizioni indicate a tergo, nel caso di specie confermate dalle informazioni ricevute successivamente da , tramite un proprio addetto. Le condizioni indicate a tergo dei buoni, Pt_1
4 prevalgono su quelle, eventualmente diverse, dettate dalla normativa che ne disponeva l'emissione, come da principio di massima importanza espresso dalle Sezioni Unite applicabile al caso di specie
(SU 13979\2007, sebbene con riferimento a casi in cui si discuteva della modificazione del rendimento dei buoni, che esula dal caso in esame). Prevalendo tali condizioni, prevale anche la decorrenza della eccepita prescrizione estintiva che, anche ove si possa ritenere compiuta, non è in questo caso validamente opponibile alle intestatarie dei due buoni. Nel caso di specie, infatti, è emerso che ha immesso sul mercato e offerto, in via documentale, buoni postali recanti un regolamento Pt_1 difforme da quello che in questo giudizio ha sostenuto di avere avuto di mira, ma è a tale proposta che bisogna fare riferimento ai fini della formazione del consenso e successive conseguenze, ivi inclusa la decorrenza della prescrizione estintiva. L'istruttoria compiuta ha altresì dimostrato che nel caso di specie le risparmiatrici sono state indotte specificamente a fare affidamento sulla bontà del regolamento apposto a tergo dei buoni, sulla base delle informazioni erronee fornite dalla odierna opponente. Emerge chiara, pertanto, la responsabilità dell'ente ai sensi dell'art. 1218 cc: trattandosi di responsabilità contrattuale, la misura del risarcimento deve essere ragguagliata all'interesse all'adempimento, cioè al programma negoziale avuto sicuramente di mira dalle risparmiatrici all'atto della sottoscrizione dei buoni, fino alla data di richiesta del controvalore e che, nella fattispecie, corrisponde alle somma che le opposte hanno reclamato con il decreto ingiuntivo, quanto ad un buono, ed in via di domanda riconvenzionale, quanto al secondo, come da conteggi prodotti e rimasti incontestati nel presente giudizio di merito.
Le sentenze richiamate da nella comparsa conclusionale, recenti ed interessanti, sono Pt_1 inconferenti rispetto al caso qui esaminato.
L'opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo va pertanto confermato.
Va altresì accolta la domanda riconvenzionale avanzata dalle parti opposte in relazione al secondo buono che, come rilevato dal CTU nella propria relazione, era stato emesso il giorno stesso, in successione progressiva rispetto all'altro (oggetto del decreto ingiuntivo opposto) e recava le medesime condizioni sul retro, riferibili alla serie “Q “ed anche per esso, dunque, valgono le medesime considerazioni fatte per l'altro buono. va pertanto condannata al pagamento in favore Pt_1 delle parti opposte della ulteriore somma, oggetto di riconvenzionale, come indicata nelle conclusioni che sono rimaste incontestate quanto alla loro quantificazione sulla base dei conteggi prodotti. Le eventuali ulteriori questioni restano assorbite.
In virtù del principio della soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c., deve essere Parte_1
5 condannata a rimborsare alle controparti, in solido, le spese processuali del presente giudizio, così come liquidate in dispositivo, in conformità della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e del Regolamento adottato con il D.M. n. 55\2014 come aggiornato dal DM 147\2022.
Precisamente, avuto riguardo al valore della causa, come dichiarato ed in atti, e tenuto anche conto dell'assenza di questione di diritto di particolare complessità, i compensi vengono liquidati sulla base della pertinente Tabella allegata al predetto Regolamento, secondo il valore mimino previsto nello scaglione “da € 26.00,01 a € 52.000,00” rispettivamente, per la fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale. L'importo totale dei compensi in tal modo liquidati appare congruo avuto anche riguardo al grado di difficoltà delle questioni trattate e, in ogni caso, proporzionato all'attività svolta ed all'impegno profuso. Tali spese vengono distratte in favore dell'avv. Cece Giuseppe dichiaratosi antistatario. Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico della parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda iscritta al n. 5263 2018 di R.G. - ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e\o assorbita- così provvede:
• Rigetta l'opposizione: e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo emesso da questo
Tribunale ed iscritto al n. 3927\2018 di R.G.E;
• Accoglie la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condanna in Parte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, a versare a e Controparte_1
, in solido, la somma di € 20,800 come chiesto;
Controparte_2
• Condanna , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 rimborso delle spese di lite in favore di e Controparte_1 CP_2
nella misura di € 7616,00\ per totale compensi oltre spese generali al 15% su detti,
[...] oneri previdenziali forensi ed IVA, ove dovuta, come per legge. Distrae le suddette somme in favore dell'avv. GIUSEPPE CECE dichiaratosi antistatario.
• Pone le spese di CTU definitivamente a carico di Parte_1
Così deciso in Cassino, 30/07/2025
Il Giudice Unico
IE TA
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