Cass. civ., sez. II, sentenza 08/06/1966, n. 1512
CASS
Sentenza 8 giugno 1966

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Il ricorso dell'autorita giudiziaria in Sede di volontaria giurisdizione,previsto dall'art.1105, comma quarto cod.civ., per l'ipotesi della cosa comune, e improponibile quando fra i condomini si controverta sull'esistenza e l'estensione di diritti soggettivi. Pertanto, deve essere decisa in Sede contenziosa la controversia insorta fra i condomini in ordine alla ricostruzione della volta comune di un edificio condominiale, se, pur essendo pacifica la necessita di tale ricostruzione, si discuta sulle sue modalita in quanto uno dei condomini si opponga alla sostituzione della volta con solaio di laterizi, perche cio comporterebbe un illegittimo ampliamento ai danni delle parti comuni dell'edificio,del locale sottostante ed il proprietario di questo chieda, a sua volta, il risarcimento dei danni subiti per il rifiuto dell'altro condomino di addivenire in via amichevole alla ricostruzione del soffitto. *

Il difetto di giurisdizione ricorre unicamente quando il giudice sia privo della potestas decidendi nei confronti della materia sottoposta al suo esame e, cioe, tanto nel caso in cui sia competente un giudice diverso, quanto in quello in cui manchi la giurisdizione di qualsiasi giudice. Tale vizio, pertanto, non ricorre qualora un giudice decida su di una domanda in una Sede diversa da quella stabilita dalla legge ed, in particolare, se risolva in Sede contenziosa una questione che avrebbe dovuto conoscere in Sede di volontaria giurisdizione. *

Nell'ipotesi in cui,a causa del suo deterioramento e per ragioni d'ordine tecnico, il soffitto a volta esistente fra due piani sovrapposti di un edificio in condominio debba essere sostituito da un diverso tipo di soffitto di minor spessore, il proprietario del piano sottostante, che da tale sostituzione ha conseguito un ampliamento ed una migliore utilizzazione dei suoi locali,non e tenuto a versare alcun compenso al proprietario del piano sovrastante,sempre che non venga menomato il suo godimento sul soffitto comune o danneggiata la sua proprieta esclusiva. Ben vero, anzitutto, il vantaggio realizzato dal proprietario del piano inferiore non costituisce un arricchimento indebito, essendo l'effetto di un,opera eseguita nell'interesse comune di ambedue i condomini. Inoltre e da escludere che la cennata sostituzione abbia comportato la lesione del diritto di comproprieta sul soffitto spettante al proprietario del piano superiore. Di vero, ai sensi dell'art.1125 cod. civ., il diritto di comunione dei proprietari di piani sovrapposti ha per oggetto il soffitto, la volta, ed il solaio intermedi, considerati in se stessi, e non gia lo spazio pieno o vuoto da essi occupato, onde tale diritto resta inalterato nel suo oggetto, nonostante la sostituzione, imposta dall'interesse comune,di un tipo di soffitto meno voluminoso a quello preesistente. *

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  • 1L’assemblea condominiale può decidere lavori su aree private?
    Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 21 giugno 2024
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 08/06/1966, n. 1512
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1512
Data del deposito : 8 giugno 1966

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