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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 28/10/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Firenze
Sezione lavoro così composta dr. RI Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera rel. dr. Nicoletta Taiti Consigliera
nella causa iscritta al n. 505 / 2024 RG promossa da
Pt_1
Avv. Alessandro Funari, AT EA NO, LV CI appellante contro
CP_1
Avv. Aurora Vercani
Controparte_2
-contumace- appellate
avente ad oggetto: appello della sentenza n. 422/2024 del Tribunale di Pisa quale giudice del lavoro, pubblicata il
23 luglio 2024
All'esito della camera di consiglio dell'udienza 23 settembre 2025, con lettura del dispositivo, ha emesso la seguente
SENTENZA
Questa in sintesi la vicenda controversa, ricostruita sugli atti ed i documenti delle parti.
- percepiva la pensione anticipata con cumulo previdenziale con decorrenza dal 1° settembre 2019 CP_1
- la prestazione era liquidata con il sistema misto retributivo/contributivo
- la prestazione si componeva con una quote a carico dell' (€. 1.481,95) e della (€. 734,16) Pt_1 CP_2
pagina 1 di 8 - aveva contestato in sede amministrativa la liquidazione della quota a carico dell' sia per la entità CP_1 Pt_1 delle retribuzioni imponibili a fini pensionistici poste a base del calcolo, sia perché in luogo del sistema misto avrebbe dovuto essere adottato il sistema interamente retributivo
- respinto il reclamo amministrativo, essa aveva convenuto e avanti al Tribunale di Pisa, Pt_1 CP_2 affermando di avere diritto al calcolo della pensione secondo il sistema retributivo (poiché aveva maturato più di
18 anni di contributi entro il 31 dicembre 1995, fra cui 1 anno e 2 mesi per riscatto della laurea nel periodo novembre 1974 / dicembre 1975) e chiedendo una riliquidazione maggiore per avere l' considerato una base Pt_1 retributiva imponibile inferiore al dovuto
- si era costituito, riconoscendo di fatto i periodi contributivi affermati dalla ricorrente, ma negando in Pt_1 diritto che il riscatto della laurea (effettuato attraverso la e quindi oggetto di cumulo con i CP_2 contributi ) potesse valere ai fini della anzianità contributiva rilevante per il sistema di calcolo della Pt_1 pensione
- l'eccezione dell' poggiava sul fatto che, secondo l'art. 1 commi 246 e 239 L. 228/2012 in tema di cumulo Pt_1
(modificato dall'art. 1 comma 195 lett. a L. 232/2016), i periodi contributivi oggetto del cumulo erano utili ai fini di totalizzare una anzianità contributiva che consentiva di accedere alla pensione, ma erano invece tutti utili ai fini della misura della stessa pensione.
Con la sentenza appellata, il Tribunale aveva accolto la domanda di così motivando: CP_1
* per il sistema di calcolo della pensione, era fondata la domanda della ricorrente che rivendicava il sistema retributivo per avere maturato più di 18 anni di contributi entro il dicembre 1995, considerando anche il periodo riscattato della laurea attraverso la CP_2
* al contrario, era infondata l'eccezione dell' secondo la quale la disciplina legale del cumulo consentiva di Pt_1 considerare il contributi versati alla per il riscatto della laurea ai soli fini dell'an, ma non anche del CP_2 quantum della pensione risultante dallo stesso cumulo
* l'interpretazione dell' contrastava con lo stesso testo normativo, in particolare con l'art. 1 comma 246 L. Pt_1
228/2012 che, ai fini dell'anzianità contributiva rilevante per il sistema di calcolo della pensione, dava rilievo a tutti i periodi assicurativi non coincidenti accreditati nelle diverse gestioni
* la stessa l'interpretazione dell' contrastava anche con la possibilità di cumulare contribuzioni presenti in Pt_1 diverse gestioni ai fini della anzianità rilevante per il sistema di calcolo della pensione, che dall'art. 1 comma 195
L. 232/2016 aveva esteso anche alle Casse Professionali, come la CP_2
* la soluzione richiesta da era anche l'unica che garantiva la parità di trattamento ai fini del sistema di CP_1 calcolo della pensione fra coloro che entro il dicembre 1995 avevano maturato contribuzione presso l' , per Pt_1
pagina 2 di 8 poi passare alla rispetto a coloro che al contrario, prima avevano maturato contribuzione presso la CP_2
per poi passare all' CP_2 Pt_1
* la domanda era fondata anche quanto alla ulteriore domanda tesa ad ottenere la riliquidazione della misura della pensione considerando i contributi del periodo ottobre 1995 /settembre 1900 98 su una base imponibile retributiva di €. 53.000 (piuttosto che di soli €. 29.000 come aveva invece considerato l' ) Pt_1
* In proposito, a fronte di richiesta circostanziata e documentata contenuta nel ricorso introduttivo, la memoria di costituzione dell' non aveva preso posizione né contestato di avere trascurato ai fini della liquidazione della Pt_1 pensione retribuzioni per €. 24.000.
aveva appellato la sentenza con tre motivi, chiedendone la riforma integrale con rigetto di tutte le domande Pt_1 della pensionata. si era costituita, chiedendo il rigetto dell'appello con conferma della sentenza. CP_1
La non si era costituita, rimanendo contumace. CP_2
§§§
Motivo 1) Ricorso introduttivo improponibile / improcedibile
Secondo l'appello, la sentenza avrebbe dovuto prendere atto che non era stata proposta all' domanda Pt_1 amministrativa coerente con la richiesta poi sviluppata nel ricorso giudiziale, il quale quindi avrebbe dovuto essere dichiarato improponibile.
E ancora, in mancanza di una domanda respinta in sede amministrativa, nemmeno era stato proposto all' il Pt_1 relativo ricorso amministrativo, e quindi quello giudiziale avrebbe dovuto essere dichiarato improcedibile.
Entrambe le eccezioni erano proponibili in ogni stato e grado del giudizio, e già il Tribunale avrebbe dovuto rilevarle dall'esame degli atti e dei documenti.
Secondo il Collegio, il motivo 1) di appello è infondato.
Come risulta dalla analitica descrizione della vicenda amministrativa, contenuta nel ricorso introduttivo e ribadita di nuovo nella memoria di costituzione in appello (pagg. 6/8):
# con decorrenza dal settembre 2019, aveva ottenuto la pensione anticipata con cumulo poiché, dopo CP_1 avere riscattato la laurea attraverso la aveva maturato il complessivo requisito contributivo cd CP_2
Fornero di 41 anni e 10 mesi (L. 228/2012 modificata dalla L. 232/2016)
# nel gennaio 2020, aveva proposto reclamo alla trasmesso anche all' , lamentando entrambe CP_2 Pt_1 le questioni che poi aveva fatto oggetto del ricorso giudiziale (criterio di calcolo della pensione;
entità delle retribuzioni imponibili)
# la Cassa Forense, ricevuta la risposta dell' che contestava il reclamo e rivendicava la correttezza dei Pt_1 provvedimenti amministrativi dell'istituto, aveva respinto lo stesso reclamo della pensionata.
pagina 3 di 8 Ciò premesso, le eccezioni di improponibilità / improcedibilità del ricorso giudiziale si scontravano quindi con la domanda amministrativa, prima, ed il reclamo amministrativo, dopo, proposti da nella particolare CP_1 dialettica procedimentale fra e derivante dalla disciplina legale del cumulo. Pt_1 CP_2
Del resto, nell'ambito di tale disciplina, nemmeno l'appello aveva mai contestato che nel caso in esame l'ente che doveva ricevere ed istruire la domanda di pensione era la (alla quale pacificamente era CP_2 CP_1 iscritta al momento della domanda), mentre l' era l'ente che doveva liquidare la stessa prestazione. Pt_1
In coerenza con tali presupposti, dopo avere ottenuto un accoglimento parziale della propria domanda di pensione (con violazioni in tema di criterio di calcolo della pensione e di entità delle retribuzioni imponibili liquidate a base della quota ), aveva proposto alla il reclamo previsto dallo Statuto Pt_1 CP_1 CP_2 dello stesso Ente.
Tale reclamo era poi stato trasmesso anche all' , il quale che aveva formulato le proprie repliche, recepite Pt_1 dalla Cassa Forense nel respingere lo stesso reclamo.
Infine, va comunque precisato che, mentre l'improponibilità del ricorso giudiziale per difetto della domanda amministrativa è rilevabile d'ufficio anche in secondo grado, l'improcedibilità per difetto del ricorso amministrativo è rilevabile solo nella prima udienza di primo grado.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel senso che < Nelle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie la questione di procedibilità della domanda giudiziaria in relazione al preventivo esaurimento del procedimento amministrativo è sottratta alla disponibilità delle parti e rimessa al potere - dovere del giudice del merito, da esercitarsi, ai sensi del secondo comma dell'art. 443 pc, solo nella prima udienza di discussione, sicché ove la improcedibilità, ancorché segnalata, non venga rilevata dal giudice entro detto termine, la relativa questione non può essere riproposta nei successivi gradi del giudizio >, Cass. n.
6673/2002, n. 9150/2003, n. 15108/2004.
Più in generale, si tratta di soluzione coerente con la giurisprudenza di legittimità relativa al tentativo obbligatorio di conciliazione (art. 65 D. Lgvo. n. 165/2001 e art. 412 bis cpc, entrambi abrogati dalla L. n.
183/2010), quale condizione di procedibilità della domanda nel processo del lavoro, la cui mancanza deve essere eccepita dal convenuto nella memoria difensiva di cui all'art. 416 cpc, e può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, purché non oltre l'udienza di cui all'art. 420 cpc. Di conseguenza, anche in questi casi ove l'improcedibilità dell'azione, ancorché segnalata dalla parte, non sia stata rilevata dal giudice entro tale termine, la questione non può essere riproposta nei successivi gradi di giudizio.
Motivo 2) Criterio di calcolo della pensione
Secondo l'appello, la sentenza aveva errato nel ritenere il requisito dei 18 anni di contribuzione entro il dicembre
1995, richiesto da ai fini del sistema retributivo di calcolo della pensione, sul presupposto che a tal fine CP_1 fossero utili anche i contributi versati alla a titolo di riscatto della laurea. CP_2
pagina 4 di 8 La circolare n. 115/2020 illustrava i passaggi normativi secondo i quali, invece, l'istituto aveva applicato Pt_1 correttamente il sistema misto, non avendo riconosciuto i contributi versati a titolo di riscatto:
- secondo l'art 1 comma 246 L. 228/2012, per l'anzianità contributiva rilevante ai fini del sistema di calcolo della pensione, si tiene conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti accreditati nelle gestioni di cui al comma
239
- il comma 239 individua le medesime gestioni, includendo anche le Casse Professionali (fra cui la
[...]
CP_2
- tuttavia, l'art. 1 commi 6, 12 e 13 L. 335/1995, sempre per determinare la anzianità contributiva rilevante ai fini del sistema di calcolo della pensione, richiamava esclusivamente quella maturata presso la gestione generale obbligatoria o le forme esclusive e sostitutive della medesima
- il comma 246 cit. non poteva quindi applicarsi nei confronti di tutte le gestioni indicate dal comma 239 cit., ovvero anche delle Casse Professionali
- per comprenderne la portata applicativa del comma 246 era decisivo il riferimento ivi contenuto all'art. 24 comma 2 DL 201/2011, conv. in L. 214/2011, quale meccanismo che “in ottemperanza all'obbligo del cd doppio calcolo” consentiva di “calcolare con il sistema retributivo il pro quota di pensione a proprio carico e di porre in pagamento il minore importo di pensione interamente calcolato con il sistema retributivo”
- lo stesso comma 246 cit. doveva essere riferito ai periodi assicurativi presso le sole gestioni di cui al comma
239 cit, i cui ordinamenti consentivano di dare applicazione all'art. 24 comma 2
- insomma, non vi sarebbe stata coincidenza fra le gestioni del comma 246 e quelle del comma 239, poiché solo il 239 e non anche il 246 poteva includere le Casse Professionali che non consentono di attuare l'art 24 comma 2
DL 201/2011, conv. in L. 214/2011
- infatti, in applicazione dell'obbligo del cd doppio calcolo) le Casse Professionali non consentivano di calcolare con il sistema retributivo il pro quota di pensione a carico della stessa e di porre in Parte_2 pagamento il minore importo di pensione interamente calcolato con il sistema retributivo
- se ai fini del sistema di calcolo della pensione fossero valorizzati i periodi assicurativi presso le Casse
Professionali si sarebbe verificata la conseguenza “paradossale” di incrementare l'anzianità contributiva maturata entro il dicembre 1995, con conseguenti effetti sulla spesa pensionistica a carico delle altre gestioni, ma senza che la mutasse il sistema di calcolo della quota e di conseguenza risentisse del maggiore Parte_2 effetto della stessa spesa pensionistica
- in conclusione, ai fini del sistema di calcolo della pensione secondo la L. 335/1995, la anzianità contributiva rilevante maturata entro il dicembre 1995 era solo quella presso la assicurazione generale obbligatoria e le forme esclusive o sostitutive, e non anche presso le Casse Professionali.
Secondo il Collegio, il motivo 2) di appello è infondato e va respinto. pagina 5 di 8 Va premesso che in fatto è pacifica la contribuzione maturata da nei diversi periodi e gestioni (entro il CP_1 dicembre 1995 erano accreditati in suo favore 18 anni e 224 giorni).
Piuttosto, la questione controversa è di diritto.
L' contesta al sistema retributivo accolto in sentenza poiché dai 18 anni e 224 giorni dovrebbe essere Pt_1 escluso il riscatto della laurea effettuato presso la Cassa Forense, fondamentalmente perché le Casse
Professionali non sono richiamate nel comma 246 (che fa salvo l'art. 24 comma 2 DL 201/2011, conv. in L.
214/2011), bensì esclusivamente nel comma 239.
L'argomento dell'appello prima di tutto si scontra con il fatto che i commi 246 e 239 non consentono di discriminare i rispettivi ambiti applicativi con riferimento alle Casse Professionali.
Anzi, il comma 246 afferma che il cumulo dei contributi maturati in diverse gestioni può essere effettuato per consentire di maturare il diritto alla pensione e la relativa misura, facendo espresso riferimento al comma 239 che individua le medesime gestioni (pacificamente includendo anche le Casse Professionali).
Proposito, il Collegio condivide la ricostruzione normativa della memoria di costituzione della parte appellata, secondo i seguenti passaggi:
§ l'art. 1 comma 13 L. 335/1995 stabiliva che i lavoratori iscritti in gestioni previdenziali, con almeno 18 anni di anzianità contributiva entro il dicembre 1995, hanno diritto a una pensione liquidata secondo il sistema retributivo (norma che all'epoca valeva per gli iscritti alla gestione generale obbligatoria e sostitutive / esclusive)
§ la L. 228/2012 aveva introdotto il cumulo dei contributi in favore degli iscritti a più forme di previdenza in funzione di un'unica pensione
§ quest'ultima disciplina, inizialmente applicabile ai soli iscritti all'AGO e forme sostitutive / esclusive, era poi stata estesa alle Casse Professionali dalla L. 232/2016 (la quale aveva modificato anche la L. 228/2012 art. 1 comma 239, includendo il richiamo a tali enti di previdenza)
§ per il sistema di calcolo della pensione in caso di prestazioni ottenute con il nuovo sistema del cumulo, la L.
228/2012 art. 1 comma 246 aveva di conseguenza attribuito rilievo a tutti i periodi accreditati nelle diverse gestioni del comma 239
§ quindi, anche per chi otteneva la pensione in regime di cumulo, qualora complessivamente l'interessato avesse superato i 18 anni di contributi entro il dicembre 1995 a fronte di periodi accreditati presso le diverse gestioni oggetto del cumulo, il sistema di calcolo della pensione sarebbe stato quello retributivo
§ tale risultato era in linea con la stessa ratio della disciplina del cumulo, teso ad ovviare alla dispersione dei contributi versati in gestioni diverse, ricostruendo una unica anzianità contributiva cumulata che garantisse un trattamento equivalente fra chi aveva maturato contributi in un'unica gestione e chi li aveva maturati in gestioni diverse.
Motivo 3) Misura della pensione pagina 6 di 8 Secondo l'appello, la sentenza aveva errato anche nell'accogliere la domanda della pensionata sulla misura della prestazione, dal momento che avrebbe dovuto ritenere corretta la relativa base imponibile retributiva utilizzata nel procedimento amministrativo.
In proposito l'appello riportava il contenuto della relazione dell'ufficio amministrativo della sede di Pisa in tema di quantum delle retribuzioni utili ai fini pensionistici del periodo 1995 / 1998 (pagg. 10/13 appello).
Secondo il Collegio, il motivo 3) di appello è inammissibile.
La memoria di costituzione dell' in primo grado era dedicata interamente al tema dei criteri di calcolo della Pt_1 pensione (oggetto del precedente motivo 2), e nemmeno aveva preso posizione sulla diversa questione relativa alla misura della prestazione (oggetto del presente motivo 3).
Di conseguenza, correttamente il Tribunale aveva accolto questo capo di domanda, evidenziando che l'istituto non aveva contestato nell'an e nel quantum la stessa circostanza di un errore di calcolo a danno della pensionata derivanti da un computo solo parziale della retribuzione base di calcolo dei contributi.
I relativi fatti, puntualmente dedotti da parte ricorrente, e non contestati dall' resistente (come avvenuto nel Pt_1 caso in esame), non richiedono alcuna dimostrazione da parte di chi li aveva affermati, e devono piuttosto ritenersi pacifici.
Si tratta di un meccanismo processuale di tipo generale, che può riguardare anche fatti costitutivi di situazioni soggettive non disponibili (Cass. n. 11047/2015).
Del resto, gli argomenti dell'appello (pagg. 10/13) sono tratti da una relazione dell'ufficio amministrativo di sede, riprodotta testualmente nella stessa impugnazione, e che invece non era prodotta né richiamata in primo grado.
Si tratta quindi di argomenti inammissibili perché di fatto del tutto nuovi nel presente giudizio.
Spese di lite
Le spese di lite di secondo grado seguono la soccombenza dell' nei confronti di liquidate come da Pt_1 CP_1 dispositivo in relazione agli importi minimi dello scaglione di valore indeterminabile, esclusa la fase istruttoria che non si è svolta nel presente giudizio esauritosi in un'unica udienza di discussione e decisione sulla base degli atti e dei documenti.
Vanno invece compensate per intero le spese di lite nei confronti della Controparte_3
.
[...]
Nei confronti dell' , integralmente soccombente sul proprio appello, vanno dichiarati i presupposti Pt_1 processuali per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, respinge l'appello e conferma la sentenza appellata.
Condanna l' al pagamento in favore di delle spese di lite di secondo grado, liquidate in €. Pt_1 CP_1
3.473,00 oltre spese generali 15%, Iva e Cpa. pagina 7 di 8 Compensa per intero le spese di lite nei confronti della . Controparte_3
Dichiara che nei confronti dell' sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo Pt_1 unificato.
Firenze, 23 settembre 2025.
La Consigliera est. La Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu dr. RI Lorena Papait
pagina 8 di 8